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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 15/06/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2697 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2697 /2023 promossa da:
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
FORLIMPOPOLI (FC) 26/10/1970 con il patrocinio dell'avv. PAGLIAI
FILIPPO e dell'avv. ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
C.SO GARIBALDI N. 63 FORLI' presso il difensore avv. PAGLIAI FILIPPO
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
POLONIA 06/06/1968, residente in [...], PIAZZALE DELLA VITTORIA
N.6 INT.3
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede. In punto a: divorzio contenzioso scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Forlì tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
il 5 luglio 2003, trascritto negli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di Forlì e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Accertare e dichiarare
l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti per disporre a carico del ricorrente un assegno divorzile;
- In via subordinata rispetto al punto precedente: ovvero nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei requisiti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzio, accertare e dichiarare che l'importo dello stesso debba essere necessariamente ridotto, stante l'inerzia della sig.ra
nel reperire occupazione più redditizia e per tutti motivi indicati al CP_1
paragrafo II del presente atto, rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Forlì a titolo di assegno di mantenimento. - In via alternativa rispetto alle conclusioni relative all'assegno di divorzio, il sig. ai sensi dell'art. 8 L. Parte_1
898/70, si rende sin d'ora disponibile al versamento dell'importo di € 8.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della sig.ra Controparte_1
”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2023, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Forlì in data Controparte_1
05.07.2003.
Ha dedotto il ricorrente che dalla loro unione non erano nati i figli e che si erano separati giudizialmente con sentenza n.138/2014 emessa dal Tribunale
Ordinario di Forlì in data 10.02.2014, passata in giudicato come risulta dal certificato in atti. Precisava che tale sentenza prevedeva il versamento di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie e che egli aveva sempre ottemperato a tale disposizione.
Essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al
Presidente ed essendosi la separazione protratta interrottamente senza possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale, il chiedeva dichiararsi Pt_1
lo scioglimento del matrimonio civile essendo intenzionato a contrarre matrimonio con la nuova compagna, nonché l'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge per disporre a suo carico un assegno divorzile posto che la resistente ha sempre svolto lavoro part-time, non avendo mai cercato una differente occupazione pur non sussistendo cause che ne minino la capacità lavorativa, dichiarandosi, al più, disponibile a corrispondere alla euro CP_1
8.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum.
La resistente, ritualmente citata (ricorso notificato il 07.02.2024 a mani), non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Nel corso dell'udienza il ricorrente confermava le circostanze di cui al ricorso;
intervenuto il pubblico ministero la causa, istruita tramite produzioni di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate all'udienza del 09.04.2025, era rimessa al Collegio per la decisione.
1-Tanto premesso si osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio
è fondata e va accolta.
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti a Forlì in data
5.03.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2003, Atto n. 71, Parte I^ , deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.
898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì in data 10.02.2014 ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per molto tempo, dalle allegazioni del ricorrente – il quale ha dichiarato di vivere con la nuova compagna e di volere ricreare una famiglia con la stessa - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente, che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
2-Non può essere accolta la domanda del ricorrente volta ad accertare l'insussistenza dei requisiti per porre a suo carico un assegno divorzile per mancanza di interesse ad ottenere una tale pronuncia, in considerazione del fatto che il provvedimento con cui si riconosce tale assegno è un provvedimento
“rebus sic stantibus”, come tale sempre modificabile in presenza di una mutata situazione di fatto. Né in mancanza di domanda non può essere riconosciuto né alcun assegno divorzile né una somma una tantum in favore della resistente.
Premesso che l'assegno ex art. 156 c.c. e l'assegno divorzile hanno presupposti differenti e diverse finalità, avendo il primo lo scopo di garantire il mantenimento economico del coniuge più debole e il secondo una funzione perequativa e compensativa, l'assegno di separazione non è più dovuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in quanto quest'ultima determina lo scioglimento del matrimonio e con esso l'estinzione dell'obbligo di mantenimento di cui all'assegno di separazione.
3-Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi estremamente contenuti nonché della contumacia e del contegno extra- processuale non oppositivo del resistente, ritiene il Tribunale che ci siano valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 2697/2023 promossa da Parte_1 [...]
nei confronti di , ogni diversa eccezione,
[...] Controparte_2
deduzione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 5 luglio 2003 in Forlì tra nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata in [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2003 Atto n° 71 Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al Controparte_1
proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice rel. dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2697 /2023 promossa da:
(C.F. ) nato a Parte_1 C.F._1
FORLIMPOPOLI (FC) 26/10/1970 con il patrocinio dell'avv. PAGLIAI
FILIPPO e dell'avv. ( ); elettivamente domiciliato in C.F._2
C.SO GARIBALDI N. 63 FORLI' presso il difensore avv. PAGLIAI FILIPPO
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ) nato a Controparte_1 C.F._3
POLONIA 06/06/1968, residente in [...], PIAZZALE DELLA VITTORIA
N.6 INT.3
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL P.M. in persona del Procuratore della Repubblica in Sede. In punto a: divorzio contenzioso scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Forlì tra il sig. e la sig.ra Parte_1 [...]
il 5 luglio 2003, trascritto negli atti di matrimonio del Comune Controparte_1
di Forlì e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
- Accertare e dichiarare
l'insussistenza dei requisiti e dei presupposti per disporre a carico del ricorrente un assegno divorzile;
- In via subordinata rispetto al punto precedente: ovvero nella denegata ipotesi di accertamento della sussistenza dei requisiti per porre a carico del ricorrente un assegno divorzio, accertare e dichiarare che l'importo dello stesso debba essere necessariamente ridotto, stante l'inerzia della sig.ra
nel reperire occupazione più redditizia e per tutti motivi indicati al CP_1
paragrafo II del presente atto, rispetto a quanto stabilito dal Tribunale di Forlì a titolo di assegno di mantenimento. - In via alternativa rispetto alle conclusioni relative all'assegno di divorzio, il sig. ai sensi dell'art. 8 L. Parte_1
898/70, si rende sin d'ora disponibile al versamento dell'importo di € 8.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum in favore della sig.ra Controparte_1
”.
[...]
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/10/2023, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale per chiedere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto a Forlì in data Controparte_1
05.07.2003.
Ha dedotto il ricorrente che dalla loro unione non erano nati i figli e che si erano separati giudizialmente con sentenza n.138/2014 emessa dal Tribunale
Ordinario di Forlì in data 10.02.2014, passata in giudicato come risulta dal certificato in atti. Precisava che tale sentenza prevedeva il versamento di euro 200,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della moglie e che egli aveva sempre ottemperato a tale disposizione.
Essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al
Presidente ed essendosi la separazione protratta interrottamente senza possibilità di ricostituire la comunione morale e materiale, il chiedeva dichiararsi Pt_1
lo scioglimento del matrimonio civile essendo intenzionato a contrarre matrimonio con la nuova compagna, nonché l'accertamento della insussistenza dei requisiti di legge per disporre a suo carico un assegno divorzile posto che la resistente ha sempre svolto lavoro part-time, non avendo mai cercato una differente occupazione pur non sussistendo cause che ne minino la capacità lavorativa, dichiarandosi, al più, disponibile a corrispondere alla euro CP_1
8.000,00 a titolo di assegno divorzile una tantum.
La resistente, ritualmente citata (ricorso notificato il 07.02.2024 a mani), non si costituiva e veniva pertanto dichiarata contumace. Nel corso dell'udienza il ricorrente confermava le circostanze di cui al ricorso;
intervenuto il pubblico ministero la causa, istruita tramite produzioni di documenti, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e precisate all'udienza del 09.04.2025, era rimessa al Collegio per la decisione.
1-Tanto premesso si osserva che la domanda di scioglimento del matrimonio
è fondata e va accolta.
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale contratto tra le parti a Forlì in data
5.03.2003, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2003, Atto n. 71, Parte I^ , deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.
898, così come modificato dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Forlì in data 10.02.2014 ed essendo ampiamente trascorso il periodo di tempo legislativamente previsto e decorrente dalla comparizione delle parti innanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dalla separazione protrattasi per molto tempo, dalle allegazioni del ricorrente – il quale ha dichiarato di vivere con la nuova compagna e di volere ricreare una famiglia con la stessa - e dal comportamento processuale ed extraprocessuale della resistente, che ha ritenuto di non costituirsi nel presente giudizio, mostrando così di essere indifferente alle vicende del suo matrimonio, non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio con i consequenziali provvedimenti in materia di stato civile.
2-Non può essere accolta la domanda del ricorrente volta ad accertare l'insussistenza dei requisiti per porre a suo carico un assegno divorzile per mancanza di interesse ad ottenere una tale pronuncia, in considerazione del fatto che il provvedimento con cui si riconosce tale assegno è un provvedimento
“rebus sic stantibus”, come tale sempre modificabile in presenza di una mutata situazione di fatto. Né in mancanza di domanda non può essere riconosciuto né alcun assegno divorzile né una somma una tantum in favore della resistente.
Premesso che l'assegno ex art. 156 c.c. e l'assegno divorzile hanno presupposti differenti e diverse finalità, avendo il primo lo scopo di garantire il mantenimento economico del coniuge più debole e il secondo una funzione perequativa e compensativa, l'assegno di separazione non è più dovuto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio in quanto quest'ultima determina lo scioglimento del matrimonio e con esso l'estinzione dell'obbligo di mantenimento di cui all'assegno di separazione.
3-Tenuto conto della natura necessaria del giudizio, della sua definizione in tempi estremamente contenuti nonché della contumacia e del contegno extra- processuale non oppositivo del resistente, ritiene il Tribunale che ci siano valide ragioni per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando nella causa rubricata al n. 2697/2023 promossa da Parte_1 [...]
nei confronti di , ogni diversa eccezione,
[...] Controparte_2
deduzione ed istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede: pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato il 5 luglio 2003 in Forlì tra nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata in [...] il [...], Controparte_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Forlì di procedere all'annotazione della presente sentenza (Anno 2003 Atto n° 71 Parte I^); dichiara che perde il diritto di aggiungere al Controparte_1
proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato
Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Forlì, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente
Dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. dott.ssa Alessandra Medi