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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 06/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 376/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Parte_1 C.F._1 Bartolo n. 43 presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di
); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: accollo mutuo-inadempimento-.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, ha tratto in giudizio avanti all'intestato Tribunale, Parte_1
al fine di far accertare l'inadempimento da parte di quest'ultima, all'obbligazione di Controparte_1 accollo di mutuo acceso con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo per la somma residua di pagina 1 di 4 euro 43.016,49. Deduceva in particolare l'attore, di aver acquistato, unitamente alla ex moglie
[...]
( che formalmente risultava quale unica intestataria), l'immobile sito in Viterbo, via Sicilia CP_2
n. 42 accendendo sul predetto immobile un mutuo di euro 50.000,00 da restituirsi mediante ratei mensili pari ad euro 220,00 cadauno. Sebbene si trattasse di un mutuo cointestato, i ratei dello stesso erano stati pagati sempre e solo dall'attore. Il suddetto immobile era stato, poi, venduto in data 6.3.2012 a che l'aveva acquistato al prezzo di euro 44.016,49 corrispondendo euro Controparte_1
1.000,00 tramite assegno circolare ed accollandosi la quota residua del mutuo pari ad euro 43.016,49, da corrispondersi, mensilmente, in ratei di euro 220,00 circa mensili, direttamente allo che Pt_1 continuava a figurare quale obbligato nei confronti della Banca erogatrice del mutuo. Era poi accaduto che improvvisamente e senza alcun motivo, la convenuta avesse interrotto i pagamenti mensili a decorrere dal mese di gennaio 2021, rendendosi, peraltro, irreperibile sicchè l'attore che nel frattempo aveva continuato a pagare il mutuo a lui formalmente intestato, chiedeva, in via principale e previo accertamento dell'inadempimento, la declaratoria di risoluzione dell'obbligazione e quindi il rimborso delle somme di mutuo corrisposte, nelle more, dalla data di interruzione dei pagamenti e fino alla notifica dell'atto di citazione, pari ad euro 4.525,98, nonché il pagamento del residuo importo del mutuo pari ad euro 26.028,38 essendo inevitabilmente la convenuta, decaduta dal pagamento rateale concordato stante la gravità dell'inadempienza il tutto, quindi, per la somma complessiva di euro
30.554,36 oltre al risarcimento del danno conseguente a detto inadempimento da valutarsi in via equitativa. In via meramente subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale,
l'attore chiedeva la restituzione, in via di regresso, della somma di euro 4.525,98.
La notifica dell'atto di citazione avveniva ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c., dal momento che la convenuta era sparita rendendosi irreperibile sicchè, ne veniva dichiarata la contumacia.
Stante la natura documentale, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e quindi, trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va, pertanto accolta, nei termini appresso specificati.
Dalla lettura dell'art. 6 dell'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio dott. del Persona_1
6.3.2012, relativo al pagamento del prezzo, si evince chiaramente che il prezzo convenuto tra la parte venditrice e la parte acquirente, è stato di euro 44.016,49 da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
“-quanto ad euro 1.000,00 con assegno circolare n. 51-07-942.41002;
-quanto ai residui euro 43.016,49 la parte acquirente si accolla e fa propria la quota residua del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. con atto a rogito Notaio
del 27 ottobre 2004 al n. 5519 mutuo che la parte acquirente dichiara di ben conoscere Persona_2 ed accettare obbligandosi a pagare le rate di ammortamento del mutuo suddetto alle relative scadenze ed a notificare copia del presente atto alla Banca mutuante. Stante il pagamento e l'accollo di cui sopra, la Parte venditrice, come sopra rappresentata, rilascia alla parte acquirente quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero per il competente Direttore del Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Viterbo, da ogni responsabilità al riguardo”.
Ciò premesso occorre effettuare un breve escursus giuridico sulla figura dell'accollo stante le conseguenze giuridiche connesse alla riconducibilità dell'accordo alla figura dell'accollo disciplinato pagina 2 di 4 dall'art. 1273 c.c. L'accollo si inquadra nella categoria dei contratti a favore di terzo, posto che l'adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere “irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273 c. 1 c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l'accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall'art. 1411 c.c. In ciò si manifesta la rilevanza “esterna” dell'accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l'accollante, assuma come proprio, il debito altrui e adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio.
L'accollo “interno” ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Orbene, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui “l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273
c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. 3 febbraio 2021 n. 38225) ” (così in continuità con Cass. 24 febbraio 2014 n. 4383 : “nell'ipotesi di accollo cd. semplice o interno, […], il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui […]”; nonché Cass. 21 agosto 2020 n.
17596: “l'accollo interno non muta i soggetti del rapporto obbligatorio e, dunque, nei confronti del creditore rimane obbligato il solo debitore originario, mentre l'assuntore è soltanto tenuto a rilevare
l'accollato del peso economico del debito”).
Nella fattispecie in esame, l'accordo stipulato tra le parti in sede di compravendita, in forza del quale la convenuta si è accollata “rectius”, si è assunta il debito in senso puramente economico, dell'accollato, deve qualificarsi come accordo interno non avendo aderito, l'Istituto di credito, alla convenzione. D'altronde, è la stessa difesa dell'attore a dichiarare, nell'atto di citazione che “ la sig.ra infatti CP_1 concludeva con il sig. l'accordo per il quale, anche se l'odierno attore sarebbe rimasto Pt_1 obbligato formale nei confronti dell'Istituto di credito mutuante, la convenuta avrebbe provveduto a rimborsare direttamente al medesimo nel conto corrente a lui intestato, le rate di mutuo alla scadenza mensile per la somma pari a € 220,00”.
Trattasi, dunque, di accollo interno e non liberatorio per effetto del quale, com'è noto, l'accollato rimane comunque esposto nei confronti dell'Istituto di credito mutuante, nonostante l'alienazione dell'immobile. L'obbligo di accollo non liberatorio, pur non liberando il debitore principale ( Pt_1
pagina 3 di 4 dall'adempiere l'obbligazione a favore del creditore (Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo), permette al debitore ( , di rivalersi in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dell'accollante Pt_1
( , per il recupero delle somme versate pari ad euro 4.525,98. CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni giuridiche, va rigettata la domanda proposta in via principale da parte attrice ed accolta quella proposta in via subordinata.
L'attore, infatti ha documentalmente provato, di aver assunto volontariamente l'impegno di accollarsi, il debito contratto unitamente alla ex moglie con il contratto di mutuo de quo, per l'intero ( tale da determinare un accollo interno e quindi, far venir meno il diritto alla restituzione) e di aver effettivamente provveduto al pagamento dei ratei mensili, in via esclusiva. Ha altresì documentalmente provato l'esistenza dell'obbligazione di accollo di detto mutuo per la residua somma di euro 43.016,49 nonché i termini e le modalità dell'accordo ( vedasi docc. nn.
1-2 allegati all'atto di citazione) e da ultimo, l'inadempimento della convenuta a decorrere dal mese di gennaio 2021, inadempimento suffragato altresì dalla improvvisa scomparsa della medesima resasi irreperibile.
La convenuta va, pertanto condannata a corrispondere all'attore la somma di euro 4. 525,98 oltre interessi legali dalla domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 in considerazione del valore della domanda effettivamente accolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta così provvede:
- accoglie la domanda proposta dall'attore in via subordinata e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di euro 4.525,98 oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla domanda,
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessive euro 2.246,00 di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo 06.06.2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott.ssa Marianna Barlati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 376/2023 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Perugia, alla via Parte_1 C.F._1 Bartolo n. 43 presso lo studio dell'avv. Alessandro Ferri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
ATTORE nei confronti di
); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: accollo mutuo-inadempimento-.
CONCLUSIONI: parte attrice ha concluso come da verbale di udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite
(ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, ha tratto in giudizio avanti all'intestato Tribunale, Parte_1
al fine di far accertare l'inadempimento da parte di quest'ultima, all'obbligazione di Controparte_1 accollo di mutuo acceso con la Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo per la somma residua di pagina 1 di 4 euro 43.016,49. Deduceva in particolare l'attore, di aver acquistato, unitamente alla ex moglie
[...]
( che formalmente risultava quale unica intestataria), l'immobile sito in Viterbo, via Sicilia CP_2
n. 42 accendendo sul predetto immobile un mutuo di euro 50.000,00 da restituirsi mediante ratei mensili pari ad euro 220,00 cadauno. Sebbene si trattasse di un mutuo cointestato, i ratei dello stesso erano stati pagati sempre e solo dall'attore. Il suddetto immobile era stato, poi, venduto in data 6.3.2012 a che l'aveva acquistato al prezzo di euro 44.016,49 corrispondendo euro Controparte_1
1.000,00 tramite assegno circolare ed accollandosi la quota residua del mutuo pari ad euro 43.016,49, da corrispondersi, mensilmente, in ratei di euro 220,00 circa mensili, direttamente allo che Pt_1 continuava a figurare quale obbligato nei confronti della Banca erogatrice del mutuo. Era poi accaduto che improvvisamente e senza alcun motivo, la convenuta avesse interrotto i pagamenti mensili a decorrere dal mese di gennaio 2021, rendendosi, peraltro, irreperibile sicchè l'attore che nel frattempo aveva continuato a pagare il mutuo a lui formalmente intestato, chiedeva, in via principale e previo accertamento dell'inadempimento, la declaratoria di risoluzione dell'obbligazione e quindi il rimborso delle somme di mutuo corrisposte, nelle more, dalla data di interruzione dei pagamenti e fino alla notifica dell'atto di citazione, pari ad euro 4.525,98, nonché il pagamento del residuo importo del mutuo pari ad euro 26.028,38 essendo inevitabilmente la convenuta, decaduta dal pagamento rateale concordato stante la gravità dell'inadempienza il tutto, quindi, per la somma complessiva di euro
30.554,36 oltre al risarcimento del danno conseguente a detto inadempimento da valutarsi in via equitativa. In via meramente subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda principale,
l'attore chiedeva la restituzione, in via di regresso, della somma di euro 4.525,98.
La notifica dell'atto di citazione avveniva ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 c.p.c., dal momento che la convenuta era sparita rendendosi irreperibile sicchè, ne veniva dichiarata la contumacia.
Stante la natura documentale, il procedimento veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e quindi, trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va, pertanto accolta, nei termini appresso specificati.
Dalla lettura dell'art. 6 dell'atto pubblico di compravendita a rogito Notaio dott. del Persona_1
6.3.2012, relativo al pagamento del prezzo, si evince chiaramente che il prezzo convenuto tra la parte venditrice e la parte acquirente, è stato di euro 44.016,49 da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
“-quanto ad euro 1.000,00 con assegno circolare n. 51-07-942.41002;
-quanto ai residui euro 43.016,49 la parte acquirente si accolla e fa propria la quota residua del mutuo concesso dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo s.p.a. con atto a rogito Notaio
del 27 ottobre 2004 al n. 5519 mutuo che la parte acquirente dichiara di ben conoscere Persona_2 ed accettare obbligandosi a pagare le rate di ammortamento del mutuo suddetto alle relative scadenze ed a notificare copia del presente atto alla Banca mutuante. Stante il pagamento e l'accollo di cui sopra, la Parte venditrice, come sopra rappresentata, rilascia alla parte acquirente quietanza di saldo con rinuncia all'ipoteca legale e con esonero per il competente Direttore del Servizio Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Viterbo, da ogni responsabilità al riguardo”.
Ciò premesso occorre effettuare un breve escursus giuridico sulla figura dell'accollo stante le conseguenze giuridiche connesse alla riconducibilità dell'accordo alla figura dell'accollo disciplinato pagina 2 di 4 dall'art. 1273 c.c. L'accollo si inquadra nella categoria dei contratti a favore di terzo, posto che l'adesione del creditore è, in effetti, prevista dal legislatore al solo fine di rendere “irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273 c. 1 c.c.), la quale conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l'accordo tra il debitore e il terzo, direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati dall'art. 1411 c.c. In ciò si manifesta la rilevanza “esterna” dell'accollo contemplato dal citato art. 1273 c.c., la quale implica che l'accollante, assuma come proprio, il debito altrui e adempia, eseguendo la prestazione, un debito proprio.
L'accollo “interno” ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione (in senso puramente economico) del debito da parte di quest'ultimo, senza tuttavia attribuire alcun diritto al creditore né modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto.
Orbene, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui “l'accollo c.d. semplice o interno, non previsto dal codice civile, si distingue dall'accollo c.d. esterno, previsto viceversa dall'art. 1273
c.c., poiché il primo non attribuisce alcun diritto al creditore e non modifica i soggetti dell'originaria obbligazione, a differenza del secondo, che configura un contratto a favore del terzo, con la conseguenza che nell'accollo interno il terzo assume obbligazioni e risponde del relativo adempimento nei confronti del solo accollato e non anche nei confronti del creditore, che resta del tutto estraneo all'accordo anche quando vi aderisca, derivando da tale adesione il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione senza assumere carattere necessario ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio (Cass. 3 febbraio 2021 n. 38225) ” (così in continuità con Cass. 24 febbraio 2014 n. 4383 : “nell'ipotesi di accollo cd. semplice o interno, […], il negozio non importa una modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, e determina l'assunzione del debito in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui […]”; nonché Cass. 21 agosto 2020 n.
17596: “l'accollo interno non muta i soggetti del rapporto obbligatorio e, dunque, nei confronti del creditore rimane obbligato il solo debitore originario, mentre l'assuntore è soltanto tenuto a rilevare
l'accollato del peso economico del debito”).
Nella fattispecie in esame, l'accordo stipulato tra le parti in sede di compravendita, in forza del quale la convenuta si è accollata “rectius”, si è assunta il debito in senso puramente economico, dell'accollato, deve qualificarsi come accordo interno non avendo aderito, l'Istituto di credito, alla convenzione. D'altronde, è la stessa difesa dell'attore a dichiarare, nell'atto di citazione che “ la sig.ra infatti CP_1 concludeva con il sig. l'accordo per il quale, anche se l'odierno attore sarebbe rimasto Pt_1 obbligato formale nei confronti dell'Istituto di credito mutuante, la convenuta avrebbe provveduto a rimborsare direttamente al medesimo nel conto corrente a lui intestato, le rate di mutuo alla scadenza mensile per la somma pari a € 220,00”.
Trattasi, dunque, di accollo interno e non liberatorio per effetto del quale, com'è noto, l'accollato rimane comunque esposto nei confronti dell'Istituto di credito mutuante, nonostante l'alienazione dell'immobile. L'obbligo di accollo non liberatorio, pur non liberando il debitore principale ( Pt_1
pagina 3 di 4 dall'adempiere l'obbligazione a favore del creditore (Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo), permette al debitore ( , di rivalersi in regresso ex art. 1299 c.c. nei confronti dell'accollante Pt_1
( , per il recupero delle somme versate pari ad euro 4.525,98. CP_1
Alla luce delle suesposte considerazioni giuridiche, va rigettata la domanda proposta in via principale da parte attrice ed accolta quella proposta in via subordinata.
L'attore, infatti ha documentalmente provato, di aver assunto volontariamente l'impegno di accollarsi, il debito contratto unitamente alla ex moglie con il contratto di mutuo de quo, per l'intero ( tale da determinare un accollo interno e quindi, far venir meno il diritto alla restituzione) e di aver effettivamente provveduto al pagamento dei ratei mensili, in via esclusiva. Ha altresì documentalmente provato l'esistenza dell'obbligazione di accollo di detto mutuo per la residua somma di euro 43.016,49 nonché i termini e le modalità dell'accordo ( vedasi docc. nn.
1-2 allegati all'atto di citazione) e da ultimo, l'inadempimento della convenuta a decorrere dal mese di gennaio 2021, inadempimento suffragato altresì dalla improvvisa scomparsa della medesima resasi irreperibile.
La convenuta va, pertanto condannata a corrispondere all'attore la somma di euro 4. 525,98 oltre interessi legali dalla domanda.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, in base al D.M. n.
55/2014, con riferimento ai parametri medi dello scaglione da euro 1.101 ad euro 5.200 in considerazione del valore della domanda effettivamente accolta e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta così provvede:
- accoglie la domanda proposta dall'attore in via subordinata e, per l'effetto, condanna
[...] al pagamento in favore di della somma di euro 4.525,98 oltre interessi CP_1 Parte_1 legali dalla domanda,
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessive euro 2.246,00 di cui euro 545,00 per esborsi ed euro 1.701,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo 06.06.2025
Il giudice onorario dott.ssa Marianna Barlati
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