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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2024, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 204/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al numero di ruolo 204/2024 R.G. tra
assistito e difeso dall'avv. Antonio Luigi Iannucci;
Parte_1
appellante e
, assistiti e Controparte_1
difesi dagli Avv.ti Luca Roiate e Luca Casciere;
appellati nonché nei confronti di
; Controparte_2
appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano, n. 15/2024
RGAC, comunicata a mezzo pec in data 15.01.2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 15/2024 il Tribunale di Avezzano rigettava tutte le domande proposte da e , i quali avevano lamentato un preteso illegittimo Parte_1 Controparte_2
utilizzo da parte degli resistenti e della Controparte_1 Controparte_1 strada privata che conduce al complesso residenziale, all'interno del quale sono edificate le unità immobiliari dei ricorrenti, chiedendone il relativo risarcimento danni subiti e subendi.
Con atto di citazione di appello depositato in data 05.03.2024, ha Parte_1
impugnato la predetta ordinanza.
Regolarmente comunicato il decreto del Presidente di Sezione di fissazione della prima udienza di comparizione del 09.10.2024 e di sostituzione con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante non depositava le note di trattazione entro il termine stabilito, per cui è stato disposto rinvio dell'udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c. con provvedimento regolarmente comunicato.
Alla successiva udienza del giorno 11.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., non sono state depositate le note di trattazione da parte dell'appellante.
La questione sottoposta alla disamina del Collegio va, quindi, definita con pronuncia, in rito, di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 2° comma c.p.c., che recita: “Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Invero, risulta per tabulas che l'appellante, pur avendo ricevuto regolare comunicazione della fissazione dell'udienza è comparso tardivamente oltre il termine indicato, ed a quella successiva ex art. 348 c.p.c., non è comparso. Deve dunque applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 cpc.
Invero l'inerzia processuale dell'appellante, che non è comparso alla udienza di discussione né a quella successiva fissata ex art. 348 c.p.c. impone la immediata decisione della controversia nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 20604/2008).
La dichiarazione di improcedibilità del gravame comporta altresì l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pag. 2/3 per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r.) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni proposte, come nel caso di specie, in epoca successiva al
31/1/2013.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori minimi, vista la scarsa complessità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
3) condanna la parte appellante al rimborso in favore degli appellati costituiti,
[...]
e , delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.984.00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Luca Roiate e Luca Casciere, difensori antistatari
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 204/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila in persona dei magistrati:
Francesco S. Filocamo Presidente
Silvia Rita Fabrizio Consigliere
Marco Bartoli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado, iscritta al numero di ruolo 204/2024 R.G. tra
assistito e difeso dall'avv. Antonio Luigi Iannucci;
Parte_1
appellante e
, assistiti e Controparte_1
difesi dagli Avv.ti Luca Roiate e Luca Casciere;
appellati nonché nei confronti di
; Controparte_2
appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Avezzano, n. 15/2024
RGAC, comunicata a mezzo pec in data 15.01.2024
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza n. 15/2024 il Tribunale di Avezzano rigettava tutte le domande proposte da e , i quali avevano lamentato un preteso illegittimo Parte_1 Controparte_2
utilizzo da parte degli resistenti e della Controparte_1 Controparte_1 strada privata che conduce al complesso residenziale, all'interno del quale sono edificate le unità immobiliari dei ricorrenti, chiedendone il relativo risarcimento danni subiti e subendi.
Con atto di citazione di appello depositato in data 05.03.2024, ha Parte_1
impugnato la predetta ordinanza.
Regolarmente comunicato il decreto del Presidente di Sezione di fissazione della prima udienza di comparizione del 09.10.2024 e di sostituzione con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., l'appellante non depositava le note di trattazione entro il termine stabilito, per cui è stato disposto rinvio dell'udienza ex art. 348, comma 2, c.p.c. con provvedimento regolarmente comunicato.
Alla successiva udienza del giorno 11.12.2024, per la quale veniva disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., non sono state depositate le note di trattazione da parte dell'appellante.
La questione sottoposta alla disamina del Collegio va, quindi, definita con pronuncia, in rito, di improcedibilità ai sensi dell'art. 348 2° comma c.p.c., che recita: “Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza
l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
Invero, risulta per tabulas che l'appellante, pur avendo ricevuto regolare comunicazione della fissazione dell'udienza è comparso tardivamente oltre il termine indicato, ed a quella successiva ex art. 348 c.p.c., non è comparso. Deve dunque applicarsi il meccanismo processuale di cui all'art. 348 cpc.
Invero l'inerzia processuale dell'appellante, che non è comparso alla udienza di discussione né a quella successiva fissata ex art. 348 c.p.c. impone la immediata decisione della controversia nel rispetto del principio di ragionevole durata del processo ribadito dalle Sezioni Unite (Cass. 20604/2008).
La dichiarazione di improcedibilità del gravame comporta altresì l'applicazione della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 (comma introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012), posto che detta sanzione (costituita dal versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto pag. 2/3 per l'impugnazione) si applica (comma 18 dello stesso art.
1. l cit) “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data (1/1/2013 n.d.r.) di entrata in vigore della presente legge”, locuzione che va interpretata (Cass. n. 26566/2013) come riferita anche alle impugnazioni proposte, come nel caso di specie, in epoca successiva al
31/1/2013.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo alla stregua del D.M. 55/2015, aggiornate con D.M. 147/2022, valori minimi, vista la scarsa complessità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione;
3) condanna la parte appellante al rimborso in favore degli appellati costituiti,
[...]
e , delle spese del presente grado del giudizio, Controparte_1 Controparte_1 che liquida in € 1.984.00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Luca Roiate e Luca Casciere, difensori antistatari
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11.12.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Bartoli Francesco S. Filocamo
pag. 3/3