Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 3661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3661 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1206/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1206/2023 r.g.a.c. TRA (C.F./P.IVA ), in persona dell'amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1 presentata e procura speciale alle liti in atti, dall'a
[...] si, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Tommaso Caravita, n. 10 ATTORE E Controparte_2
CONVENUTO contumace CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 10/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito di note scritte, cui per brevità si rinvia. RAGIONI DI FATTO E DI azione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio Parte_1 la esponendo che: Controparte_2 una d è titolare di concessione da parte dell' ; Controparte_3
- in data 14/2 un contratto avente ad oggetto la commercializzazione di giochi pubblici in punto gioco sportivo;
- il trattuale proseguiva regolarmente fino al 3 febbraio 2020, allorquando la s ddurre alcun giustificato motivo, non provvedeva CP_2
a versare quan a in ragione del predetto rapporto contrattuale, ed Pt_1 interrompeva anche il serviz raccolta delle scommesse, stipulando un nuovo contratto con altro operatore;
- integrando i comportamenti della convenuta il reato di appropriazione indebita, essa attrice sporgeva denuncia, dando luogo al procediment pendente innanzi al Tribunale di tro
[...]
, n.q. di amministratore della convenuta CP_4 CP_2 tera inviata a mezzo pec del 21/3/2020 chiedeva alla convenuta di riprendere la raccolta delle scommesse rappresentando che, in difetto, decorsi 30 giorni, il contratto si sarebbe definitivamente risolto con conseguente obbligo di pagamento della penale e del risarcimento del danno a norma degli artt. 8 e 11 del contratto. Sulla scorta di tali premesse, persistendo la condotta inadempiente, deduceva
- €.113.608,80, pari alla penale calcolata sul 20% del movimento medio giornaliero per ogni giorno di ritardo determinata in €.788,95 per giorni 144 dal 29/1/2020 e fino al 31/12/2020 con esclusione del periodo di chiusura forzata dovuto all'emergenza COVID (10/3/2020 – 14/6/2020);
- €.7.500,00 per i costi di Proroga Onerosa per l'anno 2020;
- €.3.000,00 per il costo dell'Acconto Canone Concessione per l'anno 2020;
- €.265,00 saldo Canone Concessione anno 2020;
- il tutto per un totale complessivo di €.124.373,80. Tanto dedotto, l'attrice chiedeva di:
“- Accertare e dichiarare la ontratto del 1/3/2013 per fatto, colpa e grave inadempimento della CP_2
- per l'effetto, condann in persona del legale CP_2 rapp.te p.t. al pagamento della somma di vero a quella diversa somma, maggiore e o minore che verrà ritenuta di giustizia, in favore della società attrice, oltre interessi legali, moratori ex art. 1284 IV comma CC dalla data della costituzione in mora fino al dì dell'effettivo soddisfo.
- con vittoria di spese e competenze di causa”. La convenuta, pur ritualmente evocata in giudizio, preferiva restare contumace. Dopo breve trattazione, all'odierna udienza del 10/04/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della CP_2 ritualmente citata e non comparsa. Nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Gli elementi di fatto dedotti a sostegno di essa risultano infatti documentalmente provati, avendo l'attrice versato in atti il contratto stipulato in data 14/2/2014, ed essendovi anche p mentato inadempimento. Della condotta illecita del n.q. di l.r. della convenuta, vi Controparte_4
è invero traccia nella sentenza di Vasto, ove si legge che il predetto, imputato del delitto di cui agli artt.81 co. 2, 646 e 61 n. 7 e 11 c.p., per essersi appropriato della somma di €.21.768,88 che avrebbe dovuto versare all'odierna attrice, nonché dell'ulteriore somma di €.5.000,00, offriva banco judicis la somma di €.4.000,00, ricevuta dal difensore delle costituite parti civili (l'odierna attrice e la Scommesse Italia srl) in conto del maggior avere, così determinando l'estinzione del reato ex art.162 ter c.p. Sebbene la menzionata decisione non contenga alcun positivo accertamento dei fatti di causa, essa attesta un comportamento dell'imputato che conferma, ancorchè indirettamente, gli illeciti perpetrati (non giustificandosi altrimenti la condotta riparatoria di cui si dà atto nella sentenza penale). A ciò aggiungasi che parte convenuta, nella presente sede, è rimasta contumace, così serbando un comportamento valutabile ex art.116 c.p.c. quale ulteriore decisiva conferma della fondatezza della domanda attorea. La convenuta deve pertanto essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di euro 142.160,68. All'importo indicato nell'atto introduttivo, da imputarsi, come ricordato in narrativa, in massima parte (€ 113.608,80) alla penale contrattuale, e per il residuo alle causali sopra meglio precisate, deve infatti aggiungersi la somma di.€ 17.768,88, pari alla differenza tra qu ttenuto indebitamente dalla convenuta e non riversato nelle casse della e la somma di €.4.000,00 versata nel corso Pt_1 dell'udienza penale all'esito uale veniva definito il procedimento pendente innanzi al Tribunale di Vasto. Vero è, infatti, che l'attrice formulava, in citazione, espressa riserva di agire in separata sede per recuperare il predetto importo, ma tale riserva tempestivamente scioglieva nelle note ex art.127 ter c.p.c., depositate per la prima udienza del 15.5.23, in esse reclamando la somma in questione. Sul complessivo ammontare di cui sopra saranno inoltre dovuti gli interessi al tasso legale dalla costituzione in mora e fino all'effettivo soddisfo. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed sì provvede:
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 per le causali di cui i somma di euro 142.160,68, o tasso legale dalla cos no all'effettivo soddisfo;
- condanna la al pagamento in favore della Controparte_2 Parte_1 delle spese di lite, c ro 786,00 per spese ed Euro compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge. Napoli, 10/04/2025
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo