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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1137 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Rachele Serra, con la quale è elettivamente domiciliata in
Locri (RC) via G. Matteotti n. 33 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: liquidazione assegno ordinario di invalidità
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/04/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 29/01/2020, ha presentato all' domanda per ottenere CP_1
il beneficio dell'assegno ordinario d'invalidità, rigettata dall' con CP_1
provvedimento del 10/02/2020;
- che pertanto, in data 08/02/2022, ha presentato ricorso ex articolo 445 bis c.p.c.;
- che il CTU nominato in tale procedimento ha riconosciuto che la capacità lavorativa della ricorrente è inferiore ad un terzo, in occupazioni confacenti alle attitudini personali, con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- che, in data 05/12/2023, è stato emesso il relativo decreto di omologa, notificato all'ente resistente in data 06/12/2023;
- che, in data 13/12/2023, tramite il patronato di riferimento, è stata inoltrata all' la documentazione utile ad ottenere il pagamento dei ratei CP_1
spettanti;
- che la procedura per la liquidazione della prestazione avrebbe dovuto concludersi entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della documentazione;
- che, tuttavia, l' ha lasciato decorrere inutilmente tale termine;
CP_1
- che a tutt'oggi non è intervenuta la liquidazione dei ratei spettanti;
- che ha diritto ad ottenere la liquidazione delle somme in oggetto con decorrenza dal 29/01/2020, oltre accessori come per legge.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso : 1)
Accertare, dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che la ricorrente, ha una capacità lavorativa residua inferiore ad un terzo della capacità totale, in occupazioni confacenti alle sue attitudini dalla data della domanda 3
amministrativa; 2) Condannare, con qualsiasi statuizione, l' in CP_1
persona del legale rappresentante “pro tempore”, al versamento in favore della ricorrente, dei ratei relativi all'assegno ordinario di invalidità ,a far data dal 29.1.2020, oltre gli interessi legali come per legge;
3) Condannare, altresì, l' in persona del L.R.P.T., con sentenza munita di clausola di CP_1
provvisoria esecuzione ex lege, alla rifusione delle spese ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto avvocato in quanto antistatario”.
Con provvedimento del 14/11/2024, questo giudicante ha disposto che parte ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione dell'udienza e del medesimo provvedimento presso gli indirizzi
PEC dell indicati nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del Decreto CP_1
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritti nel Registro PP.AA. del Ministero della Giustizia.
Instauratosi il contraddittorio, l' non si è costituito. CP_1
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, nel corso della quale il difensore della ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere, con condanna dell'Istituto alla refusione delle spese di lite, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell che, sebbene CP_1
ritualmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
Va dichiarata cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, per cui viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha 4
precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso,
a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali:
l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad 5
una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia
(cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95,
n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il 6
convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), e a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass.,
8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in quanto parte ricorrente ha allegato l'accredito, in favore della sig.ra , delle Parte_1
somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità, avvenuto con bonifico del 1/07/2024 (come si evince dalla schermata allegata in data 5/11/2024).
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo il contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (Cass. n. 4884/1996 ; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione a tale principio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, tenuto conto del concreto dispiegarsi del giudizio e della circostanza che parte ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo al presente giudizio soltanto in data 10/01/2025, successivamente alla liquidazione delle somme reclamate con il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG. 1137/2024, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la contumacia dell in persona del legale CP_1
rappresentante p.t.;
- Dichiara la cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci