Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00169/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 169 del 2023, proposto da
Tre Più Impresa s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Rosamaria Berloco e Pietro Falcicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Gentile e Giovanna Fersurella, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto della società ricorrente a vedersi riconosciute, certificate e corrisposte le somme dovute a titolo di compensazione incremento prezzi materiali, ai sensi dell’art. 1- septies del d.l. n. 73/2021 e s.m.i., giusta istanza presentata in data 03/12/2021 (e successivi solleciti) per i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto « Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637;
E, conseguentemente, per la condanna di società Autostrade per l’Italia al pagamento delle somme dovute a titolo di compensazione incremento prezzi materiali, ai sensi dell’art. 1- septies del d.l. n. 73/2021 e s.m.i., giusta istanza del 03/12/2021 e successivi solleciti, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione fino all’effettivo soddisfo, relativamente ai lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto « Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637;
E, ove occorrer possa, per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della società ricorrente:
- della comunicazione prot. ASPI/T7/2022/0007414/EU del 29/12/2022 di Autostrade per l’Italia, a firma del Responsabile pro tempore del procedimento, avente ad oggetto « Compensazione incremento prezzi materiali », per i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto « Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637;
- della comunicazione prot. ASPI/T7/2022/0007413/EU del 29/12/2022 (ivi compresa l’allegata tabella di calcolo) di Autostrade per l’Italia, a firma del Responsabile pro tempore del procedimento, avente ad oggetto « Compensazione incremento prezzi materiali », per i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto « Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637;
- della comunicazione prot. ASPI/T7/2023/0001104/EU del 23. 2.2023 di Autostrade per l’Italia, a firma del Responsabile pro tempore del procedimento, avente ad oggetto « Compensazione incremento prezzi materiali », per i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto « Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637;
- della comunicazione del 21/02/2022 di Autostrade per l’Italia, a firma del Responsabile pro tempore del procedimento, avente ad oggetto « Istanza di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione. Richiesta di documentazione giustificativa », relativamente ai lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto «Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637;
- della nota Rif. 2009_41-DL-Lett. Aspi_R01 del 16/02/2022 della S.r.l. APPing, Direzione lavori, avente ad oggetto « Consegna documentazione compensazioni incremento prezzi materiali », relativamente all’accertamento delle quantità e dell’importo inerenti alla compensazione degli incrementi dei prezzi dei materiali da costruzioni per i lavori eseguiti nell’ambito dell’appalto avente ad oggetto « Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro multi categoria per lavori di manutenzione, miglioramento e potenziamento delle infrastrutture quali: ponti, viadotti e gallerie, opere idrauliche, opere di natura geotecnica, muri di controripa o sottoscarpa, barriere paramassi, carpenterie pesanti e segnaletica verticale, servizio di installazione cantieri, lungo le competenze della direzione 1° tronco di Genova - Accordo Quadro 26/GE/2019 – Lotto 1 - CIG: 7958330DA9 », di cui al relativo contratto attuativo n. 2 Autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce D36 diramazione Stroppiana – Santhià interventi di ripristino del sottovia interscambio TO-MI al km 30+734 codice appalto n. 95/GE/2020 – CIG. derivato n. 8397951067 commessa n. 45779 contratto SAP n. 1000007637, nella parte in cui è dedotto che « L’appaltatore non ha presentato Giustificativo alla Direzione lavori »;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale, anche se allo stato non conosciuto, ivi comprese e, nei limiti di interesse, le note ASPI/T1/2023/0000224/EU 16/01/2023 e ASPI/T1/2023/0000540/EU 30/01/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Autostrade per l’Italia s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Tre Più Impresa s.r.l. è risultata aggiudicataria, unitamente ad altro operatore economico, del Lotto 1 dell’appalto per la manutenzione, il miglioramento e il potenziamento della rete autostradale nel 1° tronco di Genova, all’esito di una procedura di gara pubblica indetta ex art. 60 d.lgs. n. 50/16 da Autostrade per l’Italia s.p.a. (di seguito “ASPI s.p.a.”).
Le parti hanno sottoscritto un accordo quadro ex art. 54, co. 4 d.lgs. 50/2016, per l’importo complessivo pari ad € 12.100.000.
A seguito del rilancio di confronto competitivo, la società ricorrente si è aggiudicata i lavori di manutenzione e ripristino conservativo del sottovia ubicato lungo l’Autostrada A26 Genova - Gravellona Toce, nel tratto di interscambio Torino - Milano, in corrispondenza della Pk 30+734, carreggiata destra della Diramazione Stroppiena-Santhià. Stipulato il contratto di appalto in data 16/09/2020 e consegnato il cantiere, i lavori sono stati avviati il 16/11/2020 e si sono conclusi il 04/03/2021 (doc. 4 resistente).
Con istanza ex art. 1- septies del d.l. 25/05/2021, n. 73, formalizzata in data 03/12/2021, Tre Più Impresa s.r.l. ha domandato il rimborso dei maggiori costi sopportati nel primo semestre del 2021 a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali, secondo le variazioni percentuali di cui all’allegato 1 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11/11/2021 (pubblicato su GU n. 279 del 23/11/2021), per la somma complessiva di € 44.492,20 (doc. 6 ricorrente).
Avviata l’istruttoria, il Direttore dei Lavori ha calcolato l’incremento dei costi dei lavori svolti dalla società appaltatrice sulla scorta dei materiali contabilizzati nei SAL, determinando in € 50.682,43 l’importo dovuto in applicazione dei criteri di cui al menzionato Decreto ministeriale del 11/11/2021 (nota del 16/02/2022, doc. 12 ricorrente). Nel documento figura l’annotazione « L’appaltatore non ha presentato Giustificativo alla Direzione Lavori ».
ASPI s.p.a., preso atto della lacuna documentale evidenziata dal DL, ha chiesto alla società appaltatrice di fornire la documentazione attestante gli incrementi di spesa concretamente sostenuti rispetto ai prezzi d’appalto (nota del 21/02/2022, doc. 7 resistente). Tre Più Impresa s.r.l. si è tuttavia rifiutata di ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, rivendicando la superfluità della documentazione richiesta e insistendo per la liquidazione integrale delle somme indicate nell’istanza (nota del 21/02/2022, doc. 8 ricorrente).
A seguito dell’interlocuzione tra le parti (nonché dell’avvio di un contenzioso ex art. 117 c.p.a. dinanzi al TAR per la Liguria, conclusosi con ordinanza del 15/02/2023 n. 196 di declaratoria di incompetenza territoriale), ASPI s.p.a. ha emesso la nota del 29/12/2022, prot. ASPI/T7/2022/0007414/EU, riconoscendo a Tre Più Impresa s.r.l. la somma di € 21.098,29, a titolo di compensazione per l’incremento dei costi dei materiali ex art. 1- septies d.l. n. 73/2021 (doc. 10 ricorrente).
La ricorrente ha comunicato di accettare la somma a titolo di acconto sul maggior dovuto e ha formulato contestuale istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss legge n. 241/90, chiedendo alla stazione appaltante di fornire chiarimenti in ordine alle modalità di calcolo e di determinazione dell’ammontare relativo alle compensazioni di cui al primo semestre 2021 (nota del 04/01/2023, doc. 11 ricorrente). ASPI s.p.a. ha riscontrato l’istanza di accesso e trasmesso la documentazione istruttoria, confermando tuttavia l’importo riconoscibile a titolo di compensazione ex art. 1- septies d.l. 73/2021 in favore di Tre Più Impresa s.r.l., nell’ambito del contratto di appalto del 16/09/2020 (nota del 23/02/2023, doc. 13 ricorrente).
2. – Avverso tali determinazioni è insorta Tre Più Impresa s.r.l., chiedendo al Tribunale di accertare il proprio diritto al pagamento della somma complessiva di € 50.682,43, riconosciutale dal D.L. a titolo di compensazione per incremento prezzi materiali ex art. 1- septies d.l. n. 73/2021 per l’appalto di cui è causa.
Il ricorso è affidato a un unico motivo di impugnazione, a contenuto composito (rubricato « I. Violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art. 1-septies, d.l. 73/2021 e s.m.i. Erronea applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 11.11.2021. Violazione, falsa ed erronea applicazione delle modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 43362 del 25.11.2021. Difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di cui all’art. 30, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: in particolare, dei principi generali di buon andamento, tempestività, correttezza e legittimo affidamento. eccesso di potere e perplessità dell’azione amministrativa »). In estrema sintesi, la ricorrente lamenta che il calcolo delle compensazioni operato da ASPI s.p.a. contrasti con l’art. 1- septies d.l. n. 73/2021 e con la normativa secondaria di attuazione, in particolare con la Circolare MIMS del 25/11/2021, recante le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi: tali previsioni avrebbero, infatti, introdotto una presunzione oggettiva di aumento dei prezzi, che obbliga le stazioni appaltanti a determinare le compensazioni dovute sulla scorta delle sole previsioni progettuali e delle quantità di materiali contabilizzate dal Direttore dei Lavori, a prescindere dalla prova della maggiore onerosità sostenuta dall’appaltatore. Ne conseguirebbe il diritto della società ricorrente al riconoscimento dell’intera somma indicata nella nota del D.L. del 16/02/2022.
3. – ASPI s.p.a. si è costituita nel giudizio, per resistere al ricorso. La resistente ha contestato la ricostruzione del quadro normativo applicabile offerto dalla controparte e ribadito che, sulla scorta di un’interpretazione sistematica e letterale delle norme primarie e secondarie che regolano il meccanismo di compensazione ex art. 1- septies d.l. n. 73/2021, l’erogazione del beneficio non può che ritenersi comunque subordinata alla prova della maggiore onerosità sostenuta dall’appaltatore. In via subordinata, per l’ipotesi di accoglimento del ricorso, ha chiesto che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale del menzionato art. 1- septies d.l. n. 73/2021 per violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, nella parte in cui esclude i concessionari di lavori pubblici dall’accesso al Fondo previsto dal comma 8 della disposizione in parola per il rimborso delle compensazioni erogate.
4. – All’udienza pubblica del 06/05/2025, previa discussione delle parti, la causa è stata introitata per la decisione.
5. – La fattispecie controversa è devoluta alla giurisdizione di questo Tribunale.
Le controversie riguardanti la revisione dei prezzi e il riconoscimento di compensazioni a fronte della variazione sopravvenuta del costo di materie prime appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133 co. 1, lett. e) n. 2 c.p.a., in quanto l’Amministrazione abbia esercitato anche indirettamente un potere amministrativo (Cass. Civ., SS.UU. ord. 05/02/2025, n. 2934).
L’istituto della revisione prezzi si atteggia, infatti, secondo un modello procedimentale volto al compimento di un’attività di preventiva verifica dei presupposti necessari per il riconoscimento del compenso revisionale, modello che sottende l’esercizio di un potere autoritativo tecnico-discrezionale dell’Amministrazione nei confronti del privato contraente, potendo quest’ultimo collocarsi su un piano di equiordinazione con l’Amministrazione solo con riguardo a questioni involgenti l’entità della pretesa (Cons. Stato, Sez. IV, 20/05/2024 n. 4476). In questa prospettiva, l’adeguamento del corrispettivo al mutato livello del costo dei materiali, oltre a soddisfare l’interesse economico dell’appaltatore, è diretto a salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni, ed è funzionale anche al contenimento della spesa pubblica.
Il meccanismo compensativo straordinario di cui all’art. 1- septies d.l. 73/2021 rientra pienamente in tale paradigma. Esso non contempla un vincolo decisionale in capo alla stazione appaltante, ma sottende l’esercizio di un potere di natura tecnico-discrezionale nella determinazione dell’ an e del quantum dell’importo riconoscibile all’appaltatore. La fattispecie controversa involve, in particolare, le modalità operative per la determinazione delle compensazioni dovute, fase nella quale è precipuamente esercitato il potere tecnico-discrezionale conferito alla Stazione appaltante. Nessun dubbio può, dunque, esservi sulla devoluzione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
6. – Venendo al merito della controversa, è del tutto incontroversa tra le parti la sussistenza dei presupposti applicativi del meccanismo compensativo di cui all’art. 1- septies d.l. 73/2021 in favore di Tre Più Impresa s.r.l.
La documentazione di causa attesta che i lavori d’appalto fossero stati eseguiti e contabilizzati – quantomeno in parte – nel primo semestre del 2021 (doc. 4 resistente) e che al 25/07/2021, data di entrata in vigore del della legge di conversione del d.l. 73/2021 (legge 23/07/2021, n. 106, pubblicata in G.U. del 24/07/2021 n. 176), il contratto fosse formalmente in corso di esecuzione, in quanto non era stato emesso e approvato il certificato di collaudo/di regolare esecuzione di cui all’art. 102 d.lgs. 50/2016. Nessun dubbio può esservi inoltre sulla tempestività della domanda della società ricorrente, proposta entro il termine decadenziale previsto dall’art. 1- septies , co. 4 d.l. 73/2021.
Non risulta inoltre che ASPI s.p.a. abbia messo in dubbio, in sede amministrativa come in sede giudiziale, la tipologia e la quantità dei materiali da costruzione impiegati dalla Tre Più Impresa s.r.l. nell’esecuzione dell’appalto, e non in contestazione che detti materiali abbiano subito una variazione di prezzo in aumento rispetto alla data di presentazione dell’offerta.
La controversia si appunta, insomma, sulle sole modalità di calcolo delle compensazioni spettati alla società ricorrente.
Tre Più Impresa s.r.l. sostiene che l’art. 1- septies d.l. 73/2021 abbia introdotto una presunzione oggettiva di aumento dei prezzi, tale per cui l’ammontare delle compensazioni debba essere determinato in astratto, secondo le modalità operative indicate nella Circolare MIMS del 25/11/2021, irrilevante restando che l’appaltatore abbia o meno sostenuto oneri superiori a quelli indicati nel contratto. ASPI s.p.a. sostiene invece che il meccanismo compensativo di cui all’art. 1- septies d.l. 73/2021, per quanto giustificato da eventi straordinari, sia riconducibile all’istituto generale della revisione prezzi e, in quanto tale, possa essere erogato solo in presenza (della prova) di una maggiore onerosità dei lavori dell’appalto. Rivendica dunque la correttezza del proprio operato, vieppiù ove si consideri che le compensazioni sono state riconosciute a Tre Più Impresa s.r.l. pur in mancanza della documentazione attestante gli oneri concretamente sostenuti dall’impresa nell’esecuzione dell’appalto, ciò che attesterebbe lo sforzo compiuto in buona fede dalla stazione appaltante per neutralizzare i maggiori costi sostenuti nell’esecuzione dell’appalto.
7. – Così delimitato il thema disputandum, il ricorso non è meritevole di accoglimento.
7.1 - In primo luogo, la tesi attorea presta il fianco a critiche sul piano testuale.
L’art. 1- septies d.l. 73/2021 prevede, per quanto di interesse in questa sede, che:
« 1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021, per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6-bis, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1, lettera a), del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma, 1, lettera a).
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi […]».
La disposizione non regola in modo specifico le modalità operative di calcolo delle compensazioni dovute all’appaltatore e non suggerisce che il computo debba prescindere della maggiore onerosità sostenuta in concreto. Al contrario, il richiamato comma 3, nel prevedere che le variazioni dei prezzi debbano essere applicate alle quantità dei singoli materiali « impiegati » nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, sottende un computo dei materiali realmente utilizzati dall’impresa e suggerisce, in tal modo, una valutazione in concreto dei costi sostenuti.
Più diretto è, sul piano testuale, il contrasto tra la tesi attorea e la Circolare MIMS del 25/11/2021, che pure la Tre Più Impresa s.r.l. invoca in proprio favore.
Il Par. 2.1 della Circolare prevede che «[q] ualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. La compensazione è così determinata: a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta; b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione. Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti. ».
Il Par. 2.5 prevede a propria volta che «[i] l direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1, e li presenta alla stazione appaltante ».
La disposizione da ultimo menzionata, pur richiamandosi alle modalità di calcolo del Par. 2.1, demanda espressamente al DL il calcolo della « maggiore onerosità » sostenuta dalla ditta appaltatrice. Sul piano testuale, i riferimenti al calcolo dell’onerosità e al conteggio delle compensazioni sono inclusi in due proposizioni distinte, separate da un segno di interpunzione: il rimando al Par. 2.1 è, dunque, riferito alla seconda proposizione (ossia il conteggio delle compensazioni) e non alla prima (ossia al calcolo dell’onerosità). Per tali ragioni, nessun dubbio può esservi sul fatto che il calcolo delle compensazioni dovute debba essere operato non in astratto bensì in concreto, tenendo conto dei maggiori (o minori) oneri sostenuti dall’appaltatrice.
Tale conclusione non è d’altronde smentita dagli esempi di cui al Paragrafo 3 della Circolare (recante “Esempi applicativi di calcolo della compensazione”), giacché le formule algebriche ivi contenute si applicano espressamente « nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente punto 2.5 ».
Si rileva infine, per completezza di motivazione, che il testo della Circolare non conforta nemmeno la tesi attorea, secondo cui la stazione appaltante non potrebbe mettere in discussione i conteggi operati dal Direttore Lavori. Il primo capoverso del Par. 2.5 prescrive che la Committente debba « convalidare » i conteggi effettuati, ciò che di tutta evidenza sottende una valutazione tecnico-discrezionale sulla correttezza delle modalità di calcolo operate dal DL.
In definitiva, gli assunti difensivi attorei non reggono ad uno scrutinio testuale delle norme applicabili.
7.2 - A miglior sorte non conduce l’esame sistematico dell’art. 1- septies d.l. 73/2021.
Il meccanismo compensativo in parola è previsto in deroga al regime ordinario di modifica dei contratti in corso di esecuzione (co. 2), di talché può essere riconosciuto anche laddove il contratto vieti o non contempli la clausola revisionale, nonché in favore dell’impresa che si sia già avvalsa della revisione dei prezzi contrattualmente prevista. L’appaltatore è esonerato dal provare la variazione dei prezzi dei principali materiali da costruzione, provvedendovi il MIMS con proprio decreto (co. 1). L’erogazione della compensazione non dipende inoltre dal prezzo complessivo dell’opera, ma dalla rilevazione del maggior costo dei principali materiali da costruzione, al di sopra della soglia fissata dal legislatore (co. 3).
La misura emergenziale non mira, dunque, a mantenere l’equilibrio del sinallagma mediante il riallineamento del prezzo contrattuale delle lavorazioni ancora da effettuare, ma assume natura compensativo-indennitaria per le prestazioni già eseguite (TAR Sicilia, Palermo, Sez. I, 14/12/2023, n. 3730).
Pur a fronte di tali spiccati caratteri di specialità, l’istituto di cui all’art. 1- septies d.l. 73/2021 « non si discosta nella sua natura (se non per l’eccezionalità delle previsioni) dall’istituto generale della revisione prezzi » (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 17/04/2023 n. 6531). In quanto tale, esso trova applicazione (e giustificazione logico-giuridica) allorquando l’appaltatore affronti onerosità eccessive che, al momento della sottoscrizione del contratto, non erano concretamente prevedibili (Cons. Stato, Sez. II, 17/03/2021, n. 2298). Si tratta dunque di un meccanismo di gestione delle sopravvenienze che, al fine di preservare (anche) la qualità delle prestazioni di beni e servizi erogate alle Amministrazioni Pubbliche, suppone la sussistenza (e conseguentemente la prova) di una maggiore onerosità dei lavori d’appalto. L’indirizzo contrario finirebbe d’altronde per mutare la natura dello strumento compensativo, che assumerebbe i contorni di un finanziamento a fondo perduto, di più che dubbia compatibilità eurounitaria (Cons. Stato, Sez. IV, 09/01/2023 n. 278).
A conferma di tali conclusioni vi è il fatto che i successivi provvedimenti compensativi in materia di contratti pubblici, adottati per far fronte all’aumento dei prezzi correlato alla crisi pandemica da CoViD-19, pur conservando molti dei caratteri di specialità dell’istituto di cui all’art. 1- septies d.l. 73/2021, hanno espressamente subordinato l’erogazione delle compensazioni alla prova della maggiore onerosità sostenuta dall’appaltatore. Si pensi in particolare all’art. 29 d.l. 27/01/2022 n. 4 (“Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici”) che, nel ricalcare la disciplina prevista per l’anno 2021, prevede al comma 4 che «[i] l direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta ». La norma impone cioè la dimostrazione, con onere a carico dell’appaltatore, del fatto che l’aumento dei prezzi correlato alla crisi pandemica abbia effettivamente inciso sui costi dell’appalto.
In definitiva, l’esame sistematico della disciplina applicabile alla fattispecie controversa, anche in prospettiva storica, esclude che l’art. 1- septies d.l. 73/2021 abbia introdotto una presunzione oggettiva di aumento dei prezzi e che il calcolo delle compensazioni dovute possa prescindere dalla dimostrazione della maggiore onerosità dell’appalto.
Anche sotto questo profilo, dunque, le tesi difensive attoree non appaiono condivisibili.
8. - In definitiva, sotto i profili indicati da Tre Più Impresa s.r.l., il calcolo delle compensazioni effettuato da ASPI s.p.a. nell’ambito del contratto di appalto del 16/09/2020 si sottrae a censure, concretandosi in un esercizio non irragionevole e tecnicamente plausibile del potere discrezionale conferito dalla legge.
Il ricorso andrà dunque integralmente respinto.
Esula invece dal perimetro dell’odierno giudizio la diversa questione, se le modalità operative seguite dalla Stazione appaltante siano conformi alla disciplina primaria e secondaria di riferimento sotto altri profili , e in particolare se la compensazione ex art. 1- septies d.l. 73/2021 potesse essere riconosciuta pur in assenza di documentazione attestante l’onerosità sostenuta dall’appaltatrice, come avvenuto nel caso di specie.
Tale accertamento (e la correlata pronuncia giudiziale demolitiva) eccede l’interesse della società ricorrente, la quale ha accettato, sia pur a titolo di acconto, la somma riconosciutale da ASPI s.p.a. ( supra §1) e dunque non ha interesse a mettere in discussione la minor somma erogata. A ciò si aggiunga che in sede di discussione, su precisa sollecitazione di chiarimenti del Collegio, il procuratore attoreo ha precisato che la domanda giudiziale è « unicamente finalizzata al riconoscimento di un importo maggiore di quello liquidato ». Ogni accertamento giudiziale ulteriore, dunque, sarebbe viziato per ultrapetizione.
9. – Il rigetto delle tesi attoree rende superflua ogni indagine in ordine ai dubbi di compatibilità costituzionale dell’art. 1- septies d.l. 73/2021 rispetto agli artt. 3 e 41 della Costituzione, proposta in via subordinata dalla parte resistente.
Si osserva tuttavia, per completezza di motivazione, che la questione involge il comma 7 della disposizione in parola, nella parte in cui preclude ai concessionari di lavori pubblici di accedere al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS. Tale previsione, per quanto di astratto interesse per la resistente, attiene all’equilibrio finanziario delle stazioni appaltanti e viene in rilievo nella fase successiva all’erogazione delle compensazioni in favore dell’appaltatrice, non incidendo sulla spettanza del beneficio né sulle modalità della sua quantificazione. Per tali ragioni, l’indagine in ordine alla fondatezza della pretesa avanzata da Tre Più Impresa s.r.l. non dipende dalla norma in esame, la quale non trova applicazione alla fattispecie controversa.
Impregiudicata dunque ogni valutazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione prospettata dalla resistente, difetta nel caso di specie la rilevanza dell’art. 1- septies, co. 7 d.l. 73/2021 per l’odierno giudizio, nei termini richiesti dall’art. 23 legge 11/03/1953 n. 87. La relativa questione non può dunque essere sollevata.
10. – In definitiva, il ricorso è destituito di fondamento e deve essere respinto con riferimento a tutte le domande, di annullamento e di accertamento, ivi articolate.
11. – La complessità e la novità delle questioni controverse, rispetto alle quali non risultano precedenti in termini al momento della decisione, giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso, come in epigrafe proposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO