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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG n. 3010/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 3010 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
- , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Parte_1
03/07/1981, codice fiscale , residente in [...], 99, Curitiba/PR, C.F._1
Brasile, CAP 80730-480 e , brasiliana, minorenne, nata in [...]/PR, Parte_2
Brasile, in data 21/09/2006, codice fiscale , residente in [...], 99, C.F._2
Curitiba/PR, Brasile, CAP 80730-480, rappresentata dal padre , Parte_1 precedentemente qualificato, e dalla madre , brasiliana, nata il Persona_1
07/02/1979, in Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale residente in [...], C.F._3
99, Curitiba/PR, Brasile, CAP 80730-480; entrambi i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv.
NI BO (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP C.F._4
00189), sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
in sede Controparte_2
INTERVENIENTE EX LEGE
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o , cittadino italiano emigrato in Brasile, il quale non ha Persona_2 Persona_3
mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
I ricorrenti hanno così ricostruito, in ricorso, la linea di discendenza (con preciso richiamo ai documenti depositati):
- in data 11/03/1867, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Florinas (SS), Persona_2
cittadino italiano 1;
- in data 13/06/1901, ( contraeva matrimonio con (o Italia Persona_2 Persona_3 CP_3
Caudolo), nella città di San Paolo (Brasile), e dalla loro unione nasceva nata il Persona_4
03/12/1921, a San Paolo (Brasile);
- in data 09/04/1942, contraeva matrimonio con (in virtù del Persona_4 Persona_5
matrimonio ella passava a chiamarsi ), e dalla loro unione nasceva Persona_6 Persona_7
, nato il [...], nella città di Ponta Grossa (Brasile);
[...]
- in data 18/06/1970, contraeva matrimonio con (in Persona_7 Persona_8
virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi;
tuttavia, in data Persona_9
22/08/1991, i coniugi divorziavano e riassumeva il suo nome da Persona_9
nubile, ossia , e dalla loro unione nasceva: , Persona_8 Parte_1
nato il [...], nella città di Ponta Grossa (Brasile), odierno ricorrente;
- in data 03/06/2006, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_1
, nella città di Curitiba - Brasile (in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi
[...] [...]
), e dalla loro unione nasceva: , nata il [...], Persona_1 Parte_2
nella città di Curitiba (Brasile), odierna ricorrente.
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue: “(…) la normativa italiana sulla cittadinanza ha sempre dato, ai fini della trasmissione dello status in esame, assoluta preminenza e totale centralità al criterio della discendenza (ius sanguinis), non ponendo alcun limite generazionale e consentendo, conseguentemente, di risalire a cittadini nati anche prima del 1861, purché siano deceduti (in o CP_3 all'estero) dopo la creazione del Regno d'Italia. In questo senso depongono tutte le varie leggi che si sono succedute e sovrapposte in materia, tra cui, inizialmente, l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”. Nella stessa direzione si pone anche l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”.
Infine, il criterio della trasmissione per discendenza iure sanguinis è confermato anche dalla legge n.
91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”. (…) ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana, devono essere presenti due elementi costitutivi: i) l'avo italiano (dante causa) deve essere nato in , anche prima della CP_3 proclamazione del Regno d'Italia, ma comunque deceduto – anche all'estero – dopo il 17 marzo 1861,
o dopo il 22 ottobre 1866 per gli emigranti di origine veneta o dopo il 16 luglio 1920 per gli emigranti di origine trentina o triestina;
ii) deve sussistere un rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano e il titolare dello status, da cui deriva la trasmissione ininterrotta della cittadinanza per discendenza. Mentre la presenza di eventuali elementi ostativi alla trasmissione della cittadinanza
(come la rinuncia dell'avo o dei discendenti prima della nascita della successiva generazione) deve essere indicata e provata da colui che si oppone al riconoscimento della cittadinanza e non dal soggetto che chiede la tutela di tale status. (…)
Sulla c.d. discendenza in via materna.
È noto che, per molti decenni, unicamente la filiazione paterna era in grado di permettere la trasmissione della cittadinanza italiani ai discendenti. Infatti, il richiamato art. 4 del codice civile del
1865 e l'art. 1 della Legge n. 555 del 1912 prevedevano che esclusivamente il padre poteva trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Solo nel 1983 il legislatore giunge a ripristinare il principio di uguaglianza tra uomo e donna, permettendo la trasmissione dello status civitatis anche in via materna. A questo proposito, l'art. 5 della legge n. 123 del 21 aprile 1983 stabiliva che è “cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”. In seguito, l'art. 1, lett. a), della Legge n. 91 del 1992, ha ribadito, più incisivamente, che è “cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Si ricorda che, prima dell'intervento del legislatore, anche la
Corte Costituzionale aveva avuto modo di pronunciarsi sulla cittadinanza della donna, sia in relazione alla perdita dello status della moglie italiana sposata con uno straniero, che rispetto alla trasmissione dello status in via materna. Infatti, con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla manifestazione di un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso, da parte della donna che si coniugava con cittadino straniero (laddove l'ordinamento straniero prevedesse l'automatica attribuzione alla moglie della cittadinanza del marito, per effetto del matrimonio), rilevando che tale disposizione integrava un'evidente
3 disuguaglianza morale e giuridica a danno della donna, incompatibile con la Costituzione. In altre parole, in base a quanto indicato dalla Corte, la disposizione in questione – espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo – contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, e fondano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 Cost. e, dall'altro lato, non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 Cost., ma anzi essendo ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna – per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici – a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. Sempre in tema di parità dei coniugi in materia di cittadinanza e di filiazione, rileva, nel caso di specie, soprattutto la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.
1, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, per evidente violazione degli artt. 3 e 29 Cost. La disposizione, infatti, nel permettere l'acquisto originario della cittadinanza, da parte del figlio, soltanto per discendenza paterna, ledeva, sotto molteplici profili, la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, creando un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, rispetto all'uomo cittadino, palesemente contraria ai principi costituzionali. In particolare, la Corte ha esposto che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari, la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito, quindi, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. I richiamati principi in materia di cittadinanza sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022.
(Segue) La posizione della giurisprudenza di legittimità e di merito sulla c.d. discendenza in via materna.
Le richiamate sentenze della Corte Costituzionale (n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) sono applicabili anche nel caso di specie, nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per matrimonio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 01/01/1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come viene confermato dalla
4 storica decisione n. 4466 del 2009, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. È, infatti, orientamento ormai pacifico in giurisprudenza che le sentenze della Corte Costituzionale possiedono efficacia retroattiva e, pertanto, i loro effetti trovano applicazione anche a tutela delle situazioni giuridiche anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Tale orientamento revoca ogni possibile forma di discriminazione della donna rispetto all'uomo in tema di possesso e trasmissione dello status civitatis e viene elaborato all'interno della citata sentenza n. 4466/2009 della Corte di
Cassazione, nella quale viene enunciato il seguente principio: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.
3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. In tale pronuncia viene anche chiarito che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, dal momento in cui siffatto status integra una situazione giuridica soggettiva permanente.
Infatti, la Suprema Corte prosegue nell'affermare che lo stato di cittadino “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. A questi fini, si ricorda che il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe ad applicarsi la legge stessa, in spregio del divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, Legge n.
87/1953). Infatti, in assenza di eventi o situazioni, regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del
1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e violativa di diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme incostituzionali. In ragione di ciò, deve, pertanto, concludersi che gli effetti prodotti da una legge dichiarata ingiusta e illegittima – poiché discriminante la donna, rispetto all'uomo, nei rapporti di filiazione, coniugio e sullo stato di cittadinanza - laddove perdurino nel tempo, debbono venir meno, con la conseguente cessazione di efficacia della legge discriminatoria, dal 1° gennaio 1948, data dalla
5 quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che a causa di detta legge l'hanno perduta o non hanno potuto acquistarla. Difatti, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Si ricorda che il principio di diritto sancito nella suddetta sentenza n. 4466 del 2009 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite non è stato più messo in discussione dalla giurisprudenza successiva che, sul punto, è unanime nel riconoscere il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, ed il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre, anche per i fatti avvenuti prima del 1948. Si vedano, ex multis, nella giurisprudenza di merito le seguenti pronunce del Tribunale di Roma, secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti” (ord. 03/06/2021, RG
50604/2020; ord. 20/07/2022, RG 42760/2021; ord. 20/07/2022, RG 19363/2021, su cui v. all. 14
Rassegna Giurisprudenza di merito discendenza in materna). (…)
(Segue) Sull'interesse ad agire e sull'assoluta impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via materna in via amministrativa.
Per quanto riguarda la situazione degli odierni ricorrenti, giova sottolineare che solo ed esclusivamente l'accoglimento della presente domanda permetterà loro di essere riconosciuti formalmente cittadini italiani e, quindi, di esercitare i propri diritti correlati alla cittadinanza, tra cui il diritto costituzionale di voto, il diritto di circolazione e soggiorno, il diritto al lavoro e di condurre un'esistenza libera e dignitosa. Difatti, quando nella linea di discendenza è presente una donna – che ha generato un figlio prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (c.d. discendenza “in via materna”) – il riconoscimento di tale cittadinanza ai suoi discendenti è possibile solo in via giudiziale, essendo totalmente preclusa la via amministrativa. Tale circostanza si evince, chiaramente, dalla lettura delle informazioni divulgate dalla Pubblica
Amministrazione italiana, sia statale che comunale. A questo proposito, ricordiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel proprio sito istituzionale, informa che:
“A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della
Costituzione”. In linea di continuità, tutti i Consolati italiani informano i cittadini che: “La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1°
6 gennaio 1948. I discendenti di madre italiana nati prima del 1° gennaio 1948 (fattispecie non disciplinata dalla Legge) per ottenere il riconoscimento della cittadinanza dovranno ricorrere ad un
Tribunale Civile italiano, pertanto essi dovranno rivolgersi ad uno Studio Legale in ”; “La CP_3
cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1° gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti”; “I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia” (v. all. 15 Estratti siti internet Ministero Estero e Consolati). Tale posizione viene anche adottata dall'Avvocatura dello
Stato, nella sua veste di rappresentante ex lege del , nella misura in cui tale Controparte_1
organo, nelle azioni aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza in via materna, si costituisce in giudizio dichiarando di non voler “contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009” (v. all. 16, comparsa di risposta Avvocatura dello
Stato). Allo stesso modo, anche gli Ufficiali di Stato Civile dei comuni italiani respingono le richieste di riconoscimento della cittadinanza, nel caso in cui, nella linea di discendenza, ci sia una donna che ha generato un figlio prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (v. all. 17, Diniego amministrativo cittadinanza materna). Pertanto, per gli odierni ricorrenti, l'unica via percorribile per ottenere il riconoscimento della titolarità formale della loro cittadinanza italiana rimane solo ed esclusivamente quella del presente giudizio. Inoltre, la presente domanda, oltre a soddisfare tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione, è anche fondata nel merito, visto che – in base a quanto precedentemente esposto – risulta documentalmente provato che i ricorrenti sono discendenti di cittadino italiano. Gli odierni ricorrenti necessitano, pertanto, della concessione di una tutela di accertamento, con la quale Codesto Tribunale potrà dichiarare il possesso della titolarità formale dello stato di cittadino italiano, condannando allo stesso tempo gli organi amministrativi ad adempiere l'ordine del giudice. Difatti, Codesto Illustrissimo Giudice, dopo aver accertato che i ricorrenti sono cittadini italiani, al fine di rendere effettivo il diritto alla cittadinanza e rendere esercitabili i diritti correlativi allo stato di cittadino, sarà chiamato ad ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Infatti, si deve considerare che la cittadina italiana non ha mai perso la cittadinanza per Persona_4 Pt_1
7 aver contratto matrimonio, in data 09/02/1942, in Brasile, con , cittadino Persona_5
brasiliano, che, al contempo, ella ha trasmesso, prima del 1948, la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio figlio , nata in data [...], il quale l'ha trasmessa iure Persona_7 sanguinis ai propri figli e nipoti, in particolare, agli odierni ricorrenti”.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 29.09.2025 si è costituito in giudizio il , CP_1
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, il ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. CP_1
4466/2009, secondo cui alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, avevano perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri (contratto anche antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione), può essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Conseguentemente, il ha rilevato la propria impossibilità a far luogo alla diretta applicazione di tali principi in CP_1
materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 16.05.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne
8 abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che la catena di discendenza, così come ricostruita dai ricorrenti, ha trovato riscontro nella documentazione in atti.
Emerge quindi che ), cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del cittadino Persona_6
italiano (o , abbia trasmesso la cittadinanza italiana, mai perduta, al figlio Persona_2 Persona_3
, e che costui l'abbia a sua volta trasmessa ai propri discendenti e odierni Persona_7
ricorrenti e , secondo la catena sopra ricostruita, Parte_1 Parte_2
giacché è noto che la Corte Costituzionale, con pronuncia del 16.4.1975 n. 87, ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana (per matrimonio con cittadino straniero) in modo automatico indipendente dalla volontà della donna, e che, anche con riferimento alle nascite anteriori al 1.1.1948, deve riconoscersi efficacia retroattiva alla pronuncia (questa volta Corte Cost. n. 30/1983) di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. 13.6.1912 n. 555 nella parte in cui non prevedeva che “sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, dato l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2009 (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.2.2009).
La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta.
Si ritiene equo, in ragione della complessità delle questioni trattate, la cui soluzione è di derivazione giurisprudenziale, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che e Parte_1 [...]
, in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
Parte_2
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 13 ottobre 2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_2 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti (doc. 4).
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in funzione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Nicole Cefis, nella causa iscritta al n. 3010 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da:
- , brasiliano, nato in [...]/PR, Brasile, in data Parte_1
03/07/1981, codice fiscale , residente in [...], 99, Curitiba/PR, C.F._1
Brasile, CAP 80730-480 e , brasiliana, minorenne, nata in [...]/PR, Parte_2
Brasile, in data 21/09/2006, codice fiscale , residente in [...], 99, C.F._2
Curitiba/PR, Brasile, CAP 80730-480, rappresentata dal padre , Parte_1 precedentemente qualificato, e dalla madre , brasiliana, nata il Persona_1
07/02/1979, in Curitiba/PR, Brasile, codice fiscale residente in [...], C.F._3
99, Curitiba/PR, Brasile, CAP 80730-480; entrambi i ricorrenti vengono rappresentati e difesi dall'Avv.
NI BO (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP C.F._4
00189), sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ricorrenti nei confronti di
, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso per Controparte_1
legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso la quale è elettivamente domiciliato in Cagliari, alla via Nuoro n. 50 resistente
e
in sede Controparte_2
INTERVENIENTE EX LEGE
1 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ritualmente notificato, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il Controparte_1
chiedendo che venisse loro riconosciuta e dichiarata la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti di (o , cittadino italiano emigrato in Brasile, il quale non ha Persona_2 Persona_3
mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano.
I ricorrenti hanno così ricostruito, in ricorso, la linea di discendenza (con preciso richiamo ai documenti depositati):
- in data 11/03/1867, da genitori italiani, nasceva in Italia, nel Comune di Florinas (SS), Persona_2
cittadino italiano 1;
- in data 13/06/1901, ( contraeva matrimonio con (o Italia Persona_2 Persona_3 CP_3
Caudolo), nella città di San Paolo (Brasile), e dalla loro unione nasceva nata il Persona_4
03/12/1921, a San Paolo (Brasile);
- in data 09/04/1942, contraeva matrimonio con (in virtù del Persona_4 Persona_5
matrimonio ella passava a chiamarsi ), e dalla loro unione nasceva Persona_6 Persona_7
, nato il [...], nella città di Ponta Grossa (Brasile);
[...]
- in data 18/06/1970, contraeva matrimonio con (in Persona_7 Persona_8
virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi;
tuttavia, in data Persona_9
22/08/1991, i coniugi divorziavano e riassumeva il suo nome da Persona_9
nubile, ossia , e dalla loro unione nasceva: , Persona_8 Parte_1
nato il [...], nella città di Ponta Grossa (Brasile), odierno ricorrente;
- in data 03/06/2006, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_1
, nella città di Curitiba - Brasile (in virtù del matrimonio ella passava a chiamarsi
[...] [...]
), e dalla loro unione nasceva: , nata il [...], Persona_1 Parte_2
nella città di Curitiba (Brasile), odierna ricorrente.
Sulla richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis gli istanti hanno dedotto, in sintesi, quanto segue: “(…) la normativa italiana sulla cittadinanza ha sempre dato, ai fini della trasmissione dello status in esame, assoluta preminenza e totale centralità al criterio della discendenza (ius sanguinis), non ponendo alcun limite generazionale e consentendo, conseguentemente, di risalire a cittadini nati anche prima del 1861, purché siano deceduti (in o CP_3 all'estero) dopo la creazione del Regno d'Italia. In questo senso depongono tutte le varie leggi che si sono succedute e sovrapposte in materia, tra cui, inizialmente, l'art. 4 del codice civile del 1865, secondo cui: “È cittadino il figlio di padre cittadino”. Nella stessa direzione si pone anche l'art. 1 della legge n. 555/1912, in base al quale: “È cittadino per nascita:
1. il figlio di padre cittadino”.
Infine, il criterio della trasmissione per discendenza iure sanguinis è confermato anche dalla legge n.
91/1992, il cui art. 1, comma 1, stabilisce che: “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”. (…) ai fini della trasmissione della cittadinanza italiana, devono essere presenti due elementi costitutivi: i) l'avo italiano (dante causa) deve essere nato in , anche prima della CP_3 proclamazione del Regno d'Italia, ma comunque deceduto – anche all'estero – dopo il 17 marzo 1861,
o dopo il 22 ottobre 1866 per gli emigranti di origine veneta o dopo il 16 luglio 1920 per gli emigranti di origine trentina o triestina;
ii) deve sussistere un rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano e il titolare dello status, da cui deriva la trasmissione ininterrotta della cittadinanza per discendenza. Mentre la presenza di eventuali elementi ostativi alla trasmissione della cittadinanza
(come la rinuncia dell'avo o dei discendenti prima della nascita della successiva generazione) deve essere indicata e provata da colui che si oppone al riconoscimento della cittadinanza e non dal soggetto che chiede la tutela di tale status. (…)
Sulla c.d. discendenza in via materna.
È noto che, per molti decenni, unicamente la filiazione paterna era in grado di permettere la trasmissione della cittadinanza italiani ai discendenti. Infatti, il richiamato art. 4 del codice civile del
1865 e l'art. 1 della Legge n. 555 del 1912 prevedevano che esclusivamente il padre poteva trasmettere la cittadinanza ai propri figli. Solo nel 1983 il legislatore giunge a ripristinare il principio di uguaglianza tra uomo e donna, permettendo la trasmissione dello status civitatis anche in via materna. A questo proposito, l'art. 5 della legge n. 123 del 21 aprile 1983 stabiliva che è “cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina”. In seguito, l'art. 1, lett. a), della Legge n. 91 del 1992, ha ribadito, più incisivamente, che è “cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini”. Si ricorda che, prima dell'intervento del legislatore, anche la
Corte Costituzionale aveva avuto modo di pronunciarsi sulla cittadinanza della donna, sia in relazione alla perdita dello status della moglie italiana sposata con uno straniero, che rispetto alla trasmissione dello status in via materna. Infatti, con la sentenza n. 87 del 1975, la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui stabiliva la perdita della cittadinanza italiana, indipendentemente dalla manifestazione di un'espressa dichiarazione di volontà in tal senso, da parte della donna che si coniugava con cittadino straniero (laddove l'ordinamento straniero prevedesse l'automatica attribuzione alla moglie della cittadinanza del marito, per effetto del matrimonio), rilevando che tale disposizione integrava un'evidente
3 disuguaglianza morale e giuridica a danno della donna, incompatibile con la Costituzione. In altre parole, in base a quanto indicato dalla Corte, la disposizione in questione – espressione della concezione imperante nel 1912 della donna come giuridicamente inferiore all'uomo – contrasta con i principi della Costituzione che attribuiscono pari dignità sociale ed uguaglianza davanti alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, e fondano il matrimonio sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, da un lato, creando una ingiustificata disparità di trattamento tra uomo e donna contraria all'art. 3 Cost. e, dall'altro lato, non giovando all'unità familiare voluta dall'art. 29 Cost., ma anzi essendo ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna – per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici – a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto. Sempre in tema di parità dei coniugi in materia di cittadinanza e di filiazione, rileva, nel caso di specie, soprattutto la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.
1, della Legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina, per evidente violazione degli artt. 3 e 29 Cost. La disposizione, infatti, nel permettere l'acquisto originario della cittadinanza, da parte del figlio, soltanto per discendenza paterna, ledeva, sotto molteplici profili, la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo
Stato e con la famiglia, creando un'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento, rispetto all'uomo cittadino, palesemente contraria ai principi costituzionali. In particolare, la Corte ha esposto che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari, la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito, quindi, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. I richiamati principi in materia di cittadinanza sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 24 agosto 2022.
(Segue) La posizione della giurisprudenza di legittimità e di merito sulla c.d. discendenza in via materna.
Le richiamate sentenze della Corte Costituzionale (n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983) sono applicabili anche nel caso di specie, nel quale i fatti riguardanti la perdita di cittadinanza italiana della ascendente per matrimonio con straniero e la conseguente impossibilità di trasmetterla ai figli, sono avvenuti prima del 01/01/1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, come viene confermato dalla
4 storica decisione n. 4466 del 2009, pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. È, infatti, orientamento ormai pacifico in giurisprudenza che le sentenze della Corte Costituzionale possiedono efficacia retroattiva e, pertanto, i loro effetti trovano applicazione anche a tutela delle situazioni giuridiche anteriori all'entrata in vigore della Costituzione. Tale orientamento revoca ogni possibile forma di discriminazione della donna rispetto all'uomo in tema di possesso e trasmissione dello status civitatis e viene elaborato all'interno della citata sentenza n. 4466/2009 della Corte di
Cassazione, nella quale viene enunciato il seguente principio: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt.
3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. In tale pronuncia viene anche chiarito che lo status di cittadino non può in alcun modo definirsi “rapporto esaurito”, dal momento in cui siffatto status integra una situazione giuridica soggettiva permanente.
Infatti, la Suprema Corte prosegue nell'affermare che lo stato di cittadino “costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”. A questi fini, si ricorda che il giudizio di “esaurimento” del rapporto non può mai fondarsi sulla legge dichiarata costituzionalmente illegittima, altrimenti continuerebbe ad applicarsi la legge stessa, in spregio del divieto di dare applicazione alle norme dichiarate incostituzionali (art. 30, comma 3, Legge n.
87/1953). Infatti, in assenza di eventi o situazioni, regolate da norme diverse dalla legge n. 555 del
1912, come ad esempio una sentenza passata in giudicato che abbia reso definitiva ed esaurita la perdita o il mancato acquisto della cittadinanza, il permanere di tali effetti comporta il perdurare delle conseguenze di una normativa discriminatoria e violativa di diritti fondamentali della donna, pure in assenza di un evento esterno che abbia reso definitivo il rapporto regolato dalle norme incostituzionali. In ragione di ciò, deve, pertanto, concludersi che gli effetti prodotti da una legge dichiarata ingiusta e illegittima – poiché discriminante la donna, rispetto all'uomo, nei rapporti di filiazione, coniugio e sullo stato di cittadinanza - laddove perdurino nel tempo, debbono venir meno, con la conseguente cessazione di efficacia della legge discriminatoria, dal 1° gennaio 1948, data dalla
5 quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che a causa di detta legge l'hanno perduta o non hanno potuto acquistarla. Difatti, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Si ricorda che il principio di diritto sancito nella suddetta sentenza n. 4466 del 2009 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite non è stato più messo in discussione dalla giurisprudenza successiva che, sul punto, è unanime nel riconoscere il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, ed il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre, anche per i fatti avvenuti prima del 1948. Si vedano, ex multis, nella giurisprudenza di merito le seguenti pronunce del Tribunale di Roma, secondo cui “la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti” (ord. 03/06/2021, RG
50604/2020; ord. 20/07/2022, RG 42760/2021; ord. 20/07/2022, RG 19363/2021, su cui v. all. 14
Rassegna Giurisprudenza di merito discendenza in materna). (…)
(Segue) Sull'interesse ad agire e sull'assoluta impossibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza per via materna in via amministrativa.
Per quanto riguarda la situazione degli odierni ricorrenti, giova sottolineare che solo ed esclusivamente l'accoglimento della presente domanda permetterà loro di essere riconosciuti formalmente cittadini italiani e, quindi, di esercitare i propri diritti correlati alla cittadinanza, tra cui il diritto costituzionale di voto, il diritto di circolazione e soggiorno, il diritto al lavoro e di condurre un'esistenza libera e dignitosa. Difatti, quando nella linea di discendenza è presente una donna – che ha generato un figlio prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (c.d. discendenza “in via materna”) – il riconoscimento di tale cittadinanza ai suoi discendenti è possibile solo in via giudiziale, essendo totalmente preclusa la via amministrativa. Tale circostanza si evince, chiaramente, dalla lettura delle informazioni divulgate dalla Pubblica
Amministrazione italiana, sia statale che comunale. A questo proposito, ricordiamo che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nel proprio sito istituzionale, informa che:
“A tal proposito è opportuno ricordare che la trasmissione della cittadinanza italiana può avvenire anche per via materna solo per i figli nati dopo il 01.01.1948, data di entrata in vigore della
Costituzione”. In linea di continuità, tutti i Consolati italiani informano i cittadini che: “La trasmissione della cittadinanza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1°
6 gennaio 1948. I discendenti di madre italiana nati prima del 1° gennaio 1948 (fattispecie non disciplinata dalla Legge) per ottenere il riconoscimento della cittadinanza dovranno ricorrere ad un
Tribunale Civile italiano, pertanto essi dovranno rivolgersi ad uno Studio Legale in ”; “La CP_3
cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1° gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti”; “I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia” (v. all. 15 Estratti siti internet Ministero Estero e Consolati). Tale posizione viene anche adottata dall'Avvocatura dello
Stato, nella sua veste di rappresentante ex lege del , nella misura in cui tale Controparte_1
organo, nelle azioni aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza in via materna, si costituisce in giudizio dichiarando di non voler “contestare nel merito la domanda giudiziale avanzata dalle controparti, legittimata dai nuovi principi affermati dalle Sezioni Unite della
Cassazione con la nota sentenza n. 4466/2009” (v. all. 16, comparsa di risposta Avvocatura dello
Stato). Allo stesso modo, anche gli Ufficiali di Stato Civile dei comuni italiani respingono le richieste di riconoscimento della cittadinanza, nel caso in cui, nella linea di discendenza, ci sia una donna che ha generato un figlio prima dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (v. all. 17, Diniego amministrativo cittadinanza materna). Pertanto, per gli odierni ricorrenti, l'unica via percorribile per ottenere il riconoscimento della titolarità formale della loro cittadinanza italiana rimane solo ed esclusivamente quella del presente giudizio. Inoltre, la presente domanda, oltre a soddisfare tutti i presupposti processuali e le condizioni dell'azione, è anche fondata nel merito, visto che – in base a quanto precedentemente esposto – risulta documentalmente provato che i ricorrenti sono discendenti di cittadino italiano. Gli odierni ricorrenti necessitano, pertanto, della concessione di una tutela di accertamento, con la quale Codesto Tribunale potrà dichiarare il possesso della titolarità formale dello stato di cittadino italiano, condannando allo stesso tempo gli organi amministrativi ad adempiere l'ordine del giudice. Difatti, Codesto Illustrissimo Giudice, dopo aver accertato che i ricorrenti sono cittadini italiani, al fine di rendere effettivo il diritto alla cittadinanza e rendere esercitabili i diritti correlativi allo stato di cittadino, sarà chiamato ad ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Infatti, si deve considerare che la cittadina italiana non ha mai perso la cittadinanza per Persona_4 Pt_1
7 aver contratto matrimonio, in data 09/02/1942, in Brasile, con , cittadino Persona_5
brasiliano, che, al contempo, ella ha trasmesso, prima del 1948, la cittadinanza italiana iure sanguinis al suo proprio figlio , nata in data [...], il quale l'ha trasmessa iure Persona_7 sanguinis ai propri figli e nipoti, in particolare, agli odierni ricorrenti”.
I ricorrenti hanno quindi concluso per l'esistenza di una catena di discendenza diretta ininterrotta dalla quale era dato inferire la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con memoria di costituzione depositata in data 29.09.2025 si è costituito in giudizio il , CP_1
rilevando che la controparte deve provare gli elementi costitutivi della domanda, e chiedendo la compensazione delle spese.
In particolare, il ha richiamato i principi espressi dalla Suprema Corte con la sentenza n. CP_1
4466/2009, secondo cui alle donne che, in vigenza dell'art. 10 della legge 555/1912, avevano perso la cittadinanza italiana per effetto del matrimonio con cittadini stranieri (contratto anche antecedentemente all'entrata in vigore della Costituzione), può essere riconosciuto dall'Autorità giudiziaria il possesso della cittadinanza italiana a decorrere dal 1° gennaio 1948. Conseguentemente, il ha rilevato la propria impossibilità a far luogo alla diretta applicazione di tali principi in CP_1
materia di trasmissione in linea femminile della cittadinanza iure sanguinis, in assenza di un intervento del legislatore, essendo legata alla lettera di una disposizione ancora vigente.
***
Preliminarmente si rileva che con il D.L. n. 36 del 28.03.2025, convertito con modificazioni dalla L.
n. 74 del 23.05.2025, recante: «Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza», sono state introdotte delle modifiche alla disciplina della cittadinanza contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992. L'art. 1, comma 1, lett. b) del citato Decreto Legge dispone che la nuova disciplina si applica alle domande di accertamento della cittadinanza presentate a far data dal 28.03.2025, mentre alle domande precedenti continuerà ad applicarsi la disciplina previgente contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992.
Nel presente giudizio, la domanda giudiziale è stata presentata in data 16.05.2024, pertanto si applica la disciplina contenuta nella L. n. 91 del 5.02.1992, nella versione precedente alla riforma.
Ciò premesso, nel merito, giova in primo luogo ricordare il principio espresso in materia di cittadinanza italiana per iure sanguinis dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui
“nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne
8 abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.” (Cass. Civ. SS. U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Ciò premesso, si osserva innanzitutto che la catena di discendenza, così come ricostruita dai ricorrenti, ha trovato riscontro nella documentazione in atti.
Emerge quindi che ), cittadina italiana iure sanguinis perché figlia del cittadino Persona_6
italiano (o , abbia trasmesso la cittadinanza italiana, mai perduta, al figlio Persona_2 Persona_3
, e che costui l'abbia a sua volta trasmessa ai propri discendenti e odierni Persona_7
ricorrenti e , secondo la catena sopra ricostruita, Parte_1 Parte_2
giacché è noto che la Corte Costituzionale, con pronuncia del 16.4.1975 n. 87, ha dichiarato incostituzionale l'art. 10 comma 3 della L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana (per matrimonio con cittadino straniero) in modo automatico indipendente dalla volontà della donna, e che, anche con riferimento alle nascite anteriori al 1.1.1948, deve riconoscersi efficacia retroattiva alla pronuncia (questa volta Corte Cost. n. 30/1983) di illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della L. 13.6.1912 n. 555 nella parte in cui non prevedeva che “sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, dato l'intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2009 (Cass. SS.UU. n. 4466 del 25.2.2009).
La domanda dei ricorrenti deve pertanto essere accolta.
Si ritiene equo, in ragione della complessità delle questioni trattate, la cui soluzione è di derivazione giurisprudenziale, compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Nicole Cefis:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che e Parte_1 [...]
, in epigrafe compiutamente generalizzati, sono cittadini italiani;
Parte_2
- dispone la trasmissione della presente sentenza al , e per esso Controparte_1 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, affinché proceda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza delle persone suindicate, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Cagliari, 13 ottobre 2025
Il Giudice
(Nicole Cefis)
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il Sig. mai è stato naturalizzato cittadino brasiliano, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione Per_2 rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale della Giustizia e Cittadinanza, Settore di
Immigrazione della Repubblica Federale del Brasile, in atti (doc. 4).
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