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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2511/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Agozzino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_2 la sig.ra in Verolanuova (BS) in data 04.01.1964 e trascritto presso gli Uffici dello Parte_1 stato civile dello stesso comune di Verolanuova (anno 1964, n° 1 parte II° Serie A), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile competente.
b. Dichiarare che i ricorrenti nulla dovranno l'un l'altro a titolo di mantenimento
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 6 luglio 2004 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Nessuna condizione accessoria va assunta, avendo le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da e in Parte_1 Parte_2
Verolanuova in data 04.01.1964 (atto n. 1, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Verolanuova);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Verolanuova, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Gaggiotti Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Agozzino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI CONGIUNTE
a. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il sig. e Parte_2 la sig.ra in Verolanuova (BS) in data 04.01.1964 e trascritto presso gli Uffici dello Parte_1 stato civile dello stesso comune di Verolanuova (anno 1964, n° 1 parte II° Serie A), mandando la
Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile competente.
b. Dichiarare che i ricorrenti nulla dovranno l'un l'altro a titolo di mantenimento
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 6 luglio 2004 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Nessuna condizione accessoria va assunta, avendo le parti dichiarato di essere economicamente autosufficienti.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili contratto da e in Parte_1 Parte_2
Verolanuova in data 04.01.1964 (atto n. 1, Parte II, Serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune di Verolanuova);
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Verolanuova, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15.05.2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti