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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/07/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 140/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. n. 5681/2024 promossa da Pt_1
Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gragnoli, Luca Zaccarelli e Tommaso Massimo Goffredo, presso il cui studio in Milano, via Lamarmora n. 18, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea
Guerra, presso il cui studio in Milano, via Macedonio Melloni n. 10, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in ogni caso, nel merito, riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, in data 12 dicembre 2024 – 13 gennaio 2025, n. 5681 del 2024, notificata il 13 gennaio 2025, con cui è stato CP_ dichiarato nullo il licenziamento del Sig. , con condanna della
[...]
al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dal Parte_2 licenziamento alla sentenza e con condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite, e, pertanto, rigettare le domande proposte dal Sig. , perché infondate in fatto e in CP_1 diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti in via istruttoria […]
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello promosso da
[...]
perché inammissibile ed infondato, tanto in fatto quanto in diritto Parte_3
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 5681/2024 emessa dal
Tribunale di Milano – G.U. d.ssa Francesca Capelli in data 12 dicembre 2024 – 13 gennaio 2025, anche ove occorrendo con diversa motivazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in diretto favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1836/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “dichiara la CP_1 Parte_2 nullità del licenziamento comunicato al ricorrente con lettera datata 1.8.2023 per
l'effetto condanna parte convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in favore di quest'ultimo un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione dovuta dalla data di licenziamento sino alla effettiva reintegra, con riferimento al tallone per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 1.568,27, oltre al versamento, dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
-accerta e dichiara l'esercizio da parte del ricorrente del diritto all'opzione sostituiva della reintegrazione prevista dall'art. 2 comma 3 D. Lgs. 23/15 e per l'effetto condanna parte convenuta a corrispondere allo stesso un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (= € 1.568,27) corrispondente all'importo complessivo lordo di € 23.524,05. condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 4.500,00, oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso:
pag. 2/14 - di essere stato assunto alle dipendenze di con contratto Parte_2 di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (in seguito trasformato a tempo indeterminato) decorrente dal 9 ottobre 2017, con mansioni di operaio, inquadramento al 6° livello CCNL Metalmeccanici Artigiani e sede di lavoro presso la sede operativa della cooperativa in Cernusco sul Naviglio;
- che nelle buste paga e nella comunicazione di trasformazione del contratto a tempo indeterminato era stato incomprensibilmente qualificato come socio lavoratore;
- di essere stato inquadrato, con decorrenza da settembre 2019, nel 5° livello del CCNL;
- di essersi assentato per ferie dal 20 al 30 giugno 2022;
- di non avere ricevuto comunicazioni da parte della società in merito alla ripresa del lavoro l'1 luglio 2022 (presso quale cliente presentarsi, in quale orario, in quale località etc.) e di non essersi perciò presentato al lavoro;
- che l'azienda gli aveva contestato disciplinarmente l'assenza ingiustificata e, da quel momento, lo aveva immotivatamente e unilateralmente sospeso dalla prestazione lavorativa;
- di aver fruito di un periodo di malattia dal 3 al 14 luglio 2022 e di essersi presentato il 15 luglio 2022, al termine della malattia, presso la sede di Cernusco sul Naviglio per la ripresa dell'attività lavorativa, ma che alle ore 9.30 gli era stato ordinato di allontanarsi dalla sede di lavoro;
- che in data 21 luglio 2022 la società gli aveva inoltrato lettera di addebito disciplinare, contestandogli di essere rientrato al lavoro al termine del periodo di malattia senza avvisare l'azienda e di non essersi allontanato su richiesta della stessa;
- che l'intero mese di agosto 2022 era stato retribuito al ricorrente utilizzando ferie e permessi sino al 24 agosto 2022 (tranne il 19 agosto 2022 indicato come permesso non retribuito) e venendo lo stesso considerato in permesso non retribuito dal 25 al 31 agosto 2022;
- che a fronte dell'illegittima “erosione” del monte ore/giorni di permessi e ferie maturati, ad ottobre 2022 era stato costretto ad agire in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro (RGL. N. 9235/22, GU dr.ssa Moglia) per accertare l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro dal mese di luglio 2022 e l'illegittimo utilizzo da parte della società delle ore di permessi e di ferie per coprirne le assenze;
- che in corso di causa la società aveva provveduto a riaccreditare le ore di ferie e permessi illegittimamente utilizzate e, a fronte di ciò, il giudizio era stato definito con sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere;
- di essere stato costretto ad agire nuovamente in giudizio, nel mese di aprile 2023, sempre avanti al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro (RGL. N. 3586/23, GU dr.ssa Stefanizzi) per far accertare l'illegittimità dell'attribuzione della qualifica di socio lavoratore, il diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani e al riconoscimento di differenze retributive per voci pag. 3/14 previste dal CCNL, nonché l'illegittimità dell'estromissione e/o sospensione del rapporto di lavoro;
- di essere stato, infine, licenziato con lettera in data 1 agosto 2023 (ricevuta l'8 agosto 2023) per asserito giustificato motivo oggettivo;
- di aver impugnato il licenziamento con lettera raccomandata datata 29 agosto 2023, anticipata a mezzo PEC in pari data;
ciò premesso, dedotta l'assenza di qualsivoglia motivazione a base del licenziamento e la natura ritorsiva dello stesso (in quanto determinato dall'essersi il ricorrente rivolto prima al sindacato ed in seguito ai legali per la tutela dei propri diritti in merito al riconoscimento degli istituti previsti dal CCNL), ha chiesto, in via principale, di accertare la nullità del licenziamento e di condannare a Parte_2 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di cui all'art. 2
d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23; in subordine, ha chiesto di accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, a norma degli artt. 3, comma 1, e 9 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, di dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, Parte_2 ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il giudice di primo grado, istruita la causa con escussione di testimoni, ha ritenuto insussistente la ragione organizzativa addotta a fondamento del licenziamento, evidenziando come la società non avesse indicato “elementi concreti, attraverso i quali verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale organizzativa e il licenziamento del ricorrente”. Ha osservato in proposito che “l'effettività della riorganizzazione addotta ed il CP_ nesso causale con la soppressione del posto del sig. , non solo non sono state chiarite dalla convenuta neppure in sede di giudizio, ma anzi risultano Parte_3 smentite proprio da quanto emerso dall'istruttoria svolta”.
Ha, altresì, accolto la prospettazione del ricorrente in punto di ritorsività del licenziamento, ritenendo che le risultanze documentali in atti (sospensione del lavoratore;
immotivato provvedimento disciplinare;
imposizione d'ufficio di fruizione delle ferie) dimostrassero la volontà della cooperativa di non avere più il ricorrente nel luogo di lavoro, in quanto soggetto sgradito.
Avendo il lavoratore dichiarato in ricorso di voler optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, il Tribunale, dichiarata la nullità del licenziamento, ha condannato la società a corrispondere a detta indennità sostitutiva (pari a CP_1 quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento pag. 4/14 di fine rapporto), oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria a norma dall'art. 2 d.lgs.
4 marzo 2015 n. 23.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_2 cinque motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 2 legge
15 luglio 1966 n. 604, e inesistente carenza di motivazione del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Censura la pronuncia laddove ha statuito che “la convenuta non ha indicato elementi concreti, attraverso i quali verificare il rapporto di congruità fra la scelta imprenditoriale organizzativa e il licenziamento del ricorrente”.
Evidenzia che “la motivazione del licenziamento deve solo indicare il fatto che sia stato intimato per giustificato motivo oggettivo”, mentre l'illustrazione delle ragioni può aver luogo in sede di costituzione in giudizio. Deduce di aver dato una motivazione chiara del licenziamento, ossia che questo era dovuto a giustificato motivo oggettivo, tanto che il lavoratore si era difeso con un articolato ricorso, coerente con il licenziamento, sicché non sussisterebbe alcuna carenza di motivazione. Con il secondo motivo impugna la sentenza per violazione di legge, in relazione all'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604.
Richiamata la nozione di giustificato motivo oggettivo anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, confuta le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui “la asserita mancanza di lavoro non era reale, dal momento che già nel periodo in cui il ricorrente era stato sospeso dal lavoro, è stato necessario reperire nuovo personale”, osservando che quanto occorso prima del licenziamento è irrilevante, dovendosi semmai considerare i fatti successivi all'estinzione del rapporto.
Al riguardo, quanto occorso dopo il licenziamento comproverebbe la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo stati assunti alcuni lavoratori solo tra il 18 marzo e il 4 aprile 2024, ossia otto mesi dopo il licenziamento, quando erano state reperite nuove occasioni commerciali.
Inoltre, considerato il carattere individuale del licenziamento, ai fini della sua legittimità non occorrerebbe alcuna riorganizzazione più articolata (come preteso, invece, dal primo giudice), essendo sufficiente dimostrare che l'attività del dipendente licenziato era superflua.
Tale prova, a parere di parte appellante, emergeva dal fatto che l'attività aziendale era proseguita senza difficoltà, nonostante non operasse e non CP_1 fosse stato sostituito, risultando con ciò dimostrato che due elettricisti erano sufficienti. Le ragioni oggettive della riduzione di personale - si conclude - erano state, dunque, non solo allegate, ma anche dimostrate.
pag. 5/14 Con il terzo motivo critica la sentenza per errata ricostruzione dei fatti e per non avere ravvisato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
In particolare, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia considerato la sospensione del lavoratore come un indice di inesistenza del giustificato motivo oggettivo, quando in realtà la circostanza confermava che per un anno, da luglio 2022 a luglio 2023, aveva operato con due soli elettricisti. Parte_2
Inoltre, lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che, sulla base dei criteri di scelta dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, era da CP_1 collocare terzo nella graduatoria dei tre elettricisti (data l'incontestabile maggiore Per_ anzianità dei colleghi e e il fatti che i tre vivevano tutti con i rispettivi CP_2 genitori e non avevano carichi di famiglia). Ribadita l'irrilevanza di quanto avvenuto prima del licenziamento, evidenzia comunque che “il Sig. è stato assunto dal 14 al 23 marzo 2023, per CP_3 CP_ l'esecuzione di pulizie straordinarie, mansioni dequalificanti per il Sig. e, comunque, del tutto occasionali;
il Sig. è stato assunto dal 3 al 12 aprile 2023, Pt_4 nella convinzione per cui potesse svolgere mansioni specializzate nell'area meccanica (come dichiarato dal lavoratore), ma non era vero e il rapporto è subito cessato;
è stato assunto a gennaio 2023 il Sig. , per pochi giorni, fra il 12 e il 25 gennaio Parte_5
2023, per pulizie, e non vi erano state altre assunzioni dopo aprile del 2022, se si eccettua quella del Sig. per due giorni fra il 16 e il 17 dicembre 2022, per una Pt_6 attività straordinaria di brevissima durata”, come ricostruito dalla teste Testimone_1 le cui dichiarazioni non potevano ritenersi contraddette da quelle del teste Tes_2
, essendo minime le divergenze tra le due deposizioni.
[...]
Sottolinea che per un anno aveva operato con due Parte_2 elettricisti remunerandone tre (data la sospensione dell'odierno appellato); poi, fra agosto e novembre 2023, con due;
poi ancora con uno solo fino a marzo 2024.
Critica la pronuncia per non aver esaminato tali incontestati elementi, che nell'ottica del gravame sarebbero indicativi del sussistere del giustificato motivo di licenziamento.
Con il quarto motivo censura la decisione per errata ricostruzione dei fatti e per avere ravvisato la natura ritorsiva del licenziamento.
Delineata, anche con ampi richiami giurisprudenziali, la nozione di licenziamento ritorsivo, confuta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, deducendo che: la sospensione di , durata un anno senza assunzioni di CP_1 altri elettricisti, dimostrava il lungo tentativo della società di trovare una soluzione negoziale (sempre rifiutata dal lavoratore) ed evitare licenziamenti, in un momento in cui l'attività era per due e non per tre elettricisti;
il fatto che, a fronte della contestazione degli addebiti dell'11 ottobre 2022, le giustificazioni fossero state accolte era indice della carenza di intenti ritorsivi;
il fatto che Parte_2 avesse commesso un errore nell'attribuzione delle ferie a luglio del 2022 non era pag. 6/14 indice di ritorsione, tanto che, dopo la notificazione del ricorso introduttivo del primo giudizio, la società aveva risolto il problema;
in tema di attribuzione delle ferie, il comportamento tenuto dalla società nel primo semestre 2023 era stato considerato legittimo dal Tribunale di Milano nel secondo giudizio instaurato da , con CP_1 accertamento passato in giudicato.
Ritiene che, alla luce di tali elementi, il licenziamento non possa essere considerato ritorsivo, tanto più che trattasi di licenziamento legittimo e, quindi, la pretesa ritorsione non sarebbe, comunque, il motivo esclusivo e determinante del recesso.
Con il quinto ed ultimo motivo lamenta, infine, violazione di legge anche in relazione all'art. 112 c.p.c., per l'omesso esame di un profilo dedotto da Parte_2 in via subordinata, vale a dire l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
[...]
Si duole che il tema, tempestivamente dedotto dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., non sia stato preso in esame dal Tribunale e chiede alla
Corte di valutarlo, ove il licenziamento dovesse essere ritenuto ritorsivo anche all'esito del giudizio di appello. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_2 riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado, occorrendo anche con diversa motivazione. All'udienza del 21 maggio 2025 il lavoratore ha prodotto copia del proprio estratto contributivo rilasciato dall'Inps, relativo al periodo dal 2017 a marzo 2025, ai fini dell'aliunde perceptum.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto da dev'essere respinto, con integrale Parte_2 conferma della sentenza impugnata.
I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
è stato licenziato con lettera datata 1 agosto 2023, del seguente CP_1 tenore: “Questa società intima il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A oggi, l'organico di questa Società è composto da quattro lavoratori, oltre a Lei;
due sono impiegate (la RA e la RA e due sono Testimone_3 Testimone_1 operai. È già cessato il rapporto di lavoro con la RA anche in questo caso Pt_7 per il venire meno delle ragioni organizzative che lo giustificavano. Come è ovvio, Lei non ha mai espletato attività impiegatizia. I due operai (il
Sig. e il Sig. ) sono stati assunti prima di Lei e, pertanto, Parte_8 Testimone_2 sulla base dei criteri di scelta dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (applicabili quanto
pag. 7/14 meno come criteri ispiratori di un comportamento in buona fede), devono essere a Lei preferiti, ai fini della conservazione della loro collocazione professionale. Del resto, Lei non ha carichi di famiglia. Inoltre, il Sig. svolge mansioni più articolate, poiché CP_2 ora è il responsabile dei cantieri e degli elettricisti.
Questa Società ha tentato da vari mesi di reperire una diversa collocazione professionale in cui Lei potesse essere inserito e, non a caso, Lei è stato sospeso con diritto alla retribuzione per un lungo periodo, appunto dedicato alla ricerca di una occasione di attività nuova da parte di questa Società. Peraltro, essa non ha trovato occasioni di attività che giustificassero la Sua adibizione a effettivo lavoro.
Di conseguenza, è diventato inevitabile il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. lettera di licenziamento allegata sub doc. 23 fascicolo appellato di primo grado).
La ragione posta a fondamento del licenziamento, secondo quanto si ricava dalla comunicazione di recesso e come meglio esplicitato da Parte_2 nelle difese svolte in giudizio, è rappresentata dalla decisione aziendale di procedere ad una riduzione di organico - eliminando, in quanto divenuta superflua, una delle tre posizioni di operaio elettricista - e dall'impossibilità di reperire una diversa collocazione professionale per , individuato, tra i tre lavoratori addetti a CP_1 mansioni di elettricista, come destinatario del licenziamento in base ai criteri selettivi di cui all'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Alla luce della motivazione addotta a fondamento del licenziamento, l'odierna appellante avrebbe dovuto dare prova dell'effettiva e stabile riduzione di un'unità dell'organico impiegato in mansioni di operaio elettricista, nonché dell'impossibilità di adibire ad altre mansioni. CP_1
Ritiene il Collegio, in uno con il giudice di prime cure, che Parte_2 non abbia assolto l'onere della prova a suo carico in relazione ad alcuno dei due
[...] profili evidenziati. Al fine di comprovare la soppressione di una delle tre posizioni di operaio elettricista la società avrebbe dovuto dimostrare la stabile riduzione dell'organico assegnato a tali mansioni, attraverso la prova della mancata assunzione, dopo il licenziamento dell'appellato e per un congruo periodo di tempo, di altri lavoratori destinati alle medesime mansioni. Per fornire tale prova l'appellante avrebbe dovuto in primo luogo produrre in atti il libro unico del lavoro, documento obbligatorio in cui sono registrati tutti i rapporti di lavoro instaurati. ha omesso la produzione di tale documento, di cui pure Parte_2 aveva piena disponibilità, e si è limitata a versare in atti due prospetti, uno denominato
“prospetto dell'organico aziendale aggiornato a oggi”, ossia alla data di costituzione in giudizio della società (aprile 2024), e l'altro denominato “prospetto indicativo
pag. 8/14 dell'organico aziendale al momento del licenziamento” (cfr. prospetti rispettivamente allegati sub docc. 18 e 19 fascicolo appellante di primo grado).
La teste (dipendente di con mansioni di Testimone_1 Parte_2 addetta all'amministrazione) ha dichiarato di avere redatto i due prospetti “sulla base delle buste paga in azienda”.
Tuttavia, il prospetto allegato sub doc. 19 reca quale data di elaborazione il 12 maggio 2023 e riporta su ogni foglio che lo compone la dicitura “stampa elenco dipendenti in forze nel periodo Dal 1/01/2017 Al 30/04/2023”: si tratta, dunque, di un documento che non fornisce alcuna informazione in merito alle assunzioni effettuate da dopo il licenziamento di in data 8 agosto 2023, Parte_2 CP_1 giacché riporta i dati del personale in forze in epoca antecedente al licenziamento. Il prospetto allegato sub doc. 18, a sua volta, riporta unicamente “ammissioni”
e “cessazioni” dei soci della cooperativa, con relative variazioni del capitale sociale. Il documento non chiarisce se si tratti di soci lavoratori, né indica la natura (subordinata o autonoma) dei rapporti di lavoro eventualmente instaurati. Inoltre - e soprattutto - esso non dà conto dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con lavoratori non soci.
Per le ragioni evidenziate i prospetti in parola sono inidonei a dimostrare che, dopo il licenziamento dell'appellato, non abbia proceduto Parte_2 all'assunzione di nuovo personale con mansioni di operaio elettricista.
Neppure si ricava idonea prova in tal senso dalle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado. Innanzitutto, il tenore delle deposizioni delle testi (“per quanto ne Tes_4 so dopo il recesso del ricorrente sono stati assunti una ragazza a tempo determinato, non ricordo la scadenza per le pulizie con part time settimanale di 20 ore;
sono stati assunto in ragazzo a tempo determinato full time come magazziniere il rapporto è durato una settimana;
la sig.ra per pulizie tempo determinato di qualche mese Pt_7 il rapporto e già finito full time. Nessun altro che io sappia”) e (“dopo il Testimone_1 recesso del ricorrente sono state assunte due donne delle pulizie, altri non ricorda”) non è tale da escludere che possano esservi state altre assunzioni, di cui le testi non abbiano avuto conoscenza o non abbiano serbato memoria.
E, in effetti, il teste (dipendente dell'appellante con mansioni Testimone_5 di elettricista) ha riferito, avendone avuto conoscenza diretta, che già nel settembre
2023 (ossia il mese dopo il licenziamento dell'appellato) venne assunto un nuovo elettricista ed altri ne furono assunti nel marzo successivo (“a settembre 2023 è stato assunto come elettricista in mio aiuto, facevamo impianti elettrici se ne è Persona_2 andato dopo circa 1 o 2 settimane, per scelta sua. Nell'ultimo periodo da marzo 2024 Per_ sono stati assunti altri elettricisti , , Persona_3 Persona_4 Per_5 ma non ricordo il nome. Siamo divisi a squadre”).
pag. 9/14 Le dichiarazioni del teste contraddicono l'asserzione di Tes_5 Parte_2 secondo cui le posizioni di operaio elettricista all'interno dell'organico aziendale
[...] erano passate da tre a due: il fatto che il mese successivo al licenziamento di CP_1
la società abbia assunto un nuovo elettricista dimostra che l'asserita riduzione di
[...] organico non aveva alcun carattere di effettività, né tanto meno di stabilità.
Per altro verso, l'appellante non ha neppure fornito prova dell'impossibilità di reimpiegare in mansioni diverse da quelle di operaio elettricista. CP_1
Come noto, l'onere probatorio dell'adempimento dell'obbligo di repêchage – gravante per intero sul datore di lavoro - può essere assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, quali la circostanza che le posizioni in cui avrebbe potuto essere impiegato il lavoratore erano, al tempo del licenziamento, stabilmente occupate e che nella fase concomitante e successiva al licenziamento - e per un congruo periodo - non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (cfr. ex multis Cass., 9 marzo 2021 n. 6497 e precedenti ivi citati). Avendo omesso di produrre in giudizio il libro unico del lavoro, Parte_2 non ha dimostrato che dopo il licenziamento dell'appellato non sono
[...] intervenute nuove assunzioni o che queste hanno riguardato mansioni incompatibili con la professionalità dell'odierno appellato.
Dall'istruttoria testimoniale è anzi emersa, oltre all'assunzione di un operaio elettricista riferita, come precedentemente evidenziato, dal teste , anche Tes_6
l'assunzione di personale addetto alle pulizie e di un lavoratore con mansioni di magazziniere (cfr. deposizioni delle testi e sopra richiamate). Tes_4 Tes_1
Posto che l'omessa produzione del libro unico del lavoro non consente di conoscere il livello di inquadramento dei lavoratori neoassunti e di compararlo con quello di , va osservato che, alla luce del novellato art. 2103 c.c., ove CP_1 anche i nuovi assunti fossero stati inquadrati in un livello inferiore a quello dell'appellato, ciò non esonererebbe l'appellante dal dare prova dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, che opera anche nell'alveo delle mansioni inferiori, purché compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitino di una specifica formazione (cfr. Cass., 20 giugno 2024 n. 17036).
L'onere di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda grava anch'esso sul datore di lavoro e la relativa prova deve fondarsi su circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell'obbligo di repêchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore (cfr. Cass. 27 settembre 2018, n
23340).
pag. 10/14 La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che “una volta accertato che il datore di lavoro ha proceduto ad una serie di assunzioni contestualmente o in periodo prossimo (cfr., da ultimo, Cass. n. 12132 del 2023) al licenziamento, la verifica in ordine alla incapacità professionale del licenziato di svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i neoassunti deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili allegate dal datore ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore” (così Cass., 13 novembre 2023 n. 31561).
Nel caso di specie non ha formulato alcuna allegazione, Parte_2 né deduzione istruttoria, in ordine all'incapacità professionale di di CP_1 svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i lavoratori assunti ex novo dopo il licenziamento.
Anche per tale ragione deve ritenersi che la società non abbia assolto l'obbligo di repêchage a suo carico.
In virtù delle argomentazioni esposte gli esaminati motivi di appello devono essere respinti. Il Collegio reputa infondato anche il quarto motivo, con cui si impugna la sentenza per avere qualificato il licenziamento come nullo, in quanto ritorsivo.
A tale riguardo va sottolineato in primo luogo che il licenziamento di cui si controverte risulta ingiustificato, non solo perché non ha Parte_2 dimostrato il giustificato motivo oggettivo addotto a suo fondamento, ma anche per essere emersi elementi di prova (su tutti l'assunzione di nuovo personale anche con mansioni di operaio elettricista nel mese successivo al licenziamento) che contraddicono frontalmente l'esistenza del motivo addotto, così da evidenziare il carattere arbitrario e pretestuoso del recesso datoriale.
A ciò deve poi aggiungersi che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, sussistono plurimi e significativi elementi convergenti che inducono a ravvisare la ragione esclusiva e determinante del recesso nel legittimo esercizio, da parte di , dei propri diritti in qualità di dipendente di CP_1 Parte_2
[...]
In particolare, come evidenziato nella sentenza impugnata, il licenziamento appare reazione ritorsiva alle plurime iniziative intraprese dal lavoratore a tutela dei propri diritti, dapprima rivendicando differenze retributive per il tramite del sindacato
(cfr. doc. 13 fascicolo appellato di primo grado), quindi Controparte_4 promuovendo due azioni giudiziali nei confronti della datrice di lavoro avanti il
Tribunale di Milano (cfr. docc. 14 e 18 fascicolo appellato di primo grado), infine contestando reiteratamente la sospensione dal lavoro disposta dalla società e mettendo a disposizione le proprie prestazioni (cfr. doc. 20 fascicolo appellato di primo grado).
pag. 11/14 Il quadro probatorio a sostegno della natura ritorsiva del licenziamento è corroborato anche da una serie di ulteriori circostanze che parte appellante, nelle proprie difese, svaluta ad elementi sostanzialmente neutri e che integrano invece, secondo il giudizio espresso dal Tribunale e condiviso dal Collegio, condotte della datrice di lavoro parimenti connotate da un'ingiusta e arbitraria reazione a comportamenti legittimi del lavoratore. Si tratta, in primo luogo, della circostanza che, a seguito delle rivendicazioni retributive avanzate tramite il sindacato da luglio 2022 sia stato CP_4 CP_1 sospeso dal lavoro e che tale sospensione – fatti salvi alcuni periodi di assenza per malattia e infortunio - sia perdurata sino al licenziamento.
Nelle difese articolate nel presente giudizio deduce che Parte_2 la sospensione unilaterale, imposta dalla datrice di lavoro e ripetutamente contestata dal lavoratore, sarebbe stata giustificata da un calo di lavoro, il che – si sostiene - confermerebbe indirettamente anche le ragioni addotte a fondamento del successivo licenziamento.
La giustificazione offerta in questa sede da parte appellante, tuttavia, è contraddetta dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti all'epoca dei fatti
(cfr. doc. 13 fascicolo appellato di primo grado), nel quale la società non ha mai fatto cenno ad una riduzione di attività al fine di giustificare la sospensione del lavoratore e ha correlato, invece, la sospensione alla situazione contenziosa venutasi a creare tra le parti (si vedano, esemplificativamente, l'email in data 1 agosto 2022 e numerose altre successive di identico tenore, allegate sub doc. 13 citato, in cui la società, in risposta alle richieste del lavoratore di riprendere servizio, dichiara che “il fermo persiste fino alla definizione della pratica in corso”).
A ciò deve poi aggiungersi che, avendo retribuito per Parte_2 diversi mesi il dipendente unilateralmente sospeso, se la sospensione (protrattasi per circa un anno) fosse effettivamente dipesa da un calo di attività, la società avrebbe plausibilmente fatto ricorso a strumenti quali la cassa integrazione guadagni o avviato una riorganizzazione in funzione della riduzione dei costi, anziché continuare a corrispondere la retribuzione senza ricevere alcuna prestazione lavorativa.
Tali elementi depongono univocamente nel senso che la causa della sospensione di non risieda in esigenze di natura organizzativa o CP_1 produttiva, ma in ragioni attinenti alla persona del lavoratore, da ravvisarsi – attesa la successione temporale degli eventi e il tenore delle dichiarazioni rese in allora dalla società - nelle iniziative a tutela dei propri diritti intraprese in diverse sedi dal lavoratore medesimo.
Ulteriore circostanza che appare significativa nel contesto descritto è quella dell'avvio di due procedimenti disciplinari a carico dell'odierno appellato, il primo nel luglio 2022, in concomitanza con le rivendicazioni retributive dallo stesso avanzate, ed il secondo dopo qualche mese, nell'ottobre 2022.
pag. 12/14 Entrambi i procedimenti disciplinari sono stati archiviati;
tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante nel motivo di appello in esame,
l'archiviazione non pare indice della carenza di intenti ritorsivi, ma riflette piuttosto l'inconsistenza ab origine delle contestazioni, sintomatica di un utilizzo pretestuoso dello strumento disciplinare.
La contestazione in data 21 luglio 2022 (cfr. doc. 11 fascicolo appellato di primo grado) ha, infatti, ad oggetto fatti che, anche ove verificatisi, sarebbero di dubbia rilevanza disciplinare (si contesta al lavoratore di essersi recato al lavoro al termine della malattia senza preavvertire la società; di essersi presentato nell'occasione presso il magazzino;
di avere iniziato a riordinare il materiale presente e di avere continuato a farlo anche dopo che l'impiegata amministrativa Testimone_1 gli aveva detto di allontanarsi dal magazzino).
Con la contestazione disciplinare in data 11 ottobre 2022 si imputa, poi, al lavoratore di essere stato assente alla visita del medico Inps del 2 ottobre 2022 ore
11.08, durante il periodo di malattia. Il certificato rilasciato dal medico Inps attesta, al contrario, che era presente presso la propria abitazione al controllo CP_1 domiciliare il giorno 2 ottobre 2022 ore 11.08 e venne visitato (cfr. doc. 13 bis fascicolo appellato di primo grado), risultando con ciò documentalmente dimostrata l'infondatezza dell'addebito.
In conclusione, ritiene il Collegio che i fatti sopra esaminati compongano nel loro insieme un quadro indiziario grave ed univoco, idoneo a fondare una prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., ossia inferenze attendibili e significative, in termini di probabilità logica e di credibilità razionale, in ordine al fatto che il licenziamento di cui è causa costituisca l'ingiusta e arbitraria reazione a comportamenti legittimi del lavoratore.
Essendo fondato esclusivamente su un motivo illecito determinante, il licenziamento è pertanto nullo a mente dell'art. 1345 c.c. e alla nullità conseguono gli effetti di cui all'art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, come statuito dalla sentenza impugnata.
Il motivo di appello scrutinato dev'essere, perciò, respinto.
E' assorbito il quinto ed ultimo motivo, inerente all'aliunde perceptum, in quanto dall'estratto contributivo Inps prodotto all'udienza di discussione risulta che il lavoratore non ha svolto attività lavorativa dopo il licenziamento.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere Parte_2 respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo pag. 13/14 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso sentenza n. 5681/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 21 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 140/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano (est. n. 5681/2024 promossa da Pt_1
Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Gragnoli, Luca Zaccarelli e Tommaso Massimo Goffredo, presso il cui studio in Milano, via Lamarmora n. 18, è elettivamente domiciliata,
- APPELLANTE -
contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Tatiana Biagioni, Anna Danesi e Marco Andrea
Guerra, presso il cui studio in Milano, via Macedonio Melloni n. 10, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso, in ogni caso, nel merito, riformare la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del lavoro, in data 12 dicembre 2024 – 13 gennaio 2025, n. 5681 del 2024, notificata il 13 gennaio 2025, con cui è stato CP_ dichiarato nullo il licenziamento del Sig. , con condanna della
[...]
al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni dovute dal Parte_2 licenziamento alla sentenza e con condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre alla condanna alla rifusione delle spese di lite, e, pertanto, rigettare le domande proposte dal Sig. , perché infondate in fatto e in CP_1 diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti in via istruttoria […]
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Appellato: “Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito: rigettare il ricorso in appello promosso da
[...]
perché inammissibile ed infondato, tanto in fatto quanto in diritto Parte_3
e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza n. 5681/2024 emessa dal
Tribunale di Milano – G.U. d.ssa Francesca Capelli in data 12 dicembre 2024 – 13 gennaio 2025, anche ove occorrendo con diversa motivazione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in diretto favore dei procuratori antistatari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 13 gennaio 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 1836/2024 R.G. promossa da contro ha così deciso: “dichiara la CP_1 Parte_2 nullità del licenziamento comunicato al ricorrente con lettera datata 1.8.2023 per
l'effetto condanna parte convenuta alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento in favore di quest'ultimo un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione dovuta dalla data di licenziamento sino alla effettiva reintegra, con riferimento al tallone per il calcolo del trattamento di fine rapporto di € 1.568,27, oltre al versamento, dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
-accerta e dichiara l'esercizio da parte del ricorrente del diritto all'opzione sostituiva della reintegrazione prevista dall'art. 2 comma 3 D. Lgs. 23/15 e per l'effetto condanna parte convenuta a corrispondere allo stesso un'indennità, non soggetta a contribuzione previdenziale, pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (= € 1.568,27) corrispondente all'importo complessivo lordo di € 23.524,05. condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 4.500,00, oltre Iva e c.p.a. e rimborso forfettario spese”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato, premesso:
pag. 2/14 - di essere stato assunto alle dipendenze di con contratto Parte_2 di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (in seguito trasformato a tempo indeterminato) decorrente dal 9 ottobre 2017, con mansioni di operaio, inquadramento al 6° livello CCNL Metalmeccanici Artigiani e sede di lavoro presso la sede operativa della cooperativa in Cernusco sul Naviglio;
- che nelle buste paga e nella comunicazione di trasformazione del contratto a tempo indeterminato era stato incomprensibilmente qualificato come socio lavoratore;
- di essere stato inquadrato, con decorrenza da settembre 2019, nel 5° livello del CCNL;
- di essersi assentato per ferie dal 20 al 30 giugno 2022;
- di non avere ricevuto comunicazioni da parte della società in merito alla ripresa del lavoro l'1 luglio 2022 (presso quale cliente presentarsi, in quale orario, in quale località etc.) e di non essersi perciò presentato al lavoro;
- che l'azienda gli aveva contestato disciplinarmente l'assenza ingiustificata e, da quel momento, lo aveva immotivatamente e unilateralmente sospeso dalla prestazione lavorativa;
- di aver fruito di un periodo di malattia dal 3 al 14 luglio 2022 e di essersi presentato il 15 luglio 2022, al termine della malattia, presso la sede di Cernusco sul Naviglio per la ripresa dell'attività lavorativa, ma che alle ore 9.30 gli era stato ordinato di allontanarsi dalla sede di lavoro;
- che in data 21 luglio 2022 la società gli aveva inoltrato lettera di addebito disciplinare, contestandogli di essere rientrato al lavoro al termine del periodo di malattia senza avvisare l'azienda e di non essersi allontanato su richiesta della stessa;
- che l'intero mese di agosto 2022 era stato retribuito al ricorrente utilizzando ferie e permessi sino al 24 agosto 2022 (tranne il 19 agosto 2022 indicato come permesso non retribuito) e venendo lo stesso considerato in permesso non retribuito dal 25 al 31 agosto 2022;
- che a fronte dell'illegittima “erosione” del monte ore/giorni di permessi e ferie maturati, ad ottobre 2022 era stato costretto ad agire in giudizio avanti al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro (RGL. N. 9235/22, GU dr.ssa Moglia) per accertare l'illegittimità della sospensione del rapporto di lavoro dal mese di luglio 2022 e l'illegittimo utilizzo da parte della società delle ore di permessi e di ferie per coprirne le assenze;
- che in corso di causa la società aveva provveduto a riaccreditare le ore di ferie e permessi illegittimamente utilizzate e, a fronte di ciò, il giudizio era stato definito con sentenza che aveva dichiarato cessata la materia del contendere;
- di essere stato costretto ad agire nuovamente in giudizio, nel mese di aprile 2023, sempre avanti al Tribunale di Milano, Sez. Lavoro (RGL. N. 3586/23, GU dr.ssa Stefanizzi) per far accertare l'illegittimità dell'attribuzione della qualifica di socio lavoratore, il diritto all'inquadramento nel 4° livello del CCNL Metalmeccanici Artigiani e al riconoscimento di differenze retributive per voci pag. 3/14 previste dal CCNL, nonché l'illegittimità dell'estromissione e/o sospensione del rapporto di lavoro;
- di essere stato, infine, licenziato con lettera in data 1 agosto 2023 (ricevuta l'8 agosto 2023) per asserito giustificato motivo oggettivo;
- di aver impugnato il licenziamento con lettera raccomandata datata 29 agosto 2023, anticipata a mezzo PEC in pari data;
ciò premesso, dedotta l'assenza di qualsivoglia motivazione a base del licenziamento e la natura ritorsiva dello stesso (in quanto determinato dall'essersi il ricorrente rivolto prima al sindacato ed in seguito ai legali per la tutela dei propri diritti in merito al riconoscimento degli istituti previsti dal CCNL), ha chiesto, in via principale, di accertare la nullità del licenziamento e di condannare a Parte_2 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con tutte le conseguenze di cui all'art. 2
d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23; in subordine, ha chiesto di accertare che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, a norma degli artt. 3, comma 1, e 9 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, di dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria in misura non inferiore a tre e non superiore a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Costituendosi ritualmente nel giudizio di primo grado, Parte_2 ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il giudice di primo grado, istruita la causa con escussione di testimoni, ha ritenuto insussistente la ragione organizzativa addotta a fondamento del licenziamento, evidenziando come la società non avesse indicato “elementi concreti, attraverso i quali verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale organizzativa e il licenziamento del ricorrente”. Ha osservato in proposito che “l'effettività della riorganizzazione addotta ed il CP_ nesso causale con la soppressione del posto del sig. , non solo non sono state chiarite dalla convenuta neppure in sede di giudizio, ma anzi risultano Parte_3 smentite proprio da quanto emerso dall'istruttoria svolta”.
Ha, altresì, accolto la prospettazione del ricorrente in punto di ritorsività del licenziamento, ritenendo che le risultanze documentali in atti (sospensione del lavoratore;
immotivato provvedimento disciplinare;
imposizione d'ufficio di fruizione delle ferie) dimostrassero la volontà della cooperativa di non avere più il ricorrente nel luogo di lavoro, in quanto soggetto sgradito.
Avendo il lavoratore dichiarato in ricorso di voler optare per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, il Tribunale, dichiarata la nullità del licenziamento, ha condannato la società a corrispondere a detta indennità sostitutiva (pari a CP_1 quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento pag. 4/14 di fine rapporto), oltre al pagamento dell'indennità risarcitoria a norma dall'art. 2 d.lgs.
4 marzo 2015 n. 23.
Avverso la sentenza ha proposto appello affidandosi a Parte_2 cinque motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 2 legge
15 luglio 1966 n. 604, e inesistente carenza di motivazione del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Censura la pronuncia laddove ha statuito che “la convenuta non ha indicato elementi concreti, attraverso i quali verificare il rapporto di congruità fra la scelta imprenditoriale organizzativa e il licenziamento del ricorrente”.
Evidenzia che “la motivazione del licenziamento deve solo indicare il fatto che sia stato intimato per giustificato motivo oggettivo”, mentre l'illustrazione delle ragioni può aver luogo in sede di costituzione in giudizio. Deduce di aver dato una motivazione chiara del licenziamento, ossia che questo era dovuto a giustificato motivo oggettivo, tanto che il lavoratore si era difeso con un articolato ricorso, coerente con il licenziamento, sicché non sussisterebbe alcuna carenza di motivazione. Con il secondo motivo impugna la sentenza per violazione di legge, in relazione all'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604.
Richiamata la nozione di giustificato motivo oggettivo anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, confuta le argomentazioni del giudice di prime cure, secondo cui “la asserita mancanza di lavoro non era reale, dal momento che già nel periodo in cui il ricorrente era stato sospeso dal lavoro, è stato necessario reperire nuovo personale”, osservando che quanto occorso prima del licenziamento è irrilevante, dovendosi semmai considerare i fatti successivi all'estinzione del rapporto.
Al riguardo, quanto occorso dopo il licenziamento comproverebbe la sussistenza del giustificato motivo oggettivo, essendo stati assunti alcuni lavoratori solo tra il 18 marzo e il 4 aprile 2024, ossia otto mesi dopo il licenziamento, quando erano state reperite nuove occasioni commerciali.
Inoltre, considerato il carattere individuale del licenziamento, ai fini della sua legittimità non occorrerebbe alcuna riorganizzazione più articolata (come preteso, invece, dal primo giudice), essendo sufficiente dimostrare che l'attività del dipendente licenziato era superflua.
Tale prova, a parere di parte appellante, emergeva dal fatto che l'attività aziendale era proseguita senza difficoltà, nonostante non operasse e non CP_1 fosse stato sostituito, risultando con ciò dimostrato che due elettricisti erano sufficienti. Le ragioni oggettive della riduzione di personale - si conclude - erano state, dunque, non solo allegate, ma anche dimostrate.
pag. 5/14 Con il terzo motivo critica la sentenza per errata ricostruzione dei fatti e per non avere ravvisato la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
In particolare, l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia considerato la sospensione del lavoratore come un indice di inesistenza del giustificato motivo oggettivo, quando in realtà la circostanza confermava che per un anno, da luglio 2022 a luglio 2023, aveva operato con due soli elettricisti. Parte_2
Inoltre, lamenta che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare che, sulla base dei criteri di scelta dell'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223, era da CP_1 collocare terzo nella graduatoria dei tre elettricisti (data l'incontestabile maggiore Per_ anzianità dei colleghi e e il fatti che i tre vivevano tutti con i rispettivi CP_2 genitori e non avevano carichi di famiglia). Ribadita l'irrilevanza di quanto avvenuto prima del licenziamento, evidenzia comunque che “il Sig. è stato assunto dal 14 al 23 marzo 2023, per CP_3 CP_ l'esecuzione di pulizie straordinarie, mansioni dequalificanti per il Sig. e, comunque, del tutto occasionali;
il Sig. è stato assunto dal 3 al 12 aprile 2023, Pt_4 nella convinzione per cui potesse svolgere mansioni specializzate nell'area meccanica (come dichiarato dal lavoratore), ma non era vero e il rapporto è subito cessato;
è stato assunto a gennaio 2023 il Sig. , per pochi giorni, fra il 12 e il 25 gennaio Parte_5
2023, per pulizie, e non vi erano state altre assunzioni dopo aprile del 2022, se si eccettua quella del Sig. per due giorni fra il 16 e il 17 dicembre 2022, per una Pt_6 attività straordinaria di brevissima durata”, come ricostruito dalla teste Testimone_1 le cui dichiarazioni non potevano ritenersi contraddette da quelle del teste Tes_2
, essendo minime le divergenze tra le due deposizioni.
[...]
Sottolinea che per un anno aveva operato con due Parte_2 elettricisti remunerandone tre (data la sospensione dell'odierno appellato); poi, fra agosto e novembre 2023, con due;
poi ancora con uno solo fino a marzo 2024.
Critica la pronuncia per non aver esaminato tali incontestati elementi, che nell'ottica del gravame sarebbero indicativi del sussistere del giustificato motivo di licenziamento.
Con il quarto motivo censura la decisione per errata ricostruzione dei fatti e per avere ravvisato la natura ritorsiva del licenziamento.
Delineata, anche con ampi richiami giurisprudenziali, la nozione di licenziamento ritorsivo, confuta la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice, deducendo che: la sospensione di , durata un anno senza assunzioni di CP_1 altri elettricisti, dimostrava il lungo tentativo della società di trovare una soluzione negoziale (sempre rifiutata dal lavoratore) ed evitare licenziamenti, in un momento in cui l'attività era per due e non per tre elettricisti;
il fatto che, a fronte della contestazione degli addebiti dell'11 ottobre 2022, le giustificazioni fossero state accolte era indice della carenza di intenti ritorsivi;
il fatto che Parte_2 avesse commesso un errore nell'attribuzione delle ferie a luglio del 2022 non era pag. 6/14 indice di ritorsione, tanto che, dopo la notificazione del ricorso introduttivo del primo giudizio, la società aveva risolto il problema;
in tema di attribuzione delle ferie, il comportamento tenuto dalla società nel primo semestre 2023 era stato considerato legittimo dal Tribunale di Milano nel secondo giudizio instaurato da , con CP_1 accertamento passato in giudicato.
Ritiene che, alla luce di tali elementi, il licenziamento non possa essere considerato ritorsivo, tanto più che trattasi di licenziamento legittimo e, quindi, la pretesa ritorsione non sarebbe, comunque, il motivo esclusivo e determinante del recesso.
Con il quinto ed ultimo motivo lamenta, infine, violazione di legge anche in relazione all'art. 112 c.p.c., per l'omesso esame di un profilo dedotto da Parte_2 in via subordinata, vale a dire l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
[...]
Si duole che il tema, tempestivamente dedotto dalla società nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c., non sia stato preso in esame dal Tribunale e chiede alla
Corte di valutarlo, ove il licenziamento dovesse essere ritenuto ritorsivo anche all'esito del giudizio di appello. Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_2 riforma della pronuncia impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il CP_1 rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado, occorrendo anche con diversa motivazione. All'udienza del 21 maggio 2025 il lavoratore ha prodotto copia del proprio estratto contributivo rilasciato dall'Inps, relativo al periodo dal 2017 a marzo 2025, ai fini dell'aliunde perceptum.
Alla medesima udienza, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello proposto da dev'essere respinto, con integrale Parte_2 conferma della sentenza impugnata.
I primi tre motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica.
è stato licenziato con lettera datata 1 agosto 2023, del seguente CP_1 tenore: “Questa società intima il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. A oggi, l'organico di questa Società è composto da quattro lavoratori, oltre a Lei;
due sono impiegate (la RA e la RA e due sono Testimone_3 Testimone_1 operai. È già cessato il rapporto di lavoro con la RA anche in questo caso Pt_7 per il venire meno delle ragioni organizzative che lo giustificavano. Come è ovvio, Lei non ha mai espletato attività impiegatizia. I due operai (il
Sig. e il Sig. ) sono stati assunti prima di Lei e, pertanto, Parte_8 Testimone_2 sulla base dei criteri di scelta dell'art. 5 della legge n. 223 del 1991 (applicabili quanto
pag. 7/14 meno come criteri ispiratori di un comportamento in buona fede), devono essere a Lei preferiti, ai fini della conservazione della loro collocazione professionale. Del resto, Lei non ha carichi di famiglia. Inoltre, il Sig. svolge mansioni più articolate, poiché CP_2 ora è il responsabile dei cantieri e degli elettricisti.
Questa Società ha tentato da vari mesi di reperire una diversa collocazione professionale in cui Lei potesse essere inserito e, non a caso, Lei è stato sospeso con diritto alla retribuzione per un lungo periodo, appunto dedicato alla ricerca di una occasione di attività nuova da parte di questa Società. Peraltro, essa non ha trovato occasioni di attività che giustificassero la Sua adibizione a effettivo lavoro.
Di conseguenza, è diventato inevitabile il Suo licenziamento per giustificato motivo oggettivo” (cfr. lettera di licenziamento allegata sub doc. 23 fascicolo appellato di primo grado).
La ragione posta a fondamento del licenziamento, secondo quanto si ricava dalla comunicazione di recesso e come meglio esplicitato da Parte_2 nelle difese svolte in giudizio, è rappresentata dalla decisione aziendale di procedere ad una riduzione di organico - eliminando, in quanto divenuta superflua, una delle tre posizioni di operaio elettricista - e dall'impossibilità di reperire una diversa collocazione professionale per , individuato, tra i tre lavoratori addetti a CP_1 mansioni di elettricista, come destinatario del licenziamento in base ai criteri selettivi di cui all'art. 5 legge 23 luglio 1991 n. 223.
Alla luce della motivazione addotta a fondamento del licenziamento, l'odierna appellante avrebbe dovuto dare prova dell'effettiva e stabile riduzione di un'unità dell'organico impiegato in mansioni di operaio elettricista, nonché dell'impossibilità di adibire ad altre mansioni. CP_1
Ritiene il Collegio, in uno con il giudice di prime cure, che Parte_2 non abbia assolto l'onere della prova a suo carico in relazione ad alcuno dei due
[...] profili evidenziati. Al fine di comprovare la soppressione di una delle tre posizioni di operaio elettricista la società avrebbe dovuto dimostrare la stabile riduzione dell'organico assegnato a tali mansioni, attraverso la prova della mancata assunzione, dopo il licenziamento dell'appellato e per un congruo periodo di tempo, di altri lavoratori destinati alle medesime mansioni. Per fornire tale prova l'appellante avrebbe dovuto in primo luogo produrre in atti il libro unico del lavoro, documento obbligatorio in cui sono registrati tutti i rapporti di lavoro instaurati. ha omesso la produzione di tale documento, di cui pure Parte_2 aveva piena disponibilità, e si è limitata a versare in atti due prospetti, uno denominato
“prospetto dell'organico aziendale aggiornato a oggi”, ossia alla data di costituzione in giudizio della società (aprile 2024), e l'altro denominato “prospetto indicativo
pag. 8/14 dell'organico aziendale al momento del licenziamento” (cfr. prospetti rispettivamente allegati sub docc. 18 e 19 fascicolo appellante di primo grado).
La teste (dipendente di con mansioni di Testimone_1 Parte_2 addetta all'amministrazione) ha dichiarato di avere redatto i due prospetti “sulla base delle buste paga in azienda”.
Tuttavia, il prospetto allegato sub doc. 19 reca quale data di elaborazione il 12 maggio 2023 e riporta su ogni foglio che lo compone la dicitura “stampa elenco dipendenti in forze nel periodo Dal 1/01/2017 Al 30/04/2023”: si tratta, dunque, di un documento che non fornisce alcuna informazione in merito alle assunzioni effettuate da dopo il licenziamento di in data 8 agosto 2023, Parte_2 CP_1 giacché riporta i dati del personale in forze in epoca antecedente al licenziamento. Il prospetto allegato sub doc. 18, a sua volta, riporta unicamente “ammissioni”
e “cessazioni” dei soci della cooperativa, con relative variazioni del capitale sociale. Il documento non chiarisce se si tratti di soci lavoratori, né indica la natura (subordinata o autonoma) dei rapporti di lavoro eventualmente instaurati. Inoltre - e soprattutto - esso non dà conto dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con lavoratori non soci.
Per le ragioni evidenziate i prospetti in parola sono inidonei a dimostrare che, dopo il licenziamento dell'appellato, non abbia proceduto Parte_2 all'assunzione di nuovo personale con mansioni di operaio elettricista.
Neppure si ricava idonea prova in tal senso dalle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado. Innanzitutto, il tenore delle deposizioni delle testi (“per quanto ne Tes_4 so dopo il recesso del ricorrente sono stati assunti una ragazza a tempo determinato, non ricordo la scadenza per le pulizie con part time settimanale di 20 ore;
sono stati assunto in ragazzo a tempo determinato full time come magazziniere il rapporto è durato una settimana;
la sig.ra per pulizie tempo determinato di qualche mese Pt_7 il rapporto e già finito full time. Nessun altro che io sappia”) e (“dopo il Testimone_1 recesso del ricorrente sono state assunte due donne delle pulizie, altri non ricorda”) non è tale da escludere che possano esservi state altre assunzioni, di cui le testi non abbiano avuto conoscenza o non abbiano serbato memoria.
E, in effetti, il teste (dipendente dell'appellante con mansioni Testimone_5 di elettricista) ha riferito, avendone avuto conoscenza diretta, che già nel settembre
2023 (ossia il mese dopo il licenziamento dell'appellato) venne assunto un nuovo elettricista ed altri ne furono assunti nel marzo successivo (“a settembre 2023 è stato assunto come elettricista in mio aiuto, facevamo impianti elettrici se ne è Persona_2 andato dopo circa 1 o 2 settimane, per scelta sua. Nell'ultimo periodo da marzo 2024 Per_ sono stati assunti altri elettricisti , , Persona_3 Persona_4 Per_5 ma non ricordo il nome. Siamo divisi a squadre”).
pag. 9/14 Le dichiarazioni del teste contraddicono l'asserzione di Tes_5 Parte_2 secondo cui le posizioni di operaio elettricista all'interno dell'organico aziendale
[...] erano passate da tre a due: il fatto che il mese successivo al licenziamento di CP_1
la società abbia assunto un nuovo elettricista dimostra che l'asserita riduzione di
[...] organico non aveva alcun carattere di effettività, né tanto meno di stabilità.
Per altro verso, l'appellante non ha neppure fornito prova dell'impossibilità di reimpiegare in mansioni diverse da quelle di operaio elettricista. CP_1
Come noto, l'onere probatorio dell'adempimento dell'obbligo di repêchage – gravante per intero sul datore di lavoro - può essere assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione di correlativi fatti positivi, quali la circostanza che le posizioni in cui avrebbe potuto essere impiegato il lavoratore erano, al tempo del licenziamento, stabilmente occupate e che nella fase concomitante e successiva al licenziamento - e per un congruo periodo - non sono avvenute nuove assunzioni oppure sono state effettuate per mansioni richiedenti una professionalità non posseduta dal prestatore (cfr. ex multis Cass., 9 marzo 2021 n. 6497 e precedenti ivi citati). Avendo omesso di produrre in giudizio il libro unico del lavoro, Parte_2 non ha dimostrato che dopo il licenziamento dell'appellato non sono
[...] intervenute nuove assunzioni o che queste hanno riguardato mansioni incompatibili con la professionalità dell'odierno appellato.
Dall'istruttoria testimoniale è anzi emersa, oltre all'assunzione di un operaio elettricista riferita, come precedentemente evidenziato, dal teste , anche Tes_6
l'assunzione di personale addetto alle pulizie e di un lavoratore con mansioni di magazziniere (cfr. deposizioni delle testi e sopra richiamate). Tes_4 Tes_1
Posto che l'omessa produzione del libro unico del lavoro non consente di conoscere il livello di inquadramento dei lavoratori neoassunti e di compararlo con quello di , va osservato che, alla luce del novellato art. 2103 c.c., ove CP_1 anche i nuovi assunti fossero stati inquadrati in un livello inferiore a quello dell'appellato, ciò non esonererebbe l'appellante dal dare prova dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, che opera anche nell'alveo delle mansioni inferiori, purché compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento e che non necessitino di una specifica formazione (cfr. Cass., 20 giugno 2024 n. 17036).
L'onere di provare che il lavoratore non abbia la capacità professionale richiesta per occupare la diversa posizione libera in azienda grava anch'esso sul datore di lavoro e la relativa prova deve fondarsi su circostanze oggettivamente riscontrabili, altrimenti risultando il rispetto dell'obbligo di repêchage sostanzialmente affidato ad una mera valutazione discrezionale dell'imprenditore (cfr. Cass. 27 settembre 2018, n
23340).
pag. 10/14 La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che “una volta accertato che il datore di lavoro ha proceduto ad una serie di assunzioni contestualmente o in periodo prossimo (cfr., da ultimo, Cass. n. 12132 del 2023) al licenziamento, la verifica in ordine alla incapacità professionale del licenziato di svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i neoassunti deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, sulla base di circostanze oggettivamente riscontrabili allegate dal datore ed avuto riguardo alla specifica condizione ed alla intera storia professionale di un ben individuato lavoratore” (così Cass., 13 novembre 2023 n. 31561).
Nel caso di specie non ha formulato alcuna allegazione, Parte_2 né deduzione istruttoria, in ordine all'incapacità professionale di di CP_1 svolgere le mansioni, anche inferiori, alle quali sono stati destinati i lavoratori assunti ex novo dopo il licenziamento.
Anche per tale ragione deve ritenersi che la società non abbia assolto l'obbligo di repêchage a suo carico.
In virtù delle argomentazioni esposte gli esaminati motivi di appello devono essere respinti. Il Collegio reputa infondato anche il quarto motivo, con cui si impugna la sentenza per avere qualificato il licenziamento come nullo, in quanto ritorsivo.
A tale riguardo va sottolineato in primo luogo che il licenziamento di cui si controverte risulta ingiustificato, non solo perché non ha Parte_2 dimostrato il giustificato motivo oggettivo addotto a suo fondamento, ma anche per essere emersi elementi di prova (su tutti l'assunzione di nuovo personale anche con mansioni di operaio elettricista nel mese successivo al licenziamento) che contraddicono frontalmente l'esistenza del motivo addotto, così da evidenziare il carattere arbitrario e pretestuoso del recesso datoriale.
A ciò deve poi aggiungersi che, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, sussistono plurimi e significativi elementi convergenti che inducono a ravvisare la ragione esclusiva e determinante del recesso nel legittimo esercizio, da parte di , dei propri diritti in qualità di dipendente di CP_1 Parte_2
[...]
In particolare, come evidenziato nella sentenza impugnata, il licenziamento appare reazione ritorsiva alle plurime iniziative intraprese dal lavoratore a tutela dei propri diritti, dapprima rivendicando differenze retributive per il tramite del sindacato
(cfr. doc. 13 fascicolo appellato di primo grado), quindi Controparte_4 promuovendo due azioni giudiziali nei confronti della datrice di lavoro avanti il
Tribunale di Milano (cfr. docc. 14 e 18 fascicolo appellato di primo grado), infine contestando reiteratamente la sospensione dal lavoro disposta dalla società e mettendo a disposizione le proprie prestazioni (cfr. doc. 20 fascicolo appellato di primo grado).
pag. 11/14 Il quadro probatorio a sostegno della natura ritorsiva del licenziamento è corroborato anche da una serie di ulteriori circostanze che parte appellante, nelle proprie difese, svaluta ad elementi sostanzialmente neutri e che integrano invece, secondo il giudizio espresso dal Tribunale e condiviso dal Collegio, condotte della datrice di lavoro parimenti connotate da un'ingiusta e arbitraria reazione a comportamenti legittimi del lavoratore. Si tratta, in primo luogo, della circostanza che, a seguito delle rivendicazioni retributive avanzate tramite il sindacato da luglio 2022 sia stato CP_4 CP_1 sospeso dal lavoro e che tale sospensione – fatti salvi alcuni periodi di assenza per malattia e infortunio - sia perdurata sino al licenziamento.
Nelle difese articolate nel presente giudizio deduce che Parte_2 la sospensione unilaterale, imposta dalla datrice di lavoro e ripetutamente contestata dal lavoratore, sarebbe stata giustificata da un calo di lavoro, il che – si sostiene - confermerebbe indirettamente anche le ragioni addotte a fondamento del successivo licenziamento.
La giustificazione offerta in questa sede da parte appellante, tuttavia, è contraddetta dallo scambio di corrispondenza intervenuto tra le parti all'epoca dei fatti
(cfr. doc. 13 fascicolo appellato di primo grado), nel quale la società non ha mai fatto cenno ad una riduzione di attività al fine di giustificare la sospensione del lavoratore e ha correlato, invece, la sospensione alla situazione contenziosa venutasi a creare tra le parti (si vedano, esemplificativamente, l'email in data 1 agosto 2022 e numerose altre successive di identico tenore, allegate sub doc. 13 citato, in cui la società, in risposta alle richieste del lavoratore di riprendere servizio, dichiara che “il fermo persiste fino alla definizione della pratica in corso”).
A ciò deve poi aggiungersi che, avendo retribuito per Parte_2 diversi mesi il dipendente unilateralmente sospeso, se la sospensione (protrattasi per circa un anno) fosse effettivamente dipesa da un calo di attività, la società avrebbe plausibilmente fatto ricorso a strumenti quali la cassa integrazione guadagni o avviato una riorganizzazione in funzione della riduzione dei costi, anziché continuare a corrispondere la retribuzione senza ricevere alcuna prestazione lavorativa.
Tali elementi depongono univocamente nel senso che la causa della sospensione di non risieda in esigenze di natura organizzativa o CP_1 produttiva, ma in ragioni attinenti alla persona del lavoratore, da ravvisarsi – attesa la successione temporale degli eventi e il tenore delle dichiarazioni rese in allora dalla società - nelle iniziative a tutela dei propri diritti intraprese in diverse sedi dal lavoratore medesimo.
Ulteriore circostanza che appare significativa nel contesto descritto è quella dell'avvio di due procedimenti disciplinari a carico dell'odierno appellato, il primo nel luglio 2022, in concomitanza con le rivendicazioni retributive dallo stesso avanzate, ed il secondo dopo qualche mese, nell'ottobre 2022.
pag. 12/14 Entrambi i procedimenti disciplinari sono stati archiviati;
tuttavia, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante nel motivo di appello in esame,
l'archiviazione non pare indice della carenza di intenti ritorsivi, ma riflette piuttosto l'inconsistenza ab origine delle contestazioni, sintomatica di un utilizzo pretestuoso dello strumento disciplinare.
La contestazione in data 21 luglio 2022 (cfr. doc. 11 fascicolo appellato di primo grado) ha, infatti, ad oggetto fatti che, anche ove verificatisi, sarebbero di dubbia rilevanza disciplinare (si contesta al lavoratore di essersi recato al lavoro al termine della malattia senza preavvertire la società; di essersi presentato nell'occasione presso il magazzino;
di avere iniziato a riordinare il materiale presente e di avere continuato a farlo anche dopo che l'impiegata amministrativa Testimone_1 gli aveva detto di allontanarsi dal magazzino).
Con la contestazione disciplinare in data 11 ottobre 2022 si imputa, poi, al lavoratore di essere stato assente alla visita del medico Inps del 2 ottobre 2022 ore
11.08, durante il periodo di malattia. Il certificato rilasciato dal medico Inps attesta, al contrario, che era presente presso la propria abitazione al controllo CP_1 domiciliare il giorno 2 ottobre 2022 ore 11.08 e venne visitato (cfr. doc. 13 bis fascicolo appellato di primo grado), risultando con ciò documentalmente dimostrata l'infondatezza dell'addebito.
In conclusione, ritiene il Collegio che i fatti sopra esaminati compongano nel loro insieme un quadro indiziario grave ed univoco, idoneo a fondare una prova presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., ossia inferenze attendibili e significative, in termini di probabilità logica e di credibilità razionale, in ordine al fatto che il licenziamento di cui è causa costituisca l'ingiusta e arbitraria reazione a comportamenti legittimi del lavoratore.
Essendo fondato esclusivamente su un motivo illecito determinante, il licenziamento è pertanto nullo a mente dell'art. 1345 c.c. e alla nullità conseguono gli effetti di cui all'art. 2 d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, come statuito dalla sentenza impugnata.
Il motivo di appello scrutinato dev'essere, perciò, respinto.
E' assorbito il quinto ed ultimo motivo, inerente all'aliunde perceptum, in quanto dall'estratto contributivo Inps prodotto all'udienza di discussione risulta che il lavoratore non ha svolto attività lavorativa dopo il licenziamento.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello proposto da deve essere Parte_2 respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo pag. 13/14 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c..
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso sentenza n. 5681/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 21 maggio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
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