Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02046/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01421/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1421 del 2024, proposto da
LI OU YE, rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
- del provvedimento emesso dalla Prefettura di Siena – Area IV Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione, Legalizzazione in data 1° agosto 2024, Prot. n. 0044420, notificato alla ricorrente il 5 settembre 2024, con il quale il Prefetto di Siena ha dichiarato cessate le misure di accoglienza nei confronti della Sig.ra YE LI OU e disposto l’allontanamento della stessa dal CAS Canonica Sant’Agata di Asciano – gestito dalla Cooperativa Santa Caterina Onlus – a decorrere dal 1° settembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la rinuncia del 24 aprile 2025, notificata il 12 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ES AC;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- l’odierna ricorrente, cittadina non comunitaria richiedente asilo, è stata ammessa alla fruizione delle misure di accoglienza ma con l’epigrafato provvedimento ne è stata disposta la cessazione a decorrere dal 1° settembre 2024;
- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili;
- si è costituito con memoria di stile il Ministero dell’Interno chiedendo l’inammissibilità e, comunque, la reiezione del ricorso nel merito;
- con provvedimento dell’apposita Commissione istituita presso questo Tribunale Amministrativo 7 ottobre 2024, n. 114, la ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- con ordinanza 23 ottobre 2024, n. 621, è stata respinta la domanda cautelare;
- con dichiarazione in data 24 aprile 2025, firmata dalla ricorrente e notificata a controparte il 12 maggio 2025, la causa è stata oggetto di rinuncia con richiesta di compensazione delle spese processuali;
Ritenuto pertanto di dichiarare estinto il processo per rinuncia, con compensazione delle spese processuali in ragione della mancata attività difensiva erariale;
Considerato inoltre che:
- la patrocinatrice della ricorrente Avv. Teresa Serra ha chiesto la liquidazione dell’onorario a titolo di gratuito patrocinio nella misura di € 1.181,50 oltre spese generali e altri oneri accessori;
- l’avv. Serra risulta iscritta all’ordine Forense di Siena e abilitata al patrocinio a spese dello Stato, nelle liste per il processo amministrativo e pertanto si può procedere alla liquidazione del suo onorario che, visti gli artt. 82 e 130 D.P.R. n. 115/2002, si ritiene congruo determinare nella misura richiesta di € 1.181,50 oltre spese generali e altri oneri accessori;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il processo.
Spese compensate.
Liquida a favore dell’avvocato Teresa Serra, a titolo di onorario, la somma di € 1.181,50 cui devono essere aggiunte le spese generali e gli altri oneri accessori.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES AC, Presidente, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ES AC |
IL SEGRETARIO