Sentenza 19 marzo 2026
Ordinanza collegiale 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 19/03/2026, n. 5247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5247 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05247/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05149/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5149 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS- , rappresentato e difeso dagli avvocati EN AR SI, IC FI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Astral SpA, rappresentato e difeso dall'avvocato IC EL , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, non costituita in giudizio.
Per l'annullamento del provvedimento n. 3896 del 12/2/2024 di diniego della domanda di regolarizzazione di passo carrabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Astral SpA .;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. ER AR DA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
- il ricorrente - nel censurare il diniego opposto il 12/2/2024 da ASTRAL all’istanza di regolarizzazione del passo carrabile, deducendo - in sintesi - carenza d’istruttoria e difetto di motivazione - rappresenta che “Contrariamente a quanto sostenuto dalla P.A. con l’impugnato provvedimento, il tratto di strada ove si innesta l’accesso carrabile non presenta un tracciato curvilineo né appare caratterizzato da una forte pendenza ed il passo carrabile a servizio dell’abitazione del ricorrente appare rispondente ai requisiti dettati dagli art. 45 e 46 del regolamento del CdS. Vièppiù, la vegetazione che, a dire dell’Astral S.p.a., impedirebbe ai conducenti dei veicoli con direzione Terminillo-Rieti la visibilità del passo carrabile è costituita da piccoli arbusti cresciuti spontaneamente all’interno della fascia demaniale, ad una distanza di almeno tre metri dal limite della carreggiata della SR 4 bis Terminillo e non costituisce limitazione alla visibilità; in ogni caso, detta vegetazione ben potrebbe e, anzi, dovrebbe, essere rimossa o manutenuta a cura proprio della P.A. in maniera da non costituire alcun impedimento alla visuale. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento amministrativo impugnato, il passo carrabile appare perfettamente rispondente ai dettami del cit. art. 46 (Art. 22 C.d.S.) in materia di “Accessi nelle strade urbane” il quale al primo e secondo comma recita: <<1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: 1. deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima...>>; In ossequio alla citata disposizione regolamentare è quindi evidente che l’autorizzazione amministrativa di un passo carrabile può essere preclusa solo ove la manovra di accesso/uscita risulti non visibile da una distanza almeno pari alla distanza di arresto correlata alla velocità massima consentita nel tratto stradale. Nel caso di specie la SR 4 bis è una strada di categoria “C – Extraurbana Secondaria” che, nell’area di interesse, attraversa il centro abitato della Frazione Lisciano, come indicato nel segnale con indicazione di località “Lisciano” posto al Km 6+200 (doc. 14, relazione Ing. Panfilo Fabrizio pag. 6, foto n.4). Di talchè il limite di velocità sul tratto di strada in prossimità del passo carrabile deve intendersi di 50 Km/h. Come si evince dal verbale di sopralluogo effettuato dall’Astral ed anche dalla relazione tecnica dell’Ing. Fabrizio Panfilo (doc.12), la curva cui si fa riferimento nel provvedimento amministrativo è in realtà posta a monte del passo carrabile, iniziando al Km 5+940, a monte del passo carrabile sulla corsia di marcia con direzione Terminillo-Rieti non esistono altre intersezioni ed il passo carrabile è visibile con largo anticipo (ad una distanza minima di 60 mt e massima di 90 mt), da entrambe le direzioni di marcia “.
Da ultimo - con memoria depositata il 4/2/2026 - il ricorrente ribadisce che” l’autorizzazione amministrativa di un passo carrabile può essere preclusa solo ove la manovra di accesso/uscita risulti non visibile da una distanza almeno pari alla distanza di arresto correlata alla velocità massima consentita nel tratto stradale. Nel caso di specie la SR 4 bis è una strada di categoria “C – Extraurbana Secondaria” che, nell’area di interesse, attraversa il centro abitato della Frazione Lisciano, come indicato nel segnale con indicazione di località “Lisciano” posto al Km 6+200 (doc. 14, relazione Ing. Panfilo Fabrizio pag. 6, foto n.4). Di talchè il limite di velocità sul tratto di strada in prossimità del passo carrabile deve intendersi di 50 Km/h”.
Considerato che
-il Collegio -nel rilevare che ASTRAL non ha formulato argomentazioni attendibili rispetto ai plausibili motivi prospettati dal ricorrente - accoglie il gravame, evidenziando la carenza istruttoria in punto di visibilità del passo carrabile e il conseguente difetto di motivazione del provvedimento gravato.
Nè l’ Agenzia soccombente, onerata delle spese di lite in misura forfettaria - in sede di riedizione del potere - potrà reiterare il diniego di regolarizzazione del passo carrabile in base alle inadeguate risultanze istruttorie sinora acquisite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e - per l’effetto – annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali - oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato – in € 1.500 (millecinquecento), a carico del MAECI e a favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AR, Presidente
ER AR DA, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER AR DA | RA AR |
IL SEGRETARIO