Ordinanza cautelare 29 ottobre 2021
Sentenza breve 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 29/10/2021, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/10/2021
N. 01027/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2021, proposto da
Enibioch4in Aprilia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Attilio Balestreri, Alessandro Kiniger, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Sartori, Eliana Varvara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo 2988;
nei confronti
Comune di Rovigo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Trovato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Piazzale Stazione 7;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Provinciale di Rovigo, Ulss n. 5 Polesana, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della Determinazione n. 1062 del 28 giugno 2021 della Provincia di Rovigo recante “Ditta ENIBIOCH4IN APRILIA srl – sede legale in San Donato Milanese (MI). Impianto di recupero di frazioni organiche selezionate per la produzione di compost e stoccaggio e condizionamento di fanghi da impianti di depurazione civili ed agroalimentari per lo spandimento in agricoltura, sito in via Curtatone - loc. Boara Polesine (RO). Aggiornamento AIA a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies – D. Lgs n. 152/06”, nonché di ogni altro provvedimento, atto, comportamento presupposto, connesso e consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Rovigo e del Comune di Rovigo;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
All’esito di una sommaria delibazione tipica della presente fase di giudizio, il Collegio respinge l’istanza cautelare in quanto:
- l’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 non autorizza un’interpretazione restrittiva dei presupposti per il riesame dell’AIA, atteso che la norma esordisce, al primo comma, prevedendo che “L'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni”, individuando ai commi 3 e 4 soltanto le ipotesi di riesame obbligatorio. Peraltro, le disposizioni eurounitarie da cui la norma trae origina contengono un elenco non tassativo di fattispecie che danno luogo all’avvio del riesame (Tar Ve n. 124/2020);
- l’art. 29-sexies D.Lgs. 152/06 attribuisce all’autorità titolare del potere autorizzatorio il potere di imporre le prescrizioni necessarie a “garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso”;
- nel caso di specie è pacifico che alcune fasi del ciclo di trattamento dei rifiuti gestito dalla ricorrente siano attualmente svolte all’aperto o in ambienti privi di confinamento e di sistemi di trattamento dell’aria esausta, mentre le BAT di settore, e in particolare la BAT 14 d), prevedono il contenimento delle emissioni diffuse mediante il deposito, trattamento e movimentazione dei rifiuti in edifici al chiuso con eventuale aspirazione e trattamento delle emissioni;
- il provvedimento impugnato (che comporta una riduzione del 25% delle potenzialità di trattamento dei rifiuti in ingresso) risulta emesso all’esito di visite ispettive e controlli svolti dall’ARPAV che hanno accertato la grave situazione di inquinamento olfattivo denunciata dai cittadini e appare sorretto da adeguata istruttoria e motivazione;
- si ritiene, in ogni caso, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba essere accordata prevalenza alle ragioni della P.A. (tutela dell’ambiente e dei residenti contro le emissioni odorigene generate dall’impianto) rispetto alle ragioni dell’impresa, di carattere essenzialmente economico, tenuto, altresì, conto, che la riduzione delle potenzialità di trattamento dell’impianto è solo provvisoria, poiché disposta dalla P.A. in attesa della valutazione ed eventuale approvazione del progetto di revamping presentato dalla ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO