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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 348/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore MALATO ALFONSO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120239001180454000 IRPEF ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120000261478000 IRPEF ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 24 giugno 2023 mediante posta elettronica certificata, depositato il 06.11.2023, la Sig.ra Ricorrente_1, nata ad [...] il Difensore_122.08.1977 e residente in Australia, rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90011804.54/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed asseritamente notificata il 27 aprile 2024, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 5.082,88, in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto chiesto con la cartella di pagamento n. 29120120000261478000, notificata il 30 maggio 2012 e descritta nel dettaglio del debito, portante un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Agrigento Ufficio Territoriale di Canicattì per IRPEF, addizionale Comunale ed Addizionale Regionale all'Irpef, sanzioni ed interessi, afferenti all'anno d'imposta 2008. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica determinata dalla violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 148 e 149 C.p.c. nonché degli artt. 14 e 3, comma 1, della legge n. 890/1982 sotto diversi profili;
2) nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata richiamata nell'intimazione di pagamento;
3) nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e/o errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, violazione dell'art.7 l. n. 212/2000 e della legge n. 241/90; 4) nullità della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità della relativa notifica;
5) nullità della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 l. 212/2000, dell'art.8 del d. lgs n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Costituzione ed art.3 l. n. 241/90; 6) nullità dell' atto presupposto e dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo all'asserita notifica della stessa cartella di pagamento ciò alla luce dei principi statuiti dalla recente sentenza della cassazione a sezioni unite n. 23397 del 17/11/2016. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO ADITA Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via preliminare e nel merito ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza della relativa notifica degli atti impugnati e dell'atto presupposto all'atto di intimazione di pagamento impugnato, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi della pretesa vantata. Con vittoria di spese e compensi”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , con Controdeduzioni depositate il 15 aprile 2024, con cui in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente. Eccepiva, ancora, la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo all'asserita inesistenza giuridica della pretesa tributaria e contestava la fondatezza dei motivi di ricorso. Così concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte adita Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso per tardività dello stesso;
nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER con riguardo alle doglianze attinenti al merito della pretesa creditoria;
per l'effetto dichiarare la disintegrità del contraddittorio, indi, ordinare a parte ricorrente di integrarlo chiamando in causa l'Ente creditore o, in subordine, consentire all'AdER di procedervi;
- accertare e dichiarare la piena regolarità dell'attività di notifica, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- accertare e dichiarare la regolarità degli atti di riscossione;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Il giorno 16 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è infondato e va, pertanto, rigettato. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso, rilevandosi che la data del 24 febbraio 2023 indicata dalla resistente Agenzia delle entrate-Riscossione come quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento è in realtà quella di emissione dell'atto. Infatti nella prima pagina dell'intimazione di pagamento n. 291.2023.90011804.54/000 si legge:
“Lotto di stampa n. 07349 del 24/02/2023” e dall'esame del prodotto “Certificato Istruttoria” si evince che quella del 24/02/2023 è solo la data di emissione dell'avviso di intimazione piuttosto che quella della sua notificazione. Infondata è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica in quanto: a) effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale, b) è stata omessa la compilazione della relata di notifica. Va rilevato che la notificazione non può essere considerata giuridicamente inesistente in quanto l'inesistenza della notificazione è una figura residuale relativa ad atti così lontani dal modello legale da non potere neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono, come quando avvenga in un luogo o nei confronti di soggetti che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto da notificare, mentre qualunque altro vizio, anche grave, ne determina la nullità (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916). Nella fattispecie non ricorre una delle ipotesi comportante l'ipotetica inesistenza della notificazione, in quanto l'intimazione di pagamento è pervenuta nella conoscenza della parte ricorrente, che l'ha impugnata e prodotta in giudizio. Risulta legittima, allora, la conclusione che la presenza di eventuali irregolarità nella procedura notificatoria non potrebbe determinare l'inesistenza giuridica della notifica, ma casomai la nullità. Non dovendosi considerare la notifica inesistente, ma solo ipoteticamente irregolare, l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. In materia va rammentato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6347 del 10.03.2008 ha stabilito che in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi il principio generale enunciato per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, del C.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto. Conforme Cass. Sez. Trib. n.14925 del 06.07.2011. Sul punto, inoltre, così si è pronunciato il Supremo Collegio: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, C.P.C., secondo il quale la 'nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato' vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 05.02.2002, n. 1548). Conforme: Cass. 15/03/2013 n. 6613. Ed ancora, poiché lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è stata raggiunta, nella fattispecie, con la proposizione del ricorso da parte del soggetto destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr. Cass. 01.06.2004 n. 10495). Il principio della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Ne deriva che l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Si osserva, poi, sul punto che l'art. 14 della legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della legge n. 146/1998, prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che debbono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Tale principio è stato ribadito da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione e tra le più recenti si evidenzia la n. 29208/2020, secondo cui: “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”. Conformi: Cass. N. 14501 del 2016, Cass. Sez. 5 n. 15315/2014, Cass. Sez. 5 n. 9111/2012. Con riferimento alla lamentata mancata compilazione della relata di notifica si osserva che il Supremo Collegio ha affermato che la notifica della cartella di pagamento, così come l'intimazione di pagamento, può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione;
in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. n.24322/2014, Cass. Civ. Sez. 5 n.6395/2014). In definitiva, ha ritenuto la Corte che la relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini della sussistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione. Risulta legittima, allora, la conclusione che l'omissione dell'apposizione della relata, non solo nella copia per il destinatario ma altresì nell'originale, non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa. Nessuna censura di nullità dell'intimazione di pagamento per cui è processo può trovare, quindi, accoglimento con riferimento ad asserti vizi della sua notificazione. Privo di fondamento è, altresì, il motivo di impugnazione con cui è stata lamentata la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento alla stessa presupposta n. 29120120000261478000, evidenziandosi che dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente (relata) si evince che la notifica è stata eseguita a ministero di Messo Notificatore con la procedura prevista dall'art. 140 C.p.c., stante la temporanea assenza della Indirizzo_1destinataria presso la sua residenza, sita al tempo nella in Camastra, come da certificato rilasciato da questo Comune, e delle altre persone indicate nell'art. 139 C.p.c., nella data di accesso del 09 maggio 2012, come attestato dal notificatore. In materia l'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Sesta Sezione Civile n. 17866/2022 depositata il 01 giugno 2022 ha ribadito che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Nel caso che ci occupa il Messo notificatore nella relata di notifica ha certificato (fino a querela di Ricorrente_1falso) di avere provveduto all'affissione alla porta dell'abitazione della Sig.ra dell'avviso di deposito e di avere depositato la copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale. Quest'ultima circostanza è stata, inoltre, documentalmente provata con la produzione dell'Avviso di deposito di atti nella Casa del Comune di Camastra del 14.05.2012, da cui si evince che tra gli atti depositati vi era anche la cartella di pagamento n. 29120120000261478000. L'Agente della riscossione ha, inoltre, prodotto la distinta delle raccomandate di Poste Italiane, da Ricorrente_1cui si evince che alla è stata inviata in data 30.05.2012 la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso di deposito, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata Ricorrente_1indirizzata a , con cui la si informava dell'avvenuto deposito presso la casa comunale della cartella n. 29120120000261478000, da cui si evince che alla destinataria è stato lasciato l'avviso e che la raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. La notifica, quindi, è regolare, essendo state compiute tutte le formalità previste dalla legge. Si osserva che la parte ricorrente non ha contestato la suddetta produzione documentale, con la conseguenza che essa può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Per quanto sopra argomentato, la notifica della cartella di pagamento in questione è rituale e valida, per cui il motivo di ricorso va rigettato. Infondata è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per mancata o errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, evidenziandosi che a pagina 2 della stessa si legge che “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_2… Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della Nominativo_2Riscossione per la Provincia di Agrigento” e l'atto è sottoscritto da . In argomento il Supremo Collegio, comunque, si è espresso nel senso che “l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento attiene alle sole cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31). Si tratta di una disposizione derogatoria dell'art. 7, comma 2, l. n. 212/2000, che più blandamente prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione (complessivamente intesi) devono «tassativamente» indicare, tra le altre cose, «il responsabile del procedimento», ma la cui omissione non comporta nullità dell'atto medesimo, non essendo tale sanzione prevista dalla suddetta disposizione (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 17.06.2021, n. 17237; Cass. Civ. Sez. Trib. 15.04.2011, n. 8613). Ne consegue che la speciale sanzione della nullità di cui all'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 non può trovare applicazione in materia di avvisi di intimazione di pagamento, trattandosi di atto del procedimento della riscossione successivo e distinto dalla cartella di pagamento” (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib. 24.02.2022, n. 6209, Cass. Civ., Sez. Trib. 21.01.2021, n. 1226; Cass. Civ., Sez.Trib. 24.01.2019, n. 1961; Cass. Civ., Sez.Trib. 01.10.2018, n. 23672)”. Anche la doglianza di nullità della cartella di pagamento richiamata nell'impugnata intimazione di pagamento per inesistenza o nullità della relativa notifica è infondata in quanto, come superiormente dedotto, la cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento di che trattasi è stata ritualmente notificata. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa la cartella di pagamento propedeutica all'intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andava allegata. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento della cartella di pagamento sottesa) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente afferente alla denunciata nullità degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento di che trattasi per inesistenza della pretesa tributaria e per intervenuta decadenza dell'azione di riscossione. Dalla rituale e valida notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è resa definitiva, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica della cartella e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è risultata dimostrata la notifica della presupposta cartella di pagamento indicata nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione della stessa, resasi definitiva per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione della cartella di pagamento presupposta, di guisa che, in mancanza di impugnazione di quest'ultima, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente di intervenuta estinzione dei crediti portati dalla cartella di pagamento presupposta all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Innanzi tutto va rilevato che la cartella di pagamento presupposta porta un credito vantato dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Agrigento ufficio territoriale di Canicattì per IRPEF, addizionale Comunale ed Addizionale Regionale all'Irpef, oltre accessori. Trattasi quindi di un credito erariale il cui termine di prescrizione è di dieci anni (cfr. Cassazione n. 4283/2010), trattandosi per l'appunto di credito vantato dallo Stato per i tributi di sua competenza. Il principio che i tributi erariali sono soggetti alla prescrizione decennale è stato ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 15 aprile 2019 n. 10549; in senso conforme si è espressa sempre la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 28315 del 05.11.2019 Costituendo la cartella di pagamento n. 29120120000261478000 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stata essa notificata il 30 maggio 2012 il credito si sarebbe prescritto il 30 maggio 2022. I termini di decadenza e di prescrizione, però, sono stati sospesi durante il periodo emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19 dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021, e dalla proroga successiva fino al 31.12.2022, in forza dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto
“Cura Italia”) e dal richiamato art. 12 del D. Lgs.159/2015. In particolare, l'art. 67, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 2020 ha reso applicabile alle entrate tributarie l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 24.09.2015, che stabilisce la sospensione della prescrizione per tutto il periodo in cui sono sospesi i termini di versamento dei tributi da parte dei contribuenti. Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La sospensione di 24 mesi dei termini di sospensione della prescrizione e di decadenza stabilita dal comma 4-bis dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si applica a tutti i carichi anche se non sia ancora intervenuto l'esaurimento delle attività necessarie al fine di assicurare il perfezionamento della procedura di esecuzione esattoriale e non solo a quelli per i quali sia avvenuta la consegna del ruolo in data successiva all'entrata in vigore della norma, trovando giustificazione la suddetta sospensione nella corrispondente sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo di tempo disposta dal medesimo art. 68 del d.l. n. 18 del 2020. La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Ne consegue che il termine di prescrizione, sospeso per due anni, sarebbe scaduto il 30 maggio 2024 e, conseguentemente, non era maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta, per stessa ammissione della parte ricorrente, il 27 aprile 2023. Va, infine, evidenziato che, in considerazione della notificazione della cartella sottesa, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso riguardante l'eventuale prescrizione maturata prima della sua notificazione, che avrebbe dovuto essere proposto con l'impugnazione tempestiva di tali atti e non può essere più avanzata in questa sede. Si ribadisce che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato, non possono essere proposte eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento ed il merito dell'imposizione, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Si richiama, in questo senso, l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Concludendo, l'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è legittima e va confermata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; le stesse si liquidano in complessivi € 750,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 750,00, oltre 15% per maggiorazione forfettaria spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta Agrigento, 16 gennaio 2026- Il Giudice relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Aurora Lento
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
LENTO AURORA, Presidente SCAGLIONE ANTONINO, Relatore MALATO ALFONSO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3232/2023 depositato il 06/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Email_2 ed elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE DI PAGAMENTO n. 29120239001180454000 IRPEF ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120120000261478000 IRPEF ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il 24 giugno 2023 mediante posta elettronica certificata, depositato il 06.11.2023, la Sig.ra Ricorrente_1, nata ad [...] il Difensore_122.08.1977 e residente in Australia, rappresentata e difesa dall'Avv. , proponeva ricorso avverso l'Intimazione di pagamento n. 291.2023.90011804.54/000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione ed asseritamente notificata il 27 aprile 2024, con cui veniva chiesto il pagamento della somma di € 5.082,88, in conseguenza dell'omesso pagamento di quanto chiesto con la cartella di pagamento n. 29120120000261478000, notificata il 30 maggio 2012 e descritta nel dettaglio del debito, portante un credito vantato dall'Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di Agrigento Ufficio Territoriale di Canicattì per IRPEF, addizionale Comunale ed Addizionale Regionale all'Irpef, sanzioni ed interessi, afferenti all'anno d'imposta 2008. La ricorrente proponeva i seguenti motivi di impugnazione: 1) nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica determinata dalla violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, degli artt. 148 e 149 C.p.c. nonché degli artt. 14 e 3, comma 1, della legge n. 890/1982 sotto diversi profili;
2) nullità degli atti impugnati per violazione dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/73 per la mancata e/o irregolare e/o illegittima notifica della cartella di pagamento contestata richiamata nell'intimazione di pagamento;
3) nullità dell'intimazione di pagamento per mancata e/o errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, violazione dell'art.7 l. n. 212/2000 e della legge n. 241/90; 4) nullità della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza e/o nullità della relativa notifica;
5) nullità della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento impugnata per difetto di motivazione, quale conseguenza della violazione degli artt. 7, 16 e 17 l. 212/2000, dell'art.8 del d. lgs n. 32/2001 nonché dell'art. 24 Costituzione ed art.3 l. n. 241/90; 6) nullità dell' atto presupposto e dell'intimazione di pagamento impugnata per inesistenza della pretesa tributaria e intervenuta decadenza e/o prescrizione dei crediti tributari vantati anche per il periodo successivo all'asserita notifica della stessa cartella di pagamento ciò alla luce dei principi statuiti dalla recente sentenza della cassazione a sezioni unite n. 23397 del 17/11/2016. Così concludeva: “PIACCIA ALLA ECC.MA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI AGRIGENTO ADITA Dichiarata, se del caso, la contumacia della resistente. Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. In via preliminare e nel merito ritenere e dichiarare la nullità, l'illegittimità e comunque l'inesistenza della relativa notifica degli atti impugnati e dell'atto presupposto all'atto di intimazione di pagamento impugnato, per i motivi tutti specificati in narrativa ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6; Nel merito ancora e senza recesso, ritenere e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti vantati attesa l'inesistenza giuridica di validi e rituali atti interruttivi della pretesa vantata. Con vittoria di spese e compensi”. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituiva in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2 , con Controdeduzioni depositate il 15 aprile 2024, con cui in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente. Eccepiva, ancora, la propria carenza di legittimazione passiva con riguardo all'asserita inesistenza giuridica della pretesa tributaria e contestava la fondatezza dei motivi di ricorso. Così concludeva: “Voglia l'Ill.ma Corte adita Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa, in via preliminare: - dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso per tardività dello stesso;
nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'AdER con riguardo alle doglianze attinenti al merito della pretesa creditoria;
per l'effetto dichiarare la disintegrità del contraddittorio, indi, ordinare a parte ricorrente di integrarlo chiamando in causa l'Ente creditore o, in subordine, consentire all'AdER di procedervi;
- accertare e dichiarare la piena regolarità dell'attività di notifica, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione;
- accertare e dichiarare la regolarità degli atti di riscossione;
- con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio”. Il giorno 16 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, assenti le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è infondato e va, pertanto, rigettato. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di tardività della proposizione del ricorso, rilevandosi che la data del 24 febbraio 2023 indicata dalla resistente Agenzia delle entrate-Riscossione come quella di notifica dell'impugnata intimazione di pagamento è in realtà quella di emissione dell'atto. Infatti nella prima pagina dell'intimazione di pagamento n. 291.2023.90011804.54/000 si legge:
“Lotto di stampa n. 07349 del 24/02/2023” e dall'esame del prodotto “Certificato Istruttoria” si evince che quella del 24/02/2023 è solo la data di emissione dell'avviso di intimazione piuttosto che quella della sua notificazione. Infondata è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per inesistenza giuridica della notifica in quanto: a) effettuata direttamente dall'Agente della Riscossione a mezzo del servizio postale, b) è stata omessa la compilazione della relata di notifica. Va rilevato che la notificazione non può essere considerata giuridicamente inesistente in quanto l'inesistenza della notificazione è una figura residuale relativa ad atti così lontani dal modello legale da non potere neanche essere considerati tali, e che quindi non esistono, come quando avvenga in un luogo o nei confronti di soggetti che non siano in alcun modo riferibili al destinatario dell'atto da notificare, mentre qualunque altro vizio, anche grave, ne determina la nullità (cfr. Cassazione Sezioni Unite 20 luglio 2016 n. 14916). Nella fattispecie non ricorre una delle ipotesi comportante l'ipotetica inesistenza della notificazione, in quanto l'intimazione di pagamento è pervenuta nella conoscenza della parte ricorrente, che l'ha impugnata e prodotta in giudizio. Risulta legittima, allora, la conclusione che la presenza di eventuali irregolarità nella procedura notificatoria non potrebbe determinare l'inesistenza giuridica della notifica, ma casomai la nullità. Non dovendosi considerare la notifica inesistente, ma solo ipoteticamente irregolare, l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. In materia va rammentato che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 6347 del 10.03.2008 ha stabilito che in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo di atti invalidi il principio generale enunciato per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, del C.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi e, quindi, anche agli atti di imposizione tributaria e l'invalidità sanabile si estende anche ai vizi attinenti all'atto in senso stretto. Conforme Cass. Sez. Trib. n.14925 del 06.07.2011. Sul punto, inoltre, così si è pronunciato il Supremo Collegio: “Il principio, sancito in via generale dall'art. 156, comma terzo, C.P.C., secondo il quale la 'nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato' vale anche per le notificazioni, tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario” (Cass. 05.02.2002, n. 1548). Conforme: Cass. 15/03/2013 n. 6613. Ed ancora, poiché lo scopo della notificazione degli atti è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalità è stata raggiunta, nella fattispecie, con la proposizione del ricorso da parte del soggetto destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione (cfr. Cass. 01.06.2004 n. 10495). Il principio della sanatoria dei vizi della notifica per raggiungimento dello scopo, è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23620/2018 e confermato ulteriormente dal Supremo Collegio con l'ordinanza n. 6015 pubblicata il 28.02.2023. Ne deriva che l'avvenuta proposizione del ricorso ha sanato ogni eventuale irregolarità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 156 e 160 C.p.c., avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato. Si osserva, poi, sul punto che l'art. 14 della legge n. 890/1982, come modificato dall'art. 20 della legge n. 146/1998, prevede che la notifica degli avvisi e degli atti che debbono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. Tale principio è stato ribadito da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione e tra le più recenti si evidenzia la n. 29208/2020, secondo cui: “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l'avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione”. Conformi: Cass. N. 14501 del 2016, Cass. Sez. 5 n. 15315/2014, Cass. Sez. 5 n. 9111/2012. Con riferimento alla lamentata mancata compilazione della relata di notifica si osserva che il Supremo Collegio ha affermato che la notifica della cartella di pagamento, così come l'intimazione di pagamento, può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione;
in tal caso la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26 (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. n.24322/2014, Cass. Civ. Sez. 5 n.6395/2014). In definitiva, ha ritenuto la Corte che la relata non ha carattere e natura di requisito essenziale ai fini della sussistenza giuridica della fase di documentazione dell'avvenuta notificazione. Risulta legittima, allora, la conclusione che l'omissione dell'apposizione della relata, non solo nella copia per il destinatario ma altresì nell'originale, non può determinare l'inesistenza giuridica della documentazione della notifica e, con ciò, della notifica stessa. Nessuna censura di nullità dell'intimazione di pagamento per cui è processo può trovare, quindi, accoglimento con riferimento ad asserti vizi della sua notificazione. Privo di fondamento è, altresì, il motivo di impugnazione con cui è stata lamentata la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata o irregolare notifica della cartella di pagamento alla stessa presupposta n. 29120120000261478000, evidenziandosi che dalla documentazione versata in atti dalla parte resistente (relata) si evince che la notifica è stata eseguita a ministero di Messo Notificatore con la procedura prevista dall'art. 140 C.p.c., stante la temporanea assenza della Indirizzo_1destinataria presso la sua residenza, sita al tempo nella in Camastra, come da certificato rilasciato da questo Comune, e delle altre persone indicate nell'art. 139 C.p.c., nella data di accesso del 09 maggio 2012, come attestato dal notificatore. In materia l'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione Sesta Sezione Civile n. 17866/2022 depositata il 01 giugno 2022 ha ribadito che gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. sono tre: a) il deposito della copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l'irreperibilità del destinatario;
b) l'affissione alla porta dell'avviso di deposito;
c) l'invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito. Nel caso che ci occupa il Messo notificatore nella relata di notifica ha certificato (fino a querela di Ricorrente_1falso) di avere provveduto all'affissione alla porta dell'abitazione della Sig.ra dell'avviso di deposito e di avere depositato la copia dell'atto in busta sigillata nella casa comunale. Quest'ultima circostanza è stata, inoltre, documentalmente provata con la produzione dell'Avviso di deposito di atti nella Casa del Comune di Camastra del 14.05.2012, da cui si evince che tra gli atti depositati vi era anche la cartella di pagamento n. 29120120000261478000. L'Agente della riscossione ha, inoltre, prodotto la distinta delle raccomandate di Poste Italiane, da Ricorrente_1cui si evince che alla è stata inviata in data 30.05.2012 la raccomandata con avviso di ricevimento contenente l'avviso di deposito, nonché l'avviso di ricevimento della raccomandata Ricorrente_1indirizzata a , con cui la si informava dell'avvenuto deposito presso la casa comunale della cartella n. 29120120000261478000, da cui si evince che alla destinataria è stato lasciato l'avviso e che la raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. La notifica, quindi, è regolare, essendo state compiute tutte le formalità previste dalla legge. Si osserva che la parte ricorrente non ha contestato la suddetta produzione documentale, con la conseguenza che essa può essere posta a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 C.p.c.. Per quanto sopra argomentato, la notifica della cartella di pagamento in questione è rituale e valida, per cui il motivo di ricorso va rigettato. Infondata è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per mancata o errata indicazione del responsabile del procedimento esattoriale, evidenziandosi che a pagina 2 della stessa si legge che “Il responsabile del procedimento di emissione e notifica del presente avviso di intimazione è Nominativo_2… Agenzia delle entrate – Riscossione, Agente della Nominativo_2Riscossione per la Provincia di Agrigento” e l'atto è sottoscritto da . In argomento il Supremo Collegio, comunque, si è espresso nel senso che “l'obbligo di indicazione del responsabile del procedimento attiene alle sole cartelle di pagamento di cui all'art. 25 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602 relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008 (art. 36, comma 4-ter, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31). Si tratta di una disposizione derogatoria dell'art. 7, comma 2, l. n. 212/2000, che più blandamente prevede che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione (complessivamente intesi) devono «tassativamente» indicare, tra le altre cose, «il responsabile del procedimento», ma la cui omissione non comporta nullità dell'atto medesimo, non essendo tale sanzione prevista dalla suddetta disposizione (cfr. Cass. Civ. Sez. Trib. 17.06.2021, n. 17237; Cass. Civ. Sez. Trib. 15.04.2011, n. 8613). Ne consegue che la speciale sanzione della nullità di cui all'art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007 non può trovare applicazione in materia di avvisi di intimazione di pagamento, trattandosi di atto del procedimento della riscossione successivo e distinto dalla cartella di pagamento” (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib. 24.02.2022, n. 6209, Cass. Civ., Sez. Trib. 21.01.2021, n. 1226; Cass. Civ., Sez.Trib. 24.01.2019, n. 1961; Cass. Civ., Sez.Trib. 01.10.2018, n. 23672)”. Anche la doglianza di nullità della cartella di pagamento richiamata nell'impugnata intimazione di pagamento per inesistenza o nullità della relativa notifica è infondata in quanto, come superiormente dedotto, la cartella di pagamento presupposta all'intimazione di pagamento di che trattasi è stata ritualmente notificata. Priva di fondamento, per cui va rigettata, è la censura di nullità dell'impugnata intimazione di pagamento per difetto di motivazione. L'art. 3 della L. 241/1990, nel dettare disposizioni di ordine generale sulla motivazione degli atti amministrativi, dispone che la motivazione degli stessi “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”, precisando al terzo comma che “se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama”; tale principio ha trovato conferma, in materia tributaria, nel generale principio affermato dall'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), il quale espressamente afferma che “... se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama”. Ma se il detto principio trova una sua ragione nel caso in cui l'atto richiamato non sia stato notificato al destinatario, ovvero portato comunque alla sua conoscenza, per cui quest'ultimo non ne ha avuto formale conoscenza, lo stesso principio non può essere applicato quando dell'atto richiamato il contribuente abbia avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione. Ed invero con la sentenza n. 407 del 2015 la Corte di Cassazione ha chiarito che l'art.7, comma 1, della legge n. 212/2000, nel prevedere l'obbligo di allegazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di ogni documento richiamato nella motivazione dell'atto impositivo, “non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione”. Il principio è stato confermato dal Supremo Collegio con la sentenza n. 20943 depositata il 06 agosto 2019. Orbene, nella fattispecie che ci occupa la cartella di pagamento propedeutica all'intimazione di pagamento è stata ritualmente notificata, come dimostrato dall'Agente della riscossione e sopra argomentato, per cui non andava allegata. La doglianza è infondata, per cui va rigettata, anche sotto il profilo che l'intimazione di pagamento contiene i presupposti di fatto (omesso pagamento della cartella di pagamento sottesa) e le ragioni di diritto che hanno condotto alla sua emissione. Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente afferente alla denunciata nullità degli atti presupposti e dell'intimazione di pagamento di che trattasi per inesistenza della pretesa tributaria e per intervenuta decadenza dell'azione di riscossione. Dalla rituale e valida notificazione della cartella di pagamento presupposta all'intimazione oggetto di contestazione, come sopra argomentato, e dalla sua mancata impugnazione, per cui si è resa definitiva, deriva che nessuna lagnanza riguardante il merito della debenza delle somme reclamate o ipotetici vizi anteriori alla notifica della cartella e degli altri atti sottesi può essere avanzata con il ricorso proposto avverso l'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato rispetto agli stessi, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. In altri termini, poiché è risultata dimostrata la notifica della presupposta cartella di pagamento indicata nel dettaglio del debito, non è consentito proporre oggi quelle eccezioni che avrebbero dovuto essere proposte con la tempestiva impugnazione della stessa, resasi definitiva per mancata impugnazione, compresa quella non debenza, di decadenza dal potere di accertamento ed intervenuta prescrizione che ipoteticamente potrebbe essersi maturata antecedentemente alla loro notifica. In proposito si rileva che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che un'intimazione di pagamento riferita ad una cartella di pagamento notificata e non impugnata può essere contestata solo per vizi propri e non già per vizi che avrebbero potuto rendere nulla ovvero annullabile la cartella di pagamento presupposta (cfr. Cass. 14 febbraio 2020 n. 3743; Cass. 13 aprile 2018 n. 9219). Da quanto sopra deriva che l'intimazione di pagamento è legittima sotto il detto profilo, non essendo stata preceduta dalla contestazione della cartella di pagamento presupposta, di guisa che, in mancanza di impugnazione di quest'ultima, la pretesa fiscale è divenuta inoppugnabile (Cass. Civile 08 giugno 2021 n. 15941). Va pure respinta, perché priva di fondamento giuridico, la censura avanzata dalla parte ricorrente di intervenuta estinzione dei crediti portati dalla cartella di pagamento presupposta all'impugnata intimazione di pagamento per maturata prescrizione. Innanzi tutto va rilevato che la cartella di pagamento presupposta porta un credito vantato dall'Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Agrigento ufficio territoriale di Canicattì per IRPEF, addizionale Comunale ed Addizionale Regionale all'Irpef, oltre accessori. Trattasi quindi di un credito erariale il cui termine di prescrizione è di dieci anni (cfr. Cassazione n. 4283/2010), trattandosi per l'appunto di credito vantato dallo Stato per i tributi di sua competenza. Il principio che i tributi erariali sono soggetti alla prescrizione decennale è stato ribadito dalla pronuncia della Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, 15 aprile 2019 n. 10549; in senso conforme si è espressa sempre la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 28315 del 05.11.2019 Costituendo la cartella di pagamento n. 29120120000261478000 valido atto interruttivo del decorrere del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 C.C., ed essendo stata essa notificata il 30 maggio 2012 il credito si sarebbe prescritto il 30 maggio 2022. I termini di decadenza e di prescrizione, però, sono stati sospesi durante il periodo emergenziale scaturente dalla pandemia dovuta al COVID 19 dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021, e dalla proroga successiva fino al 31.12.2022, in forza dell'articolo 68 del D.L. n. 18/2020 (cosiddetto decreto
“Cura Italia”) e dal richiamato art. 12 del D. Lgs.159/2015. In particolare, l'art. 67, comma 4, del Decreto Legge n. 18 del 2020 ha reso applicabile alle entrate tributarie l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 24.09.2015, che stabilisce la sospensione della prescrizione per tutto il periodo in cui sono sospesi i termini di versamento dei tributi da parte dei contribuenti. Con un intervento di portata più generale, inoltre, l'art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 ha disposto, tra l'altro, una proroga di 24 mesi per i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La sospensione di 24 mesi dei termini di sospensione della prescrizione e di decadenza stabilita dal comma 4-bis dell'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si applica a tutti i carichi anche se non sia ancora intervenuto l'esaurimento delle attività necessarie al fine di assicurare il perfezionamento della procedura di esecuzione esattoriale e non solo a quelli per i quali sia avvenuta la consegna del ruolo in data successiva all'entrata in vigore della norma, trovando giustificazione la suddetta sospensione nella corrispondente sospensione dei termini di adempimento delle obbligazioni tributarie per analogo periodo di tempo disposta dal medesimo art. 68 del d.l. n. 18 del 2020. La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione. Ne consegue che il termine di prescrizione, sospeso per due anni, sarebbe scaduto il 30 maggio 2024 e, conseguentemente, non era maturato alla data di notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta, per stessa ammissione della parte ricorrente, il 27 aprile 2023. Va, infine, evidenziato che, in considerazione della notificazione della cartella sottesa, non può trovare accoglimento il motivo di ricorso riguardante l'eventuale prescrizione maturata prima della sua notificazione, che avrebbe dovuto essere proposto con l'impugnazione tempestiva di tali atti e non può essere più avanzata in questa sede. Si ribadisce che con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, atto conseguente e derivato, non possono essere proposte eccezioni riguardanti le cartelle di pagamento ed il merito dell'imposizione, nel rispetto del principio dettato dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 che ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri, tranne che l'atto precedente a quello notificato non sia stato notificato. Si richiama, in questo senso, l'ordinanza n. 3005 del 7 febbraio 2020 pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione, che ha ribadito il principio secondo il quale qualsivoglia eccezione, come quella di prescrizione del credito fiscale maturata precedentemente alla notifica della cartella di pagamento, è assolutamente preclusa con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Conforme: Cassazione, Ordinanza n. 8198/2022. Concludendo, l'Intimazione di pagamento oggetto di ricorso è legittima e va confermata. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente ed a favore della resistente Agenzia delle Entrate-Riscossione; le stesse si liquidano in complessivi € 750,00, oltre maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente che liquida in € 750,00, oltre 15% per maggiorazione forfettaria spese generali, contributo previdenziale (CPA) ed IVA, se dovuta Agrigento, 16 gennaio 2026- Il Giudice relatore estensore Il Presidente Antonino Scaglione Aurora Lento