Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00718/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01133/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2025, proposto da
UG PA, AO EP, NN TA EP, TA PA, AN PA, LO PA, NI PA, NZ PA, CI OI, CO PA, IA TO PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Piergiorgio Loi, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alghero 22;
contro
Comune di Quartu Sant'Elena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Giua Marassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio opposto dal Comune di Quartu Sant’Elena in relazione all’atto di diffida – notificato a mezzo PEC spedita il 08.10.2025, accettato, consegnato e protocollato in pari data dall’ente destinatario al n. 106575 – a cui lo stesso ente ha dato riscontro, con nota senza data a firma della Dirigente del Settore 11 - Pianificazione Urbanistica – Pianificazione Strategica, di carattere meramente elusivo delle richieste di definizione del procedimento espropriativo contenute nell’atto di diffida medesimo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Quartu Sant'Elena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 il dott. Andrea Gana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con atto depositato in data 17 aprile 2026, il Comune di Quartu Sant’Elena ha dato atto dell’avvenuta adozione del provvedimento ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- all’udienza camerale del 22 aprile 2026, i ricorrenti, per il tramite del loro difensore, hanno dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame;
- l’Amministrazione comunale ha domandato la compensazione delle spese di lite, mentre sul punto il difensore dei ricorrenti si è rimesso al Collegio;
Considerato che:
- al Collegio non resta che prendere atto della sopravvenuta carenza d’interesse dichiarata dai ricorrenti e, in ossequio al principio dispositivo, provvedere in conformità, dichiarando il ricorso improcedibile a termini dell’articolo 35, comma 1, lett. c) del codice di rito;
Ritenuto che l’esito del contenzioso, nonché l’evidente complessità giuridica e fattuale della vicenda giustifichino l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
Andrea Gana, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Gana | TO RU |
IL SEGRETARIO