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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 01/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6244 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO...………………………… Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6244 /2024, promossa con ricorso depositato in data 02/10/2024 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MANFROI FEDERICA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINO JESSICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 11.03.2025. Le parti hanno insistito sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sono addivenute ad un accordo sui seguenti aspetti e hanno per l'effetto chiesto il recepimento delle seguenti conclusioni parziali congiunte formulate:
1. Affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Conferma l'attuale regolamentazione del regime di visite padre-figli così come descritti oggi in udienza con l'accordo di iniziare e/o proseguire i percorsi psicologici individuali suggeriti dal servizio sociale e verificare, all'esito degli stessi, la possibilità di ampliare la permanenza dei figli presso il padre. In ogni caso, i genitori concordano che il padre possa gestire aspetti della quotidianità dei figli previo accordo via email con . CP_1
3. Entrambi i genitori concordano che intraprenda il percorso psicoterapeutico suggerito dal Per_1 servizio sociale presso il centro specializzato indicato dal servizio.
I genitori concordano che durante il periodo estivo i figli trascorrano con ciascun genitore tre settimane di cui almeno due consecutive. Nelle due settimane di competenza di un genitore, gli stessi avranno facoltà, qualora non possano trascorrere una vacanza con i figli per motivi di lavoro, di portare i figli presso i nonni materni e paterni. In questo caso, ciascun genitore comunicherà via mail all'altro una settimana prima la circostanza che i figli alloggeranno presso i nonni nel periodo di competenza del genitore. I genitori concordano, altresì, che nelle restanti sei settimane estive sottoposte, teoricamente, a regime ordinario di collocamento e visite col padre, i figli possano trascorrere dei periodi presso i nonni sia materni che paterni per un massimo di tre settimane presso ciascuna coppia di nonni, rispettando le richieste dei figli e, in ogni caso, comunicandosi reciprocamente il soggiorno dei figli presso i nonni una settimana prima. Il padre, per motivi lavorativi, comunicherà il proprio piano ferie a entro il 30 aprile di ogni CP_1 anno. comunicherà il proprio piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno ovvero entro la data CP_1 fornita dal proprio datore di lavoro.
I genitori cercheranno di venirsi incontro nella scelta dei periodi di ferie, in caso di sovrapposizione dei periodi di ferie i genitori si alterneranno anno per anno nella scelta del periodo.
Per il periodo natalizio i genitori confermano le disposizioni di cui alla separazione;
per il periodo pasquale i genitori concordano che ciascun genitore starà con i propri figli per tutte le festività pasquali alternandosi anno per anno.
Pasqua 2025, ovverosia dal 17 al 22 aprile, sarà di competenza di Pt_1
Relativamente alle questioni di natura economica e relative al contributo al mantenimento per i figli minori, le parti non sono addivenute ad alcun accordo e pertanto hanno insistito nelle rispettive conclusioni nei seguenti termini:
Parte ricorrente chiede che il contributo al mantenimento per i figli venga ridotto nella misura di euro 250,00 (125,00 euro per figlio).
Parte resistente sarebbe stata favorevole a confermare l'attuale importo di euro 400,00 (200,00 a figlio) ma richiedendo gli arretrati ISTAT mai corrisposti dall'anno successivo alla sentenza di separazione, quindi dal 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, che tra le parti è intervenuta separazione, dapprima giudiziale e poi consensualizzata, emessa, con riferimento allo status, con sentenza del Tribunale di Monza in data 05.11.2020 (sent. n.
1537/2020 pubb. 17.11.2020) Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti all'udienza dell'11.03.2025 in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori (15.07.2009) e (26.11.2013), con impegno per i genitori Per_2 Per_1 di intraprendere o proseguire i percorsi psicologici, possono essere recepiti nella presente sentenza, risultando confacenti al preminente interesse dei minori.
Infatti, dalla relazione depositata dai Servizi Sociali di Usmate Velate in data 05.03.2025 è emersa la perdurante condizione di fragilità dei figli che per essere risolta necessita di un riequilibrio delle posizioni emotive dei genitori, obiettivo che risulterebbe perseguibile unicamente tramite dei percorsi psicologici individuali. ha mostrato le proprie fragilità a causa della mancata elaborazione dei fatti scaturenti Controparte_1 dalla separazione che l'hanno indotta a costruire alleanze con i propri figli al fine di sconfiggere il senso di solitudine e di frustrazione provato;
di converso, a causa delle emozioni negative Parte_1 scaturenti dal difficile rapporto con i figli, ha dimostrato un'eccessiva rigidità comportamentale nei confronti degli stessi, i quali riconducono il modus operandi paterno, specialmente per , a un Per_2 mancato riconoscimento delle loro condizioni psicologiche. Le parti, pertanto, seppur con qualche tentennamento inziale, hanno accolto il suggerimento dell'Ente consistente nella presa in carico tramite colloqui di coppia tra i genitori e mantenendo gli interventi già in essere, al fine di supportare e incrementare le doti di genitorialità congiunta per poter così favorire e promuovere le nuove modalità di regolamentazione tra i figli e il padre.
III. Alla luce delle suesposte considerazioni si dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Usmate Velate, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore. IV. Dispone che l'Ente attivi un percorso di psicoterapia per oltre che i percorsi psicologici per i Per_1 genitori;
inoltre, onera il Servizio di valutare, anche all'esito della psicodiagnosi ancora in corso, eventuali ulteriori percorsi e strumenti di supporto necessari per i genitori.
V. Con riferimento alle questioni di natura economica, il Collegio osserva quanto di seguito. È noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che
“il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). risulta essere Carabiniere Appuntato Scelto e dall'esame della dichiarazione dei redditi Parte_1 depositata in atti è emerso un reddito, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, pari ad euro 2.190,00 mensili.
Ha dichiarato di vivere, unitamente alla nuova compagna, presso l'immobile di loro proprietà e che per l'acquisto ha contratto due finanziamenti con rate complessive di euro 800,00 mensili aventi scadenza nel
2034. Ha dichiarato di versare regolarmente a l'assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad CP_1 euro 400,00 e la resistente ha confermato tale circostanza.
Dunque, al netto di questi oneri fissi mensili, gode di un residuo netto mensile pari ad euro 990,00. Pt_1
Le spese relative alle utenze e alla spesa alimentare vengono suddivise con la compagna convivente che lavora. ha dichiarato di svolgere attività di lavoro subordinato n.q. di impiegata amministrativa Controparte_1 presso un istituito scolastico e, in ragione della cessione del quinto dello stipendio finalizzata all'acquisto di una nuova abitazione, con trattenuta mensile pari a 513,00 euro, gode di uno stipendio netto mensile residuo di circa 900,00 euro;
ha dato atto che la trattenuta in questione cesserà nel 2033 (cfr. doc. dep. in data 10.02.2025).
La resistente ha dichiarato di percepire direttamente e integralmente l'A.U. erogato dall' per un CP_2 importo di euro 467,00 mensili e di ricevere regolarmente l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli pari a euro 400,00.
vive da sola con i figli e pertanto sopporta integralmente le spese relative alle utenze e alle CP_1 esigenze quotidiane.
Esaminati in maniera globale i dati sopra riportati, ritiene il Collegio di dover confermare il quantum attualmente in essere, considerato che dato il non indifferente lasso di tempo trascorso dalla separazione, ovvero quattro anni, i bisogni e le esigenze dei figli sono da considerarsi implicitamente accresciuti e non occorre alcuna specifica allegazione ad opera delle parti al fine di poterlo dimostrare.
Altresì, rileva che , in quanto genitore prevalente collocatario dei figli, è maggiormente onerata, CP_1 rispetto al padre, degli oneri e dei costi relativi al loro mantenimento e che non convivendo con alcuna altra persona risulta inevitabilmente essere costretta a fare affidamento unicamente sulle proprie risorse.
Ebbene, rileva il Collegio che accogliere la richiesta attorea di riduzione del contributo al mantenimento dei figli non consentirebbe alla madre di poter garantire un adeguato e dignitoso sostentamento per la prole. Tanto premesso, dispone che debba versare a a titolo di assegno per Parte_1 Controparte_1 il contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
VI. Dichiara inammissibile la domanda di parte resistente relativa alla richiesta di corresponsione degli arretrati derivanti dalla rivalutazione ISTAT non corrisposta da sui precedenti assegni di Pt_1 mantenimento. La rivalutazione Istat era già prevista nella sentenza di separazione e pertanto non occorre alcun accertamento in tal senso da parte del Tribunale adito. VII. Si dispone la conferma dell'attribuzione diretta e integrale dell'A.U. a in quanto Controparte_1 genitore prevalentemente collocatario della prole. VIII. Rigetta le istanze istruttorie formulate in quanto irrilevanti ai fini del giudizio o comunque perché vertenti su circostanze già provate documentalmente. IX. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale consensualizzazione e del reciproco parziale rigetto delle domande in punto economico, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 02/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a LL RO (NA) in data 05.08.2008 (e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LL RO (NA) atto n. 05.08.2008, parte II, serie C, anno 2008); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LL RO (NA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti rispetto alle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita relative ai figli minori, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
IV. Dispone che l'Ente attivi un percorso di psicoterapia per oltre che i percorsi psicologici per i Per_1 genitori come in parte motiva;
inoltre, onera il Servizio di valutare, anche all'esito della psicodiagnosi ancora in corso, eventuali ulteriori percorsi e strumenti di supporto necessari per i genitori.
V. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Usmate Velate, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore.
VI. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlio).
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Parte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VII. Dichiara non luogo a provvedere in merito alla domanda di parte resistente relativa alla richiesta di corresponsione degli arretrati da rivalutazione ISTAT;
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall' venga percepito direttamente e integralmente da CP_2 [...]
; CP_1
VIII. Rigetta le istanze istruttorie formulate come in parte motiva;
IX. Dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.03.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Laura GAGGIOTTI…………………………Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA……………………. Giudice rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO...………………………… Giudice Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 6244 /2024, promossa con ricorso depositato in data 02/10/2024 Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. MANFROI FEDERICA ed elettivamente C.F._1 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
nata a [...] in data [...] (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARTINO JESSICA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 11.03.2025. Le parti hanno insistito sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e sono addivenute ad un accordo sui seguenti aspetti e hanno per l'effetto chiesto il recepimento delle seguenti conclusioni parziali congiunte formulate:
1. Affidamento congiunto a entrambi i genitori dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Conferma l'attuale regolamentazione del regime di visite padre-figli così come descritti oggi in udienza con l'accordo di iniziare e/o proseguire i percorsi psicologici individuali suggeriti dal servizio sociale e verificare, all'esito degli stessi, la possibilità di ampliare la permanenza dei figli presso il padre. In ogni caso, i genitori concordano che il padre possa gestire aspetti della quotidianità dei figli previo accordo via email con . CP_1
3. Entrambi i genitori concordano che intraprenda il percorso psicoterapeutico suggerito dal Per_1 servizio sociale presso il centro specializzato indicato dal servizio.
I genitori concordano che durante il periodo estivo i figli trascorrano con ciascun genitore tre settimane di cui almeno due consecutive. Nelle due settimane di competenza di un genitore, gli stessi avranno facoltà, qualora non possano trascorrere una vacanza con i figli per motivi di lavoro, di portare i figli presso i nonni materni e paterni. In questo caso, ciascun genitore comunicherà via mail all'altro una settimana prima la circostanza che i figli alloggeranno presso i nonni nel periodo di competenza del genitore. I genitori concordano, altresì, che nelle restanti sei settimane estive sottoposte, teoricamente, a regime ordinario di collocamento e visite col padre, i figli possano trascorrere dei periodi presso i nonni sia materni che paterni per un massimo di tre settimane presso ciascuna coppia di nonni, rispettando le richieste dei figli e, in ogni caso, comunicandosi reciprocamente il soggiorno dei figli presso i nonni una settimana prima. Il padre, per motivi lavorativi, comunicherà il proprio piano ferie a entro il 30 aprile di ogni CP_1 anno. comunicherà il proprio piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno ovvero entro la data CP_1 fornita dal proprio datore di lavoro.
I genitori cercheranno di venirsi incontro nella scelta dei periodi di ferie, in caso di sovrapposizione dei periodi di ferie i genitori si alterneranno anno per anno nella scelta del periodo.
Per il periodo natalizio i genitori confermano le disposizioni di cui alla separazione;
per il periodo pasquale i genitori concordano che ciascun genitore starà con i propri figli per tutte le festività pasquali alternandosi anno per anno.
Pasqua 2025, ovverosia dal 17 al 22 aprile, sarà di competenza di Pt_1
Relativamente alle questioni di natura economica e relative al contributo al mantenimento per i figli minori, le parti non sono addivenute ad alcun accordo e pertanto hanno insistito nelle rispettive conclusioni nei seguenti termini:
Parte ricorrente chiede che il contributo al mantenimento per i figli venga ridotto nella misura di euro 250,00 (125,00 euro per figlio).
Parte resistente sarebbe stata favorevole a confermare l'attuale importo di euro 400,00 (200,00 a figlio) ma richiedendo gli arretrati ISTAT mai corrisposti dall'anno successivo alla sentenza di separazione, quindi dal 2022. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, che tra le parti è intervenuta separazione, dapprima giudiziale e poi consensualizzata, emessa, con riferimento allo status, con sentenza del Tribunale di Monza in data 05.11.2020 (sent. n.
1537/2020 pubb. 17.11.2020) Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Gli accordi raggiunti tra le parti all'udienza dell'11.03.2025 in punto di affidamento, collocamento e diritto di visita dei figli minori (15.07.2009) e (26.11.2013), con impegno per i genitori Per_2 Per_1 di intraprendere o proseguire i percorsi psicologici, possono essere recepiti nella presente sentenza, risultando confacenti al preminente interesse dei minori.
Infatti, dalla relazione depositata dai Servizi Sociali di Usmate Velate in data 05.03.2025 è emersa la perdurante condizione di fragilità dei figli che per essere risolta necessita di un riequilibrio delle posizioni emotive dei genitori, obiettivo che risulterebbe perseguibile unicamente tramite dei percorsi psicologici individuali. ha mostrato le proprie fragilità a causa della mancata elaborazione dei fatti scaturenti Controparte_1 dalla separazione che l'hanno indotta a costruire alleanze con i propri figli al fine di sconfiggere il senso di solitudine e di frustrazione provato;
di converso, a causa delle emozioni negative Parte_1 scaturenti dal difficile rapporto con i figli, ha dimostrato un'eccessiva rigidità comportamentale nei confronti degli stessi, i quali riconducono il modus operandi paterno, specialmente per , a un Per_2 mancato riconoscimento delle loro condizioni psicologiche. Le parti, pertanto, seppur con qualche tentennamento inziale, hanno accolto il suggerimento dell'Ente consistente nella presa in carico tramite colloqui di coppia tra i genitori e mantenendo gli interventi già in essere, al fine di supportare e incrementare le doti di genitorialità congiunta per poter così favorire e promuovere le nuove modalità di regolamentazione tra i figli e il padre.
III. Alla luce delle suesposte considerazioni si dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Usmate Velate, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore. IV. Dispone che l'Ente attivi un percorso di psicoterapia per oltre che i percorsi psicologici per i Per_1 genitori;
inoltre, onera il Servizio di valutare, anche all'esito della psicodiagnosi ancora in corso, eventuali ulteriori percorsi e strumenti di supporto necessari per i genitori.
V. Con riferimento alle questioni di natura economica, il Collegio osserva quanto di seguito. È noto come ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che
“il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). risulta essere Carabiniere Appuntato Scelto e dall'esame della dichiarazione dei redditi Parte_1 depositata in atti è emerso un reddito, al netto delle imposte e suddiviso per dodici mensilità, pari ad euro 2.190,00 mensili.
Ha dichiarato di vivere, unitamente alla nuova compagna, presso l'immobile di loro proprietà e che per l'acquisto ha contratto due finanziamenti con rate complessive di euro 800,00 mensili aventi scadenza nel
2034. Ha dichiarato di versare regolarmente a l'assegno mensile per il mantenimento dei figli pari ad CP_1 euro 400,00 e la resistente ha confermato tale circostanza.
Dunque, al netto di questi oneri fissi mensili, gode di un residuo netto mensile pari ad euro 990,00. Pt_1
Le spese relative alle utenze e alla spesa alimentare vengono suddivise con la compagna convivente che lavora. ha dichiarato di svolgere attività di lavoro subordinato n.q. di impiegata amministrativa Controparte_1 presso un istituito scolastico e, in ragione della cessione del quinto dello stipendio finalizzata all'acquisto di una nuova abitazione, con trattenuta mensile pari a 513,00 euro, gode di uno stipendio netto mensile residuo di circa 900,00 euro;
ha dato atto che la trattenuta in questione cesserà nel 2033 (cfr. doc. dep. in data 10.02.2025).
La resistente ha dichiarato di percepire direttamente e integralmente l'A.U. erogato dall' per un CP_2 importo di euro 467,00 mensili e di ricevere regolarmente l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli pari a euro 400,00.
vive da sola con i figli e pertanto sopporta integralmente le spese relative alle utenze e alle CP_1 esigenze quotidiane.
Esaminati in maniera globale i dati sopra riportati, ritiene il Collegio di dover confermare il quantum attualmente in essere, considerato che dato il non indifferente lasso di tempo trascorso dalla separazione, ovvero quattro anni, i bisogni e le esigenze dei figli sono da considerarsi implicitamente accresciuti e non occorre alcuna specifica allegazione ad opera delle parti al fine di poterlo dimostrare.
Altresì, rileva che , in quanto genitore prevalente collocatario dei figli, è maggiormente onerata, CP_1 rispetto al padre, degli oneri e dei costi relativi al loro mantenimento e che non convivendo con alcuna altra persona risulta inevitabilmente essere costretta a fare affidamento unicamente sulle proprie risorse.
Ebbene, rileva il Collegio che accogliere la richiesta attorea di riduzione del contributo al mantenimento dei figli non consentirebbe alla madre di poter garantire un adeguato e dignitoso sostentamento per la prole. Tanto premesso, dispone che debba versare a a titolo di assegno per Parte_1 Controparte_1 il contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
VI. Dichiara inammissibile la domanda di parte resistente relativa alla richiesta di corresponsione degli arretrati derivanti dalla rivalutazione ISTAT non corrisposta da sui precedenti assegni di Pt_1 mantenimento. La rivalutazione Istat era già prevista nella sentenza di separazione e pertanto non occorre alcun accertamento in tal senso da parte del Tribunale adito. VII. Si dispone la conferma dell'attribuzione diretta e integrale dell'A.U. a in quanto Controparte_1 genitore prevalentemente collocatario della prole. VIII. Rigetta le istanze istruttorie formulate in quanto irrilevanti ai fini del giudizio o comunque perché vertenti su circostanze già provate documentalmente. IX. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dalla parziale consensualizzazione e del reciproco parziale rigetto delle domande in punto economico, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 02/10/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e , a LL RO (NA) in data 05.08.2008 (e Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LL RO (NA) atto n. 05.08.2008, parte II, serie C, anno 2008); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di LL RO (NA) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Provvede in conformità agli accordi raggiunti dalle parti rispetto alle condizioni di affidamento, collocamento e diritto di visita relative ai figli minori, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti;
IV. Dispone che l'Ente attivi un percorso di psicoterapia per oltre che i percorsi psicologici per i Per_1 genitori come in parte motiva;
inoltre, onera il Servizio di valutare, anche all'esito della psicodiagnosi ancora in corso, eventuali ulteriori percorsi e strumenti di supporto necessari per i genitori.
V. Dispone che i servizi sociali competenti per territorio, allo stato individuati presso il Comune di Usmate Velate, proseguano il monitoraggio del nucleo per un periodo di ventiquattro mesi a far data dall'emissione del presente provvedimento, onerandoli di segnalare tempestivamente e senza indugio all'A.G. competente eventuali situazioni di pericolo e di pregiudizio per il minore.
VI. Dispone che versi a a titolo di assegno per il contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento dei figli, la somma mensile pari ad Euro 400,00 (200,00 euro a figlio).
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per
12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia da Parte_1 concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VII. Dichiara non luogo a provvedere in merito alla domanda di parte resistente relativa alla richiesta di corresponsione degli arretrati da rivalutazione ISTAT;
VIII. Dispone che l'A.U. erogato dall' venga percepito direttamente e integralmente da CP_2 [...]
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VIII. Rigetta le istanze istruttorie formulate come in parte motiva;
IX. Dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.03.2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona