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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/08/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12875/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 PANZACCHI 19 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DI MATTO SARA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 MARIO BATA' 31 MACERATA presso lo studio dell'Avv. BINNI CARLO MARIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 698/2024 pubblicata il 20/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 6 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Vista la documentazione integrativa depositata dagli Avv. Di Matto Sara e Forasassi Dario in data
21/07/2025
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
(NO) il 21/02/1976, e nata a [...] il [...], celebrato a Parte_2
BUDRIO (BO) il 15/09/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BUDRIO (BO) al n. 29, parte 1, anno 2018;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita al piano terra dell'immobile di Bagnarola di Budrio (BO) via Armiggia
14, di proprietà di rimarrà nella sua esclusiva disponibilità impegnandosi Parte_1 [...]
a trasferire la residenza propria e del figlio minore alle seguenti condizioni: Pt_2
• e il bambino lasceranno la casa coniugale di cui è Parte_2 Parte_1 esclusivo proprietario non appena saranno terminati i lavori di ristrutturazione di altro appartamento sito nel medesimo immobile al piano terra (Via Armiggia n. 15) messo a disposizione dalla madre di lei che ne è proprietaria, e comunque entro il termine di 1 anno decorrente dall'approvazione del progetto di ristrutturazione dell'appartamento da parte delle pagina 2 di 6 competenti autorità. si impegna a depositare il progetto di ristrutturazione Parte_2 entro 1 mese dalla data di chiusura ufficiale della pratica condominiale da parte della
ZA (i cui lavori sono già stati deliberati alla assemblea del 24/06/2024) certificata dal D.L.;
• dal momento della sottoscrizione del ricorso consensuale e fino a quando non sarà disponibile l'altro appartamento nelle tempistiche di cui sopra, la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità di trasferendosi di fatto altrove con Parte_2 Parte_1 impegno a non rientrare nell'abitazione fino a quando non sarà disponibile l'appartamento in cui si trasferirebbero e il minore, nelle tempistiche di cui sopra;
fatta eccezione Parte_2 per il locale rimessa, catastalmente identificato come “fabbrichetta” che rimarrà nell'esclusiva disponibilità di Parte_1
• nel medesimo periodo le utenze della casa coniugale rimarranno a carico di Parte_2 impegnandosi a inviare tempestivamente, e comunque in tempo utile per il Parte_1 pagamento, le relative fatture a mentre gli oneri condominiali resteranno a Parte_2 carico di Parte_1
• rinuncia a chiedere nei confronti di qualsiasi indennità di Parte_1 Parte_2 occupazione della casa coniugale di sua proprietà per tutto il periodo in cui vi risiederà con il figlio sino al maturarsi delle condizioni sopra indicate ai fini del rilascio;
• al momento del trasferimento di tutti i mobili oggi presenti nella casa Parte_2 coniugale (ad eccezione dello specchio in oro e legno sito sulle scale, del tavolo AC
SI e dello specchio grande posto in camera del valore complessivo di €. 1.260) diverranno di proprietà di dietro versamento della somma complessiva e Parte_1 forfettariamente determinata di €. 26.200 (ventiseimiladuecento/00). Detta somma verrà versata da quanto ad €. 5.000 (cinquemila/00) al momento in cui verrà Parte_1 approvato il progetto di ristrutturazione dell'appartamento ove si trasferirà, Parte_2 quanto ad €. 5.000 (cinquemila/00) entro 6 mesi dal primo versamento, a condizione che i lavori siano stati iniziati, e quanto al saldo di €. 16.200 (sedicimiladuecento/00) al momento del trasferimento di e di dalla casa coniugale. Parte_2 CP_1
2. I genitori concordano per l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
corrispondendo in favore della madre l'assegno mensile di € 450,00 CP_1 Parte_2 decorrente dal momento della sottoscrizione del ricorso consensuale, da rivalutarsi annualmente come per legge. pagina 3 di 6 3. Il padre presta il proprio consenso affinché l'Assegno Unico Universale (o Parte_1 eventuali ulteriori erogazioni sostitutive dello stesso) che alla data odierna ammonta ad € 57,00 sia corrisposto dall'Inps per intero in favore della madre con impegno a Parte_2 sottoscrivere ogni istanza/documento che fosse necessario a tal fine.
Ove tale erogazione venisse sospesa e/o eliminata per qualsiasi motivo, il padre verserò in favore della madre una somma corrispondente all'importo dell'AUU alla data odierna.
4. Il padre si impegna a comunicare i propri impegni lavorativi e le proprie disponibilità, entro la mattina del venerdì della settimana precedente a quella di sua spettanza, salvo diverso accordo tra i coniugi. La partecipazione a convegni, trasferte all'estero e viaggi sarà comunicata dal padre, non appena ne verrà a conoscenza.
Il padre potrà tenere con sé il minore:
• Un weekend alternato dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina con pernotto;
• Un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo con pernotto, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend col padre e due pomeriggi con due CP_1 pernottamenti nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre;
CP_1
• il 24 dicembre di ogni anno il figlio starà con la madre ed il 25 dicembre di ogni anno con il padre;
il resto dei periodi di Natale e di Capodanno (dal 26 all'1/1 e dal 1/1 al 6/1) ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
• Vacanze pasquali (dal giovedì alla domenica e dal lunedì al mercoledì) ad anni alterni;
• Vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, con ognuno dei genitori, da concordarsi entro il 31 maggio. Ripresa della ordinaria frequentazione trascorrendo il primo weekend disponibile col genitore con cui non ha trascorso le vacanze, CP_1 salvo diverso accordo;
• nei mesi di luglio e agosto potrà soggiornare coi nonni materni nelle Marche o CP_1 nella casa di montagna o nella casa al mare, a meno che non manifesti diversi CP_1 interessi. Nel medesimo periodo resta garantito il diritto di visita del padre, come sopra già concordato – ad eccezione di diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta
– il quale potrà decidere se soggiornare presso le abitazioni dei nonni materni del minore oppure portare altrove con sé il figlio. Ove i nonni materni non si rendano disponibili a ospitare le spese di soggiorno sue e del figlio durante le visite verranno divise in Pt_1 parti uguali tra e . Pt_1 Pt_2
• Tutte le modalità sopra riportate potranno essere modificate previo accordo tra i genitori pagina 4 di 6 con un preavviso di 5 giorni.
• I coniugi si impegnano a cooperare in modo da presenziare entrambi per il giorno del compleanno di , per i saggi, i colloqui scolastici e ogni altro evento scolastico che CP_1 richieda la presenza dei genitori.
• A prescindere dai turni, trascorrerà il giorno della festa della mamma e il CP_1 compleanno di con la madre e il giorno della festa del papà e il compleanno di Pt_2
col padre;
Pt_1
• I genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro, nell'interesse del figlio, a condividere preventivamente con l'altro genitore la volontà di rendere nota al minore l'eventuale relazione affettiva con altro partner, fermo restando ovviamente il diritto di ciascuno ad una nuova vita affettiva;
• I genitori prestano il loro reciproco consenso al rinnovo del passaporto anche del minore;
5. I coniugi concordano che le spese straordinarie, come meglio descritte ed indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna (allegato) saranno a carico di per il Pt_1
70% e di per il 30%. Fin da ora i genitori convengono che non necessitano di preventivo Pt_2 accordo le gite scolastiche con pernottamento. I genitori potranno concordare di intraprendere un rapporto di collaborazione domestica con una ragazza alla pari nell'interesse del figlio minore, ripartendo i relativi oneri e costi con le proporzioni concordate. Ogni decisione inerente al predetto rapporto, anche con riferimento ai relativi costi, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che la polizza vita intestata ad con Parte_2 beneficiario esclusivo accesa presso le Assicurazioni Generali n 82101882 avente il CP_1 saldo attuale di €. 11.982,17 è stata costituita con versamenti mensili e con versamenti una tantum che sono stati eseguiti dal conto corrente cointestato ai genitori e con versamenti eseguiti dai genitori di e dai genitori di in diversa misura. Pt_2 Pt_1
Al termine del contratto, come in ogni altro caso in cui la polizza venga svincolata, l'importo liquidato dovrà essere corrisposto interamente in favore di . CP_1
Con Il conto corrente cointestato n. 1778155 aperto presso andrà estinto, l'eventuale saldo attivo andrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
I coniugi si danno atto di aver così regolamentato ogni aspetto relativo ai rispettivi rapporti patrimoniali e personali, in dipendenza della separazione e dello scioglimento del matrimonio promossi contestualmente con il presente atto, e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra. pagina 5 di 6 I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere l'uno dall'altro neppure a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, salvo il corretto adempimento di quanto qui previsto e concordato.
7. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BUDRIO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Arianna D'Addabbo Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12875/2024 promossa da: nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in VIALE Parte_1 PANZACCHI 19 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DI MATTO SARA che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
e nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in VIA Parte_2 MARIO BATA' 31 MACERATA presso lo studio dell'Avv. BINNI CARLO MARIA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art 473-bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso.
Con sentenza n. 698/2024 pubblicata il 20/12/2024 il Tribunale, recependo l'accordo delle parti, ha omologato le condizioni separative.
Posto che con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., i coniugi hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda all'epoca procedibile, la causa era stata rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
pagina 1 di 6 Trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e passata in giudicato la predetta sentenza, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c.
Vista la documentazione integrativa depositata dagli Avv. Di Matto Sara e Forasassi Dario in data
21/07/2025
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio merita accoglimento, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni.
Infatti, la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
Le condizioni concordate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio, in quanto garantiscono al minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita dal Tribunale.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato a [...] Parte_1
(NO) il 21/02/1976, e nata a [...] il [...], celebrato a Parte_2
BUDRIO (BO) il 15/09/2018 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
BUDRIO (BO) al n. 29, parte 1, anno 2018;
b) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1. La casa coniugale sita al piano terra dell'immobile di Bagnarola di Budrio (BO) via Armiggia
14, di proprietà di rimarrà nella sua esclusiva disponibilità impegnandosi Parte_1 [...]
a trasferire la residenza propria e del figlio minore alle seguenti condizioni: Pt_2
• e il bambino lasceranno la casa coniugale di cui è Parte_2 Parte_1 esclusivo proprietario non appena saranno terminati i lavori di ristrutturazione di altro appartamento sito nel medesimo immobile al piano terra (Via Armiggia n. 15) messo a disposizione dalla madre di lei che ne è proprietaria, e comunque entro il termine di 1 anno decorrente dall'approvazione del progetto di ristrutturazione dell'appartamento da parte delle pagina 2 di 6 competenti autorità. si impegna a depositare il progetto di ristrutturazione Parte_2 entro 1 mese dalla data di chiusura ufficiale della pratica condominiale da parte della
ZA (i cui lavori sono già stati deliberati alla assemblea del 24/06/2024) certificata dal D.L.;
• dal momento della sottoscrizione del ricorso consensuale e fino a quando non sarà disponibile l'altro appartamento nelle tempistiche di cui sopra, la casa coniugale rimarrà nella esclusiva disponibilità di trasferendosi di fatto altrove con Parte_2 Parte_1 impegno a non rientrare nell'abitazione fino a quando non sarà disponibile l'appartamento in cui si trasferirebbero e il minore, nelle tempistiche di cui sopra;
fatta eccezione Parte_2 per il locale rimessa, catastalmente identificato come “fabbrichetta” che rimarrà nell'esclusiva disponibilità di Parte_1
• nel medesimo periodo le utenze della casa coniugale rimarranno a carico di Parte_2 impegnandosi a inviare tempestivamente, e comunque in tempo utile per il Parte_1 pagamento, le relative fatture a mentre gli oneri condominiali resteranno a Parte_2 carico di Parte_1
• rinuncia a chiedere nei confronti di qualsiasi indennità di Parte_1 Parte_2 occupazione della casa coniugale di sua proprietà per tutto il periodo in cui vi risiederà con il figlio sino al maturarsi delle condizioni sopra indicate ai fini del rilascio;
• al momento del trasferimento di tutti i mobili oggi presenti nella casa Parte_2 coniugale (ad eccezione dello specchio in oro e legno sito sulle scale, del tavolo AC
SI e dello specchio grande posto in camera del valore complessivo di €. 1.260) diverranno di proprietà di dietro versamento della somma complessiva e Parte_1 forfettariamente determinata di €. 26.200 (ventiseimiladuecento/00). Detta somma verrà versata da quanto ad €. 5.000 (cinquemila/00) al momento in cui verrà Parte_1 approvato il progetto di ristrutturazione dell'appartamento ove si trasferirà, Parte_2 quanto ad €. 5.000 (cinquemila/00) entro 6 mesi dal primo versamento, a condizione che i lavori siano stati iniziati, e quanto al saldo di €. 16.200 (sedicimiladuecento/00) al momento del trasferimento di e di dalla casa coniugale. Parte_2 CP_1
2. I genitori concordano per l'affido condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre. Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio Parte_1
corrispondendo in favore della madre l'assegno mensile di € 450,00 CP_1 Parte_2 decorrente dal momento della sottoscrizione del ricorso consensuale, da rivalutarsi annualmente come per legge. pagina 3 di 6 3. Il padre presta il proprio consenso affinché l'Assegno Unico Universale (o Parte_1 eventuali ulteriori erogazioni sostitutive dello stesso) che alla data odierna ammonta ad € 57,00 sia corrisposto dall'Inps per intero in favore della madre con impegno a Parte_2 sottoscrivere ogni istanza/documento che fosse necessario a tal fine.
Ove tale erogazione venisse sospesa e/o eliminata per qualsiasi motivo, il padre verserò in favore della madre una somma corrispondente all'importo dell'AUU alla data odierna.
4. Il padre si impegna a comunicare i propri impegni lavorativi e le proprie disponibilità, entro la mattina del venerdì della settimana precedente a quella di sua spettanza, salvo diverso accordo tra i coniugi. La partecipazione a convegni, trasferte all'estero e viaggi sarà comunicata dal padre, non appena ne verrà a conoscenza.
Il padre potrà tenere con sé il minore:
• Un weekend alternato dall'uscita da scuola del venerdì fino al lunedì mattina con pernotto;
• Un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola fino alla mattina dopo con pernotto, nelle settimane in cui trascorrerà il weekend col padre e due pomeriggi con due CP_1 pernottamenti nelle settimane in cui trascorrerà il weekend con la madre;
CP_1
• il 24 dicembre di ogni anno il figlio starà con la madre ed il 25 dicembre di ogni anno con il padre;
il resto dei periodi di Natale e di Capodanno (dal 26 all'1/1 e dal 1/1 al 6/1) ad anni alterni, salvo diverso accordo tra i coniugi;
• Vacanze pasquali (dal giovedì alla domenica e dal lunedì al mercoledì) ad anni alterni;
• Vacanze estive, tre settimane anche non consecutive, con ognuno dei genitori, da concordarsi entro il 31 maggio. Ripresa della ordinaria frequentazione trascorrendo il primo weekend disponibile col genitore con cui non ha trascorso le vacanze, CP_1 salvo diverso accordo;
• nei mesi di luglio e agosto potrà soggiornare coi nonni materni nelle Marche o CP_1 nella casa di montagna o nella casa al mare, a meno che non manifesti diversi CP_1 interessi. Nel medesimo periodo resta garantito il diritto di visita del padre, come sopra già concordato – ad eccezione di diversi accordi che potranno essere presi di volta in volta
– il quale potrà decidere se soggiornare presso le abitazioni dei nonni materni del minore oppure portare altrove con sé il figlio. Ove i nonni materni non si rendano disponibili a ospitare le spese di soggiorno sue e del figlio durante le visite verranno divise in Pt_1 parti uguali tra e . Pt_1 Pt_2
• Tutte le modalità sopra riportate potranno essere modificate previo accordo tra i genitori pagina 4 di 6 con un preavviso di 5 giorni.
• I coniugi si impegnano a cooperare in modo da presenziare entrambi per il giorno del compleanno di , per i saggi, i colloqui scolastici e ogni altro evento scolastico che CP_1 richieda la presenza dei genitori.
• A prescindere dai turni, trascorrerà il giorno della festa della mamma e il CP_1 compleanno di con la madre e il giorno della festa del papà e il compleanno di Pt_2
col padre;
Pt_1
• I genitori si impegnano l'uno nei confronti dell'altro, nell'interesse del figlio, a condividere preventivamente con l'altro genitore la volontà di rendere nota al minore l'eventuale relazione affettiva con altro partner, fermo restando ovviamente il diritto di ciascuno ad una nuova vita affettiva;
• I genitori prestano il loro reciproco consenso al rinnovo del passaporto anche del minore;
5. I coniugi concordano che le spese straordinarie, come meglio descritte ed indicate nel protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna (allegato) saranno a carico di per il Pt_1
70% e di per il 30%. Fin da ora i genitori convengono che non necessitano di preventivo Pt_2 accordo le gite scolastiche con pernottamento. I genitori potranno concordare di intraprendere un rapporto di collaborazione domestica con una ragazza alla pari nell'interesse del figlio minore, ripartendo i relativi oneri e costi con le proporzioni concordate. Ogni decisione inerente al predetto rapporto, anche con riferimento ai relativi costi, dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori.
6. I coniugi si danno reciprocamente atto che la polizza vita intestata ad con Parte_2 beneficiario esclusivo accesa presso le Assicurazioni Generali n 82101882 avente il CP_1 saldo attuale di €. 11.982,17 è stata costituita con versamenti mensili e con versamenti una tantum che sono stati eseguiti dal conto corrente cointestato ai genitori e con versamenti eseguiti dai genitori di e dai genitori di in diversa misura. Pt_2 Pt_1
Al termine del contratto, come in ogni altro caso in cui la polizza venga svincolata, l'importo liquidato dovrà essere corrisposto interamente in favore di . CP_1
Con Il conto corrente cointestato n. 1778155 aperto presso andrà estinto, l'eventuale saldo attivo andrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
I coniugi si danno atto di aver così regolamentato ogni aspetto relativo ai rispettivi rapporti patrimoniali e personali, in dipendenza della separazione e dello scioglimento del matrimonio promossi contestualmente con il presente atto, e dichiarano di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra. pagina 5 di 6 I coniugi dichiarano di essere autosufficienti e di non avere più nulla reciprocamente da pretendere l'uno dall'altro neppure a titolo di contributo al mantenimento del coniuge, salvo il corretto adempimento di quanto qui previsto e concordato.
7. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
c) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BUDRIO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 22/07/2025.
Il Giudice relatore
Dott. Arianna D'Addabbo
Il Presidente
Dott. Bruno Perla
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