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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1878 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
Sezione Lavoro
N.R.G. 7406/2024
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti PAGANUZZI GIOVANNI e CALCATELLI ILARIA
ELISA;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
DEPUNZIO ANTONELLA resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 presso il Tribunale Ordinario di
Milano, ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inefficacia, CP_1 dell'illegittimità e/o della nullità della sanzione disciplinare di un'ora di multa a
Lei irrogata e di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito della “multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo, condannando in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a restituire le somme trattenute a tale titolo in busta paga.
In particolare la ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei fatti addebitati e la genericità della contestazione disciplinare, nonchè l' irritualità e sproporzione dell'addebito della multa amministrativa .
Ha esposto quanto segue. - Di essere stata assunta da in data 24 luglio 2019 con contratto CP_1 sottoscritto a Milano part time 12,5 ore settimanali per lavorare presso le mense ATM di Milano in qualità di operaio 1° livello CCNL Multiservizi e addetta alla sanificazione (doc. 1))
- Di essere stata successivamente promossa nel 2° livello CCNL
Multiservizi.
- Di essere nel turno della mattina (dalle 10.30 alle 13.30/13.40) addetta alla mensa ATM di San Donato e nel turno della sera (dalle 18.00 alle
20/20.15) alla mensa della Polizia stradale Milano Ovest a Cantalupa
(Famagosta).
- Con lettera datata 13/10/23 l'azienda le ha contestato quanto segue (doc.
2):
“Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7 legge 20 maggio 1970, n.° 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo quanto segue:
La Direzione Aziendale ha ricevuto il verbale di ispezione del 4 ottobre
2023 effettuato dal SIAN di Milano presso l' e da Parte_2 quanto comunicato alcune inadempienze riscontrate sarebbero addebitabili a Suoi comportamenti disciplinarmente censurabili in violazione delle disposizioni ricevute e dei compiti affidati e in aperta violazione delle prescrizioni previste dal piano di autocontrollo alimentare HACCP.
Nello specifico risulterebbe che LL, pur se regolarmente formata sulle norme afferenti la sicurezza alimentare non avrebbe rispettato le procedure previste, considerato che avrebbe impostato l'armadio termico a 50°C e, durante l'ispezione, avrebbe dichiarato di avere abbassato la temperatura portandola a +50°C perché i pasti erano troppo caldi, con conseguente non conformità rilevata dagli Ispettori.
Alla luce di quanto innanzi, Le si contesta di aver posto in essere una condotta gravemente negligente in violazione delle disposizioni ricevute
Pag. 2 di 8 e dei compiti affidati in violazione delle prescrizioni previste dal piano di autocontrollo alimentare HACCP.
Tale Sua condotta risulta in violazione dei doveri previsti dall'art. 2104 del Codice Civile e dal CCNL Multiservizi, a Lei applicato, in materia di doveri del personale.
La sua condotta negligente e violativa delle disposizioni Aziendali ricevute, è altresì gravemente lesiva dell'immagine aziendale, nonché causativa di eventuale danno patrimoniale per la società CP_1 stante la possibile applicazione di penale con relativa sanzione pecuniaria di carattere amministrativo che ci riserviamo di addebitarle.
Ciò premesso, prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo Sue giustificazioni a discolpa che vorrà presentare entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente riservandoci, all'esito dell'iter disciplinare, di applicare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari idonei stante quanto previsto dal CCNL. La informiamo, altresì, che all'atto della presentazione delle giustificazioni sarà Sua facoltà farsi assistere secondo le modalità previste dall'art. 7, L.
300/1970.
Distinti saluti.”
-di aver reso le proprie giustificazioni in data 20/12/23, assistita dal funzionario della O.S. cui è associata (doc. 4). In particolare nel verbale di audizione ha negato di aver “impostato l'armadio termico a 50°C” e ha invece precisato
“di aver in effetti abbassato la temperatura dell'armadio termico, mentre era in corso l'ispezione del SIAN del 4 ottobre 2023, per poterlo aprire in sicurezza in quanto in tale momento non avevo disponibilità dei guanti da forno”
- Con lettera datata 20/12/23 l'azienda ha comminato la sanzione disciplinare di 1 ora di multa oltre all'addebito della sanzione pecuniaria di € 2.015,00 (doc. 5):
Pag. 3 di 8 “In relazione al procedimento disciplinare in corso prot. 1542 del 13 ottobre 2023 il cui contenuto si da qui integralmente per trascritto, inviato con raccomandata a/r resa al mittente per compiuta giacenza in data 11 dicembre 2023, preso atto delle giustificazioni rese in data 20 dicembre 2023 con l'assistenza della , siamo a Controparte_2 comunicarLe che si è ritenuto necessario applicare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare della multa pari a 1 ora di normale retribuzione così come disciplinato dal CCNL di settore.
È d'uopo rammentare che la Sua condotta, contraria ai canoni di correttezza e diligenza e arbitraria, avendo manipolato erroneamente la temperatura dell'armadio termico così come rilevato dagli Ispettori del SS I AN e come peraltro da Lei stesso ammesso, costituisce inadempienza in violazione delle disposizioni ricevute e dei compiti affidati, in violazione altresì delle più elementari norme sulla sicurezza alimentare e di quanto previsto dall'art. 2104 del Codice Civile e dal
CCNL Multiservizi , a Lei applicato, in materia di doveri del lavoratore.
Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia della sanzione disciplinare comminata con lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto, revocarla e/o annullarla, condannando in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a restituire l'importo di € 7,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito alla ricorrente della
“multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per
l'effetto, revocarlo e/o annullarlo, condannando in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire le somme trattenute a tale titolo in busta paga, anche successivamente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 4 di 8 3) In ogni caso con sentenza esecutiva e con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con memoria in data 14 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la società convenuta, ribadendo la legittimità del proprio operato e della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente, nonché della multa erogata alla stessa, ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, trattandosi di causa documentale, ha invitato le parti alla discussione all'udienza del 15 Aprile
2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente in primo luogo ha eccepito l'insussistenza dei fatti contestati.
Tale eccezione risulta fondata.
I fatti così come contestati, non sussistono.
La società datrice di lavoro, infatti, ha contestato la ricorrente di non aver rispettato le procedure previste, considerato che avrebbe impostato l'armadio termico a 50°C e, durante l'ispezione, avrebbe dichiarato di avere abbassato la temperatura portandola a +50.
Già dalla lettera della contestazione si rileva la contraddittorietà di quanto affermato, poiché da una parte si dice che l'armadio termico era impostato alla temperatura di 50 ° e dall'altra si afferma che era stato successivamente abbassato a 50 °.
Vi è un'intrinseca contraddizione in quanto contestato.
Pag. 5 di 8 La società datrice di lavoro, inoltre, ha affermato che la ricorrente avrebbe riconosciuto l'addebito e l'inosservanza delle procedure.
Anche tale affermazione risulta non veritiera ed è contraddetta dalle stesse risultanze documentali.
La ricorrente ha reso le proprie giustificazioni in data 20/12/23, assistita dal funzionario della O.S. cui è associata (doc. 4). In particolare nel verbale di audizione la ricorrente ha negato di aver “impostato l'armadio termico a 50°C”
e ha invece precisato “di aver in effetti abbassato la temperatura dell'armadio termico, mentre era in corso l'ispezione del SIAN del 4 ottobre 2023, per poterlo aprire in sicurezza in quanto in tale momento non avevo disponibilità dei guanti da forno”.
Da quanto sopra emerge la totale irrilevanza a fine disciplinare del comportamento tenuto
La società datrice di lavoro, dunque, con una contestazione generica ha addebitato alla lavoratrice di aver violato le procedure previste , ma non ha neppure specificato in che cosa sarebbe consistita questa violazione, né tantomeno lo ha dimostrato.
Quanto poi all'addebito della sanzione pecuniaria di € 2.015,00 (doc. 5), pur chiarito e fermo restando che non sussiste alcuna infrazione disciplinare, solo per completezza di ragionamento, si osserva quanto segue.
L'“Articolo 46 del CCNL applicato prevede:
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
Pag. 6 di 8 c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.”
L'unica sanzione ammissibile, pertanto, per un fatto disciplinarmente rilevante
è eventualmente una di quelle previste dal CCNL e sopra descritte.
Nessun'altra sanzione è consentita, tantomeno l'applicazione della multa amministrativa.
La decisione di consistente nell'addebitare alla lavoratrice la sanzione CP_1 amministrativa comminata all'Azienda è del tutto illegittima, non prevista né dalla legge, né dal contratto collettivo.
Del tutto illegittima quindi la trattenuta delle somme a tale titolo operata dalla datrice di lavoro che deve essere condannata alla restituzione delle stesse in favore della lavoratrice.
Senza peraltro considerare che la società resistente ha comminato alla ricorrente due sanzioni per lo stesso fatto contestato:
- la sanzione disciplinare di 1 ora di multa (€ 7,73) oltre
- all'addebito della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.015,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
Si accerta e dichiara l' illegittima della sanzione disciplinare comminata con lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto si condanna a restituire CP_1
l'importo di € 7,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si accerta e dichiara l'illegittimità dell'addebito alla ricorrente della “multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto, condanna a restituire alla lavoratrice le somme trattenute a tale CP_1
Pag. 7 di 8 titolo in busta paga, anche successivamente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto condanna a restituire CP_1
l'importo di € 7,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara l'illegittimità dell'addebito alla ricorrente della “multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto condanna a restituire alla lavoratrice le somme trattenute a tale CP_1 titolo in busta paga, anche successivamente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che liquida in euro 2.950,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
15/04/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
Pag. 8 di 8
Sezione Lavoro
N.R.G. 7406/2024
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti PAGANUZZI GIOVANNI e CALCATELLI ILARIA
ELISA;
ricorrente contro
), rappresentata e difesa dall'Avv.to CP_1 P.IVA_1
DEPUNZIO ANTONELLA resistente
OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.06.2024 presso il Tribunale Ordinario di
Milano, ritualmente notificato, la ricorrente ha convenuto Parte_1 in giudizio chiedendo l'accertamento dell'inefficacia, CP_1 dell'illegittimità e/o della nullità della sanzione disciplinare di un'ora di multa a
Lei irrogata e di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito della “multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto, revocarlo e/o annullarlo, condannando in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a restituire le somme trattenute a tale titolo in busta paga.
In particolare la ricorrente ha eccepito l'insussistenza dei fatti addebitati e la genericità della contestazione disciplinare, nonchè l' irritualità e sproporzione dell'addebito della multa amministrativa .
Ha esposto quanto segue. - Di essere stata assunta da in data 24 luglio 2019 con contratto CP_1 sottoscritto a Milano part time 12,5 ore settimanali per lavorare presso le mense ATM di Milano in qualità di operaio 1° livello CCNL Multiservizi e addetta alla sanificazione (doc. 1))
- Di essere stata successivamente promossa nel 2° livello CCNL
Multiservizi.
- Di essere nel turno della mattina (dalle 10.30 alle 13.30/13.40) addetta alla mensa ATM di San Donato e nel turno della sera (dalle 18.00 alle
20/20.15) alla mensa della Polizia stradale Milano Ovest a Cantalupa
(Famagosta).
- Con lettera datata 13/10/23 l'azienda le ha contestato quanto segue (doc.
2):
“Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 7 legge 20 maggio 1970, n.° 300, nonché della regolamentazione disciplinare collettiva ed aziendale, Le contestiamo quanto segue:
La Direzione Aziendale ha ricevuto il verbale di ispezione del 4 ottobre
2023 effettuato dal SIAN di Milano presso l' e da Parte_2 quanto comunicato alcune inadempienze riscontrate sarebbero addebitabili a Suoi comportamenti disciplinarmente censurabili in violazione delle disposizioni ricevute e dei compiti affidati e in aperta violazione delle prescrizioni previste dal piano di autocontrollo alimentare HACCP.
Nello specifico risulterebbe che LL, pur se regolarmente formata sulle norme afferenti la sicurezza alimentare non avrebbe rispettato le procedure previste, considerato che avrebbe impostato l'armadio termico a 50°C e, durante l'ispezione, avrebbe dichiarato di avere abbassato la temperatura portandola a +50°C perché i pasti erano troppo caldi, con conseguente non conformità rilevata dagli Ispettori.
Alla luce di quanto innanzi, Le si contesta di aver posto in essere una condotta gravemente negligente in violazione delle disposizioni ricevute
Pag. 2 di 8 e dei compiti affidati in violazione delle prescrizioni previste dal piano di autocontrollo alimentare HACCP.
Tale Sua condotta risulta in violazione dei doveri previsti dall'art. 2104 del Codice Civile e dal CCNL Multiservizi, a Lei applicato, in materia di doveri del personale.
La sua condotta negligente e violativa delle disposizioni Aziendali ricevute, è altresì gravemente lesiva dell'immagine aziendale, nonché causativa di eventuale danno patrimoniale per la società CP_1 stante la possibile applicazione di penale con relativa sanzione pecuniaria di carattere amministrativo che ci riserviamo di addebitarle.
Ciò premesso, prima di valutare disciplinarmente quanto sopra, attendiamo Sue giustificazioni a discolpa che vorrà presentare entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente riservandoci, all'esito dell'iter disciplinare, di applicare nei Suoi confronti i provvedimenti disciplinari idonei stante quanto previsto dal CCNL. La informiamo, altresì, che all'atto della presentazione delle giustificazioni sarà Sua facoltà farsi assistere secondo le modalità previste dall'art. 7, L.
300/1970.
Distinti saluti.”
-di aver reso le proprie giustificazioni in data 20/12/23, assistita dal funzionario della O.S. cui è associata (doc. 4). In particolare nel verbale di audizione ha negato di aver “impostato l'armadio termico a 50°C” e ha invece precisato
“di aver in effetti abbassato la temperatura dell'armadio termico, mentre era in corso l'ispezione del SIAN del 4 ottobre 2023, per poterlo aprire in sicurezza in quanto in tale momento non avevo disponibilità dei guanti da forno”
- Con lettera datata 20/12/23 l'azienda ha comminato la sanzione disciplinare di 1 ora di multa oltre all'addebito della sanzione pecuniaria di € 2.015,00 (doc. 5):
Pag. 3 di 8 “In relazione al procedimento disciplinare in corso prot. 1542 del 13 ottobre 2023 il cui contenuto si da qui integralmente per trascritto, inviato con raccomandata a/r resa al mittente per compiuta giacenza in data 11 dicembre 2023, preso atto delle giustificazioni rese in data 20 dicembre 2023 con l'assistenza della , siamo a Controparte_2 comunicarLe che si è ritenuto necessario applicare nei Suoi confronti la sanzione disciplinare della multa pari a 1 ora di normale retribuzione così come disciplinato dal CCNL di settore.
È d'uopo rammentare che la Sua condotta, contraria ai canoni di correttezza e diligenza e arbitraria, avendo manipolato erroneamente la temperatura dell'armadio termico così come rilevato dagli Ispettori del SS I AN e come peraltro da Lei stesso ammesso, costituisce inadempienza in violazione delle disposizioni ricevute e dei compiti affidati, in violazione altresì delle più elementari norme sulla sicurezza alimentare e di quanto previsto dall'art. 2104 del Codice Civile e dal
CCNL Multiservizi , a Lei applicato, in materia di doveri del lavoratore.
Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate:
1) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o l'inefficacia della sanzione disciplinare comminata con lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto, revocarla e/o annullarla, condannando in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, a restituire l'importo di € 7,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'addebito alla ricorrente della
“multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per
l'effetto, revocarlo e/o annullarlo, condannando in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore, a restituire le somme trattenute a tale titolo in busta paga, anche successivamente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
Pag. 4 di 8 3) In ogni caso con sentenza esecutiva e con vittoria di spese e onorari, maggiorazione ex art. 4, comma 1bis DM 55/2014 (collegamenti ipertestuali), spese generali 15% e accessori di legge, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Con memoria in data 14 ottobre 2024 si è costituita in giudizio la società convenuta, ribadendo la legittimità del proprio operato e della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente, nonché della multa erogata alla stessa, ha concluso, pertanto, per il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, trattandosi di causa documentale, ha invitato le parti alla discussione all'udienza del 15 Aprile
2025, all'esito della quale ha deciso la causa come da dispositivo in calce riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
La ricorrente in primo luogo ha eccepito l'insussistenza dei fatti contestati.
Tale eccezione risulta fondata.
I fatti così come contestati, non sussistono.
La società datrice di lavoro, infatti, ha contestato la ricorrente di non aver rispettato le procedure previste, considerato che avrebbe impostato l'armadio termico a 50°C e, durante l'ispezione, avrebbe dichiarato di avere abbassato la temperatura portandola a +50.
Già dalla lettera della contestazione si rileva la contraddittorietà di quanto affermato, poiché da una parte si dice che l'armadio termico era impostato alla temperatura di 50 ° e dall'altra si afferma che era stato successivamente abbassato a 50 °.
Vi è un'intrinseca contraddizione in quanto contestato.
Pag. 5 di 8 La società datrice di lavoro, inoltre, ha affermato che la ricorrente avrebbe riconosciuto l'addebito e l'inosservanza delle procedure.
Anche tale affermazione risulta non veritiera ed è contraddetta dalle stesse risultanze documentali.
La ricorrente ha reso le proprie giustificazioni in data 20/12/23, assistita dal funzionario della O.S. cui è associata (doc. 4). In particolare nel verbale di audizione la ricorrente ha negato di aver “impostato l'armadio termico a 50°C”
e ha invece precisato “di aver in effetti abbassato la temperatura dell'armadio termico, mentre era in corso l'ispezione del SIAN del 4 ottobre 2023, per poterlo aprire in sicurezza in quanto in tale momento non avevo disponibilità dei guanti da forno”.
Da quanto sopra emerge la totale irrilevanza a fine disciplinare del comportamento tenuto
La società datrice di lavoro, dunque, con una contestazione generica ha addebitato alla lavoratrice di aver violato le procedure previste , ma non ha neppure specificato in che cosa sarebbe consistita questa violazione, né tantomeno lo ha dimostrato.
Quanto poi all'addebito della sanzione pecuniaria di € 2.015,00 (doc. 5), pur chiarito e fermo restando che non sussiste alcuna infrazione disciplinare, solo per completezza di ragionamento, si osserva quanto segue.
L'“Articolo 46 del CCNL applicato prevede:
L'inosservanza, da parte del lavoratore, delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, secondo la gravità della infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
Pag. 6 di 8 c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48.”
L'unica sanzione ammissibile, pertanto, per un fatto disciplinarmente rilevante
è eventualmente una di quelle previste dal CCNL e sopra descritte.
Nessun'altra sanzione è consentita, tantomeno l'applicazione della multa amministrativa.
La decisione di consistente nell'addebitare alla lavoratrice la sanzione CP_1 amministrativa comminata all'Azienda è del tutto illegittima, non prevista né dalla legge, né dal contratto collettivo.
Del tutto illegittima quindi la trattenuta delle somme a tale titolo operata dalla datrice di lavoro che deve essere condannata alla restituzione delle stesse in favore della lavoratrice.
Senza peraltro considerare che la società resistente ha comminato alla ricorrente due sanzioni per lo stesso fatto contestato:
- la sanzione disciplinare di 1 ora di multa (€ 7,73) oltre
- all'addebito della sanzione amministrativa pecuniaria di € 2.015,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento.
Si accerta e dichiara l' illegittima della sanzione disciplinare comminata con lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto si condanna a restituire CP_1
l'importo di € 7,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Si accerta e dichiara l'illegittimità dell'addebito alla ricorrente della “multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto, condanna a restituire alla lavoratrice le somme trattenute a tale CP_1
Pag. 7 di 8 titolo in busta paga, anche successivamente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014.
P.Q.M.
accerta e dichiara l'illegittimità della sanzione disciplinare comminata con lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto condanna a restituire CP_1
l'importo di € 7,73 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
accerta e dichiara l'illegittimità dell'addebito alla ricorrente della “multa amministrativa” di € 2.015,00 di cui alla lettera datata 20/12/23 e, per l'effetto condanna a restituire alla lavoratrice le somme trattenute a tale CP_1 titolo in busta paga, anche successivamente al deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore della CP_1 ricorrente che liquida in euro 2.950,00 oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
15/04/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
Pag. 8 di 8