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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° 416/2020 Riunito il 421/2020
Cron. N°________ REPUBBLICA ITALIANA
Rep. N° ________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 3630/2019 pubbl. il
03/10/2019 - non notificata, emessa dal Tribunale di Bari, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 92000839/2010RG;
tra in concordato preventivo, nato il Parte_1 Parte_1
16/01/1945 ad Altamura (Ba), , nata il [...] ad [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Taffarel giusto mandato già reso agli atti di causa del giudizio di primo grado;
- appellanti –
con sede legale in Mogliano Veneto – Treviso, Controparte_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio di appello, giusta procura in calce alla comparsa dall'Avvocato Maria Cristina Gattulli e dall'Avv. Gennaro Ricchetti
- appellata –
Nonché
1 Controparte_2
, CP_3
, CP_4
, Controparte_5 esi dall'avv. Vito Taffarel in forza di procura rilasciata sul fascicolo di primo grado;
- Appellanti -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 3.11.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per gli appellanti: dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti nei confronti della
opposta per i titoli richiesti nell'opposto D.I., stante la mancanza di Controparte_1
ogni riscontro probatorio e per effetto dell'avvenuta contestazione e disconoscimento di
tutta la documentazione asseritamente portante il credito (ed in particolare della polizza
fideiussoria n. 988800687 del 31.12.1998, degli impegni fideiussori e della contabile di
presunto pagamento a ), disconosciuta nella conformità all'originale, e di cui Parte_3
la non ha prodotto gli originali;
per effetto dell'avvenuta contestazione Controparte_1
e disconoscimento, oltre che della conformità all'originale dell'atto prodotto solo in copia,
della validità della polizza fideiussoria n. 988800687 del 31.12.1998, di cui non è dato
sapere l'identità del soggetto che ha firmato per la se lo stesso ha i poteri Parte_4
rappresentativi, e di cui sono stati disconosciuti oltre che i poteri anche l'autenticità della
sottoscrizione della polizza, contestazioni a fronte delle quali la non Controparte_1
ha prodotto gli originali né ha provveduto alla verificazione della firma ivi apposta e
disconosciuta nella sua autenticità che, pertanto, è comunque nulla e priva di efficacia, e
comunque inopponibile;
in ogni caso, dichiararsi la nullità degli impegni fideiussori che
si assumono assunti da e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
non essendo stato determinato l'importo massimo garantito, in aperta violazione del
tassativo disposto di cui all'art. 1938 c.c. e revocarsi e dichiararsi nullo ed improduttivo
2 di effetti il D.I. opposto n. 221/2010 e la relativa integrazione dell'8.7.2010 (RG 410/10)
emesso dall'allora Trib. di Bari Sez. Dist. di Altamura in data 06/05/2010 e dep. il
10/05/2010, dell'importo di €.1.529.519,63=, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese.
per gli appellanti , , Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, revocarsi la condanna al pagamento delle spese pronunciata a favore delle CP_5
, e condannarsi quest'ultima, invece, al pagamento delle spese del Controparte_1
predetto giudizio di primo grado a favore degli odierni appellanti Controparte_2 [...]
, , , così come richieste nella nota specifica CP_5 CP_3 CP_4
prodotta nel giudizio di primo grado (ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia
con distrazione, ovvero disporsi l'integrale compensazione delle spese legali, ovvero
revocarsi il vincolo di solidarietà;
per l'appellata Riunire al presente giudizio quello iscritto al numero 420/2020 CP_1
poiché trattasi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza;
nel
merito, rigettare la domanda di appello poiché infondata in fatto e diritto e non provata;
confermare la sentenza n. 3630/2019 pubblicata il 03/10/2019 dal Tribunale di Bari;
vittoria di spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 221/2010, con la relativa integrazione dell'8.7.2010
(RG 410/10), emesso dall'allora Tribunale di Bari -Sez. Dist. di Altamura- in data
06/05/2010, e depositato il 10/05/2010, le , ora Controparte_6 Controparte_1
, ingiungeva ai soci della (nel frattempo dichiarata estinta dal RRII)
[...] Parte_4
signori , , , e ai garanti, Controparte_2 Controparte_5 CP_3 CP_4
, e l'importo di €.1.529.519,63, Parte_2 Parte_1 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di regresso nei confronti del debitore principale ( estinta e cancellata dal Registro delle Imprese) e, per essa, ai Parte_4
soci e ai garanti in conseguenza dell'avvenuta escussione della fideiussione (cfr.
disposizione di pagamento del 6.11.2007) prestata dalla ricorrente in monitorio in favore
3 del (polizza fideiussoria n Controparte_7
988800687 del 31.12.1998 prestata fino alla concorrenza di €. 1.354.225,90), al fine di garantire la restituzione di una parte delle somme da quest'ultimo riconosciute in favore della a titolo di agevolazioni fiscali ai sensi della l. 488/92 (cfr. decreto Parte_4
Ministero delle Attività Produttive del 17.6.2003).
I garanti e i soci proponevano opposizione al detto decreto ingiuntivo eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria,
deducendo che:
a) il ricorso per decreto ingiuntivo era privo di valido mandato difensivo;
b) difettava la prova del credito;
c) mancava l'indicazione del nome del sottoscrittore della polizza fideiussoria di seguito al timbro Parte_4
d) l'insussistenza del credito frutto dell'applicazione di interessi che non potevano essere richiesti in via di regresso, in quanto la aveva pagato con ritardo Controparte_6
a fronte della polizza a prima richiesta e senza eccezioni;
e) la prescrizione del credito;
f) la mancata indicazione delle generalità dei coobbligati e Parte_2 Parte_1
i quali, disconoscevano le sottoscrizioni;
g) la mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito e liberazione dei coobbligati per il pagamento ritardato.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio contestava le avverse eccezioni rilevando l'improcedibilità dell'opposizione stante la costituzione degli opponenti in data 14.7.2010,
a fronte della notificazione dell'atto introduttivo richiesta il 5.7.2010 e perfezionata il
7.7.2010.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria documentale, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti;
revocava il medesimo e la relativa integrazione dell'8.7.2010 nei soli confronti della società estinta e cancellata dal Parte_4
4 Registro delle Imprese e, per essa, dei soci , Controparte_2 Controparte_5 CP_3
, con spese a carico degli opponenti nella misura di 7/8, e
[...] CP_4
compensate parzialmente nella misura di 1/8, in solido tra loro, e in favore dell'opposta.
Con atto di appello notificato alla compagnia assicurativa in data 31.03.2020 i garanti –
signori in concordato preventivo-, Parte_1 Parte_5
hanno impugnato la pronuncia del Tribunale eccependo la mancata prova del credito azionato, disconoscendo la conformità agli originali di tutta la documentazione, la autenticità delle firme apposte sulle fideiussioni e sulla polizza, la nullità della fideiussione ex art. 1938 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con altro e distinto atto di appello, successivamente riunito (RG 421/2020),
[...]
, e (soci della debitrice estinta) hanno impugnato la CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
decisione del Tribunale di Bari chiedendo la revoca della condanna dei soci alla refusione delle spese di lite e la condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto degli appelli e la condanna alle Controparte_1
spese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, gli odierni appellanti, originari opponenti, sostengono che il credito vantato dalla compagnia assicurativa non è stato provato poiché nel corso del giudizio di primo grado la documentazione è stata prodotta in copia fotostatica e,
comunque, quand'anche fosse stata esibita in originale, non avrebbe costituito la prova del credito.
Il motivo è infondato
L'assicurazione ha allegato di essersi costituita fideiussore della a mezzo Parte_4
di polizza fideiussoria n. 988800687 a favore del , Parte_6
fideiussione finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge
5 n. 488/92.
Il Ministero ha escusso la polizza per la somma di €. 1.529.519,63 avendo revocato le agevolazioni concesse alla predetta Parte_4
Gli opponenti hanno contestato tutta la documentazione prodotta dalla controparte nel proprio fascicolo monitorio prodotta in fotocopia, disconoscendo la loro conformità ai rispettivi originali.
Di conseguenza, a loro dire, ne deriverebbe l'assoluta carenza di valenza sostanziale e processuale della contestata documentazione, che non costituirebbe comunque prova documentale né dell'esistenza né dell'esatto ammontare del credito quand'anche fosse stata prodotta in originale.
Il giudice del Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, ha ritenuto sussistere la prova scritta del credito consistente nella prodotta polizza fideiussoria del 31.12.1998 con relative dichiarazioni di garanzia e contabile, attestante il pagamento della somma garantita da parte dell'istituto assicurativo in favore del creditore . Parte_7
Gli opponenti, odierni appellanti, non hanno indicato specificatamente in cosa la copia prodotta differisca dall'originale, non negando l'esistenza dell'originale.
Ciò vuol dire, che gli opponenti avrebbero dovuto disconoscere a pena di inefficacia,
mediante una dichiarazione, che fosse evidenziato “in modo chiaro e univoco” il documento che intendevano contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
Come noto l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione (cfr. Cass. n. 212 del 2006; Cass. n. 14378 del 1999).
Nella specie il disconoscimento è senz'altro generico.
Invero il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non
6 implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del 2006; n. 2524 del 2006).
Nella fattispecie concreta non è stato indicato, neppure in sede di appello, alcun elemento in base al quale possa seriamente dirsi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali ovvero che i contenuti risultino incomprensibili.
Quale ulteriore motivo di doglianza, gli appellanti lamentano la mancata efficacia dell'intervenuto disconoscimento della validità della polizza, nonché dell'autenticità delle firme apposte sia sulla polizza che sulle fideiussioni.
Per quanto riguarda il disconoscimento della firma presente sulle dichiarazioni (prodotte in copia) dei fideiussori e la difesa Parte_1 Parte_1 Parte_2
delle Assicurazioni ha proposto istanza di verificazione con la memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc, depositata in cancelleria il 20.03.2012, che ha determinato l'ammissione della CTU grafologica.
Poiché i periziandi non si sono mai presentati a rilasciare il saggio grafico senza alcuna giustificazione, si evidenzia come tale contegno, assunto dalla parte nel procedimento di valutazione delle prove, può integrare un argomento di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c.,
in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, solamente attraverso l'esame documentale completo si sarebbe potuto chiarire se la fotocopia fosse risultata in concreto idonea o meno alla verificazione grafologica della firma, non potendosi applicare
“in via preventiva, generale e indiscriminata” un principio di inattendibilità sulla fotocopia di un documento non chiaramente e specificatamente disconosciuto in quanto nessuna norma impone che la perizia grafologica debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica.
La valutazione preliminare effettuata in merito alla qualità del documento da esaminare poteva consentire una valutazione all'esperto grafologo giudiziario, provvisto delle
7 conoscenze tecniche e strumentali adeguate e, solo all'esito, si sarebbe potuto considerare nel suo complesso la veridicità o meno della firma apposta sul documento.
La circostanza che le parti non si siano presentati a rilasciare il saggio grafico per la comparazione consente di ritenere riconosciuta la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 219
cpc.
Infine, il disconoscimento della polizza per non essere “noto” chi sia il sottoscrittore della e se lo stesso avesse la rappresentanza, è assolutamente generica in Parte_4
quanto il timbro recante la denominazione sociale della società, e una sottoscrizione autografa quand'anche illeggibile o indecifrabile, apposta sotto il timbro medesimo,
consistente anche in un segno grafico che abbia l'apparenza di una sottoscrizione, seppure non risulti chiara, renda comunque attribuibile alla società il rapporto contrattuale sostanziale, che ha beneficiato dell'importo garantito da tale polizza, e ogni patto limitativo di tale rappresentanza, quand'anche ci fosse stato, non sarebbe opponibile al terzo che non si dimostri esserne a conoscenza.
Con l'apposizione del timbro e firma, se pur priva dei riferimenti anagrafici, si è
esteriorizzata l'esistenza della società, nonché la riferibilità ad essa dell'affare concluso da detto sottoscrittore deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che il soggetto abbia agito in nome e nell'interesse della società che ha beneficiato della polizza al fine di ricevere le somme dal a titolo di agevolazioni fiscali ai sensi della l. 488/92. CP_7
Con un ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano la mancanza di prova del pagamento eseguito dall'ass.ne Generali opposta che agisce in regresso, in quanto la documentazione prodotta non costituisce prova documentale né dell'esistenza, né
dell'esatto ammontare del credito della ricorrente opposta, in quanto la contabile di un pagamento non sarebbe prova dell'avvenuto pagamento.
La ricevuta di disposizione del bonifico, detta “contabile”, attesta l'ordine di pagamento disposto dal correntista, e se pur nulla prova in merito all'accredito delle somme sul conto del beneficiario finché non si verifica l'effettivo trasferimento delle somme, non ci sono elementi
8 per far ritenere che il bonifico sia stato revocato o inevaso in favore del . CP_7
Gli opponenti, al di là di semplici asserzioni, nulla hanno dimostrato di fronte alle somme puntualmente indicate negli atti prodromici al pagamento eseguito dall'opposta (decreto
Ministero Attività Produttive 17.6.2003, lettera Centro Banca 2.10.2003 con allegato prospetto di calcolo degli interessi, Cartella di pagamento 2.9.2004).
Le contestazioni degli opponenti, così come rilevato già dal giudice di primo grado, risultano assolutamente generiche e indeterminate in quanto non specificano se il abbia CP_7
richiesto nei loro confronti pagamenti ulteriori rispetto a quelli eseguiti dall'Assicurazione in forza della polizza fideiussoria conseguente dell'avvenuta escussione della fideiussione (cfr.
disposizione di pagamento del 6.11.2007) al fine di ottenere la restituzione di una parte delle somme riconosciute in favore della a titolo di agevolazioni fiscali ai sensi della Parte_4
l. 488/92
E' certo che le agevolazione ricevute dalla società per agevolare la realizzazione di nuove unità
produttive o per l'ampliamento e ammodernamento delle unità produttive già esistenti, e che non ha dato prova di restituzione, hanno costretto le a restituire Controparte_6
in forza della polizza prestata parte delle somme riconosciute dal . CP_7
Infine, la contestazione circa il quantum dovuto risulta assolutamente generico, in quanto gli appellanti non hanno proposto una dettagliata ricostruzione alternativa, chiedendo semplicemente alla Corte accertamenti di natura esplorativa per addebiti richiesti dall'assicurazione, del tutto inammissibili.
Così come l'importo massimo garantito è specificato nella polizza fideiussoria n. 988800687
del 31.12.1998, di cui gli appellanti si sono impegnati a garantire fino alla concorrenza di €.
1.354.225,90, in quanto l'appendice di coobbligazione sottoscritta dai garanti faceva parte integrante della polizza fideiussoria e, in quanto tale, doveva ritenersi conosciuta e accettata anche da tutti i coobbligati.
Con un distinto appello, successivamente riunito, , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , hanno impugnato separatamente la sentenza di primo grado, nella
[...] Controparte_5
parte in cui ha condannato (anche) gli opponenti al pagamento, in solido, di 7/8 delle spese di
9 giudizio, compensandone per 1/8, anziché condannare la al pagamento Controparte_1
delle relative spese a favore degli odierni appellanti, che avrebbero vinto la causa conseguendo la revoca del DI nei loro confronti, nulla dovendo a qualsiasi titolo e/o ragione alla
[...]
per i titolo richiesti. CP_1
Il motivo è infondato.
Gli odierni appellanti , e , Controparte_2 Controparte_5 CP_3 CP_4
con lo stesso difensore hanno proposto nel giudizio di primo grado una distinta opposizione, i cui giudizi sono stati successivamente riuniti, sostenendo unitamente con i garanti
[...]
e le medesime ragioni di Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione, oltre a ragioni di natura personale in ragione del fatto che la domanda fosse stata estesa nei loro confronti quali soci della estinta Parte_4
Il giudice di primo grado ha operato correttamente una valutazione unitaria e globale della lite,
considerando il parziale accoglimento della domanda dei soci, e la totale soccombenza dei garanti, compensando per 1/8 le spese di lite in favore degli opponenti unitariamente considerati, ponendo la restante parte a carico degli stessi in solido tra loro.
Diversamente, non ci sarebbe stata alcuna ragione per compensare di 1/8 le spese processuali in favore dei garanti totalmente soccombenti.
In proposito, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata, non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può
desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria come in questo caso.
Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande (accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23594 del 02-08-2023; Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19-01-
10 2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9063 del 02-04-2019; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30-10-
2018; Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17-10-2016; Sez. 3, Sentenza n. 16056 del 29-07-2015;
Sez. 3, Sentenza n. 27562 del 20-12-2011; Sez. 2, Sentenza n. 6761 del 31-03-2005; Sez.
2, Sentenza n. 5825 del 24-06-1996; Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 17-10-1989).
Nella fattispecie, gli stessi opponenti-appellanti riconoscono che l'interesse che avvinceva gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi era comune, atteso che prendeva le mosse da una vicenda fattuale unitaria (ossia la polizza di cui erano soci di una società estinta),
rispetto alla quale il tenore delle difese articolate seguiva la stessa linea strategica dei garanti (essendo esse sostanzialmente fondate sull'asserita inesistenza del debito).
Ne deriva che la mera eterogeneità delle posizioni personali rispetto all'interesse comune non è condizione sufficiente a giustificare una condanna separata dei soccombenti e una loro vittoria rispetto alla società assicurazione che ha subito due distinte opposizione sugli stessi fatti, giustificando invece la parziale compensazione operata dal giudice di primo grado.
Pertanto, gli appelli non meritano accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza con condanna di tutti gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore dell'appellata, e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (1.000.000,00- 2.000.000,00) come liquidate in dispositivo con una valutazione unitaria della lite nel minimo tariffario, tenuto conto della differenza posizione delle parti appellanti soccombenti.
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, , , avverso la sentenza n. 3630/2019 pubbl. il CP_3 CP_4 Controparte_5
03/10/2019 - non notificata, emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) Rigetta gli appelli proposti da Parte_1 Parte_1
, , , ; Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
11 2) Condanna , Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, , , in solido tra loro, al CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pagamento in favore delle delle spese processuali del presente Controparte_6
grado di giudizio che liquida in Euro 17.002,00 oltre accessori di legge.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico di ognuno delle parti appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.09.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
12
R.G. N° 416/2020 Riunito il 421/2020
Cron. N°________ REPUBBLICA ITALIANA
Rep. N° ________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 3630/2019 pubbl. il
03/10/2019 - non notificata, emessa dal Tribunale di Bari, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 92000839/2010RG;
tra in concordato preventivo, nato il Parte_1 Parte_1
16/01/1945 ad Altamura (Ba), , nata il [...] ad [...], Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Vito Taffarel giusto mandato già reso agli atti di causa del giudizio di primo grado;
- appellanti –
con sede legale in Mogliano Veneto – Treviso, Controparte_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio di appello, giusta procura in calce alla comparsa dall'Avvocato Maria Cristina Gattulli e dall'Avv. Gennaro Ricchetti
- appellata –
Nonché
1 Controparte_2
, CP_3
, CP_4
, Controparte_5 esi dall'avv. Vito Taffarel in forza di procura rilasciata sul fascicolo di primo grado;
- Appellanti -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 3.11.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per gli appellanti: dichiarare che nulla è dovuto dagli appellanti nei confronti della
opposta per i titoli richiesti nell'opposto D.I., stante la mancanza di Controparte_1
ogni riscontro probatorio e per effetto dell'avvenuta contestazione e disconoscimento di
tutta la documentazione asseritamente portante il credito (ed in particolare della polizza
fideiussoria n. 988800687 del 31.12.1998, degli impegni fideiussori e della contabile di
presunto pagamento a ), disconosciuta nella conformità all'originale, e di cui Parte_3
la non ha prodotto gli originali;
per effetto dell'avvenuta contestazione Controparte_1
e disconoscimento, oltre che della conformità all'originale dell'atto prodotto solo in copia,
della validità della polizza fideiussoria n. 988800687 del 31.12.1998, di cui non è dato
sapere l'identità del soggetto che ha firmato per la se lo stesso ha i poteri Parte_4
rappresentativi, e di cui sono stati disconosciuti oltre che i poteri anche l'autenticità della
sottoscrizione della polizza, contestazioni a fronte delle quali la non Controparte_1
ha prodotto gli originali né ha provveduto alla verificazione della firma ivi apposta e
disconosciuta nella sua autenticità che, pertanto, è comunque nulla e priva di efficacia, e
comunque inopponibile;
in ogni caso, dichiararsi la nullità degli impegni fideiussori che
si assumono assunti da e , Parte_1 Parte_1 Parte_2
non essendo stato determinato l'importo massimo garantito, in aperta violazione del
tassativo disposto di cui all'art. 1938 c.c. e revocarsi e dichiararsi nullo ed improduttivo
2 di effetti il D.I. opposto n. 221/2010 e la relativa integrazione dell'8.7.2010 (RG 410/10)
emesso dall'allora Trib. di Bari Sez. Dist. di Altamura in data 06/05/2010 e dep. il
10/05/2010, dell'importo di €.1.529.519,63=, oltre accessori;
il tutto con vittoria di spese.
per gli appellanti , , Controparte_2 CP_3 CP_4 [...]
, revocarsi la condanna al pagamento delle spese pronunciata a favore delle CP_5
, e condannarsi quest'ultima, invece, al pagamento delle spese del Controparte_1
predetto giudizio di primo grado a favore degli odierni appellanti Controparte_2 [...]
, , , così come richieste nella nota specifica CP_5 CP_3 CP_4
prodotta nel giudizio di primo grado (ovvero della somma che sarà ritenuta di giustizia
con distrazione, ovvero disporsi l'integrale compensazione delle spese legali, ovvero
revocarsi il vincolo di solidarietà;
per l'appellata Riunire al presente giudizio quello iscritto al numero 420/2020 CP_1
poiché trattasi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza;
nel
merito, rigettare la domanda di appello poiché infondata in fatto e diritto e non provata;
confermare la sentenza n. 3630/2019 pubblicata il 03/10/2019 dal Tribunale di Bari;
vittoria di spese ed onorari di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 221/2010, con la relativa integrazione dell'8.7.2010
(RG 410/10), emesso dall'allora Tribunale di Bari -Sez. Dist. di Altamura- in data
06/05/2010, e depositato il 10/05/2010, le , ora Controparte_6 Controparte_1
, ingiungeva ai soci della (nel frattempo dichiarata estinta dal RRII)
[...] Parte_4
signori , , , e ai garanti, Controparte_2 Controparte_5 CP_3 CP_4
, e l'importo di €.1.529.519,63, Parte_2 Parte_1 Parte_1
oltre interessi e spese della procedura, a titolo di regresso nei confronti del debitore principale ( estinta e cancellata dal Registro delle Imprese) e, per essa, ai Parte_4
soci e ai garanti in conseguenza dell'avvenuta escussione della fideiussione (cfr.
disposizione di pagamento del 6.11.2007) prestata dalla ricorrente in monitorio in favore
3 del (polizza fideiussoria n Controparte_7
988800687 del 31.12.1998 prestata fino alla concorrenza di €. 1.354.225,90), al fine di garantire la restituzione di una parte delle somme da quest'ultimo riconosciute in favore della a titolo di agevolazioni fiscali ai sensi della l. 488/92 (cfr. decreto Parte_4
Ministero delle Attività Produttive del 17.6.2003).
I garanti e i soci proponevano opposizione al detto decreto ingiuntivo eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria,
deducendo che:
a) il ricorso per decreto ingiuntivo era privo di valido mandato difensivo;
b) difettava la prova del credito;
c) mancava l'indicazione del nome del sottoscrittore della polizza fideiussoria di seguito al timbro Parte_4
d) l'insussistenza del credito frutto dell'applicazione di interessi che non potevano essere richiesti in via di regresso, in quanto la aveva pagato con ritardo Controparte_6
a fronte della polizza a prima richiesta e senza eccezioni;
e) la prescrizione del credito;
f) la mancata indicazione delle generalità dei coobbligati e Parte_2 Parte_1
i quali, disconoscevano le sottoscrizioni;
g) la mancanza dell'indicazione dell'importo massimo garantito e liberazione dei coobbligati per il pagamento ritardato.
L'opposta, nel costituirsi in giudizio contestava le avverse eccezioni rilevando l'improcedibilità dell'opposizione stante la costituzione degli opponenti in data 14.7.2010,
a fronte della notificazione dell'atto introduttivo richiesta il 5.7.2010 e perfezionata il
7.7.2010.
Il giudice, all'esito dell'istruttoria documentale, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti;
revocava il medesimo e la relativa integrazione dell'8.7.2010 nei soli confronti della società estinta e cancellata dal Parte_4
4 Registro delle Imprese e, per essa, dei soci , Controparte_2 Controparte_5 CP_3
, con spese a carico degli opponenti nella misura di 7/8, e
[...] CP_4
compensate parzialmente nella misura di 1/8, in solido tra loro, e in favore dell'opposta.
Con atto di appello notificato alla compagnia assicurativa in data 31.03.2020 i garanti –
signori in concordato preventivo-, Parte_1 Parte_5
hanno impugnato la pronuncia del Tribunale eccependo la mancata prova del credito azionato, disconoscendo la conformità agli originali di tutta la documentazione, la autenticità delle firme apposte sulle fideiussioni e sulla polizza, la nullità della fideiussione ex art. 1938 c.c., chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con altro e distinto atto di appello, successivamente riunito (RG 421/2020),
[...]
, e (soci della debitrice estinta) hanno impugnato la CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
decisione del Tribunale di Bari chiedendo la revoca della condanna dei soci alla refusione delle spese di lite e la condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto degli appelli e la condanna alle Controparte_1
spese.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, gli odierni appellanti, originari opponenti, sostengono che il credito vantato dalla compagnia assicurativa non è stato provato poiché nel corso del giudizio di primo grado la documentazione è stata prodotta in copia fotostatica e,
comunque, quand'anche fosse stata esibita in originale, non avrebbe costituito la prova del credito.
Il motivo è infondato
L'assicurazione ha allegato di essersi costituita fideiussore della a mezzo Parte_4
di polizza fideiussoria n. 988800687 a favore del , Parte_6
fideiussione finalizzata all'ottenimento delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge
5 n. 488/92.
Il Ministero ha escusso la polizza per la somma di €. 1.529.519,63 avendo revocato le agevolazioni concesse alla predetta Parte_4
Gli opponenti hanno contestato tutta la documentazione prodotta dalla controparte nel proprio fascicolo monitorio prodotta in fotocopia, disconoscendo la loro conformità ai rispettivi originali.
Di conseguenza, a loro dire, ne deriverebbe l'assoluta carenza di valenza sostanziale e processuale della contestata documentazione, che non costituirebbe comunque prova documentale né dell'esistenza né dell'esatto ammontare del credito quand'anche fosse stata prodotta in originale.
Il giudice del Tribunale di Bari, con la sentenza impugnata, ha ritenuto sussistere la prova scritta del credito consistente nella prodotta polizza fideiussoria del 31.12.1998 con relative dichiarazioni di garanzia e contabile, attestante il pagamento della somma garantita da parte dell'istituto assicurativo in favore del creditore . Parte_7
Gli opponenti, odierni appellanti, non hanno indicato specificatamente in cosa la copia prodotta differisca dall'originale, non negando l'esistenza dell'originale.
Ciò vuol dire, che gli opponenti avrebbero dovuto disconoscere a pena di inefficacia,
mediante una dichiarazione, che fosse evidenziato “in modo chiaro e univoco” il documento che intendevano contestare e gli aspetti differenziali rispetto all'originale.
Come noto l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche ed il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione (cfr. Cass. n. 212 del 2006; Cass. n. 14378 del 1999).
Nella specie il disconoscimento è senz'altro generico.
Invero il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non
6 implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del 2006; n. 2524 del 2006).
Nella fattispecie concreta non è stato indicato, neppure in sede di appello, alcun elemento in base al quale possa seriamente dirsi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali ovvero che i contenuti risultino incomprensibili.
Quale ulteriore motivo di doglianza, gli appellanti lamentano la mancata efficacia dell'intervenuto disconoscimento della validità della polizza, nonché dell'autenticità delle firme apposte sia sulla polizza che sulle fideiussioni.
Per quanto riguarda il disconoscimento della firma presente sulle dichiarazioni (prodotte in copia) dei fideiussori e la difesa Parte_1 Parte_1 Parte_2
delle Assicurazioni ha proposto istanza di verificazione con la memoria autorizzata ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc, depositata in cancelleria il 20.03.2012, che ha determinato l'ammissione della CTU grafologica.
Poiché i periziandi non si sono mai presentati a rilasciare il saggio grafico senza alcuna giustificazione, si evidenzia come tale contegno, assunto dalla parte nel procedimento di valutazione delle prove, può integrare un argomento di prova ex art. 116 comma 2 c.p.c.,
in quanto, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, solamente attraverso l'esame documentale completo si sarebbe potuto chiarire se la fotocopia fosse risultata in concreto idonea o meno alla verificazione grafologica della firma, non potendosi applicare
“in via preventiva, generale e indiscriminata” un principio di inattendibilità sulla fotocopia di un documento non chiaramente e specificatamente disconosciuto in quanto nessuna norma impone che la perizia grafologica debba necessariamente svolgersi sull'originale e non su una copia fotostatica.
La valutazione preliminare effettuata in merito alla qualità del documento da esaminare poteva consentire una valutazione all'esperto grafologo giudiziario, provvisto delle
7 conoscenze tecniche e strumentali adeguate e, solo all'esito, si sarebbe potuto considerare nel suo complesso la veridicità o meno della firma apposta sul documento.
La circostanza che le parti non si siano presentati a rilasciare il saggio grafico per la comparazione consente di ritenere riconosciuta la sottoscrizione ai sensi dell'articolo 219
cpc.
Infine, il disconoscimento della polizza per non essere “noto” chi sia il sottoscrittore della e se lo stesso avesse la rappresentanza, è assolutamente generica in Parte_4
quanto il timbro recante la denominazione sociale della società, e una sottoscrizione autografa quand'anche illeggibile o indecifrabile, apposta sotto il timbro medesimo,
consistente anche in un segno grafico che abbia l'apparenza di una sottoscrizione, seppure non risulti chiara, renda comunque attribuibile alla società il rapporto contrattuale sostanziale, che ha beneficiato dell'importo garantito da tale polizza, e ogni patto limitativo di tale rappresentanza, quand'anche ci fosse stato, non sarebbe opponibile al terzo che non si dimostri esserne a conoscenza.
Con l'apposizione del timbro e firma, se pur priva dei riferimenti anagrafici, si è
esteriorizzata l'esistenza della società, nonché la riferibilità ad essa dell'affare concluso da detto sottoscrittore deve presumersi, in mancanza di prova contraria, che il soggetto abbia agito in nome e nell'interesse della società che ha beneficiato della polizza al fine di ricevere le somme dal a titolo di agevolazioni fiscali ai sensi della l. 488/92. CP_7
Con un ulteriore motivo di gravame, gli appellanti lamentano la mancanza di prova del pagamento eseguito dall'ass.ne Generali opposta che agisce in regresso, in quanto la documentazione prodotta non costituisce prova documentale né dell'esistenza, né
dell'esatto ammontare del credito della ricorrente opposta, in quanto la contabile di un pagamento non sarebbe prova dell'avvenuto pagamento.
La ricevuta di disposizione del bonifico, detta “contabile”, attesta l'ordine di pagamento disposto dal correntista, e se pur nulla prova in merito all'accredito delle somme sul conto del beneficiario finché non si verifica l'effettivo trasferimento delle somme, non ci sono elementi
8 per far ritenere che il bonifico sia stato revocato o inevaso in favore del . CP_7
Gli opponenti, al di là di semplici asserzioni, nulla hanno dimostrato di fronte alle somme puntualmente indicate negli atti prodromici al pagamento eseguito dall'opposta (decreto
Ministero Attività Produttive 17.6.2003, lettera Centro Banca 2.10.2003 con allegato prospetto di calcolo degli interessi, Cartella di pagamento 2.9.2004).
Le contestazioni degli opponenti, così come rilevato già dal giudice di primo grado, risultano assolutamente generiche e indeterminate in quanto non specificano se il abbia CP_7
richiesto nei loro confronti pagamenti ulteriori rispetto a quelli eseguiti dall'Assicurazione in forza della polizza fideiussoria conseguente dell'avvenuta escussione della fideiussione (cfr.
disposizione di pagamento del 6.11.2007) al fine di ottenere la restituzione di una parte delle somme riconosciute in favore della a titolo di agevolazioni fiscali ai sensi della Parte_4
l. 488/92
E' certo che le agevolazione ricevute dalla società per agevolare la realizzazione di nuove unità
produttive o per l'ampliamento e ammodernamento delle unità produttive già esistenti, e che non ha dato prova di restituzione, hanno costretto le a restituire Controparte_6
in forza della polizza prestata parte delle somme riconosciute dal . CP_7
Infine, la contestazione circa il quantum dovuto risulta assolutamente generico, in quanto gli appellanti non hanno proposto una dettagliata ricostruzione alternativa, chiedendo semplicemente alla Corte accertamenti di natura esplorativa per addebiti richiesti dall'assicurazione, del tutto inammissibili.
Così come l'importo massimo garantito è specificato nella polizza fideiussoria n. 988800687
del 31.12.1998, di cui gli appellanti si sono impegnati a garantire fino alla concorrenza di €.
1.354.225,90, in quanto l'appendice di coobbligazione sottoscritta dai garanti faceva parte integrante della polizza fideiussoria e, in quanto tale, doveva ritenersi conosciuta e accettata anche da tutti i coobbligati.
Con un distinto appello, successivamente riunito, , Controparte_2 CP_3 CP_4
, , hanno impugnato separatamente la sentenza di primo grado, nella
[...] Controparte_5
parte in cui ha condannato (anche) gli opponenti al pagamento, in solido, di 7/8 delle spese di
9 giudizio, compensandone per 1/8, anziché condannare la al pagamento Controparte_1
delle relative spese a favore degli odierni appellanti, che avrebbero vinto la causa conseguendo la revoca del DI nei loro confronti, nulla dovendo a qualsiasi titolo e/o ragione alla
[...]
per i titolo richiesti. CP_1
Il motivo è infondato.
Gli odierni appellanti , e , Controparte_2 Controparte_5 CP_3 CP_4
con lo stesso difensore hanno proposto nel giudizio di primo grado una distinta opposizione, i cui giudizi sono stati successivamente riuniti, sostenendo unitamente con i garanti
[...]
e le medesime ragioni di Parte_1 Parte_1 Parte_2
opposizione, oltre a ragioni di natura personale in ragione del fatto che la domanda fosse stata estesa nei loro confronti quali soci della estinta Parte_4
Il giudice di primo grado ha operato correttamente una valutazione unitaria e globale della lite,
considerando il parziale accoglimento della domanda dei soci, e la totale soccombenza dei garanti, compensando per 1/8 le spese di lite in favore degli opponenti unitariamente considerati, ponendo la restante parte a carico degli stessi in solido tra loro.
Diversamente, non ci sarebbe stata alcuna ragione per compensare di 1/8 le spese processuali in favore dei garanti totalmente soccombenti.
In proposito, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata, non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può
desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria come in questo caso.
Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande (accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23594 del 02-08-2023; Sez. 1, Ordinanza n. 1650 del 19-01-
10 2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 9063 del 02-04-2019; Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30-10-
2018; Sez. 3, Sentenza n. 20916 del 17-10-2016; Sez. 3, Sentenza n. 16056 del 29-07-2015;
Sez. 3, Sentenza n. 27562 del 20-12-2011; Sez. 2, Sentenza n. 6761 del 31-03-2005; Sez.
2, Sentenza n. 5825 del 24-06-1996; Sez. 3, Sentenza n. 4155 del 17-10-1989).
Nella fattispecie, gli stessi opponenti-appellanti riconoscono che l'interesse che avvinceva gli atti di opposizione ai decreti ingiuntivi emessi era comune, atteso che prendeva le mosse da una vicenda fattuale unitaria (ossia la polizza di cui erano soci di una società estinta),
rispetto alla quale il tenore delle difese articolate seguiva la stessa linea strategica dei garanti (essendo esse sostanzialmente fondate sull'asserita inesistenza del debito).
Ne deriva che la mera eterogeneità delle posizioni personali rispetto all'interesse comune non è condizione sufficiente a giustificare una condanna separata dei soccombenti e una loro vittoria rispetto alla società assicurazione che ha subito due distinte opposizione sugli stessi fatti, giustificando invece la parziale compensazione operata dal giudice di primo grado.
Pertanto, gli appelli non meritano accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza con condanna di tutti gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento delle spese in favore dell'appellata, e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (1.000.000,00- 2.000.000,00) come liquidate in dispositivo con una valutazione unitaria della lite nel minimo tariffario, tenuto conto della differenza posizione delle parti appellanti soccombenti.
PQM
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da , Parte_1 Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, , , avverso la sentenza n. 3630/2019 pubbl. il CP_3 CP_4 Controparte_5
03/10/2019 - non notificata, emessa dal Tribunale di Bari, così provvede:
1) Rigetta gli appelli proposti da Parte_1 Parte_1
, , , ; Parte_2 Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
11 2) Condanna , Parte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, , , in solido tra loro, al CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5
pagamento in favore delle delle spese processuali del presente Controparte_6
grado di giudizio che liquida in Euro 17.002,00 oltre accessori di legge.
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico di ognuno delle parti appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma
1-quater, D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.09.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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