Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/04/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9784/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza dell'8.4.2025 con il deposito di note nel termine ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9784/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
nata il [...] in [...], c.f. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
Via Argo n. 14, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Gurrieri, elettivamente domiciliata in Catania via
Padova n. 69, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO CP_
c.f. ; Resistente contumace P.IVA_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: 1) che, in quanto sordomuta dalla nascita, è titolare dell'assegno per sordità civile come da verbale di accertamento su visita del 25/10/2018; 2) che, trattandosi di prestazione assistenziale collegata al reddito, ha sempre regolarmente comunicato CP_ all' i propri redditi mediante il modello RED;
3) che il beneficio è stato di fatto sospeso dal luglio CP_ 2023, senza alcuna comunicazione;
4) che, in data 17.1.2024, ha chiesto informazioni all' sui motivi della sospensione della prestazione e l'ente previdenziale, in data 25.3.2024, ha genericamente risposto che “l'erogazione della pensione risulta sospesa in quanto sono in corso verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione”.
Parte ricorrente, deducendo l'illegittimità della sospensione, ha così concluso: “A. Accertare e dichiarare CP_ il diritto del ricorrente a percepire l'indennità per sordità civile e, conseguentemente, condannare l'
a riattivare il pagamento della prestazione in oggetto e di tutti gli arretrati in favore del ricorrente. B.
Liquidare i compensi professionali relativi alle attività difensive prestate nell'interesse del ricorrente,
Sostituita l'udienza dell'8.4.2025 dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. CP_ Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' ritualmente evocato in giudizio e non costituitosi.
Nel merito, va osservato che, dal verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità comunicato alla ricorrente a seguito della visita del
25.10.2018, prodotto in atti, risulta che è “ dalla nascita” e che le sue condizioni Parte_1 Per_1
di salute non sono soggette a revisione. CP_ In virtù di ciò, la ricorrente, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni e che risulta aver comunicato all' le proprie condizioni reddituali, ha percepito l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti fino al giugno
2023.
La ricorrente deduce che, a partire da luglio 2023, tale prestazione è stata di fatto sospesa. CP_ La circostanza trova conferma nel riscontro alla richiesta di informazioni, con cui l' ha comunicato che “l'erogazione della pensione risulta sospesa in quanto sono in corso verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di accesso alla prestazione”.
Non risultando agli atti alcun provvedimento di formale sospensione della prestazione, né potendosi evincere le ragioni della sospensione, non essendo riportata alcuna motivazione nella predetta email di CP_ riscontro (con cui peraltro si conferma l'avvenuta sospensione) ed essendo rimasto l' contumace, deve concludersi che la disposta sospensione sia illegittima, con conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni non erogate dalla data della sospensione. CP_ In applicazione del principio della soccombenza l' va condannato a rifondere le spese processuali alla ricorrente, con distrazione in favore dell'Erario, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nella CP_ contumacia, che dichiara, dell' CP_ condanna l' a rifondere le spese processuali alla ricorrente, con distrazione in favore dell'Erario, spese che si liquidano in € 900,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 8.4.2025.
Il giudice del lavoro
dott. Marco A. Pennisi