Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 761/2022 R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 761/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
tra
in persona del legale rappresentante partita I.v.a. Parte_1 Parte_2
, con sede in Simbario (VV), via Kennedy s.n.c.; e in proprio, P.IVA_1 Parte_2
nata il [...] a [...], codice fiscale;
rappresentate e C.F._1 difese dall'avvocato Nicoletta Maria Carè, come da procura speciale rilasciata il
23.4.2022, allegata all'atto di appello, con indirizzo di posta elettronica certificata:
e n. di telefax 0967/521404; Email_1
Appellante
e
1
agisce per il tramite della propria succursale italiana, con uffici in Milano, Piazza Lina Bo
Bardi n. 3, codice fiscale-partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di
Milano e, per la stessa, la con sede P.IVA_2 Controparte_2
legale in MA, al viale Altiero Spinelli n. 30, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della società con codice fiscale, partita I.v.a. e numero Controparte_1
di iscrizione nel Registro delle imprese di MA , in persona del P.IVA_3
responsabile medium files, dott. , nato a [...] il 1°.6.1963 CP_3
(codice fiscale ) e della responsabile litigations and business C.F._2
support, dott.ssa nata a [...] il [...] (codice fiscale Controparte_4
), autorizzati in forza di procura conferita con atto a rogito del C.F._3
notaio di Milano del 30.6.2021 (n. rep. 8414, n. racc. 4759), a mezzo Persona_1 della quale ha conferito mandato con rappresentanza a , da CP_1 CP_5
esercitarsi mediante firma congiunta da parte dei suindicati procuratori, attribuendo i necessari poteri di rappresentanza sostanziale e processuale, in relazione a tutti gli atti ritenuti necessari, utili od opportuni per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti della mandante;
rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale Controparte_1
alle liti allegata al fascicolo di parte, dall'avv. Roberto Franco, con studio in Vibo
Valentia, piazza del Lavoro n. 3, con indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Appellata
Conclusioni delle parti:
Il procuratore delle appellanti chiede: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza n. 278/2022, resa inter partes, notificata il 14.4.2022 il 8.4.2022 dal Tribunale di Vibo Valentia, dott.ssa Sannino Mariachiara, in seno al procedimento n° 566/2015, accogliere, previ incombenti di legge, le seguenti conclusioni: 1) accogliere nella forma e nel merito il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge;
2) accertare e dichiarare che l'atto di citazione è stato ritualmente notificato a parte appellata presso il proprio domicilio speciale in Vibo Valentia entro il termine fissato dal giudice
2 dell'esecuzione nell'ordinanza emessa il 16.1.2015 e depositata il 17.1.2015; 3) in via preliminare e nel merito: previa accertamento e dichiarazione di tardiva costituzione della appellata nel giudizio di primo grado, accertare e dichiarare l'inefficacia del CP_2
titolo e, quindi, che la appellata non poteva provvedere all'esecuzione forzata CP_2
intrapresa mediante a procedura esecutiva n. 52 del 2007 per le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente l'estinzione della procedura;
4) ancora nel merito, accertare e dichiarare che la convenuta ha risolto il Controparte_2
contratto di finanziamento illegittimamente, in violazione della disposizione di cui all'art.
40 c. 2 T.U.B.; 5) per l'effetto, accertare e dichiarare la risoluzione sub 2) inefficace;
6) ancora per l'effetto, accertare e dichiarare per le ragioni sub 2) la responsabilità da inadempimento da parte della convenuta Banca appellata;
7) conseguentemente, accertare e dichiarare che la interrotto le trattative per il Controparte_2 prefinanziamento di € 50.000,00 violando i principi di correttezza e buona fede di cui agli articolo 1175 c.c. e 1375 c.c.; 8) conseguentemente, per le ragioni sub 5) accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. da parte di CP_2
appellata; 9) conseguentemente accertare e dichiarare che la appellata è tenuta al CP_2 risarcimento del danno patrimoniale pari ad € 200.000,00 a favore di Parte_1
10) ancora, accertare e dichiarare che la Banca appellata è tenuta al risarcimento
[...] del danno non patrimoniale pari ad € 45.000,00 a favore di 11) Parte_1
infine accertare e dichiarare che la appellata è tenuta al risarcimento del danno CP_2 non patrimoniale pari ad € 15.000,00 a favore di;
12) con vittoria di spese e Parte_2
compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e C.P. come per legge”;
Il procuratore dell'appellata chiede: “la Corte di Appello adita - reietta ogni altra contraria istanza sul fondamento degli esposti principi di diritto - voglia così provvedere
e giudicare: in via preliminare: - accertare e dichiarare inammissibile e tardivo, per i motivi esposti, l'atto di appello proposto da “ e avverso Parte_1 Parte_2
la sentenza n. 278/2022, resa in data 8.4.2022 dal Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento n. 566/2015, notificata il 14.4.2022 con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata. Sempre in via preliminare: - accertare e dichiarare che l'atto introduttivo del giudizio di merito di primo grado è stato notificato oltre il termine assegnato dal Giudice e, per l'effetto,
3 rigettare l'appello per mancata allegazione della tempestività della notifica dell'atto introduttivo;
- rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata. Ancora in via preliminare: - accertare e dichiarare in ogni caso il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti. In via principale e nel merito, Parte_2
ma subordinata alle superiori eccezioni preliminari: - accertare e dichiarare, tardiva, improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata in ogni sua prospettazione e, comunque, priva di adeguato sostegno probatorio in tutte le sue articolazioni,
l'impugnazione proposta da “ e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
278/2022, resa in data 8.4.2022 dal Tribunale di Vibo Valentia, nel procedimento n.
566/2015, notificata il 14.4.2022 con tutte le conseguenze di legge;
- quindi, accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti, la validità, legittimità, liceità ed efficacia del contratto di finanziamento a rogito notar del 22.4.2005 (rep. n. 1775, Persona_2
racc. n. 721); nonché del successivo atto integrativo e di quietanza di finanziamento a rogito notar del 13.6.2005 (rep. n. 2030, racc. n. 820), stipulati tra la Persona_2 banca e “ , non essendo stati allegati e provati eventuali vizi o Parte_1
invalidità dei contratti stessi;
- accertare e dichiarare la legittimità e liceità della condotta della banca appellata e, per l'effetto, la piena sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata, in quanto munita di idoneo titolo esecutivo ed avendo fornito adeguata dimostrazione del diritto di credito maturato - pari alla somma complessiva di € 266.461,17, dovuta alla data dell'8.1.2007 per capitale residuo, rate scadute insolute, interessi e spese, per effetto del denunciato inadempimento dei patti e delle condizioni contenute nel regolamento contrattuale sottoscritto dalle parti, oltre interessi successivi calcolati nella misura pattuita nel contratto di mutuo inadempiuto al dì dell'effettivo soddisfo, spese sostenute e successive occorrende;
- accertare e dichiarare, per l'effetto, la piena legittimità, validità ed efficacia dell'atto di precetto notificato in data 20.4.2007, nonché dell'atto di pignoramento notificato in data
14.6.2007 e trascritto in data 20.7.2006 e della conseguente procedura esecutiva immobiliare n. 52/2007 RGE promossa dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia;
- rigettare la domanda formulata in via risarcitoria, perché, per i motivi indicati, del tutto destituita di giuridico fondamento in ogni sua prospettazione e, comunque, priva di adeguato sostegno probatorio in tutte le sue articolazioni;
- rigettare, pertanto, la domanda in appello e confermare la sentenza impugnata;
- condannare gli appellanti “ Parte_1
e alla rifusione delle spese e compensi professionali del doppio
[...] Parte_2
4 grado di giudizio. In via meramente subordinata: - nella denegata ipotesi in cui, all'esito del giudizio, dovessero essere rilevate e provate somme precettate non dovute, accertare
e dichiarare che l'intimazione di precetto per somma superiore a quella dovuta non produce la nullità di quest'ultimo e, per l'effetto, limitare la dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei limiti di esse;
- per l'effetto, respingere la domanda attorea per la somma dovuta a seguito di tale riduzione, dichiarando esistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata per essa. In via ancor più gradata: - nella denegata ipotesi di accertata insussistenza, al termine del giudizio, del credito della banca per l'inadempimento del contratto di finanziamento a rogito notar Persona_2
del 22.4.2005 (rep. n. 1775, racc. n. 721); nonché del successivo atto integrativo e
[...]
di quietanza di finanziamento a rogito notar del 13.6.2005 (rep. n. Persona_2
2030, racc. n. 820), nei confronti della società attrice, accertare e dichiarare il diritto della banca istante di procedere ad esecuzione forzata in virtù del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 161/2007, reso dal Tribunale di Vibo Valentia in data
23.5.2007, notificato in data 11.6.2007, dichiarato esecutivo in data 18.9.2007 e munito di formula esecutiva in data 14.2.2008, in virtù del quale la Controparte_2
ha proposto intervento nella procedura esecutiva n. 52/2007 RGE in data 15.1.2009, chiedendo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita fino a concorrenza del proprio credito, pari, alla data del 31.12.2006, alla somma complessiva di € 137.436,00, oltre interessi successivi nella misura e con la decorrenza riconosciute nel richiamato titolo esecutivo fino al dì dell'effettivo soddisfo ed oltre spese del procedimento di ingiunzione e spese di registrazione, liquidate in € 341,00; - compensare
i rispettivi diritti nei limiti e nella misura dei reciproci crediti”.
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Vibo Valentia
Con ricorso presentato il 17.11.2014, la società e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 2°, c.p.c., nell'ambito della procedura esecutiva recante n. 52/2007 r.g.e., nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti ( Controparte_2 Controparte_6
ed , che la aveva promosso sulla base
[...] CP_7 Controparte_2
5 di un titolo esecutivo negoziale costituito dal contratto di mutuo ipotecario del 22.4.2005, intervenendo nella medesime procedura esecutiva, poi, anche, sulla base di altro titolo esecutivo, rappresentato dal decreto ingiuntivo del 23.5.2007, dichiarato esecutivo il
18.9.2007.
Le ricorrenti hanno eccepito, in particolare, l'illegittimità della revoca del mutuo da parte della per violazione degli articoli 38 e ss. del testo Controparte_2
unico delle leggi bancarie (d.lvo n. 385/1993) e degli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché
l'estinzione della procedura per infruttuosità, ai sensi dell'art. 164 bis della legge n.
162/2014 (dato che il bene pignorato era stato venduto ad un prezzo sensibilmente più basso del suo valore), chiedendo, previa sospensione della procedura esecutiva, nel merito, la declaratoria di inefficacia del titolo e, quindi, di nullità ed inefficacia della procedura esecutiva intrapresa ovvero, in subordine, di estinzione della procedura medesima.
Instaurato il contraddittorio e costituitisi in giudizio i creditori opposti, con ordinanza del
16.1.2015, depositata in cancelleria il 17.1.2015, il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed ha assegnato alla parte interessata termine perentorio sino al 17 Aprile 2015 per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo il 18.4.2015 e notificato alla Controparte_2
(notificazione perfezionatasi il 20.4.2015), le opponenti e
[...] Parte_1
(in proprio) hanno introdotto il giudizio di merito dell'opposizione proposta, Parte_2
ribadendo e precisando le argomentazioni contenute nel ricorso e, pertanto, chiedendo di:
I) dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo, la nullità e l'inefficacia della procedura esecutiva n. 52 del 2007 e, quindi, l'estinzione della procedura;
II) nel merito, dichiarare che la aveva risolto il contratto di finanziamento Controparte_2 illegittimamente, in violazione della disposizione di cui all'art. 40, comma 2°, del t.u.b.; e, pertanto, dichiarare la risoluzione inefficace;
III) accertare la responsabilità da inadempimento da parte della convenuta e per la Controparte_2
interruzione delle trattative per il prefinanziamento di € 50.000,00, violando i principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 c.c. e 1375 c.c., con conseguente responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c.; IV) nonché accertare che la
[...]
era tenuta al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € Controparte_2
200.000,00, e di quello non patrimoniale, pari ad € 45.000,00, a favore della Parte_1
[..
[...] nonché al risarcimento del danno non patrimoniale, pari ad € 15.000,00, in favore CP_8
di Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, presentata il 28.7.2015, si è costituita in giudizio la , in qualità di mandataria della Controparte_9
, cessionaria dei crediti di Controparte_1 Controparte_2
eccependo, preliminarmente, la tardività della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio stabilito dal giudice dell'esecuzione nel 17.4.2014 e, sotto altro profilo il difetto di legittimazione attiva della nonché contestando, comunque, il merito dell'opposizione. Pt_2
Concessi i termini per le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c., espletata l'attività istruttoria, all'udienza del 20.12.2021, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica.
2. La sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, all'esito del giudizio di primo grado
Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 278/2022, dell'8.4.2022, pubblicata il
9.4.2022, ha dichiarato inammissibile l'opposizione ed ha compensato le spese di giudizio tra le parti.
In sintesi, il Giudice - dopo avere premesso che il giudice dell'esecuzione, all'esito della fase sommaria della opposizione ex art. 615 c.p.c. aveva rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva ed aveva assegnato termine perentorio sino al 17.4.2015 per l'introduzione del giudizio di merito - ha rilevato che le opponenti, pur avendo depositato in via telematica l'atto di citazione introduttivo della fase di merito il 17.4.2015 (in realtà, il 18.4.2015), avevano intrapreso il procedimento di notificazione soltanto il 20.4.2015, senza rispettare il termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Sotto altro profilo, ha rilevato che nessuna rilevanza assumeva quanto affermato dalla parte opponente in relazione alla intempestività dell'eccezione di tardività della notificazione sollevata dalla opposta, atteso che la tardiva costituzione in giudizio privava il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., soltanto della possibilità di sollevare eccezioni processuali non rilevabili d'ufficio.
Dichiarata l'opposizione inammissibile, ha ritenuto assorbito l'esame dei motivi posti a fondamento della stessa.
7 Peraltro, ha ritenuto di compensare interamente le spese di lite tra le parti, in ragione della decisione in rito e del significativo lasso temporale intercorso tra la data di introduzione del giudizio di merito e quella di conclusioni del procedimento.
3. Il presente giudizio di appello
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato il 13.5.2022, hanno proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia la società “ Parte_1
e lamentando la pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e,
[...] Parte_2 segnatamente, la valutazione di intempestività della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, non essendosi avveduto il primo giudice che l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario (U.n.e.p. di Vibo Valentia) il 17.4.2015, nel rispetto del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione.
Hanno, quindi, riproposto le questioni processuali e di merito sollevate con l'opposizione all'esecuzione e rimaste assorbite nella decisione del Tribunale, sostenendo: a) la tardiva costituzione della appellata nel giudizio di primo grado, con conseguente CP_2
inammissibilità della eccezione di compensazione, della domanda riconvenzionale volta a far dichiarare il diritto della banca a procedere, comunque, a esecuzione forzata, in virtù dell'ulteriore titolo esecutivo rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 161/2007, nonché della eccezione di inadempimento;
b) l'illegittimità della risoluzione del contratto di finanziamento da parte della avvenuta in violazione Controparte_2 della disposizione di cui all'art. 40, comma 2°, del T.U.B. (testo unico delle leggi bancarie, ossia il d.lvo n. 385/1993) e dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; c) il diritto al risarcimento del danno nei confronti della banca appellata per responsabilità da inadempimento, in relazione al pregiudizio subito dalla a causa del mancato acquisto di quote sociali da parte di Parte_1 CP_10
; d) il diritto di entrambe le appellanti al risarcimento del danno, patrimoniale e
[...]
non patrimoniale, per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., per avere la banca interrotto le trattative per il prefinanziamento di € 50.000,00, in violazione dei principi di correttezza e buona fede. Hanno concluso come sopra trascritto.
Si è costituita nel giudizio di appello la nella qualità Controparte_2
sopra indicata, con comparsa di costituzione e risposta depositata, in via telematica, il
10.10.2022, eccependo l'inammissibilità dei motivi di appello aventi ad oggetto eccezioni
8 e rilievi già tardivamente sollevati in primo grado e sostenendo, comunque, l'infondatezza dell'impugnazione.
Ha eccepito, in particolare: a) l'inammissibilità della produzione in allegato all'atto di appello del documento indicato come “2) Atto di citazione notificato il 17/4/2022 fascicolo di primo grado ultima pagina”, in quanto, tardiva;
b) la carenza di legittimazione attiva di (in proprio), giacché l'azione esecutiva era stata Parte_2 promossa esclusivamente nei confronti di ed essendo tardiva e, Parte_1 comunque, non provata l'allegazione di un “danno all'immagine” (ossia alla reputazione) della avvenuta soltanto in comparsa conclusionale;
c) l'inammissibilità e Pt_2
l'infondatezza della eccezione delle appellanti di decadenza della banca, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., per tardiva costituzione nel giudizio di primo grado.
La banca appellata ha, poi, contestato nel merito i motivi di impugnazione e, segnatamente, con riguardo al primo motivo, concernente il rispetto del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione per l'introduzione del giudizio di merito, ha sostenuto, in sintesi, che esso era inammissibile, in quanto fondato su un documento (atto di citazione introduttivo del giudizio di primo con relazione di notificazione), mai prodotto nel corso del giudizio di primo grado (in cui era stata allegata agli atti soltanto una copia, con espressa riserva di produrre in seguito l'originale) e prodotto, tardivamente, soltanto nel giudizio di appello e senza che, nel giudizio davanti al Tribunale, le odierne appellanti avessero contestato l'eccezione con cui la banca aveva rilevato la tardività della notificazione, cosicché, in definitiva, la decisione del Tribunale era del tutto corretta.
Ha, quindi, sostenuto, quanto ai restanti motivi di appello, in sintesi, che: I) le eccezioni sollevate dalle appellanti si risolvevano, a ben vedere, in una contestazione non già sull'an debeatur, bensì sul quantum debeatur e, pertanto, erano inidonee a contestare il diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata;
b) la piena legittimità dell'operato della banca medesima che, dopo la revoca dei fidi concessi alla “ dopo aver Parte_1
constatato il mancato pagamento della prima rata del contratto di mutuo, con raccomandata del 19.11.2006, aveva manifestato l'intenzione di risolvere il contratto di mutuo, ai sensi dell'art. 9 e, anche, dell'art. 10 del capitolato generale allegato al contratto di mutuo, non essendo, d'altra parte, applicabile la disposizione di cui all'art. 40 del t.u.b., relativa al diverso caso del “ritardato pagamento”; c) comunque, l'avvenuta manifestazione della volontà della banca di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai fini dello scioglimento del contratto di mutuo, con la notificazione dell'atto di
9 precetto, avvenuta il 20.4.2007 (oltre il termine di scadenza delle due rate di mutuo di cui all'articolo 9 del capitolato allegato al contratto di mutuo); d) l'insussistenza della ipotizzata violazione dei canoni di correttezza e buona fede e dell'asserito inadempimento da parte della banca;
e) la mancanza di una responsabilità della appellata anche a titolo precontrattuale, in assenza di dimostrazione, oltre che della interruzione delle trattative intercorse con la “ senza giustificato motivo, del fatto che tali Parte_1
trattative fossero giunte ad uno stadio tanto avanzato, da aver ingenerato il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto e la certezza nella debitrice di ricevere la somma di € 50.000,00 ed essendo emerso, piuttosto, il contrario;
f) la mancanza di prova del danno lamentato e l'esistenza, per contro, di un credito della banca, valevole ai fini della compensazione con quelli vantati dalle appellanti. Ha concluso come sopra riportato.
Con ordinanza del 12.10.2022, la Corte di appello, ritenuta la causa pronta per la decisione, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza del 26.6.2024, sostituita da note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e note di replica
Entrambe le parti hanno depositato le comparse conclusionali. La parte appellata ha presentato anche note di replica.
Motivi della decisione
Deve rammentarsi che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vibo Valentia, accogliendo l'eccezione sollevata dalla banca opposta, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla società e da rilevando Parte_1 Parte_2
che la notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito era intempestiva, in quanto avvenuta oltre il termine perentorio del 17.4.2015, appositamente assegnato loro dal giudice dell'esecuzione.
Decisivo è l'esame del primo motivo di appello, con cui le appellanti, come visto (v. il paragrafo sul giudizio di appello della parte dedicata allo svolgimento del processo), censurano tale decisione, sostenendo che il giudice non si era avveduto del fatto che l'atto era stato consegnato all'ufficiale giudiziario (U.n.e.p. di Vibo Valentia) il 17.4.2015, nel rispetto del termine assegnato dal giudice dell'esecuzione e, a tal fine, producono (allegato
10 n. 2 della produzione allegata all'atto di impugnazione) la copia dell'atto di citazione, completo del foglio compilato dall'ufficiale giudiziario al momento della consegna, assumendo che si tratti di quello notificato alla banca opposta.
Il motivo è infondato.
In primo luogo, deve osservarsi che, contrariamente all'assunto delle appellanti, il
Tribunale, per come può evincersi dalle rispettive produzioni documentali delle parti nel giudizio di primo grado, non è incorso in alcun errore, ma ha correttamente esaminato gli atti messi a sua disposizione dalle parti stesse.
In effetti, la banca opposta, nel sollevare l'eccezione di tardività della introduzione del giudizio di merito, ha prodotto l'atto di citazione notificato nei suoi confronti, da cui emerge, soltanto, la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario che attesta l'avvenuta consegna dell'atto il 20.4.2015, ossia oltre il termine perentorio, fissato dal giudice dell'esecuzione nel 17.4.2015.
La parte appellante - la quale ha ritirato il proprio fascicolo di parte di primo grado il
12.4.2022 (v. annotazione della cancelleria sulla copertina del fascicolo di ufficio in formato cartaceo), senza più restituirlo - non ha dimostrato, malgrado l'espressa eccezione di tardività della banca convenuta, di avere prodotto l'originale dell'atto di citazione notificato, completo della prova della consegna all'ufficiale giudiziario.
E' ben vero che il difensore, all'udienza del 18.6.2015, ha dichiarato di depositare “l'atto di citazione regolarmente notificato”, ma, in assenza di fascicolo di parte, non vi è prova che esso contenesse il foglio compilato dall'ufficiale giudiziario e da cui si potesse desumere la data di consegna a quest'ultimo.
Anzi, dalla copia dell'atto notificato alla banca, prodotta dalla convenuta nel suo fascicolo di parte di primo grado, si evince l'assenza di tale foglio e, comunque, della prova del rispetto del termine perentorio del 17.4.2015 per intraprendere il procedimento di notificazione.
Deve evidenziarsi, del resto, che parte appellante aveva l'onere di provare, tanto più in presenza di apposita eccezione della convenuta, la tempestività della notificazione dell'atto di citazione e che, essendo contestato tale adempimento ed avendo il Tribunale rilevato l'intempestività dello stesso, tale onere comporta la dimostrazione del contenuto degli atti debitamente prodotti davanti al primo giudice e di cui lamenta l'omesso esame.
Tuttavia, le appellanti hanno eluso tale onere probatorio, ritirando dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (il 12.4.2022), il loro fascicolo di parte (il cui esame avrebbe
11 consentito di verificare gli appositi adempimenti prescritti dagli artt. 74 e 87 disp. att.
c.p.c., previsti proprio per evitare incertezze sul contenuto degli atti presentati) ed omettendo di esibirlo dopo l'avvenuto ritiro.
Le appellanti, d'altra parte, non soltanto non hanno ripresentato il fascicolo di parte del giudizio di primo grado ritirato in precedenza, ma non lo hanno riprodotto, nella parte che interessa, nella produzione telematica del giudizio di secondo grado che è priva, in particolare, dell'indice degli atti e dei documenti prodotti e delle annotazioni di cancelleria sul fascicolo di parte, cosicché l'unico dato certo sul contenuto dell'atto di citazione di cui si tratta è quello desumibile dalla produzione della copia notificata alla banca, priva di annotazione circa l'avvenuta consegna dell'originale all'ufficiale giudiziario e, quindi, della prova del rispetto del termine del 17.4.2015 (cfr. l'allegato n. 1 del fascicolo di parte di primo grado di giudizio della banca).
Né vale, per ottenere le riforma della decisione del Tribunale, la produzione nel presente giudizio di impugnazione della copia conforme all'originale dell'atto di citazione
(prodotta nel giudizio di appello come allegato n. 2), dato che essa deve reputarsi tardiva, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di una produzione nuova. L'attestazione di conformità all'originale, effettuata dal difensore, infatti, vale a comprovare la corrispondenza dell'atto prodotto in telematico all'originale in possesso del difensore stesso, ma non a dimostrare che tale originale sia stato tempestivamente prodotto nel corso del giudizio di primo grado, tanto più quando, come nel caso in esame, la circostanza è contestata ed è, del resto, smentita dalla pronuncia del Tribunale che si assume errata e che, al contrario, deve reputarsi corretta.
Il rigetto del primo motivo di appello comporta la conferma della pronuncia del Tribunale di inammissibilità dell'opposizione, con conseguente assorbimento di ogni altra questione.
3. La regolamentazione delle spese di giudizio l'applicazione dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002
Le spese del giudizio di primo grado sono state compensate tra le parti con pronuncia rimasta incensurata (la domanda della appellata di vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio, quanto alle spese del giudizio di primo grado, non è accompagnata da alcuna censura alla pronuncia del Tribunale).
12 Le spese di lite del giudizio di appello, invece, seguono la soccombenza della società
e di e si liquidano in complessivi euro 5.431,00 (euro Parte_1 Parte_2
1.064,00 per lo studio della controversia;
euro 708,00 per la fase introduttiva;
euro
1.869,00 per la fase istruttoria e di trattazione;
euro 1.790,00 per la fase decisoria), tenuto conto dei parametri medi dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di media complessità, ridotti della metà, in considerazione della natura processuale e preliminare della questione decisiva.
Sussistono, inoltre, le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dell'obbligo delle appellanti di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto dalla società e da avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza n. 278/2022 del Tribunale di Vibo Valentia, datata 8.4.2022 e pubblicata il
9.4.2022, disattesa ogni contraria domanda, eccezione ed istanza, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna la società “ e in solido, nei confronti di Parte_1 Parte_2
e per la stessa, nella qualità indicata in epigrafe, della Controparte_1 [...]
, al rimborso delle spese del giudizio di appello, liquidate in Controparte_2
euro 5.431,00, oltre rimborso forfetario per spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- dichiara che sussistono i presupposti per porre a carico delle appellanti l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 4.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
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