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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/04/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6413 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 08/04/2025 10.15 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto della propria ordinanza del 26.11.24 con la quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice con l'avv. FRATTA PASINI CARLO, ha concluso Parte_1
e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.3.25 e come da note scritte di udienza del 3.4.25 qui richiamate per relationem; parte convenuta, con l'avv. GRANI NICOLA, ha concluso e CP_1
discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 27.3.25 e come da note scritte di udienza del 3.4.25 parimenti qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6413/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRATTA PASINI CARLO,
ATTRICE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GRANI NICOLA ,
CONVENUTO
In punto a Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111
Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto ex art. 657 c.p.c.1 , ratione temporis applicabile, ritualmente notificato in data 24.7.23, abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di comodato verbale asseritamente stipulato tra ed il figlio Parte_2
, (oltre agli altri fratelli), e relativo all'immobile sito al secondo piano CP_1
ed all'interno del più vasto complesso immobiliare denominato “Corte Pasti”, in via R. Sanzio n. 5-12, censito al Foglio 9, part. 2278 sub 16 del NCEU del
Comune di San Giovanni Lupatoto, e meglio evidenziato in giallo nella planimetria allegata da parte attrice (cfr. doc. 2 fasc. fase sommaria) per 1 Per come riformulato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 149/22 che ha previsto la possibilità per il concedente di intimare l'intimazione di convalida dello lo sfratto anche al comodatario
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 intervenuta cessazione, ex art. 1810 c.c. del contratto, a seguito della richiesta della parte attrice, madre dell'intimato, e subentrata nella Parte_1
ragioni del marito, , a seguito del decesso di questi in data Pt_2
22.5.2016, e per effetto dell'atto di donazione del 9.11.2007, con cui il de cuius aveva donato in vita ai figli la nuda proprietà del complesso immobiliare ma riservato per sé l'usufrutto e per il caso della sua morte alla moglie (cfr. doc. 1 fasc. fase sommaria attrice), con conseguente condanna dell'intimato al rilascio dell'immobile indicato ed al pagamento dell'indennità di occupazione maturata dalla richiesta del 1.3.22 sino al rilascio;
- dato atto di come parte convenuta, si sia regolarmente CP_1
costituita già nella fase sommaria con memoria di costituzione e risposta in opposizione depositata in data 4.9.23, eccependo:
a) Eccependo la carenza di legittimazione dell'attrice in ragione della impossibilità di conseguire il possesso del bene in usufrutto, per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1002 c.c. (inventario e garanzia);
b) l'errata qualificazione del titolo posto alla base del godimento dell'immobile da parte dell'intimato, non costituente comodato ma diverso “negozio atipico a causa complessa” con il quale il padre avrebbe concesso il godimento dell'immobile ai figli senza limiti di tempo e per soddisfare la loro esigenza abitativa, con l'obbligo di questi di ristrutturare e manutenere il compendio immobiliare destinato alla successione;
c) la errata qualificazione, comunque, del comodato, non da intendersi precario ex art. 1810 c.c. e suscettibile di revoca da parte della
(subentrata) comodante quanto, piuttosto, concesso per garantire e soddisfare lo specifico uso abitativo del figlio ex art. 1809 c.c.;
- dato atto di come a seguito di ordinanza del 3.10.23, ai sensi degli artt. 665 e
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 667 c.p.c., con la quale veniva rigettata l'istanza attorea di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile per i motivi ivi indicati, sia stato disposto il mutamento di rito ed il passaggio al giudizio ordinario locatizio;
- dato atto di come, esperito infruttuosamente il tentativo di media conciliazione delegata, le parti abbiano insistito nelle rispettive domande ed eccezioni con memorie integrative ritualmente depositate;
- confermata l'ordinanza interlocutoria del 9.4.24 per tutti i motivi ivi indicati e in questa sede richiamata per relationem;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali e nell'assunzione degli interpelli delle parti all'udienza del 25.6.24;
- ritenuta sulla base degli atti e dei documenti prodotti l'infondatezza della domanda attorea;
- ritenuto in particolare in fatto come risultino provate le seguenti circostanze:
1) in data 4.4.1997, , ed ossia 3 dei 4 figli di Per_1 Per_2 CP_1 all'epoca pieno proprietario dell'intero complesso Parte_2 immobiliare di “Corte Pasti”, sito in via Sanzio n. 5 di San Giovanni Lupatoto, sottoscrissero una Convenzione con la quale i tre fratelli, n.q. anche di eventuali successori a titolo successorio o per donazione, riconoscevano il diritto del fratello , ad abitare la porzione di immobile da questi CP_2 scelta, evidenziata in giallo nell'allegata planimetria, allora come in caso di futura divisione successoria, e lo autorizzavano ad iniziare i lavori di ristrutturazione della prescelta porzione di abitazione paterna (part. 315 sub 6) previo consenso del legittimo proprietario con la specificazione che tale impegno fosse da ritenersi valido e efficace solo se l'abitazione fosse rimasta nel possesso del legittimo proprietario o dei successori testamentari (cfr. doc.
1 parte convenuta);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 2) in data 23.5.1997 n.q. di “comodatario committente” e Parte_3
n.q. di “proprietario comodante”, depositavano, presso il Parte_2
Comune di San Giovanni Lupatoto, la D.I.A. con cui veniva dato inizio ai lavori di ristrutturazione di tale porzione immobiliare della Corte, individuata nell'accordo di cui al punto precedente (cfr. doc. 2 parte convenuta) ed, in particolare, il padre, procedeva a firmare tutti gli elaborati Parte_2 progettuali redatti dai tecnici incaricati da quale “proprietario CP_2 comodante”. (cfr. Doc 2 - Frontespizio progetto 23_05_1997 Doc 3 - DIA e asseverazione 1997 Piercarlo Pasti_ Alberto Pasti);
3) Con atto del 9.11.2007, a rogito del Notaio rep. N. 63693, Persona_3
“riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio e dopo di Parte_2
lui a vantaggio della propria moglie , che con animo grato Parte_1
accetta, donava ai figli , , e Parte_4 Parte_3 CP_3 CP_1
” l'intero proprio patrimonio immobiliare tra cui anche l'intero
[...]
complesso di San Giovanni Lupatoto via R. Sanzio 5 (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 4 parte convenuta); con il medesimo atto il donante imponeva, tra l'altro,
(cfr. art 5 donazione) un vincolo di indivisibilità decennale ed un diritto di prelazione a favore degli altri donatari ed a favore dei medesimi e dei loro eredi e dei donatari tutti (cfr. art. 9), , , Per_1 CP_2 [...] chiedevano l'applicazione delle agevolazioni “prima casa” CP_4
relativamente alle parti di immobili che ciascuno di essi avrebbe effettivamente abitato e adibito a residenza e prima casa ed, in particolare con esso i donatari:
a. si davano atto che la donazione veniva fatta in conto di legittima, e per l'eccedenza in conto disponibile con la dispensa dalla collazione;
b. attribuivano alle parti immobiliari indicate specificatamente nell'atto, per ciascuno di essi, il relativo specifico valore (RENZO con riferimento ai sub
7 e 10 della particella 315; per le particelle sub 6, 11 e 5, CP_2
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 per le particelle 3, 4,e 12, per le particelle 315 sub 8 e Per_2 CP_1
873 sub 2);
c. Dichiaravano di risiedere negli immobili specificatamente indicati
( , E ) e di impegnarsi a trasferire ivi la Pt_5 Per_2 CP_1
residenza in essi entro 18 mesi ) e coincidenti – salvo i necessari Per_1
adeguamenti edilizi – con le porzioni immobiliari poi da questi effettivamente ristrutturate e abitate (cfr. titoli edilizi e relativi allegati e doc. 8 parte convenuta);
4) Anche nell'aprile 2008, n.q. ormai di usufruttuario, Parte_2
sottoscrisse, unitamente ai comproprietari, , , Per_2 CP_1
e , i progetti e le necessarie istanze volte a eseguire le CP_2 Per_1
ristrutturazioni necessarie da parte di , delle relative porzioni che Per_2
questo andava ad abitare (cfr. Docc. 5, 6 e 7 parte convenuta);
5) infine, anche nell'occasione della scelta di , nel 2011, tutti Persona_4
i fratelli sottoscrissero, da un lato, un elaborato progettuale rappresentante Pt_2
le porzioni di immobile dagli stessi adibiti e da adibirsi a rispettive loro abitazioni (Doc 8 - Assegnazione Case SGL. sottoscritta fratelli e, nello Pt_2
specifico, quale usufruttuario, su progetto di Parte_2 CP_1
il permesso di costruire per la divisione di una parte del corpo centrale dell'edificio padronale e la sua trasformazione da magazzino e sottotetto a due diversi appartamenti: in uno dei quali, che era un sottotetto/magazzino, ora vive il resistente e per cui è causa (cfr. doc. da 9 a 12 parte CP_1
convenuta), oggi censita al C.F. del Comune di Verona al foglio 9, particella
2278, sub. 16, evidenziata con il colore giallo nella planimetria prodotta sub doc. 2 da parte attrice e precedentemente corrispondente a buona parte del sub
8 della particella 315, indicata in donazione;
6) Tutti i lavori, di adeguamento, modifica, ristrutturazione degli immobili poi adibiti a rispettive abitazioni, sono stati integralmente pagati da ciascuno dei
8
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 fratelli assegnatari, che da allora abitano tali unità senza soluzione di continuità con le rispettive famiglie (circostanza non contestata), ed anche CP_1
risulta aver contratto matrimonio in data 11.1.25 (cfr. doc. 22 parte convenuta)2;
7) In data 22.5.2016 decedeva il padre e la moglie, Parte_2
diveniva unica usufruttuaria, tra gli altri beni, anche Parte_1 dell'intero compendio immobiliare denominato “Corte Pasti” (cfr. doc. 3 parte attrice e circostanza non contestata);
8) in data 27.6.2017, tra la sig.ra ed i quattro figli veniva concluso un Pt_1
accordo transattivo, finalizzato al riparto delle somme rinvenienti dalla vendita di alcuni beni immobili oggetto della medesima situazione proprietaria (nuda proprietà indivisa ai quattro figli, ed usufrutto generale vitalizio alla madre
, con la cui esecuzione “le parti dichiarano, di avere regolato Parte_1 incassi e spese, per sé e i loro aventi causa, e di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo, in dipendenza dei fatti dedotti o deducibili, con riferimento alle voci di cui in premessa, nei confronti di ognuno, ed in particolare in conseguenza della morte del de cuius (doc. 4, art. Parte_2
7).
9) Negli ultimi anni i rapporti tra la madre e i figli degeneravano fino a che, con nota del procuratore di parte attrice del 1.3.2022, la prima dichiarava, in particolare per quanto qui interessa, di revocare la concessione in comodato precario degli immobili della Corte Pasti ai figli, richiedendo loro il rilascio delle unità immobiliari occupate da ciascuno di essi, ed il pagamento del valore locativo delle abitazioni per il tempo intercorrente tra la cessazione del comodato e l'effettivo rilascio, preannunciando altresì che in difetto di 2 Documento acquisito con la conclusionale ma nella prima occasione processuale utile rispetto alla sua verificazione con produzione da ritenersi pertanto tempestivamente proposta
9
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 spontaneo rilascio, avrebbe provveduto ad agire in via giudiziale (cfr doc. 5 parte attrice).
A a tali premesse in fatto ne segua in diritto:
Sulla base delle premesse in fatto evidenziate risulta che, nell'ambito di un più ampio e complesso disegno successorio, certamente prima Parte_2
del decesso intervenuto nel 2016, avesse inteso procedere, di concerto con i figli e al fine verosimilmente di evitare contenziosi ma anche di preservare all'interno della famiglia l'intero compendio, di concedere a ciascuno di essi in godimento delle specifiche porzioni della “Corte Pasti”, al fine di consentire a questi al contempo di soddisfare le rispettive esigenze abitative e con onere degli stessi, via via, di provvedere alla ristrutturazione e sistemazione degli immobili ricevuti, dapprima in godimento temporaneo e, quindi, in successione.
Tale disegno appare certamente desumibile dal complesso degli elementi evidenziati in fatto ed in particolare:
- dalla natura del rapporto tra le parti (rispettivamente padre e figli);
- dal coinvolgimento anche dei fratelli estranei alla concessione in godimento, allorchè, già nel 1997, manifestò per primo tale CP_2
esigenza, e nella stipula di un negozio di riconoscimento e di autorizzazione da parte degli altri fratelli (autorizzazione che non sarebbe stata affatto richiesta se non in funzione e in prospettiva di una pacificazione successoria);
- dalla stipula di un atto di donazione, pur con riserva generale di usufrutto per sé e quindi per la moglie, di tale compendio, con specifica indicazione anche del valore delle rispettive porzioni e in cui gli stessi donatari si impegnavano a trasferire, o riconoscevano già di avere, le rispettive residenze;
- dall'assenso del padre, via via che si concretizzava l'esigenza di ristrutturazione e consolidamento dell'esigenza abitativa autonoma dei figli, ai
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 rispettivi titoli edilizi e di ristrutturazione.
Del resto è riconosciuto dalla stessa parte attrice che il godimento di tali immobili fosse stato concesso dal padre a ciascuno dei figli anche a titolo di comodato.
Quello su cui le parti non convengono è che tale godimento dovesse intendersi come precario, e quindi per un uso o un termine indeterminato e, quindi, revocabile ad nutum, ex art. 1810 c.c. – versione sostenuta da parte attrice – o, piuttosto, legato ad uno specifico uso o termine, ex art. 1809 c.c. – versione sostenuta da parte convenuta.
Orbene, non pare potersi dubitare, sulla base delle premesse evidenziate, della configurabilità del secondo tipo di comodato che, seppure inserito in un più articolato e complesso disegno di natura successoria - ed i cui patti, almeno in parte, ben difficilmente possono ritenersi immuni da invalidità, stante il divieto dell'art. 458 c.c.
- ma il cui disposto non osta comunque al riconoscimento, in parte qua, di una serie di contratti inter vivos di comodato immobiliare, verbali e di natura omogenea il cui fine ed uso fosse da individuarsi, in via organica e coordinata, nel soddisfacimento delle specifiche esigenze abitative di ciascuno dei quattro figli ed il termine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1809 c.c., nella durata dell'effettiva permanenza del possesso dei beni ereditari in capo al rispettivo assegnatario e nella definizione delle vicende successorie e divisorie in conformità a tale pre-assegnazione.
Del resto, tale intento e disegno risulta esplicitato, quale condizione esplicita di assenso, proprio nella primaria dichiarazione di intenti del 1997, oggetto di adesione e esecuzione anche da parte del padre nel momento in cui, Pt_2
verosimilmente, ebbe a richiederla, ponendosi come progetto della propria successione, ed, in ogni caso, ebbe ad assentirla ed eseguirla, non solo in relazione al primo intervento edilizio da parte di , ma anche, e di volta in volta, in CP_2
relazione alle assegnazioni successive nei confronti di (nel 2008) prima, e Per_2
di (nel 2011), prestando esplicito assenso agli specifici interventi Persona_4
di ristrutturazione edilizia intrapresi nel corso degli anni dai figli che in tali porzioni andavano a abitare con l'assenso del padre in funzione della realizzazione di tale
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 unitario progetto.
Risulta quindi evidente che non ebbe a acconsentire ad una Parte_2
aspecifica e indeterminata o precaria disponibilità dei beni immobili ai figli, singolarmente considerata ma, in funzione della propria successione e in ragione delle esigenze abitative degli stessi di volta in volta manifestate e concretizzatesi, accordò agli stessi il diritto di goderne da subito, in funzione proprio del soddisfacimento delle rispettive esigenze abitative, di quei beni che loro stessi avrebbero dovuto avere comunque, a titolo definitivo, per effetto della futura successione e della collegata divisione, salvo che, per effetto delle regolamentazioni assunte in tale sede o delle diverse vicende fattuali che avrebbero avuto i beni concessi, i beneficiari - figli - comodatari, ne avessero perso il possesso (per esempio alienando tali beni a terzi o privandosene trasferendo altrove la propria abitazione, o in quanto destinati per successione ad altri coeredi), condizione che ad oggi non risulta essersi verificata e presupposti che ad oggi non risultano venuti meno.
Appare allora, almeno in parte, pertinente il richiamo effettuato da parte convenuta al comodato di immobile il cui uso pattuito è quello di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario “anche nelle sue potenzialità di espansione” (cfr.
Cass. civ. SS.UU., sentenza 21 luglio 2004, n. 13603) che è da ricondursi al tipo contrattuale di cui all'art. 1809 c.c. in applicazione dei principi di diritto secondo cui
(cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza 29/09/2014 n. 20448) “l'art. 1809
c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, comma 2
c.c.). È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso 'anche nelle sue potenzialità di espansione'. Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, come
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere, cioè, individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. È grazie a questo inquadramento che risulta senza difficoltà applicabile il disposto dell'art. 1809 comma secondo, norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale..l'ipotesi di comodato di casa familiare è stata inquadrata nello 'schema del comodato a termine indeterminato'. Questa definizione non riconduce però il rapporto negoziale qui descritto al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario di cui all'art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto”.
Né appare, per contro, verificatosi il presupposto di un urgente ed impreveduto bisogno della comodante subentrata al marito, originario contraente, ex art. 1809 c.c., che non sussiste affatto, dovendosi - per
contro
- ritenere la richiesta di restituzione dei beni imputabile, come del resto manifestato anche dal tenore dell'atto di intimazione di sfratto e dal nesso di consequenzialità degli eventi ivi esposti, al conflitto tra la madre e i figli e, quindi, riconducibile a ben diverse cause ma inidoneo a determinare l'oggettivo bisogno richiesto dalla norma.
Al riguardo pare opportuno richiamare, da un lato, le evidenze processuali secondo cui l'attrice abiti già la originaria residenza familiare e costituita dalla parte
“padronale” della Corte e da appartamento di oltre 300mq completamente ristrutturata (circostanza non contestata), e disponga dei liquidi derivanti dalla vendita dell'immobile di Pietrasanta per almeno 800.000,00 (cfr. doc 17 parte convenuta e circostanza non contestata) oltre che dei frutti generali di tutti gli altri immobili ereditari non occupati dai figli ed a reddito tra cui tanto fabbricati quanto terreni (cfr. doc. 3 parte attrice e circostanza non contestata);
Al riguardo pare opportuno richiamare i principi affermati dalla Corte di Legittimità e secondo cui la nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui all'art. 1809 c.c.,
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 comma 2, va riferita alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, nelle quali non rientra, ad esempio, la necessità di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene (Cass., 3 settembre 2013, n. 20183). Se l'intenzione di procurarsi un utile non costituisce ragione sufficiente per ottenere la restituzione del bene, lo è invece il bisogno attuale ed imprevisto, il quale può consistere altresì nel deteriorarsi della situazione economica del comodante (Cass., sez. un., 29 settembre 2014, n.
20448), presupposto nel caso di specie non provato.
A tali premesse ne segue, in fatto e in diritto, assorbita ogni ulteriore questione o eccezione - ivi compresa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione dell'attrice per mancata prestazione dell'inventario e delle garanzie, invero da ritenersi rinunciata per effetto del contenuto dell'atto transattivo del 2017 (cfr. punto
8 in fatto) e del relativo contenuto abdicativo - il rigetto della domanda attorea.
Le spese, liquidata come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
6413 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese in favore di parte convenuta che si liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 2700 per compensi difensivi di fase sommaria e per € 8800 per compensi difensivi di fase di merito locatizio (di cui € 3200 per fase di studio, € 1200 per fase introduttiva, € 1500 per fase istruttoria ed € 2900 per fase decisoria); oltre IVA e CPA come per legge e oltre contributo spese generali al 15%;
Così deciso in Verona il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023
TERZA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 08/04/2025 nel procedimento iscritto al n. R.G. 6413 / 2023 promosso da Parte_1
nei confronti di CP_1
Oggi 08/04/2025 10.15 innanzi al giudice unico dott. Chiavegatti Francesco, si procede alla trattazione scritta della causa in epigrafe:
Il Giudice
- dato atto della propria ordinanza del 26.11.24 con la quale, ai sensi dell'art. 221 comma 2, del DL 83/20 e s.m.i. e ora art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la trattazione scritta per l'odierna udienza;
- viste le note difensive depositate da entrambe le parti nel rispetto dei termini assegnati con il decreto citato;
- dato atto che l'attività difensiva svolta secondo tali disposizioni sostituisce normativamente la presenza delle parti all'udienza e che del presente verbale dovrà essere data apposita comunicazione da parte della cancelleria;
osserva: parte attrice con l'avv. FRATTA PASINI CARLO, ha concluso Parte_1
e discusso la causa come da note conclusive autorizzate depositate in data 28.3.25 e come da note scritte di udienza del 3.4.25 qui richiamate per relationem; parte convenuta, con l'avv. GRANI NICOLA, ha concluso e CP_1
discusso come da note conclusive autorizzate depositate in data 27.3.25 e come da note scritte di udienza del 3.4.25 parimenti qui richiamate per relationem;
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per la decisione e rientrato dalla camera di consiglio definisce la causa come da allegata sentenza:
Il Giudice dott. F. Chiavegatti
1
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. F.
Chiavegatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6413/2023 r.g. promossa da,
,C.F./P.IVA , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. FRATTA PASINI CARLO,
ATTRICE
Contro
, CF. /P.IVA CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. GRANI NICOLA ,
CONVENUTO
In punto a Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi della novella L. 69/2009, in vigore dal 4.7.2009, applicabile ai procedimenti in corso relativamente al nuovo disposto dell'art. 118 disp. att., ci si limita a richiamare gli atti di causa.
Le parti hanno concluso e discusso la causa come da verbale in data odierna in questa sede da intendersi richiamato per relationem:
Della sentenza non viene data contestuale lettura in udienza procedendosi alla decisione nelle forme della trattazione scritta come da verbale;
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 118 disp. Att. C.p.c. rif. L. 69/2009)
- osservato che il novellato art. 132 c.p.c esonera oramai dall'esposizione del tradizionale “svolgimento del processo”, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, “la concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
- che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti
- richiamato il principio della ragione più liquida - il quale consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, siccome costituzionalizzata dall'art. 111
Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr ex multis Cass. civ. Sez. Unite, 08-05-2014, n. 9936, Cass. civ. Sez. lavoro, 19-08-2016, n.
17214, Cass. 28.5.14 n. 12002); osserva:
- Dato atto di come il presente giudizio, introdotto con atto di intimazione di sfratto ex art. 657 c.p.c.1 , ratione temporis applicabile, ritualmente notificato in data 24.7.23, abbia ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di comodato verbale asseritamente stipulato tra ed il figlio Parte_2
, (oltre agli altri fratelli), e relativo all'immobile sito al secondo piano CP_1
ed all'interno del più vasto complesso immobiliare denominato “Corte Pasti”, in via R. Sanzio n. 5-12, censito al Foglio 9, part. 2278 sub 16 del NCEU del
Comune di San Giovanni Lupatoto, e meglio evidenziato in giallo nella planimetria allegata da parte attrice (cfr. doc. 2 fasc. fase sommaria) per 1 Per come riformulato a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs 149/22 che ha previsto la possibilità per il concedente di intimare l'intimazione di convalida dello lo sfratto anche al comodatario
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 intervenuta cessazione, ex art. 1810 c.c. del contratto, a seguito della richiesta della parte attrice, madre dell'intimato, e subentrata nella Parte_1
ragioni del marito, , a seguito del decesso di questi in data Pt_2
22.5.2016, e per effetto dell'atto di donazione del 9.11.2007, con cui il de cuius aveva donato in vita ai figli la nuda proprietà del complesso immobiliare ma riservato per sé l'usufrutto e per il caso della sua morte alla moglie (cfr. doc. 1 fasc. fase sommaria attrice), con conseguente condanna dell'intimato al rilascio dell'immobile indicato ed al pagamento dell'indennità di occupazione maturata dalla richiesta del 1.3.22 sino al rilascio;
- dato atto di come parte convenuta, si sia regolarmente CP_1
costituita già nella fase sommaria con memoria di costituzione e risposta in opposizione depositata in data 4.9.23, eccependo:
a) Eccependo la carenza di legittimazione dell'attrice in ragione della impossibilità di conseguire il possesso del bene in usufrutto, per non aver adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1002 c.c. (inventario e garanzia);
b) l'errata qualificazione del titolo posto alla base del godimento dell'immobile da parte dell'intimato, non costituente comodato ma diverso “negozio atipico a causa complessa” con il quale il padre avrebbe concesso il godimento dell'immobile ai figli senza limiti di tempo e per soddisfare la loro esigenza abitativa, con l'obbligo di questi di ristrutturare e manutenere il compendio immobiliare destinato alla successione;
c) la errata qualificazione, comunque, del comodato, non da intendersi precario ex art. 1810 c.c. e suscettibile di revoca da parte della
(subentrata) comodante quanto, piuttosto, concesso per garantire e soddisfare lo specifico uso abitativo del figlio ex art. 1809 c.c.;
- dato atto di come a seguito di ordinanza del 3.10.23, ai sensi degli artt. 665 e
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 667 c.p.c., con la quale veniva rigettata l'istanza attorea di emissione di ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile per i motivi ivi indicati, sia stato disposto il mutamento di rito ed il passaggio al giudizio ordinario locatizio;
- dato atto di come, esperito infruttuosamente il tentativo di media conciliazione delegata, le parti abbiano insistito nelle rispettive domande ed eccezioni con memorie integrative ritualmente depositate;
- confermata l'ordinanza interlocutoria del 9.4.24 per tutti i motivi ivi indicati e in questa sede richiamata per relationem;
- dato atto di come l'istruttoria del presente giudizio si sia articolata nella produzione documentale da parte di entrambi i soggetti processuali e nell'assunzione degli interpelli delle parti all'udienza del 25.6.24;
- ritenuta sulla base degli atti e dei documenti prodotti l'infondatezza della domanda attorea;
- ritenuto in particolare in fatto come risultino provate le seguenti circostanze:
1) in data 4.4.1997, , ed ossia 3 dei 4 figli di Per_1 Per_2 CP_1 all'epoca pieno proprietario dell'intero complesso Parte_2 immobiliare di “Corte Pasti”, sito in via Sanzio n. 5 di San Giovanni Lupatoto, sottoscrissero una Convenzione con la quale i tre fratelli, n.q. anche di eventuali successori a titolo successorio o per donazione, riconoscevano il diritto del fratello , ad abitare la porzione di immobile da questi CP_2 scelta, evidenziata in giallo nell'allegata planimetria, allora come in caso di futura divisione successoria, e lo autorizzavano ad iniziare i lavori di ristrutturazione della prescelta porzione di abitazione paterna (part. 315 sub 6) previo consenso del legittimo proprietario con la specificazione che tale impegno fosse da ritenersi valido e efficace solo se l'abitazione fosse rimasta nel possesso del legittimo proprietario o dei successori testamentari (cfr. doc.
1 parte convenuta);
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 2) in data 23.5.1997 n.q. di “comodatario committente” e Parte_3
n.q. di “proprietario comodante”, depositavano, presso il Parte_2
Comune di San Giovanni Lupatoto, la D.I.A. con cui veniva dato inizio ai lavori di ristrutturazione di tale porzione immobiliare della Corte, individuata nell'accordo di cui al punto precedente (cfr. doc. 2 parte convenuta) ed, in particolare, il padre, procedeva a firmare tutti gli elaborati Parte_2 progettuali redatti dai tecnici incaricati da quale “proprietario CP_2 comodante”. (cfr. Doc 2 - Frontespizio progetto 23_05_1997 Doc 3 - DIA e asseverazione 1997 Piercarlo Pasti_ Alberto Pasti);
3) Con atto del 9.11.2007, a rogito del Notaio rep. N. 63693, Persona_3
“riservando per sé l'usufrutto generale vitalizio e dopo di Parte_2
lui a vantaggio della propria moglie , che con animo grato Parte_1
accetta, donava ai figli , , e Parte_4 Parte_3 CP_3 CP_1
” l'intero proprio patrimonio immobiliare tra cui anche l'intero
[...]
complesso di San Giovanni Lupatoto via R. Sanzio 5 (cfr. doc. 1 parte attrice e doc. 4 parte convenuta); con il medesimo atto il donante imponeva, tra l'altro,
(cfr. art 5 donazione) un vincolo di indivisibilità decennale ed un diritto di prelazione a favore degli altri donatari ed a favore dei medesimi e dei loro eredi e dei donatari tutti (cfr. art. 9), , , Per_1 CP_2 [...] chiedevano l'applicazione delle agevolazioni “prima casa” CP_4
relativamente alle parti di immobili che ciascuno di essi avrebbe effettivamente abitato e adibito a residenza e prima casa ed, in particolare con esso i donatari:
a. si davano atto che la donazione veniva fatta in conto di legittima, e per l'eccedenza in conto disponibile con la dispensa dalla collazione;
b. attribuivano alle parti immobiliari indicate specificatamente nell'atto, per ciascuno di essi, il relativo specifico valore (RENZO con riferimento ai sub
7 e 10 della particella 315; per le particelle sub 6, 11 e 5, CP_2
7
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 per le particelle 3, 4,e 12, per le particelle 315 sub 8 e Per_2 CP_1
873 sub 2);
c. Dichiaravano di risiedere negli immobili specificatamente indicati
( , E ) e di impegnarsi a trasferire ivi la Pt_5 Per_2 CP_1
residenza in essi entro 18 mesi ) e coincidenti – salvo i necessari Per_1
adeguamenti edilizi – con le porzioni immobiliari poi da questi effettivamente ristrutturate e abitate (cfr. titoli edilizi e relativi allegati e doc. 8 parte convenuta);
4) Anche nell'aprile 2008, n.q. ormai di usufruttuario, Parte_2
sottoscrisse, unitamente ai comproprietari, , , Per_2 CP_1
e , i progetti e le necessarie istanze volte a eseguire le CP_2 Per_1
ristrutturazioni necessarie da parte di , delle relative porzioni che Per_2
questo andava ad abitare (cfr. Docc. 5, 6 e 7 parte convenuta);
5) infine, anche nell'occasione della scelta di , nel 2011, tutti Persona_4
i fratelli sottoscrissero, da un lato, un elaborato progettuale rappresentante Pt_2
le porzioni di immobile dagli stessi adibiti e da adibirsi a rispettive loro abitazioni (Doc 8 - Assegnazione Case SGL. sottoscritta fratelli e, nello Pt_2
specifico, quale usufruttuario, su progetto di Parte_2 CP_1
il permesso di costruire per la divisione di una parte del corpo centrale dell'edificio padronale e la sua trasformazione da magazzino e sottotetto a due diversi appartamenti: in uno dei quali, che era un sottotetto/magazzino, ora vive il resistente e per cui è causa (cfr. doc. da 9 a 12 parte CP_1
convenuta), oggi censita al C.F. del Comune di Verona al foglio 9, particella
2278, sub. 16, evidenziata con il colore giallo nella planimetria prodotta sub doc. 2 da parte attrice e precedentemente corrispondente a buona parte del sub
8 della particella 315, indicata in donazione;
6) Tutti i lavori, di adeguamento, modifica, ristrutturazione degli immobili poi adibiti a rispettive abitazioni, sono stati integralmente pagati da ciascuno dei
8
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 fratelli assegnatari, che da allora abitano tali unità senza soluzione di continuità con le rispettive famiglie (circostanza non contestata), ed anche CP_1
risulta aver contratto matrimonio in data 11.1.25 (cfr. doc. 22 parte convenuta)2;
7) In data 22.5.2016 decedeva il padre e la moglie, Parte_2
diveniva unica usufruttuaria, tra gli altri beni, anche Parte_1 dell'intero compendio immobiliare denominato “Corte Pasti” (cfr. doc. 3 parte attrice e circostanza non contestata);
8) in data 27.6.2017, tra la sig.ra ed i quattro figli veniva concluso un Pt_1
accordo transattivo, finalizzato al riparto delle somme rinvenienti dalla vendita di alcuni beni immobili oggetto della medesima situazione proprietaria (nuda proprietà indivisa ai quattro figli, ed usufrutto generale vitalizio alla madre
, con la cui esecuzione “le parti dichiarano, di avere regolato Parte_1 incassi e spese, per sé e i loro aventi causa, e di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo, in dipendenza dei fatti dedotti o deducibili, con riferimento alle voci di cui in premessa, nei confronti di ognuno, ed in particolare in conseguenza della morte del de cuius (doc. 4, art. Parte_2
7).
9) Negli ultimi anni i rapporti tra la madre e i figli degeneravano fino a che, con nota del procuratore di parte attrice del 1.3.2022, la prima dichiarava, in particolare per quanto qui interessa, di revocare la concessione in comodato precario degli immobili della Corte Pasti ai figli, richiedendo loro il rilascio delle unità immobiliari occupate da ciascuno di essi, ed il pagamento del valore locativo delle abitazioni per il tempo intercorrente tra la cessazione del comodato e l'effettivo rilascio, preannunciando altresì che in difetto di 2 Documento acquisito con la conclusionale ma nella prima occasione processuale utile rispetto alla sua verificazione con produzione da ritenersi pertanto tempestivamente proposta
9
TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 spontaneo rilascio, avrebbe provveduto ad agire in via giudiziale (cfr doc. 5 parte attrice).
A a tali premesse in fatto ne segua in diritto:
Sulla base delle premesse in fatto evidenziate risulta che, nell'ambito di un più ampio e complesso disegno successorio, certamente prima Parte_2
del decesso intervenuto nel 2016, avesse inteso procedere, di concerto con i figli e al fine verosimilmente di evitare contenziosi ma anche di preservare all'interno della famiglia l'intero compendio, di concedere a ciascuno di essi in godimento delle specifiche porzioni della “Corte Pasti”, al fine di consentire a questi al contempo di soddisfare le rispettive esigenze abitative e con onere degli stessi, via via, di provvedere alla ristrutturazione e sistemazione degli immobili ricevuti, dapprima in godimento temporaneo e, quindi, in successione.
Tale disegno appare certamente desumibile dal complesso degli elementi evidenziati in fatto ed in particolare:
- dalla natura del rapporto tra le parti (rispettivamente padre e figli);
- dal coinvolgimento anche dei fratelli estranei alla concessione in godimento, allorchè, già nel 1997, manifestò per primo tale CP_2
esigenza, e nella stipula di un negozio di riconoscimento e di autorizzazione da parte degli altri fratelli (autorizzazione che non sarebbe stata affatto richiesta se non in funzione e in prospettiva di una pacificazione successoria);
- dalla stipula di un atto di donazione, pur con riserva generale di usufrutto per sé e quindi per la moglie, di tale compendio, con specifica indicazione anche del valore delle rispettive porzioni e in cui gli stessi donatari si impegnavano a trasferire, o riconoscevano già di avere, le rispettive residenze;
- dall'assenso del padre, via via che si concretizzava l'esigenza di ristrutturazione e consolidamento dell'esigenza abitativa autonoma dei figli, ai
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 rispettivi titoli edilizi e di ristrutturazione.
Del resto è riconosciuto dalla stessa parte attrice che il godimento di tali immobili fosse stato concesso dal padre a ciascuno dei figli anche a titolo di comodato.
Quello su cui le parti non convengono è che tale godimento dovesse intendersi come precario, e quindi per un uso o un termine indeterminato e, quindi, revocabile ad nutum, ex art. 1810 c.c. – versione sostenuta da parte attrice – o, piuttosto, legato ad uno specifico uso o termine, ex art. 1809 c.c. – versione sostenuta da parte convenuta.
Orbene, non pare potersi dubitare, sulla base delle premesse evidenziate, della configurabilità del secondo tipo di comodato che, seppure inserito in un più articolato e complesso disegno di natura successoria - ed i cui patti, almeno in parte, ben difficilmente possono ritenersi immuni da invalidità, stante il divieto dell'art. 458 c.c.
- ma il cui disposto non osta comunque al riconoscimento, in parte qua, di una serie di contratti inter vivos di comodato immobiliare, verbali e di natura omogenea il cui fine ed uso fosse da individuarsi, in via organica e coordinata, nel soddisfacimento delle specifiche esigenze abitative di ciascuno dei quattro figli ed il termine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1809 c.c., nella durata dell'effettiva permanenza del possesso dei beni ereditari in capo al rispettivo assegnatario e nella definizione delle vicende successorie e divisorie in conformità a tale pre-assegnazione.
Del resto, tale intento e disegno risulta esplicitato, quale condizione esplicita di assenso, proprio nella primaria dichiarazione di intenti del 1997, oggetto di adesione e esecuzione anche da parte del padre nel momento in cui, Pt_2
verosimilmente, ebbe a richiederla, ponendosi come progetto della propria successione, ed, in ogni caso, ebbe ad assentirla ed eseguirla, non solo in relazione al primo intervento edilizio da parte di , ma anche, e di volta in volta, in CP_2
relazione alle assegnazioni successive nei confronti di (nel 2008) prima, e Per_2
di (nel 2011), prestando esplicito assenso agli specifici interventi Persona_4
di ristrutturazione edilizia intrapresi nel corso degli anni dai figli che in tali porzioni andavano a abitare con l'assenso del padre in funzione della realizzazione di tale
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 unitario progetto.
Risulta quindi evidente che non ebbe a acconsentire ad una Parte_2
aspecifica e indeterminata o precaria disponibilità dei beni immobili ai figli, singolarmente considerata ma, in funzione della propria successione e in ragione delle esigenze abitative degli stessi di volta in volta manifestate e concretizzatesi, accordò agli stessi il diritto di goderne da subito, in funzione proprio del soddisfacimento delle rispettive esigenze abitative, di quei beni che loro stessi avrebbero dovuto avere comunque, a titolo definitivo, per effetto della futura successione e della collegata divisione, salvo che, per effetto delle regolamentazioni assunte in tale sede o delle diverse vicende fattuali che avrebbero avuto i beni concessi, i beneficiari - figli - comodatari, ne avessero perso il possesso (per esempio alienando tali beni a terzi o privandosene trasferendo altrove la propria abitazione, o in quanto destinati per successione ad altri coeredi), condizione che ad oggi non risulta essersi verificata e presupposti che ad oggi non risultano venuti meno.
Appare allora, almeno in parte, pertinente il richiamo effettuato da parte convenuta al comodato di immobile il cui uso pattuito è quello di soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario “anche nelle sue potenzialità di espansione” (cfr.
Cass. civ. SS.UU., sentenza 21 luglio 2004, n. 13603) che è da ricondursi al tipo contrattuale di cui all'art. 1809 c.c. in applicazione dei principi di diritto secondo cui
(cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite sentenza 29/09/2014 n. 20448) “l'art. 1809
c.c., concerne invece il comodato sorto con la consegna della cosa per un tempo determinato o per un uso che consente di stabilire la scadenza contrattuale. Esso è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigere la restituzione immediata solo in caso di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno (art. 1809, comma 2
c.c.). È a questo tipo contrattuale che va ricondotto il comodato di immobile che sia stato pattuito per la destinazione di esso a soddisfare le esigenze abitative della famiglia del comodatario, da intendersi in tal caso 'anche nelle sue potenzialità di espansione'. Trattasi infatti di contratto sorto per un uso determinato e dunque, come
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 è stato osservato, per un tempo determinabile per relationem, che può essere, cioè, individuato in considerazione della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista, indipendentemente dall'insorgere di una crisi coniugale. È grazie a questo inquadramento che risulta senza difficoltà applicabile il disposto dell'art. 1809 comma secondo, norma che riequilibra la posizione del comodante ed esclude distorsioni della disciplina negoziale..l'ipotesi di comodato di casa familiare è stata inquadrata nello 'schema del comodato a termine indeterminato'. Questa definizione non riconduce però il rapporto negoziale qui descritto al contratto senza determinazione di durata, cioè al precario di cui all'art. 1810 c.c., avendo essa riguardo alla configurazione di un termine non prefissato, ma desumibile dall'uso convenuto”.
Né appare, per contro, verificatosi il presupposto di un urgente ed impreveduto bisogno della comodante subentrata al marito, originario contraente, ex art. 1809 c.c., che non sussiste affatto, dovendosi - per
contro
- ritenere la richiesta di restituzione dei beni imputabile, come del resto manifestato anche dal tenore dell'atto di intimazione di sfratto e dal nesso di consequenzialità degli eventi ivi esposti, al conflitto tra la madre e i figli e, quindi, riconducibile a ben diverse cause ma inidoneo a determinare l'oggettivo bisogno richiesto dalla norma.
Al riguardo pare opportuno richiamare, da un lato, le evidenze processuali secondo cui l'attrice abiti già la originaria residenza familiare e costituita dalla parte
“padronale” della Corte e da appartamento di oltre 300mq completamente ristrutturata (circostanza non contestata), e disponga dei liquidi derivanti dalla vendita dell'immobile di Pietrasanta per almeno 800.000,00 (cfr. doc 17 parte convenuta e circostanza non contestata) oltre che dei frutti generali di tutti gli altri immobili ereditari non occupati dai figli ed a reddito tra cui tanto fabbricati quanto terreni (cfr. doc. 3 parte attrice e circostanza non contestata);
Al riguardo pare opportuno richiamare i principi affermati dalla Corte di Legittimità e secondo cui la nozione di “urgente e impreveduto bisogno”, di cui all'art. 1809 c.c.,
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023 comma 2, va riferita alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, nelle quali non rientra, ad esempio, la necessità di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene (Cass., 3 settembre 2013, n. 20183). Se l'intenzione di procurarsi un utile non costituisce ragione sufficiente per ottenere la restituzione del bene, lo è invece il bisogno attuale ed imprevisto, il quale può consistere altresì nel deteriorarsi della situazione economica del comodante (Cass., sez. un., 29 settembre 2014, n.
20448), presupposto nel caso di specie non provato.
A tali premesse ne segue, in fatto e in diritto, assorbita ogni ulteriore questione o eccezione - ivi compresa l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione dell'attrice per mancata prestazione dell'inventario e delle garanzie, invero da ritenersi rinunciata per effetto del contenuto dell'atto transattivo del 2017 (cfr. punto
8 in fatto) e del relativo contenuto abdicativo - il rigetto della domanda attorea.
Le spese, liquidata come in dispositivo ex DM 55/14 e s.m.i. seguono la soccombenza di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N.
6413 /2023 R.G. ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa e assorbita, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree.
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese in favore di parte convenuta che si liquidano in € 0,00 per esborsi ed in € 2700 per compensi difensivi di fase sommaria e per € 8800 per compensi difensivi di fase di merito locatizio (di cui € 3200 per fase di studio, € 1200 per fase introduttiva, € 1500 per fase istruttoria ed € 2900 per fase decisoria); oltre IVA e CPA come per legge e oltre contributo spese generali al 15%;
Così deciso in Verona il 08/04/2025
Il Giudice
Dott. F. Chiavegatti
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TRIBUNALE DI VERONA n. R.G. 6413/2023