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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/04/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza dell'08.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 5194/2017
TRA nato a [...] il [...]Cod. fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Messina, Via Santa Maria del Selciato 4, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'avv. Filippo Alessi
Ricorrente
CONTRO con sede in IN Via Mario e CO OL p. Controparte_1
iva , nella persona del liquidatore dott. , elettivamente P.IVA_1 Controparte_2 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giacomo Falcone in Reggio Calabria Via Arghillà 62
Villa San Giuseppe che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 16/11/2017 il sig. adiva questo tribunale per sentir condannare l' al riconoscimento del CP_3 Parte_2 parametro 210, corrispondente alle mansioni effettivamente disimpegnate nell'azienda e al pagamento delle relative differenze retributive dovute in forza delle mansioni superiori ricoperte sin dal 2012. Cont Premetteva il ricorrente di essere stato assunto dall' nell'anno 2001 con la iniziale qualifica di macchinista, parametro 165 settore funivia.
Con provvedimento in data 16 maggio 2009, protocollo 315/2009, il Direttore di Esercizio Cont dell' comunicava al ricorrente il conseguimento della idoneità tecnica allo svolgimento delle mansioni di “Capo Servizio” in esito alle prove effettuate in data 07-19/02/2009. Nel mese di settembre dell'anno 2012 il Capo Servizio signor veniva posto in Pt_3
quiescenza e il suo posto veniva ricoperto in via definitiva dal ricorrente, già abilitato alle medesime funzioni.
A seguito delle mansioni ricoperte il reiterava la richiesta di inquadramento nel CP_3
parametro superiore senza che tuttavia tale istanza venisse accolta.
Rappresentava altresì che, come da relazione tecnica del 19/6/2015, veniva riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori a decorrere dal settembre del 2012 a seguito della vacanza del posto in organico.
Risultate vane le istanze di riconoscimento delle effettive mansioni svolte il ricorrente adiva le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio l'azienda resistente contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
Eccepiva preliminarmente la prescrizione delle pretese vantate dal e, comunque, CP_3
l'infondatezza in fatto e diritto delle avverse domande.
Ammessa ed espletata la prova per testi articolata dalle parti e disposta CTU contabile, la causa veniva rimessa all'odierna udienza di discussione per essere decisa previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande di parte ricorrente.
Il chiede il riconoscimento del parametro 210 di cui al CCNL di categoria e le relative CP_3
differenze retributive.
Dalle deposizioni testimoniali acquisite risulta pacifico che il ricorrente sia stato adibito dai suoi superiori gerarchici allo svolgimento delle mansioni di capo servizio parametro 210 in ragione della messa in quiescenza del precedente incaricato sig. Pt_3
L'assegnazione alla mansione superiore risulta documentalmente anche dalle due relazioni tecniche depositate in atti (prot. 127 del 14/01/2015 e prot. 2465 del 19/6/2015) dalle quali emerge che il ricorrente era stato assegnato al ruolo di Capo Servizio (per il quale aveva conseguito l'abilitazione già nel 2009) a seguito della messa in quiescenza del precedente incaricato sig. Pt_3
Secondo una recentissima pronuncia della Suprema Corte, – Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art.
2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d.
n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore. (Cass., sezione lavoro, Sentenza n. 24830 depositata il 16 settembre 2024)
Pertanto, sussistono i presupposti di fatto e di diritto affinché il ricorrente possa essere formalmente inquadrato nel parametro 210 ininterrottamente ricoperto dal 2012.
Al superiore riconoscimento consegue pacificamente il diritto alla percezione delle relative differenze retributive per il conteggio delle quali è stata disposta consulenza contabile i cui esiti si condividono in quanto congrui ed esenti da vizi.
3. Eccezioni di parte resistente nel costituirsi in giudizio eccepisce l'intervenuta prescrizione delle pretese Controparte_4
economiche avanzate dal ricorrente assumendo che le stesse sarebbero soggette al termine di prescrizione di un anno di cui all'art. 2955 C.C. o, al più, al termine di prescrizione di tre anni di cui al successivo art. 2956 C.C..
L'assunto è infondato.
Per costante giurisprudenza le differenze retributive dei lavoratori dipendenti soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 C.C. (cfr. Tribunale , Milano , sez. lav.
, 06/12/2019 - L'azione promossa dal lavoratore subordinato, avente ad oggetto il riconoscimento di un inquadramento superiore, si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all' art. 2946 c.c. , mentre l'azione volta ad ottenere le differenze retributive conseguenti al riconoscimento del superiore inquadramento è soggetta a prescrizione nel termine quinquennale previsto dall' art. 2948 c.c. , quest'ultimo decorrente anche quando il diritto a tali differenze venga fatto valere contemporaneamente al diritto all'attribuzione della qualifica superiore, soggetto al termine prescrizionale più ampio.)
Nel caso di specie, pertanto, nessuna prescrizione è maturata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio
5149/2017, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Riconosce e dichiara il diritto del ricorrente all'inquadramento a decorrere dal settembre 2012 nella qualifica di Capo Servizio parametro 210; Cont 2) Per l'effetto, condanna l' di IN ad inquadrare nella qualifica di Parte_4
Capo Servizio parametro 210 a decorrere dal settembre 2012;
3) Condanna l' al pagamento delle differenze retributive dovute quantificate in Parte_2
€ 35.490,38;
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente Parte_2 quantificate, in € 9.257,00 oltre spese generali, cpa, iva come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Messina il 09.4.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando