Ordinanza presidenziale 28 dicembre 2022
Sentenza 8 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 9 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01297/2025REG.PROV.COLL.
N. 03517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3517 del 2024, proposto da:
AG - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, AD - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AS AN, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, non costituito in giudizio;
per la riforma:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il TO (Sezione Quarta) n. 01493/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Consigliere Lorenzo Cordì e udita, per le parti appellanti, l’avvocato dello Stato Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. AG e AD hanno appellato la sentenza n. 1493/2023, con la quale il T.A.R. per il TO ha accolto il ricorso proposto dal sig. AN AS, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, avverso: i ) l’intimazione di pagamento n. 122 2021 90009793 05/000, con la quale era stato richiesto il pagamento della somma di euro 466.455,00, dovuta a titolo di prelievo supplementare per la campagna lattiero casearia 2004/05; ii ) la cartella di pagamento AG n. 12220080040003964000, numero di riferimento AD12220207280241764000; iii ) l’atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della suddetta cartella di pagamento AG n. 12220080040003964000; iv ) il residuo ruolo emesso da AG, posto a base dell’intimazione di pagamento impugnata.
2. Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso osservando, in primo luogo, che, con ordinanza n. 73/2022, era stato ordinato alle Agenzie di produrre: i ) copia degli atti di accertamento o delle imputazione dei prelievi di cui era stato chiesto il pagamento e delle successive cartelle o intimazioni (con le relative notificazioni al produttore o al primo acquirente); ii ) ogni altro atto interruttivo della prescrizione notificato all’azienda agricola; iii ) l’indicazione delle decisioni giudiziali, eventualmente sopravvenute, che avessero definito le controversie instaurate; iv ) ogni altra eventuale documentazione utile ad accertare la posizione dell’azienda agricola anche in relazione ai precedenti contenziosi dalla stessa attivati. AG aveva depositato in giudizio una relazione sui fatti di causa e della documentazione. Il Giudice di primo grado ha ritenuto tale documentazione non idonea a provare l’interruzione della prescrizione osservando che: i ) AG aveva evidenziato come la prescrizione fosse stata interrotta in ragione della sentenza del T.A.R. per il Lazio n. 3200/2010 e dalle sentenze del T.A.R. per la Lombardia – sezione staccata di Brescia n. 1758, n. 1759 e n. 1763 (relative a ricorsi proposti dal primo acquirente); ii ) secondo AG occorreva tener conto della sospensione della prescrizione di cui all’art. 8- quinques , comma 10, del d.l. n. 5/2009 (per il periodo dal 1° aprile 2009 al 15 luglio 2009) e di cui all’art. 68 del d.l. n. 18/2020 (per il periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021); iii ) da tali sentenze non erano, tuttavia, evincibili in modo chiaro e univoco gli oggetti dei giudizi, atteso anche che si trattava di ricorsi collettivi; iv ) in difetto di prova idonea sull’avvenuta interruzione della prescrizione, doveva trovare accoglimento l’eccezione formulata dall’azienda agricola.
3. AG ha proposto ricorso in appello, affidato a tre motivi, e ha, chiesto, altresì, di acquisire documentazione ritenuta indispensabile per la decisione della lite ex art. 104 c.p.a. Il sig. AS ha omesso di costituirsi in giudizio, pur se ritualmente intimato. All’udienza del 6.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Entrando in medias res occorre esaminare, in primo luogo, l’istanza ex art. 104 c.p.a. formulata dalle appellanti. Sul punto si osserva come la giurisprudenza della Sezione abbia evidenziato che, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., è preclusa la produzione in appello di “ nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile ”. Secondo la Sezione – “ in disparte la considerazione che l’art. 104 c.p.a. sembra riferirsi al ricorrente che, soccombente in primo grado, propone appello, il quale non può ampliare il thema decidendum del giudizio dallo stesso instaurato, piuttosto che all’amministrazione appellante, la quale potrebbe non essere costituita in primo grado, se non nel caso in cui quest’ultima abbia già proposto in primo grado un’eccezione non rilevabile d’ufficio senza produrre un adeguato corredo probatorio ” – risulta condivisibile l’orientamento giurisprudenziale ampiamente prevalente, secondo cui la citata norma detta criteri alternativi e non cumulativi, destinati a essere analizzati separatamente, nel riferirsi all’ammissibilità di “ nuovi documenti ” ( cfr ., ex multis , Consiglio di Stato, VI, 2 gennaio 2024, n. 64; Id., Sez. V, 13 settembre 2023, n. 8301; Id., Sez. VI, 9 giugno 2023, n. 5670). Ne consegue che la produzione di nuovi documenti nel processo amministrativo è ammissibile in due ipotesi alternative: i ) la loro indispensabilità ai fini della decisione della causa; ii ) la impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado per causa non imputabile. D’altra parte, “ ovvero ” è una forma rinforzata della congiunzione disgiuntiva semplice “ o ”, con lo stesso valore di “ oppure ”, sicché anche da un punto lessicale, nessun dubbio può sorgere sulla corretta esegesi della norma (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). In sostanza, diversamente da quanto previsto dal codice di procedura civile, il codice del processo amministrativo “ permette l’ingresso nel grado di appello anche di documenti che non siano nuovi in senso stretto, in quanto materialmente sopravvenuti, e anche al di là del caso in cui la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, purché si tratti di documenti indispensabili ai fini della decisione della causa ” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1321). Declinando i principi esposti al caso di specie, si osserva come siano indispensabili per la decisione della controversia gli atti interruttivi notificati da AG e la richiesta di rateizzazione del debito (con le successive note attestanti il mancato adempimento) (v., infra , punto 5 della presente sentenza). Si tratta, infatti, di documentazione che smentisce la tesi esposta dalla parte appellata in primo grado, la cui acquisizione non è preclusa dalla sussistenza di un ordine istruttorio impartito in primo grado, avendo la Sezione chiarito che i poteri di acquisizione della documentazione in appello possono essere esercitati ove vi sia stato un adempimento parziale dell’ordinanza istruttoria di primo grado (Consiglio di Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2025, n. 742).
5. Procedendo ad esaminare, quindi, le censure articolate dalle Agenzie appellanti nel primo e nel secondo motivo di ricorso si osserva, in primo luogo, che l’intimazione di pagamento e gli altri atti impugnati in primo grado si sono riferiti al prelievo relativo alla campagna 2004/2005. La comunicazione del prelievo è stata inviata al produttore in data 28.7.2005. AG ha, poi, inviato al sig. AS la cartella di pagamento AGEA n. 12220080040003964000 del 14.11.2008 e la successiva la richiesta di versamento del prelievo del 19 giugno 2009, pervenuta in data 20.7.2009. Con questi atti è stato, quindi, determinato il debito e si è interrotto il decorso della prescrizione. Inoltre, a seguito dell’intimazione di AG del 19 giugno 2009, il produttore ha presentato istanza di rateizzazione n. 06760012234, accolta da AG con nota prot. CS.CCSLU.2010.0002813. Ora, secondo la costante giurisprudenza della Sezione, la richiesta di adesione alla rateizzazione e la conseguente stipula del relativo contratto valgono quali atti di riconoscimento del debito e di interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c., in quanto con essi il soggetto aderente si dichiara consapevole, riconoscendola espressamente, della propria posizione debitoria ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 marzo 2024, n. 2620). La parte non ha, tuttavia, provveduto al pagamento e, pertanto, AG ha, successivamente, dichiarato il mancato perfezionamento della procedura e la sussistenza dei presupposti per l’esazione coattiva del credito (nota prot. AGEA.DIRGEN.2012.1357 del 28 febbraio 2012 nota prot. AGEA.AGA.2014.66828 del 4 dicembre 2014). Pertanto, solo da tale data il diritto avrebbe potuto esser fatto nuovamente valere ex art. 2935 c.c.
5.1. Non sono, invece, decisivi gli ulteriori atti interruttivi indicati dalla parte appellante, considerato che: i ) le sentenze del T.A.R. Brescia relative ai ricorsi proposti dal primo acquirente sono state depositate in data 14.5.2010, e, quindi, pur avendo effetto interruttivo nei confronti del produttore (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 novembre 2023, n. 9772) - seppur per i soli crediti oggetto di quei giudizi -, sono, comunque, antecedenti all’ultimo atto interruttivo indicato supra ; ii ) stessa considerazione vale per la sentenza del T.A.R. per il Lazio relativa all’intimazione del 2009, che è stata depositata nel 2010.
5.2. Ricostruita la vicenda fattuale, occorre verificare se sia maturata la prescrizione nel diritto, sia in relazione alla sorte capitale che in relazione agli interessi (su cui si è incentrato il terzo motivo di ricorso in appello).
5.2.1. La prescrizione del diritto con riferimento alla sorte capitale deve, chiaramente, escludersi operando il termine di prescrizione decennale che non risulta decorso nel caso di specie ( cfr .: Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 gennaio 2025, n. 385; Id., Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Id., Sez. III, n. 2730 del 2022).
5.2.1. In relazione agli interessi opera, invece, il termine quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4 c.c. [Consiglio di Stato, Sez. VI, 10 settembre 2024, n. 7505, punto 6.1.3.2, ove si richiama anche l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, secondo la quale il credito per interessi, integrando un’obbligazione autonoma rispetto al debito principale, è suscettibile di autonome vicende e rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale fissato dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. (Cassazione civile, sez. V, 18 maggio 2023, n. 13781, che richiama anche Cassazione, Sezioni unite civili, 14 luglio 2022, n. 22281 del 14 luglio 2022, punto 9.4.1)]. Nel caso di specie, il riconoscimento del debito ha interrotto la prescrizione fino alla data del 12.10.2015 (allorquando il diritto avrebbe già potuto essere riesercitato). Il decorso della prescrizione è stato sospeso, in forza dell’art. 68 del d.l. n. 18/2020 dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. A questa data erano, quindi, decorsi quattro anni, quattro mesi, e 25 giorni. Tenuto conto dell’ulteriore tempo successivo alla fine della sospensione e intercorrente tra tale data e la notificazione dell’intimazione impugnata (25 ottobre 2021) non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c. Deve, quindi, escludersi che il diritto si sia prescritto, sia con riferimento al capitale che con riferimento agli interessi.
6. In definitiva, il ricorso in appello deve essere accolto e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza di prima grado, il ricorso di primo grado deve essere respinto. Il dovere decisorio del Collegio deve ritenersi esaurito con la disamina del ricorso in appello, non essendo stati riproposti i motivi di primo grado rimasti assorbiti. Le questioni esaminate e decise esauriscono la disamina dei motivi, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante; cfr ., ex plurimis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2024, n. 10058), con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
7. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio.
Condanna l’azienda agricola AS a rifondere a AD e AG, creditori in solido, le spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori previsti per legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere, Estensore
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Cordi' | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO