Decreto presidenziale 17 marzo 2021
Ordinanza collegiale 25 marzo 2021
Ordinanza presidenziale 28 febbraio 2022
Ordinanza presidenziale 2 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 00931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 896 del 2020, proposto da
LI NO e LL ER, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Zimatore e Vincenzo Nesci, con domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Catanzaro, via Buccarelli 49, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borgia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Sciumbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Sersale, via Greco;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Comune di Borgia il 25 marzo 2020 di rigetto istanza di sanatoria ex art. 38 d.p.r. 380/2001;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Borgia;
Vista l’ordinanza n. 660 del 25 marzo 2021;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 60 del 2 maggio 2024;
Vista la dichiarazione di interesse dei ricorrenti del 28 maggio 2024;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- col ricorso introduttivo del presente giudizio i sigg.ri LI NO e LL ER hanno impugnato il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria ex art. 38 T.U. Edilizia, emesso dal Comune di Borgia e motivato sulla circostanza che il bene per cui era richiesta sanatoria era già stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale con ordinanza n. 20/2017;
- il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si censura l’omessa motivazione in ordine al rigetto dell’istanza ex art. 38 T.U. Edilizia;
- con ordinanza collegiale del 25 marzo 2021, n. 660, è stata disposta la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., atteso che la predetta ordinanza n. 20/2017 era oggetto di impugnazione in separato giudizio, pendente innanzi al Consiglio di Stato;
- tale giudizio si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato, Sez VI, n. 9575 del 7 novembre 2023, con la quale è stato respinto l’appello proposto dai medesimi odierni ricorrenti avverso la sfavorevole sentenza di primo grado;
- successivamente, con ordinanza presidenziale interlocutoria n. 60 del 2 maggio 2024 si è domandato ai ricorrenti di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione ovvero la sopravvenuta carenza di interesse;
- in data 28 maggio 2024 le parti ricorrenti hanno dichiarato la permanenza di interesse alla decisione;
- all’udienza pubblica del 16 aprile 2025, a seguito di discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto che:
- pur avendo prospettato una possibile causa di estinzione del giudizio, con avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza pubblica, il Collegio in sede di delibazione ritiene di superarla, avendo i ricorrenti depositato, in ottemperanza a decreto presidenziale, una dichiarazione di permanenza dell’interesse alla decisione durante la pendenza del termine di tra mesi dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato nel giudizio “presupposto”;
- il provvedimento di rigetto dell’istanza è fondato sulla seguente motivazione: “ la presente pratica non attiene ad un procedimento commerciale per cui non può essere effettuata attraverso lo sportello SUAP, si diffida la ditta richiedente ad effettuare qualsiasi tipo di lavori, in quanto, come si evince dalla precedente pratica n.452, agli atti di questa piattaforma, e dalla conseguenziale comunicazione del 7.6.18, l’immobile in oggetto risulta essere stato acquisito al patrimonio comunale con ordinanza n.20/2017 del 03.08.2017 regolarmente notificata ai sigg LI NO e LL ER in data 10.08.2017 ”;
- già dal mero esame di tale motivazione è possibile affermare che essa non è meramente apparente, come sostenuto nel ricorso introduttivo, bensì fondata su un dato fattuale e giuridico – l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale – idoneo di per sé a supportare il rigetto dell’istanza;
- in ogni caso, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, Sez VI, n. 9575 del 7 novembre 2023 si è verificato il consolidamento del provvedimento di acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, ivi impugnato, il che da un lato rende la motivazione del provvedimento sotto scrutinio non censurabile sotto questo profilo, dall’altro lato consente di assorbire le ulteriori censure relative alla mancata ponderazione dell’interesse pubblico, non essendo ipotizzabile che il privato possa sindacare le valutazioni dell’amministrazione rispetto ad un bene di cui non è più titolare;
- il ricorso è pertanto meritevole di rigetto;
- le spese di lite possono essere compensate in virtù della pendenza, al momento della proposizione del ricorso e durante lo stesso, del su ricordato giudizio avanti al Consiglio di Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Vittorio Carchedi, Referendario
Federico Baffa, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Baffa | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO