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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/06/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 413 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme alla memoria difensiva di costituzione depositata in primo grado, dagli avvocati Fabio Santoro e Massimo Nardozza, con i quali elettivamente domicilia presso lo studio del primo difensore
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 procura generale alle liti del 23 gennaio 2023, a ministero dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131) dall'avvocato Paola Scarlato, con il quale elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10379/2022, pronunciata dal Tribunale di
Roma, sezione lavoro e pubblicata in data 6.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi dell'appello e come da verbale di udienza del 5.6.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. proponeva opposizione avverso Parte_1
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il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2017010515/ddl del 16.6.2020, con il quale l' : (I) negava che socio di maggioranza della CP_1 Parte_2 Parte_1
fosse lavoratore subordinato, così iscrivendolo alla Gestione commercianti;
(II)
[...] riteneva che dovesse essere inquadrata al V CCNL Commercio Terziario Parte_3
Distribuzione e Servizi e non al VI come stabilito dalla datrice di lavoro;
(III) affermava che le somme erogate in busta paga a taluni dipendenti con la dizione bonus e trasferte dovevano essere assoggettate per intero a contribuzione, negando la loro qualificazione come indennità di trasferta;
(IV) procedeva al recupero degli sgravi contributivi già fruiti, ritenendoli non dovuti in ragione delle sopra menzionate inadempienze. La società opponente contestava la fondatezza dei rilievi degli ispettori verbalizzanti e della conseguente pretesa dell'ente previdenziale, così concludendo per l'annullamento totale o parziale del verbale e della declaratoria di infondatezza delle pretese dell'ente previdenziale.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con l' e l' CP_1 Controparte_2
, dichiarata in corso di causa cessata la materia del contendere sulla domanda ex
[...] art. 700 c.p.c. formulata dall'opponente in relazione la diniego del DURC, con la sentenza in epigrafe indicata così statuiva: « in accoglimento parziale del ricorso, accerta e dichiara che il rapporto che è intercorso dal 19.6.2014 tra la società ricorrente
e è un rapporto di lavoro subordinato, e dichiara infondato l'annullamento Parte_2 che ne è stato disposto dall' ai fini dell'iscrizione del medesimo lavoratore nella CP_1 diversa gestione previdenziale dei commercianti;
rigetta il ricorso per tutto il resto;
compensa le spese del presente giudizio di merito tra la ricorrente e l' e l' CP_1 [...]
; condanna l' alla rifusione delle spese sostenute Controparte_3 CP_1 dalla ricorrente per il procedimento cautelare svoltosi in corso di causa, che liquida - in considerazione della contenuta attività processuale ivi svolta e del valore dichiarato - in complessivi € 2.000,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato, da distrarsi in favore dei suoi difensori dichiaratisi antistatari nelle note difensive». interpone appello contro detta decisione, contestandola nella sola Parte_1 parte in cui non ha escluso dall'imponibile contributivo le somme che essa appellante aveva corrisposto ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta. A sostegno dell'impugnazione deduce che: (a) la decisione gravata aveva erroneamente escluso che fosse la sede di lavoro dei prestatori d'opra beneficiari Persona_2 dell'indennità contestata;
(b) il Tribunale aveva ingiustamente negato l'ammissione
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della prova orale sul punto;
(c) l'art. 51, comma 5 DPR 917/1986 andava interpretata, nell'ipotesi di prestazione lavorativa resa nell'ambito del territorio di Città metropolitane
(come appunto ), con la dovuta flessibilità e con riferimento al comune Parte_4 disagio subito dal lavoratore in occasione della singola trasferta. Conclude chiedendo la parziale riforma della sentenza gravata, con accoglimento dell'originario ricorso con riferimento alla dichiarata illegittimità o irregolarità dell'esonero contributivo applicato alle indennità di trasferta indicate nel citato verbale e correlati provvedimenti sanzionatori, formulando in subordine questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (c.d. TUIR) per contrasto con gli artt. 3
e 53 Cost.
L' si costituisce in appello, eccependo il giudicato quanto alle statuizioni della CP_1 sentenza di primo grado non investite dall'impugnazione, argomentando sull'infondatezza delle avverse censure e riproponendo le tesi difensive svolte in primo grado. Chiede respingersi l'appello.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 5.6.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. La sentenza appellata è passata in giudicato, poiché le relative statuizioni non sono state impugnate, nella parte in cui ha ritenuto che la avesse Parte_1 correttamente inquadrato e assicurato il socio come lavoratore Parte_2 subordinato e nella parte in cui ha condiviso la tesi degli ispettori verbalizzanti, laddove hanno affermato che , in ragione delle mansioni svolte, doveva essere Controparte_4 inquadrata (con conseguente diritto alla percezione del relativo trattamento economico) nel V livello CCNL e non nel VI attribuitole dalla datrice di lavoro.
L'appello, infatti, devolve alla cognizione della Corte unicamente la questione (e quella conseguenziale del recupero dei benefici contributivi) relativa all'assoggettabilità
o meno a contribuzione delle somme che la datrice di lavoro ha erogato ai propri dipendenti a titolo di trasferte.
Trattasi di questioni inerenti all'obbligazione contributiva, alla quale è estraneo l' , che pertanto rettamente non è stato evocato in Controparte_2 questo grado di giudizio.
3. La sentenza appellata deve essere in primo luogo confermata quanto alla soggezione a contribuzione delle somme erogate a titolo di indennità di trasferta ai dipendenti e per i quali il primo giudice ha negato il dato storico Per_3 Per_4
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dell'effettuazione di trasferte, osservando che «essi hanno dichiarato agli ispettori di non fare trasferte, circostanza che può ritenersi confermata dal fatto che per essi non è stata prodotta la documentazione anzidetta, ma solo prospetti redatti con fogli Excel che, al pari di quelli prodotti per gli altri lavoratori, non possono considerarsi aventi data certa, e quindi idonei a fornire la prova necessaria ai fini che qui rilevano».
Tale valutazione delle dichiarazioni rese agli ispettori dai due sopra ricordati lavoratori e della condotta processuale dell'opponente (di omessa produzione di valida documentazione giustificativa) e quindi l'accertamento in fatto circa la mancata effettuazione di trasferte da parte di detti dipendenti non è censurata dall'appello, né la prova orale articolata in primo grado, della cui mancata ammissione ci si duole in questa sede, è idonea a contraddirla, poiché nessuno dei capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado afferma puntualmente l'effettuazione di trasferte da parte di e Per_3
Per_4
L'affermazione della sussistenza dell'obbligazione contributiva integrale per questi due lavoratoti, dunque, costituisce statuizione di primo grado coperta da giudicato.
Allo stesso tempo, il Tribunale ha ritenuto «fondate le conclusioni cui sono giunti gli ispettori» circa l'assoggettamento a contribuzione di «tutti i giorni di trasferta eccedenti quelli lavorati» ed anche tale capo di decisione non è impugnato dalla
[...]
sicché anche questa specifica obbligazione contributiva deve ritenersi Parte_1 coperta da giudicato.
La decisione di prime cure, inoltre, non è impugnata neppure nella parte in cui ha
(in verità correttamente) interpretato il verbale ispettivo nel senso che l'esonero contributivo era già stato riconosciuto dagli stessi ispettori, così restando al di fuori della pretesa creditoria dell'ente previdenziale, per quelle trasferte verso la sede legale sita in , effettuate da dipendenti assunti presso i punti vendita siti nel Comune di Per_2
sicché anche tale delimitazione del thema decidendum resta ferma. CP_3
4. La decisione del Tribunale, dunque, è impugnata nella sola parte in cui, in sostanza, ha affermato che le c.d. trasferte erano state effettuate all'interno del Comune di e da lavoratori la cui sede lavorativa doveva identificarsi nello stesso territorio CP_3 comunale, siccome addetti a diversi punti vendita dislocati in stessa. CP_3
Tanto precisato, la statuizione gravata, nella parte in cui è qui ancora in contestazione, muove da due accertamenti in fatto che debbono reputarsi definitivamente acquisiti al giudizio, siccome non censurati dall'appellante, ossia, da un lato, che la aveva « anche diversi punti vendita dislocati nel comune Parte_1
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di e vari dipendenti addetti a tali punti vendita», tra i quali appunto, quelli CP_3 beneficiari dell'emolumento su si controverte e, dall'altro, che «clienti e, i luoghi degli appuntamenti fissati presso di essi, sono nella quasi totalità dei casi ubicati nel Comune di risultando del tutto sporadici ed isolati i casi di appuntamenti da svolgersi CP_3 presso altri Comuni».
La decisone gravata, dunque, una volta poste queste premesse, ha affermato che
«non può considerarsi come sede di lavoro la sede legale dove è stato concluso il contatto di assunzione, dovendo invece considerarsi come tale quella in cui essi
[scilicet, i dipendenti] esplicano in maniera stabile la loro attività lavorativa, essendo addetti ad essa», per poi negare che potesse essere qualificata come trasferta lo spostamento effettuato da detti addetti ai punti vendita siti in per recarsi presso CP_3 clienti situati anch'essi nell'ambito del Comune di CP_3
Le censure dell'appellante si appuntano proprio su tale ultimo percorso argomentativo ed in particolare sull'identificazione della quale della sede CP_5 di lavoro dei dipendenti, in quanto la sostiene che essa dovrebbe Parte_1 identificarsi nel Comune di , indicato nei singoli contratti individuali Persona_2 come abituale luogo di lavoro e sede legale di essa appellante e pertanto luogo di conclusione del contratto.
Il motivo non ha pregio.
L'indennità di trasferta, infatti, compensa i disagi che il lavoratore subisce per essere chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa in luogo diverso dall'abituale sede di lavoro (cfr. Cass.
8.7.2020 n. 13480), ossia in luogo diverso da quello ove egli abitualmente rende la prestazione lavorativa, restando irrilevante ai fini dell'insorgenza del diritto dove la datrice di lavoro abbia la propria sede legale ovvero dove il contratto di lavoro sia stato concluso.
Le indicazioni in esso contenute, poi, per quanto possano avere un valore presuntivo, divengono irrilevanti una volta che sia accertato che il prestatore d'opera svolgeva abitualmente la propria attività presso un'unità produttiva o comunque un luogo diverso da quello previsto in contratto, essendo evidente che l'adibizione in fatto ad un nuovo luogo di lavoro dimostra che l'originaria individuazione negoziale è stata concordemente modificata dalle parti.
Le considerazioni dell'appellante relative al luogo di conclusione dei singoli contratti individuali di lavoro, alle indicazioni riportate in questi ultimi e alla localizzazione della sede legale di essa datrice di lavoro non sono dunque idonee a contraddire la decisione
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impugnata nella parte in cui ha ritenuto che i lavoratori rendevano abitualmente la loro prestazione lavorativa ognuno presso un ben individuato punto vendita (showroom), ciascuno situato nell'ambito territoriale del Comune di ed ha così identificato in CP_3 tale Comune la sede di lavoro di ogni prestatore d'opera.
Le censure dell'appellante, poi, non sono condivisibili neppure nella parte in cui si dolgono del fatto che la decisione impugnata non avrebbe considerato la condotta di non contestazione da parte dell' e non avrebbe ammesso la prova orale articolata CP_1 in primo grado.
L'invocata non contestazione deve ritenersi insussistente, atteso che l'ente previdenziale ha sempre dedotto, sin dal primo grado di giudizio, di aver riconosciuto l'esonero contributivo «per quelle trasferte verso la sede legale sita in , Per_2 effettuate da dipendenti assunti presso i punti vendita siti nel comune di , con CP_3 ciò chiaramente dimostrando di considerare e non quale sede di lavoro CP_3 Per_2 dei dipendenti.
La prova orale della quale si chiede l'ammissione in appello è quella del capo n. 16 del ricorso di primo grado, così formulato: «le predette trasferte, contestate dall'impugnato verbale di accertamento, sono tutte state compiute al di fuori del territorio di che è stato comprovato essere la sede dei dipendenti Persona_2 al momento dell'assunzione».
Tale prova rettamente non è stata ammessa dal primo giudice, siccome diretta a comprovare una circostanza (ossia che il contratto individuale di lavoro indicava quale sede lavorativa) irrilevante per le ragioni già in precedenza illustrate. Per_2
Nessuno degli ulteriori capitoli di prova testimoniale articolati in primo grado è diretto a dimostrare che i dipendenti della rendevano abitualmente la Parte_1 loro prestazione lavorativa in , sicché anche la censura volta a lamentare la Per_2 mancata ammissione della prova per testi deve essere disattesa.
Il primo ed il secondo motivo di appello, dunque, non possono essere accolti.
5. La terza ragione di doglianza, invece, da un lato, sostiene che la locuzione fuori del territorio comunale di cui all'art. 51, comma 5 TUIR debba essere interpretata – diversamente da quanto sostenuto dalla decisione impugnata - «con la dovuta flessibilità e con riferimento al comune disagio subito dal lavoratore in occasione della singola trasferta» e, dall'altro, torna a chiedere (nell'ipotesi in cui si dovesse interpretare letteralmente detta disposizione) di sollevare questione di legittimità costituzionale di detta norma, per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., «ritenendosi vulnerati i principi di
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eguaglianza e di logicità ragionevolezza dell'imposizione fiscale e contributiva».
La prima doglianza è priva di pregio, perché il testo letterale della norma invocata
(le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto) è sufficientemente chiaro nel riferirsi ad un'attività resa al di fuori del territorio comunale
(scilcet, dove il dipendente ordinariamente rende la sua prestazione lavorativa), con il corollario per cui è chiaramente inibita un'esegesi che si ponga in radicale contrasto con l'inequivoco disposto normativo.
La prospettata questione di legittimità costituzionale, già disattesa dal primo giudice, è poi manifestamente infondata.
Rientra certamente nella discrezionalità legislativa stabilire a quali condizioni il datore di lavoro possa fruire di un esonero contributivo in relazione a quanto corrisposto ai propri dipendenti e nella specie l'esercizio di siffatta discrezionalità non può ritenersi irragionevolmente esercitato, vuoi perché il riferimento a trasferte o missioni fuori del territorio comunale offre un criterio di individuazione delle somme da sottrarre a contribuzione certo, univoco, sottratto alla auto-qualificazione della parti del contratto di lavoro e tale da non creare incertezze applicative, vuoi perché la valutazione del legislatore chiaramente si fonda sul non irragionevole dato di comune esperienza del minor disagio che il lavoratore subisce nello spostarsi all'interno del territorio, per quanto vasto, di un medesimo Comune (all'evidenza per la maggior disponibilità e frequenza di messi di trasporto pubblici) rispetto a quello patito ove inviato in missione extraurbana.
A ciò si deve aggiungere che proprio il carattere occasionale ed episodico della trasferta o della missione, tale che le somme a questo titolo erogate debbono considerarsi interamente reddito imponibile e quindi interamente soggette a contribuzione ove la prestazione fuori sede costituisca la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa - come peraltro parrebbe essere nella presente fattispecie, ove l'appellante sin dal primo grado ha prospettato che il sopralluogo presso gli immobili dei clienti rappresenta momento necessario ed imprescindibile della vendita
(cfr. §§ 7 e 8 del ricorso di primo grado) - esclude che la scelta del legislatore possa produrre effetti distorsivi della concorrenza, così discriminando un imprenditore rispetto ad un altro.
6. L'appello è respinto.
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Le spese del grado debbono essere compensate in considerazione dell'esito complessivo della lite.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 5.6.2026.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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