Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 02/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice Ugo Iannini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 2506/2013 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Amedeo Mandras ed elettivamente domiciliata in Olbia via Benedetto da Rovezzano n. 9 presso lo Studio dell'avv. Michela Pericu,
ATTRICE
E
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Mauro Bilotta e dall'avv. Rino C.F._3
Cudoni ed elettivamente domiciliati presso lo Studio di quest'ultimo sito in Arzachena via
Marconi n. 21,
CONVENUTI IN RICONVENZIONALE
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_3 C.F._4 CP_4
) C.F._5
CONVENUTI e TERZI CHIAMATI CONTUMACI
OGGETTO: azione di rivendica – accertamento intervenuta usucapione.
CONCLUSIONI: come in atti.
1
ha convenuto in giudizio , Parte_1 Controparte_3 CP_4 [...]
e chiedendo che fosse dichiarata la nullità, ovvero CP_1 Controparte_2
l'inefficacia del rogito notaio del 20 marzo 2007 rep. 40.805 nella parte in cui si è Per_1
disposto dei diritti spettanti all'attrice; la conseguente declaratoria del diritto di comproprietà dell'attrice in ragione di 14/42mi sul terreno medesimo;
la condanna dei convenuti alla reintegrazione del possesso ove fosse risultato che erano stati posti in essere atti di interversione del possesso o di estensione del possesso da parte dei convenuti in danno dell'attrice.
A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:
- di essere comproprietaria pro indiviso per una quota di 14/42 di un terreno sito in
Comune di Arzachena ricadente in zona C/4 di espansione residenziale Arzachena e
Cannigione allibrato nel Catasto Terreni del Comune di Arzachena al foglio 40 con i seguenti mappali: 3074, derivato dal mappale 1856, a sua volta derivato dal mappale
238, di ha 0.12.72; - 3075, derivato dal mappale 1856, a sua volta derivato dal mappale
238, di ha 0.24.45; - 3076, derivato dal mappale 1856, sua volta derivato dal mappale
238, di ha 0.03:15; - 3077, derivato dal mappale 1856, a sua volta derivato dal mappale
238, di ha 0.01.07;
- che con rogito notaio del 20.3.2007 rep. 40.805 ha ceduto ai CP_2 Per_1 coniugi e l'intera proprietà del suddetto terreno, CP_1 Controparte_2
pur essendo solo comproprietaria della quota di 2/42.
Costituitisi, i coniugi hanno eccepito la carenza di legittimazione ad agire Parte_2 di parte attrice, la prescrizione dell'azione ex art. 1442 c.c. e hanno spiegato domanda di garanzia nei confronti di e quali eredi della venditrice, Controparte_3 CP_4 affinché questi, in caso di accertamento della comproprietà dell'attrice, ex art. 1478 co. 2 c.c. procurassero ai compratori convenuti l'acquisto dei terreni entro il termine stabilito ex art. 1183
c.c. dal giudice, rassegnando le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
e nonostante la regolarità della notifica, non si sono Controparte_3 CP_4
costituiti in giudizio.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante l'escussione di testi.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione dei convenuti avente ad oggetto il difetto di legittimazione di parte attrice. Tale ipotesi, infatti, si configura allorquando la parte attrice prospetti una situazione che già sul piano astratto – e prima ancora di averne dato la prova – non le darebbe titolo ad agire in giudizio (ad esempio, qualora la parte agisse per far valere un
2 diritto altrui). È evidente che nel caso di specie la ha agito al fine di far valere un diritto Pt_1
proprio, con la conseguenza che non può parlarsi di difetto di legittimazione ad agire, bensì, eventualmente, di carenza della titolarità del diritto fatto valere, all'esito dell'istruttoria e con una pronuncia di merito (e non di rito come nel caso di accertamento del difetto di legittimazione ad agire).
Ciò chiarito, deve aggiungersi che nel presente giudizio avente ad oggetto una domanda di rivendica e una domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione dei terreni oggetto di controversia, alcuna rilevanza ha la dichiarazione resa unilateralmente dalla parte venditrice in sede di rogito notarile, dovendo le parti provare in giudizio l'acquisto a titolo originario o il maturare della usucapione.
Ritenuto di partire dall'esame della domanda riconvenzionale avanzata dai convenuti, va osservato che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà (o di altro diritto reale) a titolo originario, che si realizza per effetto del trascorrere del tempo e del possesso continuato di un bene nell'inerzia del suo titolare. L'istituto risponde all'esigenza, anticamente e universalmente avvertita, di attribuire definitività e certezza giuridica alla pacifica utilizzazione di un bene protrattasi nel tempo.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr. Cass. 975/2000). Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario, o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. Poiché l'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà per usucapione determina la compressione di un diritto costituzionalmente garantito (art. 42 Cost.), la prova offerta da chi agisce, che ben può essere resa anche esclusivamente per testimoni, deve essere però certa e rigorosa, sia con riferimento al termine iniziale di decorrenza dell'usucapione, sia con riguardo al compimento di un'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (cd. uti dominus).
Ebbene, nel caso in disamina, l'unico teste escusso di parte convenuta, Testimone_1
, ha riferito di essersi recato sul terreno per cui è causa la prima volta nel 2000 e poi
[...]
una volta nel 2006 e un'altra volta nel 2016 per effettuare lavori di pulizia della vegetazione su incarico dei coniugi convenuti. È evidente che tali dichiarazioni non sono sufficienti a provare
3 che vi sia stato un possesso ventennale dei terreni per cui è causa da parte della venditrice prima e degli acquirenti convenuti poi, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto alla domanda di parte attrice, va premesso che a prescindere dalla sua qualificazione giuridica, se domanda di accertamento o di rivendica, l'onere probatorio incombente su di essa non cambia. Infatti, la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che tanto nell'azione di accertamento della proprietà quanto in quella di rivendicazione, l'ampiezza e la rigorosità della prova circa la spettanza del diritto sono identiche, mentre la differenza tra le due figure va vista nel momento finale dell'azione, che in quella di accertamento si esaurisce nella dichiarazione dell'appartenenza del diritto, laddove nella rivendica mira anche al conseguimento del possesso della cosa. Colui il quale agisca per ottenere il mero accertamento della proprietà o comproprietà di un bene, anche unicamente per eliminare uno stato di incertezza circa la legittimità del potere di fatto esercitato sullo stesso, è tenuto, al pari che per l'azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., alla probatio diabolica della titolarità del proprio diritto, trattandosi di onere da assolvere ogni volta che sia proposta un'azione, inclusa quella di accertamento, che fonda sul diritto di proprietà tutelato erga omnes (cfr. Cass. Ordinanza
24050/2022).
Ai fini dell'accoglimento delle suddette azioni, dunque, l'attore, assumendo di essere proprietario del bene, deve fornire la prova (c.d. probatio diabolica) di un acquisto a titolo originario. Ciò può avvenire o risalendo attraverso i propri danti causa fino a tale tipo di acquisto, o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Pertanto, non è sufficiente allegare il proprio titolo di acquisto e quello dei precedenti danti causa se non si giunge a ritroso sino al primo proprietario, essendo altrimenti necessario provare che vi sia stato un possesso ventennale che abbia determinato un acquisto a titolo di usucapione.
Dall'istruttoria espletata si ritiene raggiunta la prova che parte attrice abbia posseduto i terreni per cui è causa a partire dal 1990 fino al 2013. Tale convincimento deriva dal fatto che l'unico teste di parte attrice che è stato escusso sul possesso all'udienza del 3.6.2016, Tes_2
, ha riferito in modo preciso e circostanziato e con dovizia di particolari. A fronte di tale
[...]
testimonianza, parte convenuta ha citato un solo teste, , il quale, come Testimone_1
già detto, è stato sui luoghi per cui è causa solo tre volte in sedici anni (dal 2000 al 2016), con la conseguenza che le sue dichiarazioni, peraltro generiche e inidonee a individuare i luoghi di causa, non sconfessano quanto dichiarato dal . Tes_2
4 In particolare, quest'ultimo ha riferito di essere stato incaricato da parte attrice sin dal
1990 di occuparsi dei terreni per cui è causa. Ha dichiarato che i terreni erano chiusi da cancelli le cui chiavi gli furono fornite dalla;
che una porzione di terreno era da lui coltivata;
Pt_1
che entrava anche nell'altro pezzo di terreno per tagliare la legna, raccogliere frutti e mandorle, far girare i cani e tagliare le canne da un canneto lì presente. Ha aggiunto che circa tre anni prima della sua testimonianza è stato cambiato il lucchetto al cancello che consente l'accesso al terreno dalla strada.
Il fatto che si possa affermare che il possesso dell'attrice si è protratto dal 1990 al 2013, da un lato determina il rigetto della domanda di dichiarazione di inefficacia del rogito, poiché con riferimento al 2007, anno di stipulazione dell'atto notarile, non c'è la prova del possesso ventennale della o di uno dei suoi danti causa, con la conseguenza che non può dirsi Pt_1
accertato il suo diritto di proprietà. Viceversa, essendo stato accertato il possesso ventennale a partire dal 2010 e quindi il diritto di proprietà in capo a parte attrice, tenuto conto dello spossessamento avvenuto nel 2013 e riscontrato a seguito della dichiarazione del teste CP_5
può trovare accoglimento la domanda di rivendica.
Quanto alle domande svolte dai convenuti contro i chiamati in garanzia, CP_3
e esse sono infondate, in quanto al momento della stipula del rogito
[...] CP_4
nell'anno 2007 non vi è prova che i 14/42 dei terreni oggetto di giudizio fossero di proprietà dell'attrice. Tale accertamento, ovverosia il diritto di proprietà dell'attrice sui 14/42 dei terreni per cui è causa, è maturato successivamente all'acquisto, pertanto, non può sostenersi alcuna responsabilità della venditrice e, quindi, alcuna pretesa di garanzia può essere vantata contro i suoi eredi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con applicazione dei valori di cui al D.M. 55/2014 scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara che è comproprietaria, in ragione della Parte_1
quota pari a 14/42, del terreno sito in Comune di Arzachena allibrato nel Catasto
Terreni del Comune di Arzachena al foglio 40 con i seguenti mappali: 3074, 3075,
3076, e 3077;
2) per l'effetto, ordina a e di reintegrare parte CP_1 Controparte_2
attrice nel compossesso del suddetto terreno;
3) rigetta tutte le altre domande;
5 4) condanna e al pagamento delle spese di lite CP_1 Controparte_2
in favore di parte attrice, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Tempio Pausania, 02/04/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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