CA
Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. TO ER OL Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 957/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5488/2019 dell'11 dicembre 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e quivi residente in [...];
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
) e quivi residente in [...];
[...]
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'avv. Fran-
cesco RU che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introdut-
tivo di questo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Palermo presso lo studio dell'avv. Enrico Gentile che la rappresenta e
1 difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Condannare nella qualità al risarcimento Controparte_2
di tutti i danni subiti dai sigg.ri e in conse- Parte_1 Controparte_1
guenza del sinistro de quo, da liquidarsi conformemente a quanto richiesto al par. 4 della motivazione dell'atto d'appello.
Riformare il capo di sentenza relativo al riparto delle spese di lite, con-
dannando nella qualità alla rifusione delle spese Controparte_2
di lite di primo grado in favore degli appellanti, da liquidarsi conformemente a quanto indicato al par. 5 della motivazione del presente atto di appello.
Condannare, ex art. 91 Cpc, nella qualità Controparte_2
al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio.
Per l'appellata
Chiede che la Corte:
1) rigetti l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e li condanni al rimborso delle spese del giudizio;
[...]
2) in subordine, nella ipotesi in cui dovesse ritenere provato il coinvol-
gimento del veicolo non identificato, ritenga e dichiari che l'attore ha concorso alla determinazione dell'evento con la propria condotta di guida imprudente ed illegittima;
3) rigetti, per quanto di ragione, le domande dallo stesso proposte e compensi le spese del giudizio;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 4) ritenga e dichiari, in ogni caso, che la obbligazione della
[...]
, nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sini- Controparte_2
stri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, non può superare il massimale di legge vigente al momento della verificazione del sinistro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 13 giugno 2016, e Parte_1 [...]
esposero che il 2 agosto 2014 il motociclo di proprietà del se- CP_3
condo e condotto dall'altro era stato travolto, intorno all'una di notte in questa via Rosario Nicoletti, da un'autovettura rimasta non identificata, che effettuava una manovra di retromarcia a luci spente.
Poiché quale impresa designata per la liquidazione dei CP_2
sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, benché diffi-
data, non aveva loro risarcito i danni, patrimoniali e non, che erano derivati dal sinistro, chiesero quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa com-
pagnia di assicurazioni al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 5488/2019 dell'11 dicembre 2019, il giudice adìto respinse le domande.
1.2. Per la riforma della sentenza del Tribunale panormita hanno propo-
sto appello i dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. Pt_1 CP_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 20 giugno 2025 sono stati concessi termini di trenta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Le ragioni dell'appello possono così compendiarsi:
- la motivazione della sentenza appellata «è illogica e non ragionevole
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 nella parte in cui ha ritenuto “non attendibile” il teste e Testimone_1
“non condivisibile” la valutazione tecnica del consulente tecnico d'ufficio geom. circa la riconducibilità dei danni, riscontrati sulla parte anteriore CP_4
del motociclo attoreo, ad un urto similare a quello descritto in atto di citazione»;
- dopo l'incidente, perdeva conoscenza e la riacqui- Parte_1
stava parzialmente solo il 25 agosto 2014, quando accedeva alla Fondazione
Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù per iniziare il periodo di riabilitazione psico-motoria: ciò – sostengono gli appellanti – «spiega l'assenza, sia nella scheda medica del 118, sia nel referto di Pronto Soccorso, sia nella scheda di ingresso al “Trauma Center” di Villa Sofia, di precise indicazioni relative alla dinamica del sinistro: il protagonista dell'evento si trovava, infatti, in stato co-
matoso.
Per quanto riguarda, invece, la scheda di ingresso del danneggiato all'Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, egli, benché “parzialmente” vigile,
non era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali;
ciò spiega perché, nella
“Sintesi anamnestica” della Relazione di dimissione della Fondazione Istituto
S. Raffaele G. Giglio, sia riportata dai sanitari la frase “politrauma in seguito
ad incidente stradale a dinamica sconosciuta”»;
- quanto alle «presunte “carenze” della chiamata di emergenza al 118»:
«la dinamica del sinistro non fu oggetto di discussione tra l'operatore del 118
ed il chiamante “ ”»; inoltre, «non sussiste alcuna prova del fatto CP_5
che il “sig. ” assistette materialmente all'incidente»; in ogni caso, «le CP_5
dichiarazioni del “sig. ” appaiono del tutto prive di qualsivoglia CP_5
valore probatorio;
infatti, non essendo identificato il chiamante, tali dichiara-
zioni equivalgono ad uno scritto anonimo e sono pertanto inutilizzabili in
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 giudizio»;
- relativamente «alla mancata identificazione, da parte della Polizia mu-
nicipale, del sig. quale testimone del sinistro» nonché alla Testimone_1
«mancata individuazione, da parte degli agenti di Polizia municipale, di ele-
menti oggettivi atti a confermare la dinamica riferita dal sig. Parte_1
e dal sig. »: «la Polizia municipale, Nucleo Infortunistica, Testimone_1
giungeva sui luoghi del sinistro dopo la partenza dell'autoambulanza – circo-
stanza ammessa dagli stessi Vigili Urbani nel rapporto di incidente stradale –
e, quindi, almeno mezz'ora dopo il verificarsi dell'incidente; il teste Tes_1
non fu dunque identificato sui luoghi perché, nel momento in cui so-
[...]
praggiungevano i Vigili Urbani, egli era già andato via»;
- quanto alla «mancata menzione del veicolo non identificato da parte della trasportata »: «Le argomentazioni del giudice, sul Controparte_6
punto, appaiono irragionevoli perché non tengono conto della qualità di “vit-
tima” dell'incidente che rivestì la sig.ra in relazione ai fatti di causa. CP_6
Invero, […], la capacità del nostro cervello di “rievocare” eventi passati di natura autobiografica è fortemente influenzata dal vissuto emotivo della per-
sona nel momento della formazione del ricordo»;
- in merito alla valutazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio geom. chiamato a quantificare i danni del mezzo in- Persona_1
cidentato: «L'affermazione secondo cui il modesto danneggiamento della leva del freno sul manubrio del motociclo non sarebbe riconducibile all'urto contro un'autovettura in retromarcia, in quanto la leva del freno sul manubrio si tro-
verebbe ad un'altezza superiore rispetto a quella del retro di un'auto, è destituita di fondamento e non adeguatamente motivata;
infatti, il giudice – al fine di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 motivare il proprio dissenso – avrebbe dovuto indicare l'altezza del manubrio da terra e quella della parte posteriore di un'autovettura “tipo” utilitaria, dimo-
strando così concretamente la veridicità di quanto, invece, erroneamente affer-
mato»; infatti – proseguono gli appellanti –, il consulente aveva chiarito che era rimasta danneggiata anche «“la zona laterale sinistra del fronte anteriore, pre-
cisamente nella leva del freno e nel bordo della carenatura dello scudo”. Eb-
bene, il “bordo della carenatura dello scudo” è la parte più esposta, a sinistra,
all'urto contro la parte posteriore di un'autovettura in retromarcia e, pertanto,
si può ritenere che il veicolo non identificato urtò entrambe le parti del motoci-
clo (leva del freno e bordo carenatura anteriore sinistra), con energia tanto suf-
ficiente da lasciare impressa una traccia – indelebile – dell'urto, e determinando così la perdita del controllo da parte dello sfortunato conducente, con conse-
guente “schianto” a destra del motociclo sul veicolo Volkswagen in sosta sul lato destro della carreggiata».
2.1. In definitiva – così concludono i – nella vicenda in esame Pt_1
dovrebbe affermarsi la «responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella eziologia del sinistro oggetto del presente giudizio» (pag. 34
dell'atto di citazione di questo grado), giacché « fu obiettiva- Parte_1
mente impossibilitato a compiere qualsivoglia manovra di emergenza» (pag.
36).
2.2. Così riassunto l'articolato appello, il gravame va accolto per quanto di diritto.
2.2.1. Invero, il Tribunale ha ritenuto di non poter fondare la propria decisione sul contenuto delle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
il quale aveva affermato di aver assistito all'investimento e di esser «stato
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 attratto dal rumore del motore dell'auto in retro-marcia».
Secondo il primo giudice:
- «appare poco plausibile che il teste possa avere avuto una visuale così
chiara della dinamica del sinistro mentre transitava, alla guida della sua auto,
sulla carreggiata di via Rosario Nicoletti opposta a quella percorsa dall'attore e soprattutto separata da quella dell'attore una aiuola sparti- Parte_1
traffico, seppure senza vegetazione (secondo quanto riferito dallo stesso teste).
Invero, lo doveva essere impegnato alla guida della sua autovettura e Tes_1
rivolgere quindi la sua attenzione sulla strada in avanti»;
- la produzione del «rombo sonoro presupporrebbe che l'autovettura avesse percorso in retromarcia uno spazio apprezzabile. E non si comprende, a questo punto, come mai un rombo così udibile da essere percepito da una auto-
vettura in marcia sulla carreggiata opposta separata dallo spartitraffico non possa essere stato udito dal conducente del motociclo, che avrebbe, in tal caso,
potuto porre in essere le manovre di emergenza per evitare l'ostacolo»;
- «molte perplessità suscita, poi, la circostanza che non vi sia stata al-
cuna indicazione immediata delle modalità del sinistro (scontro con l'autovet-
tura sconosciuta) in sede di intervento dell'ambulanza del 118 o di ricovero presso i vari ospedali. Invero, lo , se effettivamente avesse lasciato il Tes_1
suo recapito ad un parente intervenuto sui luoghi circa mezz'ora dopo il sini-
stro» – come dallo stesso dichiarato in sede di deposizione – «avrebbe certa-
mente riferito a detto parente della genesi e della dinamica del sinistro, sicché
tale eziologia sarebbe stata sin da subito nota ai congiunti. Ed allora appare quanto meno singolare che nessun congiunto abbia riferito, in sede di anamnesi,
tale dinamica ai medici, come si evince sia dalla scheda del Suess, che dal
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 verbale di Pronto soccorso, che dalla documentazione sanitaria redatta presso le strutture sanitarie, ove mai figura l'autovettura investitrice».
2.2.2. Questo collegio ritiene di non dover condividere alcuno degli snodi motivazionali appena richiamati.
2.2.3. Invero, tra le due corsie di marcia esisteva, sì, uno spartitraffico,
ma non è in discussione la circostanza che lo stesso fosse privo di vegetazione:
dunque, è da escludere che per il testimone, e per chiunque altro, quella strut-
tura, di cui peraltro non è indicata l'altezza, potesse costituire un ostacolo alla visione di quanto avveniva nella corsia di marcia opposta a quella da lui per-
corsa.
2.2.4. Quanto, poi, alla questione del rumore della macchina in retro-
marcia, si osserva che i fatti avvennero intorno all'una di notte del 2 agosto
2014, sicché è perfettamente plausibile che il teste possa aver sentito distinta-
mente quel rumore: e ciò non solo perché il finestrino, del tutto verosimilmente,
poteva essere abbassato a causa delle temperature estive, ma anche perché, te-
nuto conto dell'ora notturna, sulla strada, altrettanto verosimilmente, non tran-
sitavano altri mezzi che, con i loro rumori, avrebbero potuto coprire quello del mezzo in retromarcia.
2.2.5. Infine, le perplessità scaturenti dal fatto che non contenessero al-
cun riferimento a un sinistro causato da un mezzo investitore rimasto ignoto né
la scheda redatta dagli operatori del 118 né il verbale di Pronto soccorso, si sarebbero potute, forse, giustificare ove agli atti fosse stata acquisita la prova che i parenti di erano presenti al momento dell'intervento dei Parte_1
primi e/o dell'ingresso nella struttura dell'ospedale e/o della stesura degli altri documenti redatti dai sanitari che prendevano in cura il medesimo Di Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 talché, in difetto di una tale prova, neanche il contenuto di quegli atti può giu-
stificare il dubbio sulla genuinità della deposizione resa dallo . Tes_1
2.2.6. Il Tribunale osserva ancora che «nessun riferimento all'auto sco-
nosciuta viene effettuato nella chiamata del 118: il chiamante, certo CP_5
”, dichiara che il sinistro si è appena verificato e che le persone coinvolte
[...]
sono due, di cui una grave».
Ebbene, si tratta, a giudizio di questa Corte, di circostanza dalla quale non è in alcun modo lecito inferire che non fosse intervenuto un investimento a opera di un mezzo che procedeva in retromarcia: invero, quella telefonata non aveva certo lo scopo di effettuare un'analitica descrizione delle modalità e delle cause della sinistro, bensì quello di ottenere un immediato soccorso mediante un'autoambulanza, dal momento che le condizioni fisiche di uno degli inciden-
tati erano oggettivamente gravi.
2.2.7. Proseguendo nel percorso motivazionale del Tribunale, si rileva che alle pagg. 8 e 9 della sentenza qui impugnata si valorizza il contenuto del rapporto della polizia municipale intervenuta sui luoghi, e in particolare la cir-
costanza che sull'asfalto non fossero state rilevate tracce di frenata o scalfitture attribuibili al motociclo (il che aveva indotto i verbalizzanti ad affermare che quest'ultimo mezzo «aveva scaricato l'energia cinetica posseduta nella fase ante-urto direttamente contro l'autovettura Volkswagen OX» lì posteggiata»),
e che il motociclista era stato sanzionato per omesso controllo del veicolo.
E tuttavia, la mancanza di quelle tracce (di cui questa Corte non dubita,
ciò emergendo da un atto pubblico, il quale fa dunque fa, sì, piena prova sino a querela di falso, ma solo – per quel che qui interessa – dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non per i
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 giudizi valutativi ivi espressi: Cass. 29320/2022) è teoricamente e pienamente compatibile con lo scontro contro un mezzo investitore (quello che, in tesi, pro-
cedeva in retromarcia), la cui repentina dinamica può aver impedito al Pt_1
di arrestare il mezzo e lasciare per terra i segni di una frenata.
2.2.8. Infine, la circostanza che la ragazza trasportata sul motociclo,
[...]
, sentita il 3 settembre 2014 dalla Polizia Municipale non Persona_2
avesse fatto riferimento a un mezzo investitore si può giustificare sia con il fatto che ella, essendo trasportata (ed essendosi verificato il sinistro in un'ora not-
turna), possa non essersi resa conto della presenza, sui luoghi, di quel mezzo,
sia del trauma che ella ebbe a vivere nel vedere il fidanzato per terra con il volto insanguinato, essendo possibile che quella visione ebbe a provocarle la rimo-
zione di altri profili, pure rilevanti, della vicenda (la presenza di altro veicolo).
2.8. Piuttosto, a suffragare la veridicità della testimonianza soccorre non solo la coerenza dello sviluppo narrativo della stessa e la mancanza di intrinse-
che incongruenze, ma anche il contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del geom. al quale era stato dato l'incarico di accer- Persona_1
tare i danni occorsi al mezzo condotto da Parte_1
Ebbene, l'ausiliare del giudice così si espresse alle pagg. 5 e 6 della propria relazione: «Dalle predette foto si rilevano altri danni molto gravi in
tutti i lati del motociclo, di maggiore entità nella sua zona frontale e di destra.
Le deformazioni sono conseguenza di una considerevole sollecitazione
ad andamento antero-postero sub asse longitudinale applicata sulla ruota an-
teriore che ne ha provocato un notevole arretramento dell'intero fronte ante-
riore, compresi gli organi meccanici del gruppo ruota (forcella e sterzo).
Detta sollecitazione è frutto della consistente collisione del fronte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 anteriore del motociclo contro la zona del fronte posteriore del veicolo Vw OX
in sosta sulla destra della carreggiata, danneggiandolo gravemente, e che, in
conseguenza della subita collisione, è stato proiettato in avanti fino a collidere,
a sua volta, contro l'altro veicolo Toyota Yaris parcato anteriormente ad esso.
La gravità e la tipologia dei danni riportati dal motociclo, i conseguenti
danni inflitti sul veicolo Vw OX in sosta e per la sua consequenziale traslazione
in avanti posi urto, nonché per le gravi lesioni riportate dal conducente del
motociclo, portano a dedurre che il motociclo nella provocata collisione ha
dissipato la propria energia cinetica, posseduta ante urto, in lavoro di defor-
mazioni proprie, nel lavoro di proiezione in avanti del veicolo Vw OX e quelle
provocate su quest'ultimo veicolo e nel terzo veicolo coinvolto Toyota Yaris.
Si può quindi ritenere che i danni riportati da tutti i veicoli coinvolti e
del conducente del motociclo trovano compatibilità con la dinamica descritta
in citazione» (le sottolineature sono dell'estensore di questa sentenza).
2.9. In conclusione, per quanto sin qui esposto, ritiene dunque questa
Corte che debba affermarsi che effettivamente fu coinvolto in Parte_1
un sinistro con un mezzo il cui conducente è rimasto ignoto.
3. Ciò posto, si osserva quindi, in punto di diritto, che, secondo l'inse-
gnamento della Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il supera-
mento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma,
Cc, dovendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Tanto che nep-
pure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dan-
noso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996, 2979/1998 e
477/2003, 12444/2008, 23431/2014, 7479/2020 e 33483/2024).
3.1. Ora, il teste non ha dato alcuna indicazione in ordine alla condotta di guida di essendosi limitato ad affermare che il «ragazzo Parte_1
alla guida del ciclomotore […] sulla stessa corsia dell'auto saliva e per effetto della retromarcia veniva investito».
Nulla è stato detto, cioè, circa la velocità del e/o il posiziona- Pt_1
mento di quest'ultimo lungo la sua corsia di marcia, di talché deve necessaria-
mente concludersi nel senso della pari responsabilità, ai sensi del 2° comma dell'art. 2054 Cc, dei conducenti dei due mezzi nella determinazione dell'inci-
dente di cui si discute in questa sede.
4. Può, dunque, passarsi alla quantificazione del danno patito da
[...]
Pt_1
4.1. Al riguardo, si osserva che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che questa Corte condivide perché congruamente motivata e immune da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che, in conseguenza del sinistro de
quo, a derivarono: Parte_1
- 93 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- 90 giorni di invalidità temporanea relativa (di cui non è indicata la percentuale, sicché la stessa può indicarsi, per l'intero periodo, nel 50%);
- 45% di invalidità permanente.
4.2. Dunque, a spetta il ristoro dei danni suindicati, Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 intesi quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accer-
tamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quoti-
diane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
4.3. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa liquidazione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte Suprema ha af-
fermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la li-
quidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità
psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di para-
metri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che ri-
guarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
e la stessa Corte ha affermato che l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indi-
care in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13 sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
4.4. Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggior-
nate nella riunione del 21 maggio 2024, si ha che gli importi dovuti per le sud-
dette voci vanno così determinati:
a) €10.695,00 per l'invalidità temporanea assoluta (€115,00 × 93, il nu-
mero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €5.175,00 per l'invalidità temporanea al 50% (€57,50 × 90, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €408.724,50 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emo-
tivo patiti da un soggetto nel corso del 23° anno d'età, come Parte_1
al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi ve-
nuto a esistenza: Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta attuale.
Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito dall'appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di €272.483,00 (per il risarcimento del danno biologico, inteso,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
14 secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema – tra cui Cass.
4878/2019 –, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed €136.241,50
(pari al 50% del danno biologico e spettante a titolo di ristoro della sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo).
4.5. Si osserva, a questo punto, che il § 4.3. dell'atto di appello è così
intitolato: «Danno alla cenestesi lavorativa del sig. richiesta Parte_1
di “personalizzazione” del danno biologico permanente», affermandosi, al ri-
guardo, la ricorrenza di «conseguenze “peculiari” subite dal sig. Parte_3
a causa dell'evento infortunistico».
[...]
4.5.1. Ciò posto, non c'è dubbio che, con il riferimento alle «conse-
guenze “peculiari”» l'appellante abbia inteso richiedere la personalizzazione
stricto sensu: infatti, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, tale perso-
nalizzazione consiste nell'aumento del risarcimento di base del danno biologico spettante nel caso di infortuni e malattie che comportino esiti che non sono ge-
nerali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma che, piuttosto, siano stati sofferti solo dal singolo danneggiato nel caso speci-
fico a causa delle peculiarità della vicenda concreta (Cass. 23778/2014,
21939/2017, 28988/2019 e 5865/2021).
4.5.2. Tanto chiarito, si osserva che la domanda è inammissibile.
Invero, nel primo grado del giudizio non fu proposta alcuna istanza di personalizzazione del danno de quo, essendosi avanzata generica richiesta di risarcimento dei danni patrimoniale ed extrapatrimoniali, e non essendosi do-
mandato di provare che gli esiti del sinistro avevano determinato conseguenze anomale o del tutto particolari, ulteriori rispetto agli esiti ordinariamente deri-
vanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età (si
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
15 veda la giurisprudenza richiamata).
Dunque, trattandosi di istanza proposta per la prima volta in questo grado del giudizio, la stessa impinge nel divieto di domande nuove in appello,
stabilito dal 1° comma dell'art. 345 Cpc (che prevede, per il caso della loro proposizione, la declaratoria di inammissibilità delle stesse).
4.6. Tornando, dunque, agli importi individuati al § 4.4., si osserva che degli stessi va liquidato a il 50%, e ciò in conseguenza della Parte_1
ritenuta sua pari responsabilità nella determinazione del sinistro. Allo stesso sono dunque dovute le seguenti somme: Pt_1
a) €5.347,50 per l'invalidità temporanea assoluta;
b) €2.587,50 per l'invalidità temporanea al 50%;
d) €204.362,25 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva.
4.6.1. Su tali importi spettano altresì rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da inva-
lidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di invalidità tempo-
ranea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso,
bensì dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si con-
solidano i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose deriva-
tene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987, 6403/1988, 5680/1996 e
27584/2011).
4.7. A va, infine, riconosciuto il risarcimento per le Parte_1
spese vive sostenute in dipendenza del sinistro.
Al riguardo, premesso che, secondo il Ctu, l'ammontare di tali spese,
quali risultanti dalla documentazione in atti, è pari a complessivi €3.583,64, ne discende che, in conseguenza dell'applicazione del 2° comma dell'art. 2051 Cc,
il ristoro debba individuarsi nella metà di tale ammontare, ossia €1.791,82. I
relativi importi di dettaglio vanno rivalutati dalla data dei singoli documenti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17 giustificativi (scontrini, fatture e ricevute) al giorno della pubblicazione della presente sentenza, e vanno quindi aumentati degli interessi sulla somma an-
nualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessiva-
mente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4.8. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che a spettano le seguenti somme: Parte_1
a) €7.935,00 per l'invalidità temporanea (€5.347,50 + €2.587,50), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 2 agosto
2014, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) €204.362,25 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pub-
blicazione della presente sentenza al 184° giorno successivo al 2 agosto 2014
(momento della cessazione dell'invalidità temporanea), ovvero il 2 febbraio
2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo an-
nualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
c) €1.791,82 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
18 Cass. 2335/2001); sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
5. Deve, adesso, passarsi all'esame della richiesta risarcitoria avanzata da , proprietario del mezzo condotto dal fratello Controparte_1 Pt_1
5.1. Al riguardo, si osserva che secondo le condivisibili conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il danno de quo, riferito all'agosto 2014, va sti-
mato in €2.028,65. Al predetto vanno, quindi, liquidati 1.014,33 euro Pt_1
(pari al 50% di €2.028,65), da rivalutarsi dal 2 agosto 2014 al giorno della pub-
blicazione della presente sentenza;
sull'ammontare così ottenuto sono dovuti,
ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento (Cass.
3135/1981).
6. Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricol-
lega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese con-
tenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
19 del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Orbene, tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di avendo riguardo allo scaglione relativo alla CP_2
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5
Dm 140/2012).
Per le stesse ragioni, vanno poste a carico di nella qua- CP_2
lità, le spese per le consulenze tecniche d'ufficio liquidate in primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_3 Controparte_1
n. 5488/2019 dell'11 dicembre 2019, così provvede:
1) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana,
al pagamento a a titolo di risarcimento del danno da quest'ul- Parte_1
timo patito a seguito del sinistro stradale del 2 agosto 2014, dei seguenti im-
porti:
1a) €7.935,00 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 2 agosto 2014, e quindi da mag-
giorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalu-
tato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così comples-
sivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1b) €204.362,25 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
20 quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pubblicazione al 2 febbraio 2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici
Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pa-
gamento;
1c) €1.791,82 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, nella detta qualità, al pagamento a , a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno da quest'ultimo sofferto a seguito del sinistro stradale del 2 agosto 2014, di €1.014,33 euro, oltre rivalutazione dal 2 agosto
2014 al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
sull'ammontare così ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
3) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, nella detta qualità, al rimborso, agli appellanti, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi €13.694,00 (di cui
€264,00 per spese vive ed €13.430,00 per compensi) per il primo, e in comples-
sivi €11.129,50 (di cui €1.138,50 per spese vive ed €9.991,00 per compensi)
per questo;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
21 4) pone a carico di in persona del suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, nella detta qualità, le spese per le consulenze tecniche d'uf-
ficio liquidate in primo grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
TO ER OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. TO ER OL Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 957/2020 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5488/2019 dell'11 dicembre 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
) e quivi residente in [...];
[...]
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1 C.F._2
) e quivi residente in [...];
[...]
entrambi elettivamente domiciliati in Palermo presso lo studio dell'avv. Fran-
cesco RU che li rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introdut-
tivo di questo grado del giudizio
APPELLANTI
CONTRO
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei si-
nistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione
siciliana, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domici-
liata in Palermo presso lo studio dell'avv. Enrico Gentile che la rappresenta e
1 difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di questo grado del giudizio
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per gli appellanti
Condannare nella qualità al risarcimento Controparte_2
di tutti i danni subiti dai sigg.ri e in conse- Parte_1 Controparte_1
guenza del sinistro de quo, da liquidarsi conformemente a quanto richiesto al par. 4 della motivazione dell'atto d'appello.
Riformare il capo di sentenza relativo al riparto delle spese di lite, con-
dannando nella qualità alla rifusione delle spese Controparte_2
di lite di primo grado in favore degli appellanti, da liquidarsi conformemente a quanto indicato al par. 5 della motivazione del presente atto di appello.
Condannare, ex art. 91 Cpc, nella qualità Controparte_2
al pagamento delle spese processuali relative al secondo grado di giudizio.
Per l'appellata
Chiede che la Corte:
1) rigetti l'appello proposto dai sigg.ri e Parte_1 Parte_2
e li condanni al rimborso delle spese del giudizio;
[...]
2) in subordine, nella ipotesi in cui dovesse ritenere provato il coinvol-
gimento del veicolo non identificato, ritenga e dichiari che l'attore ha concorso alla determinazione dell'evento con la propria condotta di guida imprudente ed illegittima;
3) rigetti, per quanto di ragione, le domande dallo stesso proposte e compensi le spese del giudizio;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 4) ritenga e dichiari, in ogni caso, che la obbligazione della
[...]
, nella qualità di impresa designata alla liquidazione dei sini- Controparte_2
stri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, non può superare il massimale di legge vigente al momento della verificazione del sinistro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione datato 13 giugno 2016, e Parte_1 [...]
esposero che il 2 agosto 2014 il motociclo di proprietà del se- CP_3
condo e condotto dall'altro era stato travolto, intorno all'una di notte in questa via Rosario Nicoletti, da un'autovettura rimasta non identificata, che effettuava una manovra di retromarcia a luci spente.
Poiché quale impresa designata per la liquidazione dei CP_2
sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, benché diffi-
data, non aveva loro risarcito i danni, patrimoniali e non, che erano derivati dal sinistro, chiesero quindi al Tribunale di Palermo la condanna della stessa com-
pagnia di assicurazioni al pagamento delle relative somme di danaro.
1.1. Con la sentenza n. 5488/2019 dell'11 dicembre 2019, il giudice adìto respinse le domande.
1.2. Per la riforma della sentenza del Tribunale panormita hanno propo-
sto appello i dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame. Pt_1 CP_2
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 20 giugno 2025 sono stati concessi termini di trenta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Le ragioni dell'appello possono così compendiarsi:
- la motivazione della sentenza appellata «è illogica e non ragionevole
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 nella parte in cui ha ritenuto “non attendibile” il teste e Testimone_1
“non condivisibile” la valutazione tecnica del consulente tecnico d'ufficio geom. circa la riconducibilità dei danni, riscontrati sulla parte anteriore CP_4
del motociclo attoreo, ad un urto similare a quello descritto in atto di citazione»;
- dopo l'incidente, perdeva conoscenza e la riacqui- Parte_1
stava parzialmente solo il 25 agosto 2014, quando accedeva alla Fondazione
Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù per iniziare il periodo di riabilitazione psico-motoria: ciò – sostengono gli appellanti – «spiega l'assenza, sia nella scheda medica del 118, sia nel referto di Pronto Soccorso, sia nella scheda di ingresso al “Trauma Center” di Villa Sofia, di precise indicazioni relative alla dinamica del sinistro: il protagonista dell'evento si trovava, infatti, in stato co-
matoso.
Per quanto riguarda, invece, la scheda di ingresso del danneggiato all'Istituto San Raffaele G. Giglio di Cefalù, egli, benché “parzialmente” vigile,
non era nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali;
ciò spiega perché, nella
“Sintesi anamnestica” della Relazione di dimissione della Fondazione Istituto
S. Raffaele G. Giglio, sia riportata dai sanitari la frase “politrauma in seguito
ad incidente stradale a dinamica sconosciuta”»;
- quanto alle «presunte “carenze” della chiamata di emergenza al 118»:
«la dinamica del sinistro non fu oggetto di discussione tra l'operatore del 118
ed il chiamante “ ”»; inoltre, «non sussiste alcuna prova del fatto CP_5
che il “sig. ” assistette materialmente all'incidente»; in ogni caso, «le CP_5
dichiarazioni del “sig. ” appaiono del tutto prive di qualsivoglia CP_5
valore probatorio;
infatti, non essendo identificato il chiamante, tali dichiara-
zioni equivalgono ad uno scritto anonimo e sono pertanto inutilizzabili in
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 giudizio»;
- relativamente «alla mancata identificazione, da parte della Polizia mu-
nicipale, del sig. quale testimone del sinistro» nonché alla Testimone_1
«mancata individuazione, da parte degli agenti di Polizia municipale, di ele-
menti oggettivi atti a confermare la dinamica riferita dal sig. Parte_1
e dal sig. »: «la Polizia municipale, Nucleo Infortunistica, Testimone_1
giungeva sui luoghi del sinistro dopo la partenza dell'autoambulanza – circo-
stanza ammessa dagli stessi Vigili Urbani nel rapporto di incidente stradale –
e, quindi, almeno mezz'ora dopo il verificarsi dell'incidente; il teste Tes_1
non fu dunque identificato sui luoghi perché, nel momento in cui so-
[...]
praggiungevano i Vigili Urbani, egli era già andato via»;
- quanto alla «mancata menzione del veicolo non identificato da parte della trasportata »: «Le argomentazioni del giudice, sul Controparte_6
punto, appaiono irragionevoli perché non tengono conto della qualità di “vit-
tima” dell'incidente che rivestì la sig.ra in relazione ai fatti di causa. CP_6
Invero, […], la capacità del nostro cervello di “rievocare” eventi passati di natura autobiografica è fortemente influenzata dal vissuto emotivo della per-
sona nel momento della formazione del ricordo»;
- in merito alla valutazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio geom. chiamato a quantificare i danni del mezzo in- Persona_1
cidentato: «L'affermazione secondo cui il modesto danneggiamento della leva del freno sul manubrio del motociclo non sarebbe riconducibile all'urto contro un'autovettura in retromarcia, in quanto la leva del freno sul manubrio si tro-
verebbe ad un'altezza superiore rispetto a quella del retro di un'auto, è destituita di fondamento e non adeguatamente motivata;
infatti, il giudice – al fine di
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 motivare il proprio dissenso – avrebbe dovuto indicare l'altezza del manubrio da terra e quella della parte posteriore di un'autovettura “tipo” utilitaria, dimo-
strando così concretamente la veridicità di quanto, invece, erroneamente affer-
mato»; infatti – proseguono gli appellanti –, il consulente aveva chiarito che era rimasta danneggiata anche «“la zona laterale sinistra del fronte anteriore, pre-
cisamente nella leva del freno e nel bordo della carenatura dello scudo”. Eb-
bene, il “bordo della carenatura dello scudo” è la parte più esposta, a sinistra,
all'urto contro la parte posteriore di un'autovettura in retromarcia e, pertanto,
si può ritenere che il veicolo non identificato urtò entrambe le parti del motoci-
clo (leva del freno e bordo carenatura anteriore sinistra), con energia tanto suf-
ficiente da lasciare impressa una traccia – indelebile – dell'urto, e determinando così la perdita del controllo da parte dello sfortunato conducente, con conse-
guente “schianto” a destra del motociclo sul veicolo Volkswagen in sosta sul lato destro della carreggiata».
2.1. In definitiva – così concludono i – nella vicenda in esame Pt_1
dovrebbe affermarsi la «responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato nella eziologia del sinistro oggetto del presente giudizio» (pag. 34
dell'atto di citazione di questo grado), giacché « fu obiettiva- Parte_1
mente impossibilitato a compiere qualsivoglia manovra di emergenza» (pag.
36).
2.2. Così riassunto l'articolato appello, il gravame va accolto per quanto di diritto.
2.2.1. Invero, il Tribunale ha ritenuto di non poter fondare la propria decisione sul contenuto delle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
il quale aveva affermato di aver assistito all'investimento e di esser «stato
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
6 attratto dal rumore del motore dell'auto in retro-marcia».
Secondo il primo giudice:
- «appare poco plausibile che il teste possa avere avuto una visuale così
chiara della dinamica del sinistro mentre transitava, alla guida della sua auto,
sulla carreggiata di via Rosario Nicoletti opposta a quella percorsa dall'attore e soprattutto separata da quella dell'attore una aiuola sparti- Parte_1
traffico, seppure senza vegetazione (secondo quanto riferito dallo stesso teste).
Invero, lo doveva essere impegnato alla guida della sua autovettura e Tes_1
rivolgere quindi la sua attenzione sulla strada in avanti»;
- la produzione del «rombo sonoro presupporrebbe che l'autovettura avesse percorso in retromarcia uno spazio apprezzabile. E non si comprende, a questo punto, come mai un rombo così udibile da essere percepito da una auto-
vettura in marcia sulla carreggiata opposta separata dallo spartitraffico non possa essere stato udito dal conducente del motociclo, che avrebbe, in tal caso,
potuto porre in essere le manovre di emergenza per evitare l'ostacolo»;
- «molte perplessità suscita, poi, la circostanza che non vi sia stata al-
cuna indicazione immediata delle modalità del sinistro (scontro con l'autovet-
tura sconosciuta) in sede di intervento dell'ambulanza del 118 o di ricovero presso i vari ospedali. Invero, lo , se effettivamente avesse lasciato il Tes_1
suo recapito ad un parente intervenuto sui luoghi circa mezz'ora dopo il sini-
stro» – come dallo stesso dichiarato in sede di deposizione – «avrebbe certa-
mente riferito a detto parente della genesi e della dinamica del sinistro, sicché
tale eziologia sarebbe stata sin da subito nota ai congiunti. Ed allora appare quanto meno singolare che nessun congiunto abbia riferito, in sede di anamnesi,
tale dinamica ai medici, come si evince sia dalla scheda del Suess, che dal
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
7 verbale di Pronto soccorso, che dalla documentazione sanitaria redatta presso le strutture sanitarie, ove mai figura l'autovettura investitrice».
2.2.2. Questo collegio ritiene di non dover condividere alcuno degli snodi motivazionali appena richiamati.
2.2.3. Invero, tra le due corsie di marcia esisteva, sì, uno spartitraffico,
ma non è in discussione la circostanza che lo stesso fosse privo di vegetazione:
dunque, è da escludere che per il testimone, e per chiunque altro, quella strut-
tura, di cui peraltro non è indicata l'altezza, potesse costituire un ostacolo alla visione di quanto avveniva nella corsia di marcia opposta a quella da lui per-
corsa.
2.2.4. Quanto, poi, alla questione del rumore della macchina in retro-
marcia, si osserva che i fatti avvennero intorno all'una di notte del 2 agosto
2014, sicché è perfettamente plausibile che il teste possa aver sentito distinta-
mente quel rumore: e ciò non solo perché il finestrino, del tutto verosimilmente,
poteva essere abbassato a causa delle temperature estive, ma anche perché, te-
nuto conto dell'ora notturna, sulla strada, altrettanto verosimilmente, non tran-
sitavano altri mezzi che, con i loro rumori, avrebbero potuto coprire quello del mezzo in retromarcia.
2.2.5. Infine, le perplessità scaturenti dal fatto che non contenessero al-
cun riferimento a un sinistro causato da un mezzo investitore rimasto ignoto né
la scheda redatta dagli operatori del 118 né il verbale di Pronto soccorso, si sarebbero potute, forse, giustificare ove agli atti fosse stata acquisita la prova che i parenti di erano presenti al momento dell'intervento dei Parte_1
primi e/o dell'ingresso nella struttura dell'ospedale e/o della stesura degli altri documenti redatti dai sanitari che prendevano in cura il medesimo Di Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
8 talché, in difetto di una tale prova, neanche il contenuto di quegli atti può giu-
stificare il dubbio sulla genuinità della deposizione resa dallo . Tes_1
2.2.6. Il Tribunale osserva ancora che «nessun riferimento all'auto sco-
nosciuta viene effettuato nella chiamata del 118: il chiamante, certo CP_5
”, dichiara che il sinistro si è appena verificato e che le persone coinvolte
[...]
sono due, di cui una grave».
Ebbene, si tratta, a giudizio di questa Corte, di circostanza dalla quale non è in alcun modo lecito inferire che non fosse intervenuto un investimento a opera di un mezzo che procedeva in retromarcia: invero, quella telefonata non aveva certo lo scopo di effettuare un'analitica descrizione delle modalità e delle cause della sinistro, bensì quello di ottenere un immediato soccorso mediante un'autoambulanza, dal momento che le condizioni fisiche di uno degli inciden-
tati erano oggettivamente gravi.
2.2.7. Proseguendo nel percorso motivazionale del Tribunale, si rileva che alle pagg. 8 e 9 della sentenza qui impugnata si valorizza il contenuto del rapporto della polizia municipale intervenuta sui luoghi, e in particolare la cir-
costanza che sull'asfalto non fossero state rilevate tracce di frenata o scalfitture attribuibili al motociclo (il che aveva indotto i verbalizzanti ad affermare che quest'ultimo mezzo «aveva scaricato l'energia cinetica posseduta nella fase ante-urto direttamente contro l'autovettura Volkswagen OX» lì posteggiata»),
e che il motociclista era stato sanzionato per omesso controllo del veicolo.
E tuttavia, la mancanza di quelle tracce (di cui questa Corte non dubita,
ciò emergendo da un atto pubblico, il quale fa dunque fa, sì, piena prova sino a querela di falso, ma solo – per quel che qui interessa – dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, e non per i
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
9 giudizi valutativi ivi espressi: Cass. 29320/2022) è teoricamente e pienamente compatibile con lo scontro contro un mezzo investitore (quello che, in tesi, pro-
cedeva in retromarcia), la cui repentina dinamica può aver impedito al Pt_1
di arrestare il mezzo e lasciare per terra i segni di una frenata.
2.2.8. Infine, la circostanza che la ragazza trasportata sul motociclo,
[...]
, sentita il 3 settembre 2014 dalla Polizia Municipale non Persona_2
avesse fatto riferimento a un mezzo investitore si può giustificare sia con il fatto che ella, essendo trasportata (ed essendosi verificato il sinistro in un'ora not-
turna), possa non essersi resa conto della presenza, sui luoghi, di quel mezzo,
sia del trauma che ella ebbe a vivere nel vedere il fidanzato per terra con il volto insanguinato, essendo possibile che quella visione ebbe a provocarle la rimo-
zione di altri profili, pure rilevanti, della vicenda (la presenza di altro veicolo).
2.8. Piuttosto, a suffragare la veridicità della testimonianza soccorre non solo la coerenza dello sviluppo narrativo della stessa e la mancanza di intrinse-
che incongruenze, ma anche il contenuto della relazione di consulenza tecnica d'ufficio del geom. al quale era stato dato l'incarico di accer- Persona_1
tare i danni occorsi al mezzo condotto da Parte_1
Ebbene, l'ausiliare del giudice così si espresse alle pagg. 5 e 6 della propria relazione: «Dalle predette foto si rilevano altri danni molto gravi in
tutti i lati del motociclo, di maggiore entità nella sua zona frontale e di destra.
Le deformazioni sono conseguenza di una considerevole sollecitazione
ad andamento antero-postero sub asse longitudinale applicata sulla ruota an-
teriore che ne ha provocato un notevole arretramento dell'intero fronte ante-
riore, compresi gli organi meccanici del gruppo ruota (forcella e sterzo).
Detta sollecitazione è frutto della consistente collisione del fronte
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
10 anteriore del motociclo contro la zona del fronte posteriore del veicolo Vw OX
in sosta sulla destra della carreggiata, danneggiandolo gravemente, e che, in
conseguenza della subita collisione, è stato proiettato in avanti fino a collidere,
a sua volta, contro l'altro veicolo Toyota Yaris parcato anteriormente ad esso.
La gravità e la tipologia dei danni riportati dal motociclo, i conseguenti
danni inflitti sul veicolo Vw OX in sosta e per la sua consequenziale traslazione
in avanti posi urto, nonché per le gravi lesioni riportate dal conducente del
motociclo, portano a dedurre che il motociclo nella provocata collisione ha
dissipato la propria energia cinetica, posseduta ante urto, in lavoro di defor-
mazioni proprie, nel lavoro di proiezione in avanti del veicolo Vw OX e quelle
provocate su quest'ultimo veicolo e nel terzo veicolo coinvolto Toyota Yaris.
Si può quindi ritenere che i danni riportati da tutti i veicoli coinvolti e
del conducente del motociclo trovano compatibilità con la dinamica descritta
in citazione» (le sottolineature sono dell'estensore di questa sentenza).
2.9. In conclusione, per quanto sin qui esposto, ritiene dunque questa
Corte che debba affermarsi che effettivamente fu coinvolto in Parte_1
un sinistro con un mezzo il cui conducente è rimasto ignoto.
3. Ciò posto, si osserva quindi, in punto di diritto, che, secondo l'inse-
gnamento della Corte Suprema in materia di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei conducenti non comporta il supera-
mento della presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, 2° comma,
Cc, dovendo comunque il giudice accertare in pari tempo se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente. Tanto che nep-
pure un'infrazione anche grave quale l'invasione dell'altra corsia commessa da
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
11 uno dei conducenti dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell'evento dan-
noso (Cass. 8386/1987, 1663/1994, 3726/1994, 343/1996, 2979/1998 e
477/2003, 12444/2008, 23431/2014, 7479/2020 e 33483/2024).
3.1. Ora, il teste non ha dato alcuna indicazione in ordine alla condotta di guida di essendosi limitato ad affermare che il «ragazzo Parte_1
alla guida del ciclomotore […] sulla stessa corsia dell'auto saliva e per effetto della retromarcia veniva investito».
Nulla è stato detto, cioè, circa la velocità del e/o il posiziona- Pt_1
mento di quest'ultimo lungo la sua corsia di marcia, di talché deve necessaria-
mente concludersi nel senso della pari responsabilità, ai sensi del 2° comma dell'art. 2054 Cc, dei conducenti dei due mezzi nella determinazione dell'inci-
dente di cui si discute in questa sede.
4. Può, dunque, passarsi alla quantificazione del danno patito da
[...]
Pt_1
4.1. Al riguardo, si osserva che dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio, che questa Corte condivide perché congruamente motivata e immune da vizi di carattere logico-giuridico, emerge che, in conseguenza del sinistro de
quo, a derivarono: Parte_1
- 93 giorni di invalidità temporanea assoluta;
- 90 giorni di invalidità temporanea relativa (di cui non è indicata la percentuale, sicché la stessa può indicarsi, per l'intero periodo, nel 50%);
- 45% di invalidità permanente.
4.2. Dunque, a spetta il ristoro dei danni suindicati, Parte_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
12 intesi quale lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accer-
tamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quoti-
diane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipen-
dentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.
4.3. Quanto, poi, ai criteri da adottare per la relativa liquidazione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte Suprema ha af-
fermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la li-
quidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità
psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di para-
metri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private, che ri-
guarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto;
e la stessa Corte ha affermato che l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indi-
care in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13 sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
4.4. Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggior-
nate nella riunione del 21 maggio 2024, si ha che gli importi dovuti per le sud-
dette voci vanno così determinati:
a) €10.695,00 per l'invalidità temporanea assoluta (€115,00 × 93, il nu-
mero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
b) €5.175,00 per l'invalidità temporanea al 50% (€57,50 × 90, il numero di giorni dell'invalidità in questione), espressi in moneta attuale;
c) €408.724,50 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emo-
tivo patiti da un soggetto nel corso del 23° anno d'età, come Parte_1
al momento della cessazione dell'invalidità temporanea (giacché solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi ve-
nuto a esistenza: Cass. 10303/2012 e 3121/2017), espressi anch'essi in moneta attuale.
Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito dall'appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di €272.483,00 (per il risarcimento del danno biologico, inteso,
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
14 secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema – tra cui Cass.
4878/2019 –, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed €136.241,50
(pari al 50% del danno biologico e spettante a titolo di ristoro della sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo).
4.5. Si osserva, a questo punto, che il § 4.3. dell'atto di appello è così
intitolato: «Danno alla cenestesi lavorativa del sig. richiesta Parte_1
di “personalizzazione” del danno biologico permanente», affermandosi, al ri-
guardo, la ricorrenza di «conseguenze “peculiari” subite dal sig. Parte_3
a causa dell'evento infortunistico».
[...]
4.5.1. Ciò posto, non c'è dubbio che, con il riferimento alle «conse-
guenze “peculiari”» l'appellante abbia inteso richiedere la personalizzazione
stricto sensu: infatti, secondo l'insegnamento della Corte Suprema, tale perso-
nalizzazione consiste nell'aumento del risarcimento di base del danno biologico spettante nel caso di infortuni e malattie che comportino esiti che non sono ge-
nerali e inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma che, piuttosto, siano stati sofferti solo dal singolo danneggiato nel caso speci-
fico a causa delle peculiarità della vicenda concreta (Cass. 23778/2014,
21939/2017, 28988/2019 e 5865/2021).
4.5.2. Tanto chiarito, si osserva che la domanda è inammissibile.
Invero, nel primo grado del giudizio non fu proposta alcuna istanza di personalizzazione del danno de quo, essendosi avanzata generica richiesta di risarcimento dei danni patrimoniale ed extrapatrimoniali, e non essendosi do-
mandato di provare che gli esiti del sinistro avevano determinato conseguenze anomale o del tutto particolari, ulteriori rispetto agli esiti ordinariamente deri-
vanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della medesima età (si
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
15 veda la giurisprudenza richiamata).
Dunque, trattandosi di istanza proposta per la prima volta in questo grado del giudizio, la stessa impinge nel divieto di domande nuove in appello,
stabilito dal 1° comma dell'art. 345 Cpc (che prevede, per il caso della loro proposizione, la declaratoria di inammissibilità delle stesse).
4.6. Tornando, dunque, agli importi individuati al § 4.4., si osserva che degli stessi va liquidato a il 50%, e ciò in conseguenza della Parte_1
ritenuta sua pari responsabilità nella determinazione del sinistro. Allo stesso sono dunque dovute le seguenti somme: Pt_1
a) €5.347,50 per l'invalidità temporanea assoluta;
b) €2.587,50 per l'invalidità temporanea al 50%;
d) €204.362,25 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva.
4.6.1. Su tali importi spettano altresì rivalutazione e interessi.
Al riguardo, premesso che non sussiste incompatibilità tra la valuta-
zione all'attualità del danno e il riconoscimento degli interessi compensativi,
deve quindi evidenziarsi che, in applicazione dei criteri dettati dalla sentenza della Corte Suprema n. 1712/1995 (e poi richiamati, fra le altre, da Cass.
2745/1997, 4677/1998, 2796/2000, 7692/2001 e 19510/2005), tali interessi de-
vono essere calcolati dal giorno dell'insorto credito nella sua originale consi-
stenza e via via sulla somma progressivamente incrementata per effetto della rivalutazione;
ciò impone, quindi, una “devalutazione” nominale dell'importo liquidato in valuta attuale, rapportandolo all'equivalente alla data di insorgenza del danno e, poi, una successiva rivalutazione dello stesso, applicando gli inte-
ressi alle somme man mano incrementate per effetto della rivalutazione.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
16 Questo criterio si impone perché – come si legge nella richiamata sen-
tenza della Corte Suprema – «quel che deve escludersi è che la base di calcolo dei suddetti interessi possa essere quella della somma rivalutata al momento della liquidazione, se gli interessi vengono fatti decorrere – come consente il sistema – dal momento del fatto illecito, perché con tali modalità si attribui-
rebbe al creditore un valore a cui egli non ha diritto;
invero, gli interessi non costituiscono un debito di valore, ma un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro che, all'epoca del fatto, era
– per definizione – non rivalutata».
È, poi, appena il caso di evidenziare che la devalutazione e la successiva rivalutazione delle somme spettanti a titolo di risarcimento del danno da inva-
lidità permanente (essendo questa successiva a un periodo di invalidità tempo-
ranea liquidata separatamente) decorrono non dal giorno dell'evento dannoso,
bensì dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea, giacché (come si è visto) è in quel momento che viene meno tale forma di invalidità e si con-
solidano i postumi a carattere permanente con le conseguenze dannose deriva-
tene (si confrontino Cass. 2988/1987, 5480/1987, 6403/1988, 5680/1996 e
27584/2011).
4.7. A va, infine, riconosciuto il risarcimento per le Parte_1
spese vive sostenute in dipendenza del sinistro.
Al riguardo, premesso che, secondo il Ctu, l'ammontare di tali spese,
quali risultanti dalla documentazione in atti, è pari a complessivi €3.583,64, ne discende che, in conseguenza dell'applicazione del 2° comma dell'art. 2051 Cc,
il ristoro debba individuarsi nella metà di tale ammontare, ossia €1.791,82. I
relativi importi di dettaglio vanno rivalutati dalla data dei singoli documenti
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
17 giustificativi (scontrini, fatture e ricevute) al giorno della pubblicazione della presente sentenza, e vanno quindi aumentati degli interessi sulla somma an-
nualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessiva-
mente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
4.8. In conclusione, facendo applicazione dei principi sin qui esposti, si avrà dunque che a spettano le seguenti somme: Parte_1
a) €7.935,00 per l'invalidità temporanea (€5.347,50 + €2.587,50), da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 2 agosto
2014, giorno dell'evento, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
b) €204.362,25 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pub-
blicazione della presente sentenza al 184° giorno successivo al 2 agosto 2014
(momento della cessazione dell'invalidità temporanea), ovvero il 2 febbraio
2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo an-
nualmente via via rivalutato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
c) €1.791,82 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
18 Cass. 2335/2001); sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex
art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
5. Deve, adesso, passarsi all'esame della richiesta risarcitoria avanzata da , proprietario del mezzo condotto dal fratello Controparte_1 Pt_1
5.1. Al riguardo, si osserva che secondo le condivisibili conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il danno de quo, riferito all'agosto 2014, va sti-
mato in €2.028,65. Al predetto vanno, quindi, liquidati 1.014,33 euro Pt_1
(pari al 50% di €2.028,65), da rivalutarsi dal 2 agosto 2014 al giorno della pub-
blicazione della presente sentenza;
sull'ammontare così ottenuto sono dovuti,
ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento (Cass.
3135/1981).
6. Quanto, infine, alle spese di lite, va premesso che, secondo il pacifico insegnamento della Corte Suprema, la soccombenza – a cui l'art. 91 Cpc ricol-
lega l'onere delle spese processuali – va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme, sicché, nel caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, la decisione relativa alle spese con-
tenuta nella prima decisione è travolta, e dunque detto giudice, oltre a statuire sulle spese del giudizio di secondo grado, può anche modificare quelle stabilite all'esito del giudizio di prima istanza (Cass. 3964/2003; si vedano inoltre le più
recenti Cass. 1775/2017 e 14916/2020, per le quali il giudice d'appello ha il potere di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali,
quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, poiché gli oneri della lite devono essere ripartiti in ragione del suo esito complessivo, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata dal giudice
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
19 del gravame soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Orbene, tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico di avendo riguardo allo scaglione relativo alla CP_2
somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata (art. 5
Dm 140/2012).
Per le stesse ragioni, vanno poste a carico di nella qua- CP_2
lità, le spese per le consulenze tecniche d'ufficio liquidate in primo grado.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e avverso la sentenza del Tribunale di Palermo Parte_3 Controparte_1
n. 5488/2019 dell'11 dicembre 2019, così provvede:
1) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada nella Regione siciliana,
al pagamento a a titolo di risarcimento del danno da quest'ul- Parte_1
timo patito a seguito del sinistro stradale del 2 agosto 2014, dei seguenti im-
porti:
1a) €7.935,00 per l'invalidità temporanea, da devalutarsi dalla data della pubblicazione della presente sentenza al 2 agosto 2014, e quindi da mag-
giorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalu-
tato secondo gli indici Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così comples-
sivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1b) €204.362,25 per il danno biologico/dinamico-relazionale e per
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
20 quello relativo alla sofferenza interiore soggettiva, da devalutarsi dalla data della pubblicazione al 2 febbraio 2015, e quindi da maggiorarsi degli interessi al tasso legale sull'importo annualmente via via rivalutato secondo gli indici
Istat sino alla suindicata data;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pa-
gamento;
1c) €1.791,82 per spese mediche, oltre rivalutazione dei singoli importi dalla data di ciascun documento giustificativo (scontrini, fatture e ricevute) a cui gli stessi afferiscono al giorno della pubblicazione della presente sentenza,
nonché interessi sulla somma annualmente via via rivalutata sino a tale giorno;
sul quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
2) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, nella detta qualità, al pagamento a , a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno da quest'ultimo sofferto a seguito del sinistro stradale del 2 agosto 2014, di €1.014,33 euro, oltre rivalutazione dal 2 agosto
2014 al giorno della pubblicazione della presente sentenza;
sull'ammontare così ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
3) condanna , in persona del suo legale rap- Controparte_2
presentante pro tempore, nella detta qualità, al rimborso, agli appellanti, delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi €13.694,00 (di cui
€264,00 per spese vive ed €13.430,00 per compensi) per il primo, e in comples-
sivi €11.129,50 (di cui €1.138,50 per spese vive ed €9.991,00 per compensi)
per questo;
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
21 4) pone a carico di in persona del suo legale rappresen- CP_2
tante pro tempore, nella detta qualità, le spese per le consulenze tecniche d'uf-
ficio liquidate in primo grado.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 18 settembre 2025.
Il Presidente rel. est.
TO ER OL
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
22