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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Parte_1
Paladini Ricorrente
CONTRO
'rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 11.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ex l. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della ctu.
Ebbene, il ctu nominato ha diagnosticato a carico dell'istante “diabete mellito giovanile e sindrome depressiva” e ha ritenuto – all'esito di dettagliate argomentazioni medico legali, prive di vizi logici e metodologici - che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida nella misura del 67%, in applicazione della formula riduzionistica di cui al D.M. 5 febbraio 1992 In particolare, il ctu ha evidenziato – quanto al diabete mellito giovanile - che "dall'esame clinico e dalla documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa non emergono affatto complicanze né di tipo microvascolare né di tipo macrovascolare. In altri termini, il diabete mellito di cui è affetta la
Pt_1 è in compenso grazie alla terapia insulinica che la perizianda segue, anche se rimane comunque soggetta alle complicanze acute (crisi ipoglicemie e chetoacidosi). Tale infermità, pertanto, viene valutata secondo menomazione codice n 9310 (Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia – classe III
- 51 - 60) della tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 nella misura del 51 (cinquantuno)%".
Con riferimento alla sindrome depressiva, l'ausiliare ha rilevato che "la Pt_1 fin dall'inizio fosse affetta da un quadro depressivo non particolarmente grave, mancavano infatti i sintomi più gravi del disturbo depressivo (pensieri ricorrenti di morte, ideazione suicidaria, tentativi di suicidio o pianificazione di atti suicidari, cambiamenti rilevanti del peso corporeo;
agitazione o rallentamento psicomotori). La sindrome depressiva ha risposto alla terapia farmacologica, che la paziente ha sospeso di sua iniziativa. In sede di visita peritale, dopo oltre un anno dalla sospensione della terapia psicofarmacologica, è stata riscontrata esclusivamente una lieve deflessione del tono dell'umore. Per tali motivi si valuta tale infermità secondo menomazione codice n 2208 (Sindrome depressiva endogena lieve -30) della tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 nella misura del 30 (trenta)%".
Ebbene, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu, in quanto rese all'esito di una completa e analitica disamina della documentazione medica in atti e dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di contestazioni non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att cpc non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU già liquidate con separati decreti.
Dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
nella causa discussa all' udienza del 18.9.2025, promossa da: rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. M. Parte_1
Paladini Ricorrente
CONTRO
'rappresentato e difeso dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
OGGETTO: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis comma 6 c.p.c., depositato in data 11.6.2024, la ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto che fosse accertata la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno ex l. 118/71 a far data dalla domanda amministrativa, contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c..
L'CP_1, costituitosi in giudizio, ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
Tali risultando le richieste delle parti, il ricorso è infondato e va rigettato.
Nella presente fase processuale, tenuto conto delle contestazioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio, è stato disposto il rinnovo della ctu.
Ebbene, il ctu nominato ha diagnosticato a carico dell'istante “diabete mellito giovanile e sindrome depressiva” e ha ritenuto – all'esito di dettagliate argomentazioni medico legali, prive di vizi logici e metodologici - che siffatto quadro patologico renda la ricorrente invalida nella misura del 67%, in applicazione della formula riduzionistica di cui al D.M. 5 febbraio 1992 In particolare, il ctu ha evidenziato – quanto al diabete mellito giovanile - che "dall'esame clinico e dalla documentazione sanitaria presente nel fascicolo di causa non emergono affatto complicanze né di tipo microvascolare né di tipo macrovascolare. In altri termini, il diabete mellito di cui è affetta la
Pt_1 è in compenso grazie alla terapia insulinica che la perizianda segue, anche se rimane comunque soggetta alle complicanze acute (crisi ipoglicemie e chetoacidosi). Tale infermità, pertanto, viene valutata secondo menomazione codice n 9310 (Diabete mellito insulino-dipendente con mediocre controllo metabolico e iperlipidemia o con crisi ipoglicemiche frequenti nonostante terapia – classe III
- 51 - 60) della tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 nella misura del 51 (cinquantuno)%".
Con riferimento alla sindrome depressiva, l'ausiliare ha rilevato che "la Pt_1 fin dall'inizio fosse affetta da un quadro depressivo non particolarmente grave, mancavano infatti i sintomi più gravi del disturbo depressivo (pensieri ricorrenti di morte, ideazione suicidaria, tentativi di suicidio o pianificazione di atti suicidari, cambiamenti rilevanti del peso corporeo;
agitazione o rallentamento psicomotori). La sindrome depressiva ha risposto alla terapia farmacologica, che la paziente ha sospeso di sua iniziativa. In sede di visita peritale, dopo oltre un anno dalla sospensione della terapia psicofarmacologica, è stata riscontrata esclusivamente una lieve deflessione del tono dell'umore. Per tali motivi si valuta tale infermità secondo menomazione codice n 2208 (Sindrome depressiva endogena lieve -30) della tabella di cui al D.M. 5 febbraio 1992 nella misura del 30 (trenta)%".
Ebbene, ritiene il Tribunale di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu, in quanto rese all'esito di una completa e analitica disamina della documentazione medica in atti e dell'obiettività riscontrata in occasione della visita peritale, stante altresì l'assenza di contestazioni non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né in occasione dell'odierna udienza – idonee ad infirmarne la valenza.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Nella dichiarata sussistenza delle condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp. att cpc non si dà luogo alla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 nei confronti dell' CP_1, così provvede: rigetta il ricorso;
pone definitivamente a carico dell' CP_1 le spese di CTU già liquidate con separati decreti.
Dichiara irripetibili le spese.
Brindisi, 18.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere