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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/06/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R. G. 612/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 612/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Vitale
Francesco, nell'interesse della società Controparte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.11.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 10.10.2022 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Me), il 19.08.1958, e (cod. fisc. Pt_2
), interveniente nella qualità di coobbligata C.F._2
in solido, nata a [...], il [...], entrambe residenti a
Lipari (Me) in Contrada Pirrera snc, ed elettivamente domiciliate in Lipari (Me), Via Vittorio Emanuele n. 115 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Orto, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti -Attori OPPONENTI-
CONTRO
(già ), (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_1
Pag. 1 a 12 R. G. 612/2020
tempore, con sede legale in Roma, via Ostiense n. 131 - in qualità di soggetto delegato di CRIO SPV II s.r.l. - ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via G.V. Quaranta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vitale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Convenuta OPPOSTA-
Oggetto del procedimento: Cessione dei crediti-opposizione a decreto ingiuntivo n. 514/2019 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G.,in data 17.12.2019.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n.
4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
"esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Quindi, con decreto ingiuntivo n° 514/2019 (R.G. 1943/2019),
Pag. 2 a 12 R. G. 612/2020
emesso da questo Tribunale in data 17.12.2019, ad istanza della
- in qualità di soggetto delegato a Controparte_1
svolgere l'attività di gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto di CRIO S.P.V. II s.r.l - era ingiunto alle sigg.re
[...]
e il pagamento, in solido, della complessiva Pt_1 Pt_2
somma di €.19.449,72, in forza del contratto di prestito personale n. 6792102 del 05/12/2011 stipulato con la Santander Consumer
Bank S.p.a., oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e spese legali del procedimento monitorio, liquidate nella misura di €.145,50 per spese vive ed
€.500,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA
e CPA.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 09.03.2020, le sig.re e proponevano opposizione al Parte_1 Pt_2
predetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”1) In via preliminare e principale accertare
l'illegittimità della pretesa azionata dalla Controparte_3
a mezzo di procedimento monitorio R.G. n. 1943/2019 e per
[...]
l'effetto annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 514/ 2019 emesso in data 17.12.2019 ; 2) In via Istruttoria disporre consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile al fine di poter rideterminare in modo certo, liquido ed esigibile il credito asserito dalla
[...]
nel procedimento monitorio R.G. 1943 del 2019; 3) Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del
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sottoscritto avvocato anticipatario”. Premettevano, a tali domande che la opposta avesse posto “… in essere in atti una ricostruzione falsa e malevola dei rapporti intercorsi con le odierne opponenti, ben riuscendoci, allo stato, in considerazione dell'accoglimento da parte del Giudice civile del Tribunale di Barcellona P.G. del decreto ingiuntivo proposto…”, sostenendo pertanto la “ILLEGITTIMITA'
DELLE SOMME INGIUNTE” come unico motivo di opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.01.2021, si costituiva la insistendo per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accertato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito rigettare tutti i motivi di opposizione proposti dalle sigg.r e e , per le ragioni sopra meglio Parte_1 Pt_2
illustrate, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
c) in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU per le ragioni in premessa meglio indicate. Con vittoria di spese, compensi ed onorario del presente giudizio.”, poiché, primariamente, sosteneva che “… nel procedimento monitorio viene espressamente riferito e documentato che la sig.ra
[...]
- a seguito della decadenza dal beneficio del termine – Pt_1
rilasciava a favore della Santander delle cambiali (cfr. doc. 4
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fascicolo procedimento monitorio)”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza svoltasi il 22.03.2021, viste le istanze delle parti il GI concedeva i termini ex art 183 comma 6 cpc, rinviando la causa all'udienza del 13.12.2021. Preso atto delle note depositate dalle parti, la causa era poi rinviata all'udienza del 10.10.2022 per la precisazione delle conclusioni. All'esito della stessa, attesa la genericità delle contestazioni di parte opponente, era disposta la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 27.11.2023.
Adempimento poi rinviato all'udienza del 4.11.2024 e, successivamente, a quella del 13.05.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note scritte in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
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17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) debba essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dal finanziamento stipulato con le opponenti;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
Al riguardo, si può ritenere che la opposta abbia assolto tale incombente con la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
Ed infatti è stata prodotta copia del contratto di prestito personale n. 6792102 del 05/12/2011 stipulato con la Santander
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Consumer Bank S.p.A. con il quale la stessa finanziava la sig.ra
, con la coobbligazione della sig.ra Parte_1 Pt_2
erogando la somma di euro 32.942,41 da rimborsare mediante n.
84 rate da euro 556,00 ciascuna, con decorrenza dal 15/01/2012
(cfr. doc.
1 - fascicolo monitorio); ha prodotto anche la copia delle lettere del 02/05/2013 con le quali la Santander Consumer
Bank S.p.a. comunicava alle sigg.re la decadenza dal beneficio del termine richiedendo il pagamento delle rate scadute pari ad euro 3.909,50 e delle rate a scadere depurate degli interessi futuri, pari ad euro 28.379,79, oltre euro 305,23 per interessi di mora, per un ammontare complessivo di euro 32.594,52 oltre interessi
(doc. 2/3 fascicolo monitorio) e la copia della dichiarazione rilascio effetti e della richiesta piano di rientro per il finanziamento in contenzioso, con la quale la sig. Pt_1
riconoscendosi debitrice in relazione al contratto di finanziamento succitato (n° 6792102), senza dar luogo a novazione del debito, versava alla Santander un acconto di euro
1.000,00 e rilasciava n°120 cambiali da euro 265,00 cadauna con scadenza mensile dal 28/10/2013 al 28/09/2023.
Oltre ai summenzionati documenti, allegati al fascicolo monitorio, parte opposta precisava che “… Santander Consumer
Bank S.p.A. cedeva alla non già il credito Controparte_4
risultante alla data di decadenza del beneficio del termine (euro
32.594,52), quanto il credito residuo, pari ad euro 25.064,72…”,
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somma determinata al netto dei versamenti nelle more eseguiti
(e cioè bonifico di euro 1.000,00 effettuato dalla sig.ra e Pt_1
pagamento delle cambiali con scadenza dal 28/10/2013 al
28/07/2015).
Accadeva poi che la cedesse a sua volta, Controparte_4
alla CRIO SPV II s.r.l., tutti i crediti, diritti relativi e diritti di subentro nei procedimenti giudiziari intrapresi in virtù di essi, nei confronti delle citate sigg.re e , con Parte_1 Pt_2
successiva delega, con procura speciale del 16/10/2017, a
[...]
svolgere l'attività di gestione, recupero ed Controparte_2
escussione dei crediti per conto proprio.
E così in considerazione di quanto sopra, sospesi i pagamenti ad opera della opponente si determinava un residuo del Pt_1
dovuto pari a euro 19.499,72, oltre interessi di mora.
Quanto prodotto sin dalla fase monitoria, costituisce piena prova del credito e con essa si ritiene che la opposta abbia assolto pienamente all'onere gravante sulla stessa risultando, la documentazione prodotta in sede monitoria, idonea a dimostrare la legittimità della pretesa creditoria, quantificata nell'importo sopra detto.
A fronte della piena prova del credito, parte opponente ha sollevato contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve però formulare critiche e obiezioni complete e specifiche,
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supportate da elementi probatori validi ed idonei, per dimostrare fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata consentendo al giudice di valutare, oltre che gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, anche le prove offerte dall'opponente per contestarla.
Nel caso di specie le argomentazioni di parte opponente si sono limitate ad una generica dichiarazione che si concentra nella affermazione che la ricostruzione di parte opposta sarebbe “… falsa e malevola dei rapporti intercorsi con le opponenti…”, dichiarazione alla quale è seguita una altrettanto generica dichiarazione secondo cui “ … le odierne opponenti, stante le difficoltà economiche e, in ossequio a quanto statuito nella scrittura privata, hanno provveduto al regolare pagamento delle rate, attraverso le modalità pattuite, come si evince d'altronde anche dalle copie delle cambiali che si depositano e si considerano quali allegati alla presente. (All.4), fino al 2017” ma senza dire nulla di specifico su eventuali pagamenti eseguiti dalla debitrice e non conteggiati dalla opposta e concludendo, dopo una altrettanta generica quanto sterile dissertazione sulle clausole contrattuali, che “… stante le clausole contrattuali previste, la somma oggetto di ingiunzione appare illegittima”.
Il Tribunale quindi osserva che la estrema genericità delle contestazioni mosse da parte opponente alle ragioni creditizie di parte opposta svolte nel ricorso monitorio non consente di
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apprezzare l'unico motivo di opposizione.
Quindi non resta che constatare che parte opponente non abbia inteso dimostrare l'estinzione della pretesa mediante prova di avvenuto pagamento né ha eccepito altri fatti estintivi/modificativi della pretesa della opposta limitandosi a sollevare generiche contestazioni sulla documentazione comprovante il credito e non provando la asserita sua illegittimità.
Né tale lacuna può essere colmata con la invocata CTU che, in tal caso, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate si ritiene meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide (ex multis: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti, Cass.
31886719).
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Alla luce delle risultanze di causa, segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle stesse in favore di parte opposta liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi del
DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, mancando l'esame di questioni particolarmente complesse e tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione di riferimento fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze stante il mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 ad opera di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 612/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna le opponenti in solido, e Parte_1
al pagamento, in favore della Pt_2 [...]
delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
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complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 10/06/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Nel procedimento iscritto al n. RG 612/2020, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall' avv. Vitale
Francesco, nell'interesse della società Controparte_1
sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 04.11.2024, (fissata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con provvedimento del 10.10.2022 e poi reiterato) - pronuncia la seguente
SENTENZA tra
(cod. fisc. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Me), il 19.08.1958, e (cod. fisc. Pt_2
), interveniente nella qualità di coobbligata C.F._2
in solido, nata a [...], il [...], entrambe residenti a
Lipari (Me) in Contrada Pirrera snc, ed elettivamente domiciliate in Lipari (Me), Via Vittorio Emanuele n. 115 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Orto, che le rappresenta e difende, giusta procura in atti -Attori OPPONENTI-
CONTRO
(già ), (P.I. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo rappresentante legale pro P.IVA_1
Pag. 1 a 12 R. G. 612/2020
tempore, con sede legale in Roma, via Ostiense n. 131 - in qualità di soggetto delegato di CRIO SPV II s.r.l. - ed elettivamente domiciliata in Salerno, Via G.V. Quaranta n. 5, presso lo studio dell'Avv. Francesco Vitale, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti. -Convenuta OPPOSTA-
Oggetto del procedimento: Cessione dei crediti-opposizione a decreto ingiuntivo n. 514/2019 emesso dal Tribunale di
Barcellona P.G.,in data 17.12.2019.-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n.
4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del
2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la
"esposizione dello svolgimento del processo", bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi".
Quindi, con decreto ingiuntivo n° 514/2019 (R.G. 1943/2019),
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emesso da questo Tribunale in data 17.12.2019, ad istanza della
- in qualità di soggetto delegato a Controparte_1
svolgere l'attività di gestione, recupero ed escussione dei crediti per conto di CRIO S.P.V. II s.r.l - era ingiunto alle sigg.re
[...]
e il pagamento, in solido, della complessiva Pt_1 Pt_2
somma di €.19.449,72, in forza del contratto di prestito personale n. 6792102 del 05/12/2011 stipulato con la Santander Consumer
Bank S.p.a., oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso fino al soddisfo e spese legali del procedimento monitorio, liquidate nella misura di €.145,50 per spese vive ed
€.500,00 per compensi, oltre spese generali come per legge, IVA
e CPA.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 09.03.2020, le sig.re e proponevano opposizione al Parte_1 Pt_2
predetto decreto ingiuntivo, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”1) In via preliminare e principale accertare
l'illegittimità della pretesa azionata dalla Controparte_3
a mezzo di procedimento monitorio R.G. n. 1943/2019 e per
[...]
l'effetto annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 514/ 2019 emesso in data 17.12.2019 ; 2) In via Istruttoria disporre consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile al fine di poter rideterminare in modo certo, liquido ed esigibile il credito asserito dalla
[...]
nel procedimento monitorio R.G. 1943 del 2019; 3) Controparte_3
Con vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi a favore del
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sottoscritto avvocato anticipatario”. Premettevano, a tali domande che la opposta avesse posto “… in essere in atti una ricostruzione falsa e malevola dei rapporti intercorsi con le odierne opponenti, ben riuscendoci, allo stato, in considerazione dell'accoglimento da parte del Giudice civile del Tribunale di Barcellona P.G. del decreto ingiuntivo proposto…”, sostenendo pertanto la “ILLEGITTIMITA'
DELLE SOMME INGIUNTE” come unico motivo di opposizione.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.01.2021, si costituiva la insistendo per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione stante l'infondatezza dei motivi addotti a sostegno dell'opposizione e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) in via preliminare, accertato che
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) nel merito rigettare tutti i motivi di opposizione proposti dalle sigg.r e e , per le ragioni sopra meglio Parte_1 Pt_2
illustrate, e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
c) in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU per le ragioni in premessa meglio indicate. Con vittoria di spese, compensi ed onorario del presente giudizio.”, poiché, primariamente, sosteneva che “… nel procedimento monitorio viene espressamente riferito e documentato che la sig.ra
[...]
- a seguito della decadenza dal beneficio del termine – Pt_1
rilasciava a favore della Santander delle cambiali (cfr. doc. 4
Pag. 4 a 12 R. G. 612/2020
fascicolo procedimento monitorio)”.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio, alla prima udienza svoltasi il 22.03.2021, viste le istanze delle parti il GI concedeva i termini ex art 183 comma 6 cpc, rinviando la causa all'udienza del 13.12.2021. Preso atto delle note depositate dalle parti, la causa era poi rinviata all'udienza del 10.10.2022 per la precisazione delle conclusioni. All'esito della stessa, attesa la genericità delle contestazioni di parte opponente, era disposta la discussione ex art. 281 sexies all'udienza del 27.11.2023.
Adempimento poi rinviato all'udienza del 4.11.2024 e, successivamente, a quella del 13.05.2025, svoltasi con le modalità ex art. 127 ter cpc, quindi con scambio di note scritte in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti, e così incamerata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, l'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi di seguito esposti.
In via principale giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, 2^ comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass.
Pag. 5 a 12 R. G. 612/2020
17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della Sentenza (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
Da ciò deriva che il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) debba essere provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass.
20613/11).
Nel caso di specie, la società creditrice ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante dal finanziamento stipulato con le opponenti;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
Al riguardo, si può ritenere che la opposta abbia assolto tale incombente con la produzione della documentazione dimostrativa del rapporto contrattuale, provando così la sussistenza e la legittimità del credito vantato.
Ed infatti è stata prodotta copia del contratto di prestito personale n. 6792102 del 05/12/2011 stipulato con la Santander
Pag. 6 a 12 R. G. 612/2020
Consumer Bank S.p.A. con il quale la stessa finanziava la sig.ra
, con la coobbligazione della sig.ra Parte_1 Pt_2
erogando la somma di euro 32.942,41 da rimborsare mediante n.
84 rate da euro 556,00 ciascuna, con decorrenza dal 15/01/2012
(cfr. doc.
1 - fascicolo monitorio); ha prodotto anche la copia delle lettere del 02/05/2013 con le quali la Santander Consumer
Bank S.p.a. comunicava alle sigg.re la decadenza dal beneficio del termine richiedendo il pagamento delle rate scadute pari ad euro 3.909,50 e delle rate a scadere depurate degli interessi futuri, pari ad euro 28.379,79, oltre euro 305,23 per interessi di mora, per un ammontare complessivo di euro 32.594,52 oltre interessi
(doc. 2/3 fascicolo monitorio) e la copia della dichiarazione rilascio effetti e della richiesta piano di rientro per il finanziamento in contenzioso, con la quale la sig. Pt_1
riconoscendosi debitrice in relazione al contratto di finanziamento succitato (n° 6792102), senza dar luogo a novazione del debito, versava alla Santander un acconto di euro
1.000,00 e rilasciava n°120 cambiali da euro 265,00 cadauna con scadenza mensile dal 28/10/2013 al 28/09/2023.
Oltre ai summenzionati documenti, allegati al fascicolo monitorio, parte opposta precisava che “… Santander Consumer
Bank S.p.A. cedeva alla non già il credito Controparte_4
risultante alla data di decadenza del beneficio del termine (euro
32.594,52), quanto il credito residuo, pari ad euro 25.064,72…”,
Pag. 7 a 12 R. G. 612/2020
somma determinata al netto dei versamenti nelle more eseguiti
(e cioè bonifico di euro 1.000,00 effettuato dalla sig.ra e Pt_1
pagamento delle cambiali con scadenza dal 28/10/2013 al
28/07/2015).
Accadeva poi che la cedesse a sua volta, Controparte_4
alla CRIO SPV II s.r.l., tutti i crediti, diritti relativi e diritti di subentro nei procedimenti giudiziari intrapresi in virtù di essi, nei confronti delle citate sigg.re e , con Parte_1 Pt_2
successiva delega, con procura speciale del 16/10/2017, a
[...]
svolgere l'attività di gestione, recupero ed Controparte_2
escussione dei crediti per conto proprio.
E così in considerazione di quanto sopra, sospesi i pagamenti ad opera della opponente si determinava un residuo del Pt_1
dovuto pari a euro 19.499,72, oltre interessi di mora.
Quanto prodotto sin dalla fase monitoria, costituisce piena prova del credito e con essa si ritiene che la opposta abbia assolto pienamente all'onere gravante sulla stessa risultando, la documentazione prodotta in sede monitoria, idonea a dimostrare la legittimità della pretesa creditoria, quantificata nell'importo sopra detto.
A fronte della piena prova del credito, parte opponente ha sollevato contestazioni puramente generiche e dilatorie.
Secondo orientamento ormai pacifico e costante, l'opponente deve però formulare critiche e obiezioni complete e specifiche,
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supportate da elementi probatori validi ed idonei, per dimostrare fatti estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata consentendo al giudice di valutare, oltre che gli elementi offerti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa, anche le prove offerte dall'opponente per contestarla.
Nel caso di specie le argomentazioni di parte opponente si sono limitate ad una generica dichiarazione che si concentra nella affermazione che la ricostruzione di parte opposta sarebbe “… falsa e malevola dei rapporti intercorsi con le opponenti…”, dichiarazione alla quale è seguita una altrettanto generica dichiarazione secondo cui “ … le odierne opponenti, stante le difficoltà economiche e, in ossequio a quanto statuito nella scrittura privata, hanno provveduto al regolare pagamento delle rate, attraverso le modalità pattuite, come si evince d'altronde anche dalle copie delle cambiali che si depositano e si considerano quali allegati alla presente. (All.4), fino al 2017” ma senza dire nulla di specifico su eventuali pagamenti eseguiti dalla debitrice e non conteggiati dalla opposta e concludendo, dopo una altrettanta generica quanto sterile dissertazione sulle clausole contrattuali, che “… stante le clausole contrattuali previste, la somma oggetto di ingiunzione appare illegittima”.
Il Tribunale quindi osserva che la estrema genericità delle contestazioni mosse da parte opponente alle ragioni creditizie di parte opposta svolte nel ricorso monitorio non consente di
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apprezzare l'unico motivo di opposizione.
Quindi non resta che constatare che parte opponente non abbia inteso dimostrare l'estinzione della pretesa mediante prova di avvenuto pagamento né ha eccepito altri fatti estintivi/modificativi della pretesa della opposta limitandosi a sollevare generiche contestazioni sulla documentazione comprovante il credito e non provando la asserita sua illegittimità.
Né tale lacuna può essere colmata con la invocata CTU che, in tal caso, in assenza di elementi di prova a supporto delle domande ed eccezioni formulate si ritiene meramente esplorativa e pertanto inammissibile, come ormai stabilito da costante orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide (ex multis: “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca dei fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti, Cass.
31886719).
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Alla luce delle risultanze di causa, segue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Sulle spese di lite.
Seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte opponente al pagamento delle stesse in favore di parte opposta liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi del
DM 147/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/0/2022 in vigore dal 23 ottobre 2022, mancando l'esame di questioni particolarmente complesse e tenuto conto del valore della causa secondo lo scaglione di riferimento fino ad €. 26.000 ed escludendo la voce relativa alla fase istruttoria che non si è svolta per mancanza di istanze stante il mancato deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 cpc n. 2 ad opera di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo sulla causa indicata in epigrafe iscritta al n. 612/2020 R.G., ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Condanna le opponenti in solido, e Parte_1
al pagamento, in favore della Pt_2 [...]
delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
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complessivi euro 1.700,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso in Barcellona P.G., il giorno 10/06/2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
got Francesco Montera
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