Rigetto
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 03/09/2025, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07187/2025REG.PROV.COLL.
N. 08381/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8381 del 2023, proposto dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Sferrazza, Maria Passarelli, Massimo Boccia Neri e Vincenzo Stumpo, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia,
contro
la TE UD S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Mauro Parisi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Christiano Giustini, in Roma, Via Monte Zebio, 32, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia-Milano, Sezione IV, 31 luglio 2023, n. 1984, resa tra le parti, non notificata e concernente il rigetto dell’istanza di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dalla TE UD S.p.a.;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025, il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità del provvedimento di rigetto della domanda di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (di seguito anche CIGO) presentata dall’odierna appellata, TE UD S.p.a..
2. Nella vicenda per cui è causa, risulta che:
- la TE UD S.p.a. (di seguito anche “TE”), trovandosi in condizioni di difficoltà finanziarie a causa della diminuzione degli ordinativi in conseguenza della pandemia da Covid-19 e della guerra in Ucraina, si è trovata costretta a chiedere l’intervento della CIGO a far data dal -28 febbraio 2022 e per una durata massima prevedibile di sette settimane, a zero ore, da fruirsi in maniera non consecutiva in relazione a dodici lavoratori subordinati, inquadrati come operai e addetti alla produzione e al magazzino;
- l’interessata ha presentato la relativa istanza, dopo aver provveduto a comunicare i propri intendimenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, CG, IM CI e IL IL (si veda doc. n. 4 del fascicolo di primo grado della ricorrente) ed aver stipulato il 24 febbraio 2022 il relativo accordo con le OO.SS. che avevano inteso partecipare (doc. n. 5 fascicolo di primo grado della TE), come prevede l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- sulla base della documentazione inviata e delle due distinte istanze, la sede INPS competente ha disposto le relative autorizzazioni per l’attivazione delle CIGO per cinque settimane, dal 28 febbraio 2022 al 3 aprile 2022 e per ulteriori cinque settimane dal 18 aprile 2022 al 22 maggio 2022;
- la TE ha usufruito di sole sei settimane rispetto alle sette di cui alla comunicazione con le rappresentanze sindacali e all’accordo sottoscritto il 24 febbraio 2022 ed ha successivamente chiesto di poter avvalersi della restante settimana con istanza del 31 maggio 2022;
- la domanda è stata respinta con il provvedimento di diniego impugnato in primo grado n. prot. 490090644171 del 22 giugno 2022, tenuto conto “ che l’azienda non ha assolto all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la documentazione allegata inerente la consultazione sindacale fa riferimento a una procedura già esaurita con l’autorizzazione delle precedenti domande ”;
- la società ha quindi proposto ricorso si sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88, proponendo successivamente ricorso al Tar Lombardia avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione e chiedendo l’annullamento del diniego.
3. Dopo aver disposto la conversione del rito da quello sul silenzio a quello ordinario con ordinanza collegiale 16 marzo 2023, n. 666, con la sentenza qui impugnata il Tribunale territoriale competente ha accolto il ricorso e annullato il diniego di ammissione dei dipendenti della ricorrente alla CIGO per una ulteriore settimana, oltre quelle di cui la società interessata aveva già usufruito.
4. Con appello notificato il 20 ottobre 2023 e depositato il 23 ottobre successivo, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito anche “INPS”) ha impugnato, chiedendone la riforma, la citata sentenza n. 1984/ 2023.
5. L’appellante affida il gravame ad un unico motivo di doglianza, con il quale, riproponendo anche in chiave critica della sentenza impugnata le difese già dedotte in primo grado, lamenta:
“ Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 148 del 2015, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 21 octies, 2° comma, della legge n. 241 del 1990. Motivazione insufficiente e contraddittoria. ”: l’INPS ritiene che il Tar avrebbe erroneamente applicato l’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, atteso che la società appellata avrebbe omesso di far precedere la (terza) richiesta (poi respinta) di ammissione alla CIGO dall’accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dal momento che quello che ha preceduto l’originaria istanza non poteva più essere considerato a questi fini, poiché l’impresa avrebbe dovuto indicare nella domanda le informazioni richieste dalla disposizione citata, allegando copia della comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali e copia dell’eventuale verbale di consultazione.
6. La TE si è costituita in giudizio con memoria depositata il 12 dicembre 2023 ed ha prodotto memoria ex articolo 73 c.p.a. il 12 giugno 2025, con le quali ha chiesto il rigetto dell’appello; all’udienza del 17 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato e deve essere respinto.
8. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dell’articolo 14 del d.lgs. n. 145/2015, a mente del quale “ nei casi di sospensione o riduzione dell’attività produttiva, l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati ”.
Il secondo comma dell’articolo in questione stabilisce che a tale comunicazione segua un esame congiunto tra le parti sociali “ della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa ”.
La normava applicabile, dunque, prevede in tutta evidenza che la società che intenda accedere alla CIGO debba preventivamente darne opportuna comunicazione alle OO.SS. e successivamente verificare con loro le condizioni per accedere alla CIGO.
Nel caso di specie, la TE ha rispettato quanto previsto dalle norme indicate, avendo dato comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative con nota via pec del 9 febbraio 2022 ed avendo stipulato il 24 febbraio 2022 il relativo accordo.
In questa prospettiva, va respinta la censura di fondo attorno a cui ruota l’appello in esame, con la quale l’INPS deduce che la TE avrebbe dovuto allegare la documentazione prevista dall’articolo 14 citato anche alla terza istanza di integrazione salariale del 31 maggio 2022 relativa all’ultima settimana concessa fin dall’inizio, come ritenuto dall’Amministrazione nel provvedimento impugnato, secondo il quale “ l’azienda non ha assolto all’obbligo dell’esperimento della procedura di informazione e consultazione sindacale; la documentazione allegata inerente la consultazione sindacale fa riferimento a una procedura già esaurita con l’autorizzazione delle precedenti domande ”.
Contro questa ricostruzione milita la corretta lettura della norma indicata, che prevede solo gli adempimenti lì previsti, senza attribuire alcuna scadenza alla comunicazione alle OO.SS. maggiormente rappresentative e all’accordo raggiunto con quelle che avessero inteso partecipare.
Condivisibilmente sul punto il Tar ha stabilito che “e ssendo stata prevista la possibilità di fruizione non consecutiva della C.I.G.O., non poteva ritenersi esaurito l’accordo posto a fondamento della stessa; del resto, lo stesso Istituto con riguardo alla domanda, basata sull’identico Accordo sindacale, formulata dalla ricorrente in data 28 aprile 2022, ovvero circa un mese prima di quella oggetto di controversia, ha riconosciuto quattro settimane di Cassa integrazione ai dipendenti di quest’ultima (all. 8 e 9 al ricorso) ”.
D’altra parte, se l’Amministrazione avesse inteso interpretare le disposizioni applicabili nei sensi indicati nel suo appello, avrebbe dovuto pretendere l’invio della documentazione indicata nell’articolo 14 già a seguito della seconda istanza di accesso alla CIGO di cui al n. prot. INPS.4900.28/04/2022.0299157.
Né può ritenersi affetto dai vizi denunciati il capo della sentenza, con cui il primo giudice ha stabilito quanto segue: “ non assume alcun rilievo nella presente sede processuale, l’asserzione contenuta nella memoria della difesa dell’I.N.P.S., secondo la quale la mancanza di un nuovo accordo avrebbe impedito il coinvolgimento di tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative – visto che il Verbale di accordo sindacale del 24 febbraio 2022 sarebbe stato sottoscritto soltanto da una rappresentanza sindacale e da uno soltanto dei rappresentanti R.S.U. –, trattandosi di motivazione non contenuta nel provvedimento impugnato e quindi inammissibile (sul divieto di motivazione postuma, Consiglio di Stato, VI, 29 ottobre 2021, n. 7286; V, 27 marzo 2020, n. 2136; II, 21 gennaio 2020, n. 472; VI, 8 settembre 2017, n. 4253; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 luglio 2023, n. 1702; IV, 27 giugno 2023, n. 1620; IV, 6 aprile 2022, n. 765); in ogni caso, l’art. 14 del D. Lgs. n. 148 del 2015 non impone il raggiungimento dell’accordo con tutte le sigle sindacali, ma soltanto che si proceda alla comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati, cui deve seguire, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione, avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell’impresa (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 1° agosto 2016, n. 1080) ”.
15. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, in conclusione l’appello va respinto e le spese del grado seguono la soccombenza, secondo quanto disposto in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’INPS a rifondere all’appellata le spese del grado, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO