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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/12/2025, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
BA De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2632/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Agostini Sara Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Benozzo Samantha CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito al sig. Parte_1 CP_1
e conseguente riconoscimento di un risarcimento per danni morali nella somma che il giudice CP_1 riterrà di giustizia, anche maggiore di € 10.000,00;
- prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- affidare in via super esclusiva la figlia alla madre attribuendo alla stessa anche le Persona_1
decisioni di maggior interesse per la minore;
- assegnare la casa coniugale sita invia Roma 30/3 a San Martino di Lupari (PD) alla sig.ra Pt_1
che vi vivrà la figlia;
pagina 1 di 14 - stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per non inferiore ad € CP_1 Persona_1
1000,00 con rivalutazione dei dati Istat, nonché la metà delle spese straordinarie come stabilito dal
Protocollo d'intesa spese straordinarie Tribunale di Padova;
- stabilire che il sig. continui a contribuire alla rata del mutuo della casa familiare versando CP_1 metà della rata mensile che consta in complessiva € 709,14;
- disporre che il sig. provveda immediatamente a liberare la sig.ra da ogni forma di CP_1 Pt_1 garanzia bancaria in essere legata all'attività professionale dello stesso;
- porre interamente a carico di controparte le spese di CTU dott.ssa e dell'ausiliario dott.ssa Per_2
oltrechè quelle del CTP della sig.ra dott. e, pertanto, condannare il sig. Per_3 Pt_1 Per_4
a ripetere alla sig.ra le somme spese per CTU e CTP di cui al doc. 59 pari a s.e. & o. € CP_1 Pt_1
4.139,80;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra € 300,00, oltre rivalutazione e interessi, a CP_1 Pt_1 completamento dell'assegno di mantenimento del settembre 2024;
- condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. il sig. al pagamento di una somma che riterrà di giustizia a CP_1
favore della sig. Pt_1
- con rifusione di spese di lite e compensi professionali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.49 c.p.c., cumulativamente alla domanda di separazione, la ricorrente
CHIEDE che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, Codesto Ecc.mo Tribunale si pronunci anche sullo scioglimento del matrimonio”.
Per parte convenuta:
“Nel merito
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
- rigettarsi la domanda di addebito della separazione formulata dalla signora in quanto Pt_1
infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di liberazione della signora da ogni forma di Pt_1
garanzia bancaria e/o delle ulteriori domande che non risultano connesse con il presente giudizio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 2 di 14 - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della L. n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/12/2004 tra e e trascritto nel Registro CP_1 Parte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino di Lupari (PD), al n. 11, parte I, dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Martino di Lupari (PD) la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere con tutte le incombenze di legge.
Sul regime di affidamento
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore (nata il [...]) ad entrambi Persona_1
i genitori con le modalità dell'affido condiviso;
- in via subordinata, disporre l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) ai Persona_1 servizi sociali territorialmente competenti, attribuendo agli stessi il potere di adottare, nell'esclusivo interesse di e previa audizione dei genitori e della minore, le decisioni relative alla salute, Per_1 all'educazione e all'istruzione della stessa.
Sul collocamento e regime di visita
- disporre il collocamento della figlia minore (nata il [...]) presso la madre;
Persona_1
- disporre il piano di visita e di frequentazione della figlia minore con il padre, anche in Per_1
spazio neutro, con cadenza almeno settimanale, statuendo le modalità con le opportune cautele anche in considerazione delle esigenze di tutela della minore e nell'esclusivo interesse di quest'ultima;
- disporre il piano di visita della figlia minore con i fratelli e oltre che Per_1 Per_5 Per_6
con la nonna e gli zii paterni, anche in spazio neutro, statuendo le modalità con le opportune cautele anche in considerazione delle esigenze di tutela della minore e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, eventualmente disponendo un percorso finalizzato a facilitare il rapporto tra ed i fratelli e la Per_1
famiglia paterna;
- disporre un percorso di supporto psicologico per la minore , affinché la stessa possa Persona_1
ricevere il necessario aiuto per superare le difficoltà derivanti dalla difficile situazione familiare, anche a tutela della propria crescita.
Sulla casa coniugale assegnare la casa coniugale sita in San Martino di Lupari (PD), Via Roma n. 30/3 alla signora
, affinché continui a vivervi con la figlia minore . Parte_1 Per_1
Mantenimento dei figli e Per_1 Per_5
pagina 3 di 14 - porre a carico del signor , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore CP_1
, la somma di € 500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla Per_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Parte_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
- porre a carico della signora , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 300,00 annualmente Per_5
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi al signor entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio il 4.12.2004 e dalla loro unione sono nati i figli Parte_1 CP_1
(il 3.7.2003), (il 3.7.2006) e (l'1.12.2010), quest'ultima ancora Per_6 Per_5 Per_1
minorenne.
depositava ricorso per la separazione personale con addebito nei confronti di Parte_1 CP_1
chiedendo, sulla base delle condotte denigratorie e violente assunte dal marito nei suoi confronti,
l'adozione degli ordini di protezione ex artt. 473bis.69 e ss. c.p.c. inaudita altera parte, l'affidamento esclusivo della figlia minore con assegnazione a sé della casa coniugale e un contributo Per_1
economico a carico del padre per i figli (maggiorenne e studente alla scuola superiore) e Per_5
nonché disporsi che il sig. continuasse a contribuire pro quota alla rata del mutuo sulla Per_1 CP_2
casa familiare e che lo stesso provvedesse a liberare la ricorrente da ogni forma di garanzia bancaria legata all'attività professionale del marito.
La ricorrente allegava, in particolare, di essersi allontanata dalla casa familiare nel febbraio del 2024 per sottrarsi alla violenza del marito, trasferendosi con la figlia minore dapprima presso Per_1 un'amica e poi reperendo un'abitazione in locazione.
Rigettata l'istanza di emissione di ordini di protezione inaudita altera parte e assunti i provvedimenti per la trattazione del procedimento con le cautele ex artt. 473bis.42 c.p.c., si costituiva , CP_1
contestando in particolare i fatti di violenza allegati dalla ricorrente e deducendo condotte ostacolanti dei rapporti tra padre e figlia assunti dalla ricorrente, soprattutto dalla cessazione della convivenza;
chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare, nonché un contributo per il mantenimento di e a carico della ricorrente. Per_1 Per_5
pagina 4 di 14 Sentite le parti all'udienza del 18.7.2024, veniva disposta istruttoria orale al fine di accertare le condotte violente di allegate dalla ricorrente e veniva sentita la figlia minore . CP_1 Per_1
All'esito, il Giudice delegato, ritenuta la fondatezza delle allegazioni di violenza della ricorrente, assumeva i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “a) affida la figlia minore in Per_1
via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza presso la madre stessa;
b) assegna la casa familiare sita in via Roma n. 30/3, San Martino di Lupari (PD) a affinché vi abiti con la Parte_1
figlia minore , assegnando a il termine di giorni 30 per allontanarsi Per_1 CP_1 dall'abitazione con facoltà di prevelare i propri beni personali;
c) prescrive a di cessare CP_1
ogni condotta lesiva nei confronti della sig.ra e di non avvicinarsi alla sua attuale abitazione, Pt_1
né alla casa familiare una volta che questa vi abbia fatto rientro, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
d) pone a carico di , a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma di € 600,00 mensili Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
e) pone a carico di , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente la somma di € Per_5
200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento”; in via istruttoria, veniva disposta c.t.u. psicologica con le cautele di cui all'art. 473bis. 44 c.p.c. al fine di valutare, sulla base delle dichiarazioni della minore, se fosse possibile un riavvicinamento dei rapporti tra padre e figlia, onde individuare la soluzione più confacente alla serenità e al benessere di sulle frequentazioni con Per_1
il padre.
Depositata la relazione di c.t.u., con provvedimento del 15.5.2025 venivano rigettate le istanze di parte resistente volte alla previsione di incontri o di un percorso facilitante tra padre e figlia, in quanto ritenuti in contraddizione con il disposto dell'art. 473bis. 46 c.p.c. e con le risultanze della c.t.u.; nella stessa sede, confermate le determinazioni istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione udienza per la rimessione della causa al Collegio con termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
Le parti depositavano, quindi, gli scritti conclusivi e precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe.
******* pagina 5 di 14 1.
In primo luogo, dal momento che entrambe le parti hanno chiesto negli atti introduttivi la pronuncia del divorzio ex art. 473bis. 49 c.p.c. e che la causa dovrà essere rimessa sul ruolo, la presente sentenza non definitiva avrà ad oggetto la pronuncia sullo status di separazione e la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti di . CP_1
Le questioni accessorie, relative agli interessi morali della figlia minore e al mantenimento dei figli, restano allo stato disciplinate dai provvedimenti temporanei assunti con ordinanza ex art. 473bis. 22
c.p.c. del 13.8.2024 e confermati con provvedimento del 16.5.2025.
2.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
3.
Venendo alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, ritiene il Tribunale che vi siano prove sufficienti per accertare le condotte maltrattanti di nei confronti della CP_1
moglie, anche in presenza della figlia minore.
La causa, sul punto, è stata istruita sia mediante escussione dei testi sui capitoli ammessi di parte ricorrente, anche sentendo a prova contraria diretta i testi del resistente, sia mediante acquisizione, ex art. 473bis. 42 c.p.c., degli atti di indagine relativi ai procedimenti penali pendenti a carico di CP_1
, per i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (cfr. deposito del P.M. in data
[...]
21.10.2024), su cui le parti hanno potuto prendere posizione, come si evince dalle note scritte del
14.5.2025 e dagli scritti conclusivi ex art. 473bis. 28 c.p.c. di parte resistente, che ha anche prodotto nuovamente alcune delle annotazioni di P.G. ivi contenute illustrandole ai fini della propria difesa.
Va preliminarmente osservato che gli atti di indagine nel procedimento penale costituiscono, nel giudizio di separazione, prove c.d. atipiche che ben possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali
(cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017).
pagina 6 di 14 Il presente giudizio, occorre precisare, differisce da quello penale sia dal punto di vista dell'oggetto
(dovendosi accertare, in questa sede, se il comportamento del convenuto abbia costituito causa dell'intollerabilità della convivenza e non se abbia integrato condotta penalmente rilevante), sia in punto di standard probatorio (preponderanza dell'evidenza in luogo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio).
Tanto premesso, l'informativa di P.G. del 28.2.2024 (pag. 2 atti del procedimento n. R.G.N.R.
1873/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p.) riporta il riferito della ricorrente secondo cui, analogamente a quanto allegato nel ricorso introduttivo, il 23.10.2022, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, avrebbe tentato di strangolarla, colpendola poi con un pungo nella zona CP_1
occipitale destra del capo;
la donna, a quel punto, decideva di allontanarsi da casa, per poi essere soccorsa dal figlio e dalla sua amica che la accompagnava al Pronto Per_5 Persona_7
Soccorso.
Il verbale di Pronto Soccorso del 24.10.2022 (ore 02:10) riporta quanto segue: “la paziente viene con la sua amica per situazione di violenza fisica e verbale da parte del marito accorsa questa sera. Riferisce che lui ha tentato di strangolarla, ha minacciato di ucciderla, il tutto si è svolto in presenza dei figli minori. Racconta di aver ricevuto svariati schiaffi al capo e un pugno alla zona occipitale destra, è stata trattenuta con forza ai polsi. … si nota ematoma occipitale destro, piccolo ematoma di 1 cm di diametro al polso sinistro” (punteggio BRIEF RISK SCORE di livello 3, medio – alto, cfr. doc. 4 ricorso).
La teste è stata sentita, oltre che a sommarie informazioni dalla P.G. (pag. 20 atti P.M.), Per_7 quale testimone nell'odierno procedimento e ha confermato in entrambe le occasioni, con dichiarazioni tra loro coerenti, la ricostruzione della ricorrente, riferendo di essere stata contattata dalla con Pt_1
il cellulare del figlio incontrato per strada dopo essere scappata di casa per la lite con il Per_5
marito e di averla accompagnata al Pronto Soccorso, mentre era tornato a casa (cfr. verbale Per_5
udienza dell'1.8.2024 e pag. 20 atti P.M.).
Il fatto risulta connotato da particolare gravità, considerato che in casa era presente, oltre al figlio maggiorenne la figlia minore , circostanza pacifica in atti e riscontrata anche dalla Per_6 Per_1
relazione di intervento dei Carabinieri di quella notte.
Inoltre, il teste , vicino della ex casa familiare, ha riferito di aver sentito dal proprio giardino Tes_1 la voce alterata del sig. che inveiva contro la moglie, in almeno due occasioni: “Era primavera e CP_1
quindi le finestre erano aperte. Io non ero dentro casa, però le voci venivano da lì. Non ho sentito
pagina 7 di 14 risposte da parte della signora . Ho sentito due volte: 'puttana, sei una puttana'. Ho deciso di Pt_1 informare il cugino perché ero preoccupato per i ragazzi… Avevo sentito almeno sicuramente Per_8 un paio di discussioni, prima di decidere di chiamare. Mi sono reso conto che c'era la ragazza dentro casa durante queste liti, perché poi ho visto scendere per andare sull'altalena. … ADR: ho Per_1 sentito solo la voce del signor;
non ho sentito risposte della moglie”. CP_1
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità del teste , posto che dalle sue dichiarazioni non Tes_1
emerge una ricostruzione esasperata dei fatti, né egli ha riportato valutazioni personali sulle parti e sugli episodi riportati;
inoltre, la circostanza che egli, tramite le finestre aperte della casa della famiglia
, avesse potuto sentire chiaramente la voce di , risulta verosimile alla luce del Parte_2 CP_1
tenore delle registrazioni vocali allegate dalla ricorrente, le quali confermano che il resistente, durante le discussioni, usasse un tono di voce decisamente elevato e aggressivo nei confronti della moglie.
Al doc. 22 di parte ricorrente, non disconosciuto da controparte, è riportata una discussione di circa mezz'ora tra le parti del 19.2.2024; non si riescono sempre a distinguere tutte le parole usate, ma va rimarcato il tono di voce elevatissimo del sig. che, per tutti i trentacinque minuti della CP_1
registrazione, inveisce in maniera decisamente aggressiva contro la moglie, sovrastando la voce di lei.
È emblematica anche la registrazione di cui al doc. 8 di parte ricorrente.
Con riguardo a quest'ultimo documento, non è contestato che la telefonata tra coniugi ivi registrata fosse avvenuta il 26.2.2024, mentre il sig. si accostava col suo furgone all'autovettura in corsa CP_1
della sig.ra ; non si ritiene necessaria la c.t.u. fonica richiesta dal convenuto, considerato che la Pt_1 sua difesa, pur avendo eccepito la manomissione dell'audio sostenendo che la telefonata sia stata tagliata in alcune parti, ha ammesso che in quel frangente il sig. stava chiedendo alla moglie di CP_1
fermare la sua automobile per poter parlare.
Ora, per quanto il resistente potesse essere destabilizzato dalla volontà della moglie di separarsi, sono sufficienti alcuni stralci della conversazione per rendersi conto dei toni aggressivi del sig. , idonei CP_1
a cagionare uno stato di ansia nella moglie, considerato che entrambi erano alla guida (“Fermate sennò te vegno dosso… vieni a casa dio *** perché te blocco a machina… desso fasso pezo… perché o te te vien parlare con mi o te parli da persona civie co mi o fasso pezo, decidi ti!”).
Su quest'ultimo fatto, l'informatrice – amica della ricorrente -, sentita a sommarie Parte_3
informazioni (pag. 34 atti P.M.) ha raccontato che il 26.2.2024, era stata raggiunta da Parte_1
“a bordo di un furgone, che la seguiva, avvicinandosi alla sua auto quasi fino a tamponarla. CP_1
, spaventata, mi telefonava per avvisarmi e per dirmi che sarebbe andata dal suo avvocato. Pt_1
pagina 8 di 14 Successivamente, spaventata dagli atteggiamenti tenuti da , mi chiedeva di ospitare la figlia CP_1
minore . Contestualmente, capendo le difficoltà di nel rientrare a casa, o comunque, di Per_1 Pt_1 trovare altra sistemazione, le offrivo ospitalità presso la mia abitazione”.
A fronte del contenuto di tale registrazione e dell'accertamento degli episodi pregressi, risulta dunque confermata anche la dinamica degli accadimenti ricostruita dalla ricorrente, secondo cui ella era stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare non già per sua scelta, quanto per tutelare sé stessa e la figlia minore Per_1
Quanto sin qui esposto sarebbe già sufficiente per affermare la sussistenza di condotte violente del resistente nei confronti di . Parte_1
Peraltro, vi sono ulteriori documenti di causa che confermano la sussistenza di agiti fisicamente e moralmente violenti del resistente nei confronti della moglie.
Si veda, in particolare, la relazione di intervento del 30.9.2023 (pagg. 10 e 11 atti P.M. e prodotta dal resistente al doc. 3 con le note del 14.5.2025), secondo cui i Carabinieri erano stati contattati da
[...]
la quale, molto spaventata, diceva di aver avuto, fin dalla tarda mattinata, una lite con il marito Pt_1
che era diventato sempre più nervoso inveendo contro di lei, fino a quando egli, “preso da una stizza di ira, con un pugno spaccava il vetro di un quadro del salotto”; alla lite avevano assistito i figli della coppia.
Riportavano i militari di aver sentito, dall'esterno dell'abitazione, che continuava a urlare, CP_1 pur tranquillizzatosi una volta raggiunto;
sulla sua mano destra “era evidente una piccola ferita, già automedicata, che dichiarava essersi procurato dopo aver dato un pugno sul vetro del quadro affisso in salotto”.
Pur non trattandosi di atto rivolto direttamente contro la moglie, lo stesso sig. ha ammesso di aver CP_1
colpito il vetro di un quadro, procurandosi una ferita visibile. Tale condotta è comunque rilevante ai fini della decisione in esame, trattandosi di una forma di violenza contro le cose e di gesti autolesivi, idonei ad incutere timore nella vittima, soprattutto considerato che, anche in questo caso, erano presenti in casa i figli della coppia.
La conferma dell'agito violento del sig. anche in tale occasione, rende del tutto recessiva la CP_1
circostanza, valorizzata dalla difesa del resistente, secondo cui Carabinieri avevano dovuto invitare la sig.ra a calmarsi, in quanto sentita urlare mentre i militari si stavano allontanando. Pt_1
Gli elementi sopra elencati (testi e , verbale di Pronto Soccorso del 24.10.2022, Per_7 Tes_1
registrazioni audio, annotazione di P.G. del 30.9.2023) inducono a riscontrare le condotte opprimenti,
pagina 9 di 14 svalutanti e aggressive tenute a più riprese del sig. , nel corso della vita matrimoniale, nei CP_1
confronti della moglie.
La ricostruzione dei fatti che emerge dal materiale probatorio sopra richiamato non è stata smentita da parte resistente, né mediante i capitoli di prova orale formulati (confermandosi, sul punto, la valutazione di inammissibilità di cui all'ordinanza del 18.7.2024 in quanto generici, valutativi o irrilevanti ai fini della decisione), né tramite i testi sentiti a prova contraria diretta.
Si condivide la valutazione di cui all'ordinanza del 13.8.2024, relativamente all'inattendibilità dei figli maggiorenni della coppia e intimati quali testi dal convenuto, considerato che gli Per_6 Per_5
stessi, sin dalla separazione di fatto tra genitori, sono rimasti a vivere con il padre e non hanno più avuto rapporti con la madre.
e sentiti dal Giudice delegato avvalendosi dei poteri di cui all'art. 473bis. 44 Per_6 Per_5
c.p.c., hanno riferito di non parlare con la madre e di non avere intenzione di vederla, oltre ad aver espresso delle loro valutazioni personali, sminuendo la portata degli accadimenti oggetto di prova, senza smentirli nella sostanza.
Si vedano le dichiarazioni di entrambi i figli all'udienza dell'1.8.2024, a conferma del carattere valutativo delle loro dichiarazioni, sia in senso riduttivo della portata degli accadimenti cui hanno assistito, sia sminuendo le dichiarazioni del teste della ricorrente: con riferimento Tes_1 Per_5 all'episodio dell'ottobre 2022 terminato al Pronto Soccorso, pur confermando la ricostruzione della teste (dunque riferendo di aver incontrato per strada la madre, che non aveva con sé il Per_7
cellulare, e di averla accompagnata a casa dell'amica), ha riportato che la madre e Persona_7 avevano deciso di andare in ospedale o dai Carabinieri, ma secondo lui “non era il caso perché dal mio punto di vista non vedevo nessun problema e non ritenevo giusto che si portassero i problemi familiari all'esterno e si potevano risolvere a casa tra di noi…”; riguardo al vicino di casa , Tes_1 Per_5 ha riferito di non averlo mai conosciuto e di aver saputo solo di recente “quello che è successo… mi viene da dire che doveva farsi i fatti suoi”; analogamente, ha commentato quanto riferito dal Per_6 teste dicendo che “quando si va a raccontare di cose altrui, si esagera sempre. Se ha Tes_1 ascoltato litigi in casa nostra, poteva farsi gli affari suoi, perché non avevamo problemi in famiglia”.
Ulteriore elemento degno di rilievo ai fini della valutazione in esame è rappresentato dall'oggettiva contraddizione tra le dichiarazioni di all'udienza dell'1.8.2024 e quelle da lui rese a Testimone_2
sommarie informazioni, sull'episodio di ottobre del 2022.
pagina 10 di 14 In questo procedimento, ha riportato di aver assistito direttamente alla lite la sera del Per_6
23.10.2022, dichiarando che “c'era una lite in corso, ero in camera… mia madre era molto agitata quella sera, era stata scioccata perché poco tempo prima aveva assistito ad una lite tra la e Parte_3
suo marito… Lei ha detto che sarebbe uscita, si era anche vestita, allora io ho cercato di calmarla,
l'ho presa per i polsi. Invece lei è partita di corsa ed è andata. Mio padre ha detto 'lasciamola andare, così si calma'. Durante la discussione non c'erano stati contatti fisici tra i miei, era mia madre che provocava, ad esempio mostrava i pugni” (cfr. verbale udienza 1.8.2024).
Sentito a sommarie informazioni sul medesimo episodio, solo pochi mesi prima (26.4.2024, cfr. pag. 86 atti P.M.), aveva invece dichiarato quanto segue: “l'episodio di maggiore risonanza risale, Per_6 però, all'ottobre 2022, quando mi è stato raccontato che mia madre si era recata in ospedale in quanto si era procurata un 'bernoccolo' sulla fronte. In tal senso, preciso di non aver assistito alla scena in quanto giungevo a casa solo al termine della lite, ma mio padre mi raccontava che nel corso di una discussione aveva colpito mia madre con uno 'schiaffetto' sulla guancia. Di ciò aggiungo di non aver notato nessun segno di lesione sul volto di mia madre”.
Oltre all'oggettiva contraddizione tra le due versioni ( ha dichiarato una volta di aver assistito Per_6
e l'altra volta di non essere stato presente alla scena, con dinamiche alquanto differenti), emerge chiaramente anche in questa occasione l'intento di sminuire la portata degli accadimenti, con particolare riferimento alle aggressioni fisiche subite dalla ricorrente (riportando, dapprima, di uno schiaffetto riferito dal padre, e nella seconda occasione di aver stretto lui stesso i polsi della madre per cercare di calmarla; si ribadisce che al Pronto Soccorso erano stati riscontrati sia un ematoma occipitale destro, sia un piccolo ematoma al polso sinistro e che la figlia minore , presente Per_1
quella sera, ha riferito, per quanto qui di rilievo, che il fratello era arrivato solo in un secondo Per_6 momento e che il padre aveva parlato di uno “schiaffetto”, dicendo “che non era successo niente”, cfr. verbale 1.8.2024).
Si ritiene di valorizzare anche la condotta del sig. successiva alla cessazione della convivenza tra CP_1
coniugi, in quanto sintomatica delle pressioni psicologiche che egli esercitava sulla moglie.
Il sig. (e come lui i due figli e ha riportato in diverse occasioni – sia nelle CP_1 Per_6 Per_5
difese dell'odierno giudizio, sia ai Carabinieri intervenuti presso il nucleo – che la causa delle discussioni con la moglie fosse l'amicizia instaurata da questa con , la quale avrebbe Parte_3 plagiato psichicamente la ricorrente (si vedano le S.I.T. di Tommaso, secondo cui “mio padre… dice che mia madre è condizionata dall'amica che la sta ospitando e che, tra l'altro non è ben vista da mio
pagina 11 di 14 padre. Di fatti, ci è stato riferito che questa donna odia l'essere maschile e noi tutti pensiamo che questa possa influenzare nostra madre”, pag. 66 atti P.M.).
Di rilievo, sul punto, sono i messaggi inviati dal sig. alla moglie dopo l'allontanamento di lei CP_1 dalla casa familiare: “Mi chiedo ma l'amore per è più forte dell'amore per tuo figlio da non Pt_3 interessarti?”; “… io ti voglio ancora tanto bene non mi piace cosa dice la gente di te perché ancora credo in te e mi fa molto male sentire che a San Martino parla di te come una lesbica che usa attrezzi in gomma. Io credo che devi farti delle domande con chi vivi se anche in canonica e a scuola girarono certi discorsi. Torna a casa per Pasqua e frena queste chiacchiere. Tu sei meglio di così io ti conosco.
Io credo ancora in te e nell'amore alla tua famiglia. Frena, scarica su di me ma, non perdere la tua dignità ne l'amore per i tuoi figli. Non ti meriti tutto questo” (cfr. doc. 7 ricorrente).
Il testo sopra riportato non è affatto privo di rilievo perché, a fronte degli episodi di violenza sopra ricostruiti, dimostra che il resistente ha messo in atto pressioni psicologiche e ricatti emotivi nei confronti della moglie, dipingendosi egli stesso come vittima (“scarica su di me ma non perdere la tua dignità”) e sminuendo il proposito della moglie di separarsi, riconducendolo non all'autodeterminazione di lei (né tantomeno ai propri agiti violenti), ma al condizionamento dell'amica che l'aveva ospitata, con cui avrebbe avuto anche una relazione sessuale. A dispetto, poi, del tono apparentemente affettuoso di alcune espressioni, anche in questo frangente il resistente ha usato parole offensive nei confronti della moglie, riferendole a maldicenze di paese da far cessare con il ritorno a casa della sig.ra , anche per il bene dei figli (riferimento volto a colpevolizzarla anche nel suo Pt_1
ruolo di madre).
In definitiva, si ritiene che siano provati i gravi comportamenti di violenza, fisica e morale, del sig.
nei confronti della moglie, e ciò senza nemmeno considerare le dichiarazioni della minore CP_1
, che comunque ha riportato con lucidità la propria esperienza durante la convivenza tra Per_1
genitori, descrivendo il disagio emotivo e psicologico che i comportamenti del padre le avevano procurato (“Vedendo la situazione in casa, avevo sempre timore di dire qualcosa perché poi magari sarebbe successo qualcosa di brutto. Per 'situazione in casa', intendo il comportamento di mio padre nei confronti della mamma, che le urlava sempre addosso e le diceva brutte parole sempre davanti a noi. … Mi preme dire che ricordo come mio padre trattava mia madre, molto molto male. Si sentivano di quelle cose… avevo tanta paura. … Quando vedevo mio padre più arrabbiato del solito, avevo paura per me, mia mamma e i miei fratelli”).
pagina 12 di 14 Tutto ciò considerato, si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, nel caso di specie neppure allegati ad opera dell'odierno ricorrente” (cfr. Cass.16262/2023); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez.
6-1 n. 433 del
14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Le condotte di sopra ricostruite costituiscono indubbiamente violazioni dei doveri Persona_9
coniugali e sono idonee, senza dover effettuare alcuna comparazione con le condotte della ricorrente, a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al resistente.
4.
La domanda di parte ricorrente, volta alla condanna di controparte ad un risarcimento dei danni morali
è inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, oltre lo spirare delle barriere preclusive di cui agli artt. 473bis. 12 e 473bis. 17 c.p.c.
5.
La causa va rimessa sul ruolo ai fini della sentenza definitiva, una volta maturati i presupposti per pronunciare il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , con addebito della Parte_1 CP_1
responsabilità in capo a;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
pagina 13 di 14 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
IC Di LO
Il Presidente
BA De MU
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
BA De MU Presidente
Luisa Bettio Giudice
IC Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2632/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Agostini Sara Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Benozzo Samantha CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale:
- dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito al sig. Parte_1 CP_1
e conseguente riconoscimento di un risarcimento per danni morali nella somma che il giudice CP_1 riterrà di giustizia, anche maggiore di € 10.000,00;
- prevedere che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
- affidare in via super esclusiva la figlia alla madre attribuendo alla stessa anche le Persona_1
decisioni di maggior interesse per la minore;
- assegnare la casa coniugale sita invia Roma 30/3 a San Martino di Lupari (PD) alla sig.ra Pt_1
che vi vivrà la figlia;
pagina 1 di 14 - stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per non inferiore ad € CP_1 Persona_1
1000,00 con rivalutazione dei dati Istat, nonché la metà delle spese straordinarie come stabilito dal
Protocollo d'intesa spese straordinarie Tribunale di Padova;
- stabilire che il sig. continui a contribuire alla rata del mutuo della casa familiare versando CP_1 metà della rata mensile che consta in complessiva € 709,14;
- disporre che il sig. provveda immediatamente a liberare la sig.ra da ogni forma di CP_1 Pt_1 garanzia bancaria in essere legata all'attività professionale dello stesso;
- porre interamente a carico di controparte le spese di CTU dott.ssa e dell'ausiliario dott.ssa Per_2
oltrechè quelle del CTP della sig.ra dott. e, pertanto, condannare il sig. Per_3 Pt_1 Per_4
a ripetere alla sig.ra le somme spese per CTU e CTP di cui al doc. 59 pari a s.e. & o. € CP_1 Pt_1
4.139,80;
- disporre che il sig. corrisponda alla sig.ra € 300,00, oltre rivalutazione e interessi, a CP_1 Pt_1 completamento dell'assegno di mantenimento del settembre 2024;
- condannare ex art. 96 co. 3 c.p.c. il sig. al pagamento di una somma che riterrà di giustizia a CP_1
favore della sig. Pt_1
- con rifusione di spese di lite e compensi professionali.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473bis.49 c.p.c., cumulativamente alla domanda di separazione, la ricorrente
CHIEDE che, decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, Codesto Ecc.mo Tribunale si pronunci anche sullo scioglimento del matrimonio”.
Per parte convenuta:
“Nel merito
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e;
CP_1 Parte_1
- rigettarsi la domanda di addebito della separazione formulata dalla signora in quanto Pt_1
infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di liberazione della signora da ogni forma di Pt_1
garanzia bancaria e/o delle ulteriori domande che non risultano connesse con il presente giudizio, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettarsi la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa;
pagina 2 di 14 - all'esito del passaggio in giudicato della sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della L. n. 898/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 04/12/2004 tra e e trascritto nel Registro CP_1 Parte_1 degli Atti di Matrimonio del Comune di San Martino di Lupari (PD), al n. 11, parte I, dell'anno 2004, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Martino di Lupari (PD) la trascrizione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di procedere con tutte le incombenze di legge.
Sul regime di affidamento
- disporre l'affidamento congiunto della figlia minore (nata il [...]) ad entrambi Persona_1
i genitori con le modalità dell'affido condiviso;
- in via subordinata, disporre l'affidamento della figlia minore (nata il [...]) ai Persona_1 servizi sociali territorialmente competenti, attribuendo agli stessi il potere di adottare, nell'esclusivo interesse di e previa audizione dei genitori e della minore, le decisioni relative alla salute, Per_1 all'educazione e all'istruzione della stessa.
Sul collocamento e regime di visita
- disporre il collocamento della figlia minore (nata il [...]) presso la madre;
Persona_1
- disporre il piano di visita e di frequentazione della figlia minore con il padre, anche in Per_1
spazio neutro, con cadenza almeno settimanale, statuendo le modalità con le opportune cautele anche in considerazione delle esigenze di tutela della minore e nell'esclusivo interesse di quest'ultima;
- disporre il piano di visita della figlia minore con i fratelli e oltre che Per_1 Per_5 Per_6
con la nonna e gli zii paterni, anche in spazio neutro, statuendo le modalità con le opportune cautele anche in considerazione delle esigenze di tutela della minore e nell'esclusivo interesse di quest'ultima, eventualmente disponendo un percorso finalizzato a facilitare il rapporto tra ed i fratelli e la Per_1
famiglia paterna;
- disporre un percorso di supporto psicologico per la minore , affinché la stessa possa Persona_1
ricevere il necessario aiuto per superare le difficoltà derivanti dalla difficile situazione familiare, anche a tutela della propria crescita.
Sulla casa coniugale assegnare la casa coniugale sita in San Martino di Lupari (PD), Via Roma n. 30/3 alla signora
, affinché continui a vivervi con la figlia minore . Parte_1 Per_1
Mantenimento dei figli e Per_1 Per_5
pagina 3 di 14 - porre a carico del signor , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore CP_1
, la somma di € 500,00 annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi alla Per_1
signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Parte_1
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova;
- porre a carico della signora , a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Parte_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 300,00 annualmente Per_5
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, da versarsi al signor entro il giorno 5 di ogni mese, CP_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e contraevano matrimonio il 4.12.2004 e dalla loro unione sono nati i figli Parte_1 CP_1
(il 3.7.2003), (il 3.7.2006) e (l'1.12.2010), quest'ultima ancora Per_6 Per_5 Per_1
minorenne.
depositava ricorso per la separazione personale con addebito nei confronti di Parte_1 CP_1
chiedendo, sulla base delle condotte denigratorie e violente assunte dal marito nei suoi confronti,
l'adozione degli ordini di protezione ex artt. 473bis.69 e ss. c.p.c. inaudita altera parte, l'affidamento esclusivo della figlia minore con assegnazione a sé della casa coniugale e un contributo Per_1
economico a carico del padre per i figli (maggiorenne e studente alla scuola superiore) e Per_5
nonché disporsi che il sig. continuasse a contribuire pro quota alla rata del mutuo sulla Per_1 CP_2
casa familiare e che lo stesso provvedesse a liberare la ricorrente da ogni forma di garanzia bancaria legata all'attività professionale del marito.
La ricorrente allegava, in particolare, di essersi allontanata dalla casa familiare nel febbraio del 2024 per sottrarsi alla violenza del marito, trasferendosi con la figlia minore dapprima presso Per_1 un'amica e poi reperendo un'abitazione in locazione.
Rigettata l'istanza di emissione di ordini di protezione inaudita altera parte e assunti i provvedimenti per la trattazione del procedimento con le cautele ex artt. 473bis.42 c.p.c., si costituiva , CP_1
contestando in particolare i fatti di violenza allegati dalla ricorrente e deducendo condotte ostacolanti dei rapporti tra padre e figlia assunti dalla ricorrente, soprattutto dalla cessazione della convivenza;
chiedeva il rigetto della domanda di addebito della separazione, l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione presso il padre e assegnazione a quest'ultimo della casa familiare, nonché un contributo per il mantenimento di e a carico della ricorrente. Per_1 Per_5
pagina 4 di 14 Sentite le parti all'udienza del 18.7.2024, veniva disposta istruttoria orale al fine di accertare le condotte violente di allegate dalla ricorrente e veniva sentita la figlia minore . CP_1 Per_1
All'esito, il Giudice delegato, ritenuta la fondatezza delle allegazioni di violenza della ricorrente, assumeva i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente: “a) affida la figlia minore in Per_1
via esclusiva alla madre, con collocazione e residenza presso la madre stessa;
b) assegna la casa familiare sita in via Roma n. 30/3, San Martino di Lupari (PD) a affinché vi abiti con la Parte_1
figlia minore , assegnando a il termine di giorni 30 per allontanarsi Per_1 CP_1 dall'abitazione con facoltà di prevelare i propri beni personali;
c) prescrive a di cessare CP_1
ogni condotta lesiva nei confronti della sig.ra e di non avvicinarsi alla sua attuale abitazione, Pt_1
né alla casa familiare una volta che questa vi abbia fatto rientro, per la durata di 6 mesi decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
d) pone a carico di , a titolo di CP_1 contributo per il mantenimento della figlia minore , la somma di € 600,00 mensili Per_1
annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
e) pone a carico di , a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente la somma di € Per_5
200,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova, con decorrenza dalla data di comunicazione del presente provvedimento”; in via istruttoria, veniva disposta c.t.u. psicologica con le cautele di cui all'art. 473bis. 44 c.p.c. al fine di valutare, sulla base delle dichiarazioni della minore, se fosse possibile un riavvicinamento dei rapporti tra padre e figlia, onde individuare la soluzione più confacente alla serenità e al benessere di sulle frequentazioni con Per_1
il padre.
Depositata la relazione di c.t.u., con provvedimento del 15.5.2025 venivano rigettate le istanze di parte resistente volte alla previsione di incontri o di un percorso facilitante tra padre e figlia, in quanto ritenuti in contraddizione con il disposto dell'art. 473bis. 46 c.p.c. e con le risultanze della c.t.u.; nella stessa sede, confermate le determinazioni istruttorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, con fissazione udienza per la rimessione della causa al Collegio con termini ex art. 473bis. 28 c.p.c.
Le parti depositavano, quindi, gli scritti conclusivi e precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe.
******* pagina 5 di 14 1.
In primo luogo, dal momento che entrambe le parti hanno chiesto negli atti introduttivi la pronuncia del divorzio ex art. 473bis. 49 c.p.c. e che la causa dovrà essere rimessa sul ruolo, la presente sentenza non definitiva avrà ad oggetto la pronuncia sullo status di separazione e la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti di . CP_1
Le questioni accessorie, relative agli interessi morali della figlia minore e al mantenimento dei figli, restano allo stato disciplinate dai provvedimenti temporanei assunti con ordinanza ex art. 473bis. 22
c.p.c. del 13.8.2024 e confermati con provvedimento del 16.5.2025.
2.
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c.
Ed infatti dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, oltre che da tutte le successive memorie depositate dalle parti nel corso del giudizio, emerge la profonda disarmonia tra i coniugi, non più legati da alcun vincolo affettivo, la cui convivenza pertanto è ormai divenuta intollerabile.
3.
Venendo alla domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, ritiene il Tribunale che vi siano prove sufficienti per accertare le condotte maltrattanti di nei confronti della CP_1
moglie, anche in presenza della figlia minore.
La causa, sul punto, è stata istruita sia mediante escussione dei testi sui capitoli ammessi di parte ricorrente, anche sentendo a prova contraria diretta i testi del resistente, sia mediante acquisizione, ex art. 473bis. 42 c.p.c., degli atti di indagine relativi ai procedimenti penali pendenti a carico di CP_1
, per i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (cfr. deposito del P.M. in data
[...]
21.10.2024), su cui le parti hanno potuto prendere posizione, come si evince dalle note scritte del
14.5.2025 e dagli scritti conclusivi ex art. 473bis. 28 c.p.c. di parte resistente, che ha anche prodotto nuovamente alcune delle annotazioni di P.G. ivi contenute illustrandole ai fini della propria difesa.
Va preliminarmente osservato che gli atti di indagine nel procedimento penale costituiscono, nel giudizio di separazione, prove c.d. atipiche che ben possono porsi alla base del convincimento del giudice, dal momento che nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, sicché il Tribunale può avvalersi degli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali
(cfr. Cass. Civ. n. 19521/2019; Cass. Civ. 18025/2019; Cass. Civ., Sez. 2, n. 1593 del 20.1.2017).
pagina 6 di 14 Il presente giudizio, occorre precisare, differisce da quello penale sia dal punto di vista dell'oggetto
(dovendosi accertare, in questa sede, se il comportamento del convenuto abbia costituito causa dell'intollerabilità della convivenza e non se abbia integrato condotta penalmente rilevante), sia in punto di standard probatorio (preponderanza dell'evidenza in luogo dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio).
Tanto premesso, l'informativa di P.G. del 28.2.2024 (pag. 2 atti del procedimento n. R.G.N.R.
1873/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p.) riporta il riferito della ricorrente secondo cui, analogamente a quanto allegato nel ricorso introduttivo, il 23.10.2022, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, avrebbe tentato di strangolarla, colpendola poi con un pungo nella zona CP_1
occipitale destra del capo;
la donna, a quel punto, decideva di allontanarsi da casa, per poi essere soccorsa dal figlio e dalla sua amica che la accompagnava al Pronto Per_5 Persona_7
Soccorso.
Il verbale di Pronto Soccorso del 24.10.2022 (ore 02:10) riporta quanto segue: “la paziente viene con la sua amica per situazione di violenza fisica e verbale da parte del marito accorsa questa sera. Riferisce che lui ha tentato di strangolarla, ha minacciato di ucciderla, il tutto si è svolto in presenza dei figli minori. Racconta di aver ricevuto svariati schiaffi al capo e un pugno alla zona occipitale destra, è stata trattenuta con forza ai polsi. … si nota ematoma occipitale destro, piccolo ematoma di 1 cm di diametro al polso sinistro” (punteggio BRIEF RISK SCORE di livello 3, medio – alto, cfr. doc. 4 ricorso).
La teste è stata sentita, oltre che a sommarie informazioni dalla P.G. (pag. 20 atti P.M.), Per_7 quale testimone nell'odierno procedimento e ha confermato in entrambe le occasioni, con dichiarazioni tra loro coerenti, la ricostruzione della ricorrente, riferendo di essere stata contattata dalla con Pt_1
il cellulare del figlio incontrato per strada dopo essere scappata di casa per la lite con il Per_5
marito e di averla accompagnata al Pronto Soccorso, mentre era tornato a casa (cfr. verbale Per_5
udienza dell'1.8.2024 e pag. 20 atti P.M.).
Il fatto risulta connotato da particolare gravità, considerato che in casa era presente, oltre al figlio maggiorenne la figlia minore , circostanza pacifica in atti e riscontrata anche dalla Per_6 Per_1
relazione di intervento dei Carabinieri di quella notte.
Inoltre, il teste , vicino della ex casa familiare, ha riferito di aver sentito dal proprio giardino Tes_1 la voce alterata del sig. che inveiva contro la moglie, in almeno due occasioni: “Era primavera e CP_1
quindi le finestre erano aperte. Io non ero dentro casa, però le voci venivano da lì. Non ho sentito
pagina 7 di 14 risposte da parte della signora . Ho sentito due volte: 'puttana, sei una puttana'. Ho deciso di Pt_1 informare il cugino perché ero preoccupato per i ragazzi… Avevo sentito almeno sicuramente Per_8 un paio di discussioni, prima di decidere di chiamare. Mi sono reso conto che c'era la ragazza dentro casa durante queste liti, perché poi ho visto scendere per andare sull'altalena. … ADR: ho Per_1 sentito solo la voce del signor;
non ho sentito risposte della moglie”. CP_1
Non vi è ragione di dubitare dell'attendibilità del teste , posto che dalle sue dichiarazioni non Tes_1
emerge una ricostruzione esasperata dei fatti, né egli ha riportato valutazioni personali sulle parti e sugli episodi riportati;
inoltre, la circostanza che egli, tramite le finestre aperte della casa della famiglia
, avesse potuto sentire chiaramente la voce di , risulta verosimile alla luce del Parte_2 CP_1
tenore delle registrazioni vocali allegate dalla ricorrente, le quali confermano che il resistente, durante le discussioni, usasse un tono di voce decisamente elevato e aggressivo nei confronti della moglie.
Al doc. 22 di parte ricorrente, non disconosciuto da controparte, è riportata una discussione di circa mezz'ora tra le parti del 19.2.2024; non si riescono sempre a distinguere tutte le parole usate, ma va rimarcato il tono di voce elevatissimo del sig. che, per tutti i trentacinque minuti della CP_1
registrazione, inveisce in maniera decisamente aggressiva contro la moglie, sovrastando la voce di lei.
È emblematica anche la registrazione di cui al doc. 8 di parte ricorrente.
Con riguardo a quest'ultimo documento, non è contestato che la telefonata tra coniugi ivi registrata fosse avvenuta il 26.2.2024, mentre il sig. si accostava col suo furgone all'autovettura in corsa CP_1
della sig.ra ; non si ritiene necessaria la c.t.u. fonica richiesta dal convenuto, considerato che la Pt_1 sua difesa, pur avendo eccepito la manomissione dell'audio sostenendo che la telefonata sia stata tagliata in alcune parti, ha ammesso che in quel frangente il sig. stava chiedendo alla moglie di CP_1
fermare la sua automobile per poter parlare.
Ora, per quanto il resistente potesse essere destabilizzato dalla volontà della moglie di separarsi, sono sufficienti alcuni stralci della conversazione per rendersi conto dei toni aggressivi del sig. , idonei CP_1
a cagionare uno stato di ansia nella moglie, considerato che entrambi erano alla guida (“Fermate sennò te vegno dosso… vieni a casa dio *** perché te blocco a machina… desso fasso pezo… perché o te te vien parlare con mi o te parli da persona civie co mi o fasso pezo, decidi ti!”).
Su quest'ultimo fatto, l'informatrice – amica della ricorrente -, sentita a sommarie Parte_3
informazioni (pag. 34 atti P.M.) ha raccontato che il 26.2.2024, era stata raggiunta da Parte_1
“a bordo di un furgone, che la seguiva, avvicinandosi alla sua auto quasi fino a tamponarla. CP_1
, spaventata, mi telefonava per avvisarmi e per dirmi che sarebbe andata dal suo avvocato. Pt_1
pagina 8 di 14 Successivamente, spaventata dagli atteggiamenti tenuti da , mi chiedeva di ospitare la figlia CP_1
minore . Contestualmente, capendo le difficoltà di nel rientrare a casa, o comunque, di Per_1 Pt_1 trovare altra sistemazione, le offrivo ospitalità presso la mia abitazione”.
A fronte del contenuto di tale registrazione e dell'accertamento degli episodi pregressi, risulta dunque confermata anche la dinamica degli accadimenti ricostruita dalla ricorrente, secondo cui ella era stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare non già per sua scelta, quanto per tutelare sé stessa e la figlia minore Per_1
Quanto sin qui esposto sarebbe già sufficiente per affermare la sussistenza di condotte violente del resistente nei confronti di . Parte_1
Peraltro, vi sono ulteriori documenti di causa che confermano la sussistenza di agiti fisicamente e moralmente violenti del resistente nei confronti della moglie.
Si veda, in particolare, la relazione di intervento del 30.9.2023 (pagg. 10 e 11 atti P.M. e prodotta dal resistente al doc. 3 con le note del 14.5.2025), secondo cui i Carabinieri erano stati contattati da
[...]
la quale, molto spaventata, diceva di aver avuto, fin dalla tarda mattinata, una lite con il marito Pt_1
che era diventato sempre più nervoso inveendo contro di lei, fino a quando egli, “preso da una stizza di ira, con un pugno spaccava il vetro di un quadro del salotto”; alla lite avevano assistito i figli della coppia.
Riportavano i militari di aver sentito, dall'esterno dell'abitazione, che continuava a urlare, CP_1 pur tranquillizzatosi una volta raggiunto;
sulla sua mano destra “era evidente una piccola ferita, già automedicata, che dichiarava essersi procurato dopo aver dato un pugno sul vetro del quadro affisso in salotto”.
Pur non trattandosi di atto rivolto direttamente contro la moglie, lo stesso sig. ha ammesso di aver CP_1
colpito il vetro di un quadro, procurandosi una ferita visibile. Tale condotta è comunque rilevante ai fini della decisione in esame, trattandosi di una forma di violenza contro le cose e di gesti autolesivi, idonei ad incutere timore nella vittima, soprattutto considerato che, anche in questo caso, erano presenti in casa i figli della coppia.
La conferma dell'agito violento del sig. anche in tale occasione, rende del tutto recessiva la CP_1
circostanza, valorizzata dalla difesa del resistente, secondo cui Carabinieri avevano dovuto invitare la sig.ra a calmarsi, in quanto sentita urlare mentre i militari si stavano allontanando. Pt_1
Gli elementi sopra elencati (testi e , verbale di Pronto Soccorso del 24.10.2022, Per_7 Tes_1
registrazioni audio, annotazione di P.G. del 30.9.2023) inducono a riscontrare le condotte opprimenti,
pagina 9 di 14 svalutanti e aggressive tenute a più riprese del sig. , nel corso della vita matrimoniale, nei CP_1
confronti della moglie.
La ricostruzione dei fatti che emerge dal materiale probatorio sopra richiamato non è stata smentita da parte resistente, né mediante i capitoli di prova orale formulati (confermandosi, sul punto, la valutazione di inammissibilità di cui all'ordinanza del 18.7.2024 in quanto generici, valutativi o irrilevanti ai fini della decisione), né tramite i testi sentiti a prova contraria diretta.
Si condivide la valutazione di cui all'ordinanza del 13.8.2024, relativamente all'inattendibilità dei figli maggiorenni della coppia e intimati quali testi dal convenuto, considerato che gli Per_6 Per_5
stessi, sin dalla separazione di fatto tra genitori, sono rimasti a vivere con il padre e non hanno più avuto rapporti con la madre.
e sentiti dal Giudice delegato avvalendosi dei poteri di cui all'art. 473bis. 44 Per_6 Per_5
c.p.c., hanno riferito di non parlare con la madre e di non avere intenzione di vederla, oltre ad aver espresso delle loro valutazioni personali, sminuendo la portata degli accadimenti oggetto di prova, senza smentirli nella sostanza.
Si vedano le dichiarazioni di entrambi i figli all'udienza dell'1.8.2024, a conferma del carattere valutativo delle loro dichiarazioni, sia in senso riduttivo della portata degli accadimenti cui hanno assistito, sia sminuendo le dichiarazioni del teste della ricorrente: con riferimento Tes_1 Per_5 all'episodio dell'ottobre 2022 terminato al Pronto Soccorso, pur confermando la ricostruzione della teste (dunque riferendo di aver incontrato per strada la madre, che non aveva con sé il Per_7
cellulare, e di averla accompagnata a casa dell'amica), ha riportato che la madre e Persona_7 avevano deciso di andare in ospedale o dai Carabinieri, ma secondo lui “non era il caso perché dal mio punto di vista non vedevo nessun problema e non ritenevo giusto che si portassero i problemi familiari all'esterno e si potevano risolvere a casa tra di noi…”; riguardo al vicino di casa , Tes_1 Per_5 ha riferito di non averlo mai conosciuto e di aver saputo solo di recente “quello che è successo… mi viene da dire che doveva farsi i fatti suoi”; analogamente, ha commentato quanto riferito dal Per_6 teste dicendo che “quando si va a raccontare di cose altrui, si esagera sempre. Se ha Tes_1 ascoltato litigi in casa nostra, poteva farsi gli affari suoi, perché non avevamo problemi in famiglia”.
Ulteriore elemento degno di rilievo ai fini della valutazione in esame è rappresentato dall'oggettiva contraddizione tra le dichiarazioni di all'udienza dell'1.8.2024 e quelle da lui rese a Testimone_2
sommarie informazioni, sull'episodio di ottobre del 2022.
pagina 10 di 14 In questo procedimento, ha riportato di aver assistito direttamente alla lite la sera del Per_6
23.10.2022, dichiarando che “c'era una lite in corso, ero in camera… mia madre era molto agitata quella sera, era stata scioccata perché poco tempo prima aveva assistito ad una lite tra la e Parte_3
suo marito… Lei ha detto che sarebbe uscita, si era anche vestita, allora io ho cercato di calmarla,
l'ho presa per i polsi. Invece lei è partita di corsa ed è andata. Mio padre ha detto 'lasciamola andare, così si calma'. Durante la discussione non c'erano stati contatti fisici tra i miei, era mia madre che provocava, ad esempio mostrava i pugni” (cfr. verbale udienza 1.8.2024).
Sentito a sommarie informazioni sul medesimo episodio, solo pochi mesi prima (26.4.2024, cfr. pag. 86 atti P.M.), aveva invece dichiarato quanto segue: “l'episodio di maggiore risonanza risale, Per_6 però, all'ottobre 2022, quando mi è stato raccontato che mia madre si era recata in ospedale in quanto si era procurata un 'bernoccolo' sulla fronte. In tal senso, preciso di non aver assistito alla scena in quanto giungevo a casa solo al termine della lite, ma mio padre mi raccontava che nel corso di una discussione aveva colpito mia madre con uno 'schiaffetto' sulla guancia. Di ciò aggiungo di non aver notato nessun segno di lesione sul volto di mia madre”.
Oltre all'oggettiva contraddizione tra le due versioni ( ha dichiarato una volta di aver assistito Per_6
e l'altra volta di non essere stato presente alla scena, con dinamiche alquanto differenti), emerge chiaramente anche in questa occasione l'intento di sminuire la portata degli accadimenti, con particolare riferimento alle aggressioni fisiche subite dalla ricorrente (riportando, dapprima, di uno schiaffetto riferito dal padre, e nella seconda occasione di aver stretto lui stesso i polsi della madre per cercare di calmarla; si ribadisce che al Pronto Soccorso erano stati riscontrati sia un ematoma occipitale destro, sia un piccolo ematoma al polso sinistro e che la figlia minore , presente Per_1
quella sera, ha riferito, per quanto qui di rilievo, che il fratello era arrivato solo in un secondo Per_6 momento e che il padre aveva parlato di uno “schiaffetto”, dicendo “che non era successo niente”, cfr. verbale 1.8.2024).
Si ritiene di valorizzare anche la condotta del sig. successiva alla cessazione della convivenza tra CP_1
coniugi, in quanto sintomatica delle pressioni psicologiche che egli esercitava sulla moglie.
Il sig. (e come lui i due figli e ha riportato in diverse occasioni – sia nelle CP_1 Per_6 Per_5
difese dell'odierno giudizio, sia ai Carabinieri intervenuti presso il nucleo – che la causa delle discussioni con la moglie fosse l'amicizia instaurata da questa con , la quale avrebbe Parte_3 plagiato psichicamente la ricorrente (si vedano le S.I.T. di Tommaso, secondo cui “mio padre… dice che mia madre è condizionata dall'amica che la sta ospitando e che, tra l'altro non è ben vista da mio
pagina 11 di 14 padre. Di fatti, ci è stato riferito che questa donna odia l'essere maschile e noi tutti pensiamo che questa possa influenzare nostra madre”, pag. 66 atti P.M.).
Di rilievo, sul punto, sono i messaggi inviati dal sig. alla moglie dopo l'allontanamento di lei CP_1 dalla casa familiare: “Mi chiedo ma l'amore per è più forte dell'amore per tuo figlio da non Pt_3 interessarti?”; “… io ti voglio ancora tanto bene non mi piace cosa dice la gente di te perché ancora credo in te e mi fa molto male sentire che a San Martino parla di te come una lesbica che usa attrezzi in gomma. Io credo che devi farti delle domande con chi vivi se anche in canonica e a scuola girarono certi discorsi. Torna a casa per Pasqua e frena queste chiacchiere. Tu sei meglio di così io ti conosco.
Io credo ancora in te e nell'amore alla tua famiglia. Frena, scarica su di me ma, non perdere la tua dignità ne l'amore per i tuoi figli. Non ti meriti tutto questo” (cfr. doc. 7 ricorrente).
Il testo sopra riportato non è affatto privo di rilievo perché, a fronte degli episodi di violenza sopra ricostruiti, dimostra che il resistente ha messo in atto pressioni psicologiche e ricatti emotivi nei confronti della moglie, dipingendosi egli stesso come vittima (“scarica su di me ma non perdere la tua dignità”) e sminuendo il proposito della moglie di separarsi, riconducendolo non all'autodeterminazione di lei (né tantomeno ai propri agiti violenti), ma al condizionamento dell'amica che l'aveva ospitata, con cui avrebbe avuto anche una relazione sessuale. A dispetto, poi, del tono apparentemente affettuoso di alcune espressioni, anche in questo frangente il resistente ha usato parole offensive nei confronti della moglie, riferendole a maldicenze di paese da far cessare con il ritorno a casa della sig.ra , anche per il bene dei figli (riferimento volto a colpevolizzarla anche nel suo Pt_1
ruolo di madre).
In definitiva, si ritiene che siano provati i gravi comportamenti di violenza, fisica e morale, del sig.
nei confronti della moglie, e ciò senza nemmeno considerare le dichiarazioni della minore CP_1
, che comunque ha riportato con lucidità la propria esperienza durante la convivenza tra Per_1
genitori, descrivendo il disagio emotivo e psicologico che i comportamenti del padre le avevano procurato (“Vedendo la situazione in casa, avevo sempre timore di dire qualcosa perché poi magari sarebbe successo qualcosa di brutto. Per 'situazione in casa', intendo il comportamento di mio padre nei confronti della mamma, che le urlava sempre addosso e le diceva brutte parole sempre davanti a noi. … Mi preme dire che ricordo come mio padre trattava mia madre, molto molto male. Si sentivano di quelle cose… avevo tanta paura. … Quando vedevo mio padre più arrabbiato del solito, avevo paura per me, mia mamma e i miei fratelli”).
pagina 12 di 14 Tutto ciò considerato, si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei, nel caso di specie neppure allegati ad opera dell'odierno ricorrente” (cfr. Cass.16262/2023); peraltro, la Corte di Cassazione ha affermato che la pronuncia dell'addebito non è esclusa nemmeno quando risulti provato “un unico episodio di percosse, trattandosi di comportamento idoneo comunque a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché lesivo della pari dignità di ogni persona” (cfr. Cass. Civ., Sez.
6-1 n. 433 del
14.1.2016; Cass. Civ., Sez. 6-1, ord. n. 7388 del 22.3.2017; Cass. Civ., Sez. I, n. 817 del 14.1.2011).
Le condotte di sopra ricostruite costituiscono indubbiamente violazioni dei doveri Persona_9
coniugali e sono idonee, senza dover effettuare alcuna comparazione con le condotte della ricorrente, a fondare la pronuncia di addebito della separazione in capo al resistente.
4.
La domanda di parte ricorrente, volta alla condanna di controparte ad un risarcimento dei danni morali
è inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni e, dunque, oltre lo spirare delle barriere preclusive di cui agli artt. 473bis. 12 e 473bis. 17 c.p.c.
5.
La causa va rimessa sul ruolo ai fini della sentenza definitiva, una volta maturati i presupposti per pronunciare il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , con addebito della Parte_1 CP_1
responsabilità in capo a;
CP_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
pagina 13 di 14 Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025.
Il Giudice relatore
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Il Presidente
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