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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/08/2025, n. 3343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3343 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8263 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024 , vertente
tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Largo Donegani n. 2, elettivamente domiciliata in
Caltanissetta via Piave 14/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiano Curatolo del foro di
Caltanissetta e perciò presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in atti, in virtù di procura allegata telematicamente con l'atto di citazione;
Contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede in , elettivamente domiciliato in , Controparte_1 CP_1 via Libertà n. 193, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Russo che lo rappresenta e difende in forza del mandato in allegato all'atto di precetto opposto.
OGGETTO: opposizione a precetto notificato per adempimento di obblighi di fare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha sollevato opposizione contro l'atto Parte_2 di precetto notificato il 17/06/2024 dal Controparte_2
1
[...] l'intimazione a procedere alle opere di impermeabilizzazione della guaina impermeabilizzante sull'intero lastrico solare dell'edificio condominiale, alla collocazione della nuova guaina e posa in opera di massetto impermeabilizzante composto da malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi tipo “mapelastic” per l'intera superficie del lastrico solare, nonche al ripristino delle condizioni di sicurezza relative all'accesso in copertura degli operai abilitati alla manutenzione della stazione radio base, in virtù di un accordo di negoziazione assistita stipulato tra le parti in data 07/09/2021.
Secondo l'opponente, l'intimazione ad adempiere è stata notificata illegittimamente dal momento che in data 22 marzo 2022 i lavori in questione erano stati regolarmente ultimati come da relativo verbale del Direttore dei lavori che in data 11 febbraio 2022 (cfr. doc. 5 allegato alla citazione) certificava anche il corretto posizionamento della linea vita sul lastrico solare. Inoltre, il verbale di constatazione del 27 aprile 2022, registrava l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni di impermeabilizzazione, ripristino cordoli muretto, posizionamento di pavimento flottante e installazione della linea vita, effettuate sul lastrico da parte della committente . (cfr. doc.ti 6 Pt_1
e 8 in allegato all'atto di citazione).
Per tali ragioni, , contestando l'inadempimento e perciò il diritto del Condominio di agire Parte_2 in via esecutiva, chiedeva l'annullamento dell'atto di precetto opposto.
Costituitosi in giudizio il opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 ribadendo che l'esecuzione dei lavori era avvenuta soltanto parzialmente e comunque in modo non conforme a come pattuito, con la conseguente persistenza delle infiltrazioni che causano deterioramento negli appartamenti sottostanti al lastrico solare.
Allegando la CTP rassegnata dall'Architetto datata maggio 2022, il ha Per_1 CP_1 precisato che l'impermeabilizzazione del solaio era stata eseguita soltanto su una fascia di circa un metro lungo il perimetro, senza previa rimozione di quella originaria;
e che tale intervento era stato realizzato con un materiale bituminoso del tutto diverso da quello previsto nei grafici progettuali.
In base a ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione pre-esecutiva.
Con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha allegato report fotografico per descrivere gli interventi di rifacimento della guaina bituminosa sulla terrazza e ha chiesto l'assunzione di fonti orali. Per converso, con la propria memoria istruttoria, il ha allegato una più recente relazione tecnica a firma del medesimo CTP -datata 15 CP_1 novembre 2024- per raffigurare la condizione di ammaloramento dello stato di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione fluttuante e la mancata esecuzione del nuovo massetto e perciò delle pendenze.
2 Con ordinanza del 18 dicembre 2024, al cui contenuto si rinvia, è stata ammessa la fonte orale indicata dal e non ammessa quella indicata dal tesa a CP_1 Controparte_3 documentare la modifica verbale dell'accordo scritto sui lavori da eseguire- ed è stata disposta CTU con l'Architetto per verificare, previo sopralluogo, la corrispondenza tra le opere Testimone_1 eseguite dall'attrice, siccome documentate in atti e risultanti dall'ispezione, e il progetto richiamato nell'accordo di negoziazione assistita del 7 settembre 2021 a firma dell'Architetto Tes_2
Nel corso dell'udienza del 17 aprile 2025 è stato sentito il teste CTP di Testimone_3 parte ricorrente che, confermando il contenuto della relazione tecnica depositata in atti, ha riferito che, in seguito ai lavori eseguiti da , avendo effettuato un sopralluogo, aveva constatato Parte_2 come soltanto lungo una fascia del terrazzo, la precedente guaina, senza essere sostituita, era stata meramente coperta dalla applicazione di una nuova guaina ardesiata non coerente con quella programmata.
Il 15 maggio 2025 il CTU, in esito al primo sopralluogo, rappresentava una situazione di grave pericolosità della terrazza, in parte carente di parapetto e si rimetteva a questo giudice per le valutazione di competenza;
veniva disposta la convocazione dell'ausiliario in contraddittorio con le parti all'udienza del 13 giugno 2025, allorquando, richiamato il contenuto della nota trasmessa, il
CTU ha ribadito che la pavimentazione flottante che copre il lastrico solare è precaria, aggiungendo che “sollevando i singoli pannelli risulta che non è stato realizzato il massetto con le pendenze”, ribadendo la sussistenza di una situazione di pericolo incompatibile con la prosecuzione dell'attività tecnica.
All'udienza del 17 luglio 2025, le Parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della camera di consiglio odierna, ritiene questo giudice che l'opposizione non sia fondata.
***
È documentato e non contestato che in sede di negoziazione assistita, il 27 luglio 2021,
Infrastrutture Wireless Italia Spa ha assunto nei confronti del opposto, l'obbligo di CP_1 eseguire i lavori di messa in sicurezza e di ripristino del lastrico solare dello stabile condominiale stabiliti nel progetto tecnico del 19 aprile 2021 a firma dell'Architetto approvato Controparte_4 dalla compagine condominiale il successivo 10 giugno e consistiti: a) nell'installazione di parapetto in acciaio;
b) nel ripristino del massetto delle pendenze;
c) nel ripristino dell'impermeabilizzazione del lastrico solare mediante rimozione di guaina esistente (deteriorata) e nuova posa di massetto impermeabilizzante composto da malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti
3 cementizi tipo “Mapelatic”; d) nel ripristino dei cordoli in c.a. lato interno;
f) nella fornitura e collocazione di pavimento flottante” (cfr. pagina 3 e 4 convenzione di negoziazione assistita).
Orbene, in seguito all'istruttoria è stato ampiamente dimostrato grazie al report fotografico allegato dal opposto, corroborato dalla descrizione fatta dall'Architetto nel CP_1 Per_1 corso del suo esame testimoniale, che sulla terrazza non è stata applicata la guaina impermeabilizzante Mapelatic stabilita nell'accordo di negoziazione, ma una diversa guaina bituminosa, peraltro applicata parzialmente. E non vi è prova che il contenuto di quell'accordo sulle opere da realizzazione sia stato sul punto modificato, come invece sottointeso dalla opponente con la memoria di replica e istruttoria del 13 novembre 2024. Né, d'altra parte, si ribadisce, una tale dimostrazione poteva essere affidata alle generiche circostanze indicate dalla opponente con la memoria istruttoria per l'assunzione del teste indicato, tenuto conto, infatti, della particolare natura dell'accordo scritto stipulato tra le parti alla luce di quanto stabilisce l'art. 2722 c.c. con riguardo alla prova di patti modificativi.
Anche il CTU, con la nota del 15 maggio 2025, ha riferito circa l'incongruità della situazione di fatto con quella attesa in base alle opere programmate. In particolare con la nota redatta in seguito al primo sopralluogo tecnico e confermata nell'udienza del 13 giugno 2025, senza opposizioni, il CTU ha riferito che “in parte del solaio manca il parapetto e ciò costituisce grave pericolo per chi accede alla copertura e, nello specifico, si evidenzia la mancanza dello stesso in prossimità di due riserve idriche che fanno presupporre che tale area possa comunque essere interessata dall'attraversamento dei condomini o dei tecnici;
inoltre, ove presente, il parapetto ( della quale bisognerebbe approfondire il sistema di ancoraggio poiché lo stesso appare annegato nel cemento e non è possibile verificare se è o meno imbullonato) non presenta tappi di chiusura nella parte sommitale dei profili verticali e ciò comporta ristagno delle acque piovane con ciò che ne consegue”. Ed è appena il caso di segnalare che l'installazione del parapetto era espressamente annoverata tra le opere che, in base all'accordo scritto, l'opponente avrebbe dovuto eseguire.
Inoltre, nel corso dell'udienza del 13 giugno 2025, il CTU ha ancora riferito che, in base al semplice sopralluogo, risultava omesso il rifacimento del massetto, confermando così un ulteriore profilo di inadempienza all'accordo di negoziazione assistita da parte dell'opponente.
In base a tutto ciò non vi possono essere dubbi, alla luce dell'accordo di negoziazione e dell'evidente inadempimento dell'opponente, circa la persistenza del diritto del di dare CP_1 avvio alla tutela esecutiva per conseguire il risultato stabilito nel menzionato accordo.
L'opposizione a precetto va perciò respinta.
4 Tenuto conto del valore della lite che, secondo la condivisibile prospettazione delle parti, può essere determinato in base al valore delle opere da eseguire in euro 25.000,00 (così in atto di citazione), le spese processuali devono essere quantificata, alla luce dell'attività svolta, in euro 5.077,00 in applicazione dei valori medi della tabella allegata al DM n. 55 del 2014 e ss.mm.
In base al criterio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico della società opponente.
Il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, va posto a carico delle Parti in solido tra loro quanto ai rapporti esterni, e nell'ambito dei loro rapporti interni a integrale carico della società soccombente.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
respinge l'opposizione proposta da contro il precetto notificato Parte_1 il 17/06/2024 dal , revocando il provvedimento di Controparte_2 sospensione reso in corso di causa in data 20 agosto 2024.
Condanna la Società opponente a pagare le spese di lite al Condominio opposto in misura di euro
5.077,00, oltre CPA , IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Stabilisce a carico della soccombente il compenso liquidato al CTU con separato decreto, ferma restando la solidarietà tra le Parti nei rapporti esterni con il medesimo ausiliario.
Così deciso a Palermo 11.08.2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8263 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del 2024 , vertente
tra
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Milano Largo Donegani n. 2, elettivamente domiciliata in
Caltanissetta via Piave 14/B presso lo studio legale dell'Avv. Cristiano Curatolo del foro di
Caltanissetta e perciò presso l'indirizzo di posta elettronica indicato in atti, in virtù di procura allegata telematicamente con l'atto di citazione;
Contro
(C.F.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con sede in , elettivamente domiciliato in , Controparte_1 CP_1 via Libertà n. 193, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Russo che lo rappresenta e difende in forza del mandato in allegato all'atto di precetto opposto.
OGGETTO: opposizione a precetto notificato per adempimento di obblighi di fare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale del 17 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha sollevato opposizione contro l'atto Parte_2 di precetto notificato il 17/06/2024 dal Controparte_2
1
[...] l'intimazione a procedere alle opere di impermeabilizzazione della guaina impermeabilizzante sull'intero lastrico solare dell'edificio condominiale, alla collocazione della nuova guaina e posa in opera di massetto impermeabilizzante composto da malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti cementizi tipo “mapelastic” per l'intera superficie del lastrico solare, nonche al ripristino delle condizioni di sicurezza relative all'accesso in copertura degli operai abilitati alla manutenzione della stazione radio base, in virtù di un accordo di negoziazione assistita stipulato tra le parti in data 07/09/2021.
Secondo l'opponente, l'intimazione ad adempiere è stata notificata illegittimamente dal momento che in data 22 marzo 2022 i lavori in questione erano stati regolarmente ultimati come da relativo verbale del Direttore dei lavori che in data 11 febbraio 2022 (cfr. doc. 5 allegato alla citazione) certificava anche il corretto posizionamento della linea vita sul lastrico solare. Inoltre, il verbale di constatazione del 27 aprile 2022, registrava l'esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni di impermeabilizzazione, ripristino cordoli muretto, posizionamento di pavimento flottante e installazione della linea vita, effettuate sul lastrico da parte della committente . (cfr. doc.ti 6 Pt_1
e 8 in allegato all'atto di citazione).
Per tali ragioni, , contestando l'inadempimento e perciò il diritto del Condominio di agire Parte_2 in via esecutiva, chiedeva l'annullamento dell'atto di precetto opposto.
Costituitosi in giudizio il opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione, CP_1 ribadendo che l'esecuzione dei lavori era avvenuta soltanto parzialmente e comunque in modo non conforme a come pattuito, con la conseguente persistenza delle infiltrazioni che causano deterioramento negli appartamenti sottostanti al lastrico solare.
Allegando la CTP rassegnata dall'Architetto datata maggio 2022, il ha Per_1 CP_1 precisato che l'impermeabilizzazione del solaio era stata eseguita soltanto su una fascia di circa un metro lungo il perimetro, senza previa rimozione di quella originaria;
e che tale intervento era stato realizzato con un materiale bituminoso del tutto diverso da quello previsto nei grafici progettuali.
In base a ciò ha chiesto il rigetto dell'opposizione pre-esecutiva.
Con la memoria di cui al secondo termine dell'art. 171-ter c.p.c. l'opponente ha allegato report fotografico per descrivere gli interventi di rifacimento della guaina bituminosa sulla terrazza e ha chiesto l'assunzione di fonti orali. Per converso, con la propria memoria istruttoria, il ha allegato una più recente relazione tecnica a firma del medesimo CTP -datata 15 CP_1 novembre 2024- per raffigurare la condizione di ammaloramento dello stato di impermeabilizzazione sottostante la pavimentazione fluttuante e la mancata esecuzione del nuovo massetto e perciò delle pendenze.
2 Con ordinanza del 18 dicembre 2024, al cui contenuto si rinvia, è stata ammessa la fonte orale indicata dal e non ammessa quella indicata dal tesa a CP_1 Controparte_3 documentare la modifica verbale dell'accordo scritto sui lavori da eseguire- ed è stata disposta CTU con l'Architetto per verificare, previo sopralluogo, la corrispondenza tra le opere Testimone_1 eseguite dall'attrice, siccome documentate in atti e risultanti dall'ispezione, e il progetto richiamato nell'accordo di negoziazione assistita del 7 settembre 2021 a firma dell'Architetto Tes_2
Nel corso dell'udienza del 17 aprile 2025 è stato sentito il teste CTP di Testimone_3 parte ricorrente che, confermando il contenuto della relazione tecnica depositata in atti, ha riferito che, in seguito ai lavori eseguiti da , avendo effettuato un sopralluogo, aveva constatato Parte_2 come soltanto lungo una fascia del terrazzo, la precedente guaina, senza essere sostituita, era stata meramente coperta dalla applicazione di una nuova guaina ardesiata non coerente con quella programmata.
Il 15 maggio 2025 il CTU, in esito al primo sopralluogo, rappresentava una situazione di grave pericolosità della terrazza, in parte carente di parapetto e si rimetteva a questo giudice per le valutazione di competenza;
veniva disposta la convocazione dell'ausiliario in contraddittorio con le parti all'udienza del 13 giugno 2025, allorquando, richiamato il contenuto della nota trasmessa, il
CTU ha ribadito che la pavimentazione flottante che copre il lastrico solare è precaria, aggiungendo che “sollevando i singoli pannelli risulta che non è stato realizzato il massetto con le pendenze”, ribadendo la sussistenza di una situazione di pericolo incompatibile con la prosecuzione dell'attività tecnica.
All'udienza del 17 luglio 2025, le Parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della camera di consiglio odierna, ritiene questo giudice che l'opposizione non sia fondata.
***
È documentato e non contestato che in sede di negoziazione assistita, il 27 luglio 2021,
Infrastrutture Wireless Italia Spa ha assunto nei confronti del opposto, l'obbligo di CP_1 eseguire i lavori di messa in sicurezza e di ripristino del lastrico solare dello stabile condominiale stabiliti nel progetto tecnico del 19 aprile 2021 a firma dell'Architetto approvato Controparte_4 dalla compagine condominiale il successivo 10 giugno e consistiti: a) nell'installazione di parapetto in acciaio;
b) nel ripristino del massetto delle pendenze;
c) nel ripristino dell'impermeabilizzazione del lastrico solare mediante rimozione di guaina esistente (deteriorata) e nuova posa di massetto impermeabilizzante composto da malta cementizia bicomponente elastica a base di leganti
3 cementizi tipo “Mapelatic”; d) nel ripristino dei cordoli in c.a. lato interno;
f) nella fornitura e collocazione di pavimento flottante” (cfr. pagina 3 e 4 convenzione di negoziazione assistita).
Orbene, in seguito all'istruttoria è stato ampiamente dimostrato grazie al report fotografico allegato dal opposto, corroborato dalla descrizione fatta dall'Architetto nel CP_1 Per_1 corso del suo esame testimoniale, che sulla terrazza non è stata applicata la guaina impermeabilizzante Mapelatic stabilita nell'accordo di negoziazione, ma una diversa guaina bituminosa, peraltro applicata parzialmente. E non vi è prova che il contenuto di quell'accordo sulle opere da realizzazione sia stato sul punto modificato, come invece sottointeso dalla opponente con la memoria di replica e istruttoria del 13 novembre 2024. Né, d'altra parte, si ribadisce, una tale dimostrazione poteva essere affidata alle generiche circostanze indicate dalla opponente con la memoria istruttoria per l'assunzione del teste indicato, tenuto conto, infatti, della particolare natura dell'accordo scritto stipulato tra le parti alla luce di quanto stabilisce l'art. 2722 c.c. con riguardo alla prova di patti modificativi.
Anche il CTU, con la nota del 15 maggio 2025, ha riferito circa l'incongruità della situazione di fatto con quella attesa in base alle opere programmate. In particolare con la nota redatta in seguito al primo sopralluogo tecnico e confermata nell'udienza del 13 giugno 2025, senza opposizioni, il CTU ha riferito che “in parte del solaio manca il parapetto e ciò costituisce grave pericolo per chi accede alla copertura e, nello specifico, si evidenzia la mancanza dello stesso in prossimità di due riserve idriche che fanno presupporre che tale area possa comunque essere interessata dall'attraversamento dei condomini o dei tecnici;
inoltre, ove presente, il parapetto ( della quale bisognerebbe approfondire il sistema di ancoraggio poiché lo stesso appare annegato nel cemento e non è possibile verificare se è o meno imbullonato) non presenta tappi di chiusura nella parte sommitale dei profili verticali e ciò comporta ristagno delle acque piovane con ciò che ne consegue”. Ed è appena il caso di segnalare che l'installazione del parapetto era espressamente annoverata tra le opere che, in base all'accordo scritto, l'opponente avrebbe dovuto eseguire.
Inoltre, nel corso dell'udienza del 13 giugno 2025, il CTU ha ancora riferito che, in base al semplice sopralluogo, risultava omesso il rifacimento del massetto, confermando così un ulteriore profilo di inadempienza all'accordo di negoziazione assistita da parte dell'opponente.
In base a tutto ciò non vi possono essere dubbi, alla luce dell'accordo di negoziazione e dell'evidente inadempimento dell'opponente, circa la persistenza del diritto del di dare CP_1 avvio alla tutela esecutiva per conseguire il risultato stabilito nel menzionato accordo.
L'opposizione a precetto va perciò respinta.
4 Tenuto conto del valore della lite che, secondo la condivisibile prospettazione delle parti, può essere determinato in base al valore delle opere da eseguire in euro 25.000,00 (così in atto di citazione), le spese processuali devono essere quantificata, alla luce dell'attività svolta, in euro 5.077,00 in applicazione dei valori medi della tabella allegata al DM n. 55 del 2014 e ss.mm.
In base al criterio della soccombenza le spese di lite vanno poste a carico della società opponente.
Il compenso del CTU, liquidato con separato decreto, va posto a carico delle Parti in solido tra loro quanto ai rapporti esterni, e nell'ambito dei loro rapporti interni a integrale carico della società soccombente.
PQM
Il Tribunale di Palermo, definitivamente decidendo e respinta ogni diversa domanda ed eccezione:
respinge l'opposizione proposta da contro il precetto notificato Parte_1 il 17/06/2024 dal , revocando il provvedimento di Controparte_2 sospensione reso in corso di causa in data 20 agosto 2024.
Condanna la Società opponente a pagare le spese di lite al Condominio opposto in misura di euro
5.077,00, oltre CPA , IVA e rimborso forfettario del 15% come per legge.
Stabilisce a carico della soccombente il compenso liquidato al CTU con separato decreto, ferma restando la solidarietà tra le Parti nei rapporti esterni con il medesimo ausiliario.
Così deciso a Palermo 11.08.2025
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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