TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 18/03/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 54 /2024 del Ruolo Generale
Tra
EL ZA EL DI e AN KI con l'Avv. PARENTI PAOLO
Parte attrice
E
COMUNE DI ARDEA con l'Avv. MEZZENA LAURA WANDA LINDA MARIA
Parte convenuta
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
Parte convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori El DI El AL e AN
AN citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi il Comune di Ardea e
Agenzia delle Entrate Riscossione per ivi sentir, previa concessione della sospensione della esecutività del titolo, dichiarare la prescrizione del diritto all'indennità di occupazione del Comune di Ardea anteriormente alla data del
3.11.2018, dichiarare la nullità delle cartelle di pagamento n.
13520230003199908000 e n. 13520230003199908001 emesse da ADER
Prov. Lodi su incarico del Comune di Ardea, nonchè del ruolo esecutivo n.
2023/002259 per entrate patrimoniali degli anni 2016, 2017, 2018 2019, 2020
e 2021. In subordine chiedeva la riduzione dell'importo richiesto in euro
9.709,74.
Si costituiva in giudizio parte convenuta Comune di Ardea chiedendo il rigetto delle domande attoree e, preliminarmente, rilevando il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Tributario.
Rimaneva contumace Agenzia delle Entrate Riscossione.
Senza necessità di istruttoria alcuna, depositate le memorie istruttorie, il giudice fissava udienza ex art. 189 cpc. Venivano precisate le conclusioni come di seguito:
Conclusioni per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE Sospendersi, sussistendone i gravi motivi per quanto sopra esposto, l'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c.. Dichiararsi la prescrizione del diritto di controparte per indennità di occupazione senza titolo anteriormente alla data del 03/11/2018, o la diversa data che verrà ritenuta, per i motivi esposti nel presente atto. NEL MERITO In via principale, accertarsi e dichiararsi la nullità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia e, comunque, annullarsi, per tutti i motivi esposti nel presente atto, le cartelle di pagamento n. 135 2023 00031999 08 000 e n. 135 2023 00031999 08 001 emesse dall'AGENZIA DELLE ENTRATE- RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROV. DI LODI su incarico del COMUNE DI ARDEA, nonché il ruolo esecutivo n. 2023/002259 per Entrate patrimoniali degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, con contestuale sgravio degli importi per imposte, interessi, sanzioni e diritti in esso contenuti, mandando assolti gli opponenti da ogni pretesa creditoria da parte dell'Ente Comunale opposto. In subordine, previa dichiarazione di nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e/o annullamento cartella di pagamento n. 135 2023 00031999 08 000 e n. 135 2023 00031999 08 001 e del ruolo esecutivo n. 2023/002259 per i motivi esposti nel presente atto, ridursi l'indennità di occupazione sino all'importo che risulterà dovuto e provato in giudizio e, comunque, sino ad importo non superiore alla cifra oggetto di sollecito stragiudiziale di euro 9.709,74. Con condanna di spese e compensi del giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere probatorio a carico di controparte, si insiste nell'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di memoria n. 2 da aversi qui richiamate.
Conclusioni per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, così giudicare: In via pregiudiziale: accertata e dichiarata la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario per i motivi esposti nella comparsa di costituzione, per l'effetto dichiarare la carenza di giurisdizione del Tribunale di Lodi, con ogni conseguente e più opportuno provvedimento in merito alla remissione degli atti al Giudice tributario;
In via preliminare:
- respingere l'istanza di sospensione in quanto l'opposizione risulta infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti negli atti di causa;
Nel merito in via principale:
-rigettare l'opposizione e confermare le cartelle di pagamento n. 135 2023 00031999 08 000 e n. 135 2023 00031999 08 001 emesse dall'AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE – PROV. DI LODI su incarico del COMUNE DI ARDEA, nonché il ruolo esecutivo n. 2023/002259 per Entrate patrimoniali degli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, rideterminando il dovuto con detrazione della somma di € 1.570,95.= relativa al periodo che va dal 05 agosto 2020 al 31 dicembre 2021 ed imputata per errore. SI rinnova la contestazione delle prove testimoniali e l'esibizione richieste da parte avversa come esposto nella memoria ex art 171 ter n.3 cpc In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi di causa, oltre oneri di Legge. con ogni più ampia riserva di argomentare dedurre e produrre nel corso del giudizio.
Trattasi di impugnazione di n. 2 cartelle di pagamento emesse da Agenzia delle
Entrate Riscossione su incarico del Comune di Ardea per la riscossione dell'indennità di occupazione relativa ad un immobile sito in Ardea, Via Ancona
n. 44.
Il Comune convenuto preliminarmente eccepisce il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore della giurisdizione del Giudice Tributario in quanto trattasi di impugnazione di cartelle di pagamento per le quali non sarebbe ancora iniziata la procedura esecutiva. Secondo parte opposta tutti gli atti provenienti da Agenzia delle Entrate Riscossione in data anteriore all'inizio dell'esecuzione devono essere impugnati avanti alla autorità giudiziaria tributaria, mentre dal pignoramento in avanti la giurisdizione è quella del
Giudice Ordinario.
Gli attori rilevano, sul punto, che il credito fatto valere dal Comune di Ardea
non ha natura tributaria, ma attiene a rapporti privatistici dell'Ente Pubblico con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario e non già di quello Tributario.
Il Tribunale richiama la decisione della Corte di Cassazione, a sezioni unite,
che ha stabilito che, per individuare se una controversia avente a oggetto un'opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico in cui l'intimazione di pagamento sia contenuta in una cartella esattoriale appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario o del giudice tributario, non si debba guardare allo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma alla natura del credito fatto valere e in particolare, ai fini del riparto della giurisdizione, occorre verificare se scaturisca da una pretesa impositiva della Pa o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico (ordinanza 11290/2021).
Alla luce di tale interpretazione il Tribunale rileva che l'indennità di occupazione senza titolo non ha natura tributaria, e, come sancito dalla Corte di Cassazione
a sezioni unite, la relativa richiesta attiene ad un rapporto di carattere privatistico tra la P.A. e il privato avente ad oggetto la proprietà dell'immobile,
con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario per la conoscenza delle controversie relative a tale rapporto (Cass. 11988/2017).
Gli attori hanno eccepito, nei propri atti, il fatto che le cartelle di pagamento sarebbero state emesse in mancanza di titolo esecutivo.
Il Tribunale, chiamato ad effettuare tale verifica, ha rilevato che, le cartelle di pagamento non sono supportate da idoneo titolo esecutivo.
A tal fine la Corte di Cassazione, sezione terza si è recentemente pronunciata,
con sentenza 7188 del 4.3.2022, affermando che “gli enti locali non possono
riscuotere il canone di occupazione di aree pubbliche e l'indennità di
occupazione abusiva direttamente a mezzo ruolo perchè manca il titolo
esecutivo”.
Per la Suprema Corte le somme dovute per l'occupazione di suolo pubblico –
come nel caso trattato dalla Corte - non hanno la natura pubblicistica del tributo in quanto il rapporto concessorio esplica effetti privatistici perché la natura pubblica del suolo occupato non incide sulla qualificazione del rapporto instaurato. Lo stesso principio vale per l'indennità da abusiva occupazione, come nel caso che ci occupa, che, addirittura, attiene all'occupazione non già di suolo pubblico, bensì di un immobile adibito ad uso abitazione, seppur di proprietà di un Ente pubblico;
non è sufficiente la sola cartella di pagamento non preceduta dalla notifica di idoneo titolo.
Il diritto dell'amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo è subordinato, per l'indennità di occupazione, stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di carattere privatistico, al conseguimento da parte del Comune di un titolo esecutivo secondo le ordinarie procedure dii realizzazione del credito tra privati.
Alla luce di quanto sopra la domanda di nullità delle cartelle di pagamento e del relativo ruolo per mancanza di titolo esecutivo formulata dagli attori merita accoglimento.
Le ulteriori domande formulate dalle parti rimangono assorbite dalla decisione in merito alla carenza di titolo.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accerta e dichiara la nullità delle cartelle di pagamento esecutivo n. 2023/002259;
- condanna il Comune di Ardea, in persona del Sindaco, al pagamento in favore dei signori El DI El AL e AN AN delle spese di lite che si quantificano complessivamente e forfettariamente in € 2.000,00 per competenze, oltre R.F.
15%, cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 18 marzo 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
13520230003199908000 e n. 13520230003199908001 nonchè del ruolo