Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/06/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 18 feb- braio 2025, iscritta al n. 398 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
; C.F._1
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in AN (VT), alla Via Margherita n. 6, presso lo studio dell'Avv. Federica Brugoni che li rappresenta e difende per procura rila- sciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte deposi- tate in data 8 aprile 2025 e 29 maggio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiunta- Parte_1 Parte_2
mente ricorso per la loro separazione personale ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 17 settembre 1995 hanno contratto matrimonio concordata- rio (trascritto nei registri dello stato civile del comune di AN (VT), parte II, serie
A, n. 6); che dalla loro unione sono nati i figli a Viterbo il 22 Persona_1
marzo 1998, e a Bracciano (RM) il 28 aprile 2005, entrambi Persona_2
maggiorenni e, come precisato su richiesta di chiarimento del collegio, economica- mente indipendenti;
che la prosecuzione della convivenza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti la prole e i loro rapporti economici:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto.
2. La ex casa coniugale sita in AN, Via XXIV Maggio n.17, di proprietà del figlio
, verrà assegnata al signo con tutte le suppellettili ed il mobilio ivi Per_2 Parte_2
contenute.
3. La casa di AN, Via delle Rose n.11, di proprietà della figli , verrà asse- Per_1
gnata alla signora che vi abiterà assieme al figlio maggiorenne , con Pt_1 Per_2
tutte le suppellettili ed il mobilio in essa contenuti.
4. Il signor corrisponderà alla signora un assegno mensile di € Parte_2 Pt_3
800,00 (ottocento euro) a titolo di mantenimento della stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT.
5. I coniugi si danno reciproco consenso al rinnovo/rilascio del passaporto”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, rileva che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari e, in particolare, con gli interessi dei figli. pag. 2 di 3 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
La separazione può pertanto essere omologata, ai sensi per gli effetti degli artt. 158
c.c. e 473-bis.51, comma 4, c.p.c.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di AN
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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