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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 690/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LA IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 690/2025 tra
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Brocchi oggi sostituito dall'avv. Attilio Cirone si riporta al ricorso e alle note e ne chiede l'accoglimento. CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 690/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara al c.so Umberto I n. 18, presso lo studio dell' Parte_1
Avv. Leo Brocchi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe in qualità di erede ha chiesto venisse dichiarata irripetibile la somma pretesa dall' , a titolo di indebito previdenziale CP_1 pensionistico (pari ad euro 4.782,73), e asseritamente indebitamente percepita dalla de cuius signora con riferimento al periodo di erogazione dal 1.01.2009 al 30.11.2011. Persona_1
Ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione estintiva non avendo l'erede mai ricevuto alcun atto interruttivo dal novembre 2011 al 29 gennaio 2024 ed essendo pertanto decorso il termine di prescrizione decennale da giorno in cui è stato eseguito il pagamento della prestazione indebita (novembre 2011). Nel merito ha eccepito la omessa motivazione del recupero e la violazione CP_ dell'art. 13 L. n. 41271991 che dispone l'irripetibilità delle somme corrisposte dall' salvo il caso di dolo del percipiente o di omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente previdenziale, non CP_ ricorrente nel caso di specie in quanto la signora , dante causa del ricorrente su cui l' Per_1
CP_ ha iniziato il recupero, percepiva esclusivamente redditi da pensione che erano pertanto noti all'ente. Inoltre ha eccepito il decorso del termine decadenziale annuale per l'esercizio del potere di CP_ ripetizione di quanto eventualmente pagato in eccedenza avendo l' l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alla prestazioni pensionistiche e dovendo provvedere al recupero entro l'anno successivo ai sensi dell'art. 13,comma 2, L. 412/1991. CP_ L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che il recupero è scaturito da ricostituzione del trattamento pensionistico percepito dalla de cuius dal Persona_1
1.01.2009 al 30.11.2011 e oggetto di recupero da parte dell' con trattenute di 50 euro CP_2 mensili sulla la pensione goduta a far data dal marzo 2015 e fino al decesso. Ha contestato l'eccepita prescrizione avendo la predetta ricevuto in data 12.12.2014 il provvedimento di indebito cui seguiva la trattenuta operata dall'ente dal marzo 2015 mai contestata e pertanto l'indebito è entrato a far parte dei debiti ereditari non più contestabili avendo il ricorrente accettato l'eredita della dante causa.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto l' ha dedotto e dimostrato “che la prima CP_1 comunicazione di indebito veniva notificata alla sig.ra con provvedimento del Persona_1
3.11.2011 ricevuta il 15.11.2011 contenente dettagliata motivazione dell'indebito derivante da ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento facente seguito alla comunicazione RED pervenuta dalla pensionata per l'anno 2009 con la richiesta di restituzione dell'importo pari ad euro
5.032,73 in unica soluzione ovvero con piano di recupero da concordare nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ovvero con onere di impugnazione con ricorso amministrativo entro 90 g. dalla comunicazione del provvedimento. A questa seguiva ulteriore nota del 12.12.2024 anch'essa ricevuta all'indirizzo della dante causa e relativa comunicazione di avvio del piano di recupero rateale sulla pensione, con ciò interrompendo tempestivamente la prescrizione;
la successiva missiva del 2.01.2024 ricevuta dagli eredi in data 29.01.2024 costituisce ulteriore atto interruttivo
Preliminarmente va chiarito che legittimamente l'ente ha richiesto l'indebito all'erede non potendo applicarsi il principio secondo cui il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo, in quanto il comma 263, dell'art. 1, L. 662/96 e l'art. 38 l. n.448/2001 non sono applicabili al caso di specie non trattandosi di indebito relativo a periodo precedente al 1996 (v. co. 260-261, art. 1, cit) ovvero al 2000. In ogni caso, poi, la disposizione fa riferimento al caso in cui l'indebito (pensionistico) venga contestato per la prima volta agli eredi e non, come nel caso di specie, all'ipotesi in cui l'indebito sia già stato accertato e notificato alla de cuius, prima di procedere al recupero nei confronti degli eredi. Stante l'avvenuta notifica del provvedimento di indebito già alla de cuius, intervenuta in data 14.11.2011, e successivamente il
29.01.2014 il debito è entrato a tutti gli effetti a far parte dell'asse ereditario e legittimamente la restituzione è stata quindi richiesta all'erede.
Nel merito va osservato che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma grava sul CP_1 pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito, in quanto: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cass. SSUU 04/08/2010, n.18046). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che “la dante causa non possedeva altri redditi all'infuori delle pensioni diretta e di reversibilità entrambe erogate dall' ” ed il decorso del termine decadenziale annuale per il CP_1 recupero.
Sul punto va osservato che l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico per essere CP_1 ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in CP_1 un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
Orbene dall'esame della documentazione allegata (comunicazione di indebito del 3.11.2011 ricevuta dalla il 15.11.2011) si evince che la ricostituzione del trattamento pensionistico Per_1 in godimento con cui è stato comunicato l'indebito fa seguito alla comunicazione RED eseguita CP_ dalla pensionata per l'anno 2009 (v. allegato alla memoria , sicchè il recupero delle somme corrisposte indebitamente dal 2009 al 2011 doveva essere effettuato nel termine di un anno dalla verifica operata dall'ente della dichiarazione dei redditi comunicata dalla dante causa (in data senz'altro anteriore al provvedimento di ricostituzione pensionistico del 3.11.2011 che comunica l'indebito proprio in conseguenza della comunicazione pervenuta dalla pur senza Persona_1 indicarne la data) laddove il recupero è avvenuto solo con la prima trattenuta effettuata nel mese di marzo 2015 e pertanto a quella data era maturato il termine di decadenza annuale previsto per il recupero.
Alla luce delle esposte considerazioni l'indebito va ritenuto irripetibile.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità dell'indebito; CP_ condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Pescara il 22.10.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
LA IL
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 690/2025 tra
Oggi 22 ottobre 2025, innanzi al dott. Teodora Ferrante, sono comparsi:
Per il ricorrente l'avv. Brocchi oggi sostituito dall'avv. Attilio Cirone si riporta al ricorso e alle note e ne chiede l'accoglimento. CP_ Per l' l'avv. Del Sordo si riporta alla memoria.
Le parti chiedono che la causa sia decisa
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e autorizza le parti ad allontanarsi.
All'esito della Camera di Consiglio decide come da separato dispositivo con motivazione contestuale di cui da lettura a fine udienza in assenza delle parti.
Chiuso alle h. 15,10
Il Giudice
dott.ssa Teodora Ferrante N. Sentenza Fasc. n. 690/2025
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il Giudice – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA con domicilio eletto in Pescara al c.so Umberto I n. 18, presso lo studio dell' Parte_1
Avv. Leo Brocchi che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1 locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: RIPETIZIONE DI INDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.10.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe in qualità di erede ha chiesto venisse dichiarata irripetibile la somma pretesa dall' , a titolo di indebito previdenziale CP_1 pensionistico (pari ad euro 4.782,73), e asseritamente indebitamente percepita dalla de cuius signora con riferimento al periodo di erogazione dal 1.01.2009 al 30.11.2011. Persona_1
Ha eccepito preliminarmente l'intervenuta prescrizione estintiva non avendo l'erede mai ricevuto alcun atto interruttivo dal novembre 2011 al 29 gennaio 2024 ed essendo pertanto decorso il termine di prescrizione decennale da giorno in cui è stato eseguito il pagamento della prestazione indebita (novembre 2011). Nel merito ha eccepito la omessa motivazione del recupero e la violazione CP_ dell'art. 13 L. n. 41271991 che dispone l'irripetibilità delle somme corrisposte dall' salvo il caso di dolo del percipiente o di omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta che non siano già conosciuti dall'ente previdenziale, non CP_ ricorrente nel caso di specie in quanto la signora , dante causa del ricorrente su cui l' Per_1
CP_ ha iniziato il recupero, percepiva esclusivamente redditi da pensione che erano pertanto noti all'ente. Inoltre ha eccepito il decorso del termine decadenziale annuale per l'esercizio del potere di CP_ ripetizione di quanto eventualmente pagato in eccedenza avendo l' l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alla prestazioni pensionistiche e dovendo provvedere al recupero entro l'anno successivo ai sensi dell'art. 13,comma 2, L. 412/1991. CP_ L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso deducendo che il recupero è scaturito da ricostituzione del trattamento pensionistico percepito dalla de cuius dal Persona_1
1.01.2009 al 30.11.2011 e oggetto di recupero da parte dell' con trattenute di 50 euro CP_2 mensili sulla la pensione goduta a far data dal marzo 2015 e fino al decesso. Ha contestato l'eccepita prescrizione avendo la predetta ricevuto in data 12.12.2014 il provvedimento di indebito cui seguiva la trattenuta operata dall'ente dal marzo 2015 mai contestata e pertanto l'indebito è entrato a far parte dei debiti ereditari non più contestabili avendo il ricorrente accettato l'eredita della dante causa.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto l' ha dedotto e dimostrato “che la prima CP_1 comunicazione di indebito veniva notificata alla sig.ra con provvedimento del Persona_1
3.11.2011 ricevuta il 15.11.2011 contenente dettagliata motivazione dell'indebito derivante da ricostituzione del trattamento pensionistico in godimento facente seguito alla comunicazione RED pervenuta dalla pensionata per l'anno 2009 con la richiesta di restituzione dell'importo pari ad euro
5.032,73 in unica soluzione ovvero con piano di recupero da concordare nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ovvero con onere di impugnazione con ricorso amministrativo entro 90 g. dalla comunicazione del provvedimento. A questa seguiva ulteriore nota del 12.12.2024 anch'essa ricevuta all'indirizzo della dante causa e relativa comunicazione di avvio del piano di recupero rateale sulla pensione, con ciò interrompendo tempestivamente la prescrizione;
la successiva missiva del 2.01.2024 ricevuta dagli eredi in data 29.01.2024 costituisce ulteriore atto interruttivo
Preliminarmente va chiarito che legittimamente l'ente ha richiesto l'indebito all'erede non potendo applicarsi il principio secondo cui il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo, in quanto il comma 263, dell'art. 1, L. 662/96 e l'art. 38 l. n.448/2001 non sono applicabili al caso di specie non trattandosi di indebito relativo a periodo precedente al 1996 (v. co. 260-261, art. 1, cit) ovvero al 2000. In ogni caso, poi, la disposizione fa riferimento al caso in cui l'indebito (pensionistico) venga contestato per la prima volta agli eredi e non, come nel caso di specie, all'ipotesi in cui l'indebito sia già stato accertato e notificato alla de cuius, prima di procedere al recupero nei confronti degli eredi. Stante l'avvenuta notifica del provvedimento di indebito già alla de cuius, intervenuta in data 14.11.2011, e successivamente il
29.01.2014 il debito è entrato a tutti gli effetti a far parte dell'asse ereditario e legittimamente la restituzione è stata quindi richiesta all'erede.
Nel merito va osservato che l'onere della prova ex art. 2697 c.c. non grava sull' , ma grava sul CP_1 pensionato che chiede l'accertamento negativo del diritto dell'Istituto di procedere alla ripetizione dell'indebito, in quanto: “Il pensionato che agisca in giudizio nei confronti dell'ente previdenziale al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire prestazioni, per le quali l'ente stia effettuando la ripetizione di indebito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire quelle prestazioni” (Cass. SSUU 04/08/2010, n.18046). Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto che “la dante causa non possedeva altri redditi all'infuori delle pensioni diretta e di reversibilità entrambe erogate dall' ” ed il decorso del termine decadenziale annuale per il CP_1 recupero.
Sul punto va osservato che l'art. 52, co. 2, legge n. 88 del 1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.
L'art. 13, co. 1, legge n. 412 del 1991, formulato come norma di interpretazione autentica, integra tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, co. 2, riguarda le somme indebitamente corrisposte per «errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore» e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad «omessa od incompleta segnalazione da parte de/pensionato» di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi. L'indebito pensionistico per essere CP_1 ripetibile, deve pertanto derivare da errore imputabile all'ente, oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute rispetto a dati non noti all' CP_1
L'art. 13, co. 2, della citata legge n. 412 dispone che l' «procede annualmente alla verifica CP_1 delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza».
Si è affermato, al riguardo, che l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei CP_1 redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (v. Cass. nn. 3802 e 15039 del 2019;
Cass. n. 953 del 2012, ma v. anche Cass. n. 1228 del 2011 e Cass. n. 18551 del 2017, su cui poi anche infra). Da ciò il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza, in ragione della propria attività istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in CP_1 un termine decadenziale stabilito appunto dal citato art. 13, co.
2. Ratio della disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una
«fisiologica sfasatura temporale» (Corte Cost. n. 166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano «immessi nei circuiti delle verifiche contabili» Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, co. 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza di legittimità secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (v., fra le tante, Cass.n. 953 del 2012), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.
Orbene dall'esame della documentazione allegata (comunicazione di indebito del 3.11.2011 ricevuta dalla il 15.11.2011) si evince che la ricostituzione del trattamento pensionistico Per_1 in godimento con cui è stato comunicato l'indebito fa seguito alla comunicazione RED eseguita CP_ dalla pensionata per l'anno 2009 (v. allegato alla memoria , sicchè il recupero delle somme corrisposte indebitamente dal 2009 al 2011 doveva essere effettuato nel termine di un anno dalla verifica operata dall'ente della dichiarazione dei redditi comunicata dalla dante causa (in data senz'altro anteriore al provvedimento di ricostituzione pensionistico del 3.11.2011 che comunica l'indebito proprio in conseguenza della comunicazione pervenuta dalla pur senza Persona_1 indicarne la data) laddove il recupero è avvenuto solo con la prima trattenuta effettuata nel mese di marzo 2015 e pertanto a quella data era maturato il termine di decadenza annuale previsto per il recupero.
Alla luce delle esposte considerazioni l'indebito va ritenuto irripetibile.
Il ricorso va pertanto accolto.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il GOP così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara l'irripetibilità dell'indebito; CP_ condanna l' alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.200,00 oltre accessori di legge, da liquidarsi in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Pescara il 22.10.2025.
IL G.O.T.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)