Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 3419/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
30/12/1982,
(C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._2
TIRRENI il 24/2/1959
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
15/11/1959 elettivamente domiciliati in CORSO MATTEOTTI N. 70 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. MAIORINO GAETANO (C.F. ), C.F._4 che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E con sede in MA alla Via M. Carucci n.131 (già Via del Controparte_1
Tritone n. 181) capitale sociale Euro 20.000.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di MA , R.E.A. di MA n.30794, P.IVA_1 partita IVA società autorizzata all'esercizio dell'attività finanzia-ria ai P.IVA_2 sensi dell'art.106 D.Lgs. n.385/93 iscritta al n. 32447 dell'Elenco Generale degli Intermediari Finanziari, nonché nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. , in persona del suo procuratore alle liti, Avv. , giusta poteri conferiti Controparte_2 con procura in autentica ricevuta dal Notaio di MA in data 27/01/2015, Per_1 rep. n. 40950 e rog. n. 13164, quale procuratore del Banco di Napoli S.p.A. con sede in Napoli, Via Toledo n.177, capitale sociale euro 1.000.000.000,00 interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese di Napoli al n. di codice fiscale P.IVA_3
e partita IVA , R.E.A. 697407, iscritto all'Albo delle Banche al n. 5555, facente parte del gruppo Bancario , iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, Banca Controparte_3 aderente al Fon-do Interbancario di Tutela dei Depositi, con azionista unico e direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A, in virtù di procura rilasciata il 24 novembre 2008 e autenticata in data 25 novembre 2008 , dal Notaio Per_2 Pt_4 di Napoli, repertorio n. 52343, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Iorio (nato a [...] il [...] cod. fisc. ), del foro di Salerno, in virtù CodiceFiscale_5 procura alle liti in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento ed elettivamente
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 14/11/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/05/2016, Parte_1
e proponevano opposizione avverso il Parte_2 Parte_3 decreto Ingiuntivo n. 343/2016 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore e notificato il 13/04/2016, con cui veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della
, della somma di € 63.006,56, oltre interessi e spese, in forza Controparte_1 di un contratto di finanziamento stipulato in data 24/07/2007. Parte opponente eccepiva: la mancanza di procura ad agire quale mandataria del Banco di Napoli, dal momento che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto in data 24/07/2007 con la Intesa Sanpaolo S.p.A. ed agli atti mancherebbe la prova del conferimento di ramo di azienda da Intesa Sanpaolo SpA a Banco di Napoli SpA e la procura in forza della quale opererebbe come procuratore di Banco Controparte_1 di Napoli SpA: la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto ed inesistenza del credito;
l'applicazione di interessi di mora, che non sarebbero dovuti;
la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la mancanza della prova scritta del credito azionato essendo la certificazione ex art. 50 D. Lgs n. 385/93 inidonea a provare il credito, né sussisterebbe prova documentale del contratto, dal momento che il contratto di finanziamento sarebbe stato sottoscritto solo dal cliente e parte opponente non ne avrebbe ricevuto copia sottoscritta dal funzionario, con conseguente nullità per difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB;
l'invalidità per assenza dell'obbligo informativo, non avendo la banca adeguatamente informato la parte mutuataria del rischio del contratto;
l'illegittimità del c.d. “ammortamento alla francese”, con conseguente illegittimità del contratto stesso e rideterminazione degli interessi al tasso legale;
l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato, avendo la CP_4 indicato un indicatore sintetico di costo del 7,478%, che non risponderebbe al vero, perché non avrebbe considerato il costo dell'assicurazione, per cui sarebbe stato applicato un tasso effettivo diverso da quello convenuto;
il superamento del tasso soglia di riferimento, per la previsione di una commissione di estinzione anticipata, con conseguente “usura originaria”, per effetto della quale gli interessi non sarebbero affatto dovuti e, quindi, il debito dovrebbe essere costituito dalle sole quote di capitale;
la violazione dei principi di correttezza, buona fede contrattuale e trasparenza, stante l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari. Gli opponenti, dunque, concludevano: "In via preliminare.
1.Dichiarare l'inefficacia, nullità,
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 inammissibilità del decreto opposto;
2. Dichiarare la carenza di legittimazione per difetto di procura della In via principale e nel merito.
3. Revocare o, comunque, di-chiarare nullo Controparte_1 il decreto ingiuntivo opposto n. 343/2016 depositato dal Tribunale di Nocera Inferiore, per mancanza di prova scritta ex art. 634 c.p.c. o perché comunque infondato in fatto e in diritto, o per ogni altro motivo come indicato nel presente atto.
4. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento n. 60233335 per le ragioni esposte nella presente trattazione;
5. Accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato , per l'illegittima applicazione dei tassi di interessi corrispettivi e moratori, nonché per la penale in caso di estinzione anticipata e per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto. In via subordinata.
6. Nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare che gli odier-ni attori siano tenuti a corrispondere alla convenuta opposta la minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche all'esito dell'eventuale espletanda CTU. In ogni caso con vittoria di spese, competenze e onorari…” Si costituiva, in data 14/9/2016, l' che eccepiva, in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità dell'opposizione per non avere gli opponenti preventivamente esperito il tentativo di mediazione previsto dalla Legge 09.08.2013 n. 98, di conversione con modifiche del D.L. n. 69/2013, trattandosi di contratti bancari per i quali, vi è l'obbligatorietà della mediazione. Né risultava inoltrato reclamo agli organi preposti dell'Istituto Bancario né, tantomeno, incardinato un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario così come previsto dalla legislazione vigente per i provvedimenti alternativi di mediazione soprattutto in riferimento ai contratti bancari. Con riguardo all'eccezione di mancanza di procura ne evidenziava l'infondatezza sulla base della documentazione in atti. Eccepiva poi la regolare stipula del contratto di mutuo su richiesta di Parte_1 qualificatosi imprenditore, al quale la Banca Intesa Sanpaolo concedeva in prestito la somma di € 52.250,00 alla parte mutuataria, che accettava. Le condizioni economiche venivano accettate dagli opponenti e dagli stessi espressamente firmate, come da contratto in atti.
Con riguardo alla prova del credito, precisava di aver prodotto il certificato di saldaconto di cui all'art. 50 del T.U.B., evidenziando che la pretesa creditoria risultava fondata sull'esposizione debitoria afferente detto contratto di finanziamento, con pedissequo piano di ammortamento con la esatta quantificazione delle quote interessi, capitale e del tasso praticato. Eccepiva, poi, che, a pag. 6 del contratto di finanziamento, i coobbligati dichiaravano espressamente di aver ricevuto sia l'informativa precontrattuale che la copia del documento contrattuale e sottoscrivevano, consegnando tra l'altro anche le copie dei propri documenti di riconoscimento. Eccepiva altresì l'infondatezza delle contestazioni relative al metodo di ammortamento alla francese, nonché l'applicazione di tassi che non avevano mai superato la misura convenuta con il contratto di mutuo e risultavano perfettamente allineati ai parametri di cui alla L. n. 108/96. Evidenziava poi il rispetto dei principi della correttezza e buona fede. Concludeva dunque chiedendo: A.In via preliminare e pregiudiziale A. Previo rigetto delle
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 avverse eccezioni e domande, concedere, ai sensi e per gli effet-ti di cui all'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, sussistendone tutti presupposti di legge e non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione, ovvero, in via gradata, concedersi l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme , che dalla prospettazione avversa appaiono non contestate, per € 58.554,58); B. In via principale e nel merito Reietta ogni altra avversa eccezione e domanda, dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'improponibilità della proposta opposizione, nonché la totale infondatezza in fatto ed in diritto delle stesse, con la conseguente conferma integrale dell'opposto de-creto. Rigettare, comunque, l'opposizione e tutte le domande ex adverso spiegate, per-ché temerarie ed infondate in fatto ed in diritto, con le conseguenti statuizioni di Legge. Con vittoria delle spese e compenso ex D.M. n. 55/2014 del presente giudizio, spese generali e successive di Legge. C. In via subordinata Reietta ogni avversa eccezione e domanda, accertare l'esistenza dell'obbligazione degli opponenti e, quindi, condannare gli opponenti al pagamento, in solido tra loro ed in favore della ricorrente-opposta, per la causale e titolo giuridico di cui in narrativa, la complessiva somma di € 63.006,56, oltre agli interessi di mora al tasso contrattualmente previsto
- (dietimo : 12,64) successivi e sino all'effettivo soddisfo, e comunque nel rispetto dei limiti sanciti dalla Legge n.108/96, e della successiva evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia;
ovvero condannare gli opponenti, sempre in solido tra loro o nella diversa misura ritenuto di Giustizia, al pagamento, in favore della creditrice-opposta, delle diverse somme, maggiori o minori, che dovessero risultare in corso di giudizio, per le causali e titoli giuridici per cui è lite o a qualsiasi altro titolo o causale, anche di arricchimento senza causa, così come saranno accertate in corso di causa e ritenute di Giustizia, oltre agli interessi al tasso dovuto dalla data di maturazione dei crediti sino all'effettivo soddisfo;
D. Condannare, conseguentemente, ed in ogni caso, gli opponenti, in solido tra loro, alle spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio. E. Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di Giustizia a tutela di ogni e qualsivoglia diritto dell'opposto. Istruita la causa ed espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione, non essendovi state richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà. Va altresì disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, come risulta dalla documentazione in atti. A seguito di contratto di conferimento di Ramo di CP_5 stipulato in data 29 ottobre 2008 a rogito del Notaio di Napoli rep. Persona_3
52317 e racc. 8518, Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino (denominazione, sedi e capitale sociale assunti a seguito della fusione per incorporazione del CP_6 in come da atto in data 28/12/2006 a rogito notaio dott.
[...] Controparte_7 in Torino, repertorio n. 109.563/17.118) conferiva al Banco di Napoli Persona_4
S.p.A. con sede in Napoli, con efficacia dal 10 novembre 2008 , il Ramo di
[...]
operante nelle aree Calabro Lucana, Campania, Puglia, Napoli e Controparte_8
Provincia e le relative attività e passività connesse all'attività bancaria e finanziaria. Con procura rilasciata il 24 novembre 2008 e autenticata in data 25 novembre 2008 , dal Notaio di Napoli, repertorio n. 52343, il Banco di Napoli SpA Persona_3 conferiva procura generale alla con sede in MA alla Via Controparte_1
M. Carucci n.131, per “rappresentarla in tutti gli atti sostanziali, giudiziali e stragiudiziali, aventi
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 ad oggetto ogni posizione di credito ed ogni rapporto giuridico, attivo e passivo, di cui la mandante risulti titolare o in relazione ai quali sia, a qualsiasi titolo legittimata ….” ; giusta poteri conferiti con procura in autentica ricevuta dal Notaio di MA in data 27/01/2015, Per_1 rep. n. 40950 e rog. n. 13164 (cfr. doc.6), l'Avv. , conferiva al Controparte_2 difensore la procura alle liti in atti.
2. Sul merito. Come risulta documentalmente, in data 24/07/2007 si perfezionava tra la parte opponente e l'istituto INTESA SAN PAOLO SPA un contratto di mutuo n. 60233335, avente ad oggetto l'erogazione di un finanziamento denominato PRESTINTESA MAXI. Né rileva l'eccepita sottoscrizione da parte del solo cliente, dal momento che alla luce del principio inaugurato dalle Sezioni Unite in materia di contratti finanziari ed estensibile pacificamente anche ai contratti bancari (Sezioni Unite sentenza del 16 gennaio 2018, n. 898), il requisito della forma scritta del contratto è rispettato qualora il medesimo sia redatto per iscritto e ne venga consegnata copia al cliente. Ai fini della validità di tali contratti non è dunque necessaria la sottoscrizione da parte dell'Istituto ma è sufficiente unicamente quella del correntista e/o della parte mutuataria, posto che il consenso della Banca ben può essere desunto alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti. Nel caso di specie, poi, a pag. 6 del contratto di finanziamento i coobbligati dichiaravano espressamente di aver ricevuto sia l'informativa precontrattuale che copia del documento contrattuale e sottoscrivevano, consegnando tra l'altro anche le copie dei propri documenti di riconoscimento. Con riguardo alle condizioni contrattuali i termini essenziali di rimborso erano i seguenti: a) capitale nominale finanziato: €. 52.250,00; b) rate di ammortamento: n. 60 con n. 1 rata di preammortamento tecnico;
c) tasso d'interesse nominale: 7,25%; d) tasso di mora: 10,25% ;e) ISC FINANZIAMENTO: 7,478%; f) Costi per assicurazione facoltativa: €. 2.250,00; g) Indennità di anticipata estinzione: 1% del capitale estinto anticipatamente.
Allegato al modulo contrattuale vi era il piano di ammortamento del prestito sviluppato dall'Istituto di credito secondo le indicazioni riportate nell'accordo contrattuale. La prima rata di rimborso del piano di ammortamento scadente il 31/08/2007 risultava essere di importo differente rispetto alle ulteriori n. 59 rate in quanto comprensiva di interessi di preammortamento tecnico calcolati al tasso del 7,25% come previsto in contratto. L'importo finanziato era erogato in data 24/07/2007 sul conto corrente n. 416/87 intrattenuto da parte opponente presso l'INTESA SAN PAOLO filiale di Cava dei Tirreni (Sa); la somma effettivamente accreditata risultava essere pari ad €. 49.869,38 in quanto all'atto dell'erogazione erano trattenute le seguenti somme: €. 130,62 per imposta sostitutiva;
€ 2.250,00 per assicurazione sul credito. Risulta non contestato il mancato pagamento delle somme scadute ed impagate riferibili alle ultime n. 44 rate del prestito oltre interessi di mora. L'importo richiesto dalla era pari ad €. 63.006,56 di cui €. 45.029,02 per rate CP_4 scadute ed impagate ed €. 17.977,54 per interessi corrispettivi e di mora quantificati al
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 30/09/2013. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Il Ctu ha accertato che nel corso del rapporto non sono stati applicati interessi e commissioni difformi dalle espresse convenzioni contrattuali intercorse tra le parti e che nel corso del rapporto non sono stati applicati interessi e commissioni di entità tale da aver determinato l'applicazione di condizioni economiche eccedenti i limiti di cui alla L. 108/96. Il Ctu ha poi accertato che la ha erroneamente quantificato l'ammontare degli CP_4 interessi di mora applicando criteri di capitalizzazione dei moratori anatocistici. In ragione di quanto accertato ha rielaborato l'esatto DARE/AVERE tra le parti quantificando l'esatto ammontare del credito vantato dalla società opposta riferito alla data del 30/09/2013 come segue: importo complessivo rate scadute ed impagate: €. 45.794,61; interessi di mora su quota capitale rate scadute: €. 11.839,79; totale CREDITO ITALFONDIARIO al 30.09.2013: €. 57.634,40. Ne consegue che la società risulta essere creditrice degli opponenti CP_1 dell'importo complessivo di €. 57.634,40 riferito alla data del 30/09/2013. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. MA n. 18101/2015).
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria. Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato.
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 In parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, attrice in senso sostanziale, e vanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 condannati, in solido tra loro, al pagamento, in favore di Controparte_1 della somma di € 57.634,40, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
3. Sulle spese di lite. Con riguardo alle spese, se infatti il decreto ingiuntivo è revocato nel corso del giudizio di opposizione, le spese giudiziali vanno liquidate in base alla somma effettivamente dovuta. Sono pertanto dovute dagli opponenti le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui (Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007): "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito". Gli opponenti sono tenuto altresì, al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di opposizione, che possono essere compensate nella misura di 1/4. Vanno poste definitivamente a carico degli opponenti, le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 3419/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
, E Parte_1 Parte_2 Parte_3
, ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione; per l'effetto:
2. revoca, per le causali di cui in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 343/2016;
3.accoglie, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda principale;
per l'effetto:
4. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , della
[...] Controparte_1 somma di € 57.634,40, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo;
5. condanna , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di , delle
[...] Controparte_1 spese del procedimento monitorio che si liquidano in € 400,00 per spese ed € 1400,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 6.compensa nella misura di ¼ le spese di lite e condanna Parte_1
, , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 pagamento, in favore di , delle residue spese del presente Controparte_1 giudizio di opposizione, che si liquidano in € 10577,25 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
6. pone definitivamente a carico di Parte_1 Parte_2
, , in solido tra loro, le spese di CTU, liquidate nel
[...] Parte_3 corso del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 11/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 3419/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8