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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5287 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Udienza del 26.05.2025 nella causa n. di R.G. 14882 del 2023.
Alle ore 11.12, per l'opponente è presente l'Avv. Marcellino Simeone per delega dell'Avv. Gianluca
Porta, che conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite;
in subordine insiste per la riparametrazione nel minimo edittale della sanzione in concreto applicata. Si riporta e richiama tutti i motivi di opposizione. Alle ore 11.14, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv. Simeone si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott.
Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 14882/2023 di r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa introdotta con ricorso depositato in data 05.07.2023
[...]
, cod. fiscale nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giovanni Porzio n. 4, Isola A/7, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Porta
(Avv. Gianluca Porta)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.
24948/22/ILL.DEP./Area III Ter, emessa in data 28.04.2023 e notificata in data 08.06.2023, con cui la ha irrogato a la sanzione amministrativa di € Controparte_1 Parte_1
10.000,00, oltre € 9,50 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 527 cod. pen. (illecito depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.lgs. n. 8 del 15/01/2016).
Alla base della sanzione vi sono gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della stazione di
Napoli – Poggioreale, i quali in data 13.03.2022, alle ore 19.50, in Napoli, nei sottopassi del
Centro Direzionale, altezza isola A/1, sorpresero l' nel mentre riceveva “un atto sessuale Pt_1 orale ( ), da cittadina bulgara, completamente seminudo dei pantaloni all'interno Per_1 dell'autovettura (vedi verbale n. 57/16- 2022 del 13.03.2022).
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito: - la genericità del verbale (per mancata indicazione del tipo e della targa dell'auto e mancata identificazione della cittadina bulgara) e l'omessa valutazione dell'orario e delle caratteristiche del luogo in cui si era verificato il fatto contestato (ora tarda, luogo isolato e privo di illuminazione); - la configurabilità della
1 fattispecie colposa prevista dal terzo comma dell'art. 527 cod. pen. o di quella di atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 cod. pen. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione opposta e, in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche.
Con missiva spedita in data 07.11.2023 e pervenuta in cancelleria in data 20.11.2023, la ha inviato gli atti relativi al provvedimento opposto (verbale di accertamento e CP_1 contestazione, controdeduzioni a firma dei verbalizzanti, ordinanza ingiunzione), accompagnandoli con una memoria difensiva.
*****
§ 2. Il ricorso è fondato soltanto con riferimento al quantum.
Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso, in quanto sia il verbale di contestazione che l'ordinanza impugnata descrivono con precisione il fatto illecito alla base della sanzione. In particolare, la mancata indicazione della targa dell'auto a bordo del quale si trovava il ricorrente e la mancata indicazione delle generalità della cittadina bulgara coinvolta nel fatto non sono omissioni tali da rendere nullo il verbale per genericità, posto che nel caso in esame risulta presente quel contenuto minimo necessario, affinché il verbale medesimo possa assurgere ad atto di contestazione, contenuto consistente nella descrizione del comportamento illecito, con indicazione del tempo e del luogo in cui è stato commesso e della norma violata. Tali informazioni consentono al verbale di contestazione di raggiungere lo scopo per il quale è preordinato, ossia lo scopo di circoscrivere l'accusa morra al destinatario, mettendolo nelle condizioni di poter esercitare il suo diritto di difesa. Peraltro, gli agenti accertatori non si sono limitati a descrivere l'atto sessuale in cui erano impegnati l' e la donna in sua compagnia, ma hanno precisato Pt_1 di aver notato quanto accadeva, pur trovandosi a debita distanza dall'autovettura, posto che i vetri di quest'ultima non erano oscurati, né erano stati presi accorgimenti per impedire la visibilità di quanto stava accadendo nell'abitacolo. Inoltre, l'auto era parcheggiata sulla pubblica via, in un momento in cui transitavano altre autovetture, nelle vicinanze di un garage. Quanto poi all'espressione “completamente seminudo all'interno dell'autovettura” si tratta sicuramente di una descrizione ossimorica delle condizioni del sig. , che però non impedisce di Pt_1 comprendere che lo stesso si trovava con i pantaloni abbassati per ricevere la fellatio.
In merito alle altre difese del ricorrente, va osservato che, secondo la giurisprudenza relativa all'art. 527 cod. pen., l'illecito sussiste “anche quando la condotta è commessa all'interno di un'autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti” (cfr. Cass. pen., sez. III, 17/10/2012, n.
16456; in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 14/07/2011, n.30242; Cass. pen. 21/04/1998,
n. 6302). Inoltre, l'illecito in esame è sempre stato inteso come reato di pericolo, in quanto, per la sua configurabilità, non occorre che l'offesa al bene giuridico tutelato si verifichi in modo effettivo, essendo sufficiente la concreta possibilità che ciò accada (Cass. pen., sez VI, n. 44214 del 24/10/2012; Cass. pen., sez. III, 17/10/2012, n. 16456; Cass. pen., sez. III, n. 20279 del
2 01/04/2008).
Ebbene, il posizionamento dell'auto sulla pubblica via, la presenza di un parcheggio nelle vicinanze, l'ora in cui avvenne il fatto e la mancata adozione di precauzioni per nascondere alla vista quanto stava avvenendo nell'abitacolo, sono tutte circostanze che attestano la sussistenza del pericolo di percezione degli atti sessuali da parte di un passante occasionale.
Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui il luogo in cui si trovava non era ordinariamente deputato alla circolazione dei pedoni, va ribadito che per integrare l'illecito in esame è sufficiente la possibilità, anche potenziale, che qualcun altro si accorga dell'atto osceno, mentre è irrilevante che una determinata condotta sia avvenuta in ora tarda, in zona appartata e priva di illuminazione artificiale.
Ancora, a supporto delle sue difese, il ricorrente non ha offerto alcuna prova in grado di asseverare una ricostruzione del fatto diversa da quella che emerge dal verbale n. 57/16-2022.
Le risultanze di quest'ultimo, peraltro non contestate in ordine all'effettivo verificarsi del fatto, costituiscono prova documentale della commissione dell'illecito.
§ 3. Va parimenti respinto il secondo motivo di impugnazione, volto a ottenere la sussunzione del fatto contestato nella previsione del terzo comma dell'art. 527 cod. pen. o in quella dell'art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”).
La distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione (cfr. Cass., sez. VII, n.
16477 del 27/10/2017). Nel caso in esame, la condotta accertata presenta profili di manifesta oscenità, per la natura esplicitamente sessuale dell'atto posto in essere, consumato in un contesto pubblico, con potenziale esposizione a una pluralità indeterminata di soggetti. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 527, cod. pen..
Inoltre, non è fondata la prospettazione difensiva in ordine alla sussistenza dell'ipotesi colposa dell'illecito, non essendovi dubbi in ordine alla configurabilità del dolo, pienamente integrato, nella fattispecie concreta, per effetto della consapevole e volontaria esecuzione di atti sessuali lungo una via pubblica e alle ore 19.50, con accettazione del rischio della possibile percezione della fellatio da parte di terzi, pedoni o automobilisti.
§ 4. Infine, occorre affrontare il motivo relativo alla misura della sanzione.
Il ricorrente non ha documentato la propria condizione economica e familiare disagiata;
tuttavia, la sanzione amministrativa può essere ridotta al minimo edittale, tenuto conto che l non risulta essere recidivo e tenuto conto della non eccezionale gravità del fatto, pur Pt_1 sempre avvenuto all'interno dell'abitacolo di un'autovettura in una zona scarsamente frequentata da pedoni.
L'accoglimento del ricorso limitatamente all'entità della sanzione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, riduce a € 5.000,00 la sanzione amministrativa comminata a con l'ordinanza del Prefetto di Napoli prot. n. Parte_1
24948/22/ILL.DEP./Area III Ter del 28.04.2023;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 26.05.2025
Il Giudice
4
Alle ore 11.12, per l'opponente è presente l'Avv. Marcellino Simeone per delega dell'Avv. Gianluca
Porta, che conclude per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese di lite;
in subordine insiste per la riparametrazione nel minimo edittale della sanzione in concreto applicata. Si riporta e richiama tutti i motivi di opposizione. Alle ore 11.14, il Giudice si ritira in camera di consiglio e l'Avv. Simeone si allontana dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli, X sez., dott.
Ulisse Forziati, esaminati gli atti della causa n. 14882/2023 di r.g., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di opposizione a ordinanza ingiunzione amministrativa introdotta con ricorso depositato in data 05.07.2023
[...]
, cod. fiscale nato a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Giovanni Porzio n. 4, Isola A/7, presso lo studio dell'Avv. Gianluca Porta
(Avv. Gianluca Porta)
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n.
24948/22/ILL.DEP./Area III Ter, emessa in data 28.04.2023 e notificata in data 08.06.2023, con cui la ha irrogato a la sanzione amministrativa di € Controparte_1 Parte_1
10.000,00, oltre € 9,50 per spese di notifica, per la violazione dell'art. 527 cod. pen. (illecito depenalizzato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2 del d.lgs. n. 8 del 15/01/2016).
Alla base della sanzione vi sono gli accertamenti compiuti dai Carabinieri della stazione di
Napoli – Poggioreale, i quali in data 13.03.2022, alle ore 19.50, in Napoli, nei sottopassi del
Centro Direzionale, altezza isola A/1, sorpresero l' nel mentre riceveva “un atto sessuale Pt_1 orale ( ), da cittadina bulgara, completamente seminudo dei pantaloni all'interno Per_1 dell'autovettura (vedi verbale n. 57/16- 2022 del 13.03.2022).
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito: - la genericità del verbale (per mancata indicazione del tipo e della targa dell'auto e mancata identificazione della cittadina bulgara) e l'omessa valutazione dell'orario e delle caratteristiche del luogo in cui si era verificato il fatto contestato (ora tarda, luogo isolato e privo di illuminazione); - la configurabilità della
1 fattispecie colposa prevista dal terzo comma dell'art. 527 cod. pen. o di quella di atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 cod. pen. Ciò dedotto, ha concluso per l'annullamento dell'ingiunzione opposta e, in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo, tenuto conto delle sue precarie condizioni economiche.
Con missiva spedita in data 07.11.2023 e pervenuta in cancelleria in data 20.11.2023, la ha inviato gli atti relativi al provvedimento opposto (verbale di accertamento e CP_1 contestazione, controdeduzioni a firma dei verbalizzanti, ordinanza ingiunzione), accompagnandoli con una memoria difensiva.
*****
§ 2. Il ricorso è fondato soltanto con riferimento al quantum.
Non merita accoglimento il primo motivo di ricorso, in quanto sia il verbale di contestazione che l'ordinanza impugnata descrivono con precisione il fatto illecito alla base della sanzione. In particolare, la mancata indicazione della targa dell'auto a bordo del quale si trovava il ricorrente e la mancata indicazione delle generalità della cittadina bulgara coinvolta nel fatto non sono omissioni tali da rendere nullo il verbale per genericità, posto che nel caso in esame risulta presente quel contenuto minimo necessario, affinché il verbale medesimo possa assurgere ad atto di contestazione, contenuto consistente nella descrizione del comportamento illecito, con indicazione del tempo e del luogo in cui è stato commesso e della norma violata. Tali informazioni consentono al verbale di contestazione di raggiungere lo scopo per il quale è preordinato, ossia lo scopo di circoscrivere l'accusa morra al destinatario, mettendolo nelle condizioni di poter esercitare il suo diritto di difesa. Peraltro, gli agenti accertatori non si sono limitati a descrivere l'atto sessuale in cui erano impegnati l' e la donna in sua compagnia, ma hanno precisato Pt_1 di aver notato quanto accadeva, pur trovandosi a debita distanza dall'autovettura, posto che i vetri di quest'ultima non erano oscurati, né erano stati presi accorgimenti per impedire la visibilità di quanto stava accadendo nell'abitacolo. Inoltre, l'auto era parcheggiata sulla pubblica via, in un momento in cui transitavano altre autovetture, nelle vicinanze di un garage. Quanto poi all'espressione “completamente seminudo all'interno dell'autovettura” si tratta sicuramente di una descrizione ossimorica delle condizioni del sig. , che però non impedisce di Pt_1 comprendere che lo stesso si trovava con i pantaloni abbassati per ricevere la fellatio.
In merito alle altre difese del ricorrente, va osservato che, secondo la giurisprudenza relativa all'art. 527 cod. pen., l'illecito sussiste “anche quando la condotta è commessa all'interno di un'autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti” (cfr. Cass. pen., sez. III, 17/10/2012, n.
16456; in senso conforme: Cass. pen., sez. III, 14/07/2011, n.30242; Cass. pen. 21/04/1998,
n. 6302). Inoltre, l'illecito in esame è sempre stato inteso come reato di pericolo, in quanto, per la sua configurabilità, non occorre che l'offesa al bene giuridico tutelato si verifichi in modo effettivo, essendo sufficiente la concreta possibilità che ciò accada (Cass. pen., sez VI, n. 44214 del 24/10/2012; Cass. pen., sez. III, 17/10/2012, n. 16456; Cass. pen., sez. III, n. 20279 del
2 01/04/2008).
Ebbene, il posizionamento dell'auto sulla pubblica via, la presenza di un parcheggio nelle vicinanze, l'ora in cui avvenne il fatto e la mancata adozione di precauzioni per nascondere alla vista quanto stava avvenendo nell'abitacolo, sono tutte circostanze che attestano la sussistenza del pericolo di percezione degli atti sessuali da parte di un passante occasionale.
Quanto alla tesi del ricorrente secondo cui il luogo in cui si trovava non era ordinariamente deputato alla circolazione dei pedoni, va ribadito che per integrare l'illecito in esame è sufficiente la possibilità, anche potenziale, che qualcun altro si accorga dell'atto osceno, mentre è irrilevante che una determinata condotta sia avvenuta in ora tarda, in zona appartata e priva di illuminazione artificiale.
Ancora, a supporto delle sue difese, il ricorrente non ha offerto alcuna prova in grado di asseverare una ricostruzione del fatto diversa da quella che emerge dal verbale n. 57/16-2022.
Le risultanze di quest'ultimo, peraltro non contestate in ordine all'effettivo verificarsi del fatto, costituiscono prova documentale della commissione dell'illecito.
§ 3. Va parimenti respinto il secondo motivo di impugnazione, volto a ottenere la sussunzione del fatto contestato nella previsione del terzo comma dell'art. 527 cod. pen. o in quella dell'art. 726 c.p. (“atti contrari alla pubblica decenza”).
La distinzione tra atti osceni e atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione (cfr. Cass., sez. VII, n.
16477 del 27/10/2017). Nel caso in esame, la condotta accertata presenta profili di manifesta oscenità, per la natura esplicitamente sessuale dell'atto posto in essere, consumato in un contesto pubblico, con potenziale esposizione a una pluralità indeterminata di soggetti. Risulta pertanto integrata la fattispecie di cui all'art. 527, cod. pen..
Inoltre, non è fondata la prospettazione difensiva in ordine alla sussistenza dell'ipotesi colposa dell'illecito, non essendovi dubbi in ordine alla configurabilità del dolo, pienamente integrato, nella fattispecie concreta, per effetto della consapevole e volontaria esecuzione di atti sessuali lungo una via pubblica e alle ore 19.50, con accettazione del rischio della possibile percezione della fellatio da parte di terzi, pedoni o automobilisti.
§ 4. Infine, occorre affrontare il motivo relativo alla misura della sanzione.
Il ricorrente non ha documentato la propria condizione economica e familiare disagiata;
tuttavia, la sanzione amministrativa può essere ridotta al minimo edittale, tenuto conto che l non risulta essere recidivo e tenuto conto della non eccezionale gravità del fatto, pur Pt_1 sempre avvenuto all'interno dell'abitacolo di un'autovettura in una zona scarsamente frequentata da pedoni.
L'accoglimento del ricorso limitatamente all'entità della sanzione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in parziale accoglimento del ricorso, riduce a € 5.000,00 la sanzione amministrativa comminata a con l'ordinanza del Prefetto di Napoli prot. n. Parte_1
24948/22/ILL.DEP./Area III Ter del 28.04.2023;
b) compensa le spese di lite.
Napoli, 26.05.2025
Il Giudice
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