TRIB
Ordinanza 2 aprile 2025
Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
n. 252-1/2025 R.G.
IL GIUDICE
-a scioglimento della riserva datata 12.03.2025;
-ritenuto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca del
Servizio Agricoltura – Ufficio tecnico Agricoltura di Montagna datata 16.09.2021 non è suscettibile di accoglimento stante il difetto dei relativi presupposti: invero, quanto al fumus boni iuris;
preme evidenziare: 1) che in data 15.06.2017 presentava ed domanda 168430 Parte_1 Pt_2 sulla Misura 10.1.2 (aiuti a favore dell'alpeggio per la malga di Cavedone), la quale prevedeva in capo all'istante l'assunzione dell'impegno pluriennale di mantenimento dell'attività di alpeggio per i successivi 5 anni, con decorrenza dall'annualità 2017, con conseguente onere di presentare per ciascuna annualità apposita domanda sulla Misura 10.1.2; 2) che tale domanda, istruita ed approvata con determinazione del Responsabile dell'unità tecnica e di Autorizzazione Premi dell'APPAG n. 248 dd. 29.11.2018, veniva liquidata con mandato di pagamento emesso il
04.12.2018 per €7.534,76; 3) che in data 13.06.2018 il presentava ad domanda ID Pt_3 Pt_2
190559 sulla Misura 10.1.2., approvata con Determinazione del Responsabile dell'Unità tecnica e di Autorizzazione Premi dell'APPAG n. 142 dd. 17.06.2019 e , quindi, liquidata con mandato di pagamento emesso in data 20.06.2019 per €9.636,24; 4) che per l'annualità 2019 il non Pt_3 presentava alcuna domanda per la misura 10.1.2; 5) che in data 08.07.2020 il presentava Pt_3 domanda di alpeggio sulla Misura 10.1.2 contraddistinta con ID 235185; in ordine alla quale il servizio Agricoltura, a seguito di verifiche che avevano accertato una situazione di mancato pascolamento su una superficie particolarmente estesa, comunicava con nota dd. 16.06.2021, per un verso, l'inizio del procedimento di non accoglimento dello stesso e, per l'altro, la revoca dei premi già liquidati per le annualità 2017-2018; evidenziando che il aveva sottoscritto un Pt_3 impegno iniziale nel 2017, proseguito nel 2018, mentre nel 2019 non aveva presentato domanda, di talché “atteso che la deliberazione n. 779/2017 prevede l'obbligo di mantenere l'attività alpeggio per almeno 5 anni. L'impegno è rivolto al singolo complesso malghivo e che il recesso parziale o totale da impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno. Il recesso anticipato dà luogo a recupero totale o parziale delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore –tale assunto è confermato dalla deliberazione n. 1012/2020 che alla scheda n. 12 in caso di violazione dell'obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni prevede la decadenza totale;
accertato inoltre che per l'annualità 2019 relativamente all'Operazione 10.1.2 non ha trasferito ad Parte_4 altri l'impegno nell'ambito del PSR né ha comunicato cause di forza maggiore;
rilevata pertanto la necessità di procedere al recupero dei premi già percepiti a partire della prima annualità di
Pagina 1 impegno”; 6) che con nota dd. 16.09.2021 il Servizio Agricoltura comunicava al la Pt_3
Determinazione n. 3299/2021 dd. 31.08.2021; con cui si dava atto di non accogliere la domanda presentata per l'anno 2020 per il mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 779/2017, mentre, quanto alla annualità 2019, si evidenziava “che per l'annualità 2019 non ha proseguito Parte_1
nell'impegno assunto per la misura 10.1.2 con domanda id 168430 del 2017 e non ha trasferito ad altri l'impegno; ne comunicato cause di forza maggiore, pertanto ha proposto la revoca dei premi liquidati relativi alle annualità 2017 per l'importo di euro 7.534,76 e per l'annualità 2018 per l'importo di euro 9.636,24 per non aver mantenuto continuativamente l'attività di alpeggio per almeno 5 anni”.
Ciò posto, lamenta la ricorrente il mancato riconoscimento in capo al Dalponte della “causa di forza maggiore” e/o di “circostanze eccezionali” dovute alla patologia di cui soffriva, tale da determinare una “incapacità professionale di lunga durata”.
Si noti, tuttavia, che tali argomentazioni sono state svolte con riguardo all'annualità 2020, ma non in relazione alla domanda presentata nel 2019, laddove la presente causa concerne la decadenza dei contributi per le annualità 2017-2018 per violazione del vincolo avvenuta nel 2019.
In effetti, a tal riguardo, preme evidenziare che la stessa ricorrente ammette: A) che per l'annualità 2019 la domanda non veniva presentata dal signor a causa di un Parte_1 disguido burocratico (scadenza dei termini per la presentazione della domanda)” (v. pag. 4 ricorso;
2) che “per inciso si rileva che questo passaggio relativo al precedente anno 2019 non appare pertinente. Infatti, nel 2019, non aveva motivo per segnalare eventi di forza Parte_1 maggiore all' ” (v. nota n. 4 pag. 8 ricorso); 3) che “Sono a precisare che nell'annata 2019 Pt_2 non è stata presentata domanda” (v. doc.8) parte ricorrente).
Ed in effetti nel 2019 non era pervenuta all'amministrazione provinciale, né al Servizio Agricoltura, né all alcuna comunicazione da parte del tale da giustificare il mancato rispetto Pt_2 Pt_1 dell'impegno.
Né in tale anno era stato comunicato alcunché in ordine alle condizioni di salute dello stesso, né comunque ad altri eventuali impedimenti o a cause di “forza maggiore”, che avrebbero precluso al beneficiare di compiere le attività agronomiche previste dalla Misura 10.1.2.
In realtà la prima comunicazione relativa ai problemi di salute del perveniva ad Pt_1 Pt_2 solo in data 07.10.2020, e quindi ben oltre l'annualità 2019, in ordine alla quale non aveva presentato domanda di premio, a cui seguivano i certificati rilasciati dall' AP55 il successivo
19.4.2020, da cui comunque non emerge alcuna impossibilità da parte del di presentare Pt_1 domanda di contributo per l'annualità 2019.
A ciò si aggiunga che il presentava domanda ID 256585 per l'annualità 2021, ma soltanto Pt_1 per la Misura 10.1.1. “gestione delle aree prative: miglioramento della biodiversità”, per la Misura 10.1.4” coltivazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica” e per la Misura 13 “indennità compensativa”, non presentando tuttavia più domande per la Misura 10.1.2 “Gestione delle
Pagina 2 superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio”; circostanza per sé stessa sufficiente a determinare la necessità di recuperare i premi pagati per gli anni 2017-2018.
Alla luce di quanto ampiamente esposto è di tutta evidenza che i motivi di ricorso si appalesano privi di fondamento in quanto concernenti da sussistenza di cause di “forza maggiore” e/o di
“circostanze eccezionali” relative all'annualità 2020, laddove con la determinazione provinciale n. 3299/2021 si è contestato al di non aver mantenuto continuativamente l'attività di Pt_1 alpeggio con riferimento all'annualità 2019.
Ed in effetti si rammenta che con domanda ID 168430 del 2017 il presentava alla P.A.T. Pt_1 istanza per la concessione di aiuti a favore dell'alpeggio con assunzione di vari vincoli, tra cui “7.
Obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni”, e quindi per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, e 2021, con conseguente onere di presentare per ogni anno successivo al 2017 nuova domanda di contributo.
Parimenti difetta l'ulteriore requisito del “periculum in mora” laddove si consideri che la ricorrente, lungi dal provare, o comunque dall'allegare, “pericoli imminenti di danni gravi ed irreparabili”, si è limitata ad affermare di essere “una piccola coltivatrice – agricoltrice con limitate disponibilità economiche che assolutamente non lo consentono di far fronte alle richieste avanzate da […] a maggior ragione nella sua qualità di erede Controparte_1 coinvolta a posteriori in questa dolorosa vicenda del fratello deceduto” (v.pag.24 ricorso);
In realtà, a confutazione di quanto sostenuto dalla ricorrente sotto tale profilo, preme evidenziare, per un verso, che deve escludersi la sussistenza di un pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, laddove si consideri: 1) che in data 16.09.2021 veniva comunicata la determina di decadenza al;
2) che in data 18.01.2022 decedeva;
3) che la Parte_1 Parte_1 richiesta in data 04.10.2023 di versamento diretto all'attuale ricorrente rimaneva prova di riscontro;
4) che in data 12.06.2024 notificava l'ingiunzione fiscale;
5) Controparte_2 che in data 31.10.2024 – quindi a distanza di 141 giorni – veniva, presentava istanza di anti tutela , rigettata;
6) che in data 26.11.2024 provvedeva a notificare preavviso di Controparte_2 fermo amministrativo;
7) che in data 20.02.2025 – quindi ben dopo 73 giorni – veniva notificato il ricorso alla P.A.T.
È evidente che, qualora sussistente detto pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, la ricorrente si sarebbe dovuta determinare ad impugnare il provvedimento della P.A.T. contestato o l'ingiunzione fiscale o il preavviso di fermo amministrativo con maggiore tempestività, considerato che il fratello era a conoscenza del provvedimento sin dal 16.09.2021 e che alla stessa era stato richiesto il pagamento sin dal 04.10.2023.
Per l'altro, che il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dal periculum in mora non attiene ad aspetti e profili di carattere economico (v. Trib. Modena 09.07.2003), né può consistere semplicemente negli effetti normali della condanna o dell'esecuzione stessa, ma deve rappresentare un danno ulteriore e specifico incidente in modo aggravato sulla parte esecutata”
(v.Trib. Ascoli Piceno 06.09.2024).
Ad ogni buon conto preme evidenziare a dispetto di quanto sostenuto dalla stessa (“la ricorrente è una piccola coltivatrice – agricoltrice con limitate disponibilità economiche che assolutamente non le consentono di far fronte alle richieste avanzate da / – pag. 24 Pt_2 Controparte_2
Pagina 3 ricorso): A) che è titolare di una società semplice agricola denominata Parte_5 [...]
– società agricola” con sede in Comono Terme (TN) – fraz. Vigo Controparte_3
Lomaso n. 43, costituita in data 08.04.2022, di un trattore agricolo tg. BH995B e di numerose particelle fondiarie;
B) che la stessa è titolare dell'attività dell' con sede Parte_6 nella stessa fraz. Vigo Lanoso, costituita da 10 camere e da un centro benessere;
C) che la ricorrente ha la disponibilità di altro Agritur, denominato “Agritur Malga di Cavedine” sito in
Cavedine – Loc. Nassent n. 1, Fraz. Laguna Mustè.
Orbene, la disponibilità di tali beni esclude per sé stesso la sussistenza di un danno grave ed immediato per la ricorrente, tanto più laddove si consideri che l'importo complessivo residuo della revoca ammonta ad un importo inferiore ad €17.000,00;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione.
Spese al merito.
Si comunichi.
Trento, 02.04.2025
Dott. M. Morandini
Pagina 4
SEZIONE CIVILE
n. 252-1/2025 R.G.
IL GIUDICE
-a scioglimento della riserva datata 12.03.2025;
-ritenuto che l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di revoca del
Servizio Agricoltura – Ufficio tecnico Agricoltura di Montagna datata 16.09.2021 non è suscettibile di accoglimento stante il difetto dei relativi presupposti: invero, quanto al fumus boni iuris;
preme evidenziare: 1) che in data 15.06.2017 presentava ed domanda 168430 Parte_1 Pt_2 sulla Misura 10.1.2 (aiuti a favore dell'alpeggio per la malga di Cavedone), la quale prevedeva in capo all'istante l'assunzione dell'impegno pluriennale di mantenimento dell'attività di alpeggio per i successivi 5 anni, con decorrenza dall'annualità 2017, con conseguente onere di presentare per ciascuna annualità apposita domanda sulla Misura 10.1.2; 2) che tale domanda, istruita ed approvata con determinazione del Responsabile dell'unità tecnica e di Autorizzazione Premi dell'APPAG n. 248 dd. 29.11.2018, veniva liquidata con mandato di pagamento emesso il
04.12.2018 per €7.534,76; 3) che in data 13.06.2018 il presentava ad domanda ID Pt_3 Pt_2
190559 sulla Misura 10.1.2., approvata con Determinazione del Responsabile dell'Unità tecnica e di Autorizzazione Premi dell'APPAG n. 142 dd. 17.06.2019 e , quindi, liquidata con mandato di pagamento emesso in data 20.06.2019 per €9.636,24; 4) che per l'annualità 2019 il non Pt_3 presentava alcuna domanda per la misura 10.1.2; 5) che in data 08.07.2020 il presentava Pt_3 domanda di alpeggio sulla Misura 10.1.2 contraddistinta con ID 235185; in ordine alla quale il servizio Agricoltura, a seguito di verifiche che avevano accertato una situazione di mancato pascolamento su una superficie particolarmente estesa, comunicava con nota dd. 16.06.2021, per un verso, l'inizio del procedimento di non accoglimento dello stesso e, per l'altro, la revoca dei premi già liquidati per le annualità 2017-2018; evidenziando che il aveva sottoscritto un Pt_3 impegno iniziale nel 2017, proseguito nel 2018, mentre nel 2019 non aveva presentato domanda, di talché “atteso che la deliberazione n. 779/2017 prevede l'obbligo di mantenere l'attività alpeggio per almeno 5 anni. L'impegno è rivolto al singolo complesso malghivo e che il recesso parziale o totale da impegni assunti con la domanda di aiuto è possibile in qualsiasi momento del periodo di impegno. Il recesso anticipato dà luogo a recupero totale o parziale delle somme erogate, maggiorate di interessi legali, salvo cause di forza maggiore –tale assunto è confermato dalla deliberazione n. 1012/2020 che alla scheda n. 12 in caso di violazione dell'obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni prevede la decadenza totale;
accertato inoltre che per l'annualità 2019 relativamente all'Operazione 10.1.2 non ha trasferito ad Parte_4 altri l'impegno nell'ambito del PSR né ha comunicato cause di forza maggiore;
rilevata pertanto la necessità di procedere al recupero dei premi già percepiti a partire della prima annualità di
Pagina 1 impegno”; 6) che con nota dd. 16.09.2021 il Servizio Agricoltura comunicava al la Pt_3
Determinazione n. 3299/2021 dd. 31.08.2021; con cui si dava atto di non accogliere la domanda presentata per l'anno 2020 per il mancato rispetto degli impegni previsti dal PSR e dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 779/2017, mentre, quanto alla annualità 2019, si evidenziava “che per l'annualità 2019 non ha proseguito Parte_1
nell'impegno assunto per la misura 10.1.2 con domanda id 168430 del 2017 e non ha trasferito ad altri l'impegno; ne comunicato cause di forza maggiore, pertanto ha proposto la revoca dei premi liquidati relativi alle annualità 2017 per l'importo di euro 7.534,76 e per l'annualità 2018 per l'importo di euro 9.636,24 per non aver mantenuto continuativamente l'attività di alpeggio per almeno 5 anni”.
Ciò posto, lamenta la ricorrente il mancato riconoscimento in capo al Dalponte della “causa di forza maggiore” e/o di “circostanze eccezionali” dovute alla patologia di cui soffriva, tale da determinare una “incapacità professionale di lunga durata”.
Si noti, tuttavia, che tali argomentazioni sono state svolte con riguardo all'annualità 2020, ma non in relazione alla domanda presentata nel 2019, laddove la presente causa concerne la decadenza dei contributi per le annualità 2017-2018 per violazione del vincolo avvenuta nel 2019.
In effetti, a tal riguardo, preme evidenziare che la stessa ricorrente ammette: A) che per l'annualità 2019 la domanda non veniva presentata dal signor a causa di un Parte_1 disguido burocratico (scadenza dei termini per la presentazione della domanda)” (v. pag. 4 ricorso;
2) che “per inciso si rileva che questo passaggio relativo al precedente anno 2019 non appare pertinente. Infatti, nel 2019, non aveva motivo per segnalare eventi di forza Parte_1 maggiore all' ” (v. nota n. 4 pag. 8 ricorso); 3) che “Sono a precisare che nell'annata 2019 Pt_2 non è stata presentata domanda” (v. doc.8) parte ricorrente).
Ed in effetti nel 2019 non era pervenuta all'amministrazione provinciale, né al Servizio Agricoltura, né all alcuna comunicazione da parte del tale da giustificare il mancato rispetto Pt_2 Pt_1 dell'impegno.
Né in tale anno era stato comunicato alcunché in ordine alle condizioni di salute dello stesso, né comunque ad altri eventuali impedimenti o a cause di “forza maggiore”, che avrebbero precluso al beneficiare di compiere le attività agronomiche previste dalla Misura 10.1.2.
In realtà la prima comunicazione relativa ai problemi di salute del perveniva ad Pt_1 Pt_2 solo in data 07.10.2020, e quindi ben oltre l'annualità 2019, in ordine alla quale non aveva presentato domanda di premio, a cui seguivano i certificati rilasciati dall' AP55 il successivo
19.4.2020, da cui comunque non emerge alcuna impossibilità da parte del di presentare Pt_1 domanda di contributo per l'annualità 2019.
A ciò si aggiunga che il presentava domanda ID 256585 per l'annualità 2021, ma soltanto Pt_1 per la Misura 10.1.1. “gestione delle aree prative: miglioramento della biodiversità”, per la Misura 10.1.4” coltivazione di specie vegetali a rischio di erosione genetica” e per la Misura 13 “indennità compensativa”, non presentando tuttavia più domande per la Misura 10.1.2 “Gestione delle
Pagina 2 superfici a pascolo: aiuti a favore dell'alpeggio”; circostanza per sé stessa sufficiente a determinare la necessità di recuperare i premi pagati per gli anni 2017-2018.
Alla luce di quanto ampiamente esposto è di tutta evidenza che i motivi di ricorso si appalesano privi di fondamento in quanto concernenti da sussistenza di cause di “forza maggiore” e/o di
“circostanze eccezionali” relative all'annualità 2020, laddove con la determinazione provinciale n. 3299/2021 si è contestato al di non aver mantenuto continuativamente l'attività di Pt_1 alpeggio con riferimento all'annualità 2019.
Ed in effetti si rammenta che con domanda ID 168430 del 2017 il presentava alla P.A.T. Pt_1 istanza per la concessione di aiuti a favore dell'alpeggio con assunzione di vari vincoli, tra cui “7.
Obbligo di mantenere l'attività di alpeggio per almeno 5 anni”, e quindi per le annualità 2017, 2018, 2019, 2020, e 2021, con conseguente onere di presentare per ogni anno successivo al 2017 nuova domanda di contributo.
Parimenti difetta l'ulteriore requisito del “periculum in mora” laddove si consideri che la ricorrente, lungi dal provare, o comunque dall'allegare, “pericoli imminenti di danni gravi ed irreparabili”, si è limitata ad affermare di essere “una piccola coltivatrice – agricoltrice con limitate disponibilità economiche che assolutamente non lo consentono di far fronte alle richieste avanzate da […] a maggior ragione nella sua qualità di erede Controparte_1 coinvolta a posteriori in questa dolorosa vicenda del fratello deceduto” (v.pag.24 ricorso);
In realtà, a confutazione di quanto sostenuto dalla ricorrente sotto tale profilo, preme evidenziare, per un verso, che deve escludersi la sussistenza di un pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, laddove si consideri: 1) che in data 16.09.2021 veniva comunicata la determina di decadenza al;
2) che in data 18.01.2022 decedeva;
3) che la Parte_1 Parte_1 richiesta in data 04.10.2023 di versamento diretto all'attuale ricorrente rimaneva prova di riscontro;
4) che in data 12.06.2024 notificava l'ingiunzione fiscale;
5) Controparte_2 che in data 31.10.2024 – quindi a distanza di 141 giorni – veniva, presentava istanza di anti tutela , rigettata;
6) che in data 26.11.2024 provvedeva a notificare preavviso di Controparte_2 fermo amministrativo;
7) che in data 20.02.2025 – quindi ben dopo 73 giorni – veniva notificato il ricorso alla P.A.T.
È evidente che, qualora sussistente detto pericolo imminente di danno grave ed irreparabile, la ricorrente si sarebbe dovuta determinare ad impugnare il provvedimento della P.A.T. contestato o l'ingiunzione fiscale o il preavviso di fermo amministrativo con maggiore tempestività, considerato che il fratello era a conoscenza del provvedimento sin dal 16.09.2021 e che alla stessa era stato richiesto il pagamento sin dal 04.10.2023.
Per l'altro, che il pregiudizio grave ed irreparabile richiesto dal periculum in mora non attiene ad aspetti e profili di carattere economico (v. Trib. Modena 09.07.2003), né può consistere semplicemente negli effetti normali della condanna o dell'esecuzione stessa, ma deve rappresentare un danno ulteriore e specifico incidente in modo aggravato sulla parte esecutata”
(v.Trib. Ascoli Piceno 06.09.2024).
Ad ogni buon conto preme evidenziare a dispetto di quanto sostenuto dalla stessa (“la ricorrente è una piccola coltivatrice – agricoltrice con limitate disponibilità economiche che assolutamente non le consentono di far fronte alle richieste avanzate da / – pag. 24 Pt_2 Controparte_2
Pagina 3 ricorso): A) che è titolare di una società semplice agricola denominata Parte_5 [...]
– società agricola” con sede in Comono Terme (TN) – fraz. Vigo Controparte_3
Lomaso n. 43, costituita in data 08.04.2022, di un trattore agricolo tg. BH995B e di numerose particelle fondiarie;
B) che la stessa è titolare dell'attività dell' con sede Parte_6 nella stessa fraz. Vigo Lanoso, costituita da 10 camere e da un centro benessere;
C) che la ricorrente ha la disponibilità di altro Agritur, denominato “Agritur Malga di Cavedine” sito in
Cavedine – Loc. Nassent n. 1, Fraz. Laguna Mustè.
Orbene, la disponibilità di tali beni esclude per sé stesso la sussistenza di un danno grave ed immediato per la ricorrente, tanto più laddove si consideri che l'importo complessivo residuo della revoca ammonta ad un importo inferiore ad €17.000,00;
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di sospensione.
Spese al merito.
Si comunichi.
Trento, 02.04.2025
Dott. M. Morandini
Pagina 4