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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/07/2025, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.7.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 328/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele D'Altilia,
- attrice - contro
(C.F.: Controparte_1 Persona_1
), in persona del suo Curatore Dott. C.F._2 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
TE LI,
- convenuta -
Conclusioni
All'udienza del 15.7.2025, alla quale è comparsa la sola convenuta, questa ha insistito per l'estinzione del giudizio con liquidazione delle spese a carico della controparte.
Motivi della decisione
1. - Trattasi di giudizio promosso dall'attrice per la revocazione di un'ordinanza di convalida di uno sfratto - pronunciata all'esito di un'udienza alla quale essa non era comparsa - asseritamente fondata su un inadempimento non sussistente o, comunque, non tale da giustificare detto provvedimento. In tale giudizio, nel quale si è costituita la convenuta resistendo alla domanda, l'attrice ha depositato, il 27.5.2025, comunicazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata in pari data via p.e.c. alla controparte, la quale, all'udienza del 18.6.2025, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti di parte attrice, insistendo al contempo per la liquidazione
1 delle spese (dichiarazione poi ribadita nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10.7.2025).
2. – Si deve quindi pronunciare l'estinzione del giudizio ex art. 306 comma 1° c.p.c.
3. – L'attrice, quale rinunciante, deve rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite ai sensi del comma 4° della suddetta disposizione. Tali spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed, in particolare, di quelli medi per le fasi di studio ed introduttiva e di quello minimo per la fase di trattazione/istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c.;
II. liquida a carico dell'attrice ed a favore della convenuta le spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
2
in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese all'udienza del 15.7.2025 a seguito di assunzione in decisione ex art. 281 sexies comma 3° c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 328/2025 di R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Michele D'Altilia,
- attrice - contro
(C.F.: Controparte_1 Persona_1
), in persona del suo Curatore Dott. C.F._2 [...]
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2 C.F._3
TE LI,
- convenuta -
Conclusioni
All'udienza del 15.7.2025, alla quale è comparsa la sola convenuta, questa ha insistito per l'estinzione del giudizio con liquidazione delle spese a carico della controparte.
Motivi della decisione
1. - Trattasi di giudizio promosso dall'attrice per la revocazione di un'ordinanza di convalida di uno sfratto - pronunciata all'esito di un'udienza alla quale essa non era comparsa - asseritamente fondata su un inadempimento non sussistente o, comunque, non tale da giustificare detto provvedimento. In tale giudizio, nel quale si è costituita la convenuta resistendo alla domanda, l'attrice ha depositato, il 27.5.2025, comunicazione di rinuncia agli atti del giudizio, notificata in pari data via p.e.c. alla controparte, la quale, all'udienza del 18.6.2025, dichiarava di accettare la rinuncia agli atti di parte attrice, insistendo al contempo per la liquidazione
1 delle spese (dichiarazione poi ribadita nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 10.7.2025).
2. – Si deve quindi pronunciare l'estinzione del giudizio ex art. 306 comma 1° c.p.c.
3. – L'attrice, quale rinunciante, deve rimborsare alla convenuta opposta le spese di lite ai sensi del comma 4° della suddetta disposizione. Tali spese sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, ed, in particolare, di quelli medi per le fasi di studio ed introduttiva e di quello minimo per la fase di trattazione/istruttoria.
P.q.m.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
I. dichiara l'estinzione del presente giudizio ex art. 306 c.p.c.;
II. liquida a carico dell'attrice ed a favore della convenuta le spese di lite, che liquida, per compenso di difensore, in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso il 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi
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