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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2782.
(Concorso di crediti egualmente privilegiati).
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro piu' crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
(Concorso di crediti egualmente privilegiati).
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro piu' crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Commentari • 4
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 248.3668
[…] c) in caso di incapienza, concorrono con quelle altrimenti sostenute dal procedente e privilegiate ex art. 2770 c.c., dovendo essere eventualmente soddisfatte in proporzione, ai sensi dell'art. 2782 c.c., in favore di quest'ultimo, quale formale anticipatario; d) devono essere, […]
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Giurisprudenza • 26
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 21/11/2022, n. 7476Provvedimento: […] Quanto alla violazione dell'art. 77, il limite minimo di 2.000 euro riguarda solo l'iscrizione originaria, fermo restando che poi, ex art. 2782 c.c., può disporsi la “riduzione”. […]Leggi di più...
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