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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/10/2025, n. 13640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13640 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 25039/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IT OM - Presidente
Dott. LA NT - Giudice rel.
Dott. Maria Pia De Lorenzo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25039 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 gennaio 2025.
TRA
(p.iva , con sede legale in Meda (MB), Via Businelli 1, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara La Tella, AD
OS e UD HI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. HI in Roma, Via Tomacelli 146;
- attrice
E
1 (p.iva ), con sede legale in Roma, Viale ONroparte_1 P.IVA_2
Mazzini n. 14, in persona del della Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Claudio Mangiafico ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Claudio Mangiafico, all'indirizzo PEC: Email_1
- convenuta
E
(C.F. e P.I.: ), con ONroparte_3 P.IVA_3 sede legale in via L. Settembrini n. 17/A, Roma, in persona del legale rappresentate pro tempore;
(C.F. e P.I. , con sede legale in Roma (RM) - Via CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5
Guglielmo Imperiali di Francavilla 4;
- chiamate in causa nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Roma, per sentir “in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio delle terze chiamate, e ONroparte_3 in quanto nei confronti delle stesse è cessata la materia del contendere;
nel merito: CP_4
ON a) dichiarare responsabile e condannare la convenuta per illecita riproduzione, diffusione ed utilizzo di riproduzioni non autorizzate della poltrona e del divano LC2 (oggi, Parte_2
petit e per violazione ex art. 156 l.d.a. dei diritti di utilizzazione economica
[...] Pt_3 spettanti all'attrice sui mobili LC2 oggetto di contestazione, per tutti gli argomenti di cui agli atti;
ON per l'effetto, b) inibire definitivamente alla convenuta qualsivoglia forma di riproduzione e/o utilizzo e/o diffusione e/o comunicazione, in qualunque modo essa avvenga, delle opere in questione
e di cui è titolare esclusiva di tutti i diritti patrimoniali e di riproduzione, come descritto in Pt_1 atti;
c) ordinare la distruzione o rimozione, ai sensi dell'art. 158 l.d.a, di tutti i mobili e/o arredi in ON contestazione utilizzati nelle trasmissioni della convenuta come descritti, nonché la rimozione
e/o distruzione di tutti i supporti (video, pellicole, supporti digitali e/o informatici e/o qualunque altro supporto) contenenti le immagini dei mobili-copia in violazione dei diritti dell'attrice; d)
2 ON condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dall'attrice a causa degli illeciti subiti, nella somma da quantificarsi in corso di causa e/o in ogni caso da determinarsi in via equitativa e forfettaria da parte del Tribunale adito con equa valutazione delle circostanze del caso, somma che non potrà comunque essere inferiore a 250.000 Euro;
e) confermare la penale di ON Euro 5.000,00 a carico di isposta con l'ordinanza cautelare in corso di causa del 28.11.2022,
n. 2479 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni violazione ON successivamente constatata di essa;
in ogni caso, ordinare comunque a carico della convenuta una sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00 per ogni singolo utilizzo e/o riproduzione non ON autorizzata posta in essere da n violazione dell'inibitoria che sarà eventualmente disposta con sentenza di questo Ill.mo Tribunale, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza o in altra misura che codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre;
f) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza favorevole per a cura dell'attrice e a spese della Pt_1
ON convenuta su un quotidiano a tiratura nazionale e due riviste di settore a caratteri almeno doppi del normale”.
Premetteva l'attrice di essere l'unica società autorizzata a produrre, commercializzare e pubblicizzare i mobili originali della collezione LC di e CP_5 ONroparte_6 [...]
in forza di contratto di licenza sottoscritto dapprima nel 1964 con (quando CP_7 CP_5 era in vita) e oggetto di una serie di rinnovi, a partire da quello sottoscritto nel 1978 con la
(dopo la morte dell'autore) fino a quello attualmente in essere, risalente al 9 ONroparte_8 giugno 2022; che tali elementi d'arredo rivestissero carattere di opera dell'ingegno e godessero pertanto della tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore (di seguito l.d.a.). ONr Riferiva che, sin da luglio 2021, la veva utilizzato durante alcuni programmi televisivi (nello specifico “Buongiorno estate”, in onda su Rai 2, nelle puntate del 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio e 17 luglio 2021 e “Ballando con le stelle”, in onda su Rai 1, nelle puntate del 23 ottobre, 30 ottobre e 6 novembre 2021) alcune riproduzioni della celebre poltrona LC2 “2 petit Pt_2 Parte_2 modèle” di e . CP_5 CP_7 CP_6
ONr Esponeva di aver diffidato la in data 10 novembre 2021, a desistere da qualsiasi uso illecito di copie della poltrona LC2 o di qualsiasi altro prodotto della collezione LC di nonché Pt_1 intimato alla medesima di distruggere i prodotti in questione e di fornirle informazioni circa i soggetti che avessero prodotto, venduto o eventualmente dato in noleggio o altrimenti fornito per l'allestimento i prodotti contraffatti all'interno della trasmissioni televisive menzionate, chiedendo ONr altresì il ristoro del pregiudizio subito. Aggiungeva che la in replica alla diffida, si era limitata a negare la propria responsabilità in relazione a quanto occorso, attribuendola a terzi.
3 Esponeva di essere, poi, venuta a conoscenza di ulteriori illeciti perpetrati in suo pregiudizio dalla convenuta, quali l'utilizzo di altro esemplare copia della collezione LC di ossia la Chaise Pt_1
Longue LC4 “4 Chaise longue à réglage continu”, nel corso della terza puntata della serie tv
“Blanca”, trasmessa in prima visione il 6 dicembre 2021 su Rai 1 e visibile, altresì, sulla ON piattaforma streaming di ); di aver, quindi, inoltrato ulteriore diffida alla CP_9 intimandole anche di pubblicare un banner durante la messa in onda della successiva puntata della serie, allo scopo di informare gli utenti dell'utilizzo della copia contraffatta del prodotto in questione;
ancora di essere venuta a conoscenza della messa in onda di due ulteriori programmi ON trasmessi dalla nei quali risultava l'utilizzo (ben visibile agli spettatori) di riproduzioni in nessun modo autorizzate dei suoi modelli: in particolare, delle serie TV “DOC – Nelle tue mani” e
”. Persona_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice affermava il proprio diritto di ottenere l'accertamento dell'illiceità della condotta della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno subito da parte sua, chiedendo la liquidazione in suo favore della somma complessiva di euro 250.000: ai fini della ON quantificazione del danno sosteneva dovesse tenersi conto del fatto che la non fosse nuova a tale tipo di attività illecita e si fosse rifiutata di riconoscere il suo diritto. Ulteriormente segnalava ON che la avesse illecitamente sfruttato i prodotti contraffatti nell'ambito di trasmissioni per le quali non avrebbe mai consentito neanche l'utilizzo dei prodotti autentici e sottolineava la Pt_1 gravità dell'illecito in considerazione dell'intervenuto utilizzo dei prodotti in contraffazione nell'ambito di trasmissioni di ampia diffusione, cosicché la somma richiesta dovesse ritenersi non già esagerata, bensì quantificata in via prudenziale. Quanto, poi, al danno emergente, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di euro 36.000, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attività di monitoraggio del web commissionata alla società Convey s.r.l., al fine di identificare e reprimere condotte lesive dei propri diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Infine, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 158, comma 3, l.d.a. derivante dalla lesione della reputazione e dell'immagine della società e delle opere stesse di CP_5
L'attrice chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 156 e 163 l.d.a., l'emissione di pronuncia nei confronti ONr della i inibitoria di qualsivoglia forma di riproduzione, utilizzo, diffusione o comunicazione, in qualunque modo, a mezzo video, televisione, internet o altro, delle opere oggetto di causa, essendo i diritti di sfruttamento nella sua esclusiva titolarità.
Domandava, inoltre, ai sensi dell'art. 158 l.d.a, disporsi la distruzione o rimozione di tutte le copie ON non autorizzate dei prodotti in contestazione utilizzati nelle trasmissioni di nonché la rimozione o distruzione di tutti i supporti (video, pellicole, supporti digitali o informatici o qualunque altro
4 supporto) contenenti le immagini delle copie delle opere in violazione dei suoi diritti. Ancora, chiedeva che fosse determinata nella misura di euro 5.000,00 la somma dovuta per ogni Pt_1 riproduzione o successivo utilizzo non autorizzato dei mobili in contestazione in violazione dell'inibitoria, o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento
Infine, l'attrice chiedeva che fosse disposta, ai sensi dell'art. 166 l.d.a., la pubblicazione della sentenza a spese della convenuta
Si costituiva precisando di non avere mai impiegato gli arredi oggetto di causa nella loro CP_1 veste di opere dell'ingegno, ovvero di non avere mai posto gli stessi alla contemplazione del pubblico assecondandone la pretesa vocazione artistica, essendosi limitata al loro utilizzo all'interno di opere audiovisive in adesione alla loro funzione utilitaristica, per fare accomodare ospiti e attori o comunque nell'ambito di fugaci e secondarie apparizioni. Aggiungeva che l'uso dei prodotti quali elementi di arredo fosse avvenuto nell'ambito di trasmissioni la cui realizzazione era stata effettuata da società di produzione esterne, che avevano curato anche l'allestimento delle scenografie;
di essersi quindi limitata ad acquisire i diritti su tali trasmissioni diffondendole poi sulle proprie frequenze, previa acquisizione di garanzie circa l'originalità delle opere e l'assenza di violazioni di qualsivoglia diritto di terzi.
Sosteneva inoltre: che il modello di poltrona LC2 non fosse meritevole di protezione autorale;
che non risultasse titolare della tipologia di diritti d'autore fatti valere in giudizio;
che l'utilizzo Pt_1
ON delle poltrone contestate da parte di fosse in ogni caso innocuo e, come tale, non potesse ritenersi in violazione delle prerogative autorali dell'attrice.
Evidenziava poi di avere acquistato i diritti, con riferimento alla fiction intitolata “Blanca”, trasmessa in data 6 dicembre 2021 su Rai 1, e alla fiction intitolata “DOC – Nelle tue mani”, per effetto di cessione da parte della società ONroparte_3
e che nei contratti stipulati quest'ultima avesse assunto l'obbligazione di
[...]
ON garanzia circa la novità e l'originalità delle opere cedute e l'impegno di tenere indenne la da ogni azione o pretesa di terzi volta a limitare il pacifico godimento dei diritti relativi alle suddette opere;
di avere acquistato i diritti con riferimento alla serie ” (trasmessa su Rai 1 Persona_1 tra marzo e aprile 2022) per effetto di cessione da parte della e che anche tale ultima CP_4 società si fosse obbligata a garantire la novità e l'originalità dell'opera, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la cessionaria da ogni azione o pretesa di terzi volta a limitare il pacifico godimento dei diritti relativi alla suddetta opera. Chiedeva, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia di entrambe le società cedenti.
Negava, infine, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in relazione alla condotta illecita, ascrittale.
5 Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale: “a) In via principale: rigettare nel migliore dei modi tutte le domande formulate dalle attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice in ordine alla asserita illecita utilizzazione degli elementi di arredo azionati ex adverso nell'ambito della fiction intitolata “Blanca” e della fiction intitolata “DOC –
Nelle tue mani”, trasmesse su Rai 1, dichiarare ONroparte_3
ON tenuta a manlevare e tenere integralmente indenne o a manlevare e tenere
[...]
ON indenne nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare all'attrice in virtù di sentenza o di sopravvenuta transazione in corso di causa e, per l'effetto e a tale titolo, condannare ONroparte_3 al pagamento di tutte dette somme, oltre interessi e spese sostenute
[...]
e da sostenere, ivi comprese le spese, i diritti e gli onorari del giudizio;
con vittoria di spese;
c)
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice in ordine alla asserita illecita utilizzazione degli elementi di arredo azionati ex adverso nell'ambito della fiction intitolata “ Battaglia”, trasmessa su Rai 1 tra marzo e Per_1
ON aprile 2022, dichiarare tenuta a manlevare e tenere integralmente indenne o a CP_4
ON manlevare e tenere indenne nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare all'attrice in virtù di sentenza o di sopravvenuta transazione in corso di causa e, per l'effetto e a tale titolo, condannare CP_4 al pagamento di tutte dette somme, oltre interessi e spese sostenute e da sostenere, ivi
[...] comprese le spese, i diritti e gli onorari del giudizio;
con vittoria di spese”.
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, e addivenivano ad accordo CP_3 CP_4 transattivo con in ordine alla controversia insorta circa l'utilizzo dei prodotti per cui è causa Pt_1 rispettivamente nelle serie “DOC - Nelle tue mani”, e ”, cosicché le terze CP_10 Persona_1 chiamate non si costituivano in giudizio.
L'attrice rinunciava quindi alle domande svolte in citazione nei confronti della convenuta relative all'illecita riproduzione, diffusione ed utilizzo delle opere nella sua titolarità in esse;
conseguentemente rinunciava alle domande formulate nei confronti delle terze chiamate. CP_1
Il giudizio era istruito mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
6 In via preliminare, in ragione delle rispettive intervenute rinunce delle parti attrice e convenuta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte dalla prima nei confronti della con riferimento al preteso illecito utilizzo di riproduzioni non CP_1 autorizzate della poltrona e LC2 e del divano e della Chaise Longue LC4 nell'ambito delle serie televisive , “DOC – Nelle tue mani” e ”, nonché alle domande di manleva CP_10 Persona_1
ONr avanzate da parte della ei confronti delle terze chiamate.
Restano quindi da esaminare da parte del Collegio le domande proposte da nei confronti Pt_1
ON della in ragione dell'impiego da parte di quest'ultima della poltrona LC2, in quanto opera suscettibile di tutela autorale nella titolarità dell'attrice, nei programmi televisivi “Ballando con le stelle” e “Buongiorno Estate”.
Avendo l'attrice invocato l'applicazione delle disposizioni della legge sul diritto d'autore, si rende preliminarmente necessario l'accertamento della riconducibilità della poltrona LC2 nel novero delle opere suscettibili di tutela, ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.d.a., il quale prevede (nel testo aggiornato con il riforma attuata con D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95) che siano in esse comprese “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Sul punto, in linea con l'orientamento già assunto in plurime occasioni anche da parte di altri
Tribunali chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione con riferimento allo stesso elemento di arredo (si ha riguardo, in particolare, tra le altre, alle pronunce prodotte in atti dall'attrice –
Tribunale di Milano, 9 gennaio 2014, nel procedimento c. Tribunale Parte_1 ONroparte_11 di Venezia, ord. 2 marzo 2013, procedimento c. Corte d'Appello di Parte_1 CP_12
Firenze, sentenza n. 1685/2016, pubblicata in data 17 ottobre 2016, nella causa ONroparte_13
c. alle cui motivazioni si rimanda), ritiene il Collegio che debba rinvenirsi
[...] Parte_1 nell'oggetto di design per cui è causa il dedotto carattere artistico, tenuto conto del diffuso riconoscimento che esso ha avuto da parte degli esperti, i quali hanno collocato l'opera fra i capolavori dell'arte applicata del XX secolo, valutazione del resto riscontrata dal fatto che essa è stata esposta nei più celebri musei di arte contemporanea del mondo (quali il MoMA di New York, la di Roma ed il Musée National d'Art Moderne di Parigi) ed ONroparte_14 anche celebrata in numerose pubblicazioni di settore.
L'opera, dunque, soddisfa i parametri utilizzati in dottrina e in giurisprudenza per attribuire “valore artistico” all'opera, ricorrendo la notorietà nazionale o internazionale del designer e dell'oggetto di design, la peculiarità e originalità delle sue forma e struttura, l'esposizione della stessa in musei, esposizioni, mostre d'arte contemporanea, la menzione in importanti saggi o riviste di storia
7 dell'arte, l'accreditamento della tendenza stilistica ed il consolidamento del successo del prodotto presso la collettività e in ambienti culturali.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di carenza di legittimazione attiva della
(invero, da qualificare come eccezione di merito, in quanto volta a far accertare il difetto di Pt_1 titolarità del diritto controverso in capo all'attrice), dal momento che la riconducibilità dei diritti di utilizzazione economica dell'opera in capo all'attrice risulta comprovata dalle sue produzioni documentali e, comunque, già accertata nelle medesime pronunce richiamate in motivazione in punto di qualificazione dell'opera come artistica.
Ciò posto, deve quindi verificarsi la fondatezza delle domande attoree, valutando se la condotta ON posta in essere dalla con la trasmissione dei programmi “Buongiorno estate” e “Ballando con le stelle”, nel corso delle quali gli ospiti venivano fatti accomodare su elementi di arredo costituenti copie delle poltrone LC2 abbia integrato gli estremi dell'illecito.
Nella prospettazione di l'allestimento dello spazio nel quale le interviste sono state Pt_1 realizzate con copie contraffattive dell'opera protetta nella sua titolarità avrebbe infatti violato il suo diritto, costituendo una forma di utilizzazione economica non autorizzata (sanzionata dall'art. 12
l.d.a.) e comunque di diffusione al pubblico di essa, parimenti non autorizzata (in violazione dell'art. 16 l.d.a.); mentre, secondo la convenuta, sarebbe mancato nel caso di specie il presupposto della “utilizzazione economica” dell'opera, essendo stata la poltrona impiegata per il solo scopo cui essa era destinata funzionalmente, cioè quello di consentire all'intervistatore e agli intervistati di ON sedersi durante lo svolgimento del programma, cosicché la non avrebbe tratto dall'utilizzo del ON bene alcun vantaggio derivante dalla sua natura di opera d'arte (comunque contestata). La ha, inoltre, dedotto la diversità del mobilio visibile nelle trasmissioni andate in onda rispetto a quello originale, riconducibile alla produzione della Parte_1
Dall'esame comparativo dei fotogrammi delle trasmissioni andate in onda estrapolati e acquisiti agli atti rispetto alle fotografie dell'originale dell'opera nella titolarità dell'attrice, è invero possibile apprezzare che le sedute riprodotte costituissero copie realizzate in contraffazione della poltrona
LC2 emergendo, con evidenza, la quasi totale corrispondenza delle copie all'originale in relazione ai diversi aspetti individualizzanti l'opera sotto il profilo visivo.
Orbene, premesso che non è neppure contestato che gli elementi di arredo impiegati nelle ONr trasmissioni televisiva della “Buongiorno estate” e “Ballando con le stelle” non fossero originali, non è dato neppure dubitare della contraffazione.
In ordine alle modalità di utilizzo dei prodotti, si rileva che, con riferimento alla trasmissione
“Buongiorno estate”, è dato riscontrare l'impiego delle poltrone ai fini dell'allestimento dello studio in quattro puntate del programma trasmesse nel 2021; mentre, nel caso di “Ballando con le stelle”,
8 gli stessi 'screen-shot' prodotti da dimostrano che le poltrone oggetto di lite fossero situate Pt_1 in un'area adibita ad anticamera dello studio in cui i concorrenti erano fatti accomodare prima di esibirsi e con la quale erano svolti collegamenti prima della loro entrata sulla scena principale.
Ritiene il Collegio che la condotta della convenuta, in entrambi i casi considerati, sia stata connotata da illiceità, in primo luogo, avendo costituito l'impiego dei prodotti contraffatti nella forma descritta utilizzazione economica di essi in violazione del disposto dell'art. 12 lda;
in secondo luogo, che la trasmissione televisiva dei programmi abbia anche integrato violazione dell'art. 16 lda. ON La ha invero negato che la modalità di utilizzo delle opere per cui è casa potesse reputarsi una forma di sfruttamento economico di esse, sul presupposto che le poltrone in entrambi i programmi fossero state collocate sulla scena al solo scopo di fare accomodare le persone presenti in studio. ON Ritiene, però, il Collegio che, in relazione all'utilizzo delle poltrone in questione da parte della in entrambe le trasmissioni, debba compiersi la medesima valutazione già operata dal Tribunale nei provvedimenti cautelari assunti con riferimento all'impiego dei prodotti nella trasmissione dei servizi giornalistici di Rai2 Sport durante i Campionati Mondiali di Scherma 2023 svoltisi a Milano dal 22 al 30 luglio 2023: ricorre, infatti, uso dei prodotti contraffatti in forma del tutto sovrapponibile a quella esaminata in quella sede. Se, infatti, in tutti i casi considerati, l'utilizzo degli arredi negli studi televisivi nei quali sono stati realizzati i programmi ha indubbiamente risposto anche ad un'esigenza funzionale, non può negarsi, d'altra parte, che la collocazione dei mobili quali elementi di arredo principali (se non unici), dello spazio nel quale il programma
“Buongiorno Estate” è stato realizzato ed anche quali elementi di arredo posti al centro dell'inquadratura (e come tali tutt'altro che marginali) in talune fasi del programma “Ballando con le stelle”, abbia fatto assurgere le poltrone oggetto di causa al ruolo di vera e propria scenografia dei programmi, dovendosi intendere per quest'ultima proprio l'insieme degli elementi visibili sulla scena in cui si colloca l'azione (teatrale, cinematografica o televisiva).
In tale prospettiva, si apprezza quindi la fondatezza delle doglianze della ricorrente in ordine ON all'illiceità della condotta della consistita nell'utilizzo delle poltrone in contraffazione dell'opera nella sua titolarità.
Né assume rilievo dirimente in senso contrario il fatto che le copie della poltrona non fossero state esposte nel contesto dei programmi alla contemplazione del pubblico, ma fossero state impiegate per fare accomodare gli ospiti, essendo all'evidenza tale modalità di utilizzo connaturata alla connotazione funzionale specifica dell'opera oggetto di tutela.
Né sembra che l'utilizzo delle copie dei prodotti da parte della convenuta nel contesto dei citati programmi televisivi possa qualificarsi come citazione dell'opera conforme ai buoni usi e nella
9 misura giustificata dallo scopo: invero, quand'anche si ritenesse quest'ultimo argomento spendibile a sostegno dell'impiego di copie dei prodotti e non degli originali, in ogni caso, difetterebbero i presupposti per l'accoglimento di tale tesi. Rileva infatti il Collegio che non sia dato neppure individuare la ragione per la quale la citazione dell'opera nel contesto descritto dovrebbe ritenersi giustificata.
Va pertanto accertata l'illiceità della condotta della convenuta e disposta, in accoglimento CP_1 della domanda dell'attrice e a conferma del provvedimento già assunto in sede cautelare, inibitoria nei confronti della medesima di qualsivoglia forma di riproduzione, utilizzo, diffusione o comunicazione, in qualunque modo essa avvenga, di prodotti costituenti copie della LC2 – attualmente individuata con la denominazione “2 ”, dei cui Parte_4 diritti di sfruttamento è titolare esclusiva;
con fissazione della somma di euro 5.000,00, per Pt_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni violazione successivamente constatata di essa.
Si ritiene, altresì, meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'attrice, ai sensi dell'art. 158
l.d.a, volta ad ottenere la rimozione e la distruzione di tutti gli arredi corrispondenti al modello descritto utilizzati nelle citate trasmissioni della Rai.
L'attrice ha chiesto ulteriormente disporsi la rimozione o distruzione di tutti i supporti (video, pellicole, supporti digitali, informatici e qualunque altro supporto) contenenti le immagini dei mobili-copia in violazione dei diritti dell'attrice.
Ritiene il Collegio che l'istanza, come formulata, non possa essere accolta, in quanto la misura richiesta si rivelerebbe sproporzionata all'effettiva esigenza di tutela dell'attrice e recherebbe pregiudizio alla convenuta di gran lunga superiore al danno che l'adozione della misura intenderebbe scongiurare.
Infine, ha avanzato pretesa risarcitoria che il Collegio reputa parzialmente fondata: Pt_1 segnatamente ha chiesto la liquidazione in suo favore di somma corrispondente ai costi sostenuti per remunerare l'attività svolta da impresa incaricata di svolgere attività di monitoraggio della rete al fine di individuare condotte contraffattive in suo pregiudizio: sennonché ritiene il Collegio che la convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente in ordine al fatto di avere effettivamente corrisposto in favore della società Convey l'importo richiesto, essendosi limitata a produrre in atti copia di una proposta di contratto, sottoscritta da parte sua, che non è dato neppure sapere se si sia poi perfezionato (non essendovi prova della trasmissione dell'accettazione della proposta alla proponente) e avendo omesso di fornire riscontro dell'avvenuto pagamento della somma ivi indicata quale corrispettivo pattuito.
10 L'attrice ha chiesto poi la liquidazione di ulteriori somme in suo favore a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla perpetrazione dell'illecito in suo pregiudizio, che si ritiene quantificabile in via equitativa - tenendo conto del parametro del cd. “prezzo del consenso”
(pari all'entità dei costi che la convenuta avrebbe dovuto sostenere qualora avesse acquisito il diritto di utilizzo degli originali), ed anche delle conseguenze, in termini rischio di diluizione di valore dell'opera, derivanti dalla reiterata diffusione illecita di copie contraffattive del prodotto - nella misura complessiva all'attualità di euro 30.000.
Si respinge, infine, l'istanza della parte attrice di disporre pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia non ricorrendo il presupposto della gravità della condotta che avrebbe giustificato l'accoglimento di essa.
In ragione della soccombenza la parte attrice va, altresì, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
7.616, per compensi professionali (euro 1.701, per la fase di studio, euro 1.204, per la fase introduttiva, euro 1.806, per la fase istruttoria, euro 2.905, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande formulate da Pt_1 nei confronti di e alle domande formulate da quest'ultima nei confronti delle
[...] CP_1 chiamate in causa e in relazione all'illecita riproduzione, diffusione ed utilizzo di CP_3 CP_4 riproduzioni non autorizzate della poltrona e del divano LC2 e della Chaise Longue LC4 nell'ambito delle serie televisive intitolate “Blanca”, “DOC – Nelle tue mani”, e ”; Persona_1
- in accoglimento delle domande della parte attrice, dispone inibitoria nei confronti della CP_1 di qualsivoglia forma di riproduzione, utilizzo, diffusione o comunicazione, in qualunque modo, di prodotti costituenti copie della LC2 – attualmente individuata con la denominazione “2
[...]
petite modèle”, dei cui diritti di sfruttamento è titolare esclusiva;
con Parte_2 Pt_1 fissazione della somma di euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni violazione successivamente constatata di essa;
- ordina la rimozione e la distruzione di tutti gli arredi corrispondenti al modello descritto utilizzati ON nelle citate trasmissioni della
- condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice che liquida nella misura CP_1 complessiva di euro 30.000;
11 - condanna la convenuta al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice che liquida nella misura di euro 7.616, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice est.
LA NT
Il Presidente
IT OM
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IT OM - Presidente
Dott. LA NT - Giudice rel.
Dott. Maria Pia De Lorenzo - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 25039 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 29 gennaio 2025.
TRA
(p.iva , con sede legale in Meda (MB), Via Businelli 1, in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Barbara La Tella, AD
OS e UD HI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. HI in Roma, Via Tomacelli 146;
- attrice
E
1 (p.iva ), con sede legale in Roma, Viale ONroparte_1 P.IVA_2
Mazzini n. 14, in persona del della Direzione Affari Legali e Societari, rappresentata e CP_2 difesa dall'Avv. Claudio Mangiafico ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Claudio Mangiafico, all'indirizzo PEC: Email_1
- convenuta
E
(C.F. e P.I.: ), con ONroparte_3 P.IVA_3 sede legale in via L. Settembrini n. 17/A, Roma, in persona del legale rappresentate pro tempore;
(C.F. e P.I. , con sede legale in Roma (RM) - Via CP_4 P.IVA_4 P.IVA_5
Guglielmo Imperiali di Francavilla 4;
- chiamate in causa nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
29 gennaio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 CP_1 al Tribunale di Roma, per sentir “in via preliminare, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio delle terze chiamate, e ONroparte_3 in quanto nei confronti delle stesse è cessata la materia del contendere;
nel merito: CP_4
ON a) dichiarare responsabile e condannare la convenuta per illecita riproduzione, diffusione ed utilizzo di riproduzioni non autorizzate della poltrona e del divano LC2 (oggi, Parte_2
petit e per violazione ex art. 156 l.d.a. dei diritti di utilizzazione economica
[...] Pt_3 spettanti all'attrice sui mobili LC2 oggetto di contestazione, per tutti gli argomenti di cui agli atti;
ON per l'effetto, b) inibire definitivamente alla convenuta qualsivoglia forma di riproduzione e/o utilizzo e/o diffusione e/o comunicazione, in qualunque modo essa avvenga, delle opere in questione
e di cui è titolare esclusiva di tutti i diritti patrimoniali e di riproduzione, come descritto in Pt_1 atti;
c) ordinare la distruzione o rimozione, ai sensi dell'art. 158 l.d.a, di tutti i mobili e/o arredi in ON contestazione utilizzati nelle trasmissioni della convenuta come descritti, nonché la rimozione
e/o distruzione di tutti i supporti (video, pellicole, supporti digitali e/o informatici e/o qualunque altro supporto) contenenti le immagini dei mobili-copia in violazione dei diritti dell'attrice; d)
2 ON condannare la convenuta al risarcimento del danno sofferto dall'attrice a causa degli illeciti subiti, nella somma da quantificarsi in corso di causa e/o in ogni caso da determinarsi in via equitativa e forfettaria da parte del Tribunale adito con equa valutazione delle circostanze del caso, somma che non potrà comunque essere inferiore a 250.000 Euro;
e) confermare la penale di ON Euro 5.000,00 a carico di isposta con l'ordinanza cautelare in corso di causa del 28.11.2022,
n. 2479 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni violazione ON successivamente constatata di essa;
in ogni caso, ordinare comunque a carico della convenuta una sanzione pecuniaria di Euro 5.000,00 per ogni singolo utilizzo e/o riproduzione non ON autorizzata posta in essere da n violazione dell'inibitoria che sarà eventualmente disposta con sentenza di questo Ill.mo Tribunale, nonché per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda sentenza o in altra misura che codesto Ill.mo Tribunale vorrà disporre;
f) ordinare la pubblicazione dell'emananda sentenza favorevole per a cura dell'attrice e a spese della Pt_1
ON convenuta su un quotidiano a tiratura nazionale e due riviste di settore a caratteri almeno doppi del normale”.
Premetteva l'attrice di essere l'unica società autorizzata a produrre, commercializzare e pubblicizzare i mobili originali della collezione LC di e CP_5 ONroparte_6 [...]
in forza di contratto di licenza sottoscritto dapprima nel 1964 con (quando CP_7 CP_5 era in vita) e oggetto di una serie di rinnovi, a partire da quello sottoscritto nel 1978 con la
(dopo la morte dell'autore) fino a quello attualmente in essere, risalente al 9 ONroparte_8 giugno 2022; che tali elementi d'arredo rivestissero carattere di opera dell'ingegno e godessero pertanto della tutela accordata dalla legge sul diritto d'autore (di seguito l.d.a.). ONr Riferiva che, sin da luglio 2021, la veva utilizzato durante alcuni programmi televisivi (nello specifico “Buongiorno estate”, in onda su Rai 2, nelle puntate del 26 giugno, 3 luglio, 10 luglio e 17 luglio 2021 e “Ballando con le stelle”, in onda su Rai 1, nelle puntate del 23 ottobre, 30 ottobre e 6 novembre 2021) alcune riproduzioni della celebre poltrona LC2 “2 petit Pt_2 Parte_2 modèle” di e . CP_5 CP_7 CP_6
ONr Esponeva di aver diffidato la in data 10 novembre 2021, a desistere da qualsiasi uso illecito di copie della poltrona LC2 o di qualsiasi altro prodotto della collezione LC di nonché Pt_1 intimato alla medesima di distruggere i prodotti in questione e di fornirle informazioni circa i soggetti che avessero prodotto, venduto o eventualmente dato in noleggio o altrimenti fornito per l'allestimento i prodotti contraffatti all'interno della trasmissioni televisive menzionate, chiedendo ONr altresì il ristoro del pregiudizio subito. Aggiungeva che la in replica alla diffida, si era limitata a negare la propria responsabilità in relazione a quanto occorso, attribuendola a terzi.
3 Esponeva di essere, poi, venuta a conoscenza di ulteriori illeciti perpetrati in suo pregiudizio dalla convenuta, quali l'utilizzo di altro esemplare copia della collezione LC di ossia la Chaise Pt_1
Longue LC4 “4 Chaise longue à réglage continu”, nel corso della terza puntata della serie tv
“Blanca”, trasmessa in prima visione il 6 dicembre 2021 su Rai 1 e visibile, altresì, sulla ON piattaforma streaming di ); di aver, quindi, inoltrato ulteriore diffida alla CP_9 intimandole anche di pubblicare un banner durante la messa in onda della successiva puntata della serie, allo scopo di informare gli utenti dell'utilizzo della copia contraffatta del prodotto in questione;
ancora di essere venuta a conoscenza della messa in onda di due ulteriori programmi ON trasmessi dalla nei quali risultava l'utilizzo (ben visibile agli spettatori) di riproduzioni in nessun modo autorizzate dei suoi modelli: in particolare, delle serie TV “DOC – Nelle tue mani” e
”. Persona_1
Tanto premesso in fatto, l'attrice affermava il proprio diritto di ottenere l'accertamento dell'illiceità della condotta della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento del danno subito da parte sua, chiedendo la liquidazione in suo favore della somma complessiva di euro 250.000: ai fini della ON quantificazione del danno sosteneva dovesse tenersi conto del fatto che la non fosse nuova a tale tipo di attività illecita e si fosse rifiutata di riconoscere il suo diritto. Ulteriormente segnalava ON che la avesse illecitamente sfruttato i prodotti contraffatti nell'ambito di trasmissioni per le quali non avrebbe mai consentito neanche l'utilizzo dei prodotti autentici e sottolineava la Pt_1 gravità dell'illecito in considerazione dell'intervenuto utilizzo dei prodotti in contraffazione nell'ambito di trasmissioni di ampia diffusione, cosicché la somma richiesta dovesse ritenersi non già esagerata, bensì quantificata in via prudenziale. Quanto, poi, al danno emergente, l'attrice chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di euro 36.000, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'attività di monitoraggio del web commissionata alla società Convey s.r.l., al fine di identificare e reprimere condotte lesive dei propri diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Infine, l'attrice chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 158, comma 3, l.d.a. derivante dalla lesione della reputazione e dell'immagine della società e delle opere stesse di CP_5
L'attrice chiedeva quindi, ai sensi degli artt. 156 e 163 l.d.a., l'emissione di pronuncia nei confronti ONr della i inibitoria di qualsivoglia forma di riproduzione, utilizzo, diffusione o comunicazione, in qualunque modo, a mezzo video, televisione, internet o altro, delle opere oggetto di causa, essendo i diritti di sfruttamento nella sua esclusiva titolarità.
Domandava, inoltre, ai sensi dell'art. 158 l.d.a, disporsi la distruzione o rimozione di tutte le copie ON non autorizzate dei prodotti in contestazione utilizzati nelle trasmissioni di nonché la rimozione o distruzione di tutti i supporti (video, pellicole, supporti digitali o informatici o qualunque altro
4 supporto) contenenti le immagini delle copie delle opere in violazione dei suoi diritti. Ancora, chiedeva che fosse determinata nella misura di euro 5.000,00 la somma dovuta per ogni Pt_1 riproduzione o successivo utilizzo non autorizzato dei mobili in contestazione in violazione dell'inibitoria, o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento
Infine, l'attrice chiedeva che fosse disposta, ai sensi dell'art. 166 l.d.a., la pubblicazione della sentenza a spese della convenuta
Si costituiva precisando di non avere mai impiegato gli arredi oggetto di causa nella loro CP_1 veste di opere dell'ingegno, ovvero di non avere mai posto gli stessi alla contemplazione del pubblico assecondandone la pretesa vocazione artistica, essendosi limitata al loro utilizzo all'interno di opere audiovisive in adesione alla loro funzione utilitaristica, per fare accomodare ospiti e attori o comunque nell'ambito di fugaci e secondarie apparizioni. Aggiungeva che l'uso dei prodotti quali elementi di arredo fosse avvenuto nell'ambito di trasmissioni la cui realizzazione era stata effettuata da società di produzione esterne, che avevano curato anche l'allestimento delle scenografie;
di essersi quindi limitata ad acquisire i diritti su tali trasmissioni diffondendole poi sulle proprie frequenze, previa acquisizione di garanzie circa l'originalità delle opere e l'assenza di violazioni di qualsivoglia diritto di terzi.
Sosteneva inoltre: che il modello di poltrona LC2 non fosse meritevole di protezione autorale;
che non risultasse titolare della tipologia di diritti d'autore fatti valere in giudizio;
che l'utilizzo Pt_1
ON delle poltrone contestate da parte di fosse in ogni caso innocuo e, come tale, non potesse ritenersi in violazione delle prerogative autorali dell'attrice.
Evidenziava poi di avere acquistato i diritti, con riferimento alla fiction intitolata “Blanca”, trasmessa in data 6 dicembre 2021 su Rai 1, e alla fiction intitolata “DOC – Nelle tue mani”, per effetto di cessione da parte della società ONroparte_3
e che nei contratti stipulati quest'ultima avesse assunto l'obbligazione di
[...]
ON garanzia circa la novità e l'originalità delle opere cedute e l'impegno di tenere indenne la da ogni azione o pretesa di terzi volta a limitare il pacifico godimento dei diritti relativi alle suddette opere;
di avere acquistato i diritti con riferimento alla serie ” (trasmessa su Rai 1 Persona_1 tra marzo e aprile 2022) per effetto di cessione da parte della e che anche tale ultima CP_4 società si fosse obbligata a garantire la novità e l'originalità dell'opera, impegnandosi a manlevare e tenere indenne la cessionaria da ogni azione o pretesa di terzi volta a limitare il pacifico godimento dei diritti relativi alla suddetta opera. Chiedeva, quindi, di essere autorizzata alla chiamata in garanzia di entrambe le società cedenti.
Negava, infine, la ricorrenza dell'elemento soggettivo in relazione alla condotta illecita, ascrittale.
5 Concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale: “a) In via principale: rigettare nel migliore dei modi tutte le domande formulate dalle attrici, in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice in ordine alla asserita illecita utilizzazione degli elementi di arredo azionati ex adverso nell'ambito della fiction intitolata “Blanca” e della fiction intitolata “DOC –
Nelle tue mani”, trasmesse su Rai 1, dichiarare ONroparte_3
ON tenuta a manlevare e tenere integralmente indenne o a manlevare e tenere
[...]
ON indenne nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare all'attrice in virtù di sentenza o di sopravvenuta transazione in corso di causa e, per l'effetto e a tale titolo, condannare ONroparte_3 al pagamento di tutte dette somme, oltre interessi e spese sostenute
[...]
e da sostenere, ivi comprese le spese, i diritti e gli onorari del giudizio;
con vittoria di spese;
c)
Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'attrice in ordine alla asserita illecita utilizzazione degli elementi di arredo azionati ex adverso nell'ambito della fiction intitolata “ Battaglia”, trasmessa su Rai 1 tra marzo e Per_1
ON aprile 2022, dichiarare tenuta a manlevare e tenere integralmente indenne o a CP_4
ON manlevare e tenere indenne nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia, di tutte le somme che quest'ultima dovesse essere costretta a pagare all'attrice in virtù di sentenza o di sopravvenuta transazione in corso di causa e, per l'effetto e a tale titolo, condannare CP_4 al pagamento di tutte dette somme, oltre interessi e spese sostenute e da sostenere, ivi
[...] comprese le spese, i diritti e gli onorari del giudizio;
con vittoria di spese”.
A seguito della notifica dell'atto di chiamata in causa, e addivenivano ad accordo CP_3 CP_4 transattivo con in ordine alla controversia insorta circa l'utilizzo dei prodotti per cui è causa Pt_1 rispettivamente nelle serie “DOC - Nelle tue mani”, e ”, cosicché le terze CP_10 Persona_1 chiamate non si costituivano in giudizio.
L'attrice rinunciava quindi alle domande svolte in citazione nei confronti della convenuta relative all'illecita riproduzione, diffusione ed utilizzo delle opere nella sua titolarità in esse;
conseguentemente rinunciava alle domande formulate nei confronti delle terze chiamate. CP_1
Il giudizio era istruito mediante l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 29 gennaio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
6 In via preliminare, in ragione delle rispettive intervenute rinunce delle parti attrice e convenuta, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande proposte dalla prima nei confronti della con riferimento al preteso illecito utilizzo di riproduzioni non CP_1 autorizzate della poltrona e LC2 e del divano e della Chaise Longue LC4 nell'ambito delle serie televisive , “DOC – Nelle tue mani” e ”, nonché alle domande di manleva CP_10 Persona_1
ONr avanzate da parte della ei confronti delle terze chiamate.
Restano quindi da esaminare da parte del Collegio le domande proposte da nei confronti Pt_1
ON della in ragione dell'impiego da parte di quest'ultima della poltrona LC2, in quanto opera suscettibile di tutela autorale nella titolarità dell'attrice, nei programmi televisivi “Ballando con le stelle” e “Buongiorno Estate”.
Avendo l'attrice invocato l'applicazione delle disposizioni della legge sul diritto d'autore, si rende preliminarmente necessario l'accertamento della riconducibilità della poltrona LC2 nel novero delle opere suscettibili di tutela, ai sensi dell'art. 2 n. 10 l.d.a., il quale prevede (nel testo aggiornato con il riforma attuata con D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95) che siano in esse comprese “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”.
Sul punto, in linea con l'orientamento già assunto in plurime occasioni anche da parte di altri
Tribunali chiamati a pronunciarsi sulla medesima questione con riferimento allo stesso elemento di arredo (si ha riguardo, in particolare, tra le altre, alle pronunce prodotte in atti dall'attrice –
Tribunale di Milano, 9 gennaio 2014, nel procedimento c. Tribunale Parte_1 ONroparte_11 di Venezia, ord. 2 marzo 2013, procedimento c. Corte d'Appello di Parte_1 CP_12
Firenze, sentenza n. 1685/2016, pubblicata in data 17 ottobre 2016, nella causa ONroparte_13
c. alle cui motivazioni si rimanda), ritiene il Collegio che debba rinvenirsi
[...] Parte_1 nell'oggetto di design per cui è causa il dedotto carattere artistico, tenuto conto del diffuso riconoscimento che esso ha avuto da parte degli esperti, i quali hanno collocato l'opera fra i capolavori dell'arte applicata del XX secolo, valutazione del resto riscontrata dal fatto che essa è stata esposta nei più celebri musei di arte contemporanea del mondo (quali il MoMA di New York, la di Roma ed il Musée National d'Art Moderne di Parigi) ed ONroparte_14 anche celebrata in numerose pubblicazioni di settore.
L'opera, dunque, soddisfa i parametri utilizzati in dottrina e in giurisprudenza per attribuire “valore artistico” all'opera, ricorrendo la notorietà nazionale o internazionale del designer e dell'oggetto di design, la peculiarità e originalità delle sue forma e struttura, l'esposizione della stessa in musei, esposizioni, mostre d'arte contemporanea, la menzione in importanti saggi o riviste di storia
7 dell'arte, l'accreditamento della tendenza stilistica ed il consolidamento del successo del prodotto presso la collettività e in ambienti culturali.
Va, inoltre, rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di carenza di legittimazione attiva della
(invero, da qualificare come eccezione di merito, in quanto volta a far accertare il difetto di Pt_1 titolarità del diritto controverso in capo all'attrice), dal momento che la riconducibilità dei diritti di utilizzazione economica dell'opera in capo all'attrice risulta comprovata dalle sue produzioni documentali e, comunque, già accertata nelle medesime pronunce richiamate in motivazione in punto di qualificazione dell'opera come artistica.
Ciò posto, deve quindi verificarsi la fondatezza delle domande attoree, valutando se la condotta ON posta in essere dalla con la trasmissione dei programmi “Buongiorno estate” e “Ballando con le stelle”, nel corso delle quali gli ospiti venivano fatti accomodare su elementi di arredo costituenti copie delle poltrone LC2 abbia integrato gli estremi dell'illecito.
Nella prospettazione di l'allestimento dello spazio nel quale le interviste sono state Pt_1 realizzate con copie contraffattive dell'opera protetta nella sua titolarità avrebbe infatti violato il suo diritto, costituendo una forma di utilizzazione economica non autorizzata (sanzionata dall'art. 12
l.d.a.) e comunque di diffusione al pubblico di essa, parimenti non autorizzata (in violazione dell'art. 16 l.d.a.); mentre, secondo la convenuta, sarebbe mancato nel caso di specie il presupposto della “utilizzazione economica” dell'opera, essendo stata la poltrona impiegata per il solo scopo cui essa era destinata funzionalmente, cioè quello di consentire all'intervistatore e agli intervistati di ON sedersi durante lo svolgimento del programma, cosicché la non avrebbe tratto dall'utilizzo del ON bene alcun vantaggio derivante dalla sua natura di opera d'arte (comunque contestata). La ha, inoltre, dedotto la diversità del mobilio visibile nelle trasmissioni andate in onda rispetto a quello originale, riconducibile alla produzione della Parte_1
Dall'esame comparativo dei fotogrammi delle trasmissioni andate in onda estrapolati e acquisiti agli atti rispetto alle fotografie dell'originale dell'opera nella titolarità dell'attrice, è invero possibile apprezzare che le sedute riprodotte costituissero copie realizzate in contraffazione della poltrona
LC2 emergendo, con evidenza, la quasi totale corrispondenza delle copie all'originale in relazione ai diversi aspetti individualizzanti l'opera sotto il profilo visivo.
Orbene, premesso che non è neppure contestato che gli elementi di arredo impiegati nelle ONr trasmissioni televisiva della “Buongiorno estate” e “Ballando con le stelle” non fossero originali, non è dato neppure dubitare della contraffazione.
In ordine alle modalità di utilizzo dei prodotti, si rileva che, con riferimento alla trasmissione
“Buongiorno estate”, è dato riscontrare l'impiego delle poltrone ai fini dell'allestimento dello studio in quattro puntate del programma trasmesse nel 2021; mentre, nel caso di “Ballando con le stelle”,
8 gli stessi 'screen-shot' prodotti da dimostrano che le poltrone oggetto di lite fossero situate Pt_1 in un'area adibita ad anticamera dello studio in cui i concorrenti erano fatti accomodare prima di esibirsi e con la quale erano svolti collegamenti prima della loro entrata sulla scena principale.
Ritiene il Collegio che la condotta della convenuta, in entrambi i casi considerati, sia stata connotata da illiceità, in primo luogo, avendo costituito l'impiego dei prodotti contraffatti nella forma descritta utilizzazione economica di essi in violazione del disposto dell'art. 12 lda;
in secondo luogo, che la trasmissione televisiva dei programmi abbia anche integrato violazione dell'art. 16 lda. ON La ha invero negato che la modalità di utilizzo delle opere per cui è casa potesse reputarsi una forma di sfruttamento economico di esse, sul presupposto che le poltrone in entrambi i programmi fossero state collocate sulla scena al solo scopo di fare accomodare le persone presenti in studio. ON Ritiene, però, il Collegio che, in relazione all'utilizzo delle poltrone in questione da parte della in entrambe le trasmissioni, debba compiersi la medesima valutazione già operata dal Tribunale nei provvedimenti cautelari assunti con riferimento all'impiego dei prodotti nella trasmissione dei servizi giornalistici di Rai2 Sport durante i Campionati Mondiali di Scherma 2023 svoltisi a Milano dal 22 al 30 luglio 2023: ricorre, infatti, uso dei prodotti contraffatti in forma del tutto sovrapponibile a quella esaminata in quella sede. Se, infatti, in tutti i casi considerati, l'utilizzo degli arredi negli studi televisivi nei quali sono stati realizzati i programmi ha indubbiamente risposto anche ad un'esigenza funzionale, non può negarsi, d'altra parte, che la collocazione dei mobili quali elementi di arredo principali (se non unici), dello spazio nel quale il programma
“Buongiorno Estate” è stato realizzato ed anche quali elementi di arredo posti al centro dell'inquadratura (e come tali tutt'altro che marginali) in talune fasi del programma “Ballando con le stelle”, abbia fatto assurgere le poltrone oggetto di causa al ruolo di vera e propria scenografia dei programmi, dovendosi intendere per quest'ultima proprio l'insieme degli elementi visibili sulla scena in cui si colloca l'azione (teatrale, cinematografica o televisiva).
In tale prospettiva, si apprezza quindi la fondatezza delle doglianze della ricorrente in ordine ON all'illiceità della condotta della consistita nell'utilizzo delle poltrone in contraffazione dell'opera nella sua titolarità.
Né assume rilievo dirimente in senso contrario il fatto che le copie della poltrona non fossero state esposte nel contesto dei programmi alla contemplazione del pubblico, ma fossero state impiegate per fare accomodare gli ospiti, essendo all'evidenza tale modalità di utilizzo connaturata alla connotazione funzionale specifica dell'opera oggetto di tutela.
Né sembra che l'utilizzo delle copie dei prodotti da parte della convenuta nel contesto dei citati programmi televisivi possa qualificarsi come citazione dell'opera conforme ai buoni usi e nella
9 misura giustificata dallo scopo: invero, quand'anche si ritenesse quest'ultimo argomento spendibile a sostegno dell'impiego di copie dei prodotti e non degli originali, in ogni caso, difetterebbero i presupposti per l'accoglimento di tale tesi. Rileva infatti il Collegio che non sia dato neppure individuare la ragione per la quale la citazione dell'opera nel contesto descritto dovrebbe ritenersi giustificata.
Va pertanto accertata l'illiceità della condotta della convenuta e disposta, in accoglimento CP_1 della domanda dell'attrice e a conferma del provvedimento già assunto in sede cautelare, inibitoria nei confronti della medesima di qualsivoglia forma di riproduzione, utilizzo, diffusione o comunicazione, in qualunque modo essa avvenga, di prodotti costituenti copie della LC2 – attualmente individuata con la denominazione “2 ”, dei cui Parte_4 diritti di sfruttamento è titolare esclusiva;
con fissazione della somma di euro 5.000,00, per Pt_1 ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni violazione successivamente constatata di essa.
Si ritiene, altresì, meritevole di accoglimento l'istanza formulata dall'attrice, ai sensi dell'art. 158
l.d.a, volta ad ottenere la rimozione e la distruzione di tutti gli arredi corrispondenti al modello descritto utilizzati nelle citate trasmissioni della Rai.
L'attrice ha chiesto ulteriormente disporsi la rimozione o distruzione di tutti i supporti (video, pellicole, supporti digitali, informatici e qualunque altro supporto) contenenti le immagini dei mobili-copia in violazione dei diritti dell'attrice.
Ritiene il Collegio che l'istanza, come formulata, non possa essere accolta, in quanto la misura richiesta si rivelerebbe sproporzionata all'effettiva esigenza di tutela dell'attrice e recherebbe pregiudizio alla convenuta di gran lunga superiore al danno che l'adozione della misura intenderebbe scongiurare.
Infine, ha avanzato pretesa risarcitoria che il Collegio reputa parzialmente fondata: Pt_1 segnatamente ha chiesto la liquidazione in suo favore di somma corrispondente ai costi sostenuti per remunerare l'attività svolta da impresa incaricata di svolgere attività di monitoraggio della rete al fine di individuare condotte contraffattive in suo pregiudizio: sennonché ritiene il Collegio che la convenuta non abbia assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente in ordine al fatto di avere effettivamente corrisposto in favore della società Convey l'importo richiesto, essendosi limitata a produrre in atti copia di una proposta di contratto, sottoscritta da parte sua, che non è dato neppure sapere se si sia poi perfezionato (non essendovi prova della trasmissione dell'accettazione della proposta alla proponente) e avendo omesso di fornire riscontro dell'avvenuto pagamento della somma ivi indicata quale corrispettivo pattuito.
10 L'attrice ha chiesto poi la liquidazione di ulteriori somme in suo favore a ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale derivato dalla perpetrazione dell'illecito in suo pregiudizio, che si ritiene quantificabile in via equitativa - tenendo conto del parametro del cd. “prezzo del consenso”
(pari all'entità dei costi che la convenuta avrebbe dovuto sostenere qualora avesse acquisito il diritto di utilizzo degli originali), ed anche delle conseguenze, in termini rischio di diluizione di valore dell'opera, derivanti dalla reiterata diffusione illecita di copie contraffattive del prodotto - nella misura complessiva all'attualità di euro 30.000.
Si respinge, infine, l'istanza della parte attrice di disporre pubblicazione del dispositivo della presente pronuncia non ricorrendo il presupposto della gravità della condotta che avrebbe giustificato l'accoglimento di essa.
In ragione della soccombenza la parte attrice va, altresì, condannata al pagamento delle spese del procedimento in favore della parte convenuta;
queste ultime si liquidano complessivamente in euro
7.616, per compensi professionali (euro 1.701, per la fase di studio, euro 1.204, per la fase introduttiva, euro 1.806, per la fase istruttoria, euro 2.905, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle domande formulate da Pt_1 nei confronti di e alle domande formulate da quest'ultima nei confronti delle
[...] CP_1 chiamate in causa e in relazione all'illecita riproduzione, diffusione ed utilizzo di CP_3 CP_4 riproduzioni non autorizzate della poltrona e del divano LC2 e della Chaise Longue LC4 nell'ambito delle serie televisive intitolate “Blanca”, “DOC – Nelle tue mani”, e ”; Persona_1
- in accoglimento delle domande della parte attrice, dispone inibitoria nei confronti della CP_1 di qualsivoglia forma di riproduzione, utilizzo, diffusione o comunicazione, in qualunque modo, di prodotti costituenti copie della LC2 – attualmente individuata con la denominazione “2
[...]
petite modèle”, dei cui diritti di sfruttamento è titolare esclusiva;
con Parte_2 Pt_1 fissazione della somma di euro 5.000,00, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o per ogni violazione successivamente constatata di essa;
- ordina la rimozione e la distruzione di tutti gli arredi corrispondenti al modello descritto utilizzati ON nelle citate trasmissioni della
- condanna al risarcimento del danno nei confronti dell'attrice che liquida nella misura CP_1 complessiva di euro 30.000;
11 - condanna la convenuta al pagamento delle spese del procedimento in favore dell'attrice che liquida nella misura di euro 7.616, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Giudice est.
LA NT
Il Presidente
IT OM
12