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Ordinanza collegiale 25 luglio 2018
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 6332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6332 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06332/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03676/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3676 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rossana Lanza, Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Provincia AR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acciaierie D'Italia Holding S.p.A. (Già Am Investco Italy S.r.l.), in persona del legale appresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Luisa Torchia, Gabriele Sabato, Francesco Grassi, Valerio Turchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, AR Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marco Annoni, Angelo Raffaele Cassano, Marcello Clarich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Articolo 32-97, rappresentata e difesa dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/9/2017, pubblicato in G.U. n. 229 del 30/9/2017, avente ad oggetto “Approvazione delle modifiche al piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a norma dell''articolo 1, comma 8.1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n.191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n.13”; della nota ISPRA prot. n. 46939 del 25/9/2017; della nota DG MATTM prot. n. 20001 del 22/9/2017; della nota ISPRA prot. n. 19594 del 20/9/2017; della nota ISPRA prot. n. 21865 del 25/9/2017; della nota MATTM prot. n. 21788 del 25/9/2017; del parere del Comitato di Esperti del 27/9/2017, di cui alla relazione di sintesi sulle osservazioni, alla proposta di parere sulla domanda di AIA di AMI ed alla relazione di accompagno n. 134, tutte datate 27/9/2017; della richiesta del Ministro dello Sviluppo Economico; della proposta del Ministero dell''Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico; del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 5/6/2017, con cui è stata autorizzata l''aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali ILVA alla AM InvestCo Italy srl, limitatamente alla parte che riguarda lo stabilimento ILVA di AR; della nota MATTM/SP NATO-UE-S/001/03/01/2017, non conosciuta, con riserva di proporre motivi aggiunti avverso atti e provvedimenti eventualmente adottati o adottandi in conseguenza degli atti e provvedimenti gravati;
dell''”ADDENDUM al contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami di azienda” sottoscritto tra le società del Gruppo ILVA in AS, tra cui ILVA Spa in AS e AR Energia srl in AS, e la AMI InvestCo Italy srl nel settembre 2018, con cui l''Affittuario, aderendo a quanto evidenziato dal Ministro dello Sviluppo Economico, avrebbe assunto nei confronti delle Concedenti ulteriori obblighi rafforzativi, integrativi ed ampliativi degli impegni di natura ambientale, sociale e industriale regolati nel contratto di affitto, sottoscritto tra le parti il 28/6/2017, e dei relativi allegati; del provvedimento prot. n.18559 del 7/9/2018, con il quale il Ministro dello Sviluppo Economico -pur sussistendo plurimi profili di illegittimità- ha ritenuto di concludere negativamente il procedimento avviato per l''annullamento di ufficio, ai sensi dell''art. 21 -nonies della legge 241/1990, dell''aggiudicazione della procedura di trasferimento dei complessi aziendali ILVA in favore della AM InvestCo S.r.l. e degli atti consequenziali, anche in ragione della presentazione del citato Addendum; dell''autorizzazione alla sottoscrizione del citato Addendum; di tutti gli atti precedenti, presupposti, connessi e/o consequenziali;
della nota del Ministro dell''Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 7377 del 22/3/2019, di rigetto dell''istanza della Regione Puglia di riesame ex art. 29 octies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. del DPCM 29/9/2017, recante il piano ambientale valevole quale AIA relativa allo stabilimento siderurgico ex ILVA di AR; della nota del Direttore generale della DG rifiuti e inquinamento del MATTM n. 8101 del 29/3/2019 , della nota del Direttore generale DG valutazioni e autorizzazioni ambientali del MATTM prot. n. 8312 dell''1/4/2019; del decreto del Direttore Generale della DG Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali MATTM n. 160 del 29/4/2019, recante “ID 90/10098: Riesame parziale dell''autorizzazione integrata ambientale dello stabilimento siderurgico Arcelor-Mittal Italia S.p.A. di AR, finalizzato agli interventi di adeguamento degli impianti che forniscono gas alle centrali termoelettriche ArcelorMittal Italy Energy S.r.l., in attuazione del DPCM del 29 settembre 2017”, nella parte in cui –disponendo il riesame solo parziale dell''AIA dello stabilimento siderurgico ex ILVA di AR- ha confermato il rigetto della richiesta di riesame complessivo della stessa AIA come avanzata dalla Regione Puglia, e della relativa nota di trasmissione;
del Decreto del Ministro dell''Ambiente e della Sicurezza energetica n. 278 del 10/8/2023, comunicato il 14/8/2023, recante “Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d''Italia S.p.A. di Ta-ranto – Determinazioni relative all''attuazione delle prescrizioni n. UA8-26 (Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze), n. UA9 (Gestione acque meteoriche nelle aree a caldo) e delle prescrizioni di cui all''articolo 6, commi 1 e 2 (Proposta organica di miglioramento ambientale per lo stabilimento di Ilva S.p.A. in A.S.) e di cui all''articolo 13, comma 2 (Programma Organico Rimozione Amianto) del Piano ambientale”, con cui sono stati prorogati i termini di attuazione degli interventi ambientali previsti da talune prescrizioni contenute nel Piano ambientale di cui al citato DPCM 29 settembre 2017 per lo stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d''Italia S.p.A. di AR, ex ILVA, nonchè di tutti gli atti precedenti, preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi i verbali, le conclusioni e la determinazione di conclusione della conferenza di servizi convocata ai sensi dell''art.5, comma 2, del DPCM 29/9/2017; dei pareri espressi in seno alla stessa conferenza dalle Amministrazioni partecipanti, se ed in quanto lesivi degli interessi e della prerogative della ricorrente, ivi compresi la nota ISPRA del 28/6/2023 prot. n. 35606/2023 e gli allegati rapporti recanti gli esiti dell''attività di vigilanza effettuata dal 7 al 22/6/2023 per la verifica dello stato di attuazione delle prescrizioni di cui all''istanza dell''11/5/2023 dei Commissari straordinari, ed ove occorra della detta istanza dell''11/5/2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Provincia AR, Acciaierie D'Italia Holding S.p.A. (Già Am Investco Italy S.r.l.), Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, di Articolo 32-97, di Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, di AR Energia S.r.l. in Amministrazione Straordinaria e di Acciaierie D’Italia S.p.A. in Amministrazione Straordinaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. IP RI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visti il ricorso e i motivi aggiunti con cui parte esponente ha gravato gli atti indicati in epigrafe;
Letti gli atti di causa e gli scritti difensivi depositati dalle parti;
Rilevato che la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 14 gennaio 2026;
Considerato che la parte istante ha manifestato, depositando all’uopo apposita memoria in data 11 dicembre 2025, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione della causa, per le motivazioni espresse in atti;
Considerato, invero, che con il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 436 del 25/7/2025, recante “Riesame complessivo con valenza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l’esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d’Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di AR e Statte”, si è concluso il procedimento avviato con nota DIR 62/2023 del 15/2/2023, di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell’AIA dello stabilimento siderurgico ex ILVA di AR, di cui al DPCM 20/9/2017;
Rilevato che, come dedotto dalla parte istante e non contestato dalle altre parti, all’esito di quanto sopra, è stato decretato il rilascio dell’AIA riesaminata e rinnovata relativa al siderurgico ex ILVA di AR e che pertanto il rilascio di una nuova AIA, in sostanza ed in concreto sostitutiva di quella rilasciata con il DPCM 29/9/2017 oggetto di gravame, il che comporta la perdita di efficacia del citato DPCM, determinando la sopravvenuta carenza di interesse e la conseguente improcedibilità dell’odierno giudizio;
Considerato dunque di dover provvedere ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Considerato che sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra tutte le parti in causa, avuto riguardo alla prognosi incerta sull’esito del giudizio e in presenza delle altre condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IP RI TR, Presidente FF, Estensore
Matthias Viggiano, Primo Referendario
Alberto Ugo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IP RI TR |
IL SEGRETARIO