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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 15/10/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 88/2025 RGL
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel 2 Dott. Eugenio Scopelliti
Consigliere 3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 14.10.2025)
e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento vertente
TRA
Parte 1 C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Panella
- appellante -
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 - P.IVA Controparte_1
P.IVA 2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo
- appellato
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 ai sensi dell'art 445 bis 6° comma c.p.c, Pt 1
contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento di ATPO, introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento negato in via amministrativa, chiedendo, previo nomina di nuovo CTU, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitari legittimanti la richiesta del beneficio invocato.
CP che deduceva l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 della Resistendo l'
legge 18/80 e dell'handicap grave, il primo giudice rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza ha interposto appello Pt 1 insistendo nell' originaria domanda,
previo | rinnovo della c.t.u.
CP rilevando in via preliminare l'inammissibilità dell' appello. Si è costituito l'
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine assegnato, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile: le sentenze pronunciate in esito a opposizione ad accertamento tecnico preventivo sono inappellabili ai sensi dell'art. 445 bis ultimo comma c.p.c. come indicato dalla norma e sancito da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12332/15;
3670/19).
Il gravame cui può essere assoggettata la sentenza resa dal Tribunale all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, per espressa previsione legislativa, non è
l'appello, ma il ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza espressamente dichiarata non appellabile
Nulla sulle spese in presenza di esenzione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11 ottobre 2021 da Parte 1
СР contro e avverso la sentenza n. 94/2025 del Tribunale di Reggio Calabria - Sez. lav emessa il 20.1.2025:
- Dichiara inammissibile l'appello.
-Dichiara irripetibili le spese di lite.
Ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Consigliere rel 2 Dott. Eugenio Scopelliti
Consigliere 3 Dott.ssa Maria Antonietta Naso
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (scadenza note 14.10.2025)
e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento vertente
TRA
Parte 1 C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio
Panella
- appellante -
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 - P.IVA Controparte_1
P.IVA 2 ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo
- appellato
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 31.7.2024 ai sensi dell'art 445 bis 6° comma c.p.c, Pt 1
contestava le conclusioni del CTU rese nell'ambito del procedimento di ATPO, introdotto per l'accertamento della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento negato in via amministrativa, chiedendo, previo nomina di nuovo CTU, di accertare la sussistenza delle condizioni sanitari legittimanti la richiesta del beneficio invocato.
CP che deduceva l'insussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 1 della Resistendo l'
legge 18/80 e dell'handicap grave, il primo giudice rigettava l'opposizione.
Avverso la sentenza ha interposto appello Pt 1 insistendo nell' originaria domanda,
previo | rinnovo della c.t.u.
CP rilevando in via preliminare l'inammissibilità dell' appello. Si è costituito l'
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Nel termine assegnato, le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile: le sentenze pronunciate in esito a opposizione ad accertamento tecnico preventivo sono inappellabili ai sensi dell'art. 445 bis ultimo comma c.p.c. come indicato dalla norma e sancito da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12332/15;
3670/19).
Il gravame cui può essere assoggettata la sentenza resa dal Tribunale all'esito del procedimento ex art. 445 bis c.p.c., comma 6, per espressa previsione legislativa, non è
l'appello, ma il ricorso per cassazione, trattandosi di sentenza espressamente dichiarata non appellabile
Nulla sulle spese in presenza di esenzione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 11 ottobre 2021 da Parte 1
СР contro e avverso la sentenza n. 94/2025 del Tribunale di Reggio Calabria - Sez. lav emessa il 20.1.2025:
- Dichiara inammissibile l'appello.
-Dichiara irripetibili le spese di lite.
Ricorrono le condizioni per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 15.10.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott.ssa Marialuisa Crucitti)