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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 02/12/2024, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3897/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da C.F. , con l'Avv. ZULLO Parte_1 C.F._1
NA
e
IA LI, C.F. , con l'Avv. BRUNI C.F._2
ELISA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I signori e ST VI hanno dichiarato di aver avuto Parte_1 una relazione more uxorio, di aver convissuto presso l'abitazione familiare in
Denno via Guglielmo Marconi n. 52, in proprietà al sig. e che dalla Parte_1 loro unione è nata in data [...] la figlia Persona_1
I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa allorquando il rapporto di convivenza si è progressivamente deteriorato, rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva e che pertanto, gli stessi non intendono addivenire ad una riconciliazione.
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 03.09.2024, affidavano al Tribunale adito la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
Con decreto presidenziale del 06.09.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate il 17-18.10.2024, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia e così si Per_1 legge:
“1. Affidamento della minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori;
2. Collocazione paritetica della minore presso entrambi i genitori e residenza della minore presso quella della madre ed impegno della signora ST ad autorizzare lo spostamento della residenza della minore laddove la scuola media che frequenterà a Denno dovesse richiederlo e previo assenso della minore. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il loro consenso affinchè la minore possa frequentare la scuola elementare e la scuola media a Denno;
3. Diritto di visita tra padre e figlia verrà esercitato come da prospetto allegato valido sia per il periodo scolastico che per le vacanze natalizie e pasquali, nelle quali, ad anni alterni, il giorno di Natale la minore starà con la mamma e la vigilia di natale con il papà e a Pasqua con il papà e la Pasquetta con la mamma, e l'anno successivo viceversa. Per il periodo estivo la minore starà una settimana con la mamma e una con il papà con l'intesa che il mercoledì sera se non assenti per vacanza la minore possa stare con l'altro genitore per la cena e il pernotto.
4. il padre verserà un contributo al mantenimento per la minore pari ad euro
100,00 al mese oltre aggiornamento Istat;
5.I sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole-assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. – saranno riscossi integralmente da ST VI, mentre le detrazioni fiscali per le spese straordinarie spetteranno ai genitori nella misura che compete a ciascuno di loro, ovvero al 80% in favore del padre e al 20% in favore della madre;
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6. le spese straordinarie relative alla figlia a carico dei genitori nella misura del
80% a carico del padre e 20% a carico della madre, con rinvio alle Linee Guida
2017 del C.N.F., per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, devono ritenersi esclusi dalla voce “spese straordinarie” i costi relativi all'abbigliamento e alla mensa e che, quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, previa semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro dieci giorni dalla richiesta;
le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per Per_1 dovranno recare i dati della figlia e l'indicazione del suo codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale;
7. le parti danno atto che hanno già regolato tra loro i rapporti patrimoniali e dunque nulla hanno reciprocamente a pretendere in relazione alla loro unione;
8. le somme accreditate sul libretto di risparmio della minore non potranno essere prelevate da nessuno dei due genitori per nessuna ragione. Il libretto di risparmio sarà vincolato fino al compimento della maggiore età della minore
Per_1
9. spese legali compensate tra le parti;
10. si da atto che con la firma del presente ricorso la signora ST e la figlia trasferiranno la propria residenza nella nuova abitazione sita in Predaia frazione Taio (TN) via Roma n. 18.”
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia che sarà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, vivrà con la madre nella nuova abitazione sita in Predaia frazione Taio (TN) via Roma n. 18, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della
Pag. 3 di 4 responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3897/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da C.F. , con l'Avv. ZULLO Parte_1 C.F._1
NA
e
IA LI, C.F. , con l'Avv. BRUNI C.F._2
ELISA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale
e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I signori e ST VI hanno dichiarato di aver avuto Parte_1 una relazione more uxorio, di aver convissuto presso l'abitazione familiare in
Denno via Guglielmo Marconi n. 52, in proprietà al sig. e che dalla Parte_1 loro unione è nata in data [...] la figlia Persona_1
I ricorrenti inoltre hanno dichiarato che la detta relazione sentimentale si è conclusa allorquando il rapporto di convivenza si è progressivamente deteriorato, rendendo di fatto intollerabile la prosecuzione della relazione affettiva e che pertanto, gli stessi non intendono addivenire ad una riconciliazione.
Con ricorso congiunto iscritto al ruolo in data 03.09.2024, affidavano al Tribunale adito la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo della figlia minore Per_1
Con decreto presidenziale del 06.09.2024, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c.
Con note scritte depositate il 17-18.10.2024, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento della figlia e così si Per_1 legge:
“1. Affidamento della minore in modo condiviso ad entrambi i Persona_1 genitori;
2. Collocazione paritetica della minore presso entrambi i genitori e residenza della minore presso quella della madre ed impegno della signora ST ad autorizzare lo spostamento della residenza della minore laddove la scuola media che frequenterà a Denno dovesse richiederlo e previo assenso della minore. Entrambi i genitori prestano sin d'ora il loro consenso affinchè la minore possa frequentare la scuola elementare e la scuola media a Denno;
3. Diritto di visita tra padre e figlia verrà esercitato come da prospetto allegato valido sia per il periodo scolastico che per le vacanze natalizie e pasquali, nelle quali, ad anni alterni, il giorno di Natale la minore starà con la mamma e la vigilia di natale con il papà e a Pasqua con il papà e la Pasquetta con la mamma, e l'anno successivo viceversa. Per il periodo estivo la minore starà una settimana con la mamma e una con il papà con l'intesa che il mercoledì sera se non assenti per vacanza la minore possa stare con l'altro genitore per la cena e il pernotto.
4. il padre verserà un contributo al mantenimento per la minore pari ad euro
100,00 al mese oltre aggiornamento Istat;
5.I sussidi pubblici destinati al nucleo familiare e/o alla prole-assegno unico universale, assegno unico provinciale, assegno al nucleo, ecc. – saranno riscossi integralmente da ST VI, mentre le detrazioni fiscali per le spese straordinarie spetteranno ai genitori nella misura che compete a ciascuno di loro, ovvero al 80% in favore del padre e al 20% in favore della madre;
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6. le spese straordinarie relative alla figlia a carico dei genitori nella misura del
80% a carico del padre e 20% a carico della madre, con rinvio alle Linee Guida
2017 del C.N.F., per quanto concerne l'individuazione e le modalità di concertazione relative alle spese straordinarie, devono ritenersi esclusi dalla voce “spese straordinarie” i costi relativi all'abbigliamento e alla mensa e che, quanto alle spese per cui è previsto l'obbligo di concertazione, lo stesso si applicherà se superiori all'importo di euro 100,00; dette spese verranno rimborsate al genitore che le avrà materialmente anticipate, previa semplice presentazione della ricevuta di pagamento, entro dieci giorni dalla richiesta;
le pezze giustificative relative alle spese straordinarie da sostenersi per Per_1 dovranno recare i dati della figlia e l'indicazione del suo codice fiscale, al fine di consentire ad entrambi lo scarico fiscale;
7. le parti danno atto che hanno già regolato tra loro i rapporti patrimoniali e dunque nulla hanno reciprocamente a pretendere in relazione alla loro unione;
8. le somme accreditate sul libretto di risparmio della minore non potranno essere prelevate da nessuno dei due genitori per nessuna ragione. Il libretto di risparmio sarà vincolato fino al compimento della maggiore età della minore
Per_1
9. spese legali compensate tra le parti;
10. si da atto che con la firma del presente ricorso la signora ST e la figlia trasferiranno la propria residenza nella nuova abitazione sita in Predaia frazione Taio (TN) via Roma n. 18.”
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui la figlia che sarà affidata in maniera condivisa ad Persona_1 entrambi i genitori, vivrà con la madre nella nuova abitazione sita in Predaia frazione Taio (TN) via Roma n. 18, non contrasta con l'interesse della minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento della figlia, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della
Pag. 3 di 4 responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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