TRIB
Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 30/07/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2035/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BENEDETTA Parte_1 C.F._1
PAPA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 104, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA DI Parte_2 C.F._2
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze (FI), Via Turchia n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte, come parzialmente modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio ove ritenga più opportuno. B) Per quanto riguarda le figlie della coppia, previsione di affido condiviso della figlia minore , R_ attualmente di anni 11, con collocazione prevalente e stabile con la madre, presso un immobile, nella disponibilità di quest'ultima, posto nella zona di origine materna, ossia in loc. Castelmartini di AR (PT), e nel più ampio e flessibile calendario di frequentazione e visita da parte del padre, previo semplice avviso anche telefonico alla madre e compatibilmente con le esigenze della minore. In ogni caso il padre, salvo diverso accordo con la madre, avrà il diritto-dovere di tenere seco la figlia minore secondo quanto di seguito indicato: R_
1 • il sabato dalle ore 08.30 circa alle ore 22.00 della domenica, a settimane alterne;
• la settimana in cui non tocca il weekend al padre, questi avrà la facoltà di trascorrere n. 1 pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola/sport) con cena presso l'abitazione paterna e riaccompagnando , una volta cenato insieme, alla casa materna per il pernottamento: ciò R_ fintanto che la minore non manifesti la volontà di trattenersi anche a dormire presso il padre, il quale, nel caso, la accompagnerà a scuola il mattino successivo. Tale previsione infrasettimanale sarà auspicabile anche nella settimana in cui tocchi il weekend al padre, ovviamente se possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo;
• quindici/venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con diritto di visita della madre, in periodi da concordare con quest'ultima, con congruo anticipo onde evitare che i periodi di ferie dei genitori abbiano a coincidere. In caso di inevitabile coincidenza delle ferie dei genitori, il periodo di affidamento della minore sarà suddiviso tra ciascuno dei due in parti uguali;
ogni genitore si impegna, prima dell'inizio del periodo estivo, a comunicare all'altro l'indirizzo del soggiorno per la reperibilità in caso di bisogno;
• cinque giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, stabilendo detta alternanza con preavviso di un mese. Mentre nulla dovrà essere disposto per Legge circa l'altra figlia, (che resta Persona_2 comunque collocata ugualmente, in via prevalente e stabile, con la madre), in quanto già maggiorenne, certo nell'auspicio di una frequentazione del padre contestuale, di fatto, con quella della sorella minore. C) In ragione del trasferimento di residenza della SI.ra , unitamente alla figlia minore Parte_1
(nonché alla maggiorenne ) presso il diverso immobile posto in loc. R_ Persona_2
Castelmartini di AR (PT), la minore è stata iscritta, con consenso espresso del padre già R_ prestato al riguardo, per il prossimo anno scolastico 2025/2026, alla classe prima della locale Scuola Media inferiore, l'I.C. “ di AR (PT). Persona_3
Conseguentemente a quanto precede, con la sottoscrizione delle presenti note scritte la SI.ra Pt_1 rinuncia pertanto all'assegnazione della casa familiare, posta in AS (LU), Via Don Bruno Biondi n. 6, di proprietà esclusiva del SI. e già assegnata, in sede di separazione Parte_2 consensuale dei coniugi, in favore della suddetta madre, unitamente alle figlie. Tale immobile verrà dunque riconsegnato dalla SI.ra al SI. entro e non oltre il Pt_1 Pt_2 termine del 30/09/2025, in coincidenza con il previsto trasferimento di madre e figlie presso la diversa sistemazione abitativa posta in AR (PT) già sopra indicata e la ivi conseguente fissazione della residenza anagrafica delle stesse entro il medesimo termine. Si precisa che la decisione di trasferirsi, unitamente alle figlie, presso altro immobile sito in località Castelmartini di AR (PT) è stata assunta in modo del tutto autonomo e volontario dalla SI.ra
. Tale scelta non è stata in alcun modo sollecitata o imposta dal SI. , il Parte_1 Parte_2 quale non ha mai chiesto né direttamente né indirettamente alla controparte di lasciare l'abitazione familiare di AS (LU). La responsabilità della decisione ricade pertanto esclusivamente sulla SI.ra la quale, in quanto persona pienamente consapevole e responsabile, ha valutato e Pt_1 assunto tale determinazione in modo definitivo. Ne consegue che, una volta attuato il trasferimento, non sarà possibile alcun ritorno presso l'immobile di AS, che tornerà a essere nella esclusiva disponibilità del SI. suo unico proprietario. Pt_2
Posto che l'immobile di AS (LU), Via Don Bruno Biondi n. 6, è di esclusiva proprietà del SI. il quale è peraltro unico intestatario del contratto di mutuo fondiario che ancora grava Pt_2
2 sullo stesso, si ribadisce che sarà ovviamente onere di questi continuare a provvedere al pagamento regolare della relativa rata mensile di mutuo, pari a circa €. 550,00.#. D) Tenuto conto del suddetto onere economico del mutuo e considerate le maggiori esigenze economiche delle figlie, entrambe studentesse, derivanti dalla loro crescita, nonché il valore economico oggettivo rappresentato dall'abitazione familiare di AS (LU), che torna così nella disponibilità del padre esclusivo proprietario della stessa, le Parti convengono, a fini perequativi e visti anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno, che il SI. corrisponda, entro il giorno 10 di ogni Pt_2 mese, alla SI.ra la somma complessiva di €. 600,00.# mensili (€. 300,00.# per figlia), Pt_1 rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie ed R_
, e ciò fino all'autosufficienza economica di entrambe. Il versamento di detta somma Persona_2 verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra fatte salve diverse Pt_1 modalità di versamento, da individuarsi eventualmente di comune accordo tra i coniugi. Le altre spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie ed R_ Persona_2
(quali, indicativamente, quelle di carattere medico non mutabile, specialistiche, sportive, ludiche e scolastiche) saranno sostenute da entrambi i genitori, al 50% (cinquanta per cento) per uno, previa esibizione dei documenti di spesa e senza eccezione alcuna. In ogni caso i ricorrenti, ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità concrete di richiesta delle stesse si richiamano al Protocollo di Intesa C.N.F. in materia. Per_ Per quanto riguarda i costi dell'auto utilizzata da , il SI. in accordo con la figlia Pt_2 maggiorenne, valuterà se mantenerla a sua disposizione, considerando anche un eventuale contributo, da parte della figlia, alle relative spese. Qualora la figlia non contribuisca, il padre, in quanto cointestatario dell'auto, valuterà la possibilità di venderla, precisando che in nessun caso i costi dell'auto in questione dovranno ricadere sui genitori. Inoltre, poiché la SI.ra risulta attualmente sottoposta a procedura volontaria di Parte_1
Liquidazione controllata, pendente avanti l'intestato Tribunale di Lucca, R.G. n. 24/2022, con prossimo termine previsto per il mese di Novembre 2025, oltre a successiva fase di Legge volta ad ottenere l'esdebitazione della stessa, con la sottoscrizione delle presenti note scritte il SI. Pt_2 rinuncia espressamente a promuovere, in futuro, qualsivoglia azione di modifica delle
[...] condizioni di divorzio quivi pattuite, in ragione e per effetto del prossimo concludersi della suddetta procedura di Liquidazione controllata, attualmente in essere a carico della SI.ra e come a Pt_1 piena conoscenza dello stesso: termine della procedura che le Parti, quindi, danno atto sin d'ora che non altererà in senso significativo l'assetto economico globale dei ricorrenti, né sarà tale da legittimare la modifica di ogni pattuizione avente valore economico, quivi prevista, in favore della stessa SI.ra Pt_1
E) L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore spetterà, come per Legge, R_ ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla disgiuntamente, sicché ciascuno di loro potrà prendere decisioni al riguardo, quando la figlia si trovi presso ognuno. Le principali scelte e decisioni riguardanti, a titolo di esempio non esaustivo, l'istruzione e la scuola, i percorsi formativi, educativi, artistici e musicali, la scelta dei medici e delle cure mediche etc., verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della minore. F) Per quanto concerne, inoltre, i due assegni unici INPS, fruiti in ragione delle figlie ed aventi uguale importo, le Parti pattuiscono che vengano interamente percepiti dalla SI.ra mentre la Pt_1 deducibilità fiscale dei figli complessivamente intesa viene concordata in misura del 50% per ciascun
3 genitore. G) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, sulla base di questo, concordemente stabiliscono che niente dovrà essere versato dall'uno all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti, il tutto come da rispettive ultime tre Dichiarazioni dei redditi presentate ed estratti conto dell'ultimo trimestre, già depositati in atti. Si dà inoltre atto, sempre ai fini dell'indicazione delle capacità economiche dei coniugi ricorrenti, che il SI. come già detto, è proprietario esclusivo dell'immobile (casa familiare) posto Parte_2 in AS (LU), Via Don Bruno Biondi n. 6, mentre è intestatario esclusivo, quali beni mobili registrati, di n. 3 veicoli, e comproprietario, nella misura del 50%, assieme alla figlia maggiorenne
, di un'autovettura, il tutto come da visure PRA allegate in atti. Infine, lo stesso è Persona_2 titolare della Ditta individuale “Impresa edile Vettori Marco”, con sede in AS (LU), come da documentazione già allegata in atti. Per quanto concerne, invece, la SI.ra si precisa che la stessa non è titolare di alcun bene Pt_1 immobile, né bene mobile registrato (il tutto come indicato anche di seguito), mentre è dipendente, quale farmacista, con contratto a tempo indeterminato e part-time, presso la Farmacia “Sant'Antonio- Dott.ssa Gambera”, posta in Massa e Cozzile (PT). H) I genitori si danno reciproco consenso per l'inserimento della figlia minore nei rispettivi R_ passaporti e prestano reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti di identità e di ogni altro documento necessario. I) Quanto allo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili cointestati ai coniugi, si dà atto altresì che il SI. al momento dell'uscita dall'abitazione familiare, ha già asportato gli Pt_2 effetti personali nonché gli altri beni mobili, in essa presenti, di sua proprietà esclusiva o comunque afferenti e/o assegnati allo stesso, secondo comune accordo tra i coniugi. L) Per quanto concerne l'autovettura marca Fiat, modello 500 L, targata GA 292 CY, formalmente di proprietà del SI. ma da sempre in uso esclusivo alla SI.ra il primo riconosce Pt_2 Pt_1 alla seconda la prosecuzione nell'uso esclusivo della stessa auto (e ciò fino alla decisione, che dovrà essere concorde tra gli ex coniugi, della sua futura sostituzione/rottamazione), con espressa pattuizione, nella presente sede, dell'accollo, ad esclusivo carico della SI.ra di tutte le spese, Pt_1 ordinarie e straordinarie, necessarie all'auto in questione (ossia le spese per malfunzionamenti/guasti vari della vettura, nonché per danni da eventuali incidenti stradali, per responsabilità propria o di terzi, oltre che per atti vandalici), copertura assicurativa e bollo auto, nulla escluso ed ivi compreso l'accollo, ugualmente a carico esclusivo della SI.ra del pagamento delle sanzioni per le Pt_1 contravvenzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, riportate dalla stessa, in quanto unica conducente dell'autovettura in parola. M) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere, a nessun titolo e/o ragione, l'un dall'altro, avendo tra loro già definito ogni altro aspetto di natura economica, diverso da quanto sopra pattuito. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto, nell'interesse delle Parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AS (LU) il 18/6/2005, dal quale sono nate le due figlie Persona_2
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ed
[...] R_
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate.
4 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi - stante l'intervenuto mutamento di alcune circostanze ed il raggiungimento al riguardo di un diverso accordo - hanno parzialmente modificato le condizioni di cui al ricorso ed hanno rassegnato le diverse conclusioni congiunte in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n AS (LU) in data 18/6/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di AS (LU) all'Atto Numero 7, Parte I, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 23/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 8/5/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato BENEDETTA Parte_1 C.F._1
PAPA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Montecatini Terme (PT), Corso Roma n. 104, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LAURA DI Parte_2 C.F._2
STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Firenze (FI), Via Turchia n. 12, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - scioglimento del matrimonio con le conclusioni congiunte, come parzialmente modificate nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, di seguito testualmente riportate:
«A) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, ognuno libero di fissare la propria dimora, residenza e domicilio ove ritenga più opportuno. B) Per quanto riguarda le figlie della coppia, previsione di affido condiviso della figlia minore , R_ attualmente di anni 11, con collocazione prevalente e stabile con la madre, presso un immobile, nella disponibilità di quest'ultima, posto nella zona di origine materna, ossia in loc. Castelmartini di AR (PT), e nel più ampio e flessibile calendario di frequentazione e visita da parte del padre, previo semplice avviso anche telefonico alla madre e compatibilmente con le esigenze della minore. In ogni caso il padre, salvo diverso accordo con la madre, avrà il diritto-dovere di tenere seco la figlia minore secondo quanto di seguito indicato: R_
1 • il sabato dalle ore 08.30 circa alle ore 22.00 della domenica, a settimane alterne;
• la settimana in cui non tocca il weekend al padre, questi avrà la facoltà di trascorrere n. 1 pomeriggio infrasettimanale (dall'uscita di scuola/sport) con cena presso l'abitazione paterna e riaccompagnando , una volta cenato insieme, alla casa materna per il pernottamento: ciò R_ fintanto che la minore non manifesti la volontà di trattenersi anche a dormire presso il padre, il quale, nel caso, la accompagnerà a scuola il mattino successivo. Tale previsione infrasettimanale sarà auspicabile anche nella settimana in cui tocchi il weekend al padre, ovviamente se possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo;
• quindici/venti giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, con diritto di visita della madre, in periodi da concordare con quest'ultima, con congruo anticipo onde evitare che i periodi di ferie dei genitori abbiano a coincidere. In caso di inevitabile coincidenza delle ferie dei genitori, il periodo di affidamento della minore sarà suddiviso tra ciascuno dei due in parti uguali;
ogni genitore si impegna, prima dell'inizio del periodo estivo, a comunicare all'altro l'indirizzo del soggiorno per la reperibilità in caso di bisogno;
• cinque giorni durante le festività natalizie, alternando Natale e Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando Pasqua e Pasquetta, stabilendo detta alternanza con preavviso di un mese. Mentre nulla dovrà essere disposto per Legge circa l'altra figlia, (che resta Persona_2 comunque collocata ugualmente, in via prevalente e stabile, con la madre), in quanto già maggiorenne, certo nell'auspicio di una frequentazione del padre contestuale, di fatto, con quella della sorella minore. C) In ragione del trasferimento di residenza della SI.ra , unitamente alla figlia minore Parte_1
(nonché alla maggiorenne ) presso il diverso immobile posto in loc. R_ Persona_2
Castelmartini di AR (PT), la minore è stata iscritta, con consenso espresso del padre già R_ prestato al riguardo, per il prossimo anno scolastico 2025/2026, alla classe prima della locale Scuola Media inferiore, l'I.C. “ di AR (PT). Persona_3
Conseguentemente a quanto precede, con la sottoscrizione delle presenti note scritte la SI.ra Pt_1 rinuncia pertanto all'assegnazione della casa familiare, posta in AS (LU), Via Don Bruno Biondi n. 6, di proprietà esclusiva del SI. e già assegnata, in sede di separazione Parte_2 consensuale dei coniugi, in favore della suddetta madre, unitamente alle figlie. Tale immobile verrà dunque riconsegnato dalla SI.ra al SI. entro e non oltre il Pt_1 Pt_2 termine del 30/09/2025, in coincidenza con il previsto trasferimento di madre e figlie presso la diversa sistemazione abitativa posta in AR (PT) già sopra indicata e la ivi conseguente fissazione della residenza anagrafica delle stesse entro il medesimo termine. Si precisa che la decisione di trasferirsi, unitamente alle figlie, presso altro immobile sito in località Castelmartini di AR (PT) è stata assunta in modo del tutto autonomo e volontario dalla SI.ra
. Tale scelta non è stata in alcun modo sollecitata o imposta dal SI. , il Parte_1 Parte_2 quale non ha mai chiesto né direttamente né indirettamente alla controparte di lasciare l'abitazione familiare di AS (LU). La responsabilità della decisione ricade pertanto esclusivamente sulla SI.ra la quale, in quanto persona pienamente consapevole e responsabile, ha valutato e Pt_1 assunto tale determinazione in modo definitivo. Ne consegue che, una volta attuato il trasferimento, non sarà possibile alcun ritorno presso l'immobile di AS, che tornerà a essere nella esclusiva disponibilità del SI. suo unico proprietario. Pt_2
Posto che l'immobile di AS (LU), Via Don Bruno Biondi n. 6, è di esclusiva proprietà del SI. il quale è peraltro unico intestatario del contratto di mutuo fondiario che ancora grava Pt_2
2 sullo stesso, si ribadisce che sarà ovviamente onere di questi continuare a provvedere al pagamento regolare della relativa rata mensile di mutuo, pari a circa €. 550,00.#. D) Tenuto conto del suddetto onere economico del mutuo e considerate le maggiori esigenze economiche delle figlie, entrambe studentesse, derivanti dalla loro crescita, nonché il valore economico oggettivo rappresentato dall'abitazione familiare di AS (LU), che torna così nella disponibilità del padre esclusivo proprietario della stessa, le Parti convengono, a fini perequativi e visti anche i tempi di permanenza presso ciascun genitore, nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ognuno, che il SI. corrisponda, entro il giorno 10 di ogni Pt_2 mese, alla SI.ra la somma complessiva di €. 600,00.# mensili (€. 300,00.# per figlia), Pt_1 rivalutabile annualmente su base ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento per le figlie ed R_
, e ciò fino all'autosufficienza economica di entrambe. Il versamento di detta somma Persona_2 verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente della SI.ra fatte salve diverse Pt_1 modalità di versamento, da individuarsi eventualmente di comune accordo tra i coniugi. Le altre spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse delle figlie ed R_ Persona_2
(quali, indicativamente, quelle di carattere medico non mutabile, specialistiche, sportive, ludiche e scolastiche) saranno sostenute da entrambi i genitori, al 50% (cinquanta per cento) per uno, previa esibizione dei documenti di spesa e senza eccezione alcuna. In ogni caso i ricorrenti, ai fini dell'individuazione delle spese straordinarie e per le modalità concrete di richiesta delle stesse si richiamano al Protocollo di Intesa C.N.F. in materia. Per_ Per quanto riguarda i costi dell'auto utilizzata da , il SI. in accordo con la figlia Pt_2 maggiorenne, valuterà se mantenerla a sua disposizione, considerando anche un eventuale contributo, da parte della figlia, alle relative spese. Qualora la figlia non contribuisca, il padre, in quanto cointestatario dell'auto, valuterà la possibilità di venderla, precisando che in nessun caso i costi dell'auto in questione dovranno ricadere sui genitori. Inoltre, poiché la SI.ra risulta attualmente sottoposta a procedura volontaria di Parte_1
Liquidazione controllata, pendente avanti l'intestato Tribunale di Lucca, R.G. n. 24/2022, con prossimo termine previsto per il mese di Novembre 2025, oltre a successiva fase di Legge volta ad ottenere l'esdebitazione della stessa, con la sottoscrizione delle presenti note scritte il SI. Pt_2 rinuncia espressamente a promuovere, in futuro, qualsivoglia azione di modifica delle
[...] condizioni di divorzio quivi pattuite, in ragione e per effetto del prossimo concludersi della suddetta procedura di Liquidazione controllata, attualmente in essere a carico della SI.ra e come a Pt_1 piena conoscenza dello stesso: termine della procedura che le Parti, quindi, danno atto sin d'ora che non altererà in senso significativo l'assetto economico globale dei ricorrenti, né sarà tale da legittimare la modifica di ogni pattuizione avente valore economico, quivi prevista, in favore della stessa SI.ra Pt_1
E) L'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia minore spetterà, come per Legge, R_ ad entrambi i genitori, i quali, per le questioni di ordinaria importanza, potranno esercitarla disgiuntamente, sicché ciascuno di loro potrà prendere decisioni al riguardo, quando la figlia si trovi presso ognuno. Le principali scelte e decisioni riguardanti, a titolo di esempio non esaustivo, l'istruzione e la scuola, i percorsi formativi, educativi, artistici e musicali, la scelta dei medici e delle cure mediche etc., verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità, dei desideri e delle aspirazioni della minore. F) Per quanto concerne, inoltre, i due assegni unici INPS, fruiti in ragione delle figlie ed aventi uguale importo, le Parti pattuiscono che vengano interamente percepiti dalla SI.ra mentre la Pt_1 deducibilità fiscale dei figli complessivamente intesa viene concordata in misura del 50% per ciascun
3 genitore. G) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e, sulla base di questo, concordemente stabiliscono che niente dovrà essere versato dall'uno all'altro a titolo di mantenimento e/o alimenti, il tutto come da rispettive ultime tre Dichiarazioni dei redditi presentate ed estratti conto dell'ultimo trimestre, già depositati in atti. Si dà inoltre atto, sempre ai fini dell'indicazione delle capacità economiche dei coniugi ricorrenti, che il SI. come già detto, è proprietario esclusivo dell'immobile (casa familiare) posto Parte_2 in AS (LU), Via Don Bruno Biondi n. 6, mentre è intestatario esclusivo, quali beni mobili registrati, di n. 3 veicoli, e comproprietario, nella misura del 50%, assieme alla figlia maggiorenne
, di un'autovettura, il tutto come da visure PRA allegate in atti. Infine, lo stesso è Persona_2 titolare della Ditta individuale “Impresa edile Vettori Marco”, con sede in AS (LU), come da documentazione già allegata in atti. Per quanto concerne, invece, la SI.ra si precisa che la stessa non è titolare di alcun bene Pt_1 immobile, né bene mobile registrato (il tutto come indicato anche di seguito), mentre è dipendente, quale farmacista, con contratto a tempo indeterminato e part-time, presso la Farmacia “Sant'Antonio- Dott.ssa Gambera”, posta in Massa e Cozzile (PT). H) I genitori si danno reciproco consenso per l'inserimento della figlia minore nei rispettivi R_ passaporti e prestano reciprocamente consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, documenti di identità e di ogni altro documento necessario. I) Quanto allo scioglimento della comunione di tutti i beni mobili cointestati ai coniugi, si dà atto altresì che il SI. al momento dell'uscita dall'abitazione familiare, ha già asportato gli Pt_2 effetti personali nonché gli altri beni mobili, in essa presenti, di sua proprietà esclusiva o comunque afferenti e/o assegnati allo stesso, secondo comune accordo tra i coniugi. L) Per quanto concerne l'autovettura marca Fiat, modello 500 L, targata GA 292 CY, formalmente di proprietà del SI. ma da sempre in uso esclusivo alla SI.ra il primo riconosce Pt_2 Pt_1 alla seconda la prosecuzione nell'uso esclusivo della stessa auto (e ciò fino alla decisione, che dovrà essere concorde tra gli ex coniugi, della sua futura sostituzione/rottamazione), con espressa pattuizione, nella presente sede, dell'accollo, ad esclusivo carico della SI.ra di tutte le spese, Pt_1 ordinarie e straordinarie, necessarie all'auto in questione (ossia le spese per malfunzionamenti/guasti vari della vettura, nonché per danni da eventuali incidenti stradali, per responsabilità propria o di terzi, oltre che per atti vandalici), copertura assicurativa e bollo auto, nulla escluso ed ivi compreso l'accollo, ugualmente a carico esclusivo della SI.ra del pagamento delle sanzioni per le Pt_1 contravvenzioni derivanti da violazioni del Codice della Strada, riportate dalla stessa, in quanto unica conducente dell'autovettura in parola. M) I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, danno reciprocamente atto di non aver nulla a pretendere, a nessun titolo e/o ragione, l'un dall'altro, avendo tra loro già definito ogni altro aspetto di natura economica, diverso da quanto sopra pattuito. Con ogni altro consequenziale provvedimento di Legge dovuto, anche se non espressamente richiesto, nell'interesse delle Parti ricorrenti».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in AS (LU) il 18/6/2005, dal quale sono nate le due figlie Persona_2
(nata il [...]), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, ed
[...] R_
(nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate.
4 Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi - stante l'intervenuto mutamento di alcune circostanze ed il raggiungimento al riguardo di un diverso accordo - hanno parzialmente modificato le condizioni di cui al ricorso ed hanno rassegnato le diverse conclusioni congiunte in epigrafe trascritte. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse delle figlie, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
n AS (LU) in data 18/6/2005, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Pt_2
Matrimonio del Comune di AS (LU) all'Atto Numero 7, Parte I, dell'Anno 2005; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AS (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 23/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5