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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2713/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2713/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cecina (LI),
Corso Matteotti n. 65
Attrice contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Nicoletta Ughi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in LI, via G. Pietri n. 3
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni art. 2051 cod. civ. – art. 887 c.c. fondi a dislivello
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di LI, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione re- spinta:- NEL MERITO: condannare, per le ragioni di fatto e di diritto meglio espresse nel
1 corso del processo, il Sig. al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
Euro 25.948,47 così suddivisa: Euro 14.025,12 quale somma quantificata dal CTU, Ing.
in sede di procedimento per istruzione preventiva R.G. n.3871/2021, Tribu- Persona_1
nale di LI Giudice , Dott. L. Nannipieri, relativamente ai costi delle opere da eseguire per l'eliminazione dei vizi e dei danni dallo stesso tecnico accertati e riscontrati, così come meglio descritto nel corso del giudizio;
Euro 6.923,35 quale somma sostenuta dalla parte ricorrente a titolo di spese (meglio specificate in atto di citazione) in relazione al procedi- mento per istruzione preventiva R.G. n. 3871/ 2021, Tribunale di LI, Giudice Dott. L.
Nannipieri, vista la fondatezza della relativa domanda di accertamento (cui segue la pre- sente fase di merito) avanzata da parte attrice nei confronti di parte convenuta e di cui si chiede appunto di essere pertanto ristorati;
Euro 5.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque da liquidarsi secondo equità) a titolo di risar- cimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice, in conseguenza della grave condotta responsabile del convenuto così come descritto e dedotto nel cor- CP_1 so dell'atto di citazione. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni posta ri- sarcitoria. Con condanna, infine, di parte convenuta al pagamento delle spese, delle com- petenze e degli onorari tutti del presente giudizio”.
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di LI, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: re- spingere le domande formulate dall'attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in di- ritto e comunque non provate, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, comprese le spese legali e del consulente di parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato, di cui al RG. n. 3871/2021
Tribunale di LI.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. introduceva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale (R.G. n. 3871/2021 G.I. Dott. Luigi Nannipieri) procedimento per accertamento tecnico preventivo volto ad “ accertare lo stato attuale del muro che separa la proprietà della ricorrente (la Sig.ra ) da quella del resistente (Sig. Parte_1 CP_1
2 , con particolare riguardo ai cedimenti in atto e alla sua inclinazione tale da spingere CP_1
– lateralmente – verso la proprietà verso la tettoia e provocando avvallamenti e dis- Parte_1
sesti alla pavimentazione;
- ad accertare le cause di tali danni e di tale stato, con indicazione degli interventi necessari per il ripristino del muro e della sua messa in sicurezza, al fine di evitare cedimenti simili per il futuro e determinare i relativi costi”.
A tal fine, la ricorrente allegava che il muro divisorio posto a confine tra la di lei proprietà e quella dell'odierno convenuto avrebbe mostrato segni di cedimento, Controparte_1
presentando vistose crepe;
il muro de quo, subendo la spinta proveniente dal sovrastante terrapieno di proprietà si sarebbe appoggiato (con correlata spinta) ad una CP_1
tettoia costruita dalla ricorrente in corrispondenza del posto-auto, a causa del terreno sovra- stante di proprietà del poiché quest'ultimo aveva sostituito con terra e sabbia gli CP_1
originari massi e pietre costituenti il terrapieno.
Allegava, poi, con relazione a firma del geologo consulente di parte Dott. Persona_2
che le criticità riscontrate sul muro di confine (cedimento/spanciamento) erano da attribuir- si alle caratteristiche morfologiche del terreno del vicino caratteristiche tali da CP_1
favorire il deflusso di acqua verso il muro, con conseguente ristagno temporaneo d'acqua a tergo di esso e conseguente destabilizzazione del muro stesso.
Instauratosi il contraddittorio, nella propria comparsa di costitu- Controparte_1
zione e risposta contestava integralmente la ricostruzione dei fatti e le pretese di contropar- te, sollevando l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per mancata enuncia- zione della domanda di merito e della causa petendi da parte della nonché per ini- Parte_1
doneità, in astratto, della CTU a comporre la lite non potendo la stessa esaurire tutti gli aspetti, preliminari in fatto e diritto, della controversia come invece sarebbe accaduto nel caso in cui il fatto storico fosse stato pacifico e nel caso in cui l'unica questione da risolvere avesse avuto esclusivamente ad oggetto il profilo tecnico della responsabilità.
In punto di fatto, poi, esponeva di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Guardi- stallo (PI), Via dei Mulini, 99, con annesso giardino esclusivo circostante, distinta al Cata- sto Fabbricati del detto Comune al foglio 18 Mappale 266, che al tempo dell'acquisto con- sisteva in un fabbricato ubicato in posizione isolata sulla sommità di un declivio naturale mentre i lotti posti a valle erano originariamente inedificati e, quando fu costruito il fabbri- cato oggi in proprietà di era stato sbancato il terreno per creare un terrazzamento Parte_1
3 artificiale dove sarebbe stato eretto il muro in questione (muro risultante, all'esito dell'accesso agli atti effettuato nel tentativo di risolvere bonariamente la controversia, co- struito entro il confine della proprietà dell'attrice con la funzione di muretto di recinzio- ne/divisorio e non di contenimento).
Smentiva inoltre l'aver sostituito con terra e sabbia il terrapieno precedente e lamentava che le caratteristiche naturali del terreno dovevano essere prese in considerazione al momento della realizzazione del muro e non solo per la successiva manutenzione;
infine, contestava il computo metrico prodotto dalla ricorrente al doc. 6 rilevando che esso riguardasse l'adeguamento dell'odierno muro divisorio alle necessità di un muro di contenimento, le cui spese pertanto avrebbero dovuto essere sostenute dalla proprietaria del fondo inferiore;
per di più, segnalava la costruzione della tettoia in violazione delle necessarie distanze dai confini, riservandosi tuttavia di far valere le questioni in futuro eventuale giudizio di meri- to.
In diritto negava sussistere il fumus boni iuris.
Alla prima udienza del predetto procedimento di accertamento tecnico il G.I., nel tentativo di consentire il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa, rinviava a successiva udienza nella quale riteneva necessario disporsi consulenza tecnica d'ufficio nominando per l'incombente l'Ing. ed autorizzandolo ad avvalersi di un ausiliario topografo CP_2
individuato nella figura del Geom. CP_3
In data 7.10.2022 si chiudeva il procedimento per ATP con il deposito della relazione tec- nica d'ufficio.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il presen- Parte_1
te giudizio di merito convenendo davanti al Tribunale di LI al fine Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di LI, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta: -condannare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente atto, il Sig. al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di Euro 25.948,47 così suddivisa: Euro 14.025,12 quale somma quantificata dal
CTU, Ing. in sede di procedimento per istruzione preventiva R.G. n. Persona_1
3871/2021, Tribunale di LI Giudice, Dott. L. Nannipieri, relativamente ai costi delle opere da eseguire per l'eliminazione dei vizi e dei danni dallo stesso tecnico accertati e ri- scontrati, così come meglio descritto in narrativa;
Euro 6.923,35 quale somma sostenuta
4 dalla parte ricorrente a titolo di spese (meglio specificate in atto) in relazione al procedi- mento per istruzione preventiva R.G. n. 3871/2021, Tribunale di LI, Giudice, Dott. L.
Nannipieri, vista la fondatezza della relativa domanda di accertamento (cui segue la pre- sente fase di merito) avanzata da parte attrice nei confronti di parte convenuta e di cui si chiede appunto di essere pertanto ristorati;
Euro 5.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque da liquidarsi secondo equità) a titolo di risar- cimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice, in conseguenza della grave condotta responsabile del convenuto così come descritto e dedotto nel cor- CP_1
so del presente atto di citazione. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni posta risarcitoria. Con condanna, infine, di parte convenuta al pagamento delle spese, del- le competenze e degli onorari tutti del presente giudizio”.
A sostegno della pretesa, basandosi su quanto evidenziato da CTU espletata nel fascicolo del Tribunale di LI RG 3871/2021, l'attrice allegava che il muro di confine tra la sua proprietà e quella del confinante stesse cedendo andando ad appoggiarsi, Controparte_1
spingendola a sua volta, alla tettoia costruita in corrispondenza del posto-auto con la conse- guenza della presenza di avvallamenti nella proprietà e asseriva che: 1) il muro era Parte_1 stato ab origine costruito totalmente all'interno della proprietà 2) lo stesso as- CP_1
solveva una funzione di muro di sostegno/contenimento del terreno di proprietà CP_1
3) mai alcuna attività di manutenzione, ancorché ordinaria, era stata condotta dalla sua rea- lizzazione (collocata temporalmente nel periodo 1992-1996); 4) il muro, per tecnica di co- struzione e materiali utilizzati, non era idoneo ad assolvere alla propria funzione di muro di sostegno come invece necessario a seguito delle opere di scavo/sbancamento condotte al tempo della lottizzazione afferente la proprietà 5) infine, per le opere di ripristi- Parte_1
no/manutenzione da porre in essere sulle strutture ivi presenti era necessaria una spesa quantificabile in complessivi euro 9.000,00+IVA, oltre a spese tecniche pari ad Euro
2.400,00 + accessori per legge, adducendo nello specifico che, in relazione ai danni e cedi- menti riscontrati in proprietà “a partire dal lato est del muro ovvero a circa 168 Parte_1 cm in corrispondenza della testa e 40 cm al piede”, risultava presente una lesione ad anda- mento diagonale “a scalino” interessante principalmente i giunti e ricorsi dei blocchi por- tanti, mentre parte della pavimentazione carrabile, per una lunghezza di circa 6.50 ml e lar- ghezza di 30/40 cm, si presentava disconnessa/rialzata.
5 Giudicate a lei favorevoli le valutazioni del CTU e ritenuta confermata la situazione di fatto con quanto disposto in diritto dall'art. 887 c.c. (fondi a dislivello negli abitati), l'attrice concludeva per l'ottenimento del risarcimento del danno ai sensi della Parte_1
responsabilità prevista all'art. 2051 c.c., esclusivamente in capo a in Controparte_1
quanto custode del terreno e del muro palesemente causa dei danni gravi e rilevanti, subiti e subendi dall'attrice, per un equivalente di Euro 20.948,47 (di cui Euro 14.025,12, compren- sivi d'IVA, Cassa Previdenza e Assistenza Geometri, per l'eliminazione della situazione gravosa attuale ed Euro 6.923,35 per le spese legali e tecniche in sede di ATP).
In aggiunta, sosteneva che l'inerzia del convenuto rispetto a una situazione che necessitava invece con urgenza un'azione, come dimostrato dall' “intervento tecnico momentaneo” rea- lizzato dall'attrice al fine di arginare in qualche modo la spinta del muro ed evitare la tra- cimazione definitiva della tettoia già inclinata (doc. n. 13), nonché le minacce (dalla stessa patite unitamente al di lei marito) da parte del convenuto nel settembre 2022 avessero gene- rato danni non patrimoniali quantificabili in euro 5.000, salvo somma maggiore o minore secondo giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta contestava le pretese di Controparte_1
parte attrice nonché ogni responsabilità, in punto di an e di quantum, in ordine alla produ- zione e quantificazione dei vizi lamentati, sostenendo che la CTU svolta fosse favorevole alla propria posizione e adducendo in fatto e diritto quanto segue: i) al tempo in cui venne costruito il fabbricato di sua proprietà era ubicato in posizione isolata sulla sommità di un declivio naturale ed i lotti posti a valle erano inedificati;
solo in occasione della costruzione del fabbricato in proprietà il terreno sarebbe stato scavato/sbancato creando un ter- Parte_1
razzamento e un dislivello artificiale a seguito del quale veniva costruito il muro oggetto di controversia come semplice muretto di recinzione/divisorio (privo di fondazioni ed armatu- ra) e non come muro di contenimento;
muretto che, peraltro, sarebbe integralmente ubicato entro il confine di proprietà ii) il muro de quo per essere un efficace e fun- Parte_1
zionale muro di contenimento avrebbe dovuto essere costruito per contrastare le spinte del terreno argilloso soprastante e avrebbe dovuto poggiare su terreno adatto (o reso tale) a sopportare tali spinte;
risultava, per contro, il muro realizzato in modo non conforme alla regola dell'arte, essendo privo di fondazioni e di armatura, oltre che di fori di scarico ade- guati;
iii) da parte sua il non avrebbe mai apportato modifiche al proprio fabbri- CP_1
6 cato tali da favorire una maggiore spinta del terreno né introdotto modifiche al terreno atte a ridurre le capacità di drenaggio, per cui in fase di costruzione del muro, i danti causa della avrebbero dovuto tener conto delle caratteristiche del terreno e dei necessari Parte_1
sistemi di drenaggio;
iv) i vizi lamentati, quindi, sarebbero tutti riconducibili all'attrice, compresi i danni alla pavimentazione causati dalla natura del terreno assieme all'uso carra- bile e di posto auto che ne veniva fatto.
Parte convenuta osservava inoltre che la tettoia sul fondo era stata costruita in vio- Parte_1
lazione delle distanze dai confini e faceva poi presente che in sede di tentativi transattivi il a differenza della si era reso disponibile a conciliare. CP_1 Parte_1
In diritto, rinnovava in via preliminare la doglianza relativa all'inammissibilità del ricorso per ATP stante la carenza di causa petendi. Eccepiva, poi, la genericità della citazione quanto all'indicazione del titolo a cui le pretese attoree avrebbero tratto fondamento con conseguente compromissione del diritto di difesa del e nullità della citazione ai CP_1
sensi degli artt. 163, comma II n. 3 e 4, e 164 comma IV.
Nel merito il convenuto negava l'applicabilità dell'articolo 887 cod. civ. (disposizione quest'ultima avente portata dirimente in ambito di fondi con dislivello naturale) dal mo- mento che il muro di recinzione oggetto di controversia era stato eretto, oltretutto non a re- gola d'arte, in occasione della costruzione del fabbricato oggi in proprietà con la Parte_1 conseguenza che l'onere della costruzione del muro di contenimento avrebbe dovuto essere interamente a carico del proprietario del fondo inferiore che aveva dato origine a un disli- vello ex novo ovvero aumentato l'originario dislivello naturale con scavi e sbancamenti, rendendo così indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, altrimenti non necessa- rio, a nulla rilevando che il muro risultasse da CTU (e con margini di tolleranza che non davano alcuna certezza) realizzato occupando in parte il terreno di proprietà CP_1
Parte convenuta evidenziava, altresì, l'aspetto della rilevanza del nesso causale tra l'imperita costruzione de muro di confine ed i danni lamentati dall'attrice, contestando la quantificazione stessa dei danni affermando che le spese effettuate in sede di ATP dovesse- ro restare a carico della sostanzialmente soccombente in qualità di proprietaria Parte_1
del fondo che traeva utilità e vantaggio dallo sbancamento medesimo.
7 Quanto, poi, alla somma di Euro 5.000,00 richiesta dalla a titolo di danni non Parte_1
patrimoniali la stessa era da ritenersi non dovuta, eccessiva e comunque non provata né nell'an né nel quantum.
Alla prima udienza fissata in data 22.2.24, lo scrivente Giudicante formulava proposta conciliativa tra le parti cui seguivano una serie di rinvii nel vano tentativo di raggiungere un accordo transattivo, anche tramite svolgimento di mediazione ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 5quater del D. Lgs 28/2010.
La causa veniva istruita a livello documentale nonché tramite escussione in data 18.12.2024 del teste di parte convenuta (ex titolare di impresa edile che aveva svolto la- Tes_1
vori presso la proprietà sia nel 1991 che nel 2012). CP_1
All'udienza del 18 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente
Giudicante assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 24 aprile 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda merita reiezione per le ragioni che seguono.
Come ampiamente esposto in sede di ricostruzione processuale sia del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che del presente giudizio di merito, l'attrice a introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito per far valere la responsabilità del di lei confinante x art. CP_1
2051 c.c. e 887 c.c. in relazione ai danni asseritamente derivanti dalla omessa manutenzio- ne del muro di sostengo per cui è causa.
Da un lato, dunque, non si ravvisa la nullità della citazione come ex adverso lamentato dal convenuto essendo agevolmente evincibile dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del presente giudizio il titolo in virtù del quale l'attrice ha agito e non si ravvisa alcuna le- sione delle prerogative difensive del convenuto il quale ha potuto ampiamente prendere po- sizione in fatto ed in diritto su tutte le questioni fattuali e giuridiche sottoposte al vaglio dello scrivente Giudicante1, dall'altro lato, va dato atto dell'infondatezza della domanda ri- sarcitoria formulata dall'attrice.
8 Ed invero, è pacifico che il muro per cui è causa – utilizzando le parole del CTU Ing.
[...] nell'ambito dell'elaborato peritale di cui al citato procedimento ex art. 696 bis Per_3
c.p.c. – risulta essere un “vetusto muro di sostegno realizzato in muratura con blocchi in cls dim. 45x19x23 cm. (lung.; altezza;
spessore), verosimilmente non armato ovvero localmen- te e scarsamente armato (ferri di richiamo verticali), di lunghezza complessiva pari a circa
23 ml. che risulta dividere la proprietà delle parti rispettivamente sul fronte nord (ricor- rente) e fronte sud (resistente)” (cfr. pag. 8 elaborato peritale).
Tale manufatto, all'esito dei plurimi sopralluoghi effettuati dal CTU in contraddittorio con le odierne parti, così risulta descritto:
“in proprietà il muro risulta intonacato con finitura al rustico ed avere altezza Parte_1
variabile, decrescente da est verso ovest, ricompresa tra 213 e 114 cm.. A partire dal lato est, a circa 168 cm. in corrispondenza della testa e 40 cm. al piede, risulta presente una le- sione ad andamento diagonale “a scalino” (interessa principalmente i giunti e ricorsi dei blocchi portanti) (foto 1-3) e parte della pavimentazione carrabile in autobloccanti, per una lunghezza di circa 6,50 ml. e larghezza di 30/40 cm., si presenta disconnessa/rialzata
(foto 4-7). Per detta lunghezza il muro presenta un modesto fuori piombo (tenuto di conto della vetustà), con particolare riscontro (circa 13-14 cm.) in corrispondenza della suddetta lesione (foto 5-6), che tende ad annullarsi verso ovest. A circa 70 cm. dalla base del muro risultano presenti dei fori di drenaggio (interasse variabile tra 150 e 250 cm.) che, da un'indagine visiva di massima, non risultano correttamente assolvere alla loro funzione
(foto 8-9). Sempre al piede del muro risulta presente una cunetta di captazione delle acque meteoriche oltre ad una caditoia con griglia posta a circa 190 cm. dal lato est (foto 2-3).
In aderenza al muro risulta realizzato/fissato un pergolato ligneo dotato di telo di coper- tura in pvc per il ricovero delle auto (foto 1-6, 10-11). In corrispondenza del lato est il mu- ro si atte-sta su altro muro di contenimento/confine con proprietà terza estranea al presen- te accertamento;
gioni di essa, postula la totale omissione o l'assoluta incertezza (…) della causa petendi (intesa quale esposi- zione dei fatti costituenti le ragioni della domanda); tale nullità va esclusa quando l'individuazione del peti- tum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (si veda Tribunale di Siena sez. I, 19/07/2022, n.617).
9 in proprietà il terreno a tergo del muro risulta, coerentemente rispetto a quanto CP_1
descritto al punto precedente, avere pendenza verso ovest ed attestarsi ad una quota me- dia di circa -40/-45 cm. rispetto alla testa dello stesso. In particolare, in corrispondenza del tratto lesionato, il terreno risulta lasciato a prato e non si presenta altera- to/rimaneggiato, né tantomeno risultano presenti alberi ovvero manufatti/costruzioni piantumati/realizzati in aderenza e/o nelle immediate vicinanze del muro stesso (foto 12-
15), tali da potersi considerare sovraccarichi di natura permanente”.
Ciò premesso, il CTU, avvalendosi dell'ausilio del Geom. ha avuto CP_3 modo di affermare che il muro per cui è causa “è stato costruito totalmente all'interno della proprietà in perfetta corrispondenza con la linea di confine”. CP_1
Tuttavia, il CTU, replicando alle osservazioni critiche del CTP dell'odierno convenuto, ha avuto modo di precisare che la tolleranza del margine di errore con cui è stata determinata la posizione del muro “è da ritrovarsi nello spessore della linea, che vista la scala, corri- sponde a +/- 32 cm”.
Precisazione quest'ultima di non secondaria importanza.
Ed invero, parte attrice fonda la sua domanda risarcitoria extracontrattuale ex art. 2051 c.c. adducendo la custodia del manufatto da parte del icadendo, nella prospetta- CP_1
zione attorea, il muro interamente all'interno della di lui proprietà.
Tuttavia, atteso lo scarto/margine di errore di non irrilevante entità (“+/- 32 cm”, tolleranza di errore nel riconfinamento del GPS pari, dunque, allo spessore del muro posto sul confi- ne), non è da escludersi la collocazione del muro de quo in perfetta corrisponden- za/sovrapposizione con la linea di confine tra i terreni delle parti in causa.
Da qui l'infondatezza dell'addebito di responsabilità del convenuto quale CP_1
“custode” del muro asseritamente interamente ricadente sul di lui terreno.
Tanto basterebbe ai fini dell'esclusione dell'addebito di responsabilità del convenuto in or- dine al lamentato difetto di manutenzione del manufatto che oggi ci occupa.
Ma la circostanza maggiormente rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del convenuto con riferimento ai danni/disagi patiti dall'attrice, è da individuarsi nel fatto che il dislivello tra i due fondi è risultato essere di origine artificiale e non naturale.
Va detto che prima dell'erezione del muro (erezione da ricondurre temporalmente, anche alla luce dell'espletata CTU, verosimilmente nel 1993, ergo a data antecedente all'acquisto
10 dell'immobile di proprietà attorea) il fabbricato di proprietà era ubicato in CP_1
posizione isolata sulla sommità di un declivio naturale a pendenza dolce.
Solo all'esito dei lavori di sbancamento del terreno effettuati nel lotto confinante lato valle
(lavori che hanno condotto alla costruzione del fabbricato oggi di proprietà attorea) ed all'esito della realizzazione del terrazzamento, il dislivello tra il fondo d il CP_1
fondo è decisamente aumentato rendendo necessaria la costruzione di idoneo Parte_1
muro di contenimento al fine di evitare frane e cedimenti.
Come ha puntualmente osservato la difesa del a preesistenza di un declivio CP_1
naturale, a pendenza dolce, risultato alterato tramite sbancamento, va affermata alla luce della documentazione fotografica estratta dalla pratica comunale e relativa al progetto dell'edificio (all. 3 di cui alla produzione documentale di parte convenuta – foto Parte_1
del 1992 allegate alla pratica per Concessione Edilizia e tenuto conto della con- Parte_1
formazione orografica dei luoghi (trattandosi di un versante di una collina - cfr. all.ti 4 e 5 di cui alla produzione del convenuto).
In altri termini, all'esito dei lavori di sbancamento (circostanza mai contestata dall'attrice), può dirsi accertato che l'andamento naturale del terreno sia stato interrotto artificial- mente, creando un dislivello a valle del confine tra le due proprietà in occasione della realizzazione del fabbricato circostanza quest'ultima da ritenersi provata anche Parte_1 sulla scorta della scrittura privata sottoscritta da titolare dell'impresa che nel Tes_1
1991 realizzò il fabbricato di proprietà del convenuto.
In tale scritto si legge, infatti, che “durante tale periodo non c'erano altri edifici, costruzio- ni o strade sui confini sud e ovest ma solo campi incolti e qualche albero sul terreno con pendio naturale verso sud, in particolare, non esisteva su quel lato nessun muro e nessun sbancamento” (cfr. all. 6 di cui alla produzione documentale del convenuto).
Il contenuto di tale scrittura è stato, peraltro, integralmente confermato dal citato dichiaran- te escusso come testimone nel presente giudizio. Al di là di qualche imprecisione del di- chiarante nel corso della sua escussione per aver fatto riferimento anche ad una ulteriore la- vorazione (in un periodo successivo, 2012) dallo stesso eseguita nell'interesse del
[...]
il teste, dopo attenta lettura della dichiarazione di cui al citato allegato 6, ha con- Per_4
fermato l'esecuzione del suo intervento nel 1991 così contestualizzando temporalmente il contenuto della dichiarazione.
11 Al netto delle doglianze di parte attrice avverso la dichiarazione testimoniale de qua – parte attrice deposita in sede di scritti difensivi conclusionali querela nei confronti del dichiarante allegando la non veridicità del narrato del teste – deve comunque darsi atto che è inconte- stata la circostanza dell'intervenuto sbancamento del terreno per consentire la realizzazione dell'unità abitativa (di futura proprietà . Parte_1
La realizzazione del muro che oggi ci occupa è da ricondursi all'operato dei danti causa dell'attrice ed è da collocarsi temporalmente in data antecedente al di lei acquisto della sua unità immobiliare.
Il CTU, rispondendo ad apposito quesito volto ad ottenere l'accertamento della data di rea- lizzazione del muro, ha avuto modo di precisare quanto segue: “Dall'analisi della docu- mentazione prodotta agli atti di causa (cfr. Docc. 3, 8, 9 Avv. Ughi), nonché a margine del- le immagine aeree georeferenziate (ortofoto) reperite attraverso il portale della Regione
Toscana1 e rispettivamente afferenti agli anni 1988 (fig. 1), 1996 (fig. 2) e 2016 (fig. 3), si ritiene che il muro in oggetto sia stato realizzato, successivamente al 1992 e prima del
1996, contestualmente alla realizzazione del più ampio fabbricato di cui fa parte
l'appartamento della ricorrente, che verosimilmente si può attestare al 1993” (cfr. pag. 10 elaborato peritale).
L'ausiliario del Giudice ha poi posto l'accento sulla specifica funzione che il muro de quo avrebbe dovuto assolvere: “si ritiene che il muro in oggetto assolva la funzione di muro di sostegno/contenimento del terreno di proprietà a seguito delle opere di sca- CP_1
vo/sbancamento condotte (credibilmente nel 1993) per la realizzazione delle lottizzazione afferente alla proprietà (cfr. pag. 11 elaborato peritale). Parte_1
E' del tutto plausibile, quindi, collocare l'erezione del muro nel 1993 e comunque nel con- testo dei lavori (opere di scavo/sbancamento) eseguiti “per la realizzazione delle lottizza- zione afferente alla proprietà . Parte_1
Il CTU ha avuto modo di offrire, poi, il suo prezioso contributo conoscitivo in relazione al- le tecniche/modalità costruttive e sui materiali impiegati per la realizzazione del muro che oggi ci occupa stigmatizzando l'incompatibilità/inidoneità degli stessi ai fini dell'assolvimento della sua funzione (funzione di muro di sostegno: “a maggior ragione laddove le altezze di contenimento del terreno non risultino trascurabili (oltre 50/80 cm.)”.
12 Ciò premesso, avuto riguardo all'origine artificiale del dislivello, non può trovare applica- zione nel caso di specie la disposizione invocata da parte attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria.
Ed invero, la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costru- zione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale (Cass. n. 3674 del 1999).
Se il dislivello, invece, è stato causato ovvero aggravato dal proprietario del fondo in- feriore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della re- lativa conservazione incombe su quest'ultimo (Cass. n. 4031 del 2007; Cass. n. 8522 del
2016; cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25512 del 31/08/2023, Rv. 668877 – 01 secondo cui “La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a disli- vello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manuten- zione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo”).
A ulteriore conferma, si riporta quanto recentemente sancito dalla Cass. civile Sez. II ordi- nanza n. 23417 del 27 luglio 2022 in materia per cui “Qualora invece il dislivello – tra fon- di ove vi sia un muro di sostegno - sia stato causato artificialmente dal proprietario del fondo inferiore, rendendo necessaria la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa costruzione e conservazione incombe interamente su quest'ultimo” aggiungendo poi che “la presunzione di naturalità del dislivello può essere superata fornendo la prova che lo stesso sia stato creato dal proprietario del fondo inferiore”.
La Suprema Corte, sin dal 2005 (Cass. civ., Sez. III, 17/03/2005, n. 5762) aveva avuto modo di chiarire che “In caso di fondi a dislivello, in base alla disposizione di cui all'arti- colo 887 del c.c. il proprietario del fondo sovrastante è tenuto alla costruzione e alla ma- nutenzione del muro di contenimento necessario per evitare smottamenti di terreno verso il fondo sottostante. Tale regola, peraltro, non è applicabile quando il dislivello che ha crea- to la necessità del muro di contenimento tra i fondi non sia naturale, ma sia stato realizzato
13 dal proprietario del fondo sottostante che, in quanto autore dell'opera che ha determinato la necessità del muro, assume l'obbligo della costruzione e della manutenzione dello stesso
e risponde ai sensi dell'articolo 2053 del c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina”.
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, vertendosi in ipotesi di dislivello dovuto a opere di sbancamento realizzate dai danti causa della sul di lei fondo (fondo inferiore rispetto al fondo sovrastante del Parte_1 [...]
le spese di realizzazione del muro e la sua manutenzione, nonché i danni cagio- Per_4
nati dalla sua rovina (rectius, dal suo cedimento/spanciamento), sono da porsi integralmente a carico della attrice.
Non si dimentichi che il CTU ha accertato che le cause che hanno provocato i cedimen- ti/danni al muro di cui si discute sono ascrivibili ad un triplice e concorrente ordine di cau- se: “a. naturale spinta del terreno posto a tergo del muro (in proprietà ; b. non CP_1
adeguata tecnica/tecnologia costruttiva del muro e dei relativi detta-gli/particolari co- struttivi (opere di drenaggio/regimazione acque a tergo) ed improprio uso di materiali da costruzione in relazione alla funzione assolta - muro di sostegno/contenimento del terreno di proprietà a seguito delle opere di scavo/sbancamento condotte (credibilmente CP_1
nel 1993) per la realizzazione delle lottizzazione afferente alla proprietà c. tota- Parte_1 le assenza di manutenzione condotta sullo stesso a seguito dalla realizzazione”.
Se queste sono le cause che hanno generato i danni – e non vi è dubbio che tali debbano es- sere attesa la completezza dell'elaborato peritale del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. espletato dinanzi all'intestato Tribunale nel contraddittori tra le parti -, deve darsi atto che l'imperita erezione del muro da parte di soggetti terzi rispetto al convenuto (costruzione del manufatto peraltro da collocarsi nel contesto dei lavori di sbancamento necessari “per la realizzazione delle lottizzazione afferente alla proprietà ) e la natura artificiale Parte_1
del dislivello tra i due fondi non possono condurre ad affermare una responsabilità del
é ex art. 2051 c.c. né ex art. 877 c.c. con conseguente reiezione della do- CP_1
manda risarcitoria formulata dalla Parte_1
3. Le spese di lite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativa- mente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento da
14 € 5.201,00 ad € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e deci- sionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore (€
25.948,00), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trat- tate.
3.1 Quanto alla richiesta di refusione delle spese sostenute dalla parte convenuta nell'ambito del procedimento per ATP (R.G. 3871/2021), se non vi possono essere elemen- ti ostativi per il riconoscimento in suo favore delle spese di lite (rectius, spese relative all'onorario del proprio difensore) del citato procedimento, non si può, per contro, accoglie- re la richiesta di rimborso delle spese relative ai consulenti tecnici di parte del Pt_2
[...]
L'intestato Tribunale non ignora che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o super- flue (così, Cass. Sez. 2, Ord.n.21085 del 19.07.2023, richiamando Cass. n.9735/2020;
n.14268/2017).
Ad ogni modo, non sembra superfluo rammentare che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pa- gamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pa- gamento” (Cass. n. 21402/2022; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
8265 del 22/03/2023, Rv. 667082 - 01). Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a depositare dei progetti di notula da parte di due professionisti (Ing. e Persona_5
Geom ed una fattura del solo Geom. senza documentare il relativo pa- Per_6 Per_6
gamento. Trattandosi di esborsi per spese vive sostenute dal convenuto, in assenza di prova dell'effettiva sopportazione da parte del el relativo costo, tali voci oggetto CP_1
di richiesta refusione non possono trovare accoglimento.
3.2 Va detto che parte convenuta ha chiesto in sede di comparsa conclusionale anche il pa- gamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.
Con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale, la giu- risprudenza di merito è pressoché unanime nel riconoscere che le spese ed i costi relativi al
15 giudizio di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. c.p.c. (cfr., sul punto, inter alia, Tribunale di
Catanzaro n. 464/2023 del 22 marzo 2023; Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021;
Tribunale di Modena 9 marzo 2012; Tribunale di Massa n. 1030 del 9 novembre 2016; Tri- bunale di Verona 15 ottobre 2015).
La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente statuito che le spese di mediazione sono da ritenersi assimilate alle spese del processo (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 32306 del 21/11/2023, Rv. 669388 – 01: “Le spese di mediazione vanno, pertanto, assi- milate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. con- tributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”. Tale princi- pio trova, peraltro, conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processua- li”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”).
Essendo tali spese assimilate alle spese del processo, le spese di mediazione troveranno rimborso ove risulti adeguatamente provato il relativo esborso. (cfr., in tal senso, inter alia, Tribunale di LI, Sentenza n .1032/2024 in mondoADR.it)
Nel caso di specie parte attrice se ha documentato l'espletamento della procedura di media- zione (cfr. istanza di mediazione e verbale di mediazione con esito negativo allegati alle no- te scritte depositate in data 16 ottobre 2024) non ha offerto prova di aver sostenuto le relati- ve spese limitandosi in sede di comparsa conclusionale (pag. 19) a richiedere la refusione delle “spese di mediazione sostenute dal senza allegare di aver sopportato il re- CP_1
lativo esborso. Pertanto, le spese di mediazione non verranno liquidate in favore del conve- nuto ancorché vittorioso nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
16 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta Parte_1 [...]
le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi dinanzi CP_4 all'intestato Tribunale (R.G. n. 3871/2021) pari ad € 2.225,00 oltre al rimborso for- fettario spese generali (15%), ed accessori come per legge nonché le spese del pre- sente procedimento che liquida in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), ol- tre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 22 maggio 2025 dal Tribunale di LI
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, forma- tosi sulla scorta di talune pronunce della Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., n.18783/2009 e n. 11751/2013), "la nullità della citazione, per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o delle ra-
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Cecconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2713/2023 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Simone Rossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Cecina (LI),
Corso Matteotti n. 65
Attrice contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Nicoletta Ughi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in LI, via G. Pietri n. 3
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni art. 2051 cod. civ. – art. 887 c.c. fondi a dislivello
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate in atti ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c.
Conclusioni: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di LI, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione re- spinta:- NEL MERITO: condannare, per le ragioni di fatto e di diritto meglio espresse nel
1 corso del processo, il Sig. al pagamento della complessiva somma di Controparte_1
Euro 25.948,47 così suddivisa: Euro 14.025,12 quale somma quantificata dal CTU, Ing.
in sede di procedimento per istruzione preventiva R.G. n.3871/2021, Tribu- Persona_1
nale di LI Giudice , Dott. L. Nannipieri, relativamente ai costi delle opere da eseguire per l'eliminazione dei vizi e dei danni dallo stesso tecnico accertati e riscontrati, così come meglio descritto nel corso del giudizio;
Euro 6.923,35 quale somma sostenuta dalla parte ricorrente a titolo di spese (meglio specificate in atto di citazione) in relazione al procedi- mento per istruzione preventiva R.G. n. 3871/ 2021, Tribunale di LI, Giudice Dott. L.
Nannipieri, vista la fondatezza della relativa domanda di accertamento (cui segue la pre- sente fase di merito) avanzata da parte attrice nei confronti di parte convenuta e di cui si chiede appunto di essere pertanto ristorati;
Euro 5.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque da liquidarsi secondo equità) a titolo di risar- cimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice, in conseguenza della grave condotta responsabile del convenuto così come descritto e dedotto nel cor- CP_1 so dell'atto di citazione. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni posta ri- sarcitoria. Con condanna, infine, di parte convenuta al pagamento delle spese, delle com- petenze e degli onorari tutti del presente giudizio”.
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di LI, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: re- spingere le domande formulate dall'attrice in quanto totalmente infondate in fatto e in di- ritto e comunque non provate, per tutti i motivi meglio indicati in narrativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, comprese le spese legali e del consulente di parte del procedimento per accertamento tecnico preventivo espletato, di cui al RG. n. 3871/2021
Tribunale di LI.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso ai sensi dell'art. 696bis c.p.c. introduceva dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale (R.G. n. 3871/2021 G.I. Dott. Luigi Nannipieri) procedimento per accertamento tecnico preventivo volto ad “ accertare lo stato attuale del muro che separa la proprietà della ricorrente (la Sig.ra ) da quella del resistente (Sig. Parte_1 CP_1
2 , con particolare riguardo ai cedimenti in atto e alla sua inclinazione tale da spingere CP_1
– lateralmente – verso la proprietà verso la tettoia e provocando avvallamenti e dis- Parte_1
sesti alla pavimentazione;
- ad accertare le cause di tali danni e di tale stato, con indicazione degli interventi necessari per il ripristino del muro e della sua messa in sicurezza, al fine di evitare cedimenti simili per il futuro e determinare i relativi costi”.
A tal fine, la ricorrente allegava che il muro divisorio posto a confine tra la di lei proprietà e quella dell'odierno convenuto avrebbe mostrato segni di cedimento, Controparte_1
presentando vistose crepe;
il muro de quo, subendo la spinta proveniente dal sovrastante terrapieno di proprietà si sarebbe appoggiato (con correlata spinta) ad una CP_1
tettoia costruita dalla ricorrente in corrispondenza del posto-auto, a causa del terreno sovra- stante di proprietà del poiché quest'ultimo aveva sostituito con terra e sabbia gli CP_1
originari massi e pietre costituenti il terrapieno.
Allegava, poi, con relazione a firma del geologo consulente di parte Dott. Persona_2
che le criticità riscontrate sul muro di confine (cedimento/spanciamento) erano da attribuir- si alle caratteristiche morfologiche del terreno del vicino caratteristiche tali da CP_1
favorire il deflusso di acqua verso il muro, con conseguente ristagno temporaneo d'acqua a tergo di esso e conseguente destabilizzazione del muro stesso.
Instauratosi il contraddittorio, nella propria comparsa di costitu- Controparte_1
zione e risposta contestava integralmente la ricostruzione dei fatti e le pretese di contropar- te, sollevando l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per mancata enuncia- zione della domanda di merito e della causa petendi da parte della nonché per ini- Parte_1
doneità, in astratto, della CTU a comporre la lite non potendo la stessa esaurire tutti gli aspetti, preliminari in fatto e diritto, della controversia come invece sarebbe accaduto nel caso in cui il fatto storico fosse stato pacifico e nel caso in cui l'unica questione da risolvere avesse avuto esclusivamente ad oggetto il profilo tecnico della responsabilità.
In punto di fatto, poi, esponeva di essere proprietario dell'unità immobiliare sita in Guardi- stallo (PI), Via dei Mulini, 99, con annesso giardino esclusivo circostante, distinta al Cata- sto Fabbricati del detto Comune al foglio 18 Mappale 266, che al tempo dell'acquisto con- sisteva in un fabbricato ubicato in posizione isolata sulla sommità di un declivio naturale mentre i lotti posti a valle erano originariamente inedificati e, quando fu costruito il fabbri- cato oggi in proprietà di era stato sbancato il terreno per creare un terrazzamento Parte_1
3 artificiale dove sarebbe stato eretto il muro in questione (muro risultante, all'esito dell'accesso agli atti effettuato nel tentativo di risolvere bonariamente la controversia, co- struito entro il confine della proprietà dell'attrice con la funzione di muretto di recinzio- ne/divisorio e non di contenimento).
Smentiva inoltre l'aver sostituito con terra e sabbia il terrapieno precedente e lamentava che le caratteristiche naturali del terreno dovevano essere prese in considerazione al momento della realizzazione del muro e non solo per la successiva manutenzione;
infine, contestava il computo metrico prodotto dalla ricorrente al doc. 6 rilevando che esso riguardasse l'adeguamento dell'odierno muro divisorio alle necessità di un muro di contenimento, le cui spese pertanto avrebbero dovuto essere sostenute dalla proprietaria del fondo inferiore;
per di più, segnalava la costruzione della tettoia in violazione delle necessarie distanze dai confini, riservandosi tuttavia di far valere le questioni in futuro eventuale giudizio di meri- to.
In diritto negava sussistere il fumus boni iuris.
Alla prima udienza del predetto procedimento di accertamento tecnico il G.I., nel tentativo di consentire il raggiungimento di un accordo tra le parti in causa, rinviava a successiva udienza nella quale riteneva necessario disporsi consulenza tecnica d'ufficio nominando per l'incombente l'Ing. ed autorizzandolo ad avvalersi di un ausiliario topografo CP_2
individuato nella figura del Geom. CP_3
In data 7.10.2022 si chiudeva il procedimento per ATP con il deposito della relazione tec- nica d'ufficio.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato introduceva il presen- Parte_1
te giudizio di merito convenendo davanti al Tribunale di LI al fine Controparte_1 di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di LI, ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione respinta: -condannare, per le ragioni di fatto e di diritto di cui al presente atto, il Sig. al pagamento della complessiva Controparte_1
somma di Euro 25.948,47 così suddivisa: Euro 14.025,12 quale somma quantificata dal
CTU, Ing. in sede di procedimento per istruzione preventiva R.G. n. Persona_1
3871/2021, Tribunale di LI Giudice, Dott. L. Nannipieri, relativamente ai costi delle opere da eseguire per l'eliminazione dei vizi e dei danni dallo stesso tecnico accertati e ri- scontrati, così come meglio descritto in narrativa;
Euro 6.923,35 quale somma sostenuta
4 dalla parte ricorrente a titolo di spese (meglio specificate in atto) in relazione al procedi- mento per istruzione preventiva R.G. n. 3871/2021, Tribunale di LI, Giudice, Dott. L.
Nannipieri, vista la fondatezza della relativa domanda di accertamento (cui segue la pre- sente fase di merito) avanzata da parte attrice nei confronti di parte convenuta e di cui si chiede appunto di essere pertanto ristorati;
Euro 5.000,00 (o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e comunque da liquidarsi secondo equità) a titolo di risar- cimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi da parte attrice, in conseguenza della grave condotta responsabile del convenuto così come descritto e dedotto nel cor- CP_1
so del presente atto di citazione. Il tutto, oltre interessi e rivalutazione monetaria su ogni posta risarcitoria. Con condanna, infine, di parte convenuta al pagamento delle spese, del- le competenze e degli onorari tutti del presente giudizio”.
A sostegno della pretesa, basandosi su quanto evidenziato da CTU espletata nel fascicolo del Tribunale di LI RG 3871/2021, l'attrice allegava che il muro di confine tra la sua proprietà e quella del confinante stesse cedendo andando ad appoggiarsi, Controparte_1
spingendola a sua volta, alla tettoia costruita in corrispondenza del posto-auto con la conse- guenza della presenza di avvallamenti nella proprietà e asseriva che: 1) il muro era Parte_1 stato ab origine costruito totalmente all'interno della proprietà 2) lo stesso as- CP_1
solveva una funzione di muro di sostegno/contenimento del terreno di proprietà CP_1
3) mai alcuna attività di manutenzione, ancorché ordinaria, era stata condotta dalla sua rea- lizzazione (collocata temporalmente nel periodo 1992-1996); 4) il muro, per tecnica di co- struzione e materiali utilizzati, non era idoneo ad assolvere alla propria funzione di muro di sostegno come invece necessario a seguito delle opere di scavo/sbancamento condotte al tempo della lottizzazione afferente la proprietà 5) infine, per le opere di ripristi- Parte_1
no/manutenzione da porre in essere sulle strutture ivi presenti era necessaria una spesa quantificabile in complessivi euro 9.000,00+IVA, oltre a spese tecniche pari ad Euro
2.400,00 + accessori per legge, adducendo nello specifico che, in relazione ai danni e cedi- menti riscontrati in proprietà “a partire dal lato est del muro ovvero a circa 168 Parte_1 cm in corrispondenza della testa e 40 cm al piede”, risultava presente una lesione ad anda- mento diagonale “a scalino” interessante principalmente i giunti e ricorsi dei blocchi por- tanti, mentre parte della pavimentazione carrabile, per una lunghezza di circa 6.50 ml e lar- ghezza di 30/40 cm, si presentava disconnessa/rialzata.
5 Giudicate a lei favorevoli le valutazioni del CTU e ritenuta confermata la situazione di fatto con quanto disposto in diritto dall'art. 887 c.c. (fondi a dislivello negli abitati), l'attrice concludeva per l'ottenimento del risarcimento del danno ai sensi della Parte_1
responsabilità prevista all'art. 2051 c.c., esclusivamente in capo a in Controparte_1
quanto custode del terreno e del muro palesemente causa dei danni gravi e rilevanti, subiti e subendi dall'attrice, per un equivalente di Euro 20.948,47 (di cui Euro 14.025,12, compren- sivi d'IVA, Cassa Previdenza e Assistenza Geometri, per l'eliminazione della situazione gravosa attuale ed Euro 6.923,35 per le spese legali e tecniche in sede di ATP).
In aggiunta, sosteneva che l'inerzia del convenuto rispetto a una situazione che necessitava invece con urgenza un'azione, come dimostrato dall' “intervento tecnico momentaneo” rea- lizzato dall'attrice al fine di arginare in qualche modo la spinta del muro ed evitare la tra- cimazione definitiva della tettoia già inclinata (doc. n. 13), nonché le minacce (dalla stessa patite unitamente al di lei marito) da parte del convenuto nel settembre 2022 avessero gene- rato danni non patrimoniali quantificabili in euro 5.000, salvo somma maggiore o minore secondo giustizia.
Con comparsa di costituzione e risposta contestava le pretese di Controparte_1
parte attrice nonché ogni responsabilità, in punto di an e di quantum, in ordine alla produ- zione e quantificazione dei vizi lamentati, sostenendo che la CTU svolta fosse favorevole alla propria posizione e adducendo in fatto e diritto quanto segue: i) al tempo in cui venne costruito il fabbricato di sua proprietà era ubicato in posizione isolata sulla sommità di un declivio naturale ed i lotti posti a valle erano inedificati;
solo in occasione della costruzione del fabbricato in proprietà il terreno sarebbe stato scavato/sbancato creando un ter- Parte_1
razzamento e un dislivello artificiale a seguito del quale veniva costruito il muro oggetto di controversia come semplice muretto di recinzione/divisorio (privo di fondazioni ed armatu- ra) e non come muro di contenimento;
muretto che, peraltro, sarebbe integralmente ubicato entro il confine di proprietà ii) il muro de quo per essere un efficace e fun- Parte_1
zionale muro di contenimento avrebbe dovuto essere costruito per contrastare le spinte del terreno argilloso soprastante e avrebbe dovuto poggiare su terreno adatto (o reso tale) a sopportare tali spinte;
risultava, per contro, il muro realizzato in modo non conforme alla regola dell'arte, essendo privo di fondazioni e di armatura, oltre che di fori di scarico ade- guati;
iii) da parte sua il non avrebbe mai apportato modifiche al proprio fabbri- CP_1
6 cato tali da favorire una maggiore spinta del terreno né introdotto modifiche al terreno atte a ridurre le capacità di drenaggio, per cui in fase di costruzione del muro, i danti causa della avrebbero dovuto tener conto delle caratteristiche del terreno e dei necessari Parte_1
sistemi di drenaggio;
iv) i vizi lamentati, quindi, sarebbero tutti riconducibili all'attrice, compresi i danni alla pavimentazione causati dalla natura del terreno assieme all'uso carra- bile e di posto auto che ne veniva fatto.
Parte convenuta osservava inoltre che la tettoia sul fondo era stata costruita in vio- Parte_1
lazione delle distanze dai confini e faceva poi presente che in sede di tentativi transattivi il a differenza della si era reso disponibile a conciliare. CP_1 Parte_1
In diritto, rinnovava in via preliminare la doglianza relativa all'inammissibilità del ricorso per ATP stante la carenza di causa petendi. Eccepiva, poi, la genericità della citazione quanto all'indicazione del titolo a cui le pretese attoree avrebbero tratto fondamento con conseguente compromissione del diritto di difesa del e nullità della citazione ai CP_1
sensi degli artt. 163, comma II n. 3 e 4, e 164 comma IV.
Nel merito il convenuto negava l'applicabilità dell'articolo 887 cod. civ. (disposizione quest'ultima avente portata dirimente in ambito di fondi con dislivello naturale) dal mo- mento che il muro di recinzione oggetto di controversia era stato eretto, oltretutto non a re- gola d'arte, in occasione della costruzione del fabbricato oggi in proprietà con la Parte_1 conseguenza che l'onere della costruzione del muro di contenimento avrebbe dovuto essere interamente a carico del proprietario del fondo inferiore che aveva dato origine a un disli- vello ex novo ovvero aumentato l'originario dislivello naturale con scavi e sbancamenti, rendendo così indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, altrimenti non necessa- rio, a nulla rilevando che il muro risultasse da CTU (e con margini di tolleranza che non davano alcuna certezza) realizzato occupando in parte il terreno di proprietà CP_1
Parte convenuta evidenziava, altresì, l'aspetto della rilevanza del nesso causale tra l'imperita costruzione de muro di confine ed i danni lamentati dall'attrice, contestando la quantificazione stessa dei danni affermando che le spese effettuate in sede di ATP dovesse- ro restare a carico della sostanzialmente soccombente in qualità di proprietaria Parte_1
del fondo che traeva utilità e vantaggio dallo sbancamento medesimo.
7 Quanto, poi, alla somma di Euro 5.000,00 richiesta dalla a titolo di danni non Parte_1
patrimoniali la stessa era da ritenersi non dovuta, eccessiva e comunque non provata né nell'an né nel quantum.
Alla prima udienza fissata in data 22.2.24, lo scrivente Giudicante formulava proposta conciliativa tra le parti cui seguivano una serie di rinvii nel vano tentativo di raggiungere un accordo transattivo, anche tramite svolgimento di mediazione ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 5quater del D. Lgs 28/2010.
La causa veniva istruita a livello documentale nonché tramite escussione in data 18.12.2024 del teste di parte convenuta (ex titolare di impresa edile che aveva svolto la- Tes_1
vori presso la proprietà sia nel 1991 che nel 2012). CP_1
All'udienza del 18 dicembre 2024, ritenuta la causa matura per la decisione, lo scrivente
Giudicante assegnava alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
All'udienza del 24 aprile 2025, sostituita mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda merita reiezione per le ragioni che seguono.
Come ampiamente esposto in sede di ricostruzione processuale sia del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. che del presente giudizio di merito, l'attrice a introdotto il presente Parte_1
giudizio di merito per far valere la responsabilità del di lei confinante x art. CP_1
2051 c.c. e 887 c.c. in relazione ai danni asseritamente derivanti dalla omessa manutenzio- ne del muro di sostengo per cui è causa.
Da un lato, dunque, non si ravvisa la nullità della citazione come ex adverso lamentato dal convenuto essendo agevolmente evincibile dall'esame complessivo dell'atto introduttivo del presente giudizio il titolo in virtù del quale l'attrice ha agito e non si ravvisa alcuna le- sione delle prerogative difensive del convenuto il quale ha potuto ampiamente prendere po- sizione in fatto ed in diritto su tutte le questioni fattuali e giuridiche sottoposte al vaglio dello scrivente Giudicante1, dall'altro lato, va dato atto dell'infondatezza della domanda ri- sarcitoria formulata dall'attrice.
8 Ed invero, è pacifico che il muro per cui è causa – utilizzando le parole del CTU Ing.
[...] nell'ambito dell'elaborato peritale di cui al citato procedimento ex art. 696 bis Per_3
c.p.c. – risulta essere un “vetusto muro di sostegno realizzato in muratura con blocchi in cls dim. 45x19x23 cm. (lung.; altezza;
spessore), verosimilmente non armato ovvero localmen- te e scarsamente armato (ferri di richiamo verticali), di lunghezza complessiva pari a circa
23 ml. che risulta dividere la proprietà delle parti rispettivamente sul fronte nord (ricor- rente) e fronte sud (resistente)” (cfr. pag. 8 elaborato peritale).
Tale manufatto, all'esito dei plurimi sopralluoghi effettuati dal CTU in contraddittorio con le odierne parti, così risulta descritto:
“in proprietà il muro risulta intonacato con finitura al rustico ed avere altezza Parte_1
variabile, decrescente da est verso ovest, ricompresa tra 213 e 114 cm.. A partire dal lato est, a circa 168 cm. in corrispondenza della testa e 40 cm. al piede, risulta presente una le- sione ad andamento diagonale “a scalino” (interessa principalmente i giunti e ricorsi dei blocchi portanti) (foto 1-3) e parte della pavimentazione carrabile in autobloccanti, per una lunghezza di circa 6,50 ml. e larghezza di 30/40 cm., si presenta disconnessa/rialzata
(foto 4-7). Per detta lunghezza il muro presenta un modesto fuori piombo (tenuto di conto della vetustà), con particolare riscontro (circa 13-14 cm.) in corrispondenza della suddetta lesione (foto 5-6), che tende ad annullarsi verso ovest. A circa 70 cm. dalla base del muro risultano presenti dei fori di drenaggio (interasse variabile tra 150 e 250 cm.) che, da un'indagine visiva di massima, non risultano correttamente assolvere alla loro funzione
(foto 8-9). Sempre al piede del muro risulta presente una cunetta di captazione delle acque meteoriche oltre ad una caditoia con griglia posta a circa 190 cm. dal lato est (foto 2-3).
In aderenza al muro risulta realizzato/fissato un pergolato ligneo dotato di telo di coper- tura in pvc per il ricovero delle auto (foto 1-6, 10-11). In corrispondenza del lato est il mu- ro si atte-sta su altro muro di contenimento/confine con proprietà terza estranea al presen- te accertamento;
gioni di essa, postula la totale omissione o l'assoluta incertezza (…) della causa petendi (intesa quale esposi- zione dei fatti costituenti le ragioni della domanda); tale nullità va esclusa quando l'individuazione del peti- tum e della causa petendi sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso allegati, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva" (si veda Tribunale di Siena sez. I, 19/07/2022, n.617).
9 in proprietà il terreno a tergo del muro risulta, coerentemente rispetto a quanto CP_1
descritto al punto precedente, avere pendenza verso ovest ed attestarsi ad una quota me- dia di circa -40/-45 cm. rispetto alla testa dello stesso. In particolare, in corrispondenza del tratto lesionato, il terreno risulta lasciato a prato e non si presenta altera- to/rimaneggiato, né tantomeno risultano presenti alberi ovvero manufatti/costruzioni piantumati/realizzati in aderenza e/o nelle immediate vicinanze del muro stesso (foto 12-
15), tali da potersi considerare sovraccarichi di natura permanente”.
Ciò premesso, il CTU, avvalendosi dell'ausilio del Geom. ha avuto CP_3 modo di affermare che il muro per cui è causa “è stato costruito totalmente all'interno della proprietà in perfetta corrispondenza con la linea di confine”. CP_1
Tuttavia, il CTU, replicando alle osservazioni critiche del CTP dell'odierno convenuto, ha avuto modo di precisare che la tolleranza del margine di errore con cui è stata determinata la posizione del muro “è da ritrovarsi nello spessore della linea, che vista la scala, corri- sponde a +/- 32 cm”.
Precisazione quest'ultima di non secondaria importanza.
Ed invero, parte attrice fonda la sua domanda risarcitoria extracontrattuale ex art. 2051 c.c. adducendo la custodia del manufatto da parte del icadendo, nella prospetta- CP_1
zione attorea, il muro interamente all'interno della di lui proprietà.
Tuttavia, atteso lo scarto/margine di errore di non irrilevante entità (“+/- 32 cm”, tolleranza di errore nel riconfinamento del GPS pari, dunque, allo spessore del muro posto sul confi- ne), non è da escludersi la collocazione del muro de quo in perfetta corrisponden- za/sovrapposizione con la linea di confine tra i terreni delle parti in causa.
Da qui l'infondatezza dell'addebito di responsabilità del convenuto quale CP_1
“custode” del muro asseritamente interamente ricadente sul di lui terreno.
Tanto basterebbe ai fini dell'esclusione dell'addebito di responsabilità del convenuto in or- dine al lamentato difetto di manutenzione del manufatto che oggi ci occupa.
Ma la circostanza maggiormente rilevante ai fini dell'esclusione della responsabilità del convenuto con riferimento ai danni/disagi patiti dall'attrice, è da individuarsi nel fatto che il dislivello tra i due fondi è risultato essere di origine artificiale e non naturale.
Va detto che prima dell'erezione del muro (erezione da ricondurre temporalmente, anche alla luce dell'espletata CTU, verosimilmente nel 1993, ergo a data antecedente all'acquisto
10 dell'immobile di proprietà attorea) il fabbricato di proprietà era ubicato in CP_1
posizione isolata sulla sommità di un declivio naturale a pendenza dolce.
Solo all'esito dei lavori di sbancamento del terreno effettuati nel lotto confinante lato valle
(lavori che hanno condotto alla costruzione del fabbricato oggi di proprietà attorea) ed all'esito della realizzazione del terrazzamento, il dislivello tra il fondo d il CP_1
fondo è decisamente aumentato rendendo necessaria la costruzione di idoneo Parte_1
muro di contenimento al fine di evitare frane e cedimenti.
Come ha puntualmente osservato la difesa del a preesistenza di un declivio CP_1
naturale, a pendenza dolce, risultato alterato tramite sbancamento, va affermata alla luce della documentazione fotografica estratta dalla pratica comunale e relativa al progetto dell'edificio (all. 3 di cui alla produzione documentale di parte convenuta – foto Parte_1
del 1992 allegate alla pratica per Concessione Edilizia e tenuto conto della con- Parte_1
formazione orografica dei luoghi (trattandosi di un versante di una collina - cfr. all.ti 4 e 5 di cui alla produzione del convenuto).
In altri termini, all'esito dei lavori di sbancamento (circostanza mai contestata dall'attrice), può dirsi accertato che l'andamento naturale del terreno sia stato interrotto artificial- mente, creando un dislivello a valle del confine tra le due proprietà in occasione della realizzazione del fabbricato circostanza quest'ultima da ritenersi provata anche Parte_1 sulla scorta della scrittura privata sottoscritta da titolare dell'impresa che nel Tes_1
1991 realizzò il fabbricato di proprietà del convenuto.
In tale scritto si legge, infatti, che “durante tale periodo non c'erano altri edifici, costruzio- ni o strade sui confini sud e ovest ma solo campi incolti e qualche albero sul terreno con pendio naturale verso sud, in particolare, non esisteva su quel lato nessun muro e nessun sbancamento” (cfr. all. 6 di cui alla produzione documentale del convenuto).
Il contenuto di tale scrittura è stato, peraltro, integralmente confermato dal citato dichiaran- te escusso come testimone nel presente giudizio. Al di là di qualche imprecisione del di- chiarante nel corso della sua escussione per aver fatto riferimento anche ad una ulteriore la- vorazione (in un periodo successivo, 2012) dallo stesso eseguita nell'interesse del
[...]
il teste, dopo attenta lettura della dichiarazione di cui al citato allegato 6, ha con- Per_4
fermato l'esecuzione del suo intervento nel 1991 così contestualizzando temporalmente il contenuto della dichiarazione.
11 Al netto delle doglianze di parte attrice avverso la dichiarazione testimoniale de qua – parte attrice deposita in sede di scritti difensivi conclusionali querela nei confronti del dichiarante allegando la non veridicità del narrato del teste – deve comunque darsi atto che è inconte- stata la circostanza dell'intervenuto sbancamento del terreno per consentire la realizzazione dell'unità abitativa (di futura proprietà . Parte_1
La realizzazione del muro che oggi ci occupa è da ricondursi all'operato dei danti causa dell'attrice ed è da collocarsi temporalmente in data antecedente al di lei acquisto della sua unità immobiliare.
Il CTU, rispondendo ad apposito quesito volto ad ottenere l'accertamento della data di rea- lizzazione del muro, ha avuto modo di precisare quanto segue: “Dall'analisi della docu- mentazione prodotta agli atti di causa (cfr. Docc. 3, 8, 9 Avv. Ughi), nonché a margine del- le immagine aeree georeferenziate (ortofoto) reperite attraverso il portale della Regione
Toscana1 e rispettivamente afferenti agli anni 1988 (fig. 1), 1996 (fig. 2) e 2016 (fig. 3), si ritiene che il muro in oggetto sia stato realizzato, successivamente al 1992 e prima del
1996, contestualmente alla realizzazione del più ampio fabbricato di cui fa parte
l'appartamento della ricorrente, che verosimilmente si può attestare al 1993” (cfr. pag. 10 elaborato peritale).
L'ausiliario del Giudice ha poi posto l'accento sulla specifica funzione che il muro de quo avrebbe dovuto assolvere: “si ritiene che il muro in oggetto assolva la funzione di muro di sostegno/contenimento del terreno di proprietà a seguito delle opere di sca- CP_1
vo/sbancamento condotte (credibilmente nel 1993) per la realizzazione delle lottizzazione afferente alla proprietà (cfr. pag. 11 elaborato peritale). Parte_1
E' del tutto plausibile, quindi, collocare l'erezione del muro nel 1993 e comunque nel con- testo dei lavori (opere di scavo/sbancamento) eseguiti “per la realizzazione delle lottizza- zione afferente alla proprietà . Parte_1
Il CTU ha avuto modo di offrire, poi, il suo prezioso contributo conoscitivo in relazione al- le tecniche/modalità costruttive e sui materiali impiegati per la realizzazione del muro che oggi ci occupa stigmatizzando l'incompatibilità/inidoneità degli stessi ai fini dell'assolvimento della sua funzione (funzione di muro di sostegno: “a maggior ragione laddove le altezze di contenimento del terreno non risultino trascurabili (oltre 50/80 cm.)”.
12 Ciò premesso, avuto riguardo all'origine artificiale del dislivello, non può trovare applica- zione nel caso di specie la disposizione invocata da parte attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria.
Ed invero, la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costru- zione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale (Cass. n. 3674 del 1999).
Se il dislivello, invece, è stato causato ovvero aggravato dal proprietario del fondo in- feriore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della re- lativa conservazione incombe su quest'ultimo (Cass. n. 4031 del 2007; Cass. n. 8522 del
2016; cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25512 del 31/08/2023, Rv. 668877 – 01 secondo cui “La fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a disli- vello il proprietario del fondo superiore deve sopportare le spese di costruzione e manuten- zione del muro di sostegno dalle fondamenta sino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale, mentre, se lo stesso è stato causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo”).
A ulteriore conferma, si riporta quanto recentemente sancito dalla Cass. civile Sez. II ordi- nanza n. 23417 del 27 luglio 2022 in materia per cui “Qualora invece il dislivello – tra fon- di ove vi sia un muro di sostegno - sia stato causato artificialmente dal proprietario del fondo inferiore, rendendo necessaria la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa costruzione e conservazione incombe interamente su quest'ultimo” aggiungendo poi che “la presunzione di naturalità del dislivello può essere superata fornendo la prova che lo stesso sia stato creato dal proprietario del fondo inferiore”.
La Suprema Corte, sin dal 2005 (Cass. civ., Sez. III, 17/03/2005, n. 5762) aveva avuto modo di chiarire che “In caso di fondi a dislivello, in base alla disposizione di cui all'arti- colo 887 del c.c. il proprietario del fondo sovrastante è tenuto alla costruzione e alla ma- nutenzione del muro di contenimento necessario per evitare smottamenti di terreno verso il fondo sottostante. Tale regola, peraltro, non è applicabile quando il dislivello che ha crea- to la necessità del muro di contenimento tra i fondi non sia naturale, ma sia stato realizzato
13 dal proprietario del fondo sottostante che, in quanto autore dell'opera che ha determinato la necessità del muro, assume l'obbligo della costruzione e della manutenzione dello stesso
e risponde ai sensi dell'articolo 2053 del c.c. dei danni cagionati dalla sua rovina”.
Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla fattispecie che oggi ci occupa, vertendosi in ipotesi di dislivello dovuto a opere di sbancamento realizzate dai danti causa della sul di lei fondo (fondo inferiore rispetto al fondo sovrastante del Parte_1 [...]
le spese di realizzazione del muro e la sua manutenzione, nonché i danni cagio- Per_4
nati dalla sua rovina (rectius, dal suo cedimento/spanciamento), sono da porsi integralmente a carico della attrice.
Non si dimentichi che il CTU ha accertato che le cause che hanno provocato i cedimen- ti/danni al muro di cui si discute sono ascrivibili ad un triplice e concorrente ordine di cau- se: “a. naturale spinta del terreno posto a tergo del muro (in proprietà ; b. non CP_1
adeguata tecnica/tecnologia costruttiva del muro e dei relativi detta-gli/particolari co- struttivi (opere di drenaggio/regimazione acque a tergo) ed improprio uso di materiali da costruzione in relazione alla funzione assolta - muro di sostegno/contenimento del terreno di proprietà a seguito delle opere di scavo/sbancamento condotte (credibilmente CP_1
nel 1993) per la realizzazione delle lottizzazione afferente alla proprietà c. tota- Parte_1 le assenza di manutenzione condotta sullo stesso a seguito dalla realizzazione”.
Se queste sono le cause che hanno generato i danni – e non vi è dubbio che tali debbano es- sere attesa la completezza dell'elaborato peritale del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. espletato dinanzi all'intestato Tribunale nel contraddittori tra le parti -, deve darsi atto che l'imperita erezione del muro da parte di soggetti terzi rispetto al convenuto (costruzione del manufatto peraltro da collocarsi nel contesto dei lavori di sbancamento necessari “per la realizzazione delle lottizzazione afferente alla proprietà ) e la natura artificiale Parte_1
del dislivello tra i due fondi non possono condurre ad affermare una responsabilità del
é ex art. 2051 c.c. né ex art. 877 c.c. con conseguente reiezione della do- CP_1
manda risarcitoria formulata dalla Parte_1
3. Le spese di lite nel rispetto di quanto previsto dall'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 così come modificato dal D.M. 147 del 13/08/2022 con riferimento ai valori medi previsti relativa- mente ai procedimenti dinanzi al Tribunale (avuto riguardo allo scaglione di riferimento da
14 € 5.201,00 ad € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria/trattazione e deci- sionale, tenuto conto dell'attività in concreto svolta da parte attrice, del valore (€
25.948,00), natura e complessità della controversia e delle questioni di fatto e di diritto trat- tate.
3.1 Quanto alla richiesta di refusione delle spese sostenute dalla parte convenuta nell'ambito del procedimento per ATP (R.G. 3871/2021), se non vi possono essere elemen- ti ostativi per il riconoscimento in suo favore delle spese di lite (rectius, spese relative all'onorario del proprio difensore) del citato procedimento, non si può, per contro, accoglie- re la richiesta di rimborso delle spese relative ai consulenti tecnici di parte del Pt_2
[...]
L'intestato Tribunale non ignora che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il Giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 comma 1 c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o super- flue (così, Cass. Sez. 2, Ord.n.21085 del 19.07.2023, richiamando Cass. n.9735/2020;
n.14268/2017).
Ad ogni modo, non sembra superfluo rammentare che “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pa- gamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pa- gamento” (Cass. n. 21402/2022; cfr., altresì, in motivazione, Cass., Sez. 3, Ordinanza n.
8265 del 22/03/2023, Rv. 667082 - 01). Nel caso di specie, parte convenuta si è limitata a depositare dei progetti di notula da parte di due professionisti (Ing. e Persona_5
Geom ed una fattura del solo Geom. senza documentare il relativo pa- Per_6 Per_6
gamento. Trattandosi di esborsi per spese vive sostenute dal convenuto, in assenza di prova dell'effettiva sopportazione da parte del el relativo costo, tali voci oggetto CP_1
di richiesta refusione non possono trovare accoglimento.
3.2 Va detto che parte convenuta ha chiesto in sede di comparsa conclusionale anche il pa- gamento delle spese inerenti alla procedura di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010.
Con riguardo al tema della liquidazione delle spese sostenute in sede stragiudiziale, la giu- risprudenza di merito è pressoché unanime nel riconoscere che le spese ed i costi relativi al
15 giudizio di mediazione devono essere liquidati all'esito del successivo giudizio di merito, secondo le regole stabilite dagli artt. 91 e ss. c.p.c. (cfr., sul punto, inter alia, Tribunale di
Catanzaro n. 464/2023 del 22 marzo 2023; Tribunale di Trieste, sentenza 11 marzo 2021;
Tribunale di Modena 9 marzo 2012; Tribunale di Massa n. 1030 del 9 novembre 2016; Tri- bunale di Verona 15 ottobre 2015).
La Suprema Corte, sul punto, ha recentemente statuito che le spese di mediazione sono da ritenersi assimilate alle spese del processo (cfr. in motivazione, Cass., Sez. 2, Ordinanza
n. 32306 del 21/11/2023, Rv. 669388 – 01: “Le spese di mediazione vanno, pertanto, assi- milate alle spese del processo, nelle quali la giurisprudenza di questa Corte fa rientrare le spese sostenute ai fini della sua instaurazione (si pensi alla somma pagata per il c.d. con- tributo unificato) e che non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa (cfr. Cass. 7695/2019, Cass. 26592/2009 e Cass. 6901/1982)”. Tale princi- pio trova, peraltro, conferma nell'art. 13 del d.lgs. n. 28/2010, rubricato “spese processua- li”, laddove parla di esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice considera pure le spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto, così assimilando le spese del procedimento di mediazione a quelle giudiziali in senso proprio”).
Essendo tali spese assimilate alle spese del processo, le spese di mediazione troveranno rimborso ove risulti adeguatamente provato il relativo esborso. (cfr., in tal senso, inter alia, Tribunale di LI, Sentenza n .1032/2024 in mondoADR.it)
Nel caso di specie parte attrice se ha documentato l'espletamento della procedura di media- zione (cfr. istanza di mediazione e verbale di mediazione con esito negativo allegati alle no- te scritte depositate in data 16 ottobre 2024) non ha offerto prova di aver sostenuto le relati- ve spese limitandosi in sede di comparsa conclusionale (pag. 19) a richiedere la refusione delle “spese di mediazione sostenute dal senza allegare di aver sopportato il re- CP_1
lativo esborso. Pertanto, le spese di mediazione non verranno liquidate in favore del conve- nuto ancorché vittorioso nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disatte- sa e respinta, così provvede:
16 1) rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna parte attrice a rifondere a parte convenuta Parte_1 [...]
le spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. svoltosi dinanzi CP_4 all'intestato Tribunale (R.G. n. 3871/2021) pari ad € 2.225,00 oltre al rimborso for- fettario spese generali (15%), ed accessori come per legge nonché le spese del pre- sente procedimento che liquida in € 5.077,00 per compensi (di cui € 919,00 per la fase di studio della controversia, € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.680,00 per la fase istruttoria/di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale), ol- tre al rimborso forfettario spese generali (15%), ed accessori come per legge.
Così deciso in data 22 maggio 2025 dal Tribunale di LI
IL GIUDICE dott. Alberto Cecconi
17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non sembra superfluo rammentare che secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, forma- tosi sulla scorta di talune pronunce della Corte di Cassazione (si veda Cass. civ., n.18783/2009 e n. 11751/2013), "la nullità della citazione, per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o delle ra-