Sentenza 16 febbraio 2023
Decreto cautelare 8 luglio 2023
Ordinanza cautelare 28 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00248/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01245/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2022, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Addolorata Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Rubichi 16;
Comune di Surbo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione
ex art. 116 c.p.a. e 22 e ss. l. n. 241/1990, del diritto di accesso in capo al ricorrente e, dunque alla piena evasione della sua istanza di accesso;
per la conseguente condanna
ai sensi della norma stessa, del resistente a rilasciare copia di detti documenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. A. Greco per la parte ricorrente e avv. L. Astuto per il Comune di Lecce;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- visto il ricorso in epigrafe, con il quale il ricorrente ha chiesto la condanna del civico ente all’ostensione di tutta la documentazione indicata nell’istanza di accesso del 20.9.2022;
- premesso che, per pacifica giurisprudenza amministrativa: “ A fondamento dell'istanza di accesso deve ricorrere un interesse diretto, cioè correlato alla sfera giuridica individuale e personale del soggetto richiedente, dovendosi con ciò escludere una legittimazione generale, indifferenziata e non qualificata, che darebbe la stura ad una sorta di azione popolare; concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, all'acquisizione di dati ed informazioni rilevanti e anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione, risultando insufficiente un astratto e generico anelito al controllo di legalità e precluso un <<controllo generalizzato dell'operato delle Pubbliche Amministrazioni>>; attuale, cioè non meramente prospettico ed eventuale, avuto riguardo alla attitudine della auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sull'acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita; strumentale, avuto riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni oggettive meritevoli di protezione alla luce dei vigenti valori ordinamentali, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni ” (TAR Milano, III, 8.7.2022, n. 1655, nonché la giurisprudenza ivi citata);
- rilevato che, con istanza 20.9.2022, il ricorrente ha chiesto all’Amministrazione una nutrita serie di atti (il PRG; l’atto di trasferimento della quota-parte della costruenda Tangenziale Est/Ovest; il decreto di pagamento degli oneri; la superficie di strada effettivamente occupata; gli atti di frazionamento; la copia conforme delle delibere di costituzione e mandato alle liti, a firma del Sindaco, di tutte le questioni giudiziarie che l’anno riguardato sia in ambito civile che penale che amministrativo; il certificato di destinazione urbanistica dall’anno 1997 ad oggi; la ricevuta di pagamento di quanto dovuto in forza del decreto di esproprio, e la determina di pagamento; il collaudo, certificazione della sicurezza stradale e prevenzioni), senza in alcun modo specificare le ragioni di tale richiesta, e men che meno il collegamento di tali atti con la situazione giuridica azionata con l’istanza di accesso;
- rilevato altresì che tale assoluta indeterminatezza delle ragioni dell’accesso è confluita nel ricorso introduttivo, in cui si riferisce genericamente di un esproprio eseguito in vista della: “ realizzazione della Tangenziale ” (cfr. ricorso, p. 1), senza alcun elemento che induca il ricorrente a precisare la propria posizione giuridica, non essendosi egli qualificato (e men che meno avendo provato in giudizio) quale proprietario delle aree oggetto di sedicente esproprio, ovvero come soggetto avente titolo alla corresponsione della relativa indennità;
- considerato che l’indeterminatezza della posizione giuridica dedotta dal ricorrente nell’odierno giudizio è resa ancor più evidente dal fatto che, mentre nell’istanza di accesso del 20.9.2022 il ricorrente ha dichiarato di agire: “ in qualità di procuratore speciale di AR TE, nonché in qualità di liquidatore della Edil Restauri SRL, ed in qualità di legale rappresentante della FC Costruzioni s.r.l. ” (cfr. istanza cit, p. 1), viceversa, nell’odierno giudizio egli ha agito in nome proprio, senza in alcun modo giustificare la mutata legittimazione ad agire, che per tale – e non consentita – mobilità di confini, si colora di contorni quantomai vaghi ed evanescenti;
- considerato che la natura del tutto generica della posizione giuridica dedotta in giudizio emerge ulteriormente dalle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo, in cui si afferma che: “ Il silenzio da parte resistente impedisce di disporre dei documenti e delle informazioni necessarie per l’accertamento della regolarità dell’operato della P.A. e poter così difendere i propri diritti e interessi legittimi presso tutte le sedi ” (cfr. ricorso, p. 2); in tal modo, il ricorrente vagheggia un controllo generalizzato dell’operato dell’Amministrazione (“ accertamento della regolarità dell’operato della P.A. ”), del tutto eccentrico rispetto al diritto di accesso, che come sopra detto, deve avere ad oggetto (artt. 22 ss. l. n. 241/90) un interesse personale e concreto, con esclusione di ogni forma di “ controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ” (art. 24 co. 3 l. n. 241/90); situazione, quella testé delineata, che snaturerebbe l’istituto in esame, riducendolo ad una non consentita ipotesi di azione popolare;
- ritenuto, per tali ragioni, la manifesta infondatezza del ricorso, che deve dunque essere rigettato;
- ritenuto che la manifesta infondatezza del ricorso imponga la revoca di ammissione al gratuito patrocinio, disposta in via interinale con decreto n. 3/23;
- ritenuto che la natura delle questioni esaminate giustifichi la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Revoca l’ammissione al gratuito patrocinio disposta con decreto n. 3/23.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO