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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 22/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 170/2024
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 13/5/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 170/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione” promossa da
, difeso dall'avv. Enzo CARNEVALI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001487243, Parte_1 emessa dall' e notificata in data 26.01.2024, con la quale gli era stato intimato il CP_1
pagamento della somma di Euro 4.040,00, oltre ad Euro 9,05 per spese di notifica, a fronte della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e ss.mm.ii., in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo dicembre 2015 – agosto 2016, già contestata mediante atto di accertamento n. .1900.07/11/2018.0118814 del CP_1
7.11.2018.
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, sosteneva il ricorrente che il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su cui si fondava l'opposta ordinanza-ingiunzione si riferiva a retribuzioni mai corrisposte al dipendente dalla società datrice di CP_2 lavoro “EUROSERVICE s.r.l.”, della quale egli era il legale rappresentante.
Evidenziava, dunque, con l'unico motivo di opposizione, l'insussistenza dell'illecito amministrativo, in considerazione della asserita impossibilità di operare le ritenute contributive in relazione a retribuzioni materialmente non erogate e chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità o, comunque, l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva in giudizio l , deducendo l'infondatezza delle avverse censure ed eccezioni, CP_1 evidenziando che l'iter amministrativo seguito nell'adozione del provvedimento impugnato era immune da vizi e che la trasmissione da parte del datore di lavoro dei modelli contenenti l'indicazione delle retribuzioni dei dipendenti e degli obblighi contributivi (Uniemens e modelli
DM10/M) equivaleva all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali era stato accertato l'omesso versamento dei contributi.
L' ribadiva la legittimità dell'irrogata sanzione, in considerazione del fatto che CP_1
l'opponente non aveva provveduto al versamento delle ritenute previdenziali entro il termine perentorio di tre mesi computati a decorrere dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta nei successivi 60 giorni;
pertanto, insisteva per il rigetto della proposta opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
___________
1.L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. ha proposto opposizione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Parte_1
e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione, notificatagli dall' , con la quale gli è stato ingiunto di pagare, quale legale rappresentante della CP_1
EUROSERVICE S.r.l., la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001487243, ritualmente notificata all'opponente il 26.01.2024, contiene ingiunzione al ricorrente, quale legale rappresentante della EUROSERVICE S.r.l., del pagamento in favore dell' della somma di € € 4.040,00, per l'omesso versamento CP_1
pagina 2 di 8 delle ritenute previdenziali, in ragione della pregressa notifica, in data 5.12.2018, dell'atto di accertamento prot. .1900.07/11/2018.0118814. CP_1
Con tale atto di accertamento si contestava la violazione del citato art. 2, comma 1-bis, e si intimava a di provvedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla Parte_1 ricezione dell'atto, al versamento delle somme dovute quale contributiva di spettanza del lavoratore per i mesi da 12/2015 a 08/2016.
L'atto impugnato risulta quindi emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n.
463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato in seguito alla modifica avvenuta in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede altresì che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con mod. dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, in vigore dal
05/05/2023, all'art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, ha poi previsto che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
pagina 3 di 8 Pertanto, nella fattispecie in esame si discorre di illecito amministrativo derivante dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
3.Il motivo di opposizione, come articolato da parte opponente nel ricorso introduttivo, si incentra sul fatto che il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si riferirebbe a retribuzioni che la parte datoriale non avrebbe mai corrisposto al dipendente,
, evenienza che a sua volta sarebbe dimostrata dalla diffida accertativa CP_2
dell' , protocollo nr. 19288 del 17.11.2020, sulla Controparte_3
scorta della quale risulterebbe il mancato pagamento delle retribuzioni in favore del delle mensilità di dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016, marzo 2016, CP_2
aprile 2016, maggio 2016, giungo 2016, luglio 2016, agosto 2016.
Parte opponente sostiene che non potrebbe integrarsi l'illecito amministrativo qualora, come assume essersi verificato nel caso in esame, le ritenute previdenziali oggetto dell'omissione si riferiscano a retribuzioni mai corrisposte al dipendente;
a tal proposito, richiama sentenze penali di legittimità, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.
4.Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili, dato che dagli atti di cui si dispone, ivi compresa la diffida accertativa depositata dallo stesso ricorrente, emerge che il dipendente abbia effettivamente lavorato, nelle mensilità in contestazione, alle dipendenze CP_2 della società di cui l'odierno ricorrente era l.r., evenienza che comportava l'obbligo di corrispondergli la retribuzione e che conseguentemente determinava, in capo al datore,
l'obbligo di effettuare i relativi versamenti delle ritenute previdenziali;
è altrettanto pacifico che le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali non siano mai state pagate dal datore di lavoro e che il pagamento neppure sia stato effettuato nei termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Recentemente è stato osservato (cfr. Cass. 4200/2025) che la quota contributiva di spettanza del lavoratore, poiché a questi non corrisposta (in quanto, appunto, “ritenuta”), resta nella materiale disponibilità del datore di lavoro, dal cui patrimonio non esce e con il quale si confonde, non soltanto perché non è mai materialmente versata al lavoratore, ma soprattutto in quanto mai potrebbe esserlo, avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro.
pagina 4 di 8 Tanto premesso, deve pure evidenziarsi che nel caso in esame i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come ulteriore elemento presuntivo della sussistenza del credito vantato dall' , trattandosi di dichiarazioni che, CP_1
seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla base CP_1
dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 42715 Per_1
del 28/06/2016, Rv. 267781 - 01). Per_2
Tale valenza probatoria deve essere ancor più valorizzata nella presente sede in ragione del fatto che oggetto del giudizio è verificare se sussistano gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo da cui è derivata l'applicazione della sanzione.
I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa dell' (Sez. L, n. CP_1
11273 del 16/05/2007, Rv. 596912 - 01; Sez. L, n. 19334 del 17/12/2003, Rv. 569003 - 01;
Sez. L, n. 14826 del 18/10/2002, Rv. 557983 - 01; Sez. L., n. 6795 del 20/01/1998, non mass.; Sez. L., n. 1466 del 02/02/2012).
Secondo la S.C., infatti, In materia di contributi previdenziali, l'inoltro del modello unico ex art.
4 del d.P.R. n. 322 del 1998 ha valore di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell' , in quanto la dichiarazione in esso contenuta costituisce un riconoscimento del CP_1
debito valido ai fini contributivi, reso dal datore di lavoro sulla base delle informazioni relative ai lavoratori assicurati. Sez. L - , Sentenza n. 27122 del 15/11/2017 (Rv. 646501 - 01)
Anche recentemente è stato evidenziato (sia pure ai fini della valutazione della interruzione della prescrizione) che In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello
EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni corrisposte ai CP_1
dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (Sez. L - , Ordinanza n. 30526 del 27/11/2024; in parte motiva è stato sottolineato che tali modelli informatici devono essere compilati dal datore di lavoro per comunicare all' , al pari del Modello DM 10 già in uso, le retribuzioni mensili corrisposte CP_1 ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto CP_ dell' , delle agevolazioni e degli sgravi. I flussi richiamati sono stati introdotti con l'art. 44 comma 9 del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003 il quale dispone che “A
pagina 5 di 8 partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti
d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica
27 luglio 1998, n. 322, all' i dati retributivi e Controparte_1
le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. (….)” .
La S.C. (Cass. Ordinanza n. 30526 del 27/11/2024, parte motiva) ha osservato che con tali flussi di informazioni il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente. Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto, la dichiarazione in esso contenuta è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all'invio dei modelli DM 10 prima previsti e Cass. n. 27122 del 2017 con riguardo all'invio del modello Unico).
Applicando i principi esposti al caso in esame, deve prendersi atto che non risulta contestato quanto affermato dall' in memoria di costituzione, ove era stato indicato che “il mancato CP_1
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sanzionato dal suddetto art. 2 del D.L.
n.463/83, è stato accertato dall' sulla scorta delle stesse denunce mensili presentate CP_1
dalla Società (modd. DM10/M) attraverso il flusso Uniemens. Nella fattispecie, dai modd.
DM10/M presentati dalla EUROSERVICE S.r.l. per i mesi da 12/2015 a 08/2016 (all.ti), è stato riscontrato dall' l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali CP_1 per gli importi dettagliatamente riportati nell'atto di accertamento prot.
.1900.07/11/2018.0118814” e ove era stata affermata (con conseguente deposito del CP_1 flusso Unimens, dei modelli DM10) l'intervenuta “trasmissione, da parte del datore di lavoro, del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed compensi versati ai collaboratori e gli obblighi contributivi verso l ”. Controparte_4
pagina 6 di 8 Pertanto, la trasmissione di tali dati da parte della Società, come comprovata dall' e non CP_1 utilmente contestata dall'opponente, costituisce elemento presuntivo del credito , CP_1 trattandosi di dichiarazioni che, seppur generate dal sistema informatico dell' , sono CP_1
formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente;
tale elemento, unitamente alla pacifica circostanza che il abbia lavorato alle dipendenze della società nelle mensilità già indicate e CP_2 al fatto che non risulta comprovato alcun fatto estintivo dell'obbligo di pagamento gravante sul datore di lavoro, porta a ritenere integrato l'illecito amministrativo da cui è derivata l'applicazione della sanzione amministrativa.
Neppure ha rilevanza il fatto che la società sia stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, dato che -nella vicenda in esame- le violazioni dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, sub specie di mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione del lavoratore dipendente, sono relative ai mesi da dicembre 2015 ad agosto 2016, vale a dire ad un arco temporale anteriore alla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 31.12.2017.
Peraltro, le evenienze societarie non assumono diretta rilevanza ai fini in contestazione, dato che nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non la società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361; v., altresì, Sez. II, 9 gennaio
2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente).
A tali considerazioni consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione;
2)Condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali, che Parte_1 CP_1
liquida in euro 1.770,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
pagina 8 di 8
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona della Giudice, Barbara Previati, all'esito della udienza a trattazione cartolare ex art.127 ter cpc del 13/5/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 170/2024 avente per oggetto “opposizione ordinanza-ingiunzione” promossa da
, difeso dall'avv. Enzo CARNEVALI Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, difeso dagli avv. ti Antonella TESTA e Ugo NUCCIARONE
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001487243, Parte_1 emessa dall' e notificata in data 26.01.2024, con la quale gli era stato intimato il CP_1
pagamento della somma di Euro 4.040,00, oltre ad Euro 9,05 per spese di notifica, a fronte della violazione dell'articolo 2, comma 1-bis, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638, e ss.mm.ii., in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative al periodo dicembre 2015 – agosto 2016, già contestata mediante atto di accertamento n. .1900.07/11/2018.0118814 del CP_1
7.11.2018.
pagina 1 di 8 A fondamento dell'opposizione, sosteneva il ricorrente che il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali su cui si fondava l'opposta ordinanza-ingiunzione si riferiva a retribuzioni mai corrisposte al dipendente dalla società datrice di CP_2 lavoro “EUROSERVICE s.r.l.”, della quale egli era il legale rappresentante.
Evidenziava, dunque, con l'unico motivo di opposizione, l'insussistenza dell'illecito amministrativo, in considerazione della asserita impossibilità di operare le ritenute contributive in relazione a retribuzioni materialmente non erogate e chiedeva, pertanto, la declaratoria di nullità o, comunque, l'annullamento dell'impugnata ordinanza-ingiunzione.
Si costituiva in giudizio l , deducendo l'infondatezza delle avverse censure ed eccezioni, CP_1 evidenziando che l'iter amministrativo seguito nell'adozione del provvedimento impugnato era immune da vizi e che la trasmissione da parte del datore di lavoro dei modelli contenenti l'indicazione delle retribuzioni dei dipendenti e degli obblighi contributivi (Uniemens e modelli
DM10/M) equivaleva all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali era stato accertato l'omesso versamento dei contributi.
L' ribadiva la legittimità dell'irrogata sanzione, in considerazione del fatto che CP_1
l'opponente non aveva provveduto al versamento delle ritenute previdenziali entro il termine perentorio di tre mesi computati a decorrere dalla notifica dell'atto di accertamento, né al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta nei successivi 60 giorni;
pertanto, insisteva per il rigetto della proposta opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con i documenti allegati dalle parti.
___________
1.L'opposizione è infondata e va rigettata.
2. ha proposto opposizione, ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Parte_1
e art. 6 del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso l'ordinanza ingiunzione, notificatagli dall' , con la quale gli è stato ingiunto di pagare, quale legale rappresentante della CP_1
EUROSERVICE S.r.l., la sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8.
L'ordinanza ingiunzione n. OI-001487243, ritualmente notificata all'opponente il 26.01.2024, contiene ingiunzione al ricorrente, quale legale rappresentante della EUROSERVICE S.r.l., del pagamento in favore dell' della somma di € € 4.040,00, per l'omesso versamento CP_1
pagina 2 di 8 delle ritenute previdenziali, in ragione della pregressa notifica, in data 5.12.2018, dell'atto di accertamento prot. .1900.07/11/2018.0118814. CP_1
Con tale atto di accertamento si contestava la violazione del citato art. 2, comma 1-bis, e si intimava a di provvedere, entro il termine perentorio di tre mesi dalla Parte_1 ricezione dell'atto, al versamento delle somme dovute quale contributiva di spettanza del lavoratore per i mesi da 12/2015 a 08/2016.
L'atto impugnato risulta quindi emesso ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n.
463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[ ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969,
n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato in seguito alla modifica avvenuta in forza dell'articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del D.lgs. n. 8 cit. prevede altresì che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l.
689/1981, “in quanto applicabili”.
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con mod. dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, in vigore dal
05/05/2023, all'art. 23, rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”, ha poi previsto che “1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
pagina 3 di 8 Pertanto, nella fattispecie in esame si discorre di illecito amministrativo derivante dalla depenalizzata fattispecie di reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali sotto la soglia dei 10.000,00 euro.
3.Il motivo di opposizione, come articolato da parte opponente nel ricorso introduttivo, si incentra sul fatto che il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si riferirebbe a retribuzioni che la parte datoriale non avrebbe mai corrisposto al dipendente,
, evenienza che a sua volta sarebbe dimostrata dalla diffida accertativa CP_2
dell' , protocollo nr. 19288 del 17.11.2020, sulla Controparte_3
scorta della quale risulterebbe il mancato pagamento delle retribuzioni in favore del delle mensilità di dicembre 2015, gennaio 2016, febbraio 2016, marzo 2016, CP_2
aprile 2016, maggio 2016, giungo 2016, luglio 2016, agosto 2016.
Parte opponente sostiene che non potrebbe integrarsi l'illecito amministrativo qualora, come assume essersi verificato nel caso in esame, le ritenute previdenziali oggetto dell'omissione si riferiscano a retribuzioni mai corrisposte al dipendente;
a tal proposito, richiama sentenze penali di legittimità, secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione.
4.Le argomentazioni del ricorrente non sono condivisibili, dato che dagli atti di cui si dispone, ivi compresa la diffida accertativa depositata dallo stesso ricorrente, emerge che il dipendente abbia effettivamente lavorato, nelle mensilità in contestazione, alle dipendenze CP_2 della società di cui l'odierno ricorrente era l.r., evenienza che comportava l'obbligo di corrispondergli la retribuzione e che conseguentemente determinava, in capo al datore,
l'obbligo di effettuare i relativi versamenti delle ritenute previdenziali;
è altrettanto pacifico che le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali non siano mai state pagate dal datore di lavoro e che il pagamento neppure sia stato effettuato nei termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Recentemente è stato osservato (cfr. Cass. 4200/2025) che la quota contributiva di spettanza del lavoratore, poiché a questi non corrisposta (in quanto, appunto, “ritenuta”), resta nella materiale disponibilità del datore di lavoro, dal cui patrimonio non esce e con il quale si confonde, non soltanto perché non è mai materialmente versata al lavoratore, ma soprattutto in quanto mai potrebbe esserlo, avendo il dipendente soltanto il diritto di percepire la retribuzione al netto delle trattenute effettuate alla fonte dal datore di lavoro.
pagina 4 di 8 Tanto premesso, deve pure evidenziarsi che nel caso in esame i modelli DM 10, formati secondo il sistema informatico UNIEMENS, possono essere valutati come ulteriore elemento presuntivo della sussistenza del credito vantato dall' , trattandosi di dichiarazioni che, CP_1
seppure generate dal sistema informatico dell' , sono formate esclusivamente sulla base CP_1
dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalla denuncia aziendale fornite dallo stesso contribuente (Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 42715 Per_1
del 28/06/2016, Rv. 267781 - 01). Per_2
Tale valenza probatoria deve essere ancor più valorizzata nella presente sede in ragione del fatto che oggetto del giudizio è verificare se sussistano gli elementi costitutivi dell'illecito amministrativo da cui è derivata l'applicazione della sanzione.
I modelli DM10, infatti, costituiscono, anche secondo la costante giurisprudenza delle sezioni civili della Corte di cassazione, confessione stragiudiziale della pretesa dell' (Sez. L, n. CP_1
11273 del 16/05/2007, Rv. 596912 - 01; Sez. L, n. 19334 del 17/12/2003, Rv. 569003 - 01;
Sez. L, n. 14826 del 18/10/2002, Rv. 557983 - 01; Sez. L., n. 6795 del 20/01/1998, non mass.; Sez. L., n. 1466 del 02/02/2012).
Secondo la S.C., infatti, In materia di contributi previdenziali, l'inoltro del modello unico ex art.
4 del d.P.R. n. 322 del 1998 ha valore di atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti dell' , in quanto la dichiarazione in esso contenuta costituisce un riconoscimento del CP_1
debito valido ai fini contributivi, reso dal datore di lavoro sulla base delle informazioni relative ai lavoratori assicurati. Sez. L - , Sentenza n. 27122 del 15/11/2017 (Rv. 646501 - 01)
Anche recentemente è stato evidenziato (sia pure ai fini della valutazione della interruzione della prescrizione) che In tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello
EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni corrisposte ai CP_1
dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (Sez. L - , Ordinanza n. 30526 del 27/11/2024; in parte motiva è stato sottolineato che tali modelli informatici devono essere compilati dal datore di lavoro per comunicare all' , al pari del Modello DM 10 già in uso, le retribuzioni mensili corrisposte CP_1 ai dipendenti, i contributi dovuti e l'eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto CP_ dell' , delle agevolazioni e degli sgravi. I flussi richiamati sono stati introdotti con l'art. 44 comma 9 del d.l. n. 269 del 2003 conv. in legge n. 326 del 2003 il quale dispone che “A
pagina 5 di 8 partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2005, i sostituti
d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, trasmettono mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della repubblica
27 luglio 1998, n. 322, all' i dati retributivi e Controparte_1
le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. (….)” .
La S.C. (Cass. Ordinanza n. 30526 del 27/11/2024, parte motiva) ha osservato che con tali flussi di informazioni il datore di lavoro dichiara, in riferimento ad ogni singolo lavoratore, il periodo di occupazione e le retribuzioni versate nell'anno precedente. Ben vero che si tratta di un adempimento di un obbligo di legge che non è determinato da una libera individuale iniziativa, e tuttavia è pur sempre un atto che presuppone la consapevolezza del relativo contenuto e la volontà di manifestarlo con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto, la dichiarazione in esso contenuta è atto idoneo ad interrompere la prescrizione (cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all'invio dei modelli DM 10 prima previsti e Cass. n. 27122 del 2017 con riguardo all'invio del modello Unico).
Applicando i principi esposti al caso in esame, deve prendersi atto che non risulta contestato quanto affermato dall' in memoria di costituzione, ove era stato indicato che “il mancato CP_1
versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali sanzionato dal suddetto art. 2 del D.L.
n.463/83, è stato accertato dall' sulla scorta delle stesse denunce mensili presentate CP_1
dalla Società (modd. DM10/M) attraverso il flusso Uniemens. Nella fattispecie, dai modd.
DM10/M presentati dalla EUROSERVICE S.r.l. per i mesi da 12/2015 a 08/2016 (all.ti), è stato riscontrato dall' l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali CP_1 per gli importi dettagliatamente riportati nell'atto di accertamento prot.
.1900.07/11/2018.0118814” e ove era stata affermata (con conseguente deposito del CP_1 flusso Unimens, dei modelli DM10) l'intervenuta “trasmissione, da parte del datore di lavoro, del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed compensi versati ai collaboratori e gli obblighi contributivi verso l ”. Controparte_4
pagina 6 di 8 Pertanto, la trasmissione di tali dati da parte della Società, come comprovata dall' e non CP_1 utilmente contestata dall'opponente, costituisce elemento presuntivo del credito , CP_1 trattandosi di dichiarazioni che, seppur generate dal sistema informatico dell' , sono CP_1
formate esclusivamente sulla base dei dati risultanti dalle denunce individuali e dalle denunce aziendali fornite dallo stesso contribuente;
tale elemento, unitamente alla pacifica circostanza che il abbia lavorato alle dipendenze della società nelle mensilità già indicate e CP_2 al fatto che non risulta comprovato alcun fatto estintivo dell'obbligo di pagamento gravante sul datore di lavoro, porta a ritenere integrato l'illecito amministrativo da cui è derivata l'applicazione della sanzione amministrativa.
Neppure ha rilevanza il fatto che la società sia stata successivamente cancellata dal registro delle imprese, dato che -nella vicenda in esame- le violazioni dell'art. 2, comma 1 bis, del decreto legge n. 463/83, sub specie di mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulla retribuzione del lavoratore dipendente, sono relative ai mesi da dicembre 2015 ad agosto 2016, vale a dire ad un arco temporale anteriore alla cancellazione della società dal registro delle imprese in data 31.12.2017.
Peraltro, le evenienze societarie non assumono diretta rilevanza ai fini in contestazione, dato che nel sistema introdotto dalla legge n. 689 del 1981, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non la società, la cui responsabilità solidale per gli illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui
(cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 8 luglio 2020, n. 14361; v., altresì, Sez. II, 9 gennaio
2019, n. 302, che ha precisato che il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'articolo 6 della citata legge, il quale, richiedendo che l'Illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto e il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente).
A tali considerazioni consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione rigettata, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione;
2)Condanna al pagamento in favore dell' delle spese processuali, che Parte_1 CP_1
liquida in euro 1.770,00 per compensi, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso forfettario del 15%.
Campobasso, 22 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara PREVIATI
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