TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4676/2022 promossa da:
Parte_1
c.f. C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cimino con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito a Venezia-Mestre, via Torino n. 186
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
_1
c.f./p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Baldon con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in EN VA (PD), via Risorgimento n. 14
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE-OPPONENTE : come da atto di citazione Parte_1 in opposizione.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA come da nota conclusionale _1 autorizzata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27 maggio 2022, la società _1
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto ad di pagare l'importo di _1 Parte_1 euro 13.635,60 inclusa iva al 10% portato dalla fattura n. 181 del 31.08.2021 relativa a lavori di fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese del monitorio.
allegava nel ricorso che l'ingiunto, in risposta al sollecito di pagamento del _1
02.03.2022, con pec del 07.03.2022, aveva riconosciuto il proprio debito in quanto aveva richiesto una dilazione di pagamento della fatture in 3 rate, senza poi versare alcunchè.
Il Tribunale di Padova, in data 06.06.2022, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 13.635,60, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione allegando che le lavorazioni di carpenteria metallica erano state eseguite in un immobile sito a Este, via Bovolare n. 8; che tale fabbricato era in gestione alla società L.B.M. s.r.l., d'ora in poi BM, di cui lui era socio e legale rappresentante;
che era stata BM a commissionare i lavori di carpenteria a Fera;
che quest'ultima aveva predisposto un preventivo di euro 48.250,00 che era stato accettato da BM;
che il preventivo prevedeva i seguenti termini di pagamento: 30% di anticipo,
40% alla consegna e 30% a 30 giorni dalla data di fattura a saldo, nonché che BM avrebbe pagato il primo acconto e che il general contractor avrebbe Controparte_2 pagato il secondo acconto ed il saldo nell'ambito di un'operazione di c.d. “sconto in fattura”; in caso di mancato pagamento da parte del general contractor vi avrebbe provveduto BM.
Stante le inadempienze del general contractor, BM aveva interrotto il rapporto con quest'ultimo ed era rimasta l'unica interlocutrice di . _1
Il sosteneva che si era resa inadempiente all'obbligazione di trasporto del Pt_1 _1 materiale e che, per tale ragione, il trasporto era stato organizzato e pagato da BM;
e che, nonostante non avesse completato la consegna dell'opera, era stato pagato _1
anche il secondo acconto ma che la convenuta, ad agosto 2021, aveva preteso il pagamento del saldo.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il rapporto contrattuale era intercorso con BM;
l'inadempimento di in quanto non aveva provveduto a _1
2 consegnare la capriata del tetto principale del fienile, la capriata del granaio e la trave di sostegno del granaio;
e l'inesigibilità del credito. Eccepiva, infine, l'estinzione del credito vantato da per compensazione con il credito relativo al costo sostenuto per _1 il trasporto del materiale pari ad euro 1.047,96.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo e assumeva che il contratto di _1 cui al preventivo n. 110 del 13.05.2021 originariamente era stato concluso con il
; che aveva iniziato a consegnare i materiali in cantiere a giugno 2021; Pt_1 _1 che a luglio 2021 il aveva chiesto a di intestare il contratto alla BM per Pt_1 _1 poter usufruire delle agevolazioni fiscali e della cessione del credito nell'ambito del superbonus 110%. Era stato così che in data 02.07.2021 nel preventivo era stato precisato che la prima fattura di acconto sarebbe stata emessa ed intestata a BM, mentre il secondo acconto e il saldo sarebbero stati pagati dalla quale Controparte_2 general contractor nell'ambito della pratica del superbonus, con l'espresso accordo che in caso di mancato pagamento da parte del general contractor vi avrebbe provveduto
BM.
La prima fattura di euro 15.992,50 pari al 30% era stata emessa in data 26.07.2021 a
BM e da quest'ultima pagata.
Ad agosto 2021, l'attore aveva comunicato che la cessione del credito non era più percorribile e che le opere sarebbero proseguite su suo incarico e da lui pagate al fine di ottenere le agevolazioni del sisma bonus.
In data 24.08.2021 era stata, quindi, emessa la fattura n. 162 intestata al di Pt_1 euro 18.180,00, che era stata pagata dall'attore parzialmente il giorno seguente e saldata a febbraio 2022.
Confermava che non erano state consegnate la capriata del tetto principale del fienile, la capriata del granaio e la trave di sostegno del granaio ma asseriva che ciò era dipeso dal fatto che l'impresa edile non aveva completato le opere che dovevano precedere la posa delle capriate. Proprio in ragione di ciò le parti ad agosto 2021 si erano accordate per il pagamento dei lavori sino a quel momento eseguiti.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali e ctu affidata all'ing. Persona_1
3 1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che è documentale che, in risposta all'intimazione di pagamento del
02.03.2022 (doc. 2 monit.), l'attore ha implicitamente riconosciuto il proprio debito con mail del 7 marzo 2022 con la quale ha chiesto una dilazione di pagamento della fattura n. 181 del 31.08.2021 azionata in via monitoria, in tre rate (doc. 3 monit.).
Ciò stabilito si rileva che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o
è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Onere della prova che gravava sul e che non è stato assolto. Pt_1
3. Eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Anzi gli elementi emersi nel corso del giudizio consentono di affermare con certezza che titolare passivo dell'obbligazione di pagamento azionata da è l'ingiunto. _1
3.1.
I fatti emersi nel corso del giudizio:
4 - su richiesta di , ha predisposto il preventivo n. 110 del _1 Parte_1
13.05.2021 avente ad oggetto la fornitura e posa di opere in carpenteria metallica presso un immobile sito ad Este (doc. 1 att. – preventivo predisposto con destinatario
) di cui il era proprietario (v. doc. 15 att.); Parte_1 Pt_1
- ha iniziato l'esecuzione del contratto a giugno 2021 (v. d.d.t. n. 249 del _1
21.06.2021 e n. 260 del 28.06.2021 – doc. 2 conv.; nonché rif. a questi d.d.t. nella fattura n. 128 del 26.07.2021 intestata a BM - doc. 3 att.), circostanza che consente di presumere che il , prima di tali consegne, avesse accettato il preventivo di;
Pt_1 _1
- in data 02.07.2021 ha accettato il subentro di BM (di cui il è socio _1 Pt_1
e legale rappresentante) nel rapporto (v. doc. 1 att. in cui BM precisa che la fattura relativa al primo acconto doveva essere intestata a lei, mentre le fatture relative al secondo acconto e al saldo a quale “general contractor per il 110%” della fattura relativa al secondo Controparte_2 acconto e del saldo, con la previsione che in caso di mancato pagamento da parte del “general contractor”, vi avrebbe provveduto BM);
- in data 26.07.2021 ha emesso la fattura n. 128 di euro 15.922,50 (= euro _1
14.475,00 + iva al 10%) pari all'acconto del 30% del prezzo pattuito (doc. 3 att.);
- la fattura è stata regolarmente pagata da BM mediante 3 bonifici (il primo di euro
6.000,00 del 07.07.2021; il secondo di euro 6.200,00 del 16.07.2021 ed il terzo di euro 3.772,50
(anziché euro 3.722.50) del 16.08.2021 - doc. 2 att.);
- in data 24.08.2021 ha emesso la fattura n. 162 di euro 18.180,80 (=euro _1
16.528,00 + iva al 10%) intestata al con l'indicazione “Art. 119, D.L. n. Pt_1
34/2020 comma 4, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020” (doc. 6 conv.), dicitura relativa al “sisma bonus”;
- in data 25.08.2021 l'attore ha corrisposto a la somma di euro 3.000,00 _1 mediante bonifico con la seguente causale: “ACCONTO SU CONTRATTO SISMA
BONUS FABB. ESTE VIA BOVOLARE 8” (doc. 7 conv. - tale pagamento dimostra che ad agosto 2021 l'obiettivo del era ottenere il “sisma bonus” che, com'è noto, il contribuente Pt_1
può ottenere dimostrando non solo di essere il destinatario della fattura ma altresì il soggetto che ha eseguito il bonifico “parlante”);
- in data 31.08.2021 ha emesso la fattura n. 181 di euro 12.396,00 + iva al _1
10% intestata all'attore sempre con l'indicazione “Art. 119, D.L. n. 34/2020
5 comma 4, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020” (doc. 9 conv.) poi azionata in via monitoria, con scadenza al 30.09.2021;
- in data 08.09.2021 ( l.r. di ) ha scritto al : “Non Per_2 Pt_2 _1 Pt_1 vedo pagata la prima fattura,” (il riferimento è alla fattura n. 162) “gli accordi erano che appena avevamo sistemato la dicitura la fattura veniva pagata” (doc.
10 conv. messaggio whatsapp);
- non risultano contestazioni da parte del;
Pt_1
- in data 20.09.2021, in data 01.10.2021, in data 04.10.2021 (messaggi whatsapp
– doc. 12 conv.); in data 02.11.2021 (doc. 13 conv.); in data 09.11.2021 (doc.
14 conv.) ha richiesto al il pagamento delle fatture;
_1 Pt_1
- non solo non risultano contestazioni da parte del ma anzi risulta che in Pt_1 data 22.09.2021 il ha nuovamente (implicitamente) riconosciuto il Pt_1 proprio debito, riconoscendo altresì di esser lui il committente delle opere (v. mail doc. 16 conv. in cui l'attore ha scritto: ”Buongiorno, come già anticipato telefonicamente più volte procederemo al pagamento SOLO ESCLUSIVAMENTE nel Momento in cui il commercialista e
l'ingegnere mi danno l'OK perché come già spiegato non posso permettermi di perdere il Pt_3
motivo per il quale vi abbiamo commissionato questa opera. Inviato da iPhone
[...]
Per.ind ”; v. anche doc. 17 conv. - messaggio whatsapp del 02.11.2021 della moglie Parte_1
del che scrive che vi è l'intenzione di pagare ma che manca la liquidità “…noi sappiamo Pt_1
quando dobbiamo saldarle e vogliamo pagarla. Purtroppo sto aspettando degli incassi che già
dovevano arrivare. Se purtroppo attende noi a breve paghiamo. Sono desolata ma per ora più di questo non so dirle. Poi le sue fatture rientrano nel sisma bonus quindi gliele paghiamo visto che
dopo il visto di conformità poi possiamo chiedere un acconto. Ci siamo ritrovati in una condizione pessima”);
- la fattura n. 162 del 24.08.2021 è stata infine pagata a febbraio 2022.
3.2.
Tutti i fatti elencati dimostrano che, dopo l'accordo del 02.07.2021 tra e BM, è _1 intervenuto un nuovo accordo, verosimilmente ad agosto 2021, con il quale le odierne parti in causa hanno pattuito che il rapporto sarebbe proseguito con il al quale Pt_1 dovevano essere intestate le fatture e il quale avrebbe provveduto al pagamento.
4. L'inadempimento contestato a . _1
4.1.
6 Il ha contestato esclusivamente (v. citazione e memoria n. 1) i seguenti Pt_1 inadempimenti: a) il mancato trasporto dei materiali;
b) la mancata consegna della capriata del tetto principale del fienile, della capriata del granaio e della trave di sostegno del granaio.
Nessun altro inadempimento risulta contestato dal . Pt_1
Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione (art. 115
c.p.c.), era esonerata dal fornire prova di aver eseguito tutte le altre prestazioni. _1
4.2.
Ciò posto si rileva che l'ingiunto nel corso delle operazioni peritali ha contestato l'esecuzione dell'elaborato 3d e della verniciatura della carpenteria metallica consegnata in cantiere.
Si tratta di contestazione tardiva e irrituale e, pertanto, inammissibile.
4.3.
Ciò stabilito si rileva che, sebbene il quesito faccia generico riferimento alle “opere non realizzate da , oggetto delle indagini affidate al CTU erano solo le opere sulla _1 cui mancata esecuzione le parti concordavano e cioè la capriata del tetto principale del fienile, la capriata del granaio e la trave di sostegno del granaio (v. ordinanza del
25.03.2024, verbale d'udienza del 28.03.2024 e del 24.05.2024; dai quali emerge chiaramente che tra le parti era controverso esclusivamente il quantitativo di materiale di carpenteria metallica non fornito).
4.4.
Tuttavia, il CTU ha stimato anche il valore della verniciatura delle opere di carpenteria consegnate da . _1
Della valutazione del CTU in merito a lavorazioni non specificamente contestate dall'attore nella prima difesa utile (la citazione ma neppure nella memoria n. 1) non si terrà alcun conto.
4.5.
Si ritiene, invece, di tener conto della stima operata dal CTU in merito al trasporto per le seguenti ragioni.
E' documentale che il trasporto dei materiali in cantiere era a carico di (doc. 1 att. _1 pag. 2 “TRASPORTO INCLUSO”).
E' pacifico che non ha eseguito il trasporto a cui ha provveduto BM. _1
7 Infatti, il sin dalla citazione ha contestato che , pur essendovi obbligata, Pt_1 _1 non aveva provveduto al trasporto dei materiali in cantiere ed ha allegato che il trasporto era stato in realtà eseguito da BM (v. citazione).
Sempre in citazione l'ingiunto ha eccepito l'estinzione (parziale) per compensazione del credito vantato da a titolo di corrispettivo con il credito relativo al costo del _1 trasporto.
Detta eccezione era chiaramente infondata in quanto essendo stata BM a sostenere detto costo, il non era titolare di alcun credito risarcitorio da inadempimento Pt_1 contrattuale da opporre in compensazione a . _1
Ciò detto, si rileva che il in memoria n. 1 ha dedotto di aver interesse Pt_1 all'accertamento del minor valore delle opere, tra cui il trasporto “le cui spese erano state sostenute da BM sebbene da contratto fossero a carico di ”. _1
Si ritiene, pertanto, che l'ingiunto abbia in ogni caso chiesto che nella determinazione del credito residuo di si tenesse conto del fatto che quest'ultima non aveva _1 provveduto al trasporto dei materiali in cantiere.
5. Ammontare del credito residuo di _1
Il CTU ha stabilito che ha consegnato ed installato 13.020 kg di carpenteria _1 metallica e non ha consegnato kg 2.216, dato sul quale i ccttpp hanno concordato, e ha chiarito che nel determinare il peso del materiale, si deve considerare l'incidenza delle saldature “che nel caso specifico di saldatura ad angolo il peso del materiale di apporto può essere stimato pari a circa lo (0.40%-0.50% del peso trave finita e per una saldatura a completa penetrazione 0,50%-0,80%)”.
Ha, quindi, stimato in 2.227 kg = 2.216 + (0,5%x2.216 kg) il peso del materiale non consegnato.
Conseguentemente, il corrispettivo pattuito di euro 48.250,00 + iva va diminuito dell'importo non dovuto per il materiale non fornito pari ad euro 7.015,05 (=
2.227x3,15 euro/kg) e dell'importo di euro 1.277,41 per il trasporto non eseguito, somma che il CTU ha dichiarato essere congrua e al di sotto della percentuale di incidenza del trasporto rispetto all'importo dei lavori di cui al Prezziario della Regione
Veneto 2021 che sarebbe pari al 4%.
8 Si ritiene, quindi, che il corrispettivo spettante a per le opere eseguite, ammonti _1 ad euro 39.957,54 (=48.250,00 -7.015,05 – 1.277,41) + iva al 10% pari ad euro
43.953,29 inclusa iva.
Ciò posto, si rileva che ha già ricevuto pagamenti per euro 34.153,30 (=6.000,00+ _1
6.200,00 + 3.772,50 + 3.000,00 + 15.180,80 – v. docc. 2 att. e docc. 7 e 22 conv.).
Il debito residuo, quindi, è pari ad euro 9.799,99 (=43.953,29-34.153,30), inclusa iva.
6.
L'opposizione, quindi, risulta già parzialmente fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Eccezione di inesigibilità del credito.
E' incontroverso, oltre che documentale (doc. 1 att.), che le parti aveva concordato i seguenti termini di pagamento: 30% a titolo di anticipo (=euro 14.475,00 + iva), 40% alla consegna (=euro 19.300,00 + iva) e 30% a titolo di saldo (=euro 14.475,00 + iva) a 30 giorni dalla data della fattura.
L'eccezione si fonda sul fatto incontroverso e, comunque, accertato nel presente giudizio che non ha provveduto all'integrale consegna delle opere commissionate. _1
7.1.
Ciò posto si rileva che la convenuta ha dedotto che nel corso dell'esecuzione del contratto, si era verificata l'impossibilità di procedere alla consegna delle capriate del tetto perché l'impresa esecutrice delle opere murarie era in ritardo con i lavori.
Detta circostanza risulta dimostrata dal messaggio whatsapp inviato dal a Pt_1
l.r. di in data 26.08.2021 nel quale il primo scrive: “Ciao Parte_4 _1
, martedì prossimo chiudo le pareti in cartongesso del secondo impalcato, Per_2 sarebbe il caso che venissi a farti i rilievi per la capriata del tetto che serve in cantiere per il 05.10.2021” (doc. 21 conv.)
Per tale ragione le parti si sarebbero accordate per il pagamento di quanto sino a quel momento consegnato;
e che, quindi, con la fattura azionata in via monitoria, _1 avrebbe fatturato non il saldo dell'intero corrispettivo pattuito, ma il corrispettivo dovuto per le opere sino a quel momento consegnate ed installate.
Al riguardo si rileva che ha azionato in via monitoria la fattura n. 181 del _1
31.08.2021 di euro 12.396,00 + iva (=euro 13.635,60 inclusa iva); e che precedentemente risultano emesse e pagate le fatture n. 128 del 26.07.2021 di euro
9 14.475,00 + iva (= euro 15.922,50) e n. 162 del 24.08.2021 di euro 16.528,00 + iva
(=euro 18.180,80).
Sommando le fatture, l'importo complessivamente fatturato (euro 43.399,00 + iva) è inferiore al prezzo pattuito per l'intera opera (euro 48.250,00 + iva).
Tale fatto, da un lato, consente di escludere che con la fattura azionata in via _1 monitoria abbia addebitato al il saldo del corrispettivo pattuito per le opere;
Pt_1 dall'altro, consente di presumere che la convenuta abbia fatturato solo le quantità (da lei unilateralmente stabilite) di materiali sino ad allora fornite e posate.
Il fatto poi che la fattura n. 162 sia stata pagata dal in data 01.02.2022 (doc. Pt_1
22 conv.), nonostante in base agli accordi nessun ulteriore pagamento, oltre all'acconto del 30%, dovesse essere corrisposto sino alla (completa) consegna, consente di presumere che gli originari accordi tra le parti in merito ai termini di pagamento, siano stati in seguito modificati nei termini indicati da . _1
Conclusione che è avvalorata dallo scambio di messaggi whatsapp tra il e il Pt_1
(l.r. di ) del 19 agosto 2021 (doc. 11 conv. – : … ti ho mandato Pt_2 _1 Parte_5 Pt_1
la fattura che corrisponde al 40 per cento come da preventivo questa ha pagamento vista fattura”; : Pt_1
“Ok hai aggiornato i pesi a quanto effettivamente fornito …?”; :“Si”; :“Ok dopo la Parte_5 Pt_1 verifico”; :“Anticipo è stato calcolato su tutto. Mentre il 40 per cento sul peso consegnato”), Parte_5 da cui emerge che le parti si erano accordate nel senso che il pagasse il 40% Pt_1
CP_
+ 30% di quanto era stato fino ad allora fornito (v. anche mail del 21.09.2021 in cui scrive:
“Restano da fatturare euro 4.851,00 + iva che sono il 70% (40+30%) del materiale non ancora consegnato”
– doc. 15 conv.).
Nonché dal fatto che il , come si è detto, ha più volte riconosciuto il proprio Pt_1 debito.
L'eccezione di inesigibilità del credito è, quindi, infondata e va, pertanto, rigettata.
8.
Si ritiene, pertanto, che l'ingiunto debba essere condannato a pagare a la somma _1 di euro 9.799,99, inclusa iva, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura (30.09.2021) al saldo.
9.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 secondo il criterio del
10 decisum per tutte le fasi (919+777+1.680+1.701=5.077), seguono la soccombenza, incluse quelle di ctu e di ctp (euro 534,40 di cui alla fattura n. 3 del 04.03.2025 depositata da in data 11.03.2025). _1
10.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva che nelle more del presente procedimento, il
, per non perdere il beneficio fiscale, ha pagato la fattura azionata in via Pt_1 monitoria da con riserva di ripetizione (doc. 8 att. – bonifico di euro 13.635,60 del _1
30.12.2022) e che all'udienza del 7 maggio 2024, prima della ctu, ha formulato la _1 seguente proposta conciliativa: “restituzione all'attore-opponente dell'importo di euro
3.000,00 e abbandono del giudizio a spese compensate”.
Questa proposta non è stata accettata dal . Pt_1
Si ritiene, pertanto, che le spese del processo maturate dopo la formulazione della predetta proposta (una parte delle spese della fase istruttoria, le spese di ctu e di ctp e della fase decisionale) vanno, in ogni caso, integralmente poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 primo co. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4676/2022 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1369/2022 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 6 giugno 2022;
2) Condanna l'attore-opponente a pagare alla convenuta-opposta la somma di euro
9.799,99, inclusa iva, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura (30.09.2021) al saldo.
3) Condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.611,40 di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 534,40 per spese, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
4) Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore-opponente.
Padova, lì 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Irene Cecchetto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4676/2022 promossa da:
Parte_1
c.f. C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cimino con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito a Venezia-Mestre, via Torino n. 186
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
_1
c.f./p.iva P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Baldon con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima sito in EN VA (PD), via Risorgimento n. 14
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE-OPPONENTE : come da atto di citazione Parte_1 in opposizione.
PER PARTE CONVENUTA-OPPOSTA come da nota conclusionale _1 autorizzata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27 maggio 2022, la società _1
d'ora in poi , chiedeva che fosse ingiunto ad di pagare l'importo di _1 Parte_1 euro 13.635,60 inclusa iva al 10% portato dalla fattura n. 181 del 31.08.2021 relativa a lavori di fornitura e posa in opera di struttura in carpenteria metallica, oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo e spese del monitorio.
allegava nel ricorso che l'ingiunto, in risposta al sollecito di pagamento del _1
02.03.2022, con pec del 07.03.2022, aveva riconosciuto il proprio debito in quanto aveva richiesto una dilazione di pagamento della fatture in 3 rate, senza poi versare alcunchè.
Il Tribunale di Padova, in data 06.06.2022, emetteva, quindi, il decreto con cui ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di euro 13.635,60, oltre agli interessi moratori e alle spese del monitorio.
L'ingiunto ha proposto opposizione allegando che le lavorazioni di carpenteria metallica erano state eseguite in un immobile sito a Este, via Bovolare n. 8; che tale fabbricato era in gestione alla società L.B.M. s.r.l., d'ora in poi BM, di cui lui era socio e legale rappresentante;
che era stata BM a commissionare i lavori di carpenteria a Fera;
che quest'ultima aveva predisposto un preventivo di euro 48.250,00 che era stato accettato da BM;
che il preventivo prevedeva i seguenti termini di pagamento: 30% di anticipo,
40% alla consegna e 30% a 30 giorni dalla data di fattura a saldo, nonché che BM avrebbe pagato il primo acconto e che il general contractor avrebbe Controparte_2 pagato il secondo acconto ed il saldo nell'ambito di un'operazione di c.d. “sconto in fattura”; in caso di mancato pagamento da parte del general contractor vi avrebbe provveduto BM.
Stante le inadempienze del general contractor, BM aveva interrotto il rapporto con quest'ultimo ed era rimasta l'unica interlocutrice di . _1
Il sosteneva che si era resa inadempiente all'obbligazione di trasporto del Pt_1 _1 materiale e che, per tale ragione, il trasporto era stato organizzato e pagato da BM;
e che, nonostante non avesse completato la consegna dell'opera, era stato pagato _1
anche il secondo acconto ma che la convenuta, ad agosto 2021, aveva preteso il pagamento del saldo.
Eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto il rapporto contrattuale era intercorso con BM;
l'inadempimento di in quanto non aveva provveduto a _1
2 consegnare la capriata del tetto principale del fienile, la capriata del granaio e la trave di sostegno del granaio;
e l'inesigibilità del credito. Eccepiva, infine, l'estinzione del credito vantato da per compensazione con il credito relativo al costo sostenuto per _1 il trasporto del materiale pari ad euro 1.047,96.
Chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la quale contestava l'assunto attoreo e assumeva che il contratto di _1 cui al preventivo n. 110 del 13.05.2021 originariamente era stato concluso con il
; che aveva iniziato a consegnare i materiali in cantiere a giugno 2021; Pt_1 _1 che a luglio 2021 il aveva chiesto a di intestare il contratto alla BM per Pt_1 _1 poter usufruire delle agevolazioni fiscali e della cessione del credito nell'ambito del superbonus 110%. Era stato così che in data 02.07.2021 nel preventivo era stato precisato che la prima fattura di acconto sarebbe stata emessa ed intestata a BM, mentre il secondo acconto e il saldo sarebbero stati pagati dalla quale Controparte_2 general contractor nell'ambito della pratica del superbonus, con l'espresso accordo che in caso di mancato pagamento da parte del general contractor vi avrebbe provveduto
BM.
La prima fattura di euro 15.992,50 pari al 30% era stata emessa in data 26.07.2021 a
BM e da quest'ultima pagata.
Ad agosto 2021, l'attore aveva comunicato che la cessione del credito non era più percorribile e che le opere sarebbero proseguite su suo incarico e da lui pagate al fine di ottenere le agevolazioni del sisma bonus.
In data 24.08.2021 era stata, quindi, emessa la fattura n. 162 intestata al di Pt_1 euro 18.180,00, che era stata pagata dall'attore parzialmente il giorno seguente e saldata a febbraio 2022.
Confermava che non erano state consegnate la capriata del tetto principale del fienile, la capriata del granaio e la trave di sostegno del granaio ma asseriva che ciò era dipeso dal fatto che l'impresa edile non aveva completato le opere che dovevano precedere la posa delle capriate. Proprio in ragione di ciò le parti ad agosto 2021 si erano accordate per il pagamento dei lavori sino a quel momento eseguiti.
Chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita con acquisizione delle produzioni documentali e ctu affidata all'ing. Persona_1
3 1.
Ciò premesso, si rileva che è noto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale.
Incombe, quindi, sul convenuto opposto l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, mentre sarà l'attore opponente a dover dedurre e provare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dal creditore.
Il giudizio, inoltre, non è limitato al semplice controllo di legittimità della pronuncia del decreto ingiuntivo ma dà vita ad un giudizio di cognizione piena nell'ambito del quale il giudice deve esaminare compiutamente il rapporto controverso.
2.
Ciò detto, si rileva che è documentale che, in risposta all'intimazione di pagamento del
02.03.2022 (doc. 2 monit.), l'attore ha implicitamente riconosciuto il proprio debito con mail del 7 marzo 2022 con la quale ha chiesto una dilazione di pagamento della fattura n. 181 del 31.08.2021 azionata in via monitoria, in tre rate (doc. 3 monit.).
Ciò stabilito si rileva che la ricognizione di debito non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o
è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento.
Onere della prova che gravava sul e che non è stato assolto. Pt_1
3. Eccezione di carenza di legittimazione passiva.
Anzi gli elementi emersi nel corso del giudizio consentono di affermare con certezza che titolare passivo dell'obbligazione di pagamento azionata da è l'ingiunto. _1
3.1.
I fatti emersi nel corso del giudizio:
4 - su richiesta di , ha predisposto il preventivo n. 110 del _1 Parte_1
13.05.2021 avente ad oggetto la fornitura e posa di opere in carpenteria metallica presso un immobile sito ad Este (doc. 1 att. – preventivo predisposto con destinatario
) di cui il era proprietario (v. doc. 15 att.); Parte_1 Pt_1
- ha iniziato l'esecuzione del contratto a giugno 2021 (v. d.d.t. n. 249 del _1
21.06.2021 e n. 260 del 28.06.2021 – doc. 2 conv.; nonché rif. a questi d.d.t. nella fattura n. 128 del 26.07.2021 intestata a BM - doc. 3 att.), circostanza che consente di presumere che il , prima di tali consegne, avesse accettato il preventivo di;
Pt_1 _1
- in data 02.07.2021 ha accettato il subentro di BM (di cui il è socio _1 Pt_1
e legale rappresentante) nel rapporto (v. doc. 1 att. in cui BM precisa che la fattura relativa al primo acconto doveva essere intestata a lei, mentre le fatture relative al secondo acconto e al saldo a quale “general contractor per il 110%” della fattura relativa al secondo Controparte_2 acconto e del saldo, con la previsione che in caso di mancato pagamento da parte del “general contractor”, vi avrebbe provveduto BM);
- in data 26.07.2021 ha emesso la fattura n. 128 di euro 15.922,50 (= euro _1
14.475,00 + iva al 10%) pari all'acconto del 30% del prezzo pattuito (doc. 3 att.);
- la fattura è stata regolarmente pagata da BM mediante 3 bonifici (il primo di euro
6.000,00 del 07.07.2021; il secondo di euro 6.200,00 del 16.07.2021 ed il terzo di euro 3.772,50
(anziché euro 3.722.50) del 16.08.2021 - doc. 2 att.);
- in data 24.08.2021 ha emesso la fattura n. 162 di euro 18.180,80 (=euro _1
16.528,00 + iva al 10%) intestata al con l'indicazione “Art. 119, D.L. n. Pt_1
34/2020 comma 4, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020” (doc. 6 conv.), dicitura relativa al “sisma bonus”;
- in data 25.08.2021 l'attore ha corrisposto a la somma di euro 3.000,00 _1 mediante bonifico con la seguente causale: “ACCONTO SU CONTRATTO SISMA
BONUS FABB. ESTE VIA BOVOLARE 8” (doc. 7 conv. - tale pagamento dimostra che ad agosto 2021 l'obiettivo del era ottenere il “sisma bonus” che, com'è noto, il contribuente Pt_1
può ottenere dimostrando non solo di essere il destinatario della fattura ma altresì il soggetto che ha eseguito il bonifico “parlante”);
- in data 31.08.2021 ha emesso la fattura n. 181 di euro 12.396,00 + iva al _1
10% intestata all'attore sempre con l'indicazione “Art. 119, D.L. n. 34/2020
5 comma 4, convertito con modificazioni, dalla L. n. 77/2020” (doc. 9 conv.) poi azionata in via monitoria, con scadenza al 30.09.2021;
- in data 08.09.2021 ( l.r. di ) ha scritto al : “Non Per_2 Pt_2 _1 Pt_1 vedo pagata la prima fattura,” (il riferimento è alla fattura n. 162) “gli accordi erano che appena avevamo sistemato la dicitura la fattura veniva pagata” (doc.
10 conv. messaggio whatsapp);
- non risultano contestazioni da parte del;
Pt_1
- in data 20.09.2021, in data 01.10.2021, in data 04.10.2021 (messaggi whatsapp
– doc. 12 conv.); in data 02.11.2021 (doc. 13 conv.); in data 09.11.2021 (doc.
14 conv.) ha richiesto al il pagamento delle fatture;
_1 Pt_1
- non solo non risultano contestazioni da parte del ma anzi risulta che in Pt_1 data 22.09.2021 il ha nuovamente (implicitamente) riconosciuto il Pt_1 proprio debito, riconoscendo altresì di esser lui il committente delle opere (v. mail doc. 16 conv. in cui l'attore ha scritto: ”Buongiorno, come già anticipato telefonicamente più volte procederemo al pagamento SOLO ESCLUSIVAMENTE nel Momento in cui il commercialista e
l'ingegnere mi danno l'OK perché come già spiegato non posso permettermi di perdere il Pt_3
motivo per il quale vi abbiamo commissionato questa opera. Inviato da iPhone
[...]
Per.ind ”; v. anche doc. 17 conv. - messaggio whatsapp del 02.11.2021 della moglie Parte_1
del che scrive che vi è l'intenzione di pagare ma che manca la liquidità “…noi sappiamo Pt_1
quando dobbiamo saldarle e vogliamo pagarla. Purtroppo sto aspettando degli incassi che già
dovevano arrivare. Se purtroppo attende noi a breve paghiamo. Sono desolata ma per ora più di questo non so dirle. Poi le sue fatture rientrano nel sisma bonus quindi gliele paghiamo visto che
dopo il visto di conformità poi possiamo chiedere un acconto. Ci siamo ritrovati in una condizione pessima”);
- la fattura n. 162 del 24.08.2021 è stata infine pagata a febbraio 2022.
3.2.
Tutti i fatti elencati dimostrano che, dopo l'accordo del 02.07.2021 tra e BM, è _1 intervenuto un nuovo accordo, verosimilmente ad agosto 2021, con il quale le odierne parti in causa hanno pattuito che il rapporto sarebbe proseguito con il al quale Pt_1 dovevano essere intestate le fatture e il quale avrebbe provveduto al pagamento.
4. L'inadempimento contestato a . _1
4.1.
6 Il ha contestato esclusivamente (v. citazione e memoria n. 1) i seguenti Pt_1 inadempimenti: a) il mancato trasporto dei materiali;
b) la mancata consegna della capriata del tetto principale del fienile, della capriata del granaio e della trave di sostegno del granaio.
Nessun altro inadempimento risulta contestato dal . Pt_1
Pertanto, per il principio dell'onere di tempestiva e specifica contestazione (art. 115
c.p.c.), era esonerata dal fornire prova di aver eseguito tutte le altre prestazioni. _1
4.2.
Ciò posto si rileva che l'ingiunto nel corso delle operazioni peritali ha contestato l'esecuzione dell'elaborato 3d e della verniciatura della carpenteria metallica consegnata in cantiere.
Si tratta di contestazione tardiva e irrituale e, pertanto, inammissibile.
4.3.
Ciò stabilito si rileva che, sebbene il quesito faccia generico riferimento alle “opere non realizzate da , oggetto delle indagini affidate al CTU erano solo le opere sulla _1 cui mancata esecuzione le parti concordavano e cioè la capriata del tetto principale del fienile, la capriata del granaio e la trave di sostegno del granaio (v. ordinanza del
25.03.2024, verbale d'udienza del 28.03.2024 e del 24.05.2024; dai quali emerge chiaramente che tra le parti era controverso esclusivamente il quantitativo di materiale di carpenteria metallica non fornito).
4.4.
Tuttavia, il CTU ha stimato anche il valore della verniciatura delle opere di carpenteria consegnate da . _1
Della valutazione del CTU in merito a lavorazioni non specificamente contestate dall'attore nella prima difesa utile (la citazione ma neppure nella memoria n. 1) non si terrà alcun conto.
4.5.
Si ritiene, invece, di tener conto della stima operata dal CTU in merito al trasporto per le seguenti ragioni.
E' documentale che il trasporto dei materiali in cantiere era a carico di (doc. 1 att. _1 pag. 2 “TRASPORTO INCLUSO”).
E' pacifico che non ha eseguito il trasporto a cui ha provveduto BM. _1
7 Infatti, il sin dalla citazione ha contestato che , pur essendovi obbligata, Pt_1 _1 non aveva provveduto al trasporto dei materiali in cantiere ed ha allegato che il trasporto era stato in realtà eseguito da BM (v. citazione).
Sempre in citazione l'ingiunto ha eccepito l'estinzione (parziale) per compensazione del credito vantato da a titolo di corrispettivo con il credito relativo al costo del _1 trasporto.
Detta eccezione era chiaramente infondata in quanto essendo stata BM a sostenere detto costo, il non era titolare di alcun credito risarcitorio da inadempimento Pt_1 contrattuale da opporre in compensazione a . _1
Ciò detto, si rileva che il in memoria n. 1 ha dedotto di aver interesse Pt_1 all'accertamento del minor valore delle opere, tra cui il trasporto “le cui spese erano state sostenute da BM sebbene da contratto fossero a carico di ”. _1
Si ritiene, pertanto, che l'ingiunto abbia in ogni caso chiesto che nella determinazione del credito residuo di si tenesse conto del fatto che quest'ultima non aveva _1 provveduto al trasporto dei materiali in cantiere.
5. Ammontare del credito residuo di _1
Il CTU ha stabilito che ha consegnato ed installato 13.020 kg di carpenteria _1 metallica e non ha consegnato kg 2.216, dato sul quale i ccttpp hanno concordato, e ha chiarito che nel determinare il peso del materiale, si deve considerare l'incidenza delle saldature “che nel caso specifico di saldatura ad angolo il peso del materiale di apporto può essere stimato pari a circa lo (0.40%-0.50% del peso trave finita e per una saldatura a completa penetrazione 0,50%-0,80%)”.
Ha, quindi, stimato in 2.227 kg = 2.216 + (0,5%x2.216 kg) il peso del materiale non consegnato.
Conseguentemente, il corrispettivo pattuito di euro 48.250,00 + iva va diminuito dell'importo non dovuto per il materiale non fornito pari ad euro 7.015,05 (=
2.227x3,15 euro/kg) e dell'importo di euro 1.277,41 per il trasporto non eseguito, somma che il CTU ha dichiarato essere congrua e al di sotto della percentuale di incidenza del trasporto rispetto all'importo dei lavori di cui al Prezziario della Regione
Veneto 2021 che sarebbe pari al 4%.
8 Si ritiene, quindi, che il corrispettivo spettante a per le opere eseguite, ammonti _1 ad euro 39.957,54 (=48.250,00 -7.015,05 – 1.277,41) + iva al 10% pari ad euro
43.953,29 inclusa iva.
Ciò posto, si rileva che ha già ricevuto pagamenti per euro 34.153,30 (=6.000,00+ _1
6.200,00 + 3.772,50 + 3.000,00 + 15.180,80 – v. docc. 2 att. e docc. 7 e 22 conv.).
Il debito residuo, quindi, è pari ad euro 9.799,99 (=43.953,29-34.153,30), inclusa iva.
6.
L'opposizione, quindi, risulta già parzialmente fondata e, conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato.
7. Eccezione di inesigibilità del credito.
E' incontroverso, oltre che documentale (doc. 1 att.), che le parti aveva concordato i seguenti termini di pagamento: 30% a titolo di anticipo (=euro 14.475,00 + iva), 40% alla consegna (=euro 19.300,00 + iva) e 30% a titolo di saldo (=euro 14.475,00 + iva) a 30 giorni dalla data della fattura.
L'eccezione si fonda sul fatto incontroverso e, comunque, accertato nel presente giudizio che non ha provveduto all'integrale consegna delle opere commissionate. _1
7.1.
Ciò posto si rileva che la convenuta ha dedotto che nel corso dell'esecuzione del contratto, si era verificata l'impossibilità di procedere alla consegna delle capriate del tetto perché l'impresa esecutrice delle opere murarie era in ritardo con i lavori.
Detta circostanza risulta dimostrata dal messaggio whatsapp inviato dal a Pt_1
l.r. di in data 26.08.2021 nel quale il primo scrive: “Ciao Parte_4 _1
, martedì prossimo chiudo le pareti in cartongesso del secondo impalcato, Per_2 sarebbe il caso che venissi a farti i rilievi per la capriata del tetto che serve in cantiere per il 05.10.2021” (doc. 21 conv.)
Per tale ragione le parti si sarebbero accordate per il pagamento di quanto sino a quel momento consegnato;
e che, quindi, con la fattura azionata in via monitoria, _1 avrebbe fatturato non il saldo dell'intero corrispettivo pattuito, ma il corrispettivo dovuto per le opere sino a quel momento consegnate ed installate.
Al riguardo si rileva che ha azionato in via monitoria la fattura n. 181 del _1
31.08.2021 di euro 12.396,00 + iva (=euro 13.635,60 inclusa iva); e che precedentemente risultano emesse e pagate le fatture n. 128 del 26.07.2021 di euro
9 14.475,00 + iva (= euro 15.922,50) e n. 162 del 24.08.2021 di euro 16.528,00 + iva
(=euro 18.180,80).
Sommando le fatture, l'importo complessivamente fatturato (euro 43.399,00 + iva) è inferiore al prezzo pattuito per l'intera opera (euro 48.250,00 + iva).
Tale fatto, da un lato, consente di escludere che con la fattura azionata in via _1 monitoria abbia addebitato al il saldo del corrispettivo pattuito per le opere;
Pt_1 dall'altro, consente di presumere che la convenuta abbia fatturato solo le quantità (da lei unilateralmente stabilite) di materiali sino ad allora fornite e posate.
Il fatto poi che la fattura n. 162 sia stata pagata dal in data 01.02.2022 (doc. Pt_1
22 conv.), nonostante in base agli accordi nessun ulteriore pagamento, oltre all'acconto del 30%, dovesse essere corrisposto sino alla (completa) consegna, consente di presumere che gli originari accordi tra le parti in merito ai termini di pagamento, siano stati in seguito modificati nei termini indicati da . _1
Conclusione che è avvalorata dallo scambio di messaggi whatsapp tra il e il Pt_1
(l.r. di ) del 19 agosto 2021 (doc. 11 conv. – : … ti ho mandato Pt_2 _1 Parte_5 Pt_1
la fattura che corrisponde al 40 per cento come da preventivo questa ha pagamento vista fattura”; : Pt_1
“Ok hai aggiornato i pesi a quanto effettivamente fornito …?”; :“Si”; :“Ok dopo la Parte_5 Pt_1 verifico”; :“Anticipo è stato calcolato su tutto. Mentre il 40 per cento sul peso consegnato”), Parte_5 da cui emerge che le parti si erano accordate nel senso che il pagasse il 40% Pt_1
CP_
+ 30% di quanto era stato fino ad allora fornito (v. anche mail del 21.09.2021 in cui scrive:
“Restano da fatturare euro 4.851,00 + iva che sono il 70% (40+30%) del materiale non ancora consegnato”
– doc. 15 conv.).
Nonché dal fatto che il , come si è detto, ha più volte riconosciuto il proprio Pt_1 debito.
L'eccezione di inesigibilità del credito è, quindi, infondata e va, pertanto, rigettata.
8.
Si ritiene, pertanto, che l'ingiunto debba essere condannato a pagare a la somma _1 di euro 9.799,99, inclusa iva, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura (30.09.2021) al saldo.
9.
Le spese di lite liquidate ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 in base ai valori medi dello scaglione da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00 secondo il criterio del
10 decisum per tutte le fasi (919+777+1.680+1.701=5.077), seguono la soccombenza, incluse quelle di ctu e di ctp (euro 534,40 di cui alla fattura n. 3 del 04.03.2025 depositata da in data 11.03.2025). _1
10.
Solo per scrupolo motivazionale, si rileva che nelle more del presente procedimento, il
, per non perdere il beneficio fiscale, ha pagato la fattura azionata in via Pt_1 monitoria da con riserva di ripetizione (doc. 8 att. – bonifico di euro 13.635,60 del _1
30.12.2022) e che all'udienza del 7 maggio 2024, prima della ctu, ha formulato la _1 seguente proposta conciliativa: “restituzione all'attore-opponente dell'importo di euro
3.000,00 e abbandono del giudizio a spese compensate”.
Questa proposta non è stata accettata dal . Pt_1
Si ritiene, pertanto, che le spese del processo maturate dopo la formulazione della predetta proposta (una parte delle spese della fase istruttoria, le spese di ctu e di ctp e della fase decisionale) vanno, in ogni caso, integralmente poste a carico dell'attore ai sensi dell'art. 91 primo co. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente decidendo nella causa nr. 4676/2022 R.G., rigettata e/o assorbita ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 1369/2022 Ing. emesso dal Tribunale di Padova il 6 giugno 2022;
2) Condanna l'attore-opponente a pagare alla convenuta-opposta la somma di euro
9.799,99, inclusa iva, oltre agli interessi di cui al d.lgs. 231/2002 dalla scadenza della fattura (30.09.2021) al saldo.
3) Condanna l'attore-opponente a rifondere alla convenuta-opposta le spese di lite che liquida nell'importo complessivo di euro 5.611,40 di cui euro 5.077,00 per compenso ed euro 534,40 per spese, oltre iva, se dovuta, cpa e rimborso forfetario (15%).
4) Pone le spese di ctu in via definitiva a carico dell'attore-opponente.
Padova, lì 17 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Irene Cecchetto
11