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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9971 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3457/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3457/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ELISA BERTOGLI, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Milano, corso di Porta Vittoria n. 17;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO HAZAN e dell'avv. FILIPPO MARTINI, elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, largo Augusto n. 3;
(C.F. ); CP_2 C.F._1
APPELLATI
Oggetto
Solo danni a cose.
Conclusioni delle parti
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5134/23, pubblicata in data 06/07/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano – dott.ssa Antonella Mencherini accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
Voglia l'On.le Giudice di Pace adito – respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione – così provvedere:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo tg CG043MB di proprietà del sig. nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_2
Pag. 1 di 16 2) per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2
– nella sua qualità di concessionario e cessionario – della somma di euro Parte_1
377,87= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa;
e conseguente disattendere tutte le eccezioni, istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di prime cure, ivi compresa la domanda riconvenzionale svolta, nonché tutte quelle ulteriori sollevate in questa sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare:
i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva la Parte_1 [...] ed dinanzi al Giudice di Pace di Milano, esponendo: Controparte_1 CP_2
- che il Comune di Milano aveva sottoscritto con la una convenzione Parte_1 con la quale era stata affidata alla l'attività di ripristino delle condizioni Parte_1 di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidente stradale, con cessione, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicurativa;
- che il aveva richiesto alla di ripristinare lo stato Parte_2 Parte_1 dei luoghi danneggiati a seguito del sinistro verificatosi in data 9/11/2020 in Milano, via San Giusto all'intersezione con via Pio II, che aveva coinvolto i veicoli targati CG043MB, ER565CN e EL578EJ;
- che il rapporto di incidente stradale, redatto dalle forze dell'ordine intervenute, aveva evidenziato la piena responsabilità del proprietario del veicolo targato CG043MB, il quale aveva causato la dispersione di liquidi inquinanti e non biodegradabili;
- di aver provveduto a realizzare le attività di bonifica, come da rapporto di incidente stradale;
- di aver inoltrato alla la richiesta risarcitoria pari a euro 637,87; Controparte_1
- che in data 26/1/2021 la aveva liquidato l'importo di euro 260,00, Controparte_1 residuando perciò un importo di euro 377,87.
Pertanto, la chiedeva di condannare la ed Parte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 377,87, oltre interessi e rivalutazione. CP_2
Con comparsa di risposta depositata in data 22/12/2022 si costituiva in giudizio la CP_1
Pag. 2 di 16 la quale eccepiva: Controparte_1
- che la concessione firmata con il era scaduta al tempo del sinistro;
Parte_2
- che il Comune di Milano non aveva mai autorizzato la a incassare i Parte_1 crediti della pubblica amministrazione;
- che la Giunta Comunale non aveva mai delegato il dott. o la Persona_1 dott.ssa a cedere i crediti del Persona_2 Pt_2
- che il prezzo del servizio reso in concessione non costituiva titolo per agire ex art. 2054 c.c.;
- che l'eventuale cessione del credito era nulla per mancata sottoscrizione da parte del Sindaco, per violazione delle prescrizioni del d.lgs. 152/2006 e del d.l. 79/1997, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito e per mancata applicazione della procedura sanzionatoria di cui al d.lgs. 285/1992;
- che, in ogni caso, doveva essere data prova del sinistro, del danno e del nesso di causalità.
Pertanto, la chiedeva di rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1 [...]
e, in via riconvenzionale, di condannare la alla Parte_1 Parte_1 restituzione della somma di euro 260,00, oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza n. 5134/2023, pubblicata in data 6/7/2023, il Giudice di Pace di Milano rigettava la domanda attorea e condannava la alla restituzione in favore della Parte_1 della somma di euro 260,00, oltre interessi. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1 avverso tale sentenza, chiedendo di condannare la ed Controparte_1 CP_2 al pagamento della somma di euro 377,87, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/6/2024 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva di rigettare l'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 28/1/2025 veniva dichiarata la contumacia di . CP_2
Con ordinanza del 26/11/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex artt. 281sexies-350bis c.p.c.
All'udienza del 18/12/2025 la e la Parte_1 Controparte_1 precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
Con la sentenza del giudice di primo grado la domanda proposta dalla Parte_1
(appellante) è stata rigettata sulla base della seguente motivazione:
- “dal tenore dei documenti prodotti, carenti del Capitolato speciale di Concessione … non si ritiene configurabile alcuna cessione del credito, di cui non vi è prova” (cfr. p. 5);
- “in virtù, quindi, della sola convenzione non si ritiene sussistente in capo all'attrice il titolo per esperire le azioni di cui al codice delle assicurazioni nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, non essendo il soggetto danneggiato dal sinistro de quo” (cfr. p. 5);
Pag. 3 di 16 - “la fonte, del preteso risarcimento, è unicamente contrattuale ed in quanto tale non è opponibile all'assicuratrice” (cfr. p. 5);
- “oltremodo, si ritiene che la domanda … sia infondata anche sotto un ulteriore profilo, quale per l'appunto quello che l'autore del sinistro è tenuto al ripristino della sede stradale in virtù di una sanzione amministrativa accessoria” (cfr. p. 6);
- “l'obbligo di pagamento nascente in capo al soggetto danneggiante a seguito del ripristino della sede stradale ha natura sanzionatoria e non rientra nella copertura di cui all'assicurazione per la responsabilità civile” (cfr. p. 8);
- “in sintesi, né l'Ente proprietario della strada, né tanto meno il concessionario possono agire con l'azione aquiliana verso il responsabile del sinistro stradale per essere ristorati del costo dell'attività di ripristino” (cfr. p. 9);
- “in conclusione, quindi, anche per tale ragione non vi è spazio a che il costo di ripristino sia oggetto né di una cessione del credito, né di delega da parte dell'ente pubblico verso l'impresa incaricata per l'incasso dei proventi in deroga alla prevista procedura sanzionatoria” (cfr. p. 9).
Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato la “violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al codice degli appalti e nello specifico della concessione di servizi”, nonché la “violazione delle norme sul procedimento ex art. 115 e 116 c.p.c.”, deducendo:
- di aver acquistato il diritto di agire nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa per recuperare i costi sostenuti per gli interventi di ripristino effettuati, in virtù dell'intervenuta cessione del credito risarcitorio;
- che, attraverso la documentazione amministrativa agli atti del giudizio, si era realizzata la cessione dei crediti risarcitori dal (nella qualità di danneggiato) alla società appellante;
Parte_2
- che nulla aveva a che vedere l'obbligo di pagamento conseguente alla causazione di un danno con l'obbligo di pagamento derivante dall'imposizione di una sanzione amministrativa.
Con il secondo motivo di appello la società appellante ha lamentato la “violazione delle norme costituzionali per l'anomalia della motivazione”, deducendo che il giudice di prime cure aveva omesso di esplicitare il ragionamento percorso, limitandosi a statuire la mancanza di prova in merito al documento che attestasse l'intervenuta cessione del credito azionato, senza tenere conto delle produzioni agli atti del giudizio di primo grado.
Va anzitutto rilevato che (sebbene l'appellata non abbia eccepito Controparte_1 alcunché sul punto) l'appello è ammissibile, e non tanto perché il valore della causa sia indeterminabile, con conseguente inapplicabilità degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., quanto perché i motivi di appello attengono a questioni rilevabili d'ufficio e comunque incidenti sul rispetto delle “norme sul procedimento” e dei “principi regolatori della materia”.
Ed infatti, è vero che:
- “ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in
Pag. 4 di 16 difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. … - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass. 3290/2018, che richiama Cass. 9432/2012, 11739/2015 e 22759/2013);
- nel caso di specie, con l'atto di citazione in primo grado la società appellante ha chiesto di condannare gli appellati al pagamento della somma di euro 377,87 “ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede” (cfr. p. 10).
Ad ogni modo, “ove l'attore abbia concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad Euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (cfr. Cass. 9970/2025, che richiama Cass. 24153/2010 e 35302/2022).
Conseguentemente, nel caso di specie, il fatto che la società appellante, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.100,00 (cioè euro 377,87), abbia anche concluso per la condanna degli appellati al pagamento della somma “differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede”, non può ritenersi di per sé solo sufficiente a dimostrare la volontà della società appellante di chiedere una somma maggiore (ed ancor meno una somma superiore a euro 1.100,00), non avendo offerto specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura quasi tripla rispetto a quella richiesta.
Dunque, la causa deve ritenersi di valore inferiore a euro 1.100,00, con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado solo per i motivi di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Ciò chiarito, va però evidenziato che i motivi di appello attengono, essenzialmente, alla cessione del credito e alla natura risarcitoria del credito, cioè a questioni incidenti sulla titolarità, in capo alla società appellante, del diritto ad agire, cioè sulla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, questione che, per come precisato da Cass. Sez. Un. 2951/2016, “attiene al merito della causa” e “può essere proposta in ogni fase del giudizio”, ben potendo inoltre il giudice “rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Inoltre, ed in ogni caso, la doglianza circa l'erronea applicazione delle norme in tema di titolarità del diritto ad agire, sotto i profili della cessione del credito e della natura risarcitoria del credito, riguarda la (pretesa) violazione delle “norme sul procedimento” e dei “principi regolatori della materia”, con conseguente ammissibilità dei motivi di appello in base all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Nel merito, il primo motivo di appello è fondato, per le seguenti ragioni.
La società appellante ha prodotto il “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli, con o senza targa, sul territorio cittadino” concluso dal Parte_2
(rappresentato da direttore del settore gare beni e servizi) e dalla società
[...] Persona_1
Pag. 5 di 16 appellante in data 26/2/2016 (all. 1 all'atto di citazione in primo grado e all. 11c alle note ex art. 320 c.p.c.).
Nelle premesse di tale contratto sono state richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015, con la quale sono state stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto”;
- la determinazione dirigenziale n. 197 del 12/3/2015, con la quale è stato deciso di procedere all'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente contratto mediante esperimento di procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione dirigenziale n. 219 del 4/9/2015, con la quale la concessione è stata aggiudicata alla società appellante;
- la determinazione dirigenziale n. 950 del 20/11/2015, con la quale è stato deciso (sussistendo motivi di sicurezza ambientale, urbana, incolumità pubblica e danno grave all'interesse pubblico) di dare avvio alle prestazioni dei servizi affidati in concessione in pendenza della stipulazione del contratto;
- la nota del 20/11/2015, con la quale è stato comunicato all'aggiudicataria di dare inizio alle prestazioni a partire dal 25/11/2015;
- la nota del 30/11/2015, con la quale è stata comunicata all'aggiudicataria la sospensione dei servizi;
- la determinazione dirigenziale n. 283 del 4/12/2015, con la quale è stata confermata l'aggiudicazione definitiva;
- la determinazione dirigenziale n. 81 del 3/2/2016, con la quale sono state riattivate le prestazioni dal 5/2/2016.
Orbene, secondo l'art. 5 del contratto del 26/2/2016, la durata del contratto era di due anni a decorrere dal 25/11/2015, con scadenza protratta di ulteriori 67 giorni in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al 4/2/2016.
Ne segue che il contratto era vigente fino al 31/1/2018 e che, pertanto, il sinistro oggetto di causa (avvenuto in data 9/11/2020) si è verificato oltre tale scadenza (per come eccepito dall'appellata con la comparsa di risposta in primo grado). Controparte_1
Tuttavia, deve notarsi che già nel giudizio di primo grado la società appellante ha prodotto (all'interno dell'all. 1 all'atto di citazione) la comunicazione del 28/9/2020, inviata dal
[...] alla società appellante, a firma del Controparte_3 direttore dell'Area Affari Generali, avente ad oggetto la “prosecuzione tecnica della CP_4 concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° novembre 2020 – 31 dicembre 2020”.
È vero che con la comparsa di risposta in appello l'appellata ha Controparte_1 eccepito l'illegittimità di tale proroga.
Ad ogni modo, sul punto, va anzitutto ricordato che:
- la proroga dei contratti pubblici era regolata, all'epoca, dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, in Pag. 6 di 16 base al quale (nella formulazione applicabile “ratione temporis”) “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
- la proroga tecnica ha natura di atto amministrativo autoritativo, sindacabile dunque soltanto nei limiti del sindacato di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 13762/2025).
Nel caso di specie, non emergono profili di illegittimità del provvedimento di proroga di cui sopra.
Ed infatti, in primo luogo, dal testo della citata comunicazione del 28/9/2020 risulta che il
[...]
intendeva procedere alla “prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino”, Parte_2 potendo perciò presumersi (alla luce delle espressioni utilizzate) che il contratto in questione fosse ancora “in corso di esecuzione”, per come richiesto dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.
D'altro canto, a fronte della produzione, eseguita dalla società appellante già nel giudizio di primo grado, della comunicazione del 28/9/2020, l'appellata non ha Controparte_1 specificatamente lamentato (né nel giudizio di primo grado, né nel presente giudizio di appello) l'assenza di provvedimenti di proroga per il periodo immediatamente successivo alla scadenza originaria del 31/1/2018.
In secondo luogo, va evidenziato che (per come richiesto dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016) la possibilità di prorogare la concessione era prevista espressamente nella relazione tecnica allegata alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 (cfr. all. 11b alle note scritte ex art. 320 c.p.c., p. 8) ed espressamente richiamata all'art. 11 del contratto del 26/2/2016.
In terzo luogo, va osservato che l'appellata non ha puntualmente Controparte_1 dedotto specifici profili o elementi di fatto o di diritto dai quali fosse possibile desumere vizi di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge o dell'eccesso di potere, della discrezionale decisione del di prorogare il contratto, quanto all'inerzia del Parte_2 Parte_2 nell'indizione di una nuova gara o quanto all'adeguatezza della durata della proroga rispetto al tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.
Può perciò ritenersi che il contratto del 26/2/2016 fosse vigente (in ragione della proroga della sua durata fino al 31/12/2020, come da comunicazione del 28/9/2020) alla data (9/11/2020) del sinistro oggetto di causa.
Ciò chiarito in punto di durata del contratto, occorre a questo punto verificare se le clausole contrattuali documentino l'intervenuta cessione, da parte del e in favore della Parte_2 società appellante, del credito risarcitorio azionato nel presente giudizio, il che costituisce l'oggetto del primo motivo di appello, da esaminarsi anche alla luce delle eccezioni (formulate già in primo grado e reiterate nel presente giudizio di appello) dell'appellata Controparte_1
Sul punto, deve anzitutto premettersi che il credito per cui è causa, originariamente sorto in capo al
, quale ente proprietario della sede stradale danneggiata da incidente stradale, è Parte_2 un credito di natura risarcitoria e attiene a danni da circolazione stradale.
Pag. 7 di 16 Ed invero, se il responsabile di un sinistro stradale danneggia la sede stradale a causa della sua condotta negligente e imprudente, i costi per la pulizia e il ripristino del manto stradale costituiscono una voce di danno emergente civilistico, che può formare oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'ente proprietario della strada (cfr. Trib. Milano 38/2022, che ha accolto la domanda, avente ad oggetto il risarcimento del danno consistito nei costi di ripristino del manto stradale, proposta da nei confronti del proprietario e dell'assicuratore di un Controparte_5 veicolo incendiatosi in autostrada).
In sintesi, per come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, “la fonte dell'obbligazione è sicuramente di natura extracontrattuale e sorge in dipendenza del danneggiamento della sede stradale a seguito dell'incidente procurato dal singolo utente della strada. Non è possibile ritenere, infatti, che rientri nel generale obbligo di manutenzione e pulizia della sede stradale, previsto dall'art 14 del codice della strada in capo agli enti proprietari, lo sgombero della sede stradale dai detriti derivanti da un sinistro stradale, evento eccezionale e determinato dall'illecito compiuto dal responsabile del sinistro” (cfr. Trib. Napoli 382/2022).
Il fatto che la condotta di insudiciamento o imbrattamento della strada sia altresì sanzionata in via amministrativa, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. f) e comma 4, e dell'art. 211 d.lgs. 285/1992, con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, non esclude la rilevanza civilistica della condotta sul piano distinto della responsabilità extracontrattuale per danno derivante dalla circolazione stradale.
In tal senso, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che:
- “la presenza di una eventuale sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di rimuovere dalla sede stradale eventuali opere abusive o imbrattamenti e rifiuti che possano creare danno alla circolazione, non esclude che tale condotta integri un illecito extracontrattuale nei confronti dell'Amministrazione, fonte di obbligazione risarcitoria di un danno emergente da parametrarsi al costo vivo di ripristino della sede stradale. Che il detto obbligo, poi, non possa essere adempiuto nel caso concreto dal singolo utente della strada, è desumibile sia dalla eventuale situazione di emergenza venutasi a creare, richiedente un intervento immediato a tutela dell'incolumità dei viaggiatori, sia dalla tipologia di danno, che esige la presenza di una società esperta che adotti le opportune cautele e proceda allo smaltimento dei materiali nel rispetto delle norme di legge” (cfr. Trib. Napoli 382/2022);
- “l'esigenza di garantire una rapida ed efficace pulizia della strada e rimozione di ogni elemento che possa mettere a repentaglio la sicurezza stradale impone lo svolgimento di un servizio da parte di soggetti qualificati che possano intervenire tempestivamente a ripristinare lo stato dei luoghi, sicché ciò rende oggettivamente incompatibile l'espletamento di tale attività direttamente dal parte del responsabile del sinistro, a sua volta spesso infortunato e bisognevole di cure mediche, e previo esperimento del procedimento amministrativo previsto dal citato art. 211” (cfr. Trib. Napoli 2647/2024).
Naturalmente, ove il danneggiante abbia già ripristinato la sede stradale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15, comma 4, d.lgs. 285/1992, ciò renderebbe infondata la domanda risarcitoria per assenza di un danno-conseguenza residuo da risarcire ma, se la strada non è stata
Pag. 8 di 16 ripristinata spontaneamente dal trasgressore, nulla impedisce all'ente danneggiato di esperire l'azione ordinaria aquiliana per il risarcimento del danno, sub specie dei costi per il ripristino della regolarità della sede stradale.
Peraltro, nel caso di specie non risulta né che siano state comminate sanzioni amministrative né tantomeno che l'appellato abbia ripristinato la strada a sue spese. CP_2
Accertato che il credito azionato nel presente giudizio ha natura risarcitoria, occorre ricordare che il credito risarcitorio per danni derivanti da fatti illeciti e, in particolare, da sinistri stradali è liberamente cedibile dal titolare danneggiato.
Ed infatti, per giurisprudenza costante, il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo, per cui, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (cfr. Cass. 8896/2021, 22726/2019, 3965/2012 e 11095/2009).
Più in dettaglio, per come affermato da Cass. 27892/2023:
- “il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg.”;
- “tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo ostativo, è stato affermato: sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è stato posto in rilievo che, essendo esso di natura non strettamente personale, non sussiste specifico divieto normativo al riguardo (Cass. n. 21765 del 2019; n. 11095 del 2009; n. 21192 del 2004 e, tra le più risalenti, n. 2812 del 1986) e non rimane in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex art. 1261 c.c. (Cass. n. 51 e n. 52 del 2012); sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos (Cass. n. 22601 del 2013)”;
- “pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass. n. 11095 del 2009; n. 51, n. 52 e n. 3965 del 2012)”.
Inoltre, deve riconoscersi la cedibilità di un credito risarcitorio futuro, ove sia sufficientemente determinata la fonte di tale credito futuro ed eventuale.
Ed infatti, “nell'ordinamento vigente ... non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (cfr. Cass. 31896/2018; principio richiamato da Cass. 27690/2023 e 8869/2021).
Ciò chiarito, nel caso di specie con il contratto del 26/2/2016 è stato pattuito che:
Pag. 9 di 16 - “il affida a ... che accetta, la Parte_2 Parte_1 concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1);
- “non è dovuto alcun pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale per i servizi oggetto della concessione” (art. 6);
- “sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:
1. il Capitolato Speciale di Concessione;
2. la Relazione Tecnica-Illustrativa” (art. 11).
Orbene, con il “capitolato speciale di concessione” prodotto dalla società appellante nel giudizio di primo grado (cfr. all. 11c alle note ex art. 320 c.p.c.) è stato stabilito:
- all'art. 1.4 (intitolato “modalità di remunerazione”), a più riprese, che “il concessionario avrà diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili del sinistro” (concetto ribadito anche all'art. 1.5, lett. c);
- all'art. 4.1, che “non è previsto alcun pagamento da parte dell'Amministrazione”.
Ed anche con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 (prodotta dalla società appellante quale all. 11a alle note ex art. 320 c.p.c.), espressamente richiamata nelle premesse del contratto del 26/2/2016, è stato previsto che:
- “i servizi del Concessionario siano svolti senza costi a carico del;
Pt_2
- “il servizio ... sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario”.
Peraltro, nella deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 sono state altresì richiamate esperienze analoghe di altre amministrazioni provinciali e comunali che hanno sperimentato “la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale ... a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti”.
Ciò premesso, il contratto del 26/2/2016 deve essere interpretato in conformità:
- al disposto dell'art. 1362 c.c., che impone di interpretare i contratti secondo l'intenzione dei contraenti;
- al principio giurisprudenziale, dettato in tema di contratti degli enti pubblici, secondo cui “la volontà di questi ultimi dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto ... non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali assumono rilievo ai fini soli del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali”, salvo che “atti estranei al documento contrattuale ... non risultino espressamente richiamati dalle parti, in tal modo conferendo rilievo esclusivo al criterio ermeneutico fondato sull'individuazione del significato letterale delle espressioni usate, interpretate le une per mezzo delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (cfr. Cass. 11190/2018).
Pag. 10 di 16 Ne segue che il contratto del 26/2/2016 deve essere interpretato alla luce non solo del contenuto delle singole clausole contrattuali (da individuarsi secondo l'intenzione dei contraenti), ma anche di quello del “capitolato speciale di concessione” e della deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015, quali documenti espressamente richiamati dalle parti nel contratto del 26/2/2016.
Orbene, dalla lettura delle parti, sopra citate, del “capitolato speciale di concessione” e della deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 si evince l'attribuzione alla società appellante del “diritto di recuperare i costi sostenuti”, mediante “azione” nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri.
Pertanto, il contratto deve interpretarsi nel senso che il e la società appellante Parte_2 abbiano voluto attribuire alla società appellante la piena legittimazione, sostanziale e processuale, ad agire contro i responsabili dei sinistri stradali e le loro compagnie assicurative per il recupero dei costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di ripristino della sede stradale.
Poiché le spese che, a seguito di un sinistro stradale, il proprietario della strada deve sostenere per la pulizia e il ripristino della sede stradale costituiscono (per come si è detto) un danno emergente (risarcibile) conseguente al sinistro stradale, deve ritenersi che in questo modo le parti abbiano operato una vera e propria cessione di tale credito risarcitorio, con conseguente attribuzione anche di tutte le azioni ad esso relative.
Tale conclusione è altresì corroborata dalla “attestazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267” del dirigente comunale dott. del 21/3/2016 (prodotta dalla società appellante Persona_3 nell'ambito dell'all. 1 all'atto di citazione in primo grado, nonché quale all. 11d alle note ex art. 320 c.p.c.), con la quale è stato rilevato che:
- “a titolo della concessione del servizio de quo la società richiamando Parte_1
l'art. 2054 del c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale di Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del Comune di Milano”;
- “la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società
[...] di agire in posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie Parte_1 corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione”.
Dunque, il predetto dirigente comunale, quale soggetto in grado di manifestare la volontà del
(come si chiarirà meglio di seguito) ha attestato che la società appellante ben Parte_2 poteva agire giudizialmente per recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili.
È vero che tale comunicazione non è idonea a modificare o innovare il contenuto del contratto del 26/2/2016, ma essa consente di comprendere in modo più preciso quale fosse l'effettiva volontà dei contraenti, cioè quella di cedere un credito risarcitorio, con facoltà per il cessionario di esercitare le azioni ritenute più opportune, anche in sede giudiziale, non ostando a tale conclusione l'assenza dell'esplicita indicazione letterale di una “cessione del credito” o di altre formule sacramentali.
Del resto, deve ritenersi che sussistessero le condizioni richieste dalla giurisprudenza per la cessione di un credito futuro, essendo la fonte ben determinata ed essendo altresì sufficientemente
Pag. 11 di 16 determinato l'oggetto dei crediti e il loro potenziale ammontare, trattandosi di prevedibili modesti danni (valutati singolarmente) connessi al ripristino del manto stradale.
Da ciò deriva, dunque, la legittimazione della società appellante, quale cessionaria dell'originario credito del , ad agire nei confronti degli odierni appellati per il risarcimento del Parte_2 danno cagionato al manto stradale dal sinistro stradale che ha visto coinvolto il veicolo di proprietà dell'appellato assicurato con l'appellata con CP_2 Controparte_1 conseguente fondatezza del primo motivo di appello (senza che sia perciò necessario esaminare il secondo motivo di appello, da ritenersi assorbito).
D'altro canto, i pareri ANAC citati dall'appellata non inficiano tale Controparte_1 conclusione.
Ed infatti, tali pareri avevano ad oggetto convenzioni in cui si dava atto di accordi tra il concessionario e talune compagnie assicurative, ma ciò non esclude che, pur in mancanza di accordi di tal genere, il credito risarcitorio possa comunque essere ceduto secondo l'ordinaria disciplina civilistica.
Piuttosto, qualora (come nel caso di specie) non vi sia prova di preventivi accordi con le compagnie assicurative (analoghi a quelli menzionati nelle convenzioni esaminate dall'ANAC), il danno dovrà essere quantificato e liquidato secondo le norme generali aquiliane, senza che possa applicarsi ai responsabili del sinistro e ai suoi assicuratori (terzi rispetto al contratto concluso fra il di Pt_2
Milano e la società appellante) il tariffario previsto dalla concessione.
Anche i numerosi precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellata Controparte_1
(nonché dalla società appellante) rivestono una rilevanza relativa, in quanto riguardano
[...] rapporti di concessione con altri Comuni o enti pubblici locali, di cui non sono noti, in dettaglio, i precisi testi contrattuali e gli schemi negoziali.
Deve altresì escludersi che l'accertata cessione del credito sia vietata dall'art. 8 d.l. 79/1997, secondo il quale “le amministrazioni pubbliche ... dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”.
Ed infatti, tale disposizione attiene alla diversa fattispecie della cessione in blocco dei crediti pecuniari “incagliati”, già liquidi ed esigibili, effettuata da pubbliche amministrazioni in favore di società di recupero crediti, al fine di agevolare il recupero, anche parziale, delle somme spettanti agli enti pubblici.
In altre parole, tale disciplina speciale, introdotta nel 1997 per favorire il recupero di tali crediti e raggiungere obiettivi di risanamento della finanza pubblica, riguarda il caso particolare dei crediti di valuta già scaduti ma non incassati dagli enti pubblici, che la norma speciale in questione autorizza a cedere, anche a prezzo inferiore all'ammontare nominale del credito.
Pag. 12 di 16 Tale norma speciale, però, non esclude la possibilità per un Comune di cedere crediti al di fuori di questa particolare ipotesi e, in particolare, di cedere crediti di natura risarcitoria e, dunque, non liquidi (cfr., in tal senso, Trib. Napoli 2647/2024: “tale norma ... non contiene, ad onta di quanto sostenuto dall'appellato, alcuna limitazione in ordine alla cessione dei crediti illiquidi”).
Risulta poi infondata la doglianza (formulata dall'appellata in merito Controparte_1 alla violazione degli artt. 184-202-238 d.lgs. 152/2006, in quanto:
- tali disposizioni si riferiscono all'ordinaria e fisiologica gestione dei rifiuti urbani;
- con il contratto del 26/2/2016 è stato affidato alla società appellante il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, cioè da situazioni
“patologiche” che rendono necessaria una peculiare attività (non assimilabile all'ordinaria gestione dei rifiuti urbani) di aspirazione di liquidi inquinanti, di recupero di detriti solidi e di lavaggio della pavimentazione.
Ed ancora, non è convincente una ricostruzione dello schema negoziale in termini di mero mandato al recupero stragiudiziale dei costi, né quella di un mandato con rappresentanza anche processuale per la promozione dell'azione giudiziale risarcitoria ma non accompagnato ad una cessione del credito (con la conseguenza, in tesi, che la società appellante potrebbe agire, come mandataria, soltanto in nome e per conto del di Milano per il risarcimento del danno, ma la condanna Pt_2 dovrebbe essere disposta a favore del Milano, quale mandante e rappresentato). Parte_2
Ed infatti, l'interpretazione complessiva del rapporto negoziale impone di valutare con particolare attenzione l'assenza di alcun pagamento da parte del alla società appellante a Parte_2 titolo di corrispettivo per gli interventi di ripristino, per cui i costi/danni che il concessionario recupera dai responsabili costituiscono il corrispettivo del servizio reso in regime di concessione e le parti hanno chiaramente inteso che essi venissero acquisiti definitivamente dal concessionario, senza imputazione diretta ad un ipotetico mandante rappresentato e senza obbligo di retrocessione.
In altre parole, in caso di ricostruzione dello schema negoziale in termini di mandato, l'attività del concessionario/mandatario non avrebbe alcuna remunerazione e ciò striderebbe con qualunque logica economica sottesa alla complessiva operazione amministrativa.
Del resto, va precisato che la ravvisata cessione del credito risarcitorio non deriva “naturaliter” dallo schema normativo della concessione di servizi, ma è una pattuizione aggiuntiva voluta dalle parti nella specifica concessione “de qua”, come specifica modalità di remunerazione e sfruttamento del servizio, accompagnata da trasferimento di rischio operativo (connesso sia alle difficoltà di recupero dei crediti, sia all'esclusione della cessione del credito per taluni incidenti, ad esempio quelli mortali;
cfr. “capitolato speciale”, p. 5).
Risulta infondata anche l'eccezione di invalidità/inefficacia del contratto del 26/2/2016 in ragione della sua sottoscrizione da parte del dirigente anziché del Sindaco. Persona_1
Com'è noto, con l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000 si sono progressivamente ampliate le attribuzioni della dirigenza, a scapito degli organi politici di vertice, ai quali è rimasta demandata l'adozione degli atti di natura programmatica e di alto indirizzo, ferma restando la potestà attuativa, anche con potere di rappresentanza dell'ente, in capo ai dirigenti.
Pag. 13 di 16 Ed infatti, ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, ai dirigenti spettano tutti i compiti “compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente”, nonché “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare… c) la stipulazione dei contratti”.
Quindi, il fatto che, in base all'art. 50 d.lgs. 267/2000, il Sindaco abbia la rappresentanza generale del non esclude che anche i dirigenti possano rappresentare, verso l'esterno, la volontà del Pt_2
nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, non essendo stato peraltro dedotto nel Pt_2 caso di specie alcunché rispetto ad un'eventuale diversa e più restrittiva disciplina statutaria comunale.
Pertanto, la stipula del contratto del 26/2/2016 da parte del dirigente non Persona_1 evidenzia di per sé alcun vizio di legittimità, sub specie di incompetenza, in assenza di specifiche doglianze in ordine al fatto che, secondo la disciplina statutaria comunale, il Sindaco avrebbe dovuto firmare tale contratto o il Consiglio Comunale avrebbe dovuto autorizzarne la stipula (considerato che al Consiglio Comunale sono riservate competenze tassative e circoscritte “agli atti fondamentali dell'Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo ... nell'ambito, tuttavia, di un riparto di competenze tra organi politici e burocratici”; cfr. Cons. Stato 5421/2013, che richiama Cons. Stato 4192/2013).
D'altro canto, è vero che la competenza e la rappresentanza negoziale del dirigente presuppongono l'individuazione delle linee generali programmatiche di indirizzo da parte degli organi politici (Giunta Comunale in primis) e il mantenimento dell'operato dei dirigenti nell'ambito e nel rispetto di tali linee.
Ad ogni modo, nel caso di specie con la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 sono state delineate con chiarezza e specificità le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio in concessione, anche mediante il richiamo di deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione di atti di alto indirizzo politico-amministrativo (Bilancio; Documento Unico di Programmazione;
Programmazione 2013-2015), ed è stata inoltre delegata ai dirigenti l'attuazione delle linee guida, dando atto che “con successivi provvedimenti dirigenziali verranno approvati tutti gli atti esecutivi di merito, in osservanza degli indirizzi in premessa esposti”.
In sintesi, non emergono vizi di incompetenza funzionale del dirigente nella Persona_1 stipula del contratto del 26/2/2016, concluso, in forma scritta e all'esito di un procedimento di evidenza pubblica, nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge (art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000) e in attuazione di linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale.
Tutto ciò premesso e statuito in ordine alla legittimazione della società appellante ad agire in via risarcitoria nei confronti degli appellati, deve ritenersi che, nel merito, sussista la responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato nella causazione dei danni al manto stradale. CP_2
Ed infatti, per come si evince dalla relazione sull'incidente stradale della Polizia Locale del
(prodotta dalla società appellante quale all. 2 all'atto di citazione in primo Parte_2 grado), in data 9/11/2020, alle ore 9.25, in Milano, via San Giusto all'intersezione con via Pio II, si è verificato uno scontro fra un'autovettura Alfa Romeo Giulietta, l'autovettura Lancia Y targata Pag. 14 di 16 CG043MB di proprietà dell'appellato assicurato con l'appellata CP_2 [...]
e un'autovettura Ford Mondeo. Controparte_1
Secondo la predetta relazione, a seguito del sinistro l'autovettura Alfa Romeo Giulietta ha subito i seguenti danni: “rilevante danneggiamento parte anteriore”. D'altro canto, l'autovettura Lancia Y ha subito i seguenti danni: “ammaccatura parte anteriore del fianco destro, pneumatico anteriore destro fuori sede, ammaccatura parte anteriore angolare destra con ripercussioni cofano motore, parabrezza rotto”.
Dalla predetta relazione risulta, inoltre, l'intervento della società appellante.
Ma soprattutto, dalla predetta relazione emerge che al conducente del veicolo dell'appellato CP_2
è stata contestata la violazione dell'art. 145, comma 5, d.lgs. 285/1992, sicché deve
[...] ritenersi accertato, in assenza di ulteriori elementi per meglio ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei conducenti, quantomeno un “quid” di responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato con conseguente CP_2 possibilità di richiedere il risarcimento integrale del danno (ai sensi dell'art. 2055 c.c.) all'appellato nonché alla sua compagnia assicurativa, cioè all'appellata CP_2 Controparte_1
[...]
Ciò chiarito, la descrizione, contenuta nella relazione sull'incidente stradale, dei danni ai veicoli e la produzione, da parte della società appellante, di un report fotografico (all. 10 all'atto di citazione in primo grado) e di un documento, pur di formazione interna, attestante la gestione di rifiuti solidi e liquidi e l'intervento per sversamento di liquidi su una superficie pari a 2,4 mq (cfr. all. 4 all'atto di citazione in primo grado), consentono di presumere che:
- l'incidente abbia rovinato e sporcato la strada con rifiuti solidi e liquidi, determinando in capo al
, quale ente proprietario della strada, il sorgere di una voce di danno (emergente) Parte_2 risarcibile in termini di costi necessari per la pulizia e il ripristino del manto stradale;
- la società appellante – il cui intervento è dimostrato dal verbale della polizia locale – abbia curato la pulizia e il ripristino del manto stradale, in esecuzione del contratto del 26/2/2016.
Non vi sono documenti giustificativi di spesa, in quanto il danno è stato riparato direttamente “in economia” dalla società appellante, ma ciò non esclude che essa possa vedersi riconosciuto e liquidato un danno in misura pari al costo congruo delle attività svolte.
Se è vero che il danno è provato, in quanto la società appellante ha svolto attività di pulizia e ripristino che hanno un costo (di manodopera, di trasporto, di gestione di rifiuti, ecc.), è anche vero che risulta particolarmente difficile la precisa liquidazione del danno nel suo esatto ammontare, tenuto conto del fatto che trattasi di voci di costi interni e che sarebbe del tutto antieconomico, alla luce del valore della causa, lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa, che peraltro non potrebbe che fornire stime prudenziali.
Soccorre, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno (cfr. Cass. 127/2016) sulla base di valori di mercato, secondo l'“id quod plerumque accidit”, di un servizio di pronto intervento per la pulizia della strada e la gestione dei rifiuti connessi, nonché sulla base del tariffario previsto dal
“capitolato speciale di concessione”, che, pur non essendo opponibile agli appellati terzi, può costituire un ragionevole parametro indicativo del costo congruo per gli interventi previsti.
Pag. 15 di 16 Tutto ciò considerato, si ritiene che, alla luce della natura del sinistro stradale e dell'attività eseguita dalla società appellante (per come sopra descritta e da ritenersi comprensiva della necessaria predisposizione di mezzi e personale per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi), il danno patito sia liquidabile, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., tenuto conto della somma di euro 260,00 già versata dall'appellata nella residua misura complessiva di Controparte_1 euro 350,00, in moneta attuale e già comprensiva di rivalutazione e interessi dal sinistro alla presente sentenza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in riforma della sentenza appellata, gli appellati devono essere condannati al pagamento, in favore della società appellante, della somma di euro 350,00.
Dati i contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e per porre a carico degli odierni appellati soccombenti la residua metà delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta (e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado di appello).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3457/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 5134/2023, pubblicata in data 6/7/2023, condanna e la al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_1
della somma di euro 350,00; Parte_1
3) condanna e la al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_1
di metà delle spese processuali, che liquida, già in questa misura, Parte_1 quanto al giudizio di primo grado, in euro 21,50 per spese vive e in euro 150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, e, quanto al presente giudizio di appello, in euro 32,25 per spese vive e in euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, compensandole per la residua metà.
Così deciso in Milano, 22 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
Pag. 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3457/2024 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. ELISA BERTOGLI, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Milano, corso di Porta Vittoria n. 17;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO HAZAN e dell'avv. FILIPPO MARTINI, elettivamente domiciliata nel loro studio in Milano, largo Augusto n. 3;
(C.F. ); CP_2 C.F._1
APPELLATI
Oggetto
Solo danni a cose.
Conclusioni delle parti
Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in via principale e nel merito accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 5134/23, pubblicata in data 06/07/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Milano – dott.ssa Antonella Mencherini accogliere tutte le conclusioni avanzate in primo grado che qui si riportano:
Voglia l'On.le Giudice di Pace adito – respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione – così provvedere:
1) accertare e dichiarare la responsabilità del conducente il veicolo tg CG043MB di proprietà del sig. nella causazione del sinistro per cui è giudizio;
CP_2
Pag. 1 di 16 2) per l'effetto, condannare la società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il sig. , in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_2
– nella sua qualità di concessionario e cessionario – della somma di euro Parte_1
377,87= ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data del sinistro e sino al soddisfo, nei limiti di competenza del Giudice di Pace;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari tutti di causa;
e conseguente disattendere tutte le eccezioni, istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di prime cure, ivi compresa la domanda riconvenzionale svolta, nonché tutte quelle ulteriori sollevate in questa sede per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”.
Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, confermando la sentenza di primo grado, così giudicare:
i. Nel merito, rigettare l'appello perché infondato per tutte le motivazioni esposte nell'atto che precede, oltre che per difetto di prova e confermare la sentenza di primo grado;
ii. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva la Parte_1 [...] ed dinanzi al Giudice di Pace di Milano, esponendo: Controparte_1 CP_2
- che il Comune di Milano aveva sottoscritto con la una convenzione Parte_1 con la quale era stata affidata alla l'attività di ripristino delle condizioni Parte_1 di sicurezza e di reintegra delle matrici ambientali a seguito di incidente stradale, con cessione, a titolo di corrispettivo, del credito risarcitorio nei confronti del danneggiante e della sua compagnia assicurativa;
- che il aveva richiesto alla di ripristinare lo stato Parte_2 Parte_1 dei luoghi danneggiati a seguito del sinistro verificatosi in data 9/11/2020 in Milano, via San Giusto all'intersezione con via Pio II, che aveva coinvolto i veicoli targati CG043MB, ER565CN e EL578EJ;
- che il rapporto di incidente stradale, redatto dalle forze dell'ordine intervenute, aveva evidenziato la piena responsabilità del proprietario del veicolo targato CG043MB, il quale aveva causato la dispersione di liquidi inquinanti e non biodegradabili;
- di aver provveduto a realizzare le attività di bonifica, come da rapporto di incidente stradale;
- di aver inoltrato alla la richiesta risarcitoria pari a euro 637,87; Controparte_1
- che in data 26/1/2021 la aveva liquidato l'importo di euro 260,00, Controparte_1 residuando perciò un importo di euro 377,87.
Pertanto, la chiedeva di condannare la ed Parte_1 Controparte_1
al pagamento della somma di euro 377,87, oltre interessi e rivalutazione. CP_2
Con comparsa di risposta depositata in data 22/12/2022 si costituiva in giudizio la CP_1
Pag. 2 di 16 la quale eccepiva: Controparte_1
- che la concessione firmata con il era scaduta al tempo del sinistro;
Parte_2
- che il Comune di Milano non aveva mai autorizzato la a incassare i Parte_1 crediti della pubblica amministrazione;
- che la Giunta Comunale non aveva mai delegato il dott. o la Persona_1 dott.ssa a cedere i crediti del Persona_2 Pt_2
- che il prezzo del servizio reso in concessione non costituiva titolo per agire ex art. 2054 c.c.;
- che l'eventuale cessione del credito era nulla per mancata sottoscrizione da parte del Sindaco, per violazione delle prescrizioni del d.lgs. 152/2006 e del d.l. 79/1997, per indeterminatezza e/o indeterminabilità del credito e per mancata applicazione della procedura sanzionatoria di cui al d.lgs. 285/1992;
- che, in ogni caso, doveva essere data prova del sinistro, del danno e del nesso di causalità.
Pertanto, la chiedeva di rigettare la domanda proposta dalla Controparte_1 [...]
e, in via riconvenzionale, di condannare la alla Parte_1 Parte_1 restituzione della somma di euro 260,00, oltre interessi e rivalutazione.
Con sentenza n. 5134/2023, pubblicata in data 6/7/2023, il Giudice di Pace di Milano rigettava la domanda attorea e condannava la alla restituzione in favore della Parte_1 della somma di euro 260,00, oltre interessi. Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva appello Parte_1 avverso tale sentenza, chiedendo di condannare la ed Controparte_1 CP_2 al pagamento della somma di euro 377,87, oltre interessi e rivalutazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 4/6/2024 si costituiva in giudizio la
[...]
la quale chiedeva di rigettare l'appello. Controparte_1
Con ordinanza del 28/1/2025 veniva dichiarata la contumacia di . CP_2
Con ordinanza del 26/11/2025 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex artt. 281sexies-350bis c.p.c.
All'udienza del 18/12/2025 la e la Parte_1 Controparte_1 precisavano le conclusioni come da verbale e, all'esito della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
***
Con la sentenza del giudice di primo grado la domanda proposta dalla Parte_1
(appellante) è stata rigettata sulla base della seguente motivazione:
- “dal tenore dei documenti prodotti, carenti del Capitolato speciale di Concessione … non si ritiene configurabile alcuna cessione del credito, di cui non vi è prova” (cfr. p. 5);
- “in virtù, quindi, della sola convenzione non si ritiene sussistente in capo all'attrice il titolo per esperire le azioni di cui al codice delle assicurazioni nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione, non essendo il soggetto danneggiato dal sinistro de quo” (cfr. p. 5);
Pag. 3 di 16 - “la fonte, del preteso risarcimento, è unicamente contrattuale ed in quanto tale non è opponibile all'assicuratrice” (cfr. p. 5);
- “oltremodo, si ritiene che la domanda … sia infondata anche sotto un ulteriore profilo, quale per l'appunto quello che l'autore del sinistro è tenuto al ripristino della sede stradale in virtù di una sanzione amministrativa accessoria” (cfr. p. 6);
- “l'obbligo di pagamento nascente in capo al soggetto danneggiante a seguito del ripristino della sede stradale ha natura sanzionatoria e non rientra nella copertura di cui all'assicurazione per la responsabilità civile” (cfr. p. 8);
- “in sintesi, né l'Ente proprietario della strada, né tanto meno il concessionario possono agire con l'azione aquiliana verso il responsabile del sinistro stradale per essere ristorati del costo dell'attività di ripristino” (cfr. p. 9);
- “in conclusione, quindi, anche per tale ragione non vi è spazio a che il costo di ripristino sia oggetto né di una cessione del credito, né di delega da parte dell'ente pubblico verso l'impresa incaricata per l'incasso dei proventi in deroga alla prevista procedura sanzionatoria” (cfr. p. 9).
Con il primo motivo di appello la società appellante ha lamentato la “violazione dei principi regolatori della materia attinenti alla disciplina di cui al codice degli appalti e nello specifico della concessione di servizi”, nonché la “violazione delle norme sul procedimento ex art. 115 e 116 c.p.c.”, deducendo:
- di aver acquistato il diritto di agire nei confronti del danneggiante e della compagnia assicurativa per recuperare i costi sostenuti per gli interventi di ripristino effettuati, in virtù dell'intervenuta cessione del credito risarcitorio;
- che, attraverso la documentazione amministrativa agli atti del giudizio, si era realizzata la cessione dei crediti risarcitori dal (nella qualità di danneggiato) alla società appellante;
Parte_2
- che nulla aveva a che vedere l'obbligo di pagamento conseguente alla causazione di un danno con l'obbligo di pagamento derivante dall'imposizione di una sanzione amministrativa.
Con il secondo motivo di appello la società appellante ha lamentato la “violazione delle norme costituzionali per l'anomalia della motivazione”, deducendo che il giudice di prime cure aveva omesso di esplicitare il ragionamento percorso, limitandosi a statuire la mancanza di prova in merito al documento che attestasse l'intervenuta cessione del credito azionato, senza tenere conto delle produzioni agli atti del giudizio di primo grado.
Va anzitutto rilevato che (sebbene l'appellata non abbia eccepito Controparte_1 alcunché sul punto) l'appello è ammissibile, e non tanto perché il valore della causa sia indeterminabile, con conseguente inapplicabilità degli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., quanto perché i motivi di appello attengono a questioni rilevabili d'ufficio e comunque incidenti sul rispetto delle “norme sul procedimento” e dei “principi regolatori della materia”.
Ed infatti, è vero che:
- “ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in
Pag. 4 di 16 difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 c.p.c. … - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 c.p.c.” (cfr. Cass. 3290/2018, che richiama Cass. 9432/2012, 11739/2015 e 22759/2013);
- nel caso di specie, con l'atto di citazione in primo grado la società appellante ha chiesto di condannare gli appellati al pagamento della somma di euro 377,87 “ovvero di quella differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede” (cfr. p. 10).
Ad ogni modo, “ove l'attore abbia concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad Euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità” (cfr. Cass. 9970/2025, che richiama Cass. 24153/2010 e 35302/2022).
Conseguentemente, nel caso di specie, il fatto che la società appellante, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a euro 1.100,00 (cioè euro 377,87), abbia anche concluso per la condanna degli appellati al pagamento della somma “differente, maggiore o minore, che dovesse essere quantificata a seguito di CTU che sin d'ora si chiede”, non può ritenersi di per sé solo sufficiente a dimostrare la volontà della società appellante di chiedere una somma maggiore (ed ancor meno una somma superiore a euro 1.100,00), non avendo offerto specifici elementi che potrebbero fondare una quantificazione del danno in misura quasi tripla rispetto a quella richiesta.
Dunque, la causa deve ritenersi di valore inferiore a euro 1.100,00, con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado solo per i motivi di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Ciò chiarito, va però evidenziato che i motivi di appello attengono, essenzialmente, alla cessione del credito e alla natura risarcitoria del credito, cioè a questioni incidenti sulla titolarità, in capo alla società appellante, del diritto ad agire, cioè sulla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, questione che, per come precisato da Cass. Sez. Un. 2951/2016, “attiene al merito della causa” e “può essere proposta in ogni fase del giudizio”, ben potendo inoltre il giudice “rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Inoltre, ed in ogni caso, la doglianza circa l'erronea applicazione delle norme in tema di titolarità del diritto ad agire, sotto i profili della cessione del credito e della natura risarcitoria del credito, riguarda la (pretesa) violazione delle “norme sul procedimento” e dei “principi regolatori della materia”, con conseguente ammissibilità dei motivi di appello in base all'art. 339, comma 3, c.p.c.
Nel merito, il primo motivo di appello è fondato, per le seguenti ragioni.
La società appellante ha prodotto il “contratto relativo alla concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli, con o senza targa, sul territorio cittadino” concluso dal Parte_2
(rappresentato da direttore del settore gare beni e servizi) e dalla società
[...] Persona_1
Pag. 5 di 16 appellante in data 26/2/2016 (all. 1 all'atto di citazione in primo grado e all. 11c alle note ex art. 320 c.p.c.).
Nelle premesse di tale contratto sono state richiamate:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015, con la quale sono state stabilite “le linee d'indirizzo per procedere all'affidamento della concessione oggetto del presente contratto”;
- la determinazione dirigenziale n. 197 del 12/3/2015, con la quale è stato deciso di procedere all'affidamento in concessione del servizio oggetto del presente contratto mediante esperimento di procedura aperta con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- la determinazione dirigenziale n. 219 del 4/9/2015, con la quale la concessione è stata aggiudicata alla società appellante;
- la determinazione dirigenziale n. 950 del 20/11/2015, con la quale è stato deciso (sussistendo motivi di sicurezza ambientale, urbana, incolumità pubblica e danno grave all'interesse pubblico) di dare avvio alle prestazioni dei servizi affidati in concessione in pendenza della stipulazione del contratto;
- la nota del 20/11/2015, con la quale è stato comunicato all'aggiudicataria di dare inizio alle prestazioni a partire dal 25/11/2015;
- la nota del 30/11/2015, con la quale è stata comunicata all'aggiudicataria la sospensione dei servizi;
- la determinazione dirigenziale n. 283 del 4/12/2015, con la quale è stata confermata l'aggiudicazione definitiva;
- la determinazione dirigenziale n. 81 del 3/2/2016, con la quale sono state riattivate le prestazioni dal 5/2/2016.
Orbene, secondo l'art. 5 del contratto del 26/2/2016, la durata del contratto era di due anni a decorrere dal 25/11/2015, con scadenza protratta di ulteriori 67 giorni in considerazione dell'interruzione del servizio intervenuta dal 30/11/2015 al 4/2/2016.
Ne segue che il contratto era vigente fino al 31/1/2018 e che, pertanto, il sinistro oggetto di causa (avvenuto in data 9/11/2020) si è verificato oltre tale scadenza (per come eccepito dall'appellata con la comparsa di risposta in primo grado). Controparte_1
Tuttavia, deve notarsi che già nel giudizio di primo grado la società appellante ha prodotto (all'interno dell'all. 1 all'atto di citazione) la comunicazione del 28/9/2020, inviata dal
[...] alla società appellante, a firma del Controparte_3 direttore dell'Area Affari Generali, avente ad oggetto la “prosecuzione tecnica della CP_4 concessione per il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali e dall'abbandono di veicoli sul territorio cittadino, per il periodo 1° novembre 2020 – 31 dicembre 2020”.
È vero che con la comparsa di risposta in appello l'appellata ha Controparte_1 eccepito l'illegittimità di tale proroga.
Ad ogni modo, sul punto, va anzitutto ricordato che:
- la proroga dei contratti pubblici era regolata, all'epoca, dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016, in Pag. 6 di 16 base al quale (nella formulazione applicabile “ratione temporis”) “la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;
- la proroga tecnica ha natura di atto amministrativo autoritativo, sindacabile dunque soltanto nei limiti del sindacato di legittimità (cfr., in tal senso, Cass. Sez. Un. 13762/2025).
Nel caso di specie, non emergono profili di illegittimità del provvedimento di proroga di cui sopra.
Ed infatti, in primo luogo, dal testo della citata comunicazione del 28/9/2020 risulta che il
[...]
intendeva procedere alla “prosecuzione della concessione per il servizio di ripristino”, Parte_2 potendo perciò presumersi (alla luce delle espressioni utilizzate) che il contratto in questione fosse ancora “in corso di esecuzione”, per come richiesto dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016.
D'altro canto, a fronte della produzione, eseguita dalla società appellante già nel giudizio di primo grado, della comunicazione del 28/9/2020, l'appellata non ha Controparte_1 specificatamente lamentato (né nel giudizio di primo grado, né nel presente giudizio di appello) l'assenza di provvedimenti di proroga per il periodo immediatamente successivo alla scadenza originaria del 31/1/2018.
In secondo luogo, va evidenziato che (per come richiesto dall'art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016) la possibilità di prorogare la concessione era prevista espressamente nella relazione tecnica allegata alla citata deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 (cfr. all. 11b alle note scritte ex art. 320 c.p.c., p. 8) ed espressamente richiamata all'art. 11 del contratto del 26/2/2016.
In terzo luogo, va osservato che l'appellata non ha puntualmente Controparte_1 dedotto specifici profili o elementi di fatto o di diritto dai quali fosse possibile desumere vizi di legittimità, sotto il profilo della violazione di legge o dell'eccesso di potere, della discrezionale decisione del di prorogare il contratto, quanto all'inerzia del Parte_2 Parte_2 nell'indizione di una nuova gara o quanto all'adeguatezza della durata della proroga rispetto al tempo necessario per l'individuazione di un nuovo contraente.
Può perciò ritenersi che il contratto del 26/2/2016 fosse vigente (in ragione della proroga della sua durata fino al 31/12/2020, come da comunicazione del 28/9/2020) alla data (9/11/2020) del sinistro oggetto di causa.
Ciò chiarito in punto di durata del contratto, occorre a questo punto verificare se le clausole contrattuali documentino l'intervenuta cessione, da parte del e in favore della Parte_2 società appellante, del credito risarcitorio azionato nel presente giudizio, il che costituisce l'oggetto del primo motivo di appello, da esaminarsi anche alla luce delle eccezioni (formulate già in primo grado e reiterate nel presente giudizio di appello) dell'appellata Controparte_1
Sul punto, deve anzitutto premettersi che il credito per cui è causa, originariamente sorto in capo al
, quale ente proprietario della sede stradale danneggiata da incidente stradale, è Parte_2 un credito di natura risarcitoria e attiene a danni da circolazione stradale.
Pag. 7 di 16 Ed invero, se il responsabile di un sinistro stradale danneggia la sede stradale a causa della sua condotta negligente e imprudente, i costi per la pulizia e il ripristino del manto stradale costituiscono una voce di danno emergente civilistico, che può formare oggetto di domanda risarcitoria da parte dell'ente proprietario della strada (cfr. Trib. Milano 38/2022, che ha accolto la domanda, avente ad oggetto il risarcimento del danno consistito nei costi di ripristino del manto stradale, proposta da nei confronti del proprietario e dell'assicuratore di un Controparte_5 veicolo incendiatosi in autostrada).
In sintesi, per come affermato da condivisibile giurisprudenza di merito, “la fonte dell'obbligazione è sicuramente di natura extracontrattuale e sorge in dipendenza del danneggiamento della sede stradale a seguito dell'incidente procurato dal singolo utente della strada. Non è possibile ritenere, infatti, che rientri nel generale obbligo di manutenzione e pulizia della sede stradale, previsto dall'art 14 del codice della strada in capo agli enti proprietari, lo sgombero della sede stradale dai detriti derivanti da un sinistro stradale, evento eccezionale e determinato dall'illecito compiuto dal responsabile del sinistro” (cfr. Trib. Napoli 382/2022).
Il fatto che la condotta di insudiciamento o imbrattamento della strada sia altresì sanzionata in via amministrativa, ai sensi dell'art. 15, comma 1 lett. f) e comma 4, e dell'art. 211 d.lgs. 285/1992, con sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione del ripristino dei luoghi a proprie spese, non esclude la rilevanza civilistica della condotta sul piano distinto della responsabilità extracontrattuale per danno derivante dalla circolazione stradale.
In tal senso, è stato correttamente affermato in giurisprudenza che:
- “la presenza di una eventuale sanzione amministrativa per la violazione dell'obbligo di rimuovere dalla sede stradale eventuali opere abusive o imbrattamenti e rifiuti che possano creare danno alla circolazione, non esclude che tale condotta integri un illecito extracontrattuale nei confronti dell'Amministrazione, fonte di obbligazione risarcitoria di un danno emergente da parametrarsi al costo vivo di ripristino della sede stradale. Che il detto obbligo, poi, non possa essere adempiuto nel caso concreto dal singolo utente della strada, è desumibile sia dalla eventuale situazione di emergenza venutasi a creare, richiedente un intervento immediato a tutela dell'incolumità dei viaggiatori, sia dalla tipologia di danno, che esige la presenza di una società esperta che adotti le opportune cautele e proceda allo smaltimento dei materiali nel rispetto delle norme di legge” (cfr. Trib. Napoli 382/2022);
- “l'esigenza di garantire una rapida ed efficace pulizia della strada e rimozione di ogni elemento che possa mettere a repentaglio la sicurezza stradale impone lo svolgimento di un servizio da parte di soggetti qualificati che possano intervenire tempestivamente a ripristinare lo stato dei luoghi, sicché ciò rende oggettivamente incompatibile l'espletamento di tale attività direttamente dal parte del responsabile del sinistro, a sua volta spesso infortunato e bisognevole di cure mediche, e previo esperimento del procedimento amministrativo previsto dal citato art. 211” (cfr. Trib. Napoli 2647/2024).
Naturalmente, ove il danneggiante abbia già ripristinato la sede stradale in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 15, comma 4, d.lgs. 285/1992, ciò renderebbe infondata la domanda risarcitoria per assenza di un danno-conseguenza residuo da risarcire ma, se la strada non è stata
Pag. 8 di 16 ripristinata spontaneamente dal trasgressore, nulla impedisce all'ente danneggiato di esperire l'azione ordinaria aquiliana per il risarcimento del danno, sub specie dei costi per il ripristino della regolarità della sede stradale.
Peraltro, nel caso di specie non risulta né che siano state comminate sanzioni amministrative né tantomeno che l'appellato abbia ripristinato la strada a sue spese. CP_2
Accertato che il credito azionato nel presente giudizio ha natura risarcitoria, occorre ricordare che il credito risarcitorio per danni derivanti da fatti illeciti e, in particolare, da sinistri stradali è liberamente cedibile dal titolare danneggiato.
Ed infatti, per giurisprudenza costante, il credito derivante dal risarcimento di danni patrimoniali da sinistro stradale può costituire oggetto di cessione, non essendo di natura strettamente personale né sussistendo specifico divieto normativo al riguardo, per cui, in forza del negozio di cessione, il cessionario è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 d.lgs. 209/2005 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (cfr. Cass. 8896/2021, 22726/2019, 3965/2012 e 11095/2009).
Più in dettaglio, per come affermato da Cass. 27892/2023:
- “il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 c.c. e segg.”;
- “tale principio, non sussistendo alcun divieto normativo ostativo, è stato affermato: sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto è stato posto in rilievo che, essendo esso di natura non strettamente personale, non sussiste specifico divieto normativo al riguardo (Cass. n. 21765 del 2019; n. 11095 del 2009; n. 21192 del 2004 e, tra le più risalenti, n. 2812 del 1986) e non rimane in tal caso integrata ipotesi di cessione di crediti litigiosi vietata ex art. 1261 c.c. (Cass. n. 51 e n. 52 del 2012); sia con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto la trasmissibilità iure hereditatis del diritto al risarcimento del danno morale terminale, del danno catastrofale e del danno biologico terminale depone nel senso di doversi corrispondentemente ammettere la relativa alienabilità anche mediante atti inter vivos (Cass. n. 22601 del 2013)”;
- “pertanto, il cessionario è stato ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l'accertamento giudiziale della responsabilità dell'autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (Cass. n. 11095 del 2009; n. 51, n. 52 e n. 3965 del 2012)”.
Inoltre, deve riconoscersi la cedibilità di un credito risarcitorio futuro, ove sia sufficientemente determinata la fonte di tale credito futuro ed eventuale.
Ed infatti, “nell'ordinamento vigente ... non esiste una norma che vieta la disponibilità dei diritti futuri perché meramente eventuali, bastando che, nel negozio dispositivo, sia individuata o sia determinata (o determinabile) la fonte dei crediti perché automaticamente siano ricompresi nella vicenda traslativa quelli che da tale fonte deriveranno (e non solo nel caso in cui oggetto del negozio sia un singolo credito futuro, ma anche in quello in cui ne sia oggetto una pluralità di essi)” (cfr. Cass. 31896/2018; principio richiamato da Cass. 27690/2023 e 8869/2021).
Ciò chiarito, nel caso di specie con il contratto del 26/2/2016 è stato pattuito che:
Pag. 9 di 16 - “il affida a ... che accetta, la Parte_2 Parte_1 concessione dei servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali” (art. 1);
- “non è dovuto alcun pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale per i servizi oggetto della concessione” (art. 6);
- “sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati benché non allegati:
1. il Capitolato Speciale di Concessione;
2. la Relazione Tecnica-Illustrativa” (art. 11).
Orbene, con il “capitolato speciale di concessione” prodotto dalla società appellante nel giudizio di primo grado (cfr. all. 11c alle note ex art. 320 c.p.c.) è stato stabilito:
- all'art. 1.4 (intitolato “modalità di remunerazione”), a più riprese, che “il concessionario avrà diritto di recuperare i costi sostenuti per l'intervento dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili del sinistro” (concetto ribadito anche all'art. 1.5, lett. c);
- all'art. 4.1, che “non è previsto alcun pagamento da parte dell'Amministrazione”.
Ed anche con la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 (prodotta dalla società appellante quale all. 11a alle note ex art. 320 c.p.c.), espressamente richiamata nelle premesse del contratto del 26/2/2016, è stato previsto che:
- “i servizi del Concessionario siano svolti senza costi a carico del;
Pt_2
- “il servizio ... sia remunerato dalle compagnie assicuratrici dei soggetti responsabili dei sinistri attraverso il recupero dei costi sostenuti dal concessionario”.
Peraltro, nella deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 sono state altresì richiamate esperienze analoghe di altre amministrazioni provinciali e comunali che hanno sperimentato “la formula della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito di incidente stradale ... a fronte del riconoscimento del diritto di recuperare i costi sostenuti, con azione nei confronti delle compagnie assicurative dei proprietari dei veicoli, responsabili degli incidenti”.
Ciò premesso, il contratto del 26/2/2016 deve essere interpretato in conformità:
- al disposto dell'art. 1362 c.c., che impone di interpretare i contratti secondo l'intenzione dei contraenti;
- al principio giurisprudenziale, dettato in tema di contratti degli enti pubblici, secondo cui “la volontà di questi ultimi dev'essere desunta esclusivamente dal contenuto dell'atto ... non potendosi fare ricorso alle deliberazioni degli organi competenti, le quali assumono rilievo ai fini soli del procedimento di formazione della volontà, attenendo alla fase preparatoria del negozio e risultando pertanto prive di valore interpretativo o ricognitivo delle clausole negoziali”, salvo che “atti estranei al documento contrattuale ... non risultino espressamente richiamati dalle parti, in tal modo conferendo rilievo esclusivo al criterio ermeneutico fondato sull'individuazione del significato letterale delle espressioni usate, interpretate le une per mezzo delle altre ed attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto” (cfr. Cass. 11190/2018).
Pag. 10 di 16 Ne segue che il contratto del 26/2/2016 deve essere interpretato alla luce non solo del contenuto delle singole clausole contrattuali (da individuarsi secondo l'intenzione dei contraenti), ma anche di quello del “capitolato speciale di concessione” e della deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015, quali documenti espressamente richiamati dalle parti nel contratto del 26/2/2016.
Orbene, dalla lettura delle parti, sopra citate, del “capitolato speciale di concessione” e della deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 si evince l'attribuzione alla società appellante del “diritto di recuperare i costi sostenuti”, mediante “azione” nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri.
Pertanto, il contratto deve interpretarsi nel senso che il e la società appellante Parte_2 abbiano voluto attribuire alla società appellante la piena legittimazione, sostanziale e processuale, ad agire contro i responsabili dei sinistri stradali e le loro compagnie assicurative per il recupero dei costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di ripristino della sede stradale.
Poiché le spese che, a seguito di un sinistro stradale, il proprietario della strada deve sostenere per la pulizia e il ripristino della sede stradale costituiscono (per come si è detto) un danno emergente (risarcibile) conseguente al sinistro stradale, deve ritenersi che in questo modo le parti abbiano operato una vera e propria cessione di tale credito risarcitorio, con conseguente attribuzione anche di tutte le azioni ad esso relative.
Tale conclusione è altresì corroborata dalla “attestazione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267” del dirigente comunale dott. del 21/3/2016 (prodotta dalla società appellante Persona_3 nell'ambito dell'all. 1 all'atto di citazione in primo grado, nonché quale all. 11d alle note ex art. 320 c.p.c.), con la quale è stato rilevato che:
- “a titolo della concessione del servizio de quo la società richiamando Parte_1
l'art. 2054 del c.c. potrà agire e intraprendere le azioni che riterrà più opportune per recuperare i costi sostenuti per gli interventi effettuati nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili dei sinistri stradali rilevati dalla Polizia Locale di Milano avvenuti nella rete viaria di competenza del Comune di Milano”;
- “la presente, da valere ad ogni effetto di legge, ha la finalità di consentire alla società
[...] di agire in posizione giuridica attiva per l'ottenimento delle indennità risarcitorie Parte_1 corrisposte dalle compagnie assicurative a ristoro degli interventi di ripristino realizzati come da capitolato speciale di concessione”.
Dunque, il predetto dirigente comunale, quale soggetto in grado di manifestare la volontà del
(come si chiarirà meglio di seguito) ha attestato che la società appellante ben Parte_2 poteva agire giudizialmente per recuperare i costi sostenuti nei confronti delle compagnie assicurative dei responsabili.
È vero che tale comunicazione non è idonea a modificare o innovare il contenuto del contratto del 26/2/2016, ma essa consente di comprendere in modo più preciso quale fosse l'effettiva volontà dei contraenti, cioè quella di cedere un credito risarcitorio, con facoltà per il cessionario di esercitare le azioni ritenute più opportune, anche in sede giudiziale, non ostando a tale conclusione l'assenza dell'esplicita indicazione letterale di una “cessione del credito” o di altre formule sacramentali.
Del resto, deve ritenersi che sussistessero le condizioni richieste dalla giurisprudenza per la cessione di un credito futuro, essendo la fonte ben determinata ed essendo altresì sufficientemente
Pag. 11 di 16 determinato l'oggetto dei crediti e il loro potenziale ammontare, trattandosi di prevedibili modesti danni (valutati singolarmente) connessi al ripristino del manto stradale.
Da ciò deriva, dunque, la legittimazione della società appellante, quale cessionaria dell'originario credito del , ad agire nei confronti degli odierni appellati per il risarcimento del Parte_2 danno cagionato al manto stradale dal sinistro stradale che ha visto coinvolto il veicolo di proprietà dell'appellato assicurato con l'appellata con CP_2 Controparte_1 conseguente fondatezza del primo motivo di appello (senza che sia perciò necessario esaminare il secondo motivo di appello, da ritenersi assorbito).
D'altro canto, i pareri ANAC citati dall'appellata non inficiano tale Controparte_1 conclusione.
Ed infatti, tali pareri avevano ad oggetto convenzioni in cui si dava atto di accordi tra il concessionario e talune compagnie assicurative, ma ciò non esclude che, pur in mancanza di accordi di tal genere, il credito risarcitorio possa comunque essere ceduto secondo l'ordinaria disciplina civilistica.
Piuttosto, qualora (come nel caso di specie) non vi sia prova di preventivi accordi con le compagnie assicurative (analoghi a quelli menzionati nelle convenzioni esaminate dall'ANAC), il danno dovrà essere quantificato e liquidato secondo le norme generali aquiliane, senza che possa applicarsi ai responsabili del sinistro e ai suoi assicuratori (terzi rispetto al contratto concluso fra il di Pt_2
Milano e la società appellante) il tariffario previsto dalla concessione.
Anche i numerosi precedenti giurisprudenziali menzionati dall'appellata Controparte_1
(nonché dalla società appellante) rivestono una rilevanza relativa, in quanto riguardano
[...] rapporti di concessione con altri Comuni o enti pubblici locali, di cui non sono noti, in dettaglio, i precisi testi contrattuali e gli schemi negoziali.
Deve altresì escludersi che l'accertata cessione del credito sia vietata dall'art. 8 d.l. 79/1997, secondo il quale “le amministrazioni pubbliche ... dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esigibili, possono procedere, al fine di realizzare celermente i relativi incassi, alla cessione dei relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione, che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione”.
Ed infatti, tale disposizione attiene alla diversa fattispecie della cessione in blocco dei crediti pecuniari “incagliati”, già liquidi ed esigibili, effettuata da pubbliche amministrazioni in favore di società di recupero crediti, al fine di agevolare il recupero, anche parziale, delle somme spettanti agli enti pubblici.
In altre parole, tale disciplina speciale, introdotta nel 1997 per favorire il recupero di tali crediti e raggiungere obiettivi di risanamento della finanza pubblica, riguarda il caso particolare dei crediti di valuta già scaduti ma non incassati dagli enti pubblici, che la norma speciale in questione autorizza a cedere, anche a prezzo inferiore all'ammontare nominale del credito.
Pag. 12 di 16 Tale norma speciale, però, non esclude la possibilità per un Comune di cedere crediti al di fuori di questa particolare ipotesi e, in particolare, di cedere crediti di natura risarcitoria e, dunque, non liquidi (cfr., in tal senso, Trib. Napoli 2647/2024: “tale norma ... non contiene, ad onta di quanto sostenuto dall'appellato, alcuna limitazione in ordine alla cessione dei crediti illiquidi”).
Risulta poi infondata la doglianza (formulata dall'appellata in merito Controparte_1 alla violazione degli artt. 184-202-238 d.lgs. 152/2006, in quanto:
- tali disposizioni si riferiscono all'ordinaria e fisiologica gestione dei rifiuti urbani;
- con il contratto del 26/2/2016 è stato affidato alla società appellante il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, cioè da situazioni
“patologiche” che rendono necessaria una peculiare attività (non assimilabile all'ordinaria gestione dei rifiuti urbani) di aspirazione di liquidi inquinanti, di recupero di detriti solidi e di lavaggio della pavimentazione.
Ed ancora, non è convincente una ricostruzione dello schema negoziale in termini di mero mandato al recupero stragiudiziale dei costi, né quella di un mandato con rappresentanza anche processuale per la promozione dell'azione giudiziale risarcitoria ma non accompagnato ad una cessione del credito (con la conseguenza, in tesi, che la società appellante potrebbe agire, come mandataria, soltanto in nome e per conto del di Milano per il risarcimento del danno, ma la condanna Pt_2 dovrebbe essere disposta a favore del Milano, quale mandante e rappresentato). Parte_2
Ed infatti, l'interpretazione complessiva del rapporto negoziale impone di valutare con particolare attenzione l'assenza di alcun pagamento da parte del alla società appellante a Parte_2 titolo di corrispettivo per gli interventi di ripristino, per cui i costi/danni che il concessionario recupera dai responsabili costituiscono il corrispettivo del servizio reso in regime di concessione e le parti hanno chiaramente inteso che essi venissero acquisiti definitivamente dal concessionario, senza imputazione diretta ad un ipotetico mandante rappresentato e senza obbligo di retrocessione.
In altre parole, in caso di ricostruzione dello schema negoziale in termini di mandato, l'attività del concessionario/mandatario non avrebbe alcuna remunerazione e ciò striderebbe con qualunque logica economica sottesa alla complessiva operazione amministrativa.
Del resto, va precisato che la ravvisata cessione del credito risarcitorio non deriva “naturaliter” dallo schema normativo della concessione di servizi, ma è una pattuizione aggiuntiva voluta dalle parti nella specifica concessione “de qua”, come specifica modalità di remunerazione e sfruttamento del servizio, accompagnata da trasferimento di rischio operativo (connesso sia alle difficoltà di recupero dei crediti, sia all'esclusione della cessione del credito per taluni incidenti, ad esempio quelli mortali;
cfr. “capitolato speciale”, p. 5).
Risulta infondata anche l'eccezione di invalidità/inefficacia del contratto del 26/2/2016 in ragione della sua sottoscrizione da parte del dirigente anziché del Sindaco. Persona_1
Com'è noto, con l'entrata in vigore del d.lgs. 267/2000 si sono progressivamente ampliate le attribuzioni della dirigenza, a scapito degli organi politici di vertice, ai quali è rimasta demandata l'adozione degli atti di natura programmatica e di alto indirizzo, ferma restando la potestà attuativa, anche con potere di rappresentanza dell'ente, in capo ai dirigenti.
Pag. 13 di 16 Ed infatti, ai sensi dell'art. 107 d.lgs. 267/2000, ai dirigenti spettano tutti i compiti “compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente”, nonché “tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare… c) la stipulazione dei contratti”.
Quindi, il fatto che, in base all'art. 50 d.lgs. 267/2000, il Sindaco abbia la rappresentanza generale del non esclude che anche i dirigenti possano rappresentare, verso l'esterno, la volontà del Pt_2
nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, non essendo stato peraltro dedotto nel Pt_2 caso di specie alcunché rispetto ad un'eventuale diversa e più restrittiva disciplina statutaria comunale.
Pertanto, la stipula del contratto del 26/2/2016 da parte del dirigente non Persona_1 evidenzia di per sé alcun vizio di legittimità, sub specie di incompetenza, in assenza di specifiche doglianze in ordine al fatto che, secondo la disciplina statutaria comunale, il Sindaco avrebbe dovuto firmare tale contratto o il Consiglio Comunale avrebbe dovuto autorizzarne la stipula (considerato che al Consiglio Comunale sono riservate competenze tassative e circoscritte “agli atti fondamentali dell'Ente, di natura programmatoria o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico, mentre spettano alle Giunte Comunali tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo ... nell'ambito, tuttavia, di un riparto di competenze tra organi politici e burocratici”; cfr. Cons. Stato 5421/2013, che richiama Cons. Stato 4192/2013).
D'altro canto, è vero che la competenza e la rappresentanza negoziale del dirigente presuppongono l'individuazione delle linee generali programmatiche di indirizzo da parte degli organi politici (Giunta Comunale in primis) e il mantenimento dell'operato dei dirigenti nell'ambito e nel rispetto di tali linee.
Ad ogni modo, nel caso di specie con la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 16/1/2015 sono state delineate con chiarezza e specificità le linee di indirizzo per l'affidamento del servizio in concessione, anche mediante il richiamo di deliberazioni del Consiglio Comunale di approvazione di atti di alto indirizzo politico-amministrativo (Bilancio; Documento Unico di Programmazione;
Programmazione 2013-2015), ed è stata inoltre delegata ai dirigenti l'attuazione delle linee guida, dando atto che “con successivi provvedimenti dirigenziali verranno approvati tutti gli atti esecutivi di merito, in osservanza degli indirizzi in premessa esposti”.
In sintesi, non emergono vizi di incompetenza funzionale del dirigente nella Persona_1 stipula del contratto del 26/2/2016, concluso, in forma scritta e all'esito di un procedimento di evidenza pubblica, nell'esercizio dei poteri previsti dalla legge (art. 107, comma 3, d.lgs. 267/2000) e in attuazione di linee di indirizzo adottate dalla Giunta Comunale.
Tutto ciò premesso e statuito in ordine alla legittimazione della società appellante ad agire in via risarcitoria nei confronti degli appellati, deve ritenersi che, nel merito, sussista la responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato nella causazione dei danni al manto stradale. CP_2
Ed infatti, per come si evince dalla relazione sull'incidente stradale della Polizia Locale del
(prodotta dalla società appellante quale all. 2 all'atto di citazione in primo Parte_2 grado), in data 9/11/2020, alle ore 9.25, in Milano, via San Giusto all'intersezione con via Pio II, si è verificato uno scontro fra un'autovettura Alfa Romeo Giulietta, l'autovettura Lancia Y targata Pag. 14 di 16 CG043MB di proprietà dell'appellato assicurato con l'appellata CP_2 [...]
e un'autovettura Ford Mondeo. Controparte_1
Secondo la predetta relazione, a seguito del sinistro l'autovettura Alfa Romeo Giulietta ha subito i seguenti danni: “rilevante danneggiamento parte anteriore”. D'altro canto, l'autovettura Lancia Y ha subito i seguenti danni: “ammaccatura parte anteriore del fianco destro, pneumatico anteriore destro fuori sede, ammaccatura parte anteriore angolare destra con ripercussioni cofano motore, parabrezza rotto”.
Dalla predetta relazione risulta, inoltre, l'intervento della società appellante.
Ma soprattutto, dalla predetta relazione emerge che al conducente del veicolo dell'appellato CP_2
è stata contestata la violazione dell'art. 145, comma 5, d.lgs. 285/1992, sicché deve
[...] ritenersi accertato, in assenza di ulteriori elementi per meglio ricostruire la dinamica del sinistro e individuare le precise quote di responsabilità dei conducenti, quantomeno un “quid” di responsabilità del conducente del veicolo dell'appellato con conseguente CP_2 possibilità di richiedere il risarcimento integrale del danno (ai sensi dell'art. 2055 c.c.) all'appellato nonché alla sua compagnia assicurativa, cioè all'appellata CP_2 Controparte_1
[...]
Ciò chiarito, la descrizione, contenuta nella relazione sull'incidente stradale, dei danni ai veicoli e la produzione, da parte della società appellante, di un report fotografico (all. 10 all'atto di citazione in primo grado) e di un documento, pur di formazione interna, attestante la gestione di rifiuti solidi e liquidi e l'intervento per sversamento di liquidi su una superficie pari a 2,4 mq (cfr. all. 4 all'atto di citazione in primo grado), consentono di presumere che:
- l'incidente abbia rovinato e sporcato la strada con rifiuti solidi e liquidi, determinando in capo al
, quale ente proprietario della strada, il sorgere di una voce di danno (emergente) Parte_2 risarcibile in termini di costi necessari per la pulizia e il ripristino del manto stradale;
- la società appellante – il cui intervento è dimostrato dal verbale della polizia locale – abbia curato la pulizia e il ripristino del manto stradale, in esecuzione del contratto del 26/2/2016.
Non vi sono documenti giustificativi di spesa, in quanto il danno è stato riparato direttamente “in economia” dalla società appellante, ma ciò non esclude che essa possa vedersi riconosciuto e liquidato un danno in misura pari al costo congruo delle attività svolte.
Se è vero che il danno è provato, in quanto la società appellante ha svolto attività di pulizia e ripristino che hanno un costo (di manodopera, di trasporto, di gestione di rifiuti, ecc.), è anche vero che risulta particolarmente difficile la precisa liquidazione del danno nel suo esatto ammontare, tenuto conto del fatto che trattasi di voci di costi interni e che sarebbe del tutto antieconomico, alla luce del valore della causa, lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio estimativa, che peraltro non potrebbe che fornire stime prudenziali.
Soccorre, pertanto, la liquidazione in via equitativa del danno (cfr. Cass. 127/2016) sulla base di valori di mercato, secondo l'“id quod plerumque accidit”, di un servizio di pronto intervento per la pulizia della strada e la gestione dei rifiuti connessi, nonché sulla base del tariffario previsto dal
“capitolato speciale di concessione”, che, pur non essendo opponibile agli appellati terzi, può costituire un ragionevole parametro indicativo del costo congruo per gli interventi previsti.
Pag. 15 di 16 Tutto ciò considerato, si ritiene che, alla luce della natura del sinistro stradale e dell'attività eseguita dalla società appellante (per come sopra descritta e da ritenersi comprensiva della necessaria predisposizione di mezzi e personale per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi), il danno patito sia liquidabile, in via equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., tenuto conto della somma di euro 260,00 già versata dall'appellata nella residua misura complessiva di Controparte_1 euro 350,00, in moneta attuale e già comprensiva di rivalutazione e interessi dal sinistro alla presente sentenza.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, in riforma della sentenza appellata, gli appellati devono essere condannati al pagamento, in favore della società appellante, della somma di euro 350,00.
Dati i contrasti giurisprudenziali sulle questioni oggetto di causa, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare per metà le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio e per porre a carico degli odierni appellati soccombenti la residua metà delle spese processuali, liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività processuale svolta (e, in particolare, del mancato svolgimento di attività istruttoria nel presente grado di appello).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3457/2024 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 5134/2023, pubblicata in data 6/7/2023, condanna e la al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_1
della somma di euro 350,00; Parte_1
3) condanna e la al pagamento, in favore della CP_2 Controparte_1
di metà delle spese processuali, che liquida, già in questa misura, Parte_1 quanto al giudizio di primo grado, in euro 21,50 per spese vive e in euro 150,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, e, quanto al presente giudizio di appello, in euro 32,25 per spese vive e in euro 200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge, compensandole per la residua metà.
Così deciso in Milano, 22 dicembre 2025.
Il giudice
Dott. Carlo Di Cataldo
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